Improcedibile
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 01/07/2025, n. 5688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5688 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/07/2025
N. 05688/2025REG.PROV.COLL.
N. 01834/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1834 del 2025, proposto da Salvatore Braghini, rappresentato e difeso dallo stesso avvocato Salvatore Braghini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria Territoriale dello Stato de L'Aquila, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'ZO (Sezione Prima) n. 527/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Ragioneria Territoriale dello Stato de L'Aquila;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 il Cons. Raffaello Sestini e udito l’avvocato Salvatore Braghini;
Viste le conclusioni della parte appellata come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Con l’appello in epigrafe l’avvocato Salvatore Braghini ha impugnato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'ZO (Sezione Prima) n. 527/2024, che ha dichiarato inammissibile, con condanna alle spese, il suo ricorso promosso ex art.116 c.p.a. avverso il silenzio serbato dall’amministrazione sulla propria istanza di estrazione di copia dei documenti relativi all'accertamento erariale e al recupero delle somme a seguito della ricostruzione della sua carriera come docente, con particolare riguardo all’avvenuta decurtazione di 3 anni e 8 mesi ai fini giuridici dei servizi pre-ruolo svolti, avendo il giudice di primo grado ritenuto che il ricorrente non avesse fornito alcun principio di prova circa l’esistenza degli ulteriori documenti richiesti e non forniti dall’amministrazione ma, secondo quanto dedotto dalla medesima amministrazione intimata, non risultanti agli atti.
2 –Con l’atto introduttivo dell’appello si deducono le censure di seguito sintetizzate.
2.1 – In primo luogo, il TAR avrebbe erroneamente ignorato che era oramai inutilmente decorso il termine previsto per la formazione del silenzio, avendo l’Amministrazione giustificato solo nel corso del giudizio di primo grado la mancata ostensione di parte dei documenti richiesti, dichiarando, testualmente, che “ le note del 23/03/2010, relative all’avvio del procedimento amministrativo, finalizzato all’accertamento di un credito erariale sulla sua partita stipendiale, e riportate nel provvedimento di accertamento prot. 11570 del 23/04/2010, non sono state rinvenute negli archivi dalla scrivente, in quanto, nel periodo successivo alla loro spedizione, l’Ufficio della Ragioneria Territoriale si è trasferito dalla Scuola Sottufficiali della Guardia di Finanza all’attuale sede e con l’avvenuto trasloco parte della documentazione archiviata è andata smarrita. L’Amministrazione ha provato a richiedere all’Istituto Tecnico Industriale Statale “Majorana”, dove a suo tempo il Prof. Braghini prestava servizio, copia delle suddette note del 23/03/2010, senza esito”.
2.2 - L’illegittimità del silenzio serbato nei confronti dell'istanza del 26 aprile 2024 avrebbe provocato un grave danno all’appellante, compromettendo la sua possibilità di acquisire chiarimenti dal responsabile del procedimento avvalendosi dello sportello dedicato, come indicati nell'atto in parola, nonché di acquisire elementi decisivi per verificare la fondatezza del provvedimento di accertamento erariale prot. 11570 del 23 aprile 2010.
2.3 - Quanto, poi, all’oggetto della seconda parte dell’istanza ostensiva, relativa al procedimento di recupero della somma oggetto dell’accertamento erariale all’esito della sentenza del Tribunale di Avezzano, Sezione Lavoro, n. 266 del 16 novembre 2021 - con cui è stato disapplicato il decreto di ricostruzione di carriera prot. n. 64 del 3 febbraio 2009 dell’I.I.S. Majorana di Avezzano dal quale sarebbe scaturito il credito erariale di Euro 3.005,49, sarebbe evidente il macroscopico errore del TAR dell’Aquila nel ritenere il decreto prot. 10510 del 7 maggio 2024 un documento di riscontro all'istanza di accesso agli atti del 26 aprile, concernendo lo stesso non la risposta alla richiesta di accesso agli atti, del 28 aprile 2025, bensì i richiesti chiarimenti circa la procedura di liquidazione delle retribuzioni da gennaio ad aprile 2024, in ragione dell'erroneo inquadramento giuridico-economico delle spettanze per il regime di semi-distacco sindacale, subentrato dal gennaio 2024, in luogo della semi-aspettativa sindacale, funzionante da settembre a dicembre 2023.
3 – Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria Territoriale dello Stato dell’Aquila, si è costituito anche nel giudizio in appello per difendere l’esattezza della pronuncia di primo grado e la legittimità del proprio operato.
3.1 - Con memoria in data 9 maggio 2025, riferisce inoltre che in precedenza, all’inizio del 2025 e quindi dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, dopo aver provveduto allo scarto di archivio e dopo aver riorganizzato la documentazione giacente, ha rinvenuto la nota prot. 9116 del 23 marzo 2010 con la quale l’Amministrazione “ notiziava ” il Sig. Braghini dell’avvio del procedimento amministrativo finalizzato all’accertamento di un credito erariale sulla partita stipendiale del ricorrente.
3.2 – L’amministrazione intimata, avendo provveduto al deposito del predetto documento, chiede pertanto di dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
4 – L’appellante, con propria memoria di replica, osserva che il documento depositato dalla Ragioneria Territoriale dell’Aquila, prot. 91/2010 del 23 marzo 2010, si riferisce all'atto di avvio del procedimento amministrativo di cui la stessa amministrazione, avanti al TAR dell’Aquila, aveva invece giustificato l’omessa ostensione a causa di un presunto smarrimento o di una sua presunta irreperibilità., circostanze dimostratesi non veritiere all’esito di una più accurata ma tardiva ricerca.
4.1 - L’appellante considera pertanto che il sopraggiunto deposito dimostra come il documento fosse, viceversa, posseduto dall’amministrazione, confermandosi l’illegittimità dell’impugnato silenzio.
4.2- Non vi sarebbe, comunque, cessazione della materia del contendere, restando altresì confermato l’errore della sentenza nel ritenere esaustivo il citato deposito di un documento riferito invece ad una diversa vicenda amministrativa e restando quindi non del tutto adempiuta la richiesta di accesso agli atti.
4.2 – L’appellante conferma pertanto la domanda, formulata nell'atto di appello, che venga annullata o riformata la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il ricorso ed ha omesso di pronunciarsi sulla parte dell’istanza avente ad oggetto i documenti della fase istruttoria propedeutici al provvedimento accertativo prot. 11570/2010 della RTS dell’Aquila, ordinando all’amministrazione l’esibizione dei documenti richiesti, nonché, nella parte in cui il TAR ha condannato il ricorrente alle spese di lite.
4.3 – Recede invece, alla luce della citata memoria dell’amministrazione, dalla domanda, formulata in subordine, di intimare all’amministrazione di rendere una formale attestazione di inesistenza degli atti richiesti, fornendo altresì le pertinenti asseverazioni relative sia al trasloco menzionato nella memoria di replica del Ministero resistente, acquisita nel procedimento di I grado, quale causa diretta dello smarrimento, sia alle comunicazioni e dichiarazioni intercorse tra la RTS dell’Aquila e l’I.T.I.S. “E. Majorana” di Avezzano, dimostrative dell’effettiva ricerca attivata dall’Ente onerato.
4.4 – Conferma, in ogni caso, la domanda di condanna dell’amministrazione alle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio in favore dell’avv. Salvatore Braghini quale difensore di sé stesso, avuto anche riguardo alla tardiva ostensione del documento di avvio del procedimento.
5 – Ai fini della decisione, considera il Collegio che la possibilità dei cittadini interessati di accedere a tutti i documenti amministrativi concernenti i procedimenti che li riguardano costituisce un principio del tutto generale, sancito dalla legge n. 241 del 1990, unitamente alle nuove ed ancora più penetranti forme di accesso civico e di pubblicità dell’attività amministrativa, quale necessario strumento attuativo del principio di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione previsto dall’articolo 97 della Costituzione.
