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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 07/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Il dott. Marcello Testaquatra, in funzione di Giudice Monocratico presso il
Tribunale di Caltanissetta, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1377/2024 R.G. avente ad oggetto:
<> promossa
DA
nata a [...], Repubblica Argentina, il Parte_1
2.12.1973, residente in [...]1919, Buenos Aires, Argentina, C.F.
, rappresentata e difesa dagli Avvocati Mario Antonio Angelelli ed P.IVA_1
Arturo Salerni ed elettivamente domiciliata presso il loro studio a Roma, Via Alberico
n. 4, giusta procura in calce al ricorso introduttivo.
-RICORRENTE -
CONTRO
, con sede in Roma, Piazza del Viminale 1, in persona del Controparte_1
p.t., C.F. , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale CP_2 P.IVA_2
dello Stato di Caltanissetta, presso i cui uffici, in Caltanissetta alla via Libertà n. 174, è
elettivamente domiciliata.
1 - RESISTENTE -
E CONTRO
Ministero degli Affari Esteri, in persona del Ministro p.t., domiciliato ex lege
presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Caltanissetta, Via Libertà n. 174.
- RESISTENTE CONTUMACE –
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni delle parti:
Per la ricorrente: “Chiedono Che l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
Voglia
1. nel merito, attesa la natura documentale della controversia, in accoglimento
del presente atto e con ogni pronunzia connessa, rigettata ogni contraria
istanza ed eccezione, accertare e dichiarare che la Sig.ra Parte_1
, nata a [...], il [...] è
[...]
cittadina italiana, essendo diretta discendente di avo italiano nato in [...]
nel 1915 che non ha rinunciato , la quale ha acquisito Persona_1
lo stato di cittadinanza italiana per averlo riacquistato il 01 gennaio 1948 e
poi trasmesso direttamente a lei.
2. Si chiede, altresì, in conseguenza del richiesto riconoscimento, trattandosi di
soggetti residenti all'estero, di ordinare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs.
71/2011, al Consolato italiano competente per il luogo di residenza degli
stessi di inviare gli atti occorrenti per le trascrizioni al Comune di origine
dell'avo per il compimento dei necessari adempimenti;
3. Condannare in ogni caso le parti resistenti al pagamento delle spese, delle
competenze e degli onorari della presente procedura, avuto riguardo al
pretestuoso atteggiamento processuale tenuto dalle stesse nel caso che qui ci
occupa”.
2 Per il resistente: “L'amministrazione come sopra rappresentata e difesa precisa
le conclusioni come da comparsa di costituzione e chiede che la causa venga posta in
decisione”.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, ha espresso parere favorevole.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, la ricorrente conveniva in giudizio il e il Ministero degli Esteri per chiedere all'intestato Tribunale di Controparte_1
accertare e dichiarare la propria cittadinanza italiana, in virtù della discendenza iure
sanguinis da cittadina italiana, nata a [...] il [...]. Persona_2
Emigrata in Argentina, lì trascorreva la propria vita, anche generando prole,
senza però mai naturalizzarsi cittadina argentina.
Il resistente si costituiva in giudizio sostenendo che, in Controparte_1
applicazione dei principi di diritto sanciti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
nella sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022 e previa verifica della regolarità della documentazione depositata, il ricorso vada accolto;
con compensazione delle spese di lite come conseguenza della propria sostanziale non opposizione alla domanda.
Nonostante la regolarità della notifica, nessuno si costituiva per il Ministero
degli Esteri.
All'esito dell'udienza dell'11.12.2024, celebrata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni avanti trascritte.
*****
In via preliminare, deve dichiararsi la contumacia del Ministero degli Esteri ed al contempo la sua carenza di legittimazione passiva, essendo il riconoscimento della cittadinanza italiana atto di competenza esclusiva del Ministero degli Interni.
3 Nel merito, la ricorrente ha agito in giudizio per il riconoscimento della cittadinanza italiana in virtù della sua discendenza dalla cittadina italiana Per_2
a suo tempo emigrata in Argentina.
[...]
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge n.
555/1912 e dall'attuale legge n. 91/1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Ferma la discendenza da cittadino italiano, infatti, unica condizione necessaria è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
In particolare, l'acquisto della cittadinanza è automatico nel caso di nascita all'interno del matrimonio in cui almeno uno dei genitori sia cittadino italiano,
occorrendo invece, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 91 del 1992, in caso di nascita al di fuori del matrimonio, il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione.
A chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.
Dai documenti prodotti in atti, risulta che avo italiano, non ha Persona_2
mai rinunciato alla cittadinanza italiana né ha mai acquisito quella argentina (cfr.
certificato di non naturalizzazione depositato dalla ricorrente) e, pertanto, non è mai incorsa in uno dei casi di perdita della cittadinanza italiana, di cui ai numeri 1) e 2)
dell'art. 11, cod. civ. 1865, trasmettendola, piuttosto, “iure sanguinis” ai propri discendenti.
Del resto, l'art. 11 n. 2 cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è
4 persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento (cfr. Cassazione, Sezioni Unite,
sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Una simile interpretazione, ormai risalente nel tempo, trova conferma ancora oggi;
infatti “in tema di status della persona, in riferimento alle situazioni giuridiche
regolate anteriormente all'entrata in vigore dell'attuale codice civile, l'ottenimento
della cittadinanza straniera, che ai sensi dell'art. 11 cod. civ. del 1865 comportava la
perdita della cittadinanza italiana, presupponeva ontologicamente una preventiva
richiesta della predetta cittadinanza straniera da parte dell'interessato; dunque, la
perdita della cittadinanza italiana non poteva mai essere l'effetto di un automatismo o
di un comportamento meramente negativo del cittadino, non potendo le leggi di un
paese straniero derogare alle norme imperative nazionali in ordine all'acquisto ed
alla perdita della cittadinanza” (Corte d'Appello di L'Aquila, sentenza n. 1460 del
30.9.2021).
Quanto detto risulta essere in linea, operando un'interpretazione storica del citato art. 11, con quella che era la ratio del Legislatore dell'epoca, ossia quella di mantenere l'identità della cittadinanza all'interno del nucleo familiare al fine di mantenere un legame con gli emigrati all'estero, considerati come una possibile risorsa per la nazione;
diversamente opinando, ciò avrebbe comportato che tutti i figli degli emigrati italiani nati nei Paesi che prevedano lo ius loci - vale a dire la quasi totalità dei Paesi
5 del continente americano - sarebbero divenuti cittadini stranieri al contrario dei loro genitori.
Orbene, la linea di discendenza riportata dalla ricorrente trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, in particolare, né la ricorrente né i suoi ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendone la catena di trasmissione, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità e debitamente apostillati.
Giova tuttavia evidenziare che nella linea di discendenza riportata in ricorso si individua un evento occorso in epoca precostituzionale, riguardante i predecessori dell'odierna ricorrente. Trattasi, in particolare, della nascita di Persona_1
occorsa nel 1944, figlia dell'avo italiano, in quanto nata da madre italiana ante 1948.
Tale atto, sulla base della legge al tempo vigente, determinava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis perché a quel tempo l'acquisizione della cittadinanza italiana era prevista, salvi casi marginali, unicamente per via paterna.
In ogni caso, la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art.1 n.1 L.555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29
della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche
il figlio di madre cittadina”, consentendo, in tal modo, la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per via materna.
In precedenza, inoltre, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., anche l'art.10 della Legge n.555 del 1912 “nella parte in cui prevede la perdita della
cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza”
delle situazioni già definite all'epoca. Tale sostanziale disparità di trattamento è stata
6 poi superata dalla Corte di Cassazione, la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta,
secondo il quale la declaratoria di incostituzionalità delle norme pre-costituzionali
produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del
1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la
Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed
imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è
giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del
genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo
l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma
discriminatoria dichiarata incostituzionale”. (Cass. Sez. Unite sentenza. n. 4466 del
25.2.2009). Ed ancora “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel
tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato,
può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art.8
n.2 L. 555 del 1912) [. . .] Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino,
effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della
persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità,
che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o
chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in
giudicato”.
Pertanto, in forza dell'efficacia di tutte le pronunce appena ricordate, dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta a per essere nata da madre cittadina Persona_1
italiana prima dell'1.1.1948 e così, dunque, anche a tutti i suoi discendenti.
Si rileva, inoltre, che nessuna conseguenza può avere il fatto che la ricorrente,
per il riconoscimento della status de quo, abbia adito direttamente l'autorità giudiziaria
7 senza prima eventualmente formulare la relativa istanza per via amministrativa ovvero attendere l'esito del relativo procedimento, stante l'inesistenza, ad oggi, di una legge che abbia recepito il dettato della sopra citata sentenza delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (n. 4466 del 25/02/2009) e, pertanto, l'amministrazione non può ricevere domande di richiesta della cittadinanza italiana iure sanguinis presentate dai discendenti di donna (avente diritto alla cittadinanza italiana), sposata con cittadino straniero prima del 1948 e che abbia avuto figli prima di tale data, in ciò dovendosi conformare alle disposizioni contenute nella Circolare del K28.1 dell'8 aprile Controparte_1
1991, la quale afferma, rifacendosi al contenuto delle predette sentenze della Corte
Costituzionale (n. 30 del 1983 e n. 87 del 1975), che “pure i discendenti di nostra
emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna
purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione
repubblicana”.
In ogni caso, il procedimento volto al riconoscimento della cittadinanza italiana per via amministrativa non è previsto quale condizione di procedibilità del connesso procedimento giudiziale;
pertanto, alcun effetto può derivare dalla sua mancata conclusione.
Ne consegue che la domanda deve essere accolta con riconoscimento in capo alla ricorrente della cittadinanza italiana.
Le spese di lite possono essere compensate tra la ricorrente ed il
[...]
posto che, in assenza di opposizione del resistente all'accoglimento della CP_1
domanda, la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
Tra la ricorrente e il Ministero degli Esteri, invece, nulla si dispone sulle spese del giudizio, attesa la mancata costituzione in giudizio della parte convenuta.
P.Q.M.
8 Il Tribunale, in funzione di Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la contumacia e la carenza di legittimazione passiva del Ministero degli
Esteri;
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che è Parte_1
cittadina italiana;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello Stato civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della su indicata persona,
acquisendo, ove necessario, le relative informazioni dalle autorità consolari competenti ovvero provvedendo alle eventuali comunicazioni a queste;
- spese di lite compensate tra la ricorrente e la parte costituita;
- nulla sulle spese tra la ricorrente e la parte contumace.
Caltanissetta, 7 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Testaquatra
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Il dott. Marcello Testaquatra, in funzione di Giudice Monocratico presso il
Tribunale di Caltanissetta, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1377/2024 R.G. avente ad oggetto:
<> promossa
DA
nata a [...], Repubblica Argentina, il Parte_1
2.12.1973, residente in [...]1919, Buenos Aires, Argentina, C.F.
, rappresentata e difesa dagli Avvocati Mario Antonio Angelelli ed P.IVA_1
Arturo Salerni ed elettivamente domiciliata presso il loro studio a Roma, Via Alberico
n. 4, giusta procura in calce al ricorso introduttivo.
-RICORRENTE -
CONTRO
, con sede in Roma, Piazza del Viminale 1, in persona del Controparte_1
p.t., C.F. , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale CP_2 P.IVA_2
dello Stato di Caltanissetta, presso i cui uffici, in Caltanissetta alla via Libertà n. 174, è
elettivamente domiciliata.
1 - RESISTENTE -
E CONTRO
Ministero degli Affari Esteri, in persona del Ministro p.t., domiciliato ex lege
presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Caltanissetta, Via Libertà n. 174.
- RESISTENTE CONTUMACE –
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni delle parti:
Per la ricorrente: “Chiedono Che l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
Voglia
1. nel merito, attesa la natura documentale della controversia, in accoglimento
del presente atto e con ogni pronunzia connessa, rigettata ogni contraria
istanza ed eccezione, accertare e dichiarare che la Sig.ra Parte_1
, nata a [...], il [...] è
[...]
cittadina italiana, essendo diretta discendente di avo italiano nato in [...]
nel 1915 che non ha rinunciato , la quale ha acquisito Persona_1
lo stato di cittadinanza italiana per averlo riacquistato il 01 gennaio 1948 e
poi trasmesso direttamente a lei.
2. Si chiede, altresì, in conseguenza del richiesto riconoscimento, trattandosi di
soggetti residenti all'estero, di ordinare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs.
