Sentenza 15 giugno 2020
Massime • 1
In tema di anticipazione di credito in conto corrente, nel regime precedente all'entrata in vigore dell'art. 169 bis l.fall., è ammissibile la compensazione tra il credito vantato dalla banca per il rimborso dell'anticipazione concessa alla società ammessa al concordato preventivo ed il debito nei confronti di quest'ultima per la restituzione degli importi riscossi in esecuzione dell'incarico conferitole, a nulla rilevando che detto credito sia anteriore all'ammissione alla procedura concorsuale ed il correlativo debito invece posteriore, in quanto, non operando il principio della "cristallizzazione dei crediti", né l'imprenditore in costanza di procedura, né gli organi concorsuali vantano il diritto a che la banca riversi loro le somme riscosse anziché compensarle.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/06/2020, n. 11523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11523 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2020 |
Testo completo
C. I 1 1523.20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta da Oggetto: concordato preventivo pagamenti ineffi- - Presidente - Antonio DIDONE cacia - Consigliere Rel. - Guido MERCOLINO R.G.N. 28841/2017 Alberto PAZZI - Consigliere - Cron. 11523 Andrea FIDANZIA - Consigliere - Roberto AMATORE - Consigliere - UP - 20/02/2020 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 28841/2017 R.G. proposto da CONCORDATO PREVENTIVO DELLA PETROLI SCALIGERA S.P.A., in persona del liquidatore giudiziale p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Prof. Massimo Fabiani, con domicilio eletto in Roma, piazza Vescovio, n. 21, presso lo stu- dio dell'Avv. Tommaso Manferoce;
ricorrente -
contro
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., rappresentata da UE TI, rappresentato e difeso dagli Avv. Daniela Sorgato e Paolo Berruti, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Guido d'A- rezzo, n. 18; - controricorrente 4 avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 2003/17, depositata 119 Clo.le 0 2 0 2 il 18 settembre 2017. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 20 febbraio 2020 dal Consigliere Guido Mercolino;
uditi gli Avv. Massimo Fabiani e Daniela Sorgato;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Anna Maria SOLDI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. Il liquidatore del concordato preventivo della ET AL S.p.a. convenne in giudizio la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., per sentir dichiarare l'inefficacia dei pagamenti effettuati dai debitori della predetta società successivamente al deposito della domanda di ammissione al con- cordato ed accreditati sul conto corrente dalla stessa intrattenuto con la Banca EN S.p.a., dante causa della convenuta, con la condanna di quest'ultima alla restituzione della somma complessiva di Euro 357.102,59. Si costituì la Banca MP, e resistette alla domanda, opponendo che la Banca EN aveva stipulato con la ET AL un contratto di anticipazione di credito con mandato all'incasso e con patto di compensa- zione, in data anteriore all'apertura della procedura concorsuale, con la con- seguenza che le somme pagate dai terzi debitori avrebbero dovuto essere utilizzate per compensare il credito vantato dalla Banca nei confronti della correntista.
1.1. Con sentenza del 23 febbraio 2015, il Tribunale di Verona accolse la domanda.
2. L'impugnazione proposta dalla Banca MP è stata accolta dalla Corte d'appello di Venezia, che con sentenza del 18 settembre 2017 ha rigettato la domanda. Premesso che nella specie non poteva trovare applicazione l'art. 169-bis del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, introdotto dall'art. 33 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in quanto la domanda di ammissione al concordato era stata presentata successivamente alla sua entrata in vigore, la Corte ha rilevato innanzitutto che risultavano incontestati l'anteriorità del contratto di anticipazione rispet- 2 to all'apertura del procedimento concorsuale, la posteriorità dei pagamenti rispetto alla stessa, il conferimento alla Banca dell'incarico di procedere allo incasso delle somme dovute dai terzi e l'attribuzione alla stessa della facoltà di compensare il debito di restituzione delle somme incassate con il credito derivante dalle anticipazioni. Precisato inoltre che la questione dibattuta tra le parti, riguardante l'op- ponibilità del patto di compensazione alla procedura concordataria, aveva dato luogo ad orientamenti giurisprudenziali contrastanti, la Corte ha osser- vato che nel regime anteriore all'introduzione dell'art. 169-bis cit. trovava applicazione la regola secondo cui i rapporti contrattuali costituiti dall'im- prenditore prima dell'ammissione al concordato preventivo dovevano prose- guire anche dopo l'apertura della procedura, con la conseguenza che dove- vano ritenersi efficaci non solo il contratto di anticipazione bancaria, ma an- che il correlato mandato all'incasso ed il patto di compensazione stipulato tra le parti, i quali rappresentavano la modalità prevista per consentire alla banca di rientrare dall'anticipazione concessa. Ha ritenuto inconferente, in proposito, il richiamo al divieto di pagamento di debiti preesistenti, rilevan- do che nella specie non sussisteva alcun pagamento effettuato dall'impresa in concordato in favore della banca, ma solo una previsione contrattuale in virtù della quale quest'ultima era legittimata a trattenere i pagamenti effet- tuati dai terzi. Ha aggiunto che tale soluzione era avvalorata dalla successi- va introduzione dell'art. 169-bis cit., che consente all'imprenditore in con- cordato di sciogliersi dai contratti pendenti, reputando invece non condivisi- bile l'orientamento secondo cui il credito della banca non è compensabile con il debito dell'impresa, in quanto sorto soltanto a seguito del pagamento effettuato dal terzo: ha rilevato infatti che tale affermazione, pur formal- mente corretta, si fonda su una ricostruzione atomistica del rapporto nego- ziale che oblitera completamente l'operazione economica allo stesso sotte- sa, trascurandone il dato caratterizzante sotto il profilo causale, che è costi- tuito dalla riconducibilità della facoltà di compensazione al fatto genetico della conclusione del contratto di anticipazione bancaria. Ha ritenuto pertan- to inconferente anche la sottolineatura della posizione di terzietà del liquida- tore, evidenziandone il contrasto con l'affermata prosecuzione dei rapporti ست ا 3 ن contrattuali instaurati in epoca anteriore all'apertura del procedimento con- corsuale.
3. Avverso la predetta sentenza il liquidatore ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, illustrati anche con memoria. La Banca MP ha resistito con controricorso, anch'esso illustrato con memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo d'impugnazione, il ricorrente denuncia la viola- zione e la falsa applicazione degli artt. 56, 161, 168 e 169 della legge fall. e degli artt. 1241, 1243 e 1246 cod. civ. nonché l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto che, in quanto derivante dal mandato all'incasso, il debito del- la Banca fosse anteriore all'apertura della procedura concorsuale, e quindi suscettibile di compensazione con il credito nei confronti della correntista. Premesso che, ai fini della decisione, non assumeva alcun rilievo la prosecu- zione del rapporto di anticipazione bancaria, dovendosi verificare soltanto se ne potessero scaturire obbligazioni a carico del debitore, sostiene che i due crediti non erano compensabili, in quanto non omogenei, dal momento che quello della Banca aveva natura concorsuale, essendo sorto prima dell'aper- tura del concordato, mentre quello della società era sorto in epoca successi- va, per effetto dei pagamenti eseguiti dai terzi debitori. Precisato che i limiti all'operatività della compensazione nel concordato preventivo trovano giu- stificazione nel divieto di azioni esecutive da parte dei creditori per titolo an- teriore alla proposizione della domanda di concordato, contesta la pertinen- za del richiamo ai precedenti giurisprudenziali che in tema di amministra- zione controllata riconoscevano l'ammissibilità della compensazione, osser- vando che la disciplina di tale procedura non richiamava l'art. 56 della legge fall., mentre quella del concordato preventivo anteriore alle modifiche intro- dotte dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 non richiamava l'art. 45 della legge fall. Aggiunge che, nel ricollegare l'insorgenza dell'obbligo restitutorio della banca al conferimento del mandato, anziché alla riscossione del credito van- tato dal debitore nei confronti del terzo, la sentenza impugnata non ne ha spiegato le ragioni.
2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione e la falsa ap- e b 4 i b plicazione degli artt. 56, 72 e 169 della legge fall., censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto che il contratto di anticipazione fosse pendente tra le parti alla data di apertura del concordato preventivo: premesso infatti che, ai fini della pendenza, occorre che il contratto non sia stato compiuta- mente eseguito da entrambe le parti, osserva che nel contratto di anticipa- zione bancaria con patto di compensazione il correntista, una volta conferito il mandato all'incasso, non deve eseguire alcuna prestazione, essendo la banca a dover procedere all'incasso ed ad annotare e a compensare gl'im- porti riscossi.
3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e la falsa appli- cazione degli artt. 45, 56, 161, 168 e 169 della legge fall. e degli artt. 1241, 1243, 1246 e 1372 cod. civ., sostenendo che il patto di compensazione avrebbe dovuto essere considerato inopponibile al liquidatore, in quanto estraneo al rapporto tra la Banca e la società debitrice. Premesso che l'art. 45 cit., entrato in vigore nel 2007 per effetto della modifica dell'art. 169, mira a proteggere i creditori, evitando che gli stessi restino penalizzati da atti lesivi della garanzia patrimoniale, afferma che nel concordato preventi- vo, non trovando applicazione gli artt. 42 e 44 della legge fall., l'inopponibi- lità di tali atti dev'essere conciliata con la permanenza del potere gestorio in capo all'imprenditore, la quale impone la costituzione di un vincolo di desti- nazione sul patrimonio del debitore: quest'ultimo si trasforma in un patri- monio segregato, specificamente destinato alla soddisfazione dei creditori concorsuali, e quindi sottratto ad azioni esecutive e cautelari, nonché insen- sibile ad atti dispositivi compiuti in assenza della prescritta autorizzazione. Secondo la ricorrente, tale vincolo comporta un'oggettivizzazione del patri- monio dell'impresa in concordato, rendendolo un soggetto distinto da que- st'ultima, la cui gestione resta affidata al liquidatore, il quale riveste pertan- to la posizione di terzo rispetto alla Banca ed alla società debitrice, con la conseguente inopponibilità del patto di compensazione. La predetta posizio- ne di terzietà, riferibile a tutti i modelli di concordato, assume particolare ri- lievo nel concordato con cessione dei beni, nel quale il patrimonio del debi- tore è interamente destinato ai creditori, e non può dunque subire decurta- zioni per effetto della compensazione, a meno che il fatto genetico di en- س ا ر ا ک 5 ی ا trambi i crediti risalga a data anteriore all'apertura del concorso.
4. Non meritano accoglimento le eccezioni d'inammissibilità sollevate dalla difesa della controricorrente in relazione alle modalità di formulazione del primo motivo ed all'oggetto del secondo e del terzo. La mera circostanza che il primo motivo d'impugnazione sia articolato in due diversi profili, riflettenti i vizi di violazione di legge ed omessa motiva- zione, non impedisce infatti di cogliere il senso e la portata delle questioni proposte dal ricorrente, entrambe peraltro attinenti all'interpretazione della legge, nonostante il tenore della rubrica, in quanto aventi ad oggetto rispet- tivamente l'operatività della compensazione nel concordato preventivo e la individuazione della data d'insorgenza del debito restitutorio, sulla base di fatti rimasti incontestati. Non risulta pertanto violato il canone di specificità dell'impugnazione, il quale, pur inducendo a ritenere preferibile la distinta proposizione di censure riguardanti l'interpretazione di norme giuridiche e la ricostruzione dei fatti di causa, non ne preclude la formulazione in unico contesto, a condizione che, come nella specie, l'illustrazione del motivo con- senta d'individuare con chiarezza le questioni prospettate e di procedere, se necessario, ad un esame separato delle stesse (cfr. Cass., Sez. Un., 6/05/ 2015, n. 9100; Cass., Sez. II, 23/10/2018, n. 26790; Cass., Sez. VI, 17/ 03/2017, n. 7009). La questione sollevata con il secondo motivo, avente ad oggetto la pen- denza del contratto di anticipazione bancaria alla data di apertura della pro- cedura concorsuale, non può a sua volta ritenersi preclusa dall'inapplicabili- tà ratione temporis dell'art. 169-bis della legge fall., il cui riconoscimento da parte del ricorrente, nel giudizio di appello, non risulta incompatibile con l'e- sclusione della predetta pendenza, ritenuta dalla ricorrente predicabile an- che in base alla disciplina previgente, e non può essere pertanto interpreta- to come una rinuncia a far valere la predetta questione. Infine, anche a voler ritenere che con il terzo motivo venga riproposta una tesi difensiva già sostenuta in appello, il tenore delle relative argomen- tazioni, con cui si approfondiscono le ragioni dell'inoperatività della compen- sazione nel concordato preventivo, a confutazione dell'orientamento giuri- sprudenziale cui si è conformata la Corte di merito, consente di ravvisare تا تھا 6 nelle censure formulate dal ricorrente un'adeguata critica alla motivazione in diritto della sentenza impugnata: anche sotto tale profilo, deve quindi ri- tenersi osservato il principio di specificità dell'impugnazione, il quale esige, oltre all'esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata, l'esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte viola- zioni di norme o principi di diritto, ovvero le lamentate carenze della moti- vazione, escludendo pertanto la sufficienza della mera riproduzione dei mo- tivi di appello (cfr. Cass., Sez. VI, 22/01/2018, n. 1479; Cass., Sez. III, 25/ 09/2009, n. 20652; 23/07/2004, n. 13830).
5. I tre motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad og- getto profili diversi della medesima questione, sono peraltro infondati. Correttamente, infatti, la sentenza impugnata ha ritenuto ammissibile la compensazione tra il credito vantato dalla Banca per il rimborso dell'antici- pazione concessa alla società ammessa al concordato preventivo ed il debito nei confronti di quest'ultima per la restituzione degl'importi riscossi in ese- cuzione dell'incarico conferitole, avendo ravvisato il fatto genetico di en- trambi i crediti nell'operazione complessivamente posta in essere dalle parti, in epoca anteriore alla proposizione della domanda di concordato, attraverso la stipulazione del contratto di anticipazione bancaria e del collegato manda- to all'incasso con patto di compensazione, dei quali ha riconosciuto l'interdi- pendenza, in virtù dell'osservazione che il rapporto di anticipazione bancaria trovava la sua giustificazione, sotto il profilo causale, proprio nel conferi- mento alla Banca dell'incarico di procedere alla riscossione dei crediti e di trattenere i relativi importi a decurtazione del proprio credito. In tema di anticipazione su ricevute bancarie regolata in conto corrente, questa Corte ha avuto modo di affermare ripetutamente che, ove le relative operazioni siano compiute in epoca anteriore all'ammissione del correntista alla procedura di amministrazione controllata, è necessario accertare, qualo- ra il correntista (successivamente ammesso al concordato preventivo) agi- sca per la restituzione dell'importo delle ricevute incassate dalla banca, se la convenzione relativa all'anticipazione su ricevute regolata in conto contenga una clausola che attribuisca alla banca il diritto d'incamerare le somme ri- scosse (cd. patto di compensazione o, secondo altra definizione, patto di is h 7 c annotazione ed elisione nel conto di partite di segno opposto), dal momento che solo in tale ipotesi la banca ha diritto a compensare il suo debito per il versamento al cliente delle somme riscosse con il proprio credito, verso lo stesso cliente, conseguente ad operazioni regolate nel medesimo conto cor- rente, a nulla rilevando che detto credito sia anteriore all'ammissione alla procedura concorsuale ed il correlativo debito sia invece posteriore, poiché in siffatta ipotesi non può ritenersi operante il principio della cristallizzazione dei crediti, con la conseguenza che né l'imprenditore durante l'amministra- zione controllata, né gli organi concorsuali (ove alla prima procedura ne sia conseguita un'altra) hanno diritto ad ottenere che la banca riversi in loro fa- vore le somme riscosse (anziché porle in compensazione con il proprio cre- dito) (cfr. Cass., Sez. I, 1/09/2011, n. 17999; 7/03/1998, n. 2539; v. an- che, in tema di amministrazione controllata, 19/02/2016, n. 3336; 5/08/ 1997, n. 7194; 23/07/1994, n. 6870). Il ricorrente contesta la riferibilità di tale principio alla fattispecie in esame, osservando che lo stesso, enunciato originariamente in relazione al- la amministrazione controllata, è stato successivamente esteso al concorda- to preventivo senza tener conto delle differenze esistenti tra le due procedu- re. Nell'evidenziare che all'amministrazione controllata non si applicava l'art. 56 della legge fall., operante invece nel concordato preventivo (in virtù del rinvio contenuto nell'art. 169), non considera tuttavia che, nei casi presi in esame dalle predette pronunce, la questione era stata sollevata proprio in quest'ultima procedura, apertasi in consecuzione con la prima. Nel rilevare poi che al concordato preventivo non si applicava all'epoca l'art. 45 della legge fall., esteso a tale procedura soltanto dal d.lgs. n. 5 del 2006, il ricor- rente dimostra di non cogliere appieno le ragioni addotte da questa Corte a sostegno dell'operatività della compensazione, e segnatamente la sottoli- neatura di una caratteristica comune all'amministrazione controllata ed al concordato preventivo, consistente nella circostanza che in entrambi i casi l'ammissione alla procedura non comportava lo scioglimento del rapporto di conto corrente bancario e di quelli che in esso di volta in volta confluissero, e nella conseguente osservazione che la prosecuzione atteneva al rapporto nella sua interezza e, dunque, si estendeva a tutte le clausole pattizie che lo حي ا نا عن 8 