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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/03/2025, n. 2442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2442 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 26400/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi,
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 13762/21 del Giudice di Pace di
Napoli del 06.05.2021, pubblicata in data 11.05.2021 e vertente
TRA
(C.F. , con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Roma alla via G. Grezar 14, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'Avv. Gustavo Birio ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Napoli alla Via Arturo Rocco 4,
appellante
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. Gemma Valentino ed Controparte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima, sito in Napoli alla Via
Leone Marsicano 6; appellato
NONCHE' CONTRO
(C.F. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avvocatura Municipale, in persona dell'Avv. William Esposito, con il quale elettivamente domicilia presso la
Casa Comunale, Ufficio Legale, alla Piazza G. Di Nocera 1;
appellato
( , in persona del legale Controparte_4 P.IVA_3 CP_3
rappresentante pro tempore, come rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Rosella ed elettivamente domiciliato in Napoli, presso la Casa Comunale sita in Piazza
Municipio, Palazzo San Giacomo;
appellato in persona del Sindaco legale rappresentante pro Controparte_5
tempore;
appellato contumace in persona del Prefetto legale rappresentante pro Controparte_6
tempore
appellata contumace Conclusioni per le parti: come da atti di causa e da verbale di udienza del 26.02.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza verrà redatta nella forma semplificata prevista dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69 del 18.6.2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
Brevemente circa i fatti di causa, va rilevato che con atto di citazione ex art. 615
c.p.c., convenne in giudizio, innanzi al Giudice di pace di Napoli, Controparte_1
l' , il il Parte_1 Controparte_2 Controparte_4
il e la proponendo opposizione Controparte_5 Controparte_6
avverso l'intimazione di pagamento n. 07120199008748154000 del 15.03.2019, a cui erano sottese le cartelle esattoriali n. 07120140113063525000, 07120140426955105,
07120150026668124, 07120160033259173 e 07120180026500564, emesse a carico dello stesso per presunte contravvenzioni al codice della strada. Il contribuente, con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dedusse che né le cartelle e né i verbali presupposti gli fossero mai stati notificati e di cui, a suo dire, era venuto a conoscenza soltanto in data 15.03.2019 in conseguenza della notifica dell'opposta intimazione di pagamento. Precisando, altresì, l'intervenuta prescrizione del diritto di credito vantato e da qui la decadenza dal diritto di procedere ad esecuzione forzata delle controparti, chiese l'annullamento dell'intimazione di pagamento e delle cartelle ivi contenute.
Si costituì l' la quale, contando le avverse difese, Parte_1
eccepì la tardività dell'azione spiegata poiché da proporsi nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica delle cartelle esattoriali, poste a base dell'impugnata intimazione di pagamento. Lamentò, altresì, che l'asserita prescrizione avrebbe dovuto essere sollevata impugnando le cartelle esattoriali, ritualmente notificate, e non già l'intimazione di pagamento, non essendo quest'ultimo il primo atto idoneo a porre parte opponente nelle condizioni di esercitare validamente il suo diritto di difesa.
Del pari si costituì il il quale, contestando gli assunti Controparte_2
avversi, diede prova della notifica dei verbali di contravvenzione presupposti e concluse per il rigetto della domanda con vittoria delle spese di giudizio.
Accertata la contumacia del del e della Controparte_4 Controparte_5
con la sentenza n. 13762/21 il giudice di pace di Napoli, in Controparte_6
parziale accoglimento della domanda attrice sul rilievo che il concessionario,
odierno appellante, non avesse fornito la prova della notifica relativa alle cartelle di pagamento n. 07120140426955105, n. 07120160033259173 e n. 07120180026500564, le annullò, condannando l'Agente della riscossione alla refusione delle spese processuali. La spiegata opposizione venne, invece, rigettata in ordine alle cartelle esattoriali n. 07120140113063525000 e n. 07120150026668124, essendo stata dimostrata la regolarità della notifica delle stesse e non assumendo maturata la prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 L. 689/1981, fra la data di notifica dei predetti atti impositivi e quella dell'impugnato sollecito di pagamento.
L' ha proposto appello avverso la sentenza in Parte_1
epigrafe onde ottenerne la riforma, limitando tuttavia il gravame alle sole cartelle di pagamento n. 07120140426955105, n. 07120160033259173 e n. 07120180026500564. Il concessionario ha contestato la decisione del giudice di prime cure, laddove ha pronunciato la declaratoria di annullamento dell'intimazione in parola, in ordine alle predette cartelle, sul rilievo della mancata esibizione, in giudizio, della documentazione attestante la regolarità della notifica delle stesse. Dunque,
lamentando l'erronea valutazione delle allegazioni difensive e delle risultanze istruttorie in atti, essendo state le cartelle esattoriali regolarmente notificate ai sensi dell'art. 140 c.p.c., (cfr. all. n. 5 dell'atto di citazione: doc. nn. 3, 5 e 6), ha assunto di aver fornito la prova dell'adempimento di tutte le formalità previste dalla legge ai fini della ritualità e legittimità della notifica degli atti impositivi posti a base dell'intimazione di pagamento de qua. Ha specificato parte appellante che, essendo l'azione un ricorso ex art. 7 del D.Lgs. n. 150/2011 poiché volta al recupero della tutela giudiziaria non goduta dalla presunta omissione dei verbali di contestazione delle contravvenzioni, la stessa non poteva che dichiararsi inammissibile per tardività, dovendo proporsi nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione delle cartelle di pagamento. Infine, eccependo l'inammissibilità della impugnativa avverso l'estratto di ruolo per carenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. da parte del contribuente e contestando il decorso del termine prescrizionale del diritto di credito azionato, ha concluso per l'accoglimento dell'appello con il favore delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituito il associandosi alle contestazioni e doglianze Controparte_2
già svolte dall' in ordine all'inammissibilità Controparte_7
dell'impugnazione avverso l'estratto di ruolo, attesa la mancanza di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c. da parte dell' . Ha, poi, eccepito, il proprio CP_1
difetto di legittimazione passiva, deducendo che le censure formulate dal contribuente siano dirette esclusivamente alla procedura di riscossione delle somme ingiunte alla quale risulta estraneo, essendo di esclusiva competenza dell'Agente della riscossione. Sulla base di tali eccezioni e deduzioni, ha concluso come in atti con vittoria di spese di giudizio.
Si è del pari costituito il il quale, aderendo agli assunti attorei, Controparte_4
ha insistito per l'inammissibilità, improponibilità ed infondatezza dell'opposizione proposta dall' in primo grado. Deducendo, poi, la propria carenza di CP_1
legittimazione passiva, ha chiesto l'accoglimento dell'appello con refusione delle spese di lite.
Si è costituito in appello , il quale ne ha preliminarmente eccepito Controparte_1
l'inammissibilità per violazione delle disposizioni di cui all'art. 342 c.p.c. Nel
merito, deducendo la mancata produzione nel primo grado di giudizio, da parte dell' , della documentazione idonea a provare la legittimità Controparte_7
degli atti impositivi in contestazione, ha assunto che gli stessi debbano essere dichiarati inesistenti. Ha chiesto, pertanto, la conferma della sentenza del giudice di prime cure con vittoria di spese del doppio grado di giudizio con attribuzione.
Sebbene ritualmente citati in giudizio, il e la Controparte_5 CP_6
ono rimasti contumaci.
[...]
Rilevata la natura documentale della controversia, all'udienza del 26.02.2025, il giudice ha trattenuto la causa in decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'appello proposto dall' risulta fondato per le ragioni che Controparte_7
seguono.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia del e della Controparte_5
Controparte_6
Sempre in via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione formulata dall' CP_1
di inammissibilità del gravame per violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c.
