Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 25/03/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
RG 823/2023
TRIBUNALE DI LARINO
SEZIONE LAVORO
UDIENZA DEL 25 marzo 2025
PROC. N. 823/2023 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro d.ssa Silvia Cucchiella, all'udienza del 25 marzo 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Quirino Mescia e Andrea Cuccaro ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Campobasso, alla p.zza Falcone e Borsellino n. 3, in virtù di mandato in calce al ricorso;
ricorrente
contro
(C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, col patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso, presso i cui uffici in Campobasso alla via Insorti d'Ungheria, 74 ope legis domicilia; resistente
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente, docente con incarichi a tempo determinato di durata annuale e/o sino al termine delle attività didattiche, proponeva ricorso per il riconoscimento del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche) dell'importo nominale di € 500,00 (cinquecento/00), per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, eccependo la violazione dei principi fondamentali di non discriminazione, uguaglianza e parità di trattamento
Si costituiva in giudizio il che, prendendo atto del sopravvenuto Controparte_1 orientamento di legittimità favorevole alla ricorrente, non si opponeva all'accoglimento della domanda ed insisteva per la compensazione delle spese di lite.
Ritenuta la controversia istruita allo stato degli atti, la causa perveniva per la discussione mediante trattazione scritta, all'esito della quale veniva decisa come da dispositivo e per i motivi che seguono.
Il ricorso è parzialmente fondato.
L'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015 ha disposto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel
rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la
formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di Euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico”.
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri il compito di definire “i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121”.
Ebbene, il D.P.C.M. del 23 settembre 2015 ha, a propria volta, disposto, all'art. 2, che la somma di euro 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Ed, ancora, il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha quindi ribadito che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale,
compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per
motivi di salute di cui all'articolo 514 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
I citati decreti hanno ribadito che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato, in tal modo escludendo dall'accesso al beneficio i docenti precari.
Tuttavia, è recentemente intervenuta la Suprema Corte di Cassazione Sez. Lavoro, con sentenza n. 29961 del 27/10/2023 (Rv. 669340 - 03) (anche in seguito all'ordinanza della Corte di Giustizia Europea VI Sezione del 18 maggio 2022), la quale ha affermato che “la carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di
domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento
tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in
forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un
valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22,
comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta
attribuzione; di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o
per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle
circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema
scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore. […] L'azione di adempimento in forma specifica volta ad ottenere la carta del docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, comma 4, c.c.,
decorrente dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito (per i casi di cui all'art. 4, commi 1 e
2, della l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico o, se posteriore, da quella
in cui il sistema telematico consentiva annualmente la registrazione sulla piattaforma
telematica); invece, l'azione risarcitoria, stante la sua natura contrattuale, si prescrive in dieci anni, decorrenti dalla data di uscita dell'insegnante dal sistema scolastico”.
Ciò premesso, con riferimento al caso di specie ed alla luce della giurisprudenza riportata,
quanto alle annualità scolastiche 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024 deve ritenersi violata la clausola 4 dell'Accordo quadro: tale disparità di trattamento riscontrabile tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato non risulta coerente rispetto alla finalità dell'istituto, e dunque ingiustificata ed irragionevole, soprattutto considerando che gli artt. 63 e 64 del CCNL di comparto del 29.11.2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione,
non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato.
In base a quanto esposto, deve essere dichiarato il diritto della parte ricorrente ad ottenere il beneficio in esame, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024, per l'importo nominale di € 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno di servizio, con conseguente condanna della parte resistente a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, essendo detto importo
“finalizzato all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali come previsto dai commi 121-124 dell'art 1 della legge n. 107/2015”.
Quanto, invece, alle annualità scolastiche 2019/2020 e 2022/2023, deve innanzitutto precisarsi come la Corte di Cassazione (con sentenza n. 29961/2023 del 27.10.2023), decidendo su rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., ha fissato il principio di diritto secondo cui “la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
In ordine alla sommatoria di contratti a termine nel corso dell'anno scolastico, nella citata sentenza n. 29961/2023, la Suprema Corte ha affermato che la ratio del beneficio si basa su
“una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico” (punto 5.3 della motivazione) che consiste nel fornire un sostegno formativo all'intera attività didattica su un piano di durata almeno “annuale” e che “è al contempo errato fare leva sulla Carta Docente come unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impiego didattico. La Carta, infatti - rileva il Collegio - non esaurisce l'ambito dei possibili interventi formativi, essendo previsto dalle norme un più ampio novero di misure
destinabili dal datore di lavoro alle varie tipologie di dipendenti, non rilevando qui - in quanto
del tutto estranee alla disamina giuridica di un dato istituto - eventuali carenze nelle iniziative del Ministero datore di lavoro su tale diverso piano. Tali considerazioni escludono che possano
avere immediato e decisivo rilievo i richiami del ricorrente a fonti eurounitarie - riepilogati
nello storico di lite - riguardanti il diritto dei lavoratori alla formazione, che ovviamente non è in sé negato dall'ordinamento interno, dovendosi qui più limitatamente discutere se sia consentito riconoscere lo speciale beneficio solo ai lavoratori a tempo indeterminato” (cfr. punto 5.4 della motivazione).
Il Tribunale aderisce all'orientamento della giurisprudenza di merito che esclude il riconoscimento del beneficio per incarichi non annuali, ma caratterizzati da supplenze brevi, poiché “la supplenza annuale implica tanto per il datore di lavoro quanto per il docente, una prospettiva di insegnamento, che per la sua durata annuale, giustifica quell'ulteriore ausilio formativo, dato dal “bonus docenti”, al pari del dipendente assunto a tempo indeterminato;
laddove invece, per le supplenze brevi, che ex ante pongono sia il docente che la scuola innanzi alla prospettiva di una docenza limitata ad un breve periodo, è ragionevole escludere un beneficio che consente l'acquisto di beni per loro natura coerenti con una prospettiva di insegnamento non saltuario, ma prevedibile ex ante come duraturo, tale quantomeno da coprire un anno di insegnamento scolastico” (cfr. Tribunale di Verona, sentenza n. 220/2024).
Peraltro, con decreto di inammissibilità n. 7254 del 19.3.2024, la Corte di Cassazione, decidendo su rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha affermato che “la linea ermeneutica è stata tracciata ed ulteriormente chiarita nel passaggio argomentativo che segue: “un giudizio comparativo svolto su situazioni lavorative particolari finisce per astrarre completamente il raffronto da quanto sta alla base della scelta legislativa, il che non appare corretto”, poiché “la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera
sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso
chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di
estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso”.
Risulta difficile, infatti, discorrere di una programmazione siffatta in presenza di contratti di supplenza breve successivi, per insegnamenti con oggetto differente o impartiti presso istituti scolastici diversi o scuole di ordine diverso, situazione questa che appare poco compatibile con la scelta operata dal legislatore.
Nel caso di specie, la ricorrente ha, negli aa.ss. 2019/2020 e 2022/2023, svolto incarichi a tempo determinato con orario di lavoro limitato a sole 6 ovvero 9 ore settimanali (cfr. contratto e stato matricolare, in atti), differentemente dagli incarichi annuali che giustificano la concessione del beneficio, come emerge dalla documentazione in atti.
Ne consegue il parziale accoglimento del ricorso.
La questione trattata, i contrasti giurisprudenziali in materia nonché l'esito del giudizio giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura di 1/3 mentre i 2/3 delle stesse vanno poste a carico del resistente. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia di cui in epigrafe, ogni diversa domanda od eccezione respinta:
1. Accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015”, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024, per l'importo di totali € 1.500,00 e condanna la parte resistente a mettere a disposizione di tali parti ricorrenti detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
2. Rigetta nel resto.
3. Compensa per 1/3 le spese di lite tra le parti e pone i restanti 2/3 a carico del
, in persona del liquidati in € Controparte_1 CP_2
687,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e cpa,
come per legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Larino, 25 marzo 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Silvia Cucchiella