71/2011, al Consolato italiano competente per il luogo di residenza degli
stessi di inviare gli atti occorrenti per le trascrizioni al Comune di origine
dell'avo per il compimento dei necessari adempimenti;
3. Condannare in ogni caso le parti resistenti al pagamento delle spese, delle
competenze e degli onorari della presente procedura, avuto riguardo al
pretestuoso atteggiamento processuale tenuto dalle stesse nel caso che qui ci
occupa”.
2 Per il resistente: “L'amministrazione come sopra rappresentata e difesa precisa
le conclusioni come da comparsa di costituzione e chiede che la causa venga posta in
decisione”.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, ha espresso parere favorevole.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, la ricorrente conveniva in giudizio il e il Ministero degli Esteri per chiedere all'intestato Tribunale di Controparte_1
accertare e dichiarare la propria cittadinanza italiana, in virtù della discendenza iure
sanguinis da cittadina italiana, nata a [...] il [...]. Persona_2
Emigrata in Argentina, lì trascorreva la propria vita, anche generando prole,
senza però mai naturalizzarsi cittadina argentina.
Il resistente si costituiva in giudizio sostenendo che, in Controparte_1
applicazione dei principi di diritto sanciti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
nella sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022 e previa verifica della regolarità della documentazione depositata, il ricorso vada accolto;
con compensazione delle spese di lite come conseguenza della propria sostanziale non opposizione alla domanda.
Nonostante la regolarità della notifica, nessuno si costituiva per il Ministero
degli Esteri.
All'esito dell'udienza dell'11.12.2024, celebrata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni avanti trascritte.
*****
In via preliminare, deve dichiararsi la contumacia del Ministero degli Esteri ed al contempo la sua carenza di legittimazione passiva, essendo il riconoscimento della cittadinanza italiana atto di competenza esclusiva del Ministero degli Interni.
3 Nel merito, la ricorrente ha agito in giudizio per il riconoscimento della cittadinanza italiana in virtù della sua discendenza dalla cittadina italiana Per_2
a suo tempo emigrata in Argentina.
[...]
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge n.
555/1912 e dall'attuale legge n. 91/1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Ferma la discendenza da cittadino italiano, infatti, unica condizione necessaria è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
In particolare, l'acquisto della cittadinanza è automatico nel caso di nascita all'interno del matrimonio in cui almeno uno dei genitori sia cittadino italiano,
occorrendo invece, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 91 del 1992, in caso di nascita al di fuori del matrimonio, il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione.
A chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.
Dai documenti prodotti in atti, risulta che avo italiano, non ha Persona_2
mai rinunciato alla cittadinanza italiana né ha mai acquisito quella argentina (cfr.
certificato di non naturalizzazione depositato dalla ricorrente) e, pertanto, non è mai incorsa in uno dei casi di perdita della cittadinanza italiana, di cui ai numeri 1) e 2)
dell'art. 11, cod. civ. 1865, trasmettendola, piuttosto, “iure sanguinis” ai propri discendenti.
Del resto, l'art. 11 n. 2 cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è
4 persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento (cfr. Cassazione, Sezioni Unite,
sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Una simile interpretazione, ormai risalente nel tempo, trova conferma ancora oggi;
infatti “in tema di status della persona, in riferimento alle situazioni giuridiche
regolate anteriormente all'entrata in vigore dell'attuale codice civile, l'ottenimento
della cittadinanza straniera, che ai sensi dell'art. 11 cod. civ. del 1865 comportava la
perdita della cittadinanza italiana, presupponeva ontologicamente una preventiva
richiesta della predetta cittadinanza straniera da parte dell'interessato; dunque, la
perdita della cittadinanza italiana non poteva mai essere l'effetto di un automatismo o
di un comportamento meramente negativo del cittadino, non potendo le leggi di un
paese straniero derogare alle norme imperative nazionali in ordine all'acquisto ed
alla perdita della cittadinanza” (Corte d'Appello di L'Aquila, sentenza n. 1460 del
30.9.2021).
Quanto detto risulta essere in linea, operando un'interpretazione storica del citato art. 11, con quella che era la ratio del Legislatore dell'epoca, ossia quella di mantenere l'identità della cittadinanza all'interno del nucleo familiare al fine di mantenere un legame con gli emigrati all'estero, considerati come una possibile risorsa per la nazione;
diversamente opinando, ciò avrebbe comportato che tutti i figli degli emigrati italiani nati nei Paesi che prevedano lo ius loci - vale a dire la quasi totalità dei Paesi
5 del continente americano - sarebbero divenuti cittadini stranieri al contrario dei loro genitori.
Orbene, la linea di discendenza riportata dalla ricorrente trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, in particolare, né la ricorrente né i suoi ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendone la catena di trasmissione, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità e debitamente apostillati.
Giova tuttavia evidenziare che nella linea di discendenza riportata in ricorso si individua un evento occorso in epoca precostituzionale, riguardante i predecessori dell'odierna ricorrente. Trattasi, in particolare, della nascita di Persona_1
occorsa nel 1944, figlia dell'avo italiano, in quanto nata da madre italiana ante 1948.
Tale atto, sulla base della legge al tempo vigente, determinava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis perché a quel tempo l'acquisizione della cittadinanza italiana era prevista, salvi casi marginali, unicamente per via paterna.
In ogni caso, la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art.1 n.1 L.555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29
della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche
il figlio di madre cittadina”, consentendo, in tal modo, la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per via materna.
In precedenza, inoltre, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., anche l'art.10 della Legge n.555 del 1912 “nella parte in cui prevede la perdita della
cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza”
delle situazioni già definite all'epoca. Tale sostanziale disparità di trattamento è stata
6 poi superata dalla Corte di Cassazione, la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta,
secondo il quale la declaratoria di incostituzionalità delle norme pre-costituzionali
produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del
1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la
Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed
imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è
giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del
genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo
l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma
discriminatoria dichiarata incostituzionale”. (Cass. Sez. Unite sentenza. n. 4466 del
25.2.2009). Ed ancora “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel
tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato,
può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art.8
n.2 L. 555 del 1912) [. . .] Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino,
effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della
persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità,
che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o
chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in
giudicato”.
Pertanto, in forza dell'efficacia di tutte le pronunce appena ricordate, dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta a per essere nata da madre cittadina Persona_1
italiana prima dell'1.1.1948 e così, dunque, anche a tutti i suoi discendenti.
Si rileva, inoltre, che nessuna conseguenza può avere il fatto che la ricorrente,
per il riconoscimento della status de quo, abbia adito direttamente l'autorità giudiziaria
7 senza prima eventualmente formulare la relativa istanza per via amministrativa ovvero attendere l'esito del relativo procedimento, stante l'inesistenza, ad oggi, di una legge che abbia recepito il dettato della sopra citata sentenza delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (n. 4466 del 25/02/2009) e, pertanto, l'amministrazione non può ricevere domande di richiesta della cittadinanza italiana iure sanguinis presentate dai discendenti di donna (avente diritto alla cittadinanza italiana), sposata con cittadino straniero prima del 1948 e che abbia avuto figli prima di tale data, in ciò dovendosi conformare alle disposizioni contenute nella Circolare del K28.1 dell'8 aprile Controparte_1
1991, la quale afferma, rifacendosi al contenuto delle predette sentenze della Corte
Costituzionale (n. 30 del 1983 e n. 87 del 1975), che “pure i discendenti di nostra
emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna
purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione
repubblicana”.
In ogni caso, il procedimento volto al riconoscimento della cittadinanza italiana per via amministrativa non è previsto quale condizione di procedibilità del connesso procedimento giudiziale;
pertanto, alcun effetto può derivare dalla sua mancata conclusione.
Ne consegue che la domanda deve essere accolta con riconoscimento in capo alla ricorrente della cittadinanza italiana.
Le spese di lite possono essere compensate tra la ricorrente ed il
[...]
posto che, in assenza di opposizione del resistente all'accoglimento della CP_1
domanda, la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
Tra la ricorrente e il Ministero degli Esteri, invece, nulla si dispone sulle spese del giudizio, attesa la mancata costituzione in giudizio della parte convenuta.
P.Q.M.
8 Il Tribunale, in funzione di Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la contumacia e la carenza di legittimazione passiva del Ministero degli
Esteri;
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che è Parte_1
cittadina italiana;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello Stato civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della su indicata persona,
acquisendo, ove necessario, le relative informazioni dalle autorità consolari competenti ovvero provvedendo alle eventuali comunicazioni a queste;
- spese di lite compensate tra la ricorrente e la parte costituita;
- nulla sulle spese tra la ricorrente e la parte contumace.
Caltanissetta, 7 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Testaquatra
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