L'atto introduttivo del presente grado di giudizio, infatti, risulta conforme al dettato della norma richiamata, recando sia l'indicazione delle parti del provvedimento, che l'appellante ha inteso avversare, sia l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza, ai fini della decisione impugnata.
Ancora, in apertura di motivazione, mette conto evidenziare che, ingenerando confusione sul thema decidendum l'Agente della riscossione ha errato sin dal principio nel sollevare doglianze relative all'inammissibilità dell'impugnazione di un estratto di ruolo, risultando evidente dalle premesse fattuali e dalle ulteriori allegazioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado che l'opposizione abbia riguardato l'intimazione di pagamento n.
07120199008748154000, notificata in data 15.03.2019.
Ciò premesso, nei fatti di causa va rilevato che con l'opposizione originariamente proposta l' , odierno appellato, ha lamentato l'omessa notifica dei verbali e CP_1
delle cartelle sottese all'intimazione di pagamento impugnata, nonché l'asserita decadenza e prescrizione della pretesa creditoria. L'azione avanzata è stata,
dunque, correttamente qualificata dal giudice di prime cure come opposizione all'esecuzione e non già come opposizione recuperatoria del mezzo di tutela omesso (opposizione a verbale).
Siffatta conclusione appare conforme al principio che le Sezioni Unite della
Suprema Corte hanno precisato riguardo alla cartella esattoriale o all'avviso di mora, (cfr. SU n. 22080/2017) per cui: “Restano ovviamente esperibili anche dal
destinatario della cartella di pagamento basata su verbali di accertamento di violazione del
codice della strada o soggetto passivo della riscossione coattiva i rimedi oppositivi ordinari
degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ. Così, col primo, come detto, potranno essere dedotti tutti
i fatti estintivi sopravvenuti alla definitività del verbale di accertamento, tra cui
evidentemente la prescrizione ai sensi dell'art. 209 C.d.S. e della L. n. 689 del 1981, art. 28
richiamato (quando la cartella di pagamento sia stata notificata oltre i cinque anni dalla
violazione). In tale eventualità, la deduzione dell'omessa od invalida notificazione del verbale di accertamento non è fatta come motivo di opposizione a sè stante (riferito cioè al
fatto estintivo contemplato dall'art. 201, comma 5, che va fatto valere nel termine di trenta
giorni secondo quanto sopra), ma riguarda l'idoneità dell'atto notificato ad interrompere la
prescrizione. Evidente è allora la deducibilità della mancanza di questo (e di altri) atti
interruttivi, senza limiti di tempo, in applicazione appunto dell'art. 615 cod. proc. civ. Nel
solco tracciato dalla Sezioni Unite, questa Sezione ha di recente precisato (cfr. Cass. n.
13300, 13304 e 13306/2024) che la contestazione in esame, avendo ad oggetto (non la
regolarità degli atti della riscossione, ma) l'esistenza del credito (e, quindi, la stessa
sussistenza del diritto di procedere alla riscossione del credito), può essere proposta senza
limiti temporali, con l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., ovvero anche
eventualmente con una azione di accertamento negativo, salvo il solo, ma imprescindibile,
limite dell'interesse di agire. In definitiva, costituisce motivo di opposizione all'esecuzione ai
sensi dell'art. 615 c.p.c. il motivo con il quale viene dedotta l'avvenuta prescrizione dei
crediti oggetto dell'intimazione nel periodo intercorso tra la data di accertamento delle
violazioni amministrative e la notificazione del primo atto interruttivo… In definitiva,
costituisce motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. il motivo con il
quale viene dedotta l'avvenuta prescrizione dei crediti oggetto dell'intimazione nel periodo
intercorso tra la data di accertamento delle violazioni amministrative e la notificazione del
primo atto interruttivo.”
