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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/03/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
P.U. 192/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:
Dott. Gaetano Savona Presidente est.
Dott. Bruno Malagoli Giudice
Dott. Luca Angioi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario iscritto al numero di ruolo 192/2024, per la dichiarazione della liquidazione giudiziale di
Intendime s.r.l. in liquidazione, P.I. 03616060921, con sede in Cagliari, Piazza della Repubblica n.
28;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 11.11.2024, Intendime s.r.l. in liquidazione ha richiesto di essere sottoposta a liquidazione giudiziale.
2. All'udienza all'uopo fissata in data 16.12.2025, la ricorrente ha insisto per l'apertura della liquidazione giudiziale e per la concessione di misura cautelare, consistente nella sospensione di una procedura esecutiva già in corso.
Nel corso del giudizio si è costituita Agenzia delle Entrate Riscossione, creditore pignorante, per domandare il rigetto dell'istanza cautelare, senza opposizione all'apertura della liquidazione giudiziale.
Altresì, si è costituita Invitalia s.p.a., aderendo alla domanda cautelare di sospensione della procedura esecutiva già avviata e non opponendosi all'apertura della liquidazione giudiziale.
3. All'esito dell'istruttoria, l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale deve trovare accoglimento.
La convenuta, dalla documentazione agli atti, risulta essere una imprenditrice commerciale
(fabbricazione componenti elettronici;
vedasi visura in atti), come tale sottoposta alla disciplina sulla liquidazione giudiziale.
Ai sensi dell'art. 121 CCII, la disciplina sulla liquidazione giudiziale è riservata alle imprese che abbiano dichiarato, in uno degli esercizi ricadenti nel triennio antecedente la data di deposito del ricorso, un attivo patrimoniale superiore ad € 300.000,00 oppure ricavi superiori ad € 200.000,00, nonché alle imprese che, alla data in cui viene dichiarata la liquidazione giudiziale, abbiano debiti anche non scaduti superiori ad € 500.000,00.
Come si evince dal disposto dell'art. 121 CCII, l'onere della prova in ordine all'insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d CCII – e della conseguente non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale – grava sul debitore convenuto.
Nella vicenda che ci occupa, Intendime s.r.l. ha documentato la sussistenza dei requisiti dimensionali di assoggettabilità alla liquidazione giudiziale, attraverso il deposito dei bilanci 2021, 2022 e 2023, dai quali si evince il superamento di tutti i parametri di legge (sia relativi ai ricavi, che al patrimonio che, infine, ai debiti anche non scaduti).
4. Quanto allo stato d'insolvenza, lo stesso emerge dalla documentazione depositata dalla ricorrente
(in particolare, bilancio al 31.12.2023 e relazione del liquidatore al 31.10.2024) e dalle informazioni assunte presso l'Agenzia delle Entrate Riscossione (da cui risulta una fortissima esposizione debitoria nei confronti dell'Erario, pari a 1.212.657,53 euro), che evidenziano come il patrimonio liquidabile non sia sufficiente, comunque, al soddisfacimento di tutti i creditori,
5. Alla luce dei debiti erariali sopra già ricordati, sussiste altresì il requisito previsto dall'art. 49, u.c.,
CCII, che condiziona la liquidazione giudiziale ad una esposizione per debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00.
6. In conclusione, sussistendo tutte le condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 121 CCII, deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di Intendime s.r.l. in liquidazione, P.I.
03616060921, con sede in Cagliari, Piazza della Repubblica n. 28;
2. nomina il dott. Gaetano Savona giudice delegato alla procedura e curatore il dott. Daniele
Tiddia, con studio in Cagliari;
3. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
-ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
-ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
-ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all' articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
-ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
-ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
4. ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale qualora la documentazione sia tenuta ai sensi dell'art. 2215-bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5. stabilisce il giorno 23.6.2025, ore 10:00, per l'adunanza dei creditori e per l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato;
6. assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
7. avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
8. segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita
9. dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Cagliari, 3 marzo 2025
Il Presidente est. dott. Gaetano Savona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:
Dott. Gaetano Savona Presidente est.
Dott. Bruno Malagoli Giudice
Dott. Luca Angioi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario iscritto al numero di ruolo 192/2024, per la dichiarazione della liquidazione giudiziale di
Intendime s.r.l. in liquidazione, P.I. 03616060921, con sede in Cagliari, Piazza della Repubblica n.
28;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 11.11.2024, Intendime s.r.l. in liquidazione ha richiesto di essere sottoposta a liquidazione giudiziale.
2. All'udienza all'uopo fissata in data 16.12.2025, la ricorrente ha insisto per l'apertura della liquidazione giudiziale e per la concessione di misura cautelare, consistente nella sospensione di una procedura esecutiva già in corso.
Nel corso del giudizio si è costituita Agenzia delle Entrate Riscossione, creditore pignorante, per domandare il rigetto dell'istanza cautelare, senza opposizione all'apertura della liquidazione giudiziale.
Altresì, si è costituita Invitalia s.p.a., aderendo alla domanda cautelare di sospensione della procedura esecutiva già avviata e non opponendosi all'apertura della liquidazione giudiziale.
3. All'esito dell'istruttoria, l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale deve trovare accoglimento.
La convenuta, dalla documentazione agli atti, risulta essere una imprenditrice commerciale
(fabbricazione componenti elettronici;
vedasi visura in atti), come tale sottoposta alla disciplina sulla liquidazione giudiziale.
Ai sensi dell'art. 121 CCII, la disciplina sulla liquidazione giudiziale è riservata alle imprese che abbiano dichiarato, in uno degli esercizi ricadenti nel triennio antecedente la data di deposito del ricorso, un attivo patrimoniale superiore ad € 300.000,00 oppure ricavi superiori ad € 200.000,00, nonché alle imprese che, alla data in cui viene dichiarata la liquidazione giudiziale, abbiano debiti anche non scaduti superiori ad € 500.000,00.
Come si evince dal disposto dell'art. 121 CCII, l'onere della prova in ordine all'insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d CCII – e della conseguente non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale – grava sul debitore convenuto.
Nella vicenda che ci occupa, Intendime s.r.l. ha documentato la sussistenza dei requisiti dimensionali di assoggettabilità alla liquidazione giudiziale, attraverso il deposito dei bilanci 2021, 2022 e 2023, dai quali si evince il superamento di tutti i parametri di legge (sia relativi ai ricavi, che al patrimonio che, infine, ai debiti anche non scaduti).
4. Quanto allo stato d'insolvenza, lo stesso emerge dalla documentazione depositata dalla ricorrente
(in particolare, bilancio al 31.12.2023 e relazione del liquidatore al 31.10.2024) e dalle informazioni assunte presso l'Agenzia delle Entrate Riscossione (da cui risulta una fortissima esposizione debitoria nei confronti dell'Erario, pari a 1.212.657,53 euro), che evidenziano come il patrimonio liquidabile non sia sufficiente, comunque, al soddisfacimento di tutti i creditori,
5. Alla luce dei debiti erariali sopra già ricordati, sussiste altresì il requisito previsto dall'art. 49, u.c.,
CCII, che condiziona la liquidazione giudiziale ad una esposizione per debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00.
6. In conclusione, sussistendo tutte le condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 121 CCII, deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di Intendime s.r.l. in liquidazione, P.I.
03616060921, con sede in Cagliari, Piazza della Repubblica n. 28;
2. nomina il dott. Gaetano Savona giudice delegato alla procedura e curatore il dott. Daniele
Tiddia, con studio in Cagliari;
3. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
-ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
-ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
-ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all' articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
-ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
-ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
4. ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale qualora la documentazione sia tenuta ai sensi dell'art. 2215-bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5. stabilisce il giorno 23.6.2025, ore 10:00, per l'adunanza dei creditori e per l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato;
6. assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
7. avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
8. segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita
9. dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Cagliari, 3 marzo 2025
Il Presidente est. dott. Gaetano Savona