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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/12/2025, n. 2872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2872 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa UR RO
in esito all'udienza del 23 dicembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter
c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 6495/2023 R.G. vertente
TRA
c.f. con sede legale in San Marco d'Alunzio Parte_1 P.IVA_1
(ME) via Cappuccini n. 125, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Massimo Miracola e Ciro Iraci giusta procura allegata al ricorso introduttivo.
RICORRENTE
CONTRO
, c.f. Controparte_1
, con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21, in persona del legale rappresentante P.IVA_2 pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonello Monoriti e Roberta Lezzi, giusta procura generale alle liti del 23.1.2023 rep. n. 37590 a rogito Notaio in Roma. Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito, verbale unico di accertamento
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in riassunzione depositato in data 19.12.2023 la Parte_1 esponeva di aver impugnato, con ricorso del 21.7.2022, innanzi al Tribunale di Patti (proc. n.
2828/2022 R.G.) l'avviso di addebito n. 59520220000988121000 del 24.5.2022, notificato in data 11.6.2022, con cui l' di Messina aveva richiesto il pagamento di un debito CP_1 contributivo di € 452.619,68 in relazione al sottostante verbale di accertamento n.
2020010774/DDL del 17.09.2021. Riferiva che, all'esito dell'udienza del 19.10.2023, il
Tribunale di Patti aveva dichiarato il proprio difetto di competenza territoriale in favore del
Tribunale di Messina.
Il ricorrente riassumeva il giudizio innanzi a Codesto Tribunale, chiedendo l'annullamento dell'avviso di addebito e del verbale di accertamento ad esso sotteso, con il quale gli ispettori avevano accertato le seguenti irregolarità: a) annullamento rapporti di lavoro per difetto del requisito della subordinazione e per inconsistenza/riferibilità della prestazione all'azienda; b) denuncia di un imponibile contributivo inferiore rispetto al minimale previsto dal CCNL più rappresentativo di categoria;
c) indicazione sul calendario del libro unico del lavoro di assenze non retribuite;
d) infedele indicazione sul libro unico del lavoro di somme corrisposte a titolo di rimborsi e/o indennità di trasferta;
e) continuità dei rapporti di lavoro subordinato intervenuti tra e per cessione dell'azienda – art. 2112 c.c. CP_2 Parte_1
Spiegava che la era composta dai soci , Parte_1 Controparte_3 CP_4
e , in ragione del 33,33% ciascuno e che il suo amministratore
[...] Controparte_5 unico era L'azienda operava nel settore dell'abbigliamento e segnatamente Controparte_4 nella confezione di capi di abbigliamento in conto terzi (façon). Essa si occupava della prima fase della produzione, ovvero quella della realizzazione dei carta-modelli, e quella del taglio e di altre lavorazioni iniziali;
la parte intermedia, invece, veniva demandata a società terze che si occupavano della fase del cucito, ed infine i prodotti rientravano nel comparto produttivo della
Società, dove venivano effettuate le ultime fasi di lavorazione e controllo.
Evidenziava che la non aveva svolto alcun ruolo di CP_6 Parte_1
“capogruppo” nei confronti delle Controparte_7 Controparte_8 [...]
e Fiman S.r.l., e che non esisteva tra di esse alcun gruppo economico, Parte_1 CP_9 in quanto trattavasi di aziende che operavano in maniera del tutto autonoma, con soggettività giuridica indipendente e che producevano beni del tutto diversi gli uni dagli altri. Evidenziava che la ricorrente aveva da sempre distribuito le commesse ricevute tra moltissime Ditte e
Società, tra le quali rientravano anche quelle sopra indicate, facenti capo a familiari. Lamentava che nessun accesso ispettivo era stato effettuato presso i locali della società ed eccepiva l'illegittimità dell'avviso di addebito, notificato in data 11.6.2022, quando il verbale non poteva considerarsi definitivo, in violazione dell'art. 24, d.lgs. 46/1999. In particolare, in data 13.11.2021, la ricorrente aveva presentato ricorso amministrativo all' CP_1 avverso l'avviso bonario .4800.17/09/2021.0534796, rigettato con deliberazione n. 512 CP_1 dell'1.03.2022. La ricorrente aveva presentato ricorso amministrativo al Comitato Provinciale
in data 22.03.2022, anch'esso rigettato in quanto era stato ritenuto inammissibile il ricorso CP_1 contro un provvedimento sul quale il Comitato si era già pronunciato. L'avviso di addebito era stato notificato in data 11.6.2022, quando ancora non era decorso il termine per l'impugnazione della superiore decisione. Con raccomandata del 14.6.2022 erano stati infine notificati ai sigg.ri e i provvedimenti di Persona_2 Persona_3 Persona_4 disconoscimento dei rapporti di lavoro subordinato intrattenuti con la Parte_1 per quanto quest'ultima, in data 25.01.2022, aveva presentato ricorso al Comitato Regionale per i Rapporti di Lavoro, senza ottenere riscontro.
Eccepiva la prescrizione del diritto di credito fatto valere in relazione agli anni 2015 e 2016, essendo la ricorrente venuta a conoscenza della richiesta di pagamento da parte dell' CP_1 soltanto con l'avviso di addebito dell'11.6.2022.
Affermava l'illegittimità dell'annullamento dei rapporti di lavoro dei sigg.ri , Persona_4
e in quanto gli stessi avevano prestato la propria attività Controparte_3 Persona_3 lavorativa sotto il vincolo della subordinazione e con i caratteri propri del lavoro subordinato.
Escludeva l'esistenza di una gestione collegiale dell'intero complesso aziendale da parte, quantomeno, di , e , con riferimento a Persona_4 Controparte_4 Persona_3 tutte le società del gruppo e non solo a quelle di cui rivestivano formalmente la carica di amministratori unici ed eccepiva l'inesistenza di un'impresa familiare tra di essi. Rappresentava che la era amministrata da e che i dipendenti Parte_1 Controparte_4
, e avevano solo svolto l'attività di Persona_4 Persona_3 Controparte_3 lavoratori subordinati, svolgendo quelle attività lavorative e le mansioni assegnate dalla Società datrice di lavoro, nell'ambito delle competenze acquisite e delle necessità aziendali, senza intromissioni nell'amministrazione societaria.
Quanto alla violazione del minimale contributivo ex art. 1 del D.L. n. 338/89 e art. 2 legge n.
549/95, affermava che l' aveva erroneamente ritenuto di applicare il CCNL settore CP_1
CP_1 CP_1 industria e abbigliamento sottoscritto da , e UIL, in luogo del CCNL Lavorazioni conto terzi a façon stipulato da AI, NP e , sull'assunto che il primo fosse CP_12 comparativamente maggiormente rappresentativo su base nazionale. Evidenziava che, in realtà, la era stata inserita nell'elenco dei sindacati comparativamente più rappresentativi con CP_12
Decreto del Ministero del lavoro del 15.7.2014 n. 14280 e che inoltre tale sindacato dal
29.8.2017 era entrato a far parte del consacrandosi così la maggiore rappresentativa su CP_13 base nazionale dello stesso. Lamentava altresì l'erroneo inquadramento dei lavoratori nelle categorie del CCNL operato dall' . Sottolineava l'insufficienza Controparte_14 CP_1 della motivazione di rigetto sul punto in sede amministrativa.
In riferimento alle assenze non retribuite, oggetto di ricalcolo dell'imponibile da parte dell' , deduceva che l' non poteva in alcun modo rideterminare in Controparte_15 CP_1 aumento l'imponibile contributivo e che comunque tali assenze erano riconducibili ad ipotesi, previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva, di esenzione dall'obbligo del minimale contributivo. Anche in questo caso la ricorrente contestava la generica motivazione di rigetto di tali difese in sede di reclamo amministrativo.
Quanto all'asserito occultamento di retribuzione imponibile tramite l'inserimento nel libro unico del lavoro di somme a titolo di indennità di trasferta e/o rimborso, spiegava trattarsi di rimborsi delle spese di viaggio o di trasferta rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 51,
c. 5, TUIR, esenti dal versamento contributivo, circostanza non considerata dall' CP_1 nemmeno in fase di ricorso amministrativo.
Escludeva, infine, l'accertata continuità dei rapporti di lavoro subordinato intervenuti tra
[...]
CP_ e e per cessione d'azienda ex art. 2112 c.c., in Controparte_8 Parte_1
CP_ ragione del fatto che moltissimi lavoratori si erano dimessi da ed erano stati riassunti a distanza di pochi giorni dalle altre due società. Riferiva che le tre società erano del tutto distinte ed autonome operando su commesse diverse ed avendo differenti cicli produttivi, fattori di produzione, dipendenti, macchinari, locali, non ricorrendo pertanto l'ipotesi di cui all'art. 2112
c.c.
Chiedeva, previa sospensione degli atti impugnati, di ritenere e dichiarare l'illegittimità e l'abnormità dell'avviso di Addebito n. 595 2022 00009881 21 000 del 24.5.2022 e del Verbale
Unico di Accertamento n. 2020010774/DDL del 17.9.2021 e, per l'effetto, di annullarli e/o caducarli e/o disapplicarli con ogni e qualsiasi statuizione;
di condannare l'Ente resistente al pagamento di spese e compensi di lite.
2. L' si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 12.2.2024. CP_1 Ripercorreva i passaggi principali dell'accertamento ispettivo, avviato nel novembre 2020 con accesso presso la sede della società ricorrente, presso cui avevano sede anche la CP_8
la la Fiman S.r.l., la e la tutte riconducibili alla
[...] CP_2 CP_9 Parte_1 famiglia Dagli accertamenti era emerso che: CP_3
- la poteva essere considerata la capogruppo, in quanto era l'unica Parte_1 società ad intrattenere rapporti con i clienti terzi ed a gestire tutte le commesse. Essa, ricevuti gli ordinativi, ne chiedeva l'esecuzione materiale alle altre società del gruppo che, nel periodo oggetto di accertamento, erano state e CP_2 Controparte_16
- la era proprietaria degli immobili in uso alle varie aziende;
essa aveva Parte_1 acquistato nel 2017 un cospicuo numero di arredi ed attrezzature per ufficio dalla Parte_1 nonché assunto a termine un numero cospicuo di operai dimessisi dalla
[...] Parte_1 inoltre tutti i lavoratori assunti nei primi di marzo 2020 (in numero di 17, di cui 16 assunti il 2 marzo 2020) provenivano dalla da cui si erano formalmente dimessi tra il 18 ed il 21 CP_2 febbraio 2020, verificandosi così una cessione tout court di rapporti di lavoro dipendente;
- le retribuzioni relative ai mesi di marzo ed aprile 2020 dei lavoratori dipendenti in carico alla erano state corrisposte dalla con la causale “Riscosse fatture CP_2 Parte_1 da clienti” senza indicare alcun riferimento delle fatture interessate;
le retribuzioni relative ai Part mesi aprile, maggio, giugno 2020 dei lavoratori dipendenti in carico alla erano CP_8 state corrisposte dalla con la causale “Riscosse fatture da clienti” senza Parte_1 indicare alcun riferimento delle fatture interessate;
- tra la e la si era verificata una sostanziale cessione Parte_1 Parte_1 del patrimonio aziendale, comprensivo di attrezzature e rapporti di lavoro;
- per quanto concerne la quasi tutto il suo personale proveniva da aziende del gruppo e CP_2 la gran parte delle attrezzature proveniva dalla Parte_1
Part
- era stata costituita nel 2020 con 111 dipendenti, Controparte_16 Controparte_16 di cui 106 provenienti da dalle dichiarazioni acquisite era emerso che, con la perdita di CP_2 una commessa importante da parte della i dipendenti erano stati fatti transitare alla CP_2 [...] ed alla;
la aveva sempre lavorato CP_8 Parte_1 Controparte_8 utilizzando le attrezzature cedute dalla alla ed ancora di sua Parte_1 CP_2 proprietà, ed aveva emesso fatture di vendita quasi esclusivamente nei confronti della
[...]
Parte_1 - la era invece una società che si occupava dell'attività di elaborazione dati per conto CP_9 di tutte le società del gruppo, mentre la Fiman s.r.l. si occupava di lavori di piccola manutenzione per le stesse aziende.
Alla luce delle superiori circostanze, gli ispettori avevano concluso che tutte le società facevano parte di un gruppo aziendale, in cui le scelte/strategie aziendali erano complementari e coordinate, secondo un'unità di indirizzo e di armonizzazione operativa impressa dai principali esponenti della famiglia ed in cui i lavoratori erano consapevoli di essere transitati CP_3 da un'azienda all'altra del gruppo, senza aver subito alcuna variazione per quanto concerneva luoghi, modalità e mansioni. Era stata dunque accertata una sostanziale unicità di imputazione dei rapporti di lavoro alle società e Parte_1 Parte_1 CP_2 [...]
con conseguente applicazione del regime della solidarietà: a) unicità della CP_8 struttura organizzativa e produttiva;
b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico ed amministrativo- finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che facesse confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) contemporaneo utilizzo della prestazione lavorativa da parte delle varie società, nel senso che la prestazione medesima risultava resa in loro favore allo stesso tempo e in modo indifferenziato.
Escludeva l'intervenuta prescrizione del credito, risalendo il verbale di primo accesso al
25.11.2020, ed il verbale di accertamento al 21.9.2021, e tenuto conto della sospensione dei termini di prescrizione ex art. 37 del decreto-legge n. 18/2020 ed art. 11, comma 9, del decreto- legge n. 183/2020.
Affermava l'infondatezza delle eccezioni sulla regolarità dell'avviso di addebito, non essendo lo stesso stato notificato in pendenza di un giudizio di accertamento negativo del verbale, ed essendo stato previamente esperito ricorso amministrativo senza esito.
Nel merito, dalle dichiarazioni acquisite dai lavoratori e dagli stessi interessati, era emerso che, benché alcuni familiari avessero rivestito la qualità di lavoratore dipendente per quelle società di cui non erano formalmente amministratori, le prestazioni erano state rese in un contesto familiare e tali rapporti erano del tutto privi del carattere della subordinazione, senza controllo, vincolo, di orario o di altro tipo, potere disciplinare, direttive sul lavoro da svolgere e con retribuzioni molto superiori rispetto a quelle previste dai contratti collettivi. Si era proceduto pertanto al disconoscimento dei rapporti di lavoro di , Persona_4 Persona_2
e alle dipendenze della
[...] Persona_3 Parte_1 Quanto all'accertata violazione del minimale contributivo, ribadiva che il CCNL più rappresentativo di settore era quello sottoscritto da secondo i principi Controparte_14 elaborati da dottrina e giurisprudenza. Anche con riferimento alla composizione della commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro e del CNEL rilevava la maggiore rappresentatività dei sindacati sopra indicati rispetto alla . Richiamava CP_12 giurisprudenza di legittimità sul punto.
Con riferimento all'indicazione di assenze non retribuite, evidenziava che la contribuzione era dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione che non trovavano giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, bensì in un accordo tra le parti che derivava da una libera scelta del datore di lavoro e ciò anche nel caso di attenuazione o cessazione temporanea dell'attività lavorativa per insussistenza di commesse, con conseguente rideterminazione dell'imponibile contributivo.
