Cass. civ., sez. I, sentenza 15/06/2020, n. 11523
CASS
Sentenza 15 giugno 2020

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di anticipazione di credito in conto corrente, nel regime precedente all'entrata in vigore dell'art. 169 bis l.fall., è ammissibile la compensazione tra il credito vantato dalla banca per il rimborso dell'anticipazione concessa alla società ammessa al concordato preventivo ed il debito nei confronti di quest'ultima per la restituzione degli importi riscossi in esecuzione dell'incarico conferitole, a nulla rilevando che detto credito sia anteriore all'ammissione alla procedura concorsuale ed il correlativo debito invece posteriore, in quanto, non operando il principio della "cristallizzazione dei crediti", né l'imprenditore in costanza di procedura, né gli organi concorsuali vantano il diritto a che la banca riversi loro le somme riscosse anziché compensarle.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 15/06/2020, n. 11523
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11523
    Data del deposito : 15 giugno 2020

    Testo completo