Decreto cautelare 25 luglio 2022
Ordinanza cautelare 15 settembre 2022
Sentenza 30 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, decreto cautelare 25/07/2022, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/07/2022
N. 00872/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 872 del 2022, proposto da
IC GE, in qualità di legale rappresentante della S.n.c. “MANGIAMARE di IC GE & C.”, rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Quinto e Antonio Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Pietro Quinto in Lecce, via Giuseppe Garibaldi, 43;
contro
Comune di Castrignano del Capo, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia, anche con decreto cautelare monocratico inaudita altera parte,
del provvedimento prot. n. 0009286 del 19/7/2022, trasmesso via p.e.c. in data 21/7/2022, con il quale il Responsabile del IV Settore Polizia Locale e S.U.A.P. del Comune di Castrignano del Capo ha disposto il divieto di prosecuzione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di bar e ristorante con insegna “MANGIAMARE” di cui alla S.C.I.A. pratica S.U.A.P. n. 03779850753-22042022-1243 del 22/4/2022 esercitata presso l'immobile sito a Castrignano del Capo in località Marina di Leuca (Drago) Via S.P. 214 - Litoranea Leuca/Gallipoli (LE) a decorrere dalla data di notificazione della stessa, “nonché la rimozione di tutti gli effetti prodotti dalla suddetta SCIA”;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresa, ove occorra, la nota del Dirigente dell'U.T.C. del Comune di Castrignano del Capo prot. n. 9211 del 18/7/2022 richiamata nel provvedimento di cui sopra, ma allo stato non conosciuta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla parte ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio notificato alla controparte e depositato in data 22 Luglio 2022, alle ore 13,12;
Considerato che, ad una prima sommaria delibazione propria della presente fase cautelare monocratica urgente, si ravvisa la presenza dei presupposti di legge, contemplati dall’art. 56 c.p.a., per la concessione della tutela cautelare provvisoria presidenziale invocata dalla parte ricorrente ed in particolare del fumus boni juris (violazione, sotto i profili denunciati, dell’art. 19 Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e ss.mm. ed eccesso di potere per omessa valutazione dei certificati di agibilità rilasciati in precedenza dall’A.C. per il fabbricato di che trattasi - censito in Catasto al foglio 19 p.lla 79 - in via provvisoria fino all’esito delle due pratiche di condono edilizio) e dell’allegato pregiudizio di estrema gravità ed urgenza tale da non consentire dilazione neppure sino alla data della prossima Camera di Consiglio utile della Sezione.
P.Q.M.
Accoglie la suindicata istanza di misure cautelari presidenziali urgenti proposta dalla parte ricorrente e, per l’effetto, sospende provvisoriamente l’efficacia del provvedimento comunale impugnato.
Fissa per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare proposta la Camera di Consiglio del 14 Settembre 2022.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce il giorno 25 Luglio 2022.
| Il Presidente |
| Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO