Articolo 1666 del Codice civile
Articolo 1665Articolo 1667
Versione
19 aprile 1942
Art. 1666.

(Verifica e pagamento di singole partite).

Se si tratta di opera da eseguire per partite, ciascuno dei contraenti puo' chiedere che la verifica avvenga per le singole partite. In tal caso l'appaltatore puo' domandare il pagamento in proporzione dell'opera eseguita.

Il pagamento fa presumere l'accettazione della parte di opera pagata; non produce questo effetto il versamento di semplici acconti.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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