regolavano, ivi compresa quella con cui le parti avessero attribuito alla ban- ca il diritto di incamerare le somme riscosse (cfr. Cass., Sez. I, 5/08/1997, n. 7194, cit.). Tale caratteristica è venuta meno soltanto per effetto della soppressione dell'istituto dell'amministrazione controllata da parte del d.lgs. n. 5 del 2006, nonché, per il concordato, a seguito dell'introduzione dell'art. 169-bis della legge fall. da parte dell'art. 33, comma primo, lett. d), del d.l. n. 83 del 2012, come sostituito dall'art. 8, comma primo, lett. a), del d.l. n. 83 del 2015, che consente al debitore di sciogliersi dai contratti non ancora eseguiti o non compiutamente eseguiti alla data della presentazione del ri- corso. E' proprio in quest'ottica che la sentenza impugnata si è posta il pro- blema degli effetti dell'ammissione al concordato sul contratto stipulato tra le parti, dando atto dell'inapplicabilità ratione temporis dell'art. 169-bis della legge fall., in quanto entrato in vigore successivamente alla proposizione della domanda, rilevando correttamente che nel regime anteriore all'intro- duzione della predetta disposizione la regola applicabile ai rapporti negoziali in corso era quella della naturale prosecuzione del contratto, e concludendo che tale prosecuzione non riguardava esclusivamente l'anticipazione banca- ria, ma si estendeva all'intero meccanismo negoziale delineato dalle parti, ivi compreso il mandato all'incasso conferito alla Banca ed il patto di com- pensazione allo stesso collegato. Tale conclusione si pone perfettamente in linea con l'orientamento citato, il quale muove essenzialmente dalla consi- derazione che il patto di compensazione è interdipendente con il negozio di credito connesso al mandato a riscuotere, nel senso che, attenendo esso al- la regolamentazione delle modalità di soddisfazione del credito della banca, in sua mancanza l'operazione non sarebbe stata posta in essere, sicché ne- gozio e patto non possono che rimanere inscindibilmente connessi;
è stato d'altronde precisato che, in tale prospettiva, risulterebbe inammissibile, prima ancora sul piano logico che su quello giuridico, qualsiasi costruzione giuridica incentrata sulla prosecuzione (nel corso di una procedura concor- suale minore) del complesso unitario rapporto di conto corrente bancario, compresa l'obbligazione di dare esecuzione al mandato all'incasso, ma con esclusione del patto di compensazione attraverso il mezzo tecnico dell'anno- 9 tazione in conto delle somme riscosse ad elisione delle partite di debito ver- so la banca (cfr. Cass., Sez. I, 5/08/1997, n. 7194 cit.). E' pur vero che, come sostiene il ricorrente, la questione della prosecu- zione del contratto viene in rilievo soprattutto ai fini dell'adempimento delle prestazioni che le parti sono tenute ad eseguire in epoca successiva alla presentazione della domanda di concordato, ed in particolare delle anticipa- zioni che la banca è tenuta ad erogare sulle fatture o ricevute bancarie o ti- toli di credito presentati dal debitore, nel caso in cui la disponibilità concessa a quest'ultimo non sia stata già interamente utilizzata, mentre per quelle eseguite anteriormente alla predetta data si pone esclusivamente il proble- ma di stabilire se la banca possa, ai fini del rimborso delle anticipazioni ef- fettuate, avvalersi della compensazione del relativo credito con il debito re- lativo alla restituzione degli importi riscossi dai terzi. Non può tuttavia non rilevarsi come tale questione in tanto si ponga in quanto, per effetto della prosecuzione del rapporto, la banca possa continuare a procedere alla ri- scossione degl'importi dei crediti anticipati, in adempimento dell'incarico conferitole dal debitore, non essendo altrimenti configurabile in favore di quest'ultimo alcun credito restitutorio, suscettibile di compensazione con quello della banca, in esecuzione del patto stipulato tra le parti. Per altro verso, va messa in risalto la portata essenziale che tale patto riveste nell'ambito del regolamento negoziale complessivamente concordato tra le parti, dovendosi escludere, in sua assenza, il diritto della banca di trattenere gli importi riscossi in esecuzione del mandato: in proposito, va in- fatti richiamata la distinzione, più volte ribadita dalla giurisprudenza di legit- timità, tra l'ipotesi in cui, a fronte dell'anticipazione degl'importi delle fattu- re, delle ricevute o dei titoli di credito presentati dal debitore, le parti abbia- no concordato la cessione dei crediti da quest'ultimo corrispondentemente vantati nei confronti dei terzi e quella in cui sia stato invece previsto soltan- to il conferimento di un mandato all'incasso in favore della banca;
mentre nel primo caso la banca acquista immediatamente la titolarità dei crediti, al- la cui riscossione procede in proprio, sicché l'incameramento del relativo importo non costituisce il risultato di una compensazione, ma la conseguen- za dell'avvenuto trasferimento del diritto, verificatosi fin dal compimento 10 dell'operazione, nel secondo caso non si verifica alcun trasferimento e la banca procede alla riscossione per conto del debitore (anche se nell'interes- se proprio, svolgendo il mandato una funzione di garanzia), il cui diritto alla restituzione non sorge al momento del conferimento del mandato, ma sol- tanto all'atto della riscossione, con la conseguenza che, ove quest'ultima abbia avuto luogo dopo la presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo, non sussistono i presupposti per la compensazione, a meno che le parti non abbiano precedentemente stipulato un apposito patto in tal senso (cfr. Cass., Sez. I, 25/09/2017, n. 22277; Cass., Sez. I, 15/04/2011, n. 8752; Cass., Sez. I, 23/07/1994, n. 6870). Anche sotto tale profilo, dunque, ciò che riveste carattere decisivo non è il momento in cui ha luogo la riscossione dei crediti, ma il collegamento funzionale esistente tra i diversi aspetti del regolamento negoziale concordato tra le parti, la cui interdipendenza, consentendo alla banca di continuare a riscuotere dai terzi i crediti anticipati, nonostante l'ammissione del debitore al concordato pre- ventivo, ed a detrarne l'importo da quello dovuto per il rimborso dell'antici- pazione, comporta l'inoperatività del principio di cristallizzazione dei crediti. La circostanza che gli addebiti e gli accrediti derivanti dalle operazioni compiute in esecuzione dell'accordo complessivamente raggiunto siano de- stinati ad essere regolati in conto corrente consente d'altronde di escludere la configurabilità della fattispecie in esame come compensazione in senso proprio, regolata in via generale dall'art. 1241 cod. civ. ed in materia falli- mentare dall'art. 56 della legge fall.: quest'ultima, infatti, presuppone l'au- tonomia dei rapporti da cui derivano le reciproche ragioni di credito, laddove nel caso di specie si tratta di partite contrapposte inerenti ad un unico com- plesso rapporto negoziale, la cui elisione fino alla concorrenza dei rispettivi importi ha luogo sulla base di un mero accertamento contabile di dare ed avere, con la conseguente inapplicabilità della disciplina tipica, sostanziale e processuale, della compensazione (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. II, 19/02/ 2019, n. 4825; Cass., Sez. I, 4/05/2018, n. 10798; Cass., Sez. III, 15/06/ 2016, n. 12302). La riconducibilità di tale fenomeno al programma negozia- le unitariamente convenuto dalle parti in epoca anteriore alla presentazione della domanda di concordato consente infine di escludere che la produzione مع نا 11 dell'effetto estintivo possa trovare ostacolo nel vincolo di destinazione gra- vante sul patrimonio del debitore ai sensi dell'art. 45 della legge fall., non precludendo quest'ultimo neppure la compensazione in senso proprio, allor- ché, come nella specie, la vicenda estintiva, pur verificandosi in pendenza del predetto vincolo, sia ricollegabile ad un fatto genetico anteriore alla sua costituzione (cfr. in riferimento al vincolo derivante dal pignoramento, Cass., Sez. lav., 21/05/2019, n. 13647; Cass., Sez. III, 10/06/2005, n. 12327).
4. Il ricorso va pertanto rigettato. La peculiarità della questione trattata giustifica peraltro l'integrale com- pensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Compensa integralmente le spese processuali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della I. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dal comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 20/02/2020 Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presi- dente del collegio per impedimento dell'estensore, ai sensi dell'art. 1, com- ma 1, lett. a), del d.P.C.m. 8 marzo 2020. Il Presidente سم DEPOSITATO IN CANCELLERIA 15 GIU 2020 12