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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 39052/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DODICESIMA - PROTEZIONE INTERNAZIONALE (nuove competeze) CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela La Valle ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 39052/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 FAVA MATTIA NICOLO' e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. FAVA MATTIA NICOLO'
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA STATO Controparte_1 P.IVA_1 MILANO . e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FREGUGLIA, 1 20122 MILANOpresso il difensore avv. AVVOCATURA STATO MILANO .
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente Controparte_2 P.IVA_2 domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Oggetto: ricorso proposto ex art. . 30 D.Lgs 286/98 e succ. mod., depositato in data
18.10.23 nell'interesse di nato a [...] Parte_1 il 22.11.2000, avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari n. Prot. 0445171, emesso dal Questore di Milano il
1.12.21, notificato il 2.12.21.
Con ricorso del 17.10.23 la parte ricorrente impugnava il predetto provvedimento. Fissata l'udienza di comparizione, risulta regolarmente instaurato il contraddittorio con l'Avvocatura dello Stato, che si è costituita. La parte ricorrente, riportandosi agli atti, concludeva come da atto introduttivo. La causa, precisate le conclusioni e svolta la discussione, veniva introitata per la decisione.
*****
Il ricorrente deduceva come motivo di ricorso l'illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge e carenza di motivazione ed istruttoria, essendo insussistente l'attualità dell'asserita pericolosità sociale, prescindendo esso dalla valutazione degli altri pagina 1 di 4 parametri di legge, riguardanti la situazione familiare del ricorrente che convive i familiari stretti (madre e fratelli), la lunga presenza del ricorrente sul territorio, la complessa situazione personale del ricorrente, affetto da una patologia psichiatrica;
concludendo, come in atti, per l'accertamento del diritto al soggiorno e con vittoria di spese di lite. L'Amministrazione convenuta si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso, con riguardo alla domanda di protezione speciale e per motivi di salute, in carenza della specifica istanza in sede amministrativa, e deducendo l'infondatezza del ricorso nel merito, attesa la valutazione espressa nei confronti del ricorrente a carico del quale si annoverano reati ostativi;
concludendo l'inammissibilità, anche parziale, e per il rigetto, vinte le spese di lite.
Da quanto in atti, si evince che:
- in data 19.9.18 il ricorrente richiedeva il rilascio del permesso di soggiorno in rinnovo per motivi familiari, già concesso fino ad allora;
- nella fattispecie la motivazione del provvedimento impugnato riferisce circa l'esistenza di un lungo soggiorno del ricorrente, a seguito di ricongiungimento;
- il ricorrente risulta presente in Italia da molti anni insieme alla propria famiglia di origine ed ha frequentato la scuola in Italia;
- il provvedimento impugnato motiva in modo articolato circa gli elementi determinanti il giudizio di pericolosità tenendo conto dei fatti commessi e sanzionati dal Giudice penale;
- il ricorrente è stato ammesso al lavoro e ha instaurato un rapporto di lavoro;
- il ricorrente ha in Italia il suo nucleo familiare, costituito dalla madre e dai fratelli (oltre al compagno della madre) con cui convive;
- si riscontrano in atti dati attestanti le condizioni di salute del ricorrente, già nel corso del procedimento penale a suo carico svolto, relativi ad uno stato patologico di natura psichiatrica, con trattamento farmacologico;
Giova, pertanto, rilevare che:
- a norma degli articoli 4 e 5, D.Lgs 286/98, in combinato disposto con gli articoli 19 e
28 D.Lgs 286/98, ai fini del diniego di rilascio del titolo di soggiorno l'Amministrazione è tenuta a svolgere un giudizio di comparazione tra opposte esigenze;
- a norma dell'articolo 4, c. 3, D.Lgs 286/98 la condanna penale, anche se non definitiva per reati, accertati a carico del ricorrente costituisce elemento ostativo alla concessione del titolo di soggiorno nei confronti del condannato;
- l'articolo 5, c. 5, D.Lgs. 286/98, in attuazione della direttiva comunitaria (2003/86/CE) in materia di tutela dell'unità familiare dei migranti, in forza delle modifiche all'uopo introdotte dal D.Lgs. 5/07, prevede che nell'adozione del provvedimento di rifiuto, di revoca, di diniego di rinnovo del titolo di soggiorno “dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”;
- la Corte Costituzionale con la sentenza 202 del 18.7.2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, c. 5, .Lgs. 286/98 nella parte in cui non prevede che la valutazione discrezionale dell'Autorità si applichi, oltre che allo straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare e al familiare ricongiunto, anche allo straniero che abbia legami familiari nel territorio dello Stato;
pagina 2 di 4 - conferendo speciale tutela al nucleo familiare costituitosi, la citata modifica dell'art. 5, c. 5, D.Lgs. 286/98 ha introdotto una fase ulteriore di valutazione da parte dell'amministrazione dei parametri ivi indicati e che ciò costituisce un temperamento che trasforma da vincolato a discrezionale il diniego del permesso di soggiorno, pur se sussistenti i presupposti ostativi al rilascio del titolo;
- con la recente pronuncia citata la Corte Costituzionale ha affermato che “…la tutela della famiglia e dei minori assicurata dalla Costituzione implica che ogni decisione sul rilascio o sul rinnovo del permesso di soggiorno di chi abbia legami familiari in Italia debba fondarsi su una attenta ponderazione della pericolosità concreta e attuale dello straniero condannato, senza che il permesso di soggiorno possa essere negato automaticamente, in forza del solo rilievo della subita condanna per determinati reati. Nell'ambito delle relazioni interpersonali, infatti, ogni decisione che colpisce uno dei soggetti finisce per ripercuotersi anche sugli altri componenti della famiglia e il distacco dal nucleo familiare, specie in presenza di figli minori, è decisione troppo grave perché sia rimessa in forma generalizzata e automatica a presunzioni di pericolosità assolute, stabilite con legge, e ad automatismi procedurali, senza lasciare spazio ad un circostanziato esame della situazione particolare dello straniero interessato e dei suoi familiari”. … ;
- nella stessa pronuncia la Corte Costituzionale ha anche richiamato l'orientamento della Corte di Strasburgo secondo la quale quando nel Paese in cui si trova e vive lo straniero vivono anche i membri stretti della sua famiglia occorre un bilanciamento ragionevole e proporzionato rispetto all'articolo 3 della Costituzione, tra il diritto alla vita familiare del ricorrente e degli altri membri della sua famiglia con le esigenze di tutela della sicurezza pubblica e di prevenzione di minacce all'ordine pubblico, ai sensi dell'art. 8, paragr. 1 CEDU, cosicché si impone all'Autorità di valutare una serie di elementi da trarsi dall'attenta osservazione in concreto del singolo caso, e tra questi elementi vanno ricordati la solidità dei legami sociali, culturali e familiari nel Paese ospite;
- nel presente giudizio non si ravvisano profili di inammissibilità del ricorso, essendo lo stesso volto all'accertamento del diritto soggettivo dello straniero al soggiorno, come si desume dalla narrativa del ricorso, in ordine al previo avvio dell'istanza di cui all'impugnato provvedimento;
tuttavia, le domande di protezione speciale e per motivi di salute non possono essere trattate, in carenza della relativa istanza. Sulla base dei rilievi che precedono, la situazione complessiva del ricorrente deve essere valutata nell'attualità, oltre che rispetto ai precedenti penali, e l'opportunità dell'adozione del provvedimento di rigetto impugnato deve essere considerata alla stregua dei criteri sopra individuati e sulla base dei riscontri documentali offerti dallo stesso ricorrente: oggi, tenuto conto della “debolezza mentale” e della “disarmonia di sviluppo personologico” riscontrate in capo al ricorrente, con l'indicazione di un necessario “progetto trattamentale intensivo” (doc 12, da pag. 15), e della patologia psichiatrica con trattamento farmacologico (doc 13), poi qualificata come stato paranoico (doc. 14), si ritiene che non sussistano, alla stregua dei principi sopra citati, i presupposti legittimanti il provvedimento impugnato. Infatti, esso, alla luce di quanto sopra, pur contemplando la disamina degli elementi che avevano caratterizzato i fatti di reato commessi, effettivamente in grado di destare allarme sociale, contempla un giudizio prognostico di pericolosità sganciato da elementi coerenti con l'attuale contesto sopra descritto, suscettibile di valutazione da parte dell'Autorità. Conseguentemente, il ricorso deve essere accolto parzialmente, non potendo il giudice ordinario ordinare alcunché all'autorità amministrativa. Restano assorbite e/o inammissibili le ulteriori domande.
pagina 3 di 4 Le spese vanno integralmente compensate, ritenuta la sussistenza di giusti motivi in considerazione della peculiarità del caso trattato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, in accoglimento parziale del ricorso, accerta il diritto della parte ricorrente al soggiorno, sussistendone i presupposti di legge, rigettando l'ordine di rilascio del titolo. Compensa integralmente le spese di lite.
Milano, 31 dicembre 2024
Il Giudice
dott. Daniela La Valle
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DODICESIMA - PROTEZIONE INTERNAZIONALE (nuove competeze) CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela La Valle ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 39052/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 FAVA MATTIA NICOLO' e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. FAVA MATTIA NICOLO'
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA STATO Controparte_1 P.IVA_1 MILANO . e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FREGUGLIA, 1 20122 MILANOpresso il difensore avv. AVVOCATURA STATO MILANO .
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente Controparte_2 P.IVA_2 domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Oggetto: ricorso proposto ex art. . 30 D.Lgs 286/98 e succ. mod., depositato in data
18.10.23 nell'interesse di nato a [...] Parte_1 il 22.11.2000, avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari n. Prot. 0445171, emesso dal Questore di Milano il
1.12.21, notificato il 2.12.21.
Con ricorso del 17.10.23 la parte ricorrente impugnava il predetto provvedimento. Fissata l'udienza di comparizione, risulta regolarmente instaurato il contraddittorio con l'Avvocatura dello Stato, che si è costituita. La parte ricorrente, riportandosi agli atti, concludeva come da atto introduttivo. La causa, precisate le conclusioni e svolta la discussione, veniva introitata per la decisione.
*****
Il ricorrente deduceva come motivo di ricorso l'illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge e carenza di motivazione ed istruttoria, essendo insussistente l'attualità dell'asserita pericolosità sociale, prescindendo esso dalla valutazione degli altri pagina 1 di 4 parametri di legge, riguardanti la situazione familiare del ricorrente che convive i familiari stretti (madre e fratelli), la lunga presenza del ricorrente sul territorio, la complessa situazione personale del ricorrente, affetto da una patologia psichiatrica;
concludendo, come in atti, per l'accertamento del diritto al soggiorno e con vittoria di spese di lite. L'Amministrazione convenuta si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso, con riguardo alla domanda di protezione speciale e per motivi di salute, in carenza della specifica istanza in sede amministrativa, e deducendo l'infondatezza del ricorso nel merito, attesa la valutazione espressa nei confronti del ricorrente a carico del quale si annoverano reati ostativi;
concludendo l'inammissibilità, anche parziale, e per il rigetto, vinte le spese di lite.
Da quanto in atti, si evince che:
- in data 19.9.18 il ricorrente richiedeva il rilascio del permesso di soggiorno in rinnovo per motivi familiari, già concesso fino ad allora;
- nella fattispecie la motivazione del provvedimento impugnato riferisce circa l'esistenza di un lungo soggiorno del ricorrente, a seguito di ricongiungimento;
- il ricorrente risulta presente in Italia da molti anni insieme alla propria famiglia di origine ed ha frequentato la scuola in Italia;
- il provvedimento impugnato motiva in modo articolato circa gli elementi determinanti il giudizio di pericolosità tenendo conto dei fatti commessi e sanzionati dal Giudice penale;
- il ricorrente è stato ammesso al lavoro e ha instaurato un rapporto di lavoro;
- il ricorrente ha in Italia il suo nucleo familiare, costituito dalla madre e dai fratelli (oltre al compagno della madre) con cui convive;
- si riscontrano in atti dati attestanti le condizioni di salute del ricorrente, già nel corso del procedimento penale a suo carico svolto, relativi ad uno stato patologico di natura psichiatrica, con trattamento farmacologico;
Giova, pertanto, rilevare che:
- a norma degli articoli 4 e 5, D.Lgs 286/98, in combinato disposto con gli articoli 19 e
28 D.Lgs 286/98, ai fini del diniego di rilascio del titolo di soggiorno l'Amministrazione è tenuta a svolgere un giudizio di comparazione tra opposte esigenze;
- a norma dell'articolo 4, c. 3, D.Lgs 286/98 la condanna penale, anche se non definitiva per reati, accertati a carico del ricorrente costituisce elemento ostativo alla concessione del titolo di soggiorno nei confronti del condannato;
- l'articolo 5, c. 5, D.Lgs. 286/98, in attuazione della direttiva comunitaria (2003/86/CE) in materia di tutela dell'unità familiare dei migranti, in forza delle modifiche all'uopo introdotte dal D.Lgs. 5/07, prevede che nell'adozione del provvedimento di rifiuto, di revoca, di diniego di rinnovo del titolo di soggiorno “dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”;
- la Corte Costituzionale con la sentenza 202 del 18.7.2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, c. 5, .Lgs. 286/98 nella parte in cui non prevede che la valutazione discrezionale dell'Autorità si applichi, oltre che allo straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare e al familiare ricongiunto, anche allo straniero che abbia legami familiari nel territorio dello Stato;
pagina 2 di 4 - conferendo speciale tutela al nucleo familiare costituitosi, la citata modifica dell'art. 5, c. 5, D.Lgs. 286/98 ha introdotto una fase ulteriore di valutazione da parte dell'amministrazione dei parametri ivi indicati e che ciò costituisce un temperamento che trasforma da vincolato a discrezionale il diniego del permesso di soggiorno, pur se sussistenti i presupposti ostativi al rilascio del titolo;
- con la recente pronuncia citata la Corte Costituzionale ha affermato che “…la tutela della famiglia e dei minori assicurata dalla Costituzione implica che ogni decisione sul rilascio o sul rinnovo del permesso di soggiorno di chi abbia legami familiari in Italia debba fondarsi su una attenta ponderazione della pericolosità concreta e attuale dello straniero condannato, senza che il permesso di soggiorno possa essere negato automaticamente, in forza del solo rilievo della subita condanna per determinati reati. Nell'ambito delle relazioni interpersonali, infatti, ogni decisione che colpisce uno dei soggetti finisce per ripercuotersi anche sugli altri componenti della famiglia e il distacco dal nucleo familiare, specie in presenza di figli minori, è decisione troppo grave perché sia rimessa in forma generalizzata e automatica a presunzioni di pericolosità assolute, stabilite con legge, e ad automatismi procedurali, senza lasciare spazio ad un circostanziato esame della situazione particolare dello straniero interessato e dei suoi familiari”. … ;
- nella stessa pronuncia la Corte Costituzionale ha anche richiamato l'orientamento della Corte di Strasburgo secondo la quale quando nel Paese in cui si trova e vive lo straniero vivono anche i membri stretti della sua famiglia occorre un bilanciamento ragionevole e proporzionato rispetto all'articolo 3 della Costituzione, tra il diritto alla vita familiare del ricorrente e degli altri membri della sua famiglia con le esigenze di tutela della sicurezza pubblica e di prevenzione di minacce all'ordine pubblico, ai sensi dell'art. 8, paragr. 1 CEDU, cosicché si impone all'Autorità di valutare una serie di elementi da trarsi dall'attenta osservazione in concreto del singolo caso, e tra questi elementi vanno ricordati la solidità dei legami sociali, culturali e familiari nel Paese ospite;
- nel presente giudizio non si ravvisano profili di inammissibilità del ricorso, essendo lo stesso volto all'accertamento del diritto soggettivo dello straniero al soggiorno, come si desume dalla narrativa del ricorso, in ordine al previo avvio dell'istanza di cui all'impugnato provvedimento;
tuttavia, le domande di protezione speciale e per motivi di salute non possono essere trattate, in carenza della relativa istanza. Sulla base dei rilievi che precedono, la situazione complessiva del ricorrente deve essere valutata nell'attualità, oltre che rispetto ai precedenti penali, e l'opportunità dell'adozione del provvedimento di rigetto impugnato deve essere considerata alla stregua dei criteri sopra individuati e sulla base dei riscontri documentali offerti dallo stesso ricorrente: oggi, tenuto conto della “debolezza mentale” e della “disarmonia di sviluppo personologico” riscontrate in capo al ricorrente, con l'indicazione di un necessario “progetto trattamentale intensivo” (doc 12, da pag. 15), e della patologia psichiatrica con trattamento farmacologico (doc 13), poi qualificata come stato paranoico (doc. 14), si ritiene che non sussistano, alla stregua dei principi sopra citati, i presupposti legittimanti il provvedimento impugnato. Infatti, esso, alla luce di quanto sopra, pur contemplando la disamina degli elementi che avevano caratterizzato i fatti di reato commessi, effettivamente in grado di destare allarme sociale, contempla un giudizio prognostico di pericolosità sganciato da elementi coerenti con l'attuale contesto sopra descritto, suscettibile di valutazione da parte dell'Autorità. Conseguentemente, il ricorso deve essere accolto parzialmente, non potendo il giudice ordinario ordinare alcunché all'autorità amministrativa. Restano assorbite e/o inammissibili le ulteriori domande.
pagina 3 di 4 Le spese vanno integralmente compensate, ritenuta la sussistenza di giusti motivi in considerazione della peculiarità del caso trattato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, in accoglimento parziale del ricorso, accerta il diritto della parte ricorrente al soggiorno, sussistendone i presupposti di legge, rigettando l'ordine di rilascio del titolo. Compensa integralmente le spese di lite.
Milano, 31 dicembre 2024
Il Giudice
dott. Daniela La Valle
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