Ciò premesso, venendo, al merito della controversia, si rileva che con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento è possibile contestare vizi propri dell'atto, tra i quali l'invalidità derivata per l'omessa notifica degli atti prodromici,
ovvero ancora per eccepire fatti estintivi sopravvenuti come la prescrizione.
Nella specie i motivi a fondamento del rimedio esperito sono costituiti dall'eccezione di omessa notifica delle cartelle e dei verbali presupposti e di intervenuta estinzione della pretesa creditoria per prescrizione. A ben vedere, l'eccezione di nullità dell'intimazione per vizio derivante dall'omessa notifica degli atti presupposti è tempestiva essendo stata proposta nei termini di cui all'art. 617 c.p.c. dalla data di notifica del sollecito di pagamento del 15.03.2019 e va,
pertanto scrutinata, come del pari l'eccezione di prescrizione, la quale è invece annoverabile nell'alveo dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e svincolata da qualsiasi termine decadenziale.
Ebbene, parte appellante produce la comparsa di costituzione di primo grado con la relativa documentazione versata in atti, (cfr. all. n. 5 dell'atto di citazione dell' ), sostenendo che il provvedimento impugnato ne abbia Parte_1
omesso la valutazione ai fini della prova dell'avvenuta notifica delle cartelle esattoriali in parola.
Ora, quanto alla cartella esattoriale n. 07120140426955105, la notifica risulta validamente avvenuta in data 13.02.2015 all'indirizzo dell'odierno appellato nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c., mediante deposito nella casa comunale cui ha fatto seguito la spedizione della raccomandata informativa al destinatario, che è stata poi restituita al mittente per compiuta giacenza. (cfr. all. n. 5 dell'atto di citazione: doc.
n. 3).
Alle medesime conclusioni si giunge in ordine alle cartelle di pagamento n.
07120160033259173 e n. 07120180026500564, le quali risultano validamente notificate rispettivamente in data 23.06.2016 e il 18.09.2018, essendovi prova dell'espletamento di tutti gli adempimenti prescritti ex art. 140 c.p.c. (cfr. all. n. 5
dell'atto di citazione: doc. nn. 5 e 6).
Ne consegue che il termine di prescrizione della pretesa creditoria incorporata nelle cartelle esattoriali n. 07120140426955105, n. 07120160033259173 e n. L'accoglimento del proposto gravame impone una revisione delle spese di lite anche del giudizio di primo grado. Invero, “in materia di liquidazione delle spese
giudiziali, il giudice d´appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza
di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di
primo grado, allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a
provvedere, anche d´ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell´esito
complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all´art. 336 cod. proc. civ., la
riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia
che ha statuito sulle spese" (Cassazione, Sezione II Civile, sentenza 5/1/2017, n. 130).
Pertanto, le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano in CP_1
favore dell' , come da dispositivo secondo i Parte_1
parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022.
Si compensano le spese di lite tra l' e il Parte_1 [...]
nonché con il CP_4 Controparte_2
Nulla per le spese nei rapporti con le parti contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice d'appello, nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la contumacia del e della Controparte_5 CP_6
[...]
b) accoglie l'appello e,
per l'effetto,
c) in riforma della sentenza impugnata, dichiara legittima l'intimazione di pagamento n. n. 07120199008748154000 con riferimento alle cartelle esattoriali n. 07120140426955105, n. 07120160033259173 e n.
07120180026500564; d) condanna al pagamento, in favore dell' Controparte_1 [...]
, delle spese di lite del primo grado di giudizio, che si Parte_1
liquidano in euro 762,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge se dovute;
in euro 147,00 per esborsi, euro 1.700,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA, come per legge se dovute, per questo grado di giudizio;
e) compensa integralmente le spese di lite del presente grado di giudizio tra parte appellante e le altre parti costituite;
f) nulla per le spese nei rapporti con le parti contumaci.
Napoli il 10.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Asprone 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
07120180026500564 non è spirato alla data di notifica della impugnata intimazione di pagamento n. 07120199008748154000, avvenuta il 15.03.2019.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 26400/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi,
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 13762/21 del Giudice di Pace di
Napoli del 06.05.2021, pubblicata in data 11.05.2021 e vertente
TRA
(C.F. , con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Roma alla via G. Grezar 14, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'Avv. Gustavo Birio ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Napoli alla Via Arturo Rocco 4,
appellante
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. Gemma Valentino ed Controparte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima, sito in Napoli alla Via
Leone Marsicano 6; appellato
NONCHE' CONTRO
(C.F. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avvocatura Municipale, in persona dell'Avv. William Esposito, con il quale elettivamente domicilia presso la
Casa Comunale, Ufficio Legale, alla Piazza G. Di Nocera 1;
appellato
( , in persona del legale Controparte_4 P.IVA_3 CP_3
rappresentante pro tempore, come rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Rosella ed elettivamente domiciliato in Napoli, presso la Casa Comunale sita in Piazza
Municipio, Palazzo San Giacomo;
appellato in persona del Sindaco legale rappresentante pro Controparte_5
tempore;
appellato contumace in persona del Prefetto legale rappresentante pro Controparte_6
tempore
appellata contumace Conclusioni per le parti: come da atti di causa e da verbale di udienza del 26.02.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza verrà redatta nella forma semplificata prevista dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69 del 18.6.2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
Brevemente circa i fatti di causa, va rilevato che con atto di citazione ex art. 615
c.p.c., convenne in giudizio, innanzi al Giudice di pace di Napoli, Controparte_1
l' , il il Parte_1 Controparte_2 Controparte_4
il e la proponendo opposizione Controparte_5 Controparte_6
avverso l'intimazione di pagamento n. 07120199008748154000 del 15.03.2019, a cui erano sottese le cartelle esattoriali n. 07120140113063525000, 07120140426955105,
07120150026668124, 07120160033259173 e 07120180026500564, emesse a carico dello stesso per presunte contravvenzioni al codice della strada. Il contribuente, con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dedusse che né le cartelle e né i verbali presupposti gli fossero mai stati notificati e di cui, a suo dire, era venuto a conoscenza soltanto in data 15.03.2019 in conseguenza della notifica dell'opposta intimazione di pagamento. Precisando, altresì, l'intervenuta prescrizione del diritto di credito vantato e da qui la decadenza dal diritto di procedere ad esecuzione forzata delle controparti, chiese l'annullamento dell'intimazione di pagamento e delle cartelle ivi contenute.
Si costituì l' la quale, contando le avverse difese, Parte_1
eccepì la tardività dell'azione spiegata poiché da proporsi nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica delle cartelle esattoriali, poste a base dell'impugnata intimazione di pagamento. Lamentò, altresì, che l'asserita prescrizione avrebbe dovuto essere sollevata impugnando le cartelle esattoriali, ritualmente notificate, e non già l'intimazione di pagamento, non essendo quest'ultimo il primo atto idoneo a porre parte opponente nelle condizioni di esercitare validamente il suo diritto di difesa.
Del pari si costituì il il quale, contestando gli assunti Controparte_2
avversi, diede prova della notifica dei verbali di contravvenzione presupposti e concluse per il rigetto della domanda con vittoria delle spese di giudizio.
Accertata la contumacia del del e della Controparte_4 Controparte_5
con la sentenza n. 13762/21 il giudice di pace di Napoli, in Controparte_6
parziale accoglimento della domanda attrice sul rilievo che il concessionario,
odierno appellante, non avesse fornito la prova della notifica relativa alle cartelle di pagamento n. 07120140426955105, n. 07120160033259173 e n. 07120180026500564, le annullò, condannando l'Agente della riscossione alla refusione delle spese processuali. La spiegata opposizione venne, invece, rigettata in ordine alle cartelle esattoriali n. 07120140113063525000 e n. 07120150026668124, essendo stata dimostrata la regolarità della notifica delle stesse e non assumendo maturata la prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 L. 689/1981, fra la data di notifica dei predetti atti impositivi e quella dell'impugnato sollecito di pagamento.
L' ha proposto appello avverso la sentenza in Parte_1
epigrafe onde ottenerne la riforma, limitando tuttavia il gravame alle sole cartelle di pagamento n. 07120140426955105, n. 07120160033259173 e n. 07120180026500564. Il concessionario ha contestato la decisione del giudice di prime cure, laddove ha pronunciato la declaratoria di annullamento dell'intimazione in parola, in ordine alle predette cartelle, sul rilievo della mancata esibizione, in giudizio, della documentazione attestante la regolarità della notifica delle stesse. Dunque,
lamentando l'erronea valutazione delle allegazioni difensive e delle risultanze istruttorie in atti, essendo state le cartelle esattoriali regolarmente notificate ai sensi dell'art. 140 c.p.c., (cfr. all. n. 5 dell'atto di citazione: doc. nn. 3, 5 e 6), ha assunto di aver fornito la prova dell'adempimento di tutte le formalità previste dalla legge ai fini della ritualità e legittimità della notifica degli atti impositivi posti a base dell'intimazione di pagamento de qua. Ha specificato parte appellante che, essendo l'azione un ricorso ex art. 7 del D.Lgs. n. 150/2011 poiché volta al recupero della tutela giudiziaria non goduta dalla presunta omissione dei verbali di contestazione delle contravvenzioni, la stessa non poteva che dichiararsi inammissibile per tardività, dovendo proporsi nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione delle cartelle di pagamento. Infine, eccependo l'inammissibilità della impugnativa avverso l'estratto di ruolo per carenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. da parte del contribuente e contestando il decorso del termine prescrizionale del diritto di credito azionato, ha concluso per l'accoglimento dell'appello con il favore delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituito il associandosi alle contestazioni e doglianze Controparte_2
già svolte dall' in ordine all'inammissibilità Controparte_7
dell'impugnazione avverso l'estratto di ruolo, attesa la mancanza di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c. da parte dell' . Ha, poi, eccepito, il proprio CP_1
difetto di legittimazione passiva, deducendo che le censure formulate dal contribuente siano dirette esclusivamente alla procedura di riscossione delle somme ingiunte alla quale risulta estraneo, essendo di esclusiva competenza dell'Agente della riscossione. Sulla base di tali eccezioni e deduzioni, ha concluso come in atti con vittoria di spese di giudizio.
Si è del pari costituito il il quale, aderendo agli assunti attorei, Controparte_4
ha insistito per l'inammissibilità, improponibilità ed infondatezza dell'opposizione proposta dall' in primo grado. Deducendo, poi, la propria carenza di CP_1
legittimazione passiva, ha chiesto l'accoglimento dell'appello con refusione delle spese di lite.
Si è costituito in appello , il quale ne ha preliminarmente eccepito Controparte_1
l'inammissibilità per violazione delle disposizioni di cui all'art. 342 c.p.c. Nel
merito, deducendo la mancata produzione nel primo grado di giudizio, da parte dell' , della documentazione idonea a provare la legittimità Controparte_7
degli atti impositivi in contestazione, ha assunto che gli stessi debbano essere dichiarati inesistenti. Ha chiesto, pertanto, la conferma della sentenza del giudice di prime cure con vittoria di spese del doppio grado di giudizio con attribuzione.
Sebbene ritualmente citati in giudizio, il e la Controparte_5 CP_6
ono rimasti contumaci.
[...]
Rilevata la natura documentale della controversia, all'udienza del 26.02.2025, il giudice ha trattenuto la causa in decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'appello proposto dall' risulta fondato per le ragioni che Controparte_7
seguono.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia del e della Controparte_5
Controparte_6
Sempre in via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione formulata dall' CP_1
di inammissibilità del gravame per violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c.
