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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 23/05/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2792/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore
dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
dott.ssa Stefana Curadi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2792/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. DRUDA Parte_1 C.F._1
BARBARA, elettivamente domiciliato in Cascina, via Tosco Romagnola n.248.
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. DRUDA Controparte_1 C.F._2
BARBARA, elettivamente domiciliata in Cascina, via Tosco Romagnola n.248.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di avere contratto matrimonio in Pisa il 22.05.1994 dalla cui unione nasceva in data
20.03.2001 il figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1
Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Con ordinanza del 20 gennaio 2025 veniva rimessa la causa sul ruolo e all'udienza del 18 marzo 2025 la Presidente rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato al ricorso– reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e per l'effetto:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
) e (C.F. ) che C.F._1 Controparte_1 C.F._2
hanno contratto matrimonio a Pisa il 22.05.1994, trascritto nei registri dello Stato civile del
Comune di Pisa al n° 69, Parte II, Serie A, anno 1994, Ufficio 1;
Sul resto dell'accordo il Tribunale prende atto:
➢ La sig.ra si impegna a trasferire al medesimo Sig. senza ricevere CP_1 Parte_1
alcun corrispettivo, la propria quota del diritto di proprietà -pari al 50%- dell'immobile sito a Pisa in Via Bezzecca nr. 20 (porzione di villetta bifamiliare da terra a tetto) ed annesso garage, i quali sono così individuati catastalmente: a. Immobile sito nel
Comune di Pisa in Via Bezzecca nr. 20 e censito al catasto dei fabbricati di detto
Comune al foglio 49, numero 2047, sub. 11, zona cens. 1, cat. A/2, classe 3, consistenza 8,0 vani (detta porzione è composta al piano seminterrato da un locale garage con ripostiglio, un locale uso lavanderia, un locale di sgombero;
al piano terra rialzato da ingresso-soggiorno, cucina-pranzo, bagno, un terrazzo;
al piano primo da tre camere, bagno, un terrazzo;
al piano secondo da due locali soffitta;
detti piani sono collegati tra loro da scale interne;
con annesso in proprietà esclusiva un resede su tre lati); b. Immobile sito nel Comune di Pisa in Via Bezzecca nr. 20 e censito al catasto dei fabbricati di detto Comune al foglio 49, numero 2047, sub. 10, zona cens. 1, cat.
C/6, classe 4, consistenza 22 m₂ (garage). I predetti immobili provengono da contratto di compravendita, stipulato in Pisa in data 03.04.1998, repertorio nr. 11777, raccolta n. 4732 dinanzi al Notaio Dott. Il suddetto trasferimento avverrà Persona_2
mediante atto notarile da stipularsi entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione;
➢ I coniugi si impegnano a chiudere il conto corrente cointestato e segnatamente il conto corrente avente nr. 3875/6489 acceso presso la Banca BNL, filiale di Pisa e a ripartire il saldo al 50% tra gli stessi;
➢ Relativamente al libretto di risparmio nr. 51989707 presso intestato al CP_2
Sig. essendo oggetto di comunione legale ai sensi dell'art. 177 Parte_1
lett. C), i coniugi concordano che il saldo eventualmente presente al momento dello scioglimento della comunione legale sarà ripartito al 50% tra gli stessi;
➢ Relativamente al conto corrente nr. 0025681 presso istituto di credito ING, conto corrente arancio, intestato al Sig. essendo oggetto di comunione Parte_1 legale ai sensi dell'art. 177 lett. C), i coniugi concordano che il saldo eventualmente presente al momento dello scioglimento della comunione legale sarà ripartito al 50% tra gli stessi;
➢ Lo scooter Super CO tg. EV 59268 intestato alla Sig.ra arà assegnato in CP_1
via esclusiva e definitiva alla stessa;
➢ L'autovettura Toyota YA tg. DL 185 GN intestata alla Sig.ra sarà CP_1
assegnata in via esclusiva e definitiva alla stessa;
➢ Lo scooter BMW tg. DL 57413 intestato al Sig. sarà assegnato in via Parte_1
esclusiva e definitiva allo stesso;
➢ L'autovettura Opel KA tg. EY 039 HK intestata al Sig. arà assegnata Parte_1
in via esclusiva e definitiva allo stesso.
2. ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune di Pisa perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
3. DICHIARA le spese di lite compensate
Così deciso a Pisa il 22/05/2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Polidori
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore
dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
dott.ssa Stefana Curadi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2792/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. DRUDA Parte_1 C.F._1
BARBARA, elettivamente domiciliato in Cascina, via Tosco Romagnola n.248.
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. DRUDA Controparte_1 C.F._2
BARBARA, elettivamente domiciliata in Cascina, via Tosco Romagnola n.248.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di avere contratto matrimonio in Pisa il 22.05.1994 dalla cui unione nasceva in data
20.03.2001 il figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1
Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Con ordinanza del 20 gennaio 2025 veniva rimessa la causa sul ruolo e all'udienza del 18 marzo 2025 la Presidente rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato al ricorso– reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e per l'effetto:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
) e (C.F. ) che C.F._1 Controparte_1 C.F._2
hanno contratto matrimonio a Pisa il 22.05.1994, trascritto nei registri dello Stato civile del
Comune di Pisa al n° 69, Parte II, Serie A, anno 1994, Ufficio 1;
Sul resto dell'accordo il Tribunale prende atto:
➢ La sig.ra si impegna a trasferire al medesimo Sig. senza ricevere CP_1 Parte_1
alcun corrispettivo, la propria quota del diritto di proprietà -pari al 50%- dell'immobile sito a Pisa in Via Bezzecca nr. 20 (porzione di villetta bifamiliare da terra a tetto) ed annesso garage, i quali sono così individuati catastalmente: a. Immobile sito nel
Comune di Pisa in Via Bezzecca nr. 20 e censito al catasto dei fabbricati di detto
Comune al foglio 49, numero 2047, sub. 11, zona cens. 1, cat. A/2, classe 3, consistenza 8,0 vani (detta porzione è composta al piano seminterrato da un locale garage con ripostiglio, un locale uso lavanderia, un locale di sgombero;
al piano terra rialzato da ingresso-soggiorno, cucina-pranzo, bagno, un terrazzo;
al piano primo da tre camere, bagno, un terrazzo;
al piano secondo da due locali soffitta;
detti piani sono collegati tra loro da scale interne;
con annesso in proprietà esclusiva un resede su tre lati); b. Immobile sito nel Comune di Pisa in Via Bezzecca nr. 20 e censito al catasto dei fabbricati di detto Comune al foglio 49, numero 2047, sub. 10, zona cens. 1, cat.
C/6, classe 4, consistenza 22 m₂ (garage). I predetti immobili provengono da contratto di compravendita, stipulato in Pisa in data 03.04.1998, repertorio nr. 11777, raccolta n. 4732 dinanzi al Notaio Dott. Il suddetto trasferimento avverrà Persona_2
mediante atto notarile da stipularsi entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione;
➢ I coniugi si impegnano a chiudere il conto corrente cointestato e segnatamente il conto corrente avente nr. 3875/6489 acceso presso la Banca BNL, filiale di Pisa e a ripartire il saldo al 50% tra gli stessi;
➢ Relativamente al libretto di risparmio nr. 51989707 presso intestato al CP_2
Sig. essendo oggetto di comunione legale ai sensi dell'art. 177 Parte_1
lett. C), i coniugi concordano che il saldo eventualmente presente al momento dello scioglimento della comunione legale sarà ripartito al 50% tra gli stessi;
➢ Relativamente al conto corrente nr. 0025681 presso istituto di credito ING, conto corrente arancio, intestato al Sig. essendo oggetto di comunione Parte_1 legale ai sensi dell'art. 177 lett. C), i coniugi concordano che il saldo eventualmente presente al momento dello scioglimento della comunione legale sarà ripartito al 50% tra gli stessi;
➢ Lo scooter Super CO tg. EV 59268 intestato alla Sig.ra arà assegnato in CP_1
via esclusiva e definitiva alla stessa;
➢ L'autovettura Toyota YA tg. DL 185 GN intestata alla Sig.ra sarà CP_1
assegnata in via esclusiva e definitiva alla stessa;
➢ Lo scooter BMW tg. DL 57413 intestato al Sig. sarà assegnato in via Parte_1
esclusiva e definitiva allo stesso;
➢ L'autovettura Opel KA tg. EY 039 HK intestata al Sig. arà assegnata Parte_1
in via esclusiva e definitiva allo stesso.
2. ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune di Pisa perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
3. DICHIARA le spese di lite compensate
Così deciso a Pisa il 22/05/2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Polidori