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Sentenza 8 marzo 2024
Sentenza 8 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 08/03/2024, n. 961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 961 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2024 |
Testo completo
1
R.g. n. 4387/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 4387/2023, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 05/03/2024, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 13/06/2023 da e , entrambi Parte_1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv.to IZZO RAFFAELLA, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Prata Sannita (CE) in data Per_ 29/07/1998 e che dalla loro unione sono nate le figlie (il 06.09.2001) e (il 30.11.2007); Per_2
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1. “Autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto;
2. Dichiarare la separazione dei coniugi e (contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio in data 29/07/1998 nel Comune di Prata Sannita (Ce), con atto presente nei registri dello Stato Civile del Comune di Prata Sannita al n. 5, anno 1998, parte II, serie A);
3. Affidare la figlia minore in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità Per_ genitoriale separatamente. Stante la maggiore età della figlia , non si pongono per la stessa problemi di affidamento. 2
La prole avrà residenza abituale presso la casa familiare sita in Vairano Patenora alla fraz.
Scalo via Verdi 15 con collocamento prevalente con il padre . Le decisioni Parte_1
di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie;
4. Assegnare la casa familiare sita in Vairano Patenora fraz. Scalo via Verdi 15 al sig. Parte_1
con ogni arredo e pertinenza;
[...]
5. Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figli come a seguire:
6. Disporre che il padre provveda al mantenimento delle figlie, poiché Parte_1
queste ultime continueranno a vivere nell'abitazione paterna. La sig.ra rinuncia alla Pt_2
corresponsione di qualsiasi somma versata a titolo di assegno divorzile;
7. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., di ortodonzia, scolastiche e di istruzione (più specificatamente: iscrizione a scuola, rette scolastiche, corredo scolastico, libri di testo, viaggi Per_ e gite scolastiche, eventuali lezioni private) e sportive per le figlie e , previamente Per_2
concordate, cadranno su entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, documentate;
8. L'assegno unico emesso per la figlia sarà corrisposto interamente al padre Per_2 [...]
, in quanto affidatario;
Parte_1 3
9. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Prata Sannita e Vairano Patenora, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.” rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi agli interessi della figlia minore;
letto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il [...], e , nata Parte_1 Parte_2
a FR (IS) il 26/09/1973;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Prata Sannita (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) - atto n. 5, parte II, serie A, anno 1998;
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Manda alla cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti dall'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di
Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione.
Così deciso in Santa Maria C.V. nella camera di consiglio del 06/03/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio
R.g. n. 4387/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 4387/2023, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 05/03/2024, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 13/06/2023 da e , entrambi Parte_1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv.to IZZO RAFFAELLA, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Prata Sannita (CE) in data Per_ 29/07/1998 e che dalla loro unione sono nate le figlie (il 06.09.2001) e (il 30.11.2007); Per_2
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1. “Autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto;
2. Dichiarare la separazione dei coniugi e (contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio in data 29/07/1998 nel Comune di Prata Sannita (Ce), con atto presente nei registri dello Stato Civile del Comune di Prata Sannita al n. 5, anno 1998, parte II, serie A);
3. Affidare la figlia minore in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità Per_ genitoriale separatamente. Stante la maggiore età della figlia , non si pongono per la stessa problemi di affidamento. 2
La prole avrà residenza abituale presso la casa familiare sita in Vairano Patenora alla fraz.
Scalo via Verdi 15 con collocamento prevalente con il padre . Le decisioni Parte_1
di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie;
4. Assegnare la casa familiare sita in Vairano Patenora fraz. Scalo via Verdi 15 al sig. Parte_1
con ogni arredo e pertinenza;
[...]
5. Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figli come a seguire:
6. Disporre che il padre provveda al mantenimento delle figlie, poiché Parte_1
queste ultime continueranno a vivere nell'abitazione paterna. La sig.ra rinuncia alla Pt_2
corresponsione di qualsiasi somma versata a titolo di assegno divorzile;
7. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., di ortodonzia, scolastiche e di istruzione (più specificatamente: iscrizione a scuola, rette scolastiche, corredo scolastico, libri di testo, viaggi Per_ e gite scolastiche, eventuali lezioni private) e sportive per le figlie e , previamente Per_2
concordate, cadranno su entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, documentate;
8. L'assegno unico emesso per la figlia sarà corrisposto interamente al padre Per_2 [...]
, in quanto affidatario;
Parte_1 3
9. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Prata Sannita e Vairano Patenora, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.” rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi agli interessi della figlia minore;
letto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il [...], e , nata Parte_1 Parte_2
a FR (IS) il 26/09/1973;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Prata Sannita (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) - atto n. 5, parte II, serie A, anno 1998;
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Manda alla cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti dall'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di
Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione.
Così deciso in Santa Maria C.V. nella camera di consiglio del 06/03/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio