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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 01/04/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2317/2021 R.A.C.L., promossa da nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
Cagliari, presso lo studio dell'avv. Valentina Mereu, che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
Controparte_1 elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Giuliana Murino e dall'avv. Roberto Di Tucci per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23 settembre 2021, – premesso di aver Parte_1
lavorato tra il 2007 e il 2019 sia come autotrasportatore di carni che come allevatore di bestiame, e precisato di aver già percepito un indennizzo in capitale per danno biologico del
7 percento da non meglio precisate preesistenze – ha agito in giudizio nei confronti dell' CP_1
per ottenere il riconoscimento del diritto al maggior indennizzo per le menomazioni scaturenti da altra tecnopatia (“discopatia lombo-sacrale con protrusioni multiple L3-S1 L3-
L4 L4-L5 L5-S1 e risentimento radicolare”) denunciata con domanda amministrativa del 16 settembre 2019, rigettata dall' come la successiva opposizione. CP_1
L' ha resistito in giudizio. CP_1
2. La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
2.1. A chiarimento delle generiche allegazioni contenute in ricorso, l' costituendosi, CP_1
ha riconosciuto di aver erogato in favore di , nel 2012, un indennizzo in Parte_1 capitale commisurato ad un danno biologico del 7 percento da “sindrome del tunnel carpale
pagina 1 di 3 bilaterale”.
2.2. L'istruzione probatoria ha consentito di accertare lo svolgimento da parte di dell'attività di autotrasportatore di carni, tra il 2007 e il 2012 (lungo i Parte_1 periodi meglio ricavabili dall'estratto conto previdenziale in atti, relativi all'impresa
Serdiana Carni), addetto al carico e scarico di animali macellati e parti di animale (cfr. deposizione di e udienza del 13 ottobre 2023). Tes_1 Tes_2
2.3. Il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata in data 4 ottobre 2024, ha avuto modo di verificare che il ricorrente è affetto da “spondiloartrosi lombare in E.D. L5-S1”, di origine professionale, che ha comportato un danno biologico quantificabile nella misura dell'8 percento (codice 213, tabella allegata al d.m. 12 luglio 2000).
Nell'appendice alle conclusioni medico legali del 12 febbraio 2025, l'ausiliario ha ulteriormente precisato che - considerati anche i postumi da sindrome del tunnel carpale bilaterale - la stima globale del danno biologico è pari al 14 percento.
Le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
Ritiene pertanto il giudicante che il ricorrente abbia diritto all'indennizzo per danno biologico in misura del 14 percento, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 16 settembre 2019.
L' deve perciò essere condannato al pagamento dell'indennizzo spettante CP_1
(commisurato al danno biologico del 14 percento), detratto quanto già precedentemente corrisposto, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 16 settembre 2019.
3. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere CP_1
condannato alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella per la materia previdenziale.
Lo scaglione di valore di riferimento è quello compreso tra euro 5.200,01 ed euro
26.000,00.
3.1. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del difensore con procura della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone il medesimo dichiarato la mancata riscossione.
3.2. Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza pagina 2 di 3 tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che ha diritto di percepire l'indennizzo commisurato ad un Parte_1
danno biologico in misura del 14 percento, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 16 settembre 2019;
- condanna l' al pagamento dell'indennizzo in capitale, commisurato al danno CP_1
biologico del 14 percento, previa detrazione di quanto prima d'ora già corrisposto, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 16 settembre 2019;
- condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del giudizio, che CP_1
liquida in euro 2.905,00, per compenso professionale, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già liquidate in CP_1
separato decreto.
Cagliari, 1° aprile 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2317/2021 R.A.C.L., promossa da nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
Cagliari, presso lo studio dell'avv. Valentina Mereu, che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
Controparte_1 elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Giuliana Murino e dall'avv. Roberto Di Tucci per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23 settembre 2021, – premesso di aver Parte_1
lavorato tra il 2007 e il 2019 sia come autotrasportatore di carni che come allevatore di bestiame, e precisato di aver già percepito un indennizzo in capitale per danno biologico del
7 percento da non meglio precisate preesistenze – ha agito in giudizio nei confronti dell' CP_1
per ottenere il riconoscimento del diritto al maggior indennizzo per le menomazioni scaturenti da altra tecnopatia (“discopatia lombo-sacrale con protrusioni multiple L3-S1 L3-
L4 L4-L5 L5-S1 e risentimento radicolare”) denunciata con domanda amministrativa del 16 settembre 2019, rigettata dall' come la successiva opposizione. CP_1
L' ha resistito in giudizio. CP_1
2. La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
2.1. A chiarimento delle generiche allegazioni contenute in ricorso, l' costituendosi, CP_1
ha riconosciuto di aver erogato in favore di , nel 2012, un indennizzo in Parte_1 capitale commisurato ad un danno biologico del 7 percento da “sindrome del tunnel carpale
pagina 1 di 3 bilaterale”.
2.2. L'istruzione probatoria ha consentito di accertare lo svolgimento da parte di dell'attività di autotrasportatore di carni, tra il 2007 e il 2012 (lungo i Parte_1 periodi meglio ricavabili dall'estratto conto previdenziale in atti, relativi all'impresa
Serdiana Carni), addetto al carico e scarico di animali macellati e parti di animale (cfr. deposizione di e udienza del 13 ottobre 2023). Tes_1 Tes_2
2.3. Il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata in data 4 ottobre 2024, ha avuto modo di verificare che il ricorrente è affetto da “spondiloartrosi lombare in E.D. L5-S1”, di origine professionale, che ha comportato un danno biologico quantificabile nella misura dell'8 percento (codice 213, tabella allegata al d.m. 12 luglio 2000).
Nell'appendice alle conclusioni medico legali del 12 febbraio 2025, l'ausiliario ha ulteriormente precisato che - considerati anche i postumi da sindrome del tunnel carpale bilaterale - la stima globale del danno biologico è pari al 14 percento.
Le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
Ritiene pertanto il giudicante che il ricorrente abbia diritto all'indennizzo per danno biologico in misura del 14 percento, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 16 settembre 2019.
L' deve perciò essere condannato al pagamento dell'indennizzo spettante CP_1
(commisurato al danno biologico del 14 percento), detratto quanto già precedentemente corrisposto, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 16 settembre 2019.
3. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere CP_1
condannato alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella per la materia previdenziale.
Lo scaglione di valore di riferimento è quello compreso tra euro 5.200,01 ed euro
26.000,00.
3.1. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del difensore con procura della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone il medesimo dichiarato la mancata riscossione.
3.2. Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza pagina 2 di 3 tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che ha diritto di percepire l'indennizzo commisurato ad un Parte_1
danno biologico in misura del 14 percento, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 16 settembre 2019;
- condanna l' al pagamento dell'indennizzo in capitale, commisurato al danno CP_1
biologico del 14 percento, previa detrazione di quanto prima d'ora già corrisposto, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 16 settembre 2019;
- condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del giudizio, che CP_1
liquida in euro 2.905,00, per compenso professionale, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già liquidate in CP_1
separato decreto.
Cagliari, 1° aprile 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
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