Quanto alle somme corrisposte a titolo di rimborso e indennità di trasferta, riferiva che tutti i dipendenti ascoltati avevano negato di avere lavorato in luoghi diversi rispetto agli stabilimenti ed uffici siti in San Marco D'Alunzio, sede dell'azienda, e che non era stata fornita alcuna prova, anche a mezzo documenti giustificativi, degli asseriti spostamenti o trasferte.
Ribadiva che il passaggio di lavoratori tra e e, per quanto di interesse, CP_2 Controparte_8
nel febbraio-marzo 2020, era avvenuto in una dinamica di successione Parte_1 ex art. 2112 c.c. da una società all'altra e che, conseguentemente, i giorni feriali di assenza intercorrenti tra l'interruzione formale del rapporto con la e l'inizio formale del CP_2 rapporto con la erano stati sottoposti a contribuzione c.d. “virtuale” ex artt. Parte_1
1 D.L. n. 338/89 e 2, comma 25, legge n. 549/95 da imputare all'azienda cedente.
Evidenziava di aver proceduto al recupero delle agevolazioni contributive fruite in conseguenza della violazione dell'art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006.
Affermava la fondatezza dell'accertamento, rivendicando la valenza probatoria dei verbali ispettivi e delle dichiarazioni e delle documentazioni acquisite. Escludeva la ricorrenza dei presupposti per la sospensione degli atti impugnati.
Concludeva chiedendo di rigettare l'istanza di sospensione e, nel merito, di accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto del ricorso e, per l'effetto, di rigettarlo integralmente, respingendo tutte le domande avversarie perché carenti di prova ed infondate;
di confermare l'avviso di addebito opposto, con condanna di parte opponente al pagamento delle somme in esso recate, oltre accessori di legge;
in ogni caso, di accertare e dichiarare parte CP_ opponente debitrice nei confronti dell' delle somme recate nel titolo opposto e, per l'effetto, di condannarla al loro pagamento ovvero al pagamento di quella somma, maggiore o minore, ritenuta come dovuta all'esito del giudizio. Con vittoria di spese di lite.
3. La causa veniva istruita a mezzo prova testimoniale.
L'udienza del 23.12.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in esito alle quali la causa veniva decisa.
4. Ritualmente incardinato il presente giudizio in riassunzione, ordine logico di trattazione impone di esaminare preliminarmente l'eccezione di violazione dell'art. 24, d.lgs. 46/1999 per avere l'Istituto previdenziale proceduto all'iscrizione a ruolo delle somme in pendenza di gravame amministrativo.
L'eccezione non è meritevole di accoglimento.
Il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2020010774/DDL del 17.9.2021, notificato in data 21.9.2021, con il quale sono state accertate le violazioni sopra descritte, è stato impugnato in via amministrativa, in relazione alle differenze contributive accertate, con ricorso ex legge n. 88/1989 del 13.11.2021, che è stato rigettato dal comitato amministratore del fondo pensioni lavoratori dipendenti, competente in unica istanza, con deliberazione n. 512 dell'1.3.2022. L'ulteriore ricorso amministrativo presentato del 22.3.2022 è stato dunque correttamente ritenuto inammissibile con nota del 23.3.2022.
L'annullamento dei rapporti di lavoro dipendente dei sigg.ri , Persona_4 [...]
e è stato invece impugnato in via amministrativa con ricorso del CP_3 Persona_3
25.1.2022 al per i rapporti di lavoro, respinto per decorso infruttuoso del Controparte_17 termine di novanta giorni ex art. 17 d.lgs. n. 124/2004.
L'iter dei gravami amministrativi si era dunque concluso alla data di notifica dell'avviso di addebito n. 59520220000988121000 (11.6.2022) e della successiva nota del 14.6.2022 di disconoscimento dei rapporti lavorativi dipendenti sopra indicati.
Nessuna violazione è dunque ravvisabile dal punto di vista procedurale da parte dell'
[...]
. CP_15
5. L'eccezione di prescrizione delle differenze contributive rivendicate per gli anni 2015 (dalla mensilità di ottobre) e 2016 è anch'essa infondata. Pacifica l'applicabilità del termine quinquennale di prescrizione ai crediti contributivi ex art. 3,
c. 9, legge n. 335/1995, deve tenersi conto della sospensione dal 23.2.2020 al 30.6.2020 (129 gg, ex art. 37, c. 2, D.L. n. 18/2020, conv. in legge n. 27/2020) e dal 31.12.2020 al 30.6.2021
(182 gg, ex art. 11, c. 9, d.l. 183/2020, conv. in legge n. 21/2021), che ha prolungato il predetto termine di complessivi ulteriori 311 gg.
In particolare, l'art. 37 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato
“Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
È poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni. L'art. 11 del D.L. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone infatti al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono
a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Decorrendo il termine di prescrizione dalla scadenza del termine per il versamento dei contributi (16 novembre 2015, per i contributi relativi all'ottobre 2015), e tenuto conto delle menzionate sospensioni legislative del termine, le differenze contributive vantate dall' e CP_1 relative al periodo ottobre 2015-novembre 2020 non possono dirsi prescritte alla data di notifica del verbale unico di accertamento e notificazione impugnato (21.9.2021).
