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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 25/02/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'udienza del 25 febbraio 2025, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 2930/2023
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
Crosia alla Via Corrado Alvaro n. 23, C.F.: , rappresentato e difeso C.F._1 dall'Avv. Francesco Nicoletti, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1
Dirigente pro tempore, Via Pietro De Roberto n. 34, 87100 Cosenza (CS) – Pec:
t. C.F.: Email_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 10.08.2023 parte ricorrente proponeva opposizione alla ordinanza ingiunzione n. 152/2023 dell' (d'ora Controparte_1
Con in poi ) notificata l'11.7.2023, con la quale era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 7.218,40 a titolo di sanzione amministrativa ex art. 3, commi 3 e 3- ter, D.L. n. 12/2002 per l'occupazione nella giornata del 27.5.2020 dei lavoratori Pt_2
e in assenza della preventiva comunicazione di assunzione,
[...] Parte_3 chiedendone l'annullamento.
Lamentava, in particolare, la carenza di motivazione dell'ordinanza ingiunzione opposta e, in ogni caso, l'insussistenza della violazione accertata, stante la sospensione dei lavori edili a cui sarebbero stati adibiti i lavoratori indicati dall' , a causa della pandemia CVID- CP_1
19.
Nonostante la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza non si costituiva in giudizio il resistente ispettorato, che rimaneva contumace.
Non veniva svolta istruttoria, stante la natura documentale del giudizio e la causa, all'odierna udienza, veniva decisa.
*** Il ricorso risulta fondato e merita accoglimento.
Basti considerare, ai fini dell'accoglimento del ricorso, che nel periodo oggetto dell'accertamento, vigeva il divieto di prosecuzione delle attività edili, in ragione del DPCM che dall'8 marzo 2020 si sono susseguiti nel corso del tempo. In particolare, il DPCM del 2 marzo 2020 aveva previsto la sospensione delle attività, tranne quelle indicate nell'allegato 1 del predetto DPCM, stante il perdurare dell'emergenza pandemica che aveva colpito non solo l'Italia.
Tali circostanze, rientranti, in ogni caso, nei cd fatti notori, e quindi utilizzabili ai fini della decisione a prescindere dall'allegazione delle parti, rendono fondata l'eccezione sollevata dal ricorrente relativamente alla insussistenza della violazione, atteso che in data 27.5.2020, così come documentato (cfr. comunicazioni del responsabile dei lavori in atti), l'attività edile risultava sospesa per effetto della normativa emergenziale emanata dal Governo. Solo a far data dal 27.7.2020 risulta ripresa l'attività.
Pertanto, in assenza di indicazioni da parte dell'ispettorato, che è rimasto contumace, deve ritenersi che alcuna violazione sia essere stata commessa dal ricorrente per la data indicata dall' . In quella data, infatti, le attività edili risultavano sospese per effetto della CP_1
normativa emergenziale e, in ogni caso, tale circostanza viene documentata dal ricorrente mediante produzione della comunicazione di sospensione effettuata nei confronti della stazione appaltante (cfr. documenti in atti).
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto, con annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione n. 152/2023 Prot.
16779 del 06.07.2023, notificata al ricorrente in data 11.07.2023;
- Condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite, che liquida in €. 1.865,00 oltre Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al legale costituito.
Castrovillari, 25-2-2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'udienza del 25 febbraio 2025, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 2930/2023
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
Crosia alla Via Corrado Alvaro n. 23, C.F.: , rappresentato e difeso C.F._1 dall'Avv. Francesco Nicoletti, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1
Dirigente pro tempore, Via Pietro De Roberto n. 34, 87100 Cosenza (CS) – Pec:
t. C.F.: Email_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 10.08.2023 parte ricorrente proponeva opposizione alla ordinanza ingiunzione n. 152/2023 dell' (d'ora Controparte_1
Con in poi ) notificata l'11.7.2023, con la quale era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 7.218,40 a titolo di sanzione amministrativa ex art. 3, commi 3 e 3- ter, D.L. n. 12/2002 per l'occupazione nella giornata del 27.5.2020 dei lavoratori Pt_2
e in assenza della preventiva comunicazione di assunzione,
[...] Parte_3 chiedendone l'annullamento.
Lamentava, in particolare, la carenza di motivazione dell'ordinanza ingiunzione opposta e, in ogni caso, l'insussistenza della violazione accertata, stante la sospensione dei lavori edili a cui sarebbero stati adibiti i lavoratori indicati dall' , a causa della pandemia CVID- CP_1
19.
Nonostante la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza non si costituiva in giudizio il resistente ispettorato, che rimaneva contumace.
Non veniva svolta istruttoria, stante la natura documentale del giudizio e la causa, all'odierna udienza, veniva decisa.
*** Il ricorso risulta fondato e merita accoglimento.
Basti considerare, ai fini dell'accoglimento del ricorso, che nel periodo oggetto dell'accertamento, vigeva il divieto di prosecuzione delle attività edili, in ragione del DPCM che dall'8 marzo 2020 si sono susseguiti nel corso del tempo. In particolare, il DPCM del 2 marzo 2020 aveva previsto la sospensione delle attività, tranne quelle indicate nell'allegato 1 del predetto DPCM, stante il perdurare dell'emergenza pandemica che aveva colpito non solo l'Italia.
Tali circostanze, rientranti, in ogni caso, nei cd fatti notori, e quindi utilizzabili ai fini della decisione a prescindere dall'allegazione delle parti, rendono fondata l'eccezione sollevata dal ricorrente relativamente alla insussistenza della violazione, atteso che in data 27.5.2020, così come documentato (cfr. comunicazioni del responsabile dei lavori in atti), l'attività edile risultava sospesa per effetto della normativa emergenziale emanata dal Governo. Solo a far data dal 27.7.2020 risulta ripresa l'attività.
Pertanto, in assenza di indicazioni da parte dell'ispettorato, che è rimasto contumace, deve ritenersi che alcuna violazione sia essere stata commessa dal ricorrente per la data indicata dall' . In quella data, infatti, le attività edili risultavano sospese per effetto della CP_1
normativa emergenziale e, in ogni caso, tale circostanza viene documentata dal ricorrente mediante produzione della comunicazione di sospensione effettuata nei confronti della stazione appaltante (cfr. documenti in atti).
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto, con annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione n. 152/2023 Prot.
16779 del 06.07.2023, notificata al ricorrente in data 11.07.2023;
- Condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite, che liquida in €. 1.865,00 oltre Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al legale costituito.
Castrovillari, 25-2-2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone