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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 13/06/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 525/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Bersani Presidente
Dott. Marco Bonci Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 525/2025, in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, promosso da:
(C.F. , nata ad [...] il [...] Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. D'AMELIO LUCA presso il cui studio ha eletto domicilio
- ricorrente -
contro
(C.F. ), nato a [...] il 13maggio CP_1 C.F._2
1993
- resistente - contumace
Conclusioni della ricorrente: “Voglia il Tribunale Ill.mo contrariis reiectis In via principale: disporre che la minore (CF: ) nata a [...] il Persona_1 C.F._3
12.11.2015 venga affidato in via esclusiva alla madre, IG.ra , con collocamento in Parte_1
TO (AL) alla Via Strada Statale per Genova n. 19 presso la residenza materna;
disporre che il padre quando è in Italia possa vedere e tenere la figlia liberamente con sé ma comunque sempre in considerazione degli impegni scolastici e ricreativi della minore;
disporre che il padre quando è in
Marocco possa vedere la figlia minore giornalmente a mezzo video chiamata (a titolo esemplificativo strumento teams, whatsapp o similari) nella fascia oraria dalle 18:00 alle 21:30 ora italiana comunque sempre in considerazione degli impegni scolastici e ricreativi della minore;
In via di subordine:
disporre l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento stabile Per_1
della medesima presso la madre in TO (AL) alla Via Strada Statale per Genova n. 19; le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli e comunque con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
disporre che il padre quando è in Italia possa vedere e tenere la figlia liberamente con sé ma comunque sempre in considerazione degli impegni scolastici e ricreativi della minore;
disporre che il padre quando è in
Marocco possa vedere la figlia minore giornalmente a mezzo video chiamata (a titolo esemplificativo strumento teams, whatsapp o similari) nella fascia oraria dalle 18:00 alle 21:30 ora italiana comunque sempre in considerazione degli impegni scolastici e ricreativi della minore;
in merito alle vacanze natalizie la minore trascorrerà in Italia con il padre il giorno di Natale (dal pomeriggio del 24 Dicembre alla sera del 25 Dicembre) e con la madre dalla sera del 31 Dicembre alle ore 12:00 del 1 Gennaio seguendo il principio dell'alternanza; Epifania ad anni alternati;
Pasqua dal sabato sera prima di cena alla sera prima di cena della domenica di pasqua ad anni alternati;
in merito alle vacanze estive la minore trascorrerà in Italia con il padre 10 gg anche non consecutivi;
in merito al mantenimento della minore , Voglia disporsi che il IG. Per_1 [...] provvederà nella misura di € 350,00= mensili rivalutabili annualmente in base agli indici CP_1
ISTAT da versarsi direttamente alla madre – IG.ra – a mezzo bonifico bancario sul Parte_1
c/c .n. 1000/66347 in essere presso filiale di TO oltre al 50 % delle spese Controparte_2
straordinarie. in merito alle vacanze natalizie la minore trascorrerà in Italia con il padre il giorno di
Natale (dal pomeriggio del 24 Dicembre alla sera del 25 Dicembre) e con la madre dalla sera del 31
Dicembre alle ore 12:00 del 1 Gennaio seguendo il principio dell'alternanza; Epifania ad anni alternati;
Pasqua dal sabato sera prima di cena alla sera prima di cena della domenica di pasqua ad anni alternati;
in merito alle vacanze estive la minore trascorrerà in Italia con il padre 10 gg anche non consecutivi;
in merito al mantenimento della minore , Voglia disporsi che il IG. Per_1 [...] provvederà nella misura di € 350,00= mensili rivalutabili annualmente in base agli indici CP_1
ISTAT da versarsi direttamente alla madre – IG.ra – a mezzo bonifico bancario sul Parte_1
c/c .n. 1000/66347 in essere presso filiale di TO oltre al 50 % delle spese Controparte_2 straordinarie. In via istruttoria: si chiede, sin d'ora, di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova dedotti da controparte che il Giudice dovesse eventualmente ammettere con i testi indicati e con riserva di integrazione. Si chiede di essere ammessi alla prova per interpello e testi sui seguenti capitoli preceduti dalla locuzione “vero che”, con riserva di formulare ulteriori istanze istruttorie nei termini di legge: 1) la IG.ra e il IG. iniziavano nel Parte_1 CP_1
marzo 2015 una convivenza more uxorio;
2) la loro unione è sempre stata improntata al reciproco rispetto;
3) in data 05.06.2024 il IG. ientrava in Marocco per poter far visita ai propri nonni CP_1
e dar corso ad una serie di incombenti burocratici;
4) qualche giorno dopo la partenza del la CP_1
IG.ra riceveva una telefonata da una donna tal 5) la IG.ra Parte_1 Persona_2 [...]
riferiva alla IG.ra , nella predetta telefonata, di aver contratto matrimonio con Per_2 Parte_1
il in Marocco;
6) prima della partenza per il Marocco, il IG. aveva comunicato ai CP_1 CP_1
propri colleghi di lavoro ed al proprio datore di lavoro che si sarebbe recato nel proprio Paese natio per contrarre matrimonio;
7) dopo la partenza per il Marocco, il IG. rientrato in Italia solo CP_1
tre volte permanendovi solo per pochi giorni;
8) dopo la partenza per il Marocco, il IG. CP_1
chiama sporadicamente la figlia minore;
9) il IG. ha condotto in locazione il proprio CP_1 appartamento Sempre in via istruttoria: disporre l'acquisizione di relazione aggiornata sulle condizioni di vita della minore da parte del Consultorio Familiare di Varzi ivi sedente in Via Fratelli
Repetti n. 12 (cell. 347/7008909 – 0383/54481 / mail: nella Email_1
persona della dott.ssa Mara Mazzocchi Si indicano a testi: IG. ; Avv. Andrea Testimone_1
Zorzetto; dott.ssa Sara Fazzini;
dott.ssa Giuseppina Randisi;
IG.ra ; IG.ra Persona_3 CP_3
IG.ra IG. IG.ra Con vittoria di spese ed
[...] Controparte_4 CP_5 Controparte_6
onorari di giudizio.”.
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 337 bis e ss c.c. la IG.ra ricorreva al Tribunale di Alessandria Parte_1 per ottenere la regolamentazione dell'affido della di lei figlia minore nonché il mantenimento in favore della fanciulla.
In particolare la ricorrente esponeva di aver iniziato nel mese di marzo 2015 una convivenza more uxorio con il IG. (cittadino marocchino), dalla cui unione nasceva in data CP_1
12.11.2015 in Novi Ligure (AL) la minore titolare della sola cittadinanza italiana. Persona_4
Esponeva altresì parte ricorrente che la convivenza, a era sempre stata improntata al reciproco rispetto e comprensione sino al 05.06.2024, quando il IG. decideva di rientrare nel CP_1
proprio Paese natio, il Marocco, per dar corso a visita di cortesia ai propri nonni.
Esponeva parte ricorrente che in tale occasione il resistente all'insaputa della compagna, IG.ra contraeva matrimonio in Marocco senza far più ritorno in Italia;
dopo Parte_1
l'allontanamento dalla propria residenza italiana, il IG. rientrava in Italia solo tre volte CP_1
senza, però, occuparsi minimamente della minore la quale, al fine di superare il trauma da abbandono, è stata e tuttora, seguita dalla dott.ssa Mara Mazzocchi del Consultorio Familiare di
Varzi.
Alla luce del notevole tempo trascorso, della presenza in Italia ridotta ai minimi termini da parte del resistente e della totale assenza della di lui famiglia, la IG.ra ricorreva al Tribunale di Parte_1
Alessandria affinchè lo stesso fosse chiamato a regolamentare l'affido della minore ed il mantenimento in favore della giovane . Per_1
Iscritta la causa a ruolo in data 09.03.2025 con numero di ruolo RG 525/2025, la procedura veniva assegnata Giudice designato il quale, con decreto n. 1976/2025 del 10.03.2025, fissava udienza per la comparizione delle parti innanzi a Sé - per il giorno 16.04.2025 ore 11:30 - con termine per notifica del ricorso e del decreto a parte resistente, sino al 25 marzo 2025.