L'atto introduttivo del presente grado di giudizio, infatti, risulta conforme al dettato della norma richiamata, recando sia l'indicazione delle parti del provvedimento, che l'appellante ha inteso avversare, sia l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza, ai fini della decisione impugnata.
Ancora, in apertura di motivazione, mette conto evidenziare che, ingenerando confusione sul thema decidendum l'Agente della riscossione ha errato sin dal principio nel sollevare doglianze relative all'inammissibilità dell'impugnazione di un estratto di ruolo, risultando evidente dalle premesse fattuali e dalle ulteriori allegazioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado che l'opposizione abbia riguardato l'intimazione di pagamento n.
07120199008748154000, notificata in data 15.03.2019.
Ciò premesso, nei fatti di causa va rilevato che con l'opposizione originariamente proposta l' , odierno appellato, ha lamentato l'omessa notifica dei verbali e CP_1
delle cartelle sottese all'intimazione di pagamento impugnata, nonché l'asserita decadenza e prescrizione della pretesa creditoria. L'azione avanzata è stata,
dunque, correttamente qualificata dal giudice di prime cure come opposizione all'esecuzione e non già come opposizione recuperatoria del mezzo di tutela omesso (opposizione a verbale).
Siffatta conclusione appare conforme al principio che le Sezioni Unite della
Suprema Corte hanno precisato riguardo alla cartella esattoriale o all'avviso di mora, (cfr. SU n. 22080/2017) per cui: “Restano ovviamente esperibili anche dal
destinatario della cartella di pagamento basata su verbali di accertamento di violazione del
codice della strada o soggetto passivo della riscossione coattiva i rimedi oppositivi ordinari
degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ. Così, col primo, come detto, potranno essere dedotti tutti
i fatti estintivi sopravvenuti alla definitività del verbale di accertamento, tra cui
evidentemente la prescrizione ai sensi dell'art. 209 C.d.S. e della L. n. 689 del 1981, art. 28
richiamato (quando la cartella di pagamento sia stata notificata oltre i cinque anni dalla
violazione). In tale eventualità, la deduzione dell'omessa od invalida notificazione del verbale di accertamento non è fatta come motivo di opposizione a sè stante (riferito cioè al
fatto estintivo contemplato dall'art. 201, comma 5, che va fatto valere nel termine di trenta
giorni secondo quanto sopra), ma riguarda l'idoneità dell'atto notificato ad interrompere la
prescrizione. Evidente è allora la deducibilità della mancanza di questo (e di altri) atti
interruttivi, senza limiti di tempo, in applicazione appunto dell'art. 615 cod. proc. civ. Nel
solco tracciato dalla Sezioni Unite, questa Sezione ha di recente precisato (cfr. Cass. n.
13300, 13304 e 13306/2024) che la contestazione in esame, avendo ad oggetto (non la
regolarità degli atti della riscossione, ma) l'esistenza del credito (e, quindi, la stessa
sussistenza del diritto di procedere alla riscossione del credito), può essere proposta senza
limiti temporali, con l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., ovvero anche
eventualmente con una azione di accertamento negativo, salvo il solo, ma imprescindibile,
limite dell'interesse di agire. In definitiva, costituisce motivo di opposizione all'esecuzione ai
sensi dell'art. 615 c.p.c. il motivo con il quale viene dedotta l'avvenuta prescrizione dei
crediti oggetto dell'intimazione nel periodo intercorso tra la data di accertamento delle
violazioni amministrative e la notificazione del primo atto interruttivo… In definitiva,
costituisce motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. il motivo con il
quale viene dedotta l'avvenuta prescrizione dei crediti oggetto dell'intimazione nel periodo
intercorso tra la data di accertamento delle violazioni amministrative e la notificazione del
primo atto interruttivo.”
Ciò premesso, venendo, al merito della controversia, si rileva che con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento è possibile contestare vizi propri dell'atto, tra i quali l'invalidità derivata per l'omessa notifica degli atti prodromici,
ovvero ancora per eccepire fatti estintivi sopravvenuti come la prescrizione.
Nella specie i motivi a fondamento del rimedio esperito sono costituiti dall'eccezione di omessa notifica delle cartelle e dei verbali presupposti e di intervenuta estinzione della pretesa creditoria per prescrizione. A ben vedere, l'eccezione di nullità dell'intimazione per vizio derivante dall'omessa notifica degli atti presupposti è tempestiva essendo stata proposta nei termini di cui all'art. 617 c.p.c. dalla data di notifica del sollecito di pagamento del 15.03.2019 e va,
pertanto scrutinata, come del pari l'eccezione di prescrizione, la quale è invece annoverabile nell'alveo dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e svincolata da qualsiasi termine decadenziale.
Ebbene, parte appellante produce la comparsa di costituzione di primo grado con la relativa documentazione versata in atti, (cfr. all. n. 5 dell'atto di citazione dell' ), sostenendo che il provvedimento impugnato ne abbia Parte_1
omesso la valutazione ai fini della prova dell'avvenuta notifica delle cartelle esattoriali in parola.
Ora, quanto alla cartella esattoriale n. 07120140426955105, la notifica risulta validamente avvenuta in data 13.02.2015 all'indirizzo dell'odierno appellato nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c., mediante deposito nella casa comunale cui ha fatto seguito la spedizione della raccomandata informativa al destinatario, che è stata poi restituita al mittente per compiuta giacenza. (cfr. all. n. 5 dell'atto di citazione: doc.
n. 3).
Alle medesime conclusioni si giunge in ordine alle cartelle di pagamento n.
07120160033259173 e n. 07120180026500564, le quali risultano validamente notificate rispettivamente in data 23.06.2016 e il 18.09.2018, essendovi prova dell'espletamento di tutti gli adempimenti prescritti ex art. 140 c.p.c. (cfr. all. n. 5
dell'atto di citazione: doc. nn. 5 e 6).
Ne consegue che il termine di prescrizione della pretesa creditoria incorporata nelle cartelle esattoriali n. 07120140426955105, n. 07120160033259173 e n. L'accoglimento del proposto gravame impone una revisione delle spese di lite anche del giudizio di primo grado. Invero, “in materia di liquidazione delle spese
giudiziali, il giudice d´appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza
di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di
primo grado, allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a
provvedere, anche d´ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell´esito
complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all´art. 336 cod. proc. civ., la
riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia
che ha statuito sulle spese" (Cassazione, Sezione II Civile, sentenza 5/1/2017, n. 130).
Pertanto, le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano in CP_1
favore dell' , come da dispositivo secondo i Parte_1
parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022.
Si compensano le spese di lite tra l' e il Parte_1 [...]
nonché con il CP_4 Controparte_2
Nulla per le spese nei rapporti con le parti contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice d'appello, nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la contumacia del e della Controparte_5 CP_6
[...]
b) accoglie l'appello e,
per l'effetto,
c) in riforma della sentenza impugnata, dichiara legittima l'intimazione di pagamento n. n. 07120199008748154000 con riferimento alle cartelle esattoriali n. 07120140426955105, n. 07120160033259173 e n.
07120180026500564; d) condanna al pagamento, in favore dell' Controparte_1 [...]
, delle spese di lite del primo grado di giudizio, che si Parte_1
liquidano in euro 762,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge se dovute;
in euro 147,00 per esborsi, euro 1.700,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA, come per legge se dovute, per questo grado di giudizio;
e) compensa integralmente le spese di lite del presente grado di giudizio tra parte appellante e le altre parti costituite;
f) nulla per le spese nei rapporti con le parti contumaci.
Napoli il 10.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Asprone 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
07120180026500564 non è spirato alla data di notifica della impugnata intimazione di pagamento n. 07120199008748154000, avvenuta il 15.03.2019.