Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 13/03/2025, n. 5273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5273 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05273/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03789/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3789 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Vivalda, Elisabetta Agostini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del Provvedimento prot. K10/-OMISSIS- del 23/10-24/12/2020, notificato al sig. -OMISSIS- in data 15/01/2021 del Ministero dell'Interno con cui si rigettava l'istanza di concessione della cittadinanza italiana.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 febbraio 2025 la dott.ssa Alessandra Vallefuoco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato il provvedimento prot. K10/-OMISSIS- del 23/10-24/12/2020, notificato in data 15.01.2021, del Ministero dell'Interno con cui si rigettava l'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente medesimo in data 18.06.2016.
Espone in fatto di essere cittadino ecuadoregno e di essere giunto in Italia nel dicembre 2004, soggiornandovi con regolare permesso per ricongiungimento familiare. In data 06.05.2015 gli veniva rilasciata carta di soggiorno a tempo indeterminato per motivi di lavoro.
A seguito della richiesta di concessione della cittadinanza italiana, in data 08.09.2020 riceveva preavviso di rigetto ex art. 10 bis, l. 241/90, a causa di un procedimento penale risalente al 2009 e in cui il ricorrente risultava indagato. Espone, pertanto, di aver inviato all’Amministrazione memoria scritta in cui esponeva le proprie osservazioni, evidenziando che il procedimento penale era stato archiviato, per intervenuta prescrizione, con decreto emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Torino in data 24.12.2015.
Tuttavia, l’Amministrazione, con decreto del 23/10-24/12/2020 impugnato, respingeva l’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente e affermava che l’istante non aveva fatto pervenire osservazioni in risposta alla richiesta di chiarimenti ex art. 10bis Legge n. 241/1990.
Il ricorrente, dunque, ha contestato il predetto provvedimento di diniego sotto il profilo dell’eccesso di potere, del difetto di istruttoria e della carenza di motivazione, in quanto dalla ritenuta mancata presentazione delle memorie difensive – che invece il ricorrente aveva provveduto a inviare – si desumerebbe la mancata completa istruttoria effettuata dall’amministrazione. Inoltre il diniego si sarebbe basato solo sull’esistenza di un procedimento penale risalente, rispetto al quale l’Amministrazione avrebbe ritenuto fondata la condotta fattuale ma che, in realtà, dall’esame del verbale della polizia intervenuta nell’accaduto, apparirebbe tutt’altro che chiara e provata, tanto che il procedimento era stato archiviato. Inoltre, al momento del rilascio del permesso di soggiorno, il procedimento penale era già pendente e non ancora archiviato e tuttavia la Questura di Torino non lo avrebbe ritenuto ostativo al rilascio del predetto permesso.
Il provvedimento di diniego non avrebbe tenuto conto, altresì, della integrazione del ricorrente nel tessuto economico e sociale, del fatto che avrebbe radicati affetti in Italia, avendo istaurato una convivenza more uxorio con una cittadina italiana, e dalla cui unione è nato il minore -OMISSIS-.
2. L’Amministrazione non si è costituita.
3. Con deposito del 12.04.2021 il ricorrente ha allegato al fascicolo ulteriore documentazione.
4. All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 14 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Il ricorrente assume che l’Amministrazione non avrebbe ritenuto – erroneamente – presentate osservazioni in riferimento alla comunicazione di preavviso di rigetto dell’8.09.2020.
In realtà, dalla documentazione allegata in atti, emerge che le osservazioni difensive sono state inviate all’amministrazione in data 16.11.2020, circa due mesi dopo la comunicazione dell’8.09.2020. Considerato che nella predetta nota dell’8.09.2020 era specificato che le eventuali osservazioni o deduzioni difensive potevano essere inviate entro 10 giorni dalla notifica (o piena conoscenza) della nota medesima, e che “ in caso di mancato riscontro nel suddetto termine …si procederà, senza ulteriore preavviso, all’adozione di un provvedimento di respingimento dell’istanza ”, non si rileva alcun difetto di istruttoria, sotto questo profilo, dell’attività dell’Amministrazione.
D’altronde, nel ricorso, non viene contestata la data della piena conoscenza della comunicazione di preavviso di rigetto, dovendo, pertanto, ritenersi, che la stessa si fosse determinata, in capo al ricorrente, già all’8.09.2020 e che, dunque, il termine di 10 giorni decorresse già da quella data.
3. Con riferimento all’asserita mancata corretta valutazione del peso della vicenda penale, poi archiviata, che avrebbe interessato il ricorrente nel 2009, si osserva che la circostanza dell'intervenuta prescrizione dei reati di cui al procedimento penale non scalfisce il potere dell'amministrazione di porre comunque gli stessi alla base della propria determinazione negativa, valutando il fatto storico come indice di un mancato inserimento sociale da parte dell'aspirante cittadino.
L'estinzione dei reati per prescrizione, infatti. è dichiarata in conseguenza del mero decorso del tempo e, dunque, nulla attesta in ordine alla non colpevolezza dei fatti contestati. Inoltre, le valutazioni finalizzate all'accertamento di una responsabilità penale si pongono su un piano diverso ed autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell'adozione di un provvedimento amministrativo. Le risultanze penali, infatti, ben si possono valutare negativamente sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti processuali, e, dunque, anche ad avvenuta estinzione del reato per prescrizione, in quanto il comportamento non è valutato ai fini dell'irrogazione di una sanzione, bensì al fine di formulare un giudizio sul grado di assimilazione dei valori e sulla futura integrazione (Cons. St., sez. III, n. 1057 del 2022; n. 4122 del 2021; n. 470 del 2021; n. 7036 del 2020; n. 5638 del 2019; n. 802 del 2019).
A nulla rileva la ricostruzione diversa operata dalla difesa di parte ricorrente circa il contenuto del verbale di accertamento della polizia municipale e il significato recondito che la difesa medesima vorrebbe attribuire all’archiviazione da parte del giudice ( una sorta di eventi riequilibrativo di una situazione dai contorni incerti e lacunosi : “ l’inerzia della Pubblica Accusa del Tribunale di Torino sia il frutto della cosciente volontà di non dare corso al proseguimento delle indagini a fronte di una notizia di reato che è apparsa sin da subito avente ad oggetto comportamenti che, sebbene vadano perseguiti innanzitutto su un piano educativo, non siano tali da fondare un giudizio penale .”).
Come detto l’Amministrazione può, anche in presenza di un reato prescritto, assumere elementi idonei ai fini della decisione circa la concessione della cittadinanza. Nel caso di specie, dalla lettura del verbale di accertamento, emerge che la perquisizione sul ricorrente aveva avuto esito positivo, in quanto veniva trovato in possesso di “un attrezzo multiuso dotato di n. 2 lame estraibili, di cui una con lama seghettata, lunghe 6 cm. Tale attrezzo risulta dotato, inoltre, di alcune punte di cacciavite ”. ( all. 8, dep. 12.04.2021). Al di là della personale ricostruzione della difesa di parte ricorrente, (che pare suggerire essere “comportamenti che… vadano perseguiti innanzitutto su un piano educativo…” ) è riportato, nel predetto verbale, un dato storico (il possesso, sostanzialmente, di un’arma dotata di lame lunghe 6 cm) di cui l’Amministrazione ha tenuto conto.
4. Al riguardo non può essere valutata positivamente la censura di parte ricorrente che evidenzia come l’Amministrazione avrebbe dovuto operare una valutazione complessiva, globale e ponderata anche degli elementi a favore del ricorrente, ai fini della concessione della cittadinanza, dichiaratamente individuati nel suo stabile inserimento nel tessuto economico e sociale italiano, avendo lo stesso un lavoro duraturo, una convivente more uxorio e un figlio minore.
Sul tema può richiamarsi la giurisprudenza che in numerose pronunce ha affermato che lo stabile inserimento socio-economico non rappresenta un elemento degno di speciale merito, in grado di far venir meno i constatati motivi ostativi alla concessione dello status anelato, in quanto esso è solo il prerequisito della richiesta di cittadinanza, ossia il presupposto minimo per conservare il titolo di soggiorno, che autorizza la permanenza dello straniero sul territorio nazionale (ex multis, T.A.R: Lazio, sez. V-bis, nn. 2945 e 4295 del 2022). In altri termini il fatto che il ricorrente sia dotato di stabile occupazione, non sia socialmente pericoloso e sia integrato nella società locale costituisce il percorso “normale” che ci si attende dallo straniero regolarmente soggiornante, trattandosi di requisiti necessari per entrare e risiedere legalmente nel Paese, a tal fine prescritti dall'art. 4 co. 3 e 5 co 5 T.U.I. per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno. Si tratta, pertanto, di circostanze del tutto ordinarie, che, per quanto riguarda il (diverso) procedimento di naturalizzazione, costituiscono solo le condizioni minime, che devono essere necessariamente soddisfatte per poter di presentare la domanda di cittadinanza ai sensi dell'art. 9 della legge n. 91/1992. L’inserimento sociale e professionale dell’istante rappresenta un elemento sintomatico di una raggiunta situazione di normalità che consente la permanenza dello straniero in Italia, ma non consiste in una particolare benemerenza tale da indurre la Pubblica Amministrazione a ritenere l’interesse pubblico ad integrare nella comunità nazionale un soggetto, se lo stesso ha dimostrato di non condividerne i fondamentali valori di solidarietà e sicurezza. In altre parole, si richiede che l’istante sia non solo materialmente in condizioni di effettivo inserimento nella società italiana, ma che sul piano dei valori mostri, indefettibilmente, una convinta adesione ai valori fondamentali dell'ordinamento di cui egli chiede di far parte con il riconoscimento della cittadinanza (T.A.R. Lazio, sez. V-bis, 3 gennaio 2025, n. 142).
5. Per le motivazioni sopra esposte il ricorso va respinto.
6. Le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente
Silvia Piemonte, Primo Referendario
Alessandra Vallefuoco, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandra Vallefuoco | Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.