6. Passando all'esame del merito delle irregolarità accertate nel verbale di accertamento , CP_1 con la lettera A delle conclusioni, l'Istituto ha riscontrato l'assenza del carattere subordinato della prestazione lavorativa resa dai sigg.ri , e Persona_4 Persona_3 [...] nell'interesse della della quale sono risultati, per Persona_2 Parte_1 determinati periodi, dipendenti subordinati. Il disconoscimento dei rapporti di lavoro subordinato è disceso dall'analisi del contesto aziendale complessivo delle società riconducibili alla famiglia dal quale sarebbe CP_3 emersa l'esistenza di un unico gruppo di imprese, dirette e gestite dai componenti della famiglia indipendentemente dalla loro qualificazione formale all'interno delle singole società CP_3 quali amministratori ovvero quali dipendenti, nonché dalle dichiarazioni dei lavoratori acquisite, dalle quali sarebbe emerso che i dipendenti identificavano i componenti della famiglia quali propri datori di lavoro e referenti aziendali, indipendentemente dalla CP_3 società di cui erano formalmente dipendenti. In particolare, erano stati identificati quali amministratori di fatto della società i sigg.ri e , oltre Persona_4 Persona_3 all'amministratore unico Controparte_4
Si premette che l'ormai consolidato approdo giurisprudenziale di legittimità specifica infatti che “l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo
e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva… di fronte ad una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice è tenuto ad applicare il criterio dell'onere della prova, che impone all'attore di fornire la dimostrazione dei fatti allegati a fondamento della propria pretesa, e perciò ritenere che l'onere stesso non sia stato superato” (ex plurimis, Cass. civ., sez. lav. 28.9.2006, n. 21028; Cass. civ., sez. lav., 9.3.2009, n. 5645; Cass. civ., sez. lav., 2.1.2018,
n.1; Cass. civ., sez. lav., 22.1.2021 n.1400).
Per quanto concerne i sigg.ri e , la pur corposa prova testi Persona_4 Persona_3 espletata non ha consentito di ritenere provata la natura subordinata del rapporto lavorativo da essi avuto con la Parte_1
Le testi e (ud. 24.10.2024) hanno genericamente confermato Tes_1 Testimone_2 la circostanza, ma in realtà né l'una né l'altra risultano avere avuto conoscenza diretta dell'attività lavorativa svolta in concreto dai sigg.ri e disimpegnando le testi CP_3 Per_3 attività di commercialista e di impiegata alla gestione del personale. Anche la teste Tes_3
(ud. 13.5.2025) ha confermato genericamente la circostanza ma soltanto “in quanto per
[...] il mio lavoro di contabilità fiscale esamino la documentazione relativa alle retribuzioni dei dipendenti”, senza essere dunque in grado di indicare se essi fossero assoggettati o meno ad alcun concreto potere datoriale.
Se poi da un lato la teste (ud. 19.12.2024) ha confermato l'assoggettamento Testimone_4 dei due lavoratori al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro (“preciso che i signori sopra indicati ricevevano istruzioni sul lavoro da fare, dal Sig. in qualità Controparte_4 di titolare della ”), dall'altro lato il teste (ud. Parte_1 Testimone_5
13.5.2025) non è stato in grado di affermare l'esistenza di un vincolo di subordinazione (“posso dire che i sig.ri e lavorano per la Persona_5 Persona_3 società ricorrente perché ci incontriamo e ci confrontiamo sulle decisioni da prendere per fare il capo di abbigliamento, nulla posso dire in merito al vincolo di subordinazione…”).
Il teste (ud. 19.12.2024) ha di fatto confermato la natura subordinata del rapporto Tes_6 soltanto per la propria moglie , limitandosi per gli altri ad affermare che Controparte_3 avevano partecipato a corsi di formazione: “posso dire che i sig.ri menzionati in circostanza hanno lavorato per la società ricorrente e a tutt' oggi lavorano i Sig.ri e Controparte_3
, altresì posso dire i sig.ri indicati in circostanza lavorano con un vincolo di Persona_3 subordinazione e lo posso dire per mia moglie , mentre posso dire per gli Controparte_3 altri signori indicati in circostanza , pur non conoscendo il loro contratto di lavoro, che lavorano come me, e li ho visti partecipare ai corsi di formazione obbligatori per i dipendenti”.
Infine, la teste (ud. 1.12.2025) ha saputo soltanto indicare i loro Testimone_7 orari di lavoro, senza nulla riferire in merito al vincolo di subordinazione (“posso dire che i signori quando io lavoravo, preciso che il mio orario di Parte_2 lavoro era dalle ore 08,30 sino alle ore 17,30, li vedevo lavorare nei laboratori della
[...]
e quando io arrivavo sul posto di lavoro alle ore 08,30 i Sig.ri Parte_1 Per_4
e erano presenti sul posto di lavoro, e quando andavo via alle ore
[...] Persona_3
17,30 non erano più presenti sul posto di lavoro e facevano gli stessi orari degli altri dipendenti ad eccezione degli uffici, e cioè dalle ore 08,00 alle ore 17,00 ne ero a conoscenza parlando con gli altri lavoratori, per quanto riguarda sapevo che lavorava in Controparte_3 amministrazione ma non la incontravo”).
Ebbene, le testimonianze acquisite, esaminate complessivamente, risultano estremamente generiche e lacunose, e non consentono di ritenere provata l'esistenza di un rapporto di natura subordinata tra i sigg.ri e e la non Persona_4 Persona_3 Parte_1 essendo in particolare emerso con chiarezza l'assoggettamento degli stessi ad una qualche forma di potere datoriale, sia esso direttivo e/o disciplinare.
Condivisibili risultano dunque le valutazioni rese sul punto dai funzionari e corretto il CP_1 disconoscimento dei due rapporti di lavoro subordinato indicati.
Per quanto concerne invece la posizione di l'accertamento Persona_2 CP_1 risulta infondato. Dall'esame delle risultanze dell'accertamento, e segnatamente, dalle dichiarazioni dei dipendenti e dalle conclusioni rese dagli ispettori , non emerge che ella CP_1 abbia mai ricoperto, anche di fatto, alcun ruolo amministrativo o datoriale all'interno della
[...]
Ella non viene menzionata dai dipendenti in tale qualità e nemmeno gli Parte_1 ispettori la qualificano tale all'esito dell'accertamento (indicando quali amministratori di fatto i soli sigg.ri , e . Persona_4 Persona_3 Controparte_4
Illegittimo risulta dunque il disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato di
[...]
per la quale non è emerso alcun elemento che possa far presupporre Persona_2 ragionevolmente la fittizietà del proprio rapporto lavorativo subordinato all'interno dell'azienda.
7. Per quanto concerne invece la violazione di cui alla lettera B del verbale, consistente nella denuncia di un imponibile contributivo inferiore al minimale previsto dal CCNL più rappresentativo di categoria, occorre premettere che l'art. 1 D.L. n. 338/1989, conv. in legge n.
389/1989, sancisce che la retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo. Tale disposizione va interpretata, ai sensi dell'art. 2, comma 25, l. 549/1995, nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria.
L' afferma doversi applicare, ai fini del calcolo del minimale contributivo, il CCNL settore CP_1
Contr industria dell'abbigliamento, siglato da facente parte di Confindustria Moda) per la parte datoriale e Filctem-Cgil, per la parte sindacale, in luogo del CCNL CP_19 CP_20 dipendenti da aziende esercenti lavorazioni conto terzi a façon intercorrente tra Laif e Anpit per CP_1 parte datoriale e per parte sindacale applicato dalla ricorrente.
Codesto decidente non ignora l'esistenza di alcuni risalenti pronunciamenti della Suprema
Corte di Cassazione favorevoli alla tesi dell'Istituto previdenziale, secondo i quali, “nella materia dei benefici della fiscalizzazione degli oneri sociali ovvero degli sgravi contributivi, in cui è prevalente il rilievo pubblicistico dei benefici stessi e delle finalità con essi perseguite dal legislatore - da collegare, in ultima analisi, al raggiungimento dell'obiettivo di contrastare i fenomeni del lavoro nero e delle evasioni contributive - è possibile che il trattamento economico
e normativo dei dipendenti delle imprese sia disciplinato (fatti salvi in ogni caso i diritti fondamentali del lavoratore di cui all'art. 36 Cost.) sulla base di una contrattazione collettiva di un settore produttivo diverso da quello in base al quale va invece determinata la classificazione ai fini previdenziali ed assistenziali o ai fini del godimento di incentivi o della fiscalizzazione degli oneri sociali etc. Pertanto, ove venga in considerazione la possibilità di fruire dei suddetti benefici da parte delle imprese faconiste - che svolgono, per conto terzi, attività di confezionamento di capi di abbigliamento, limitata ad alcune fasi della lavorazione
- e si riscontri la presenza di una pluralità di contratti collettivi, per la individuazione - ai soli fini contributivi - della retribuzione-parametro ben può essere fatto riferimento al CCNL CP_1 concluso per tutte le aziende tessili dalle OO.SS. più rappresentative a livello nazionale ( CP_2
e UIL), anzichè al CCNL stipulato tra e altri (anche se relativo allo CP_22 specifico settore artigianale denominato "Abbigliamento - Lavorazioni conto terzi a facon"), considerando - in assenza di prove specifiche contrarie - le associazioni sindacali firmatarie del primo dei suddetti CCNL "comparativamente" più rappresentative, ai fini previdenziali, di quelle che hanno concluso il secondo contratto, in corretta applicazione della L. 28 dicembre
1995, n. 549, art. 2, comma 25” (Cass. civ., sez. lav., 16.4.2015, n.7781; Cass. civ., sez. lav.,
6.5.2016, n. 9215).
L'orientamento giurisprudenziale menzionato, tuttavia, fa espressamente salva l'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca “prove specifiche contrarie” che dimostrino la maggiore rappresentatività su base nazionale delle sigle sindacali firmatarie del CCNL di cui si rivendica l'applicazione.
Ebbene, la società ha dedotto che la è stata inserita nell'elenco Parte_1 CP_12 dei sindacati comparativamente più rappresentativi, giusta Decreto del Ministero del lavoro del
15.7.2014 n. 14280 e che inoltre tale sindacato dal 29.8.2017 è entrato a far parte del CP_13 Tali circostanze non risultano contestate dall' che si è limitata ad evidenziare il minor CP_1
CP_1 numero di posti assegnati alla rispetto ad altre sigle sindacali in seno alla commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro e nel CNEL. L'eccezione CP_1 dell' assume scarso rilievo, non potendosi recare in dubbio il riconoscimento della CP_1 quale uno dei sindacati comparativamente più rappresentativi a livello nazionale nel settore di attività della ricorrente, essendo stato ciò consacrato con provvedimento ministeriale del
15.7.2014. A decorrere da tale data, deve ritenersi certamente legittima l'applicazione del
CCNL Cisal ai fini del calcolo del minimale contributivo per i dipendenti del settore dell'abbigliamento, lavorazioni conto terzi a facon.
Pertanto, riguardando l'accertamento il periodo ottobre 2015-novembre 2020, non sussiste la violazione di cui alla lettera B del verbale unico di accertamento, con conseguente illegittimità della riqualificazione del personale della società ricorrente e del ricalcolo dei minimali contributivi dovuti.
8. La disposizione di cui all'art. 1 D.L. n. 338/1989, conv. in legge n. 389/1989, secondo la giurisprudenza di legittimità, deve essere inoltre declinata nel senso che “la contribuzione è dunque dovuta nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione concordata della prestazione stessa che costituiscano il risultato di un accordo tra le parti derivante da una libera scelta del datore di lavoro e non da ipotesi previste dalla legge e dal contratto collettivo (quali malattia, maternità, infortunio, aspettativa, permessi, cassa integrazione). In tal senso, e considerata
l'autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello retributivo, dev'essere rimodulato il principio affermato nel recente arresto n. 24109 del 03/10/2018. Ove dunque gli enti previdenziali e assistenziali pretendano da un'impresa differenze contributive sulla retribuzione virtuale determinata ai sensi del dell'art. 1 comma 1 del D.L. 09/10/1989, n. 338, anche con riferimento all'orario di lavoro, incombe al datore di lavoro allegare e provare la ricorrenza di un'ipotesi eccettuativa dell'obbligo, nel senso sopra individuato” (Cass. civ., sez. lav., 3.6.2019, n.15120).
La ricorrente, a fronte dell'accertamento dell'esistenza di tali assenze non retribuite da parte dei lavoratori, si è limitata ad affermare che tali assenze sono previste dalla legge e dal contrato collettivo, ma non ha fornito alcuna prova della loro giustificatezza ovvero della loro riconducibilità ad ipotesi espressamente disciplinate dalla legge o dal CCNL di categoria, nemmeno allegato in atti. La società, non considerando tali assenze ai fini retributivi e contributivi, ha dunque illegittimamente riconosciuto una copertura contributiva inferiore rispetto ai minimi contrattuali.
La violazione accertata al punto C delle conclusioni del verbale risulta dunque fondata.
9. Passando alla violazione di cui alla successiva lettera D, ovvero l'infedele indicazione sul libro unico del lavoro di somme corrisposte a titolo di rimborsi e/o indennità di trasferta,
l'accertamento risulta anch'esso fondato. CP_1
Dall'esame delle numerose dichiarazioni dei dipendenti della società acquisite dagli ispettori emerge che la quasi totalità dei dipendenti ha svolto la propria prestazione lavorativa CP_1 all'interno dello stabilimento di San Marco d'Alunzio (ME), risultando l'effettuazione di trasferte del tutto occasionale ed eccezionale e limitata a pochi dipendenti.
L'onere di provare il possesso dei requisiti che danno diritto all'esonero contributivo invocato grava sul datore di lavoro: in particolare, “spetta al datore di lavoro che pretenda di avere accesso ai benefici contributivi previsti in caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio, dimostrare la causa dell'esonero dell'assoggettamento a contribuzione”
(Cass. civ., sez. lav., 22.7.2014, n.16639; Cass. civ., sez. lav., 10.7.2018, n.18160).
La società ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione probatoria a supporto dell'asserito svolgimento di trasferte e/o viaggi da parte dei propri dipendenti, né alcun giustificativo di spesa che legittimasse la corresponsione di un rimborso.
Il richiamo all'art. 51, comma 5, TUIR, relativo ad indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale ed alla loro esenzione ai fini reddituali e contributivi, risulta inconferente, non essendo stata fornita, come detto, alcuna prova dell'effettivo svolgimento di tali trasferte o missioni da parte dei dipendenti della società.
10. Per quanto riguarda invece l'irregolarità di cui al punto E del verbale, ovvero l'esistenza di una continuità di rapporti di lavoro subordinato intervenuti tra e CP_2 Parte_1 per cessione d'azienda ex art. 2112 c.c., con conseguente calcolo della contribuzione
[...] virtuale tra la data dell'interruzione del rapporto con la e l'inizio del rapporto con la CP_2
la prova dell'asserita cessione d'azienda e dei rapporti di lavoro risulta Parte_1 raggiunta da parte dell' . CP_1
Secondo la ricostruzione dell'Istituto, su 110 lavoratori assunti dalla a marzo Controparte_8
2020, ben 106 provenivano dalla quasi tutti dimissionari (108 dimissioni su 123 CP_2 rapporti, nel lasso temporale tra il 18 ed il 24 febbraio 2020). Inoltre, le assunzioni da parte della sarebbero avvenute pochissimi giorni dopo, ovvero tra il 2 ed il 3 marzo Controparte_8
2020, tranne 18 lavoratori che sarebbero stati assunti tra il 10 ed il 18 marzo 2020. I lavoratori rimanenti in numero di 17 sarebbero invece stati assunti, secondo identiche circostanze temporali, dalla Parte_1
Ebbene, la circostanza relativa al passaggio di personale dall'una alle altre società non risulta contestata. Emerge dagli accertamenti che la a causa della perdita della commessa CP_2
Parte con la aveva dovuto fermare la produzione e aveva indetto una riunione al cui esito i dipendenti sarebbero stati di fatto posti nell'alternativa tra la cassa integrazione e l'opportunità di lavorare presso altre società. I dipendenti, nelle molteplici dichiarazioni acquisite dagli ispettori, hanno confermato univocamente di non avere mai cambiato mansioni, né luoghi di lavoro, né titolare effettivo, e di aver continuativamente lavorato nel passaggio tra una società
e le altre, salvo pochi giorni di pausa, nonché di essere consapevoli, al momento dell'interruzione del loro rapporto, della sua immediata ripresa alle dipendenze delle altre società. Il significativo numero di dimissioni e di successive immediate riassunzioni presso la e la confermano ulteriormente il superiore assunto. Parte_1 Controparte_8
In effetti è pacifico che le società e al di là delle CP_2 Parte_1 Controparte_8 singole commesse di cui erano titolari, svolgessero tutte e tre attività di confezionamento abiti nel periodo interessato dall'accertamento, sebbene chiaramente ciascuna specializzata nella propria linea di vestiario, e che vi sia stato un trasferimento della produzione dall'una alle altre in ragione delle commesse e delle necessità imprenditoriali di volta in volta sopravvenute. Tale cessione di linee produttive aziendali, sussumibile nell'ambito del trasferimento aziendale ex art. 2112 c.c., ha riguardato anche i lavoratori, transitati in massa dall'una alle altre società, venendosi a realizzare di fatto una cessione dei rapporti di lavoro, sì da doversi legittimamente dubitare dell'autenticità delle dimissioni e successive riassunzioni degli stessi.
Le valutazioni ispettive sul punto risultano dunque corrette ed esenti da censure.
11. In relazione alle violazioni accertate, l' ha proceduto al recupero dei benefici e delle CP_1 agevolazioni contributive fruite dal datore di lavoro ex art. 39-ter D.L. 30 aprile 2019, n. 34, coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, art. 27 D.L n. 104/2020 e art. 178/2020, art. 1, commi 118 e seguenti, legge n. 190/2014.
L'art. 1, comma 1175, legge n. 296/2006 subordina il riconoscimento dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale “al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Nella fattispecie in esame, accertata la sussistenza delle irregolarità di cui alle lettere A limitatamente ai sigg.ri e , C, D ed E del verbale unico di Persona_4 Persona_3 accertamento e notificazione, ed accertata conseguentemente la violazione delle disposizioni legislative e contrattuali collettive, legittima risulta la chiesta restituzione, da parte dell' delle agevolazioni contributive fruite dalla ricorrente, peraltro non oggetto di CP_1 specifica contestazione da parte della società.
12. Le domande risultano pertanto parzialmente meritevoli di accoglimento: il Verbale Unico di Accertamento n. 2020010774/DDL del 17.9.2021 è illegittimo in riferimento alle contestazioni di cui alla lettera A, limitatamente alla posizione di , ed alla Controparte_3 lettera B, con conseguente annullamento dell'avviso di addebito 59520220000988121000. Il ricorso va rigettato per il resto.
Le superiori statuizioni assorbono ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, anche istruttoria, formulata dalle parti.
13. Il parziale accoglimento delle domande giustifica la compensazione di due terzi delle spese di lite. La restante quota segue la soccombenza e si liquida in favore della ricorrente, come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia, con applicazione dei valori tariffari medi.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte dalla Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, nel ricorso in riassunzione depositato in data
19.12.2023 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara l'illegittimità del Verbale Unico di Accertamento n. 2020010774/DDL del
17.9.2021 in riferimento alla violazione di cui alla lettera A, limitatamente alla posizione della sig.ra , e di cui alla lettera B, ed annulla, per Persona_2
l'effetto, l'avviso di addebito 59520220000988121000.
- rigetta per il resto;
- condanna l' alla rifusione di un terzo delle spese di lite in favore della ricorrente, CP_1
che liquida – già ridotte – in euro 14,33 per rimborso contributo unificato ed euro 6.305,33 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., compensando la restante quota.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, lì 24 dicembre 2025 Il Giudice del Lavoro
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