In sede di prima udienza veniva verificata la regolarità della notificazione ed il Giudice dichiarava la contumacia del resistente IG. il quale – seppure presente in udienza – non si CP_1
era costituito nel giudizio.
Liberamente interrogate le parti, il Giudice domandava al resistente se voleva avvalersi di un
“rinvio per potersi munire di difensore” ed il IG. dichiarava che “non è necessario, CP_1 concordo con le richieste della IG.ra ”. Parte_1
Stante l'adesione del IG. alle richieste della ricorrente il Giudice rinviava la causa CP_1
al 10.06.2025 con termine fino al 10.05.2025 per la precisazione della conclusioni e fino al
30.05.2025 per comparse conclusionali.
La IG.ra depositava telematicamente in data 02.05.2025 nota di precisazione della Parte_1
conclusioni.
All'udienza del 10 giugno 2025 la causa veniva riservata per la decisone collegiale.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto per le ragioni di seguito indicate.
Sull'affidamento della minore in via esclusiva alla madre
Risulta provato, non avendo il resistente contestato la ricostruzione offerta dalla ricorrente, che il
IG. a abbandonato senza alcuna ragione il domicilio domestico e la figlia minore. CP_1
Egli - pertanto - si è consapevolmente sottratto agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale andando, in tal modo, a violare i doveri di assistenza morale che sono proiezione tipica dei doveri di cura che innervano la genitorialità e quindi preordinati allo sviluppo armonico e sereno della personalità del minore.
In particolare la minore - improvvisamente - non ha più visto il padre senza – peraltro - Per_1
poter comprendere le motivazioni che hanno indotto il genitore ad allontanarsi per sposare un- altra donna.
Come è noto, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, è necessario “che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza” (così, tra le altre, Cass. 19.6.2008, n. 16593).
Nel caso di specie, al precipuo fine di tutela della minore, in ragione della condotta abbandonica e inadempiente posta in essere da parte del padre, incurante del regime delle visite e delle possibili sofferenze che rischia di infliggere alla figlia nei lunghi periodi in cui non la frequenta né la contatta telefonicamente, va disposto l'affido esclusivo rafforzato alla madre la quale, per l'effetto, potrà assumere in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della ragazza;
rimane fermo il diritto e dovere del padre di vigilare sull'istruzione ed educazione della minore, con facoltà di ricorrere al giudice qualora ritenga che vengano assunte decisioni pregiudizievoli al di lei interesse.
La minore deve - quindi - conseguentemente essere collocata presso la madre ove assumerà anche la residenza.
Sulla frequentazione del genitore non collocatario
Pur in presenza di un affidamento esclusivo deve potersi consentire ai figli di trascorrere con il genitore non collocatario dei tempi adeguati, garantendo una certa continuità di vita in questi periodi, nei limiti in cui ciò non interferisca con una normale organizzazione di vita domestica e consenta la conservazione dell'habitat principale dei minori presso il genitore collocatario.
Vi è invero una sensibile differenza tra regolare i tempi di permanenza e limitarli significativamente: e per adottare limitazioni al diritto e dovere dei genitori di intrattenere con i figli un rapporto continuativo, è necessario dimostrare che da ciò può derivare pregiudizio al minore (in questo senso, si veda, tra le altre, C. App. Catania 16.10.2013). Il preminente interesse del minore, infatti, cui deve essere conformato il provvedimento del giudice, può considerarsi composto essenzialmente da due elementi: mantenere i legami con la famiglia (a meno che non sia dimostrato che tali legami siano particolarmente inadatti) e potersi sviluppare in un ambiente sano (in questo senso, si veda CEDU6.7.2010, EU c. Svizzera e CEDU 12.7.2011, SN e LA
c. Italia).
Nel caso concreto il diritto alla bigenitorialità può essere garantito prevedendo le modalità di frequentazione del padre con la minore indicate dalla stessa ricorrente: si dispone – pertanto - Per_1
che il padre quando è in Italia possa vedere e tenere la figlia liberamente con sé ma comunque sempre in considerazione degli impegni scolastici e ricreativi della minore e previo consenso della madre;
si dispone altresì che il padre quando è in Marocco possa vedere la figlia minore giornalmente a mezzo video chiamata (a titolo esemplificativo strumento teams, whatsapp o similari) nella fascia oraria dalle 18:00 alle 21:30 ora italiana comunque sempre in considerazione degli impegni scolastici e ricreativi della minore.
Sul mantenimento della figlia minore
La giurisprudenza ha interpretato il dovere di mantenimento come espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicofisico del figlio.
Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 c.c., obbliga i coniugi a far fronte a una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, nonché alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 19.3.2013, n. 17089). Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Nel caso di specie parte resistente non ha fornito alcuna indicazione sulla propria situazione reddituale e patrimoniale;
si rende peraltro necessario indicare come somma minima per il contributo al mantenimento euro 300,00 mensili sicuramente necessari per il mantenimento dignitoso di una minore dell'età di . Per_1
Sulle spese di causa. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, in applicazione i conformità al
D.M. 55/2014 in euro 3.500,00 oltre spese generali ed accessori di legge.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
affida la figlia minore in modo esclusivo rafforzato alla madre la quale, per l'effetto, potrà Per_1
assumere in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore dispone
la collocazione prevalente della minore presso la madre dove avrà residenza anagrafica;
dispone che il padre quando è in Italia possa vedere e tenere la figlia liberamente con sé ma comunque sempre in considerazione degli impegni scolastici e ricreativi della minore e previo consenso della madre;
si dispone che il padre quando è in Marocco possa vedere la figlia minore giornalmente a mezzo video chiamata (a titolo esemplificativo strumento teams, whatsapp o similari) nella fascia oraria dalle 18:00 alle 21:30 ora italiana comunque sempre in considerazione degli impegni scolastici e ricreativi della minore;
dispone a carico del padre odierno resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di Euro 300,00 da versarsi a mezzo bonifico bancario sul c/c .n.
1000/66347 in essere presso filiale di TO, rivalutabile annualmente secondo Controparte_2
l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia Per_1
previamente concordate tra i genitori, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di
Alessandria;
condanna il resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in euro 3.500,00 oltre spese generali ed accessori di legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge. Così deciso in Alessandria, il 10 giugno 2025.
Il Presidente est.
(Dott. Giuseppe Bersani)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Bersani Presidente
Dott. Marco Bonci Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 525/2025, in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, promosso da:
(C.F. , nata ad [...] il [...] Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. D'AMELIO LUCA presso il cui studio ha eletto domicilio
- ricorrente -
contro
(C.F. ), nato a [...] il 13maggio CP_1 C.F._2
1993
- resistente - contumace
Conclusioni della ricorrente: “Voglia il Tribunale Ill.mo contrariis reiectis In via principale: disporre che la minore (CF: ) nata a [...] il Persona_1 C.F._3
12.11.2015 venga affidato in via esclusiva alla madre, IG.ra , con collocamento in Parte_1
TO (AL) alla Via Strada Statale per Genova n. 19 presso la residenza materna;
disporre che il padre quando è in Italia possa vedere e tenere la figlia liberamente con sé ma comunque sempre in considerazione degli impegni scolastici e ricreativi della minore;
disporre che il padre quando è in
Marocco possa vedere la figlia minore giornalmente a mezzo video chiamata (a titolo esemplificativo strumento teams, whatsapp o similari) nella fascia oraria dalle 18:00 alle 21:30 ora italiana comunque sempre in considerazione degli impegni scolastici e ricreativi della minore;
In via di subordine:
disporre l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento stabile Per_1
della medesima presso la madre in TO (AL) alla Via Strada Statale per Genova n. 19; le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli e comunque con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
disporre che il padre quando è in Italia possa vedere e tenere la figlia liberamente con sé ma comunque sempre in considerazione degli impegni scolastici e ricreativi della minore;
disporre che il padre quando è in
Marocco possa vedere la figlia minore giornalmente a mezzo video chiamata (a titolo esemplificativo strumento teams, whatsapp o similari) nella fascia oraria dalle 18:00 alle 21:30 ora italiana comunque sempre in considerazione degli impegni scolastici e ricreativi della minore;
in merito alle vacanze natalizie la minore trascorrerà in Italia con il padre il giorno di Natale (dal pomeriggio del 24 Dicembre alla sera del 25 Dicembre) e con la madre dalla sera del 31 Dicembre alle ore 12:00 del 1 Gennaio seguendo il principio dell'alternanza; Epifania ad anni alternati;
Pasqua dal sabato sera prima di cena alla sera prima di cena della domenica di pasqua ad anni alternati;
in merito alle vacanze estive la minore trascorrerà in Italia con il padre 10 gg anche non consecutivi;
in merito al mantenimento della minore , Voglia disporsi che il IG. Per_1 [...] provvederà nella misura di € 350,00= mensili rivalutabili annualmente in base agli indici CP_1
ISTAT da versarsi direttamente alla madre – IG.ra – a mezzo bonifico bancario sul Parte_1
c/c .n. 1000/66347 in essere presso filiale di TO oltre al 50 % delle spese Controparte_2
straordinarie. in merito alle vacanze natalizie la minore trascorrerà in Italia con il padre il giorno di
Natale (dal pomeriggio del 24 Dicembre alla sera del 25 Dicembre) e con la madre dalla sera del 31
Dicembre alle ore 12:00 del 1 Gennaio seguendo il principio dell'alternanza; Epifania ad anni alternati;
Pasqua dal sabato sera prima di cena alla sera prima di cena della domenica di pasqua ad anni alternati;
in merito alle vacanze estive la minore trascorrerà in Italia con il padre 10 gg anche non consecutivi;
in merito al mantenimento della minore , Voglia disporsi che il IG. Per_1 [...] provvederà nella misura di € 350,00= mensili rivalutabili annualmente in base agli indici CP_1
ISTAT da versarsi direttamente alla madre – IG.ra – a mezzo bonifico bancario sul Parte_1
c/c .n. 1000/66347 in essere presso filiale di TO oltre al 50 % delle spese Controparte_2 straordinarie. In via istruttoria: si chiede, sin d'ora, di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova dedotti da controparte che il Giudice dovesse eventualmente ammettere con i testi indicati e con riserva di integrazione. Si chiede di essere ammessi alla prova per interpello e testi sui seguenti capitoli preceduti dalla locuzione “vero che”, con riserva di formulare ulteriori istanze istruttorie nei termini di legge: 1) la IG.ra e il IG. iniziavano nel Parte_1 CP_1
marzo 2015 una convivenza more uxorio;
2) la loro unione è sempre stata improntata al reciproco rispetto;
3) in data 05.06.2024 il IG. ientrava in Marocco per poter far visita ai propri nonni CP_1
e dar corso ad una serie di incombenti burocratici;
4) qualche giorno dopo la partenza del la CP_1
IG.ra riceveva una telefonata da una donna tal 5) la IG.ra Parte_1 Persona_2 [...]
riferiva alla IG.ra , nella predetta telefonata, di aver contratto matrimonio con Per_2 Parte_1
il in Marocco;
6) prima della partenza per il Marocco, il IG. aveva comunicato ai CP_1 CP_1
propri colleghi di lavoro ed al proprio datore di lavoro che si sarebbe recato nel proprio Paese natio per contrarre matrimonio;
7) dopo la partenza per il Marocco, il IG. rientrato in Italia solo CP_1
tre volte permanendovi solo per pochi giorni;
8) dopo la partenza per il Marocco, il IG. CP_1
chiama sporadicamente la figlia minore;
9) il IG. ha condotto in locazione il proprio CP_1 appartamento Sempre in via istruttoria: disporre l'acquisizione di relazione aggiornata sulle condizioni di vita della minore da parte del Consultorio Familiare di Varzi ivi sedente in Via Fratelli
Repetti n. 12 (cell. 347/7008909 – 0383/54481 / mail: nella Email_1
persona della dott.ssa Mara Mazzocchi Si indicano a testi: IG. ; Avv. Andrea Testimone_1
Zorzetto; dott.ssa Sara Fazzini;
dott.ssa Giuseppina Randisi;
IG.ra ; IG.ra Persona_3 CP_3
IG.ra IG. IG.ra Con vittoria di spese ed
[...] Controparte_4 CP_5 Controparte_6
onorari di giudizio.”.
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 337 bis e ss c.c. la IG.ra ricorreva al Tribunale di Alessandria Parte_1 per ottenere la regolamentazione dell'affido della di lei figlia minore nonché il mantenimento in favore della fanciulla.
In particolare la ricorrente esponeva di aver iniziato nel mese di marzo 2015 una convivenza more uxorio con il IG. (cittadino marocchino), dalla cui unione nasceva in data CP_1
12.11.2015 in Novi Ligure (AL) la minore titolare della sola cittadinanza italiana. Persona_4
Esponeva altresì parte ricorrente che la convivenza, a era sempre stata improntata al reciproco rispetto e comprensione sino al 05.06.2024, quando il IG. decideva di rientrare nel CP_1
proprio Paese natio, il Marocco, per dar corso a visita di cortesia ai propri nonni.
Esponeva parte ricorrente che in tale occasione il resistente all'insaputa della compagna, IG.ra contraeva matrimonio in Marocco senza far più ritorno in Italia;
dopo Parte_1
l'allontanamento dalla propria residenza italiana, il IG. rientrava in Italia solo tre volte CP_1
senza, però, occuparsi minimamente della minore la quale, al fine di superare il trauma da abbandono, è stata e tuttora, seguita dalla dott.ssa Mara Mazzocchi del Consultorio Familiare di
Varzi.
Alla luce del notevole tempo trascorso, della presenza in Italia ridotta ai minimi termini da parte del resistente e della totale assenza della di lui famiglia, la IG.ra ricorreva al Tribunale di Parte_1
Alessandria affinchè lo stesso fosse chiamato a regolamentare l'affido della minore ed il mantenimento in favore della giovane . Per_1
Iscritta la causa a ruolo in data 09.03.2025 con numero di ruolo RG 525/2025, la procedura veniva assegnata Giudice designato il quale, con decreto n. 1976/2025 del 10.03.2025, fissava udienza per la comparizione delle parti innanzi a Sé - per il giorno 16.04.2025 ore 11:30 - con termine per notifica del ricorso e del decreto a parte resistente, sino al 25 marzo 2025.
In sede di prima udienza veniva verificata la regolarità della notificazione ed il Giudice dichiarava la contumacia del resistente IG. il quale – seppure presente in udienza – non si CP_1
era costituito nel giudizio.
Liberamente interrogate le parti, il Giudice domandava al resistente se voleva avvalersi di un
“rinvio per potersi munire di difensore” ed il IG. dichiarava che “non è necessario, CP_1 concordo con le richieste della IG.ra ”. Parte_1
Stante l'adesione del IG. alle richieste della ricorrente il Giudice rinviava la causa CP_1
al 10.06.2025 con termine fino al 10.05.2025 per la precisazione della conclusioni e fino al
30.05.2025 per comparse conclusionali.
La IG.ra depositava telematicamente in data 02.05.2025 nota di precisazione della Parte_1
conclusioni.
All'udienza del 10 giugno 2025 la causa veniva riservata per la decisone collegiale.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto per le ragioni di seguito indicate.
Sull'affidamento della minore in via esclusiva alla madre
Risulta provato, non avendo il resistente contestato la ricostruzione offerta dalla ricorrente, che il
IG. a abbandonato senza alcuna ragione il domicilio domestico e la figlia minore. CP_1
Egli - pertanto - si è consapevolmente sottratto agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale andando, in tal modo, a violare i doveri di assistenza morale che sono proiezione tipica dei doveri di cura che innervano la genitorialità e quindi preordinati allo sviluppo armonico e sereno della personalità del minore.
In particolare la minore - improvvisamente - non ha più visto il padre senza – peraltro - Per_1
poter comprendere le motivazioni che hanno indotto il genitore ad allontanarsi per sposare un- altra donna.
Come è noto, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, è necessario “che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza” (così, tra le altre, Cass. 19.6.2008, n. 16593).
Nel caso di specie, al precipuo fine di tutela della minore, in ragione della condotta abbandonica e inadempiente posta in essere da parte del padre, incurante del regime delle visite e delle possibili sofferenze che rischia di infliggere alla figlia nei lunghi periodi in cui non la frequenta né la contatta telefonicamente, va disposto l'affido esclusivo rafforzato alla madre la quale, per l'effetto, potrà assumere in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della ragazza;
rimane fermo il diritto e dovere del padre di vigilare sull'istruzione ed educazione della minore, con facoltà di ricorrere al giudice qualora ritenga che vengano assunte decisioni pregiudizievoli al di lei interesse.
La minore deve - quindi - conseguentemente essere collocata presso la madre ove assumerà anche la residenza.
Sulla frequentazione del genitore non collocatario
Pur in presenza di un affidamento esclusivo deve potersi consentire ai figli di trascorrere con il genitore non collocatario dei tempi adeguati, garantendo una certa continuità di vita in questi periodi, nei limiti in cui ciò non interferisca con una normale organizzazione di vita domestica e consenta la conservazione dell'habitat principale dei minori presso il genitore collocatario.
Vi è invero una sensibile differenza tra regolare i tempi di permanenza e limitarli significativamente: e per adottare limitazioni al diritto e dovere dei genitori di intrattenere con i figli un rapporto continuativo, è necessario dimostrare che da ciò può derivare pregiudizio al minore (in questo senso, si veda, tra le altre, C. App. Catania 16.10.2013). Il preminente interesse del minore, infatti, cui deve essere conformato il provvedimento del giudice, può considerarsi composto essenzialmente da due elementi: mantenere i legami con la famiglia (a meno che non sia dimostrato che tali legami siano particolarmente inadatti) e potersi sviluppare in un ambiente sano (in questo senso, si veda CEDU6.7.2010, EU c. Svizzera e CEDU 12.7.2011, SN e LA
c. Italia).
Nel caso concreto il diritto alla bigenitorialità può essere garantito prevedendo le modalità di frequentazione del padre con la minore indicate dalla stessa ricorrente: si dispone – pertanto - Per_1
che il padre quando è in Italia possa vedere e tenere la figlia liberamente con sé ma comunque sempre in considerazione degli impegni scolastici e ricreativi della minore e previo consenso della madre;
si dispone altresì che il padre quando è in Marocco possa vedere la figlia minore giornalmente a mezzo video chiamata (a titolo esemplificativo strumento teams, whatsapp o similari) nella fascia oraria dalle 18:00 alle 21:30 ora italiana comunque sempre in considerazione degli impegni scolastici e ricreativi della minore.
Sul mantenimento della figlia minore
La giurisprudenza ha interpretato il dovere di mantenimento come espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicofisico del figlio.
Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 c.c., obbliga i coniugi a far fronte a una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, nonché alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 19.3.2013, n. 17089). Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Nel caso di specie parte resistente non ha fornito alcuna indicazione sulla propria situazione reddituale e patrimoniale;
si rende peraltro necessario indicare come somma minima per il contributo al mantenimento euro 300,00 mensili sicuramente necessari per il mantenimento dignitoso di una minore dell'età di . Per_1
Sulle spese di causa. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, in applicazione i conformità al
D.M. 55/2014 in euro 3.500,00 oltre spese generali ed accessori di legge.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
affida la figlia minore in modo esclusivo rafforzato alla madre la quale, per l'effetto, potrà Per_1
assumere in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore dispone
la collocazione prevalente della minore presso la madre dove avrà residenza anagrafica;
dispone che il padre quando è in Italia possa vedere e tenere la figlia liberamente con sé ma comunque sempre in considerazione degli impegni scolastici e ricreativi della minore e previo consenso della madre;
si dispone che il padre quando è in Marocco possa vedere la figlia minore giornalmente a mezzo video chiamata (a titolo esemplificativo strumento teams, whatsapp o similari) nella fascia oraria dalle 18:00 alle 21:30 ora italiana comunque sempre in considerazione degli impegni scolastici e ricreativi della minore;
dispone a carico del padre odierno resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di Euro 300,00 da versarsi a mezzo bonifico bancario sul c/c .n.
1000/66347 in essere presso filiale di TO, rivalutabile annualmente secondo Controparte_2
l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia Per_1
previamente concordate tra i genitori, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di
Alessandria;
condanna il resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in euro 3.500,00 oltre spese generali ed accessori di legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge. Così deciso in Alessandria, il 10 giugno 2025.
Il Presidente est.
(Dott. Giuseppe Bersani)