5.1 – Ne discende che qualora, così come nella fattispecie considerata, non si faccia questione dell’interesse differenziato ed attuale del richiedente, e non risulti né sia opposta alcuna delle del tutto eccezionali fattispecie derogatorie che consentono di limitare o rinviare l’accesso, è precipuo e indefettibile obbligo dell’amministrazione, titolare o depositaria del documento, procedere alla sua ostensione e trasmissione entro i termini previsti dalla medesima legge n. 241, concretando il predetto obbligo un onere di diligenza e buon andamento della medesima amministrazione anche in relazione alla conservazione, alla rintracciabilità e alla estrazione e consegna del singolo documento richiesto, onere, del resto, sempre più ragionevole ed esigibile dal cittadino in relazione alla sempre maggiore disponibilità di strumenti informatici e telematici di archiviazione e ricerca.
5.2 – Costituiva pertanto diretto ed immediato obbligo dell’amministrazione conservare i documenti richiesti e consentire il loro accesso entro i termini di legge, dovendo in caso contrario, entro i medesimi termini di legge, dichiarare la loro inesistenza o non presenza agli atti e procedere , in caso di smarrimento, alla ricostruzione del fascicolo concernente il procedimento di riferimento senza costringere il cittadino richiedente ad attivare i previsti strumenti di tutela giurisdizionale contro un imperscrutabile silenzio, alla stregua del generalissimo canone di comportamento secondo diligenza, buona fede e tutela dell’affidamento che deve caratterizzare, in modo bilaterale, i rapporti fra amministrazione e cittadino.
6 – A seguito del deposito dell’atto sopra meglio individuato di avvio del procedimento, il ricorso in appello deve essere, peraltro, dichiarato in parte improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse, conseguendone la possibilità di valutare solo ai fini della soccombenza virtuale, e della conseguente diversa regolazione delle spese del doppio grado di giudizio, la dedotta erroneità della sentenza del TAR per la parte in cui ha posto in capo al cittadino richiedente la prova dell’esistenza dell’atto richiesto anche in caso di silenzio dell’amministrazione ed, inoltre, per la parte in cui ha ritenuto legittimo il silenzio dell’amministrazione a fronte di una mera difficoltà (e responsabilità) amministrativa nel reperimento dell’atto richiesto, consentendo una indebita sorta di “sanatoria” o giustificazione postuma, resa solo in giudizio, circa lo smarrimento dell’atto, viceversa, depositato in appello.
6.1 - Resta, viceversa, ancora attuale l’interesse della parte appellante a far valere l’ulteriore erroneità della sentenza appellata, per la parte in cui ha ritenuto soddisfatta la domanda di accesso a seguito della consegna di un atto che, come dimostrato in giudizio dalla parte appellante, concerneva invece una diversa vicenda amministrativa, e quindi non consentiva di ritenere evasa la domanda di accesso, neppure con riferimento ai documenti rinvenuti agli atti dell’amministrazione.
6.2 - Tale ultima circostanza impedisce, dunque, di accedere alla domanda dell’amministrazione intimata di dichiarare la improcedibilità dell’intero giudizio in appello a seguito del sopravvenuto deposito di uno degli atti, dovendo la medesima amministrazione essere, invece, condannata a procedere, con ogni consentita tempestività, alla ricerca ed alla trasmissione di tutti i documenti richiesti e rilevanti ai fini della vicenda amministrativa di riferimento e per i quali non si palesino motivate ragioni giuridiche impeditive, dovendo comunque riscontrare la richiesta anche in caso di esito negativo della ricerca.
7 – In conclusione, l’appello deve essere dichiarato in parte improcedibile ed essere accolto per la restante parte, nei sensi e per gli effetti sopraindicati.
8 – Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza, nonché la regola della soccombenza virtuale per la parte in cui l’appello va dichiarato improcedibile, con conseguente condanna dell’amministrazione, in riforma della decisione del TAR, alle spese del doppio grado di giudizio nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile ed in parte lo accoglie e, per l'effetto, in riforma dell’appellata sentenza accoglie il ricorso di primo grado ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, forfetariamente liquidate in Euro 1.000,00 per il primo grado e 2.000,00 per il presente grado d’appello, per un totale di Euro 3.000,00 oltre ad oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Sestini | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO