CA
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 03/06/2025, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 324/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Nicoletta Orlandi Presidente
Dott. Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 324/2024 R.G.C., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., del giorno 15.04.2025, vertente
TRA
e , elettivamente domiciliate in Teramo Parte_1 Parte_2 alla Via G. Mancini Sbraccia n. 1, presso e nello studio dell'avv. Francesco Sibio del foro di
Teramo che le rappresenta e difende giuste procure allegate all'atto di appello.
APPELLANTI
E in persona del curatore speciale avv. Antonio Lessiani del foro di Controparte_1
Teramo, nominato con decreto della Corte di Appello di L'Aquila del 27.03.2024, elettivamente domiciliata in S. Egidio alla Vibrata (TE) alla Via Publio Ovidio Nasone n. 5 presso e nello studio dell'avv. Stefano Di Filippo che la rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
APPELLATA
in persona dell'amministratore p.t. rag. Controparte_2 Controparte_3
elettivamente domiciliato in Alba Adriatica (TE) alla Via Arezzo n. 4 presso e nello studio dell'avv. Valeria Saccuti che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
APPELLATO OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 867/2023 del Tribunale di Teramo pubblicata il
28.09.2023 – contratto di appalto.
Conclusioni delle parti:
Per le appellanti:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis, in riforma della impugnata sentenza,
- In via preliminare, limitatamente a carico del : Controparte_2
a) accertare e dichiarare il mancato esperimento della mediazione obbligatoria con applicazione dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 28/2010, così come modificato dalla riforma
Cartabia, affinchè dichiari l'improcedibilità della domanda del Condominio;
b) dichiararsi la nullità della procura rilasciata dal a intervenire al giudizio di CP_2 primo grado, stante l'assenza di una specifica e dettagliata delibera assembleare agli atti;
c) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione ad causam in capo al;
CP_2
d) accertare e dichiarare, altresì la mancanza di interesse ad agire del;
CP_2
- in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, in particolar modo il provvedimento concernente il pagamento di €
4.500,00 oltre accessori, al procuratore antistatario per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto.
Nella denegata ipotesi in cui la Corte di Appello non volesse concedere “la sospensione” della provvisoria esecutività della sentenza, gli appellanti prospettano la possibilità del pagamento pro – quota in capo al , sulla base del concetto di Controparte_2
rappresentanza reciproca.
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto in riforma della sentenza n. 867/2018 emessa dal Tribunale di
Teramo, Giudice Onorario Dott.ssa Fazzini Carla nell'ambito del N.R.G. 2133/2018, depositata in cancelleria in data 28/09/2023 mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
a) dichiarare la nullità nel contratto di appalto e la conseguente condanna dell' CP_1 alla restituzione della somma ricevuta in base al contratto pari a € 1.000,00 (mille/00)
[...] afferente alla condomina , ai sensi dell'art. 1458 c.c.; Parte_1
b) in subordine dichiarare la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento colpevole della con condanna di questa al risarcimento (complementare) CP_1 del danno risultato dall'incremento del patrimoniale netto che le sig.re e Parte_2
avrebbero conseguito mediante la realizzazione del contratto da Parte_1 accertarsi dal Giudice nella misura che sarebbe spettata in base al puntuale adempimento nel contratto di appalto. Risarcimento del danno, con le eventuali restituzioni (€ 1.000,00) come sopra;
c) accertare il termine finale per le esecuzioni delle opere al solo effetto retrospettivo, se
e da quando è scaduto, come se il Giudice adito l'avesse fissato prima della scadenza se glielo avessero chiesto, con l'avvertenza che i lavori sono iniziati il 05/05/2017. Risarcimento dei danni, nonché per l'eventuale ritardo colposo o doloso;
d) condannare la l pagamento di € 30,00 per ogni giorno di occupazione CP_1
o di ingombro dello spazio esterno con bidoni gialli di plastica (lastrico solare sito al secondo
Par piano), di proprietà esclusiva della condomina . Parte_1
La predetta attrezzatura è stata abbandonata dalla ditta appaltatrice ella CP_1 circostanza dell'abbandono dei lavori, dal 16/06/2017 sino a tutt'oggi. Il danno richiesto, pertanto, è pari a € 50.000,00 (cinquantamila/00);
- condannare i convenuti al pagamento delle spese giudiziali.
Conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi al Tribunale di Teramo, per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese, Iva e CAP come per legge relativi a entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellata Controparte_1
“- Voglia, pertanto, l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
- In via preliminare:
a) confermare la esecutività della sentenza impugnata;
b) dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto, per tutti i motivi esposti, con riserva di meglio argomentare nel prosieguo;
c) dichiarare l'inammissibilità ex art. 345 cpc delle domande nuove e delle nuove produzioni documentali;
Nel merito:
a) Rigettare il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali ed accessori come per legge, da distrarsi a favore dello scrivente avvocato che si dichiara antistatario.”
Per l'appellato Controparte_4 “Per quanto esposto si conclude, in via preliminare, per la declaratoria di inammissibilità dell'appello e, nel merito, per il rigetto delle domande rivolte nei confronti del , CP_2 con vittoria di spese e compenso di giudizio.”
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza – resa all'esito del giudizio di primo grado n. 2133/2018 promosso da contro (in proprio e quale legale Parte_3 Parte_1 Controparte_5 rappresentante della (onde sentir dichiarare la nullità del contratto di appalto ripassato Controparte_1 tra il e l'impresa convenuta, con ripetizione delle somme versate dalle attrici, e, in Controparte_4 subordine la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c., accertato il termine finale dell'esecuzione delle opere, ovvero per errore essenziale e/o per dolo ex art. 1439 c.c., con richiesta di risarcimento danni e condanna al pagamento di €. 30,00 per ogni giorno di ingombro con attrezzature del cantiere dello spazio di proprietà di ciascuna attrice nonché vittoria di spese di lite), giudizio dell'ambito del quale il convenuto CP_5
in proprio e nella qualità, si era costituito rilevando il difetto di legittimazione delle parti
[...] attrici e, nel merito, chiedendo il rigetto delle domande, mentre il era Controparte_2 intervenuto, quale parte contraente del contratto di appalto impugnato, chiedendo il rigetto della sola domanda principale avanzata dalle attrici - il Tribunale di Teramo così statuiva: “-rigetta la domanda attorea;
-condanna le attrici, in solido, alla rifusione delle spese di lite sostenute dai convenuti, che liquida in complessivi €.4.500,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA da distrarsi in favore dell'avv. Stefano Di Filippo dichiaratosi antistatario; -compensa le spese di lite tra le attrici ed il intervenuto.” CP_2
1.1 Il Tribunale preliminarmente riteneva sussistente la legittimazione attiva delle attrici in ordine alle domande avanzate, richiamando sul punto l'orientamento della Suprema Corte
(espresso nella pronuncia n. 12803/2019) ed esponendo che con riguardo ai lavori commissionati dall'amministratore condominiale, con o senza la autorizzazione necessaria dell'assemblea, ogni singolo condomino ha il diritto di attivarsi per chiedere l'eliminazione dei vizi, o la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni, indipendentemente dal fatto che stia agendo anche o soltanto nel proprio interesse, e non solo in quello dell'intero condominio.
1.2. Nel merito, il primo giudice riteneva infondate le domande attoree.
Con riferimento alla domanda diretta ad ottenere la declaratoria di nullità del contratto per inesistenza della società convenuta al momento della gara, rilevava che ogni questione doveva ritenersi superata alla luce della ratifica dell'incarico alla (costituita Controparte_1
il 27.4.2017) avvenuta con delibera assembleare del 8.8.2017.
Quanto alla domanda subordinata, diretta ad ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto, rilevava che nella specie non risultava pattuito alcun termine essenziale. Richiamava inoltre i principi che regolano la distribuzione dell'onere probatorio in materia contrattuale, spiegando che la parte attrice era onerata della prova dell'esistenza di un titolo e, quindi, l'insorgenza di obbligazioni ad esso connesse, incombendo sulla controparte, invece, l'onere della prova di avere adempiuto.
Spiegava che le attrici non avevano allegato il termine di scadenza, non potendo valorizzarsi le prove testimoniali offerte dai parenti delle stesse, per cui la loro domanda andava rigettata, ogni altra questione assorbita.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto appello le originarie attrici, chiedendone la riforma sulla scorta di plurimi motivi afferenti a: 1) Rigetto della domanda diretta ad ottenere la declaratoria di nullità del contratto di appalto;
2) Rigetto della domanda svolta in via subordinata di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatrice.
Quanto all'intervento spiegato dal in primo grado hanno dedotto: - CP_2
l'inammissibilità dell'intervento in quanto diretto, non a sostenere le ragioni e le difese giuridiche del , ma ragioni in contrasto con quelle del;
- il difetto di CP_2 CP_2 interesse del avendo transatto ogni controversia aperta con l;
- CP_2 CP_1
l'improcedibilità della domanda del per non aver esperito il tentativo obbligatorio CP_2 ex art. 5 D.Lgs 28/2010; il difetto di procura stante l'assenza di specifica delibera assembleare.
3. Nell'ambito del procedimento di appello si è costituita l'appellata per Controparte_1
mezzo del curatore speciale nominato dal presidente della sezione civile con decreto del
27.03.2024, ed ha contestato il gravame, chiedendo in via preliminare dichiararsi l'improcedibilità e/o l'inammissibilità dell'appello, nel merito invocandone il rigetto, con vittoria di spese del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si è altresì costituito l'appellato , chiedendo in via preliminare la Controparte_2 declaratoria di inammissibilità dell'appello e, nel merito, il rigetto delle domande rivolte nei suoi confronti, con vittoria di spese di giudizio.
4. All'esito dell'udienza del giorno 1.10.2024 celebrata secondo le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Collegio, giusta ordinanza del 4.10.2024, ha rinviato la causa per la decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del 15.04.2025 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti appellanti e l'appellato hanno provveduto, nei termini assegnati, a CP_2
precisare le conclusioni ed a depositare gli scritti conclusionali. Come detto, anche l'udienza del 15.04.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte da parte delle appellanti e dell'appellato e, all'esito CP_2
della camera di consiglio da remoto del giorno 17.04.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. La Corte -preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'atto di gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c., sollevata da entrambe le parti appellate (al riguardo si rileva come, dall'esame complessivo dell'atto di gravame, sia possibile individuare le parti della sentenza colpite da impugnativa e sia altresì possibile enucleare le censure mosse dall'appellante, dovendo oltretutto escludersi, come recentemente chiarito da Cass. SS.UU. 27199/2017, la necessità di utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado) - rileva che il gravame non è meritevole di accoglimento.
.
6. Va subito disatteso il primo motivo di gravame.
6.1. Con tale motivo le appellanti deducono che erroneamente il primo giudice ha ritenuto superata la questione della nullità del contratto di appalto, per inesistenza della CP_1 al momento della gara, alla luce della successiva ratifica dell'incarico avvenuta con
[...]
delibera assembleare.
Più precisamente parte appellante, nel richiamare alcune pronunce della Suprema Corte antecedenti e successive alla modifica dell'art. 2331 c.c. (avvenuta con il D.Lgs. n. 6/2003
e a decorrere dal 1.01.2004), sostiene che la ratifica può retroagire – al massimo– fino alla stipula dell'atto di costituzione della società, ma non investe i negozi posti in essere ancor prima, poiché il falsus procurator non può spendere il nome di un soggetto non ancora venuto ad esistenza.
Inoltre, nel definire il contratto di appalto quale contratto ad esecuzione prolungata in cui l'interesse dell'altro contraente viene soddisfatto solo nel momento della completa ed integrale esecuzione della prestazione, parte appellante ritiene che i suoi effetti non siano segmentabili, divisibili o frazionabili, dovendo essere considerati in blocco, come un tutt'uno, per cui l'art. 2331 c.c. non potrebbe trovare spazio, neppure in via analogica, nell'ipotesi di appalto stipulato dal falsus procurator prima della costituzione della società, e per tale ragione va considerato nullo e improduttivo di effetti.
6.2. Rileva il Collegio che erroneamente parte appellante riconduce la stipula del contratto di appalto al 5.04.2017, data in cui si è tenuta l'assemblea condominiale che ha proceduto alla disamina dei preventivi pervenuti a seguito della licitazione privata indetta dallo stesso sodalizio. Invero, agli atti si rinviene il contratto di appalto stipulato successivamente alla approvazione del preventivo proposto dalla e “conformemente al verbale di Controparte_1 assemblea condominiale in seconda convocazione tenutasi il gg. 5 aprile 2017 ore 21.00”
(doc. n. 3 depositato in primo grado dall'impresa appellata).
Si rammenta, come peraltro esposto in primo grado dalla stessa parte appellante nel proprio atto introduttivo del giudizio (e comprovato dalla visura camerale ad esso allegata), che l'atto di costituzione della società è del 27.04.2017 mentre l'iscrizione nel registro delle imprese di Teramo è avvenuta il 2.05.2017, e l'inizio dei lavori è stato fissato “ragionevolmente il
05/05/2017”. (Cfr. verbale assemblea condominiale del 5.4.2017), e quindi in un periodo successivo alla costituzione della compagine sociale.
6.3. Va ad ogni modo chiarito che alcuna nullità può rilevarsi in ordine al contratto concluso prima della iscrizione nel registro delle imprese della società, atteso che in tale ipotesi opera la regola secondo cui verso i terzi sono illimitatamente e solidalmente responsabili coloro che hanno agito, mentre qualora, successivamente all'iscrizione, la società abbia approvato un'operazione prevista dal precedente comma, è responsabile anche la società ed essa è tenuta a rilevare coloro che hanno agito.
6.4. Ad ogni buon conto, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, nel corso dell'assemblea condominiale dell'8 agosto 2017 (cfr. verbale in atti) l'incarico conferito alla impresa appellata ed il suo operato fino a quel momento risultano essere stati ratificati dall'assemblea condominiale, posto che nel corso di tale assemblea veniva tra l'altro deliberato all'unanimità di procedere al pagamento della fattura n. 3 dell'impresa (punto n.
3), e di richiedere altresì a quest'ultima la disponibilità di procedere alla prosecuzione ed ultimazione dei lavori (punto n. 9).
Nel caso di specie, come detto, il contratto di appalto è stato sottoscritto in un periodo di certo successivo all'assemblea condominiale del 5.4.2017, e comunque vi è l'intervenuta ratifica (da parte della compagine sociale, che nulla ha eccepito, e da parte del CP_2
, che invece l'ha espressamente dedotta) che, nel retroagire al momento della CP_2
formale costituzione della si pone in ogni caso in un periodo antecedente Controparte_1
alla effettuazione dei lavori commissionati.
Per tale ragione, la doglianza di parte appellante va rigettata.
8. Infondato si rivela anche il secondo motivo di gravame.
8.1. Con tale motivo le appellanti si dolgono della erroneità della pronuncia di rigetto della domanda di risoluzione per inadempimento della società appaltatrice, formulata in via subordinata dalle attrici. In particolare, evidenziano le appellanti la mancanza di motivazione sul punto e ne rilevano l'erroneità anche con riferimento alla attendibilità dei testi escussi, che il primo giudice ha ritenuto di non valorizzare.
Con riferimento alla mancata allegazione del termine di scadenza dell'obbligazione contratta, sottolineano che l'impresa appellata ha abbandonato il cantiere il 16.6.2017 senza farvi più ritorno neanche ad oggi, superando ogni limite di normale tolleranza, ed in ogni caso, posto che dagli atti emerge che alcun termine è stato previsto per l'adempimento delle obbligazioni di cui al contratto di appalto de quo, ben avrebbe potuto il giudice apprezzare ex post la congruità del tempo trascorso tra la pattuizione e la pretesa da adempimento.
8.2. Al riguardo rileva il Collegio che, come evincibile dall'esame degli atti di causa, il contratto di appalto oggetto di causa è intercorso tra il e l'appaltatrice ed aveva CP_2
ad oggetto lavori sul lastrico solare al piano terra e parte del terrazzo al terzo piano per un totale di 980 mq circa, consistenti in smantellamento della pavimentazione, impermeabilizzazione doppio strato e successiva ripavimentazione.
Secondo quanto addotto dalle stesse parti attrici nell'atto introduttivo del primo grado del giudizio, l'inadempimento dell'impresa sarebbe consistito nella sospensione dei lavori a far data dal 16.06.2017.
Tuttavia le medesime attrici hanno rappresentato che la sig.ra , lo stesso Parte_1
16.06.2017 aveva reso noto alla controparte l'intenzione di risolvere il contratto e quello stesso giorno aveva impedito (non accettando la prestazione in ragione dell'asserito grave ritardo) che l'impresa apponesse la guaina sulla terrazza, mentre la società aveva interrotto i lavori lamentando il mancato pagamento da parte del degli acconti dovuti. CP_2
8.3. Ciò detto si rileva che correttamente il primo giudice ha escluso l'inadempimento lamentato dalle attrici in primo grado, rilevando che alcun termine risultava previsto nel contratto per il completamento dei lavori.
E' invero evidente come, a fronte della mancata previsione di un termine essenziale, non possa considerarsi come offerta “con grave ritardo” una prestazione (relativa all'apposizione della guaina, che presupponeva il già avvenuto smantellamento della pavimentazione) che l'appaltatrice era disponibile ad eseguire in data 16.06.2017 a fronte di un inizio dei lavori appaltati avvenuto nel maggio dello stesso anno.
Oltretutto gli atti vi è solo la comunicazione dell'appellante , inviata Parte_1 all'impresa appellata nel giugno 2017, con la quale viene comunicata l'intenzione di risolvere i contratti ripassati con quest'ultima sia per l'effettuazione di lavori all'interno dell'immobile di sua esclusiva proprietà, sia per quelli commissionati dal relativamente ai soli CP_2 lavori di rifacimento attinenti la terrazza esclusiva di proprietà della stessa, e tale comunicazione è stata prontamente riscontrata e contestata nel merito dall'
[...]
con missiva datata 20.06.2017, mentre non risulta alcuna intimazione di Controparte_6
esecuzione o ripresa dei lavori né la dimostrazione del versamento da parte delle attrici degli oneri condominiali necessari perché il potesse adempiere al versamento degli CP_2
acconti.
8. A fronte del rigetto dei motivi di appello non deve essere esaminata la domanda risarcitoria avanzata dalle appellanti in primo grado.
Ove invece si volesse ritenere trattarsi di domanda risarcitoria svincolata dalle domande di nullità del contratto di appalto o di risarcimento del danno, quindi, da esaminare anche per l'ipotesi di rigetto di quelle, è appena il caso di rilevare come le appellanti non abbiano svolto alcuna censura in ordine all'omesso esame della domanda da parte del giudice.
9. Sulle contestazioni formulate da parte appellante in ordine all'intervento operato in primo grado dal si evidenzia che: - le odierne appellanti hanno Controparte_2 notificato al Condominio de quo l'atto di citazione nel primo grado del giudizio, di fatto provocandone l'intervento evidentemente come parte interessata, pur non citandolo formalmente;
- pur se nei riguardi del non erano state avanzate domande CP_2
dirette, era evidente il suo interesse, quale contraente del contratto di appalto ripassato con la a costituirsi in un giudizio ove si discuteva della validità ed efficacia Controparte_1
dello stesso;
- non avendo il formulato domande nei confronti delle appellanti, CP_2
alcun tentativo di mediazione doveva previamente esperire;
- la procura rilasciata dal ad intervenire nel giudizio è supportata, contrariamente a quanto sostenuto CP_2
dalle appellanti, dalla delibera assembleare del 3.10.2018.
10. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, dal rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali in favore delle parti appellate, liquidate ex D.M. 147/2022 come da dispositivo e per ciascuna nella misura ivi indicata alla luce delle effettiva attività processuale da ciascuna esplicata, con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione delle cause di valore indeterminabile – complessità bassa, e con esclusione della voce relativa alla fase di istruttoria/trattazione e per l
[...]
con riduzione nella misura del 50% della fase non avendo depositato Controparte_7
comparse o note di udienza).
11. Consegue inoltre, trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al
31.01.2013, la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA l'appellante al pagamento in favore degli appellati delle spese del presente grado di giudizio, che liquida: in complessivi €. 6.946,00 per competenze, oltre rimborso spese generali 15% ed accessori come per legge, in favore del
; in complessivi € 5.212,00 per competenze, oltre Controparte_8 rimborso spese generali 15% ed accessori come per legge, in favore dell'
[...]
da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
Controparte_7
3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 8.05.2025
La Consigliera est. La Presidente
(dott.ssa Carla Ciofani) (dott.ssa Nicoletta Orlandi)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Nicoletta Orlandi Presidente
Dott. Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 324/2024 R.G.C., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., del giorno 15.04.2025, vertente
TRA
e , elettivamente domiciliate in Teramo Parte_1 Parte_2 alla Via G. Mancini Sbraccia n. 1, presso e nello studio dell'avv. Francesco Sibio del foro di
Teramo che le rappresenta e difende giuste procure allegate all'atto di appello.
APPELLANTI
E in persona del curatore speciale avv. Antonio Lessiani del foro di Controparte_1
Teramo, nominato con decreto della Corte di Appello di L'Aquila del 27.03.2024, elettivamente domiciliata in S. Egidio alla Vibrata (TE) alla Via Publio Ovidio Nasone n. 5 presso e nello studio dell'avv. Stefano Di Filippo che la rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
APPELLATA
in persona dell'amministratore p.t. rag. Controparte_2 Controparte_3
elettivamente domiciliato in Alba Adriatica (TE) alla Via Arezzo n. 4 presso e nello studio dell'avv. Valeria Saccuti che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
APPELLATO OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 867/2023 del Tribunale di Teramo pubblicata il
28.09.2023 – contratto di appalto.
Conclusioni delle parti:
Per le appellanti:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis, in riforma della impugnata sentenza,
- In via preliminare, limitatamente a carico del : Controparte_2
a) accertare e dichiarare il mancato esperimento della mediazione obbligatoria con applicazione dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 28/2010, così come modificato dalla riforma
Cartabia, affinchè dichiari l'improcedibilità della domanda del Condominio;
b) dichiararsi la nullità della procura rilasciata dal a intervenire al giudizio di CP_2 primo grado, stante l'assenza di una specifica e dettagliata delibera assembleare agli atti;
c) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione ad causam in capo al;
CP_2
d) accertare e dichiarare, altresì la mancanza di interesse ad agire del;
CP_2
- in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, in particolar modo il provvedimento concernente il pagamento di €
4.500,00 oltre accessori, al procuratore antistatario per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto.
Nella denegata ipotesi in cui la Corte di Appello non volesse concedere “la sospensione” della provvisoria esecutività della sentenza, gli appellanti prospettano la possibilità del pagamento pro – quota in capo al , sulla base del concetto di Controparte_2
rappresentanza reciproca.
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto in riforma della sentenza n. 867/2018 emessa dal Tribunale di
Teramo, Giudice Onorario Dott.ssa Fazzini Carla nell'ambito del N.R.G. 2133/2018, depositata in cancelleria in data 28/09/2023 mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
a) dichiarare la nullità nel contratto di appalto e la conseguente condanna dell' CP_1 alla restituzione della somma ricevuta in base al contratto pari a € 1.000,00 (mille/00)
[...] afferente alla condomina , ai sensi dell'art. 1458 c.c.; Parte_1
b) in subordine dichiarare la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento colpevole della con condanna di questa al risarcimento (complementare) CP_1 del danno risultato dall'incremento del patrimoniale netto che le sig.re e Parte_2
avrebbero conseguito mediante la realizzazione del contratto da Parte_1 accertarsi dal Giudice nella misura che sarebbe spettata in base al puntuale adempimento nel contratto di appalto. Risarcimento del danno, con le eventuali restituzioni (€ 1.000,00) come sopra;
c) accertare il termine finale per le esecuzioni delle opere al solo effetto retrospettivo, se
e da quando è scaduto, come se il Giudice adito l'avesse fissato prima della scadenza se glielo avessero chiesto, con l'avvertenza che i lavori sono iniziati il 05/05/2017. Risarcimento dei danni, nonché per l'eventuale ritardo colposo o doloso;
d) condannare la l pagamento di € 30,00 per ogni giorno di occupazione CP_1
o di ingombro dello spazio esterno con bidoni gialli di plastica (lastrico solare sito al secondo
Par piano), di proprietà esclusiva della condomina . Parte_1
La predetta attrezzatura è stata abbandonata dalla ditta appaltatrice ella CP_1 circostanza dell'abbandono dei lavori, dal 16/06/2017 sino a tutt'oggi. Il danno richiesto, pertanto, è pari a € 50.000,00 (cinquantamila/00);
- condannare i convenuti al pagamento delle spese giudiziali.
Conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi al Tribunale di Teramo, per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese, Iva e CAP come per legge relativi a entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellata Controparte_1
“- Voglia, pertanto, l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
- In via preliminare:
a) confermare la esecutività della sentenza impugnata;
b) dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto, per tutti i motivi esposti, con riserva di meglio argomentare nel prosieguo;
c) dichiarare l'inammissibilità ex art. 345 cpc delle domande nuove e delle nuove produzioni documentali;
Nel merito:
a) Rigettare il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali ed accessori come per legge, da distrarsi a favore dello scrivente avvocato che si dichiara antistatario.”
Per l'appellato Controparte_4 “Per quanto esposto si conclude, in via preliminare, per la declaratoria di inammissibilità dell'appello e, nel merito, per il rigetto delle domande rivolte nei confronti del , CP_2 con vittoria di spese e compenso di giudizio.”
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza – resa all'esito del giudizio di primo grado n. 2133/2018 promosso da contro (in proprio e quale legale Parte_3 Parte_1 Controparte_5 rappresentante della (onde sentir dichiarare la nullità del contratto di appalto ripassato Controparte_1 tra il e l'impresa convenuta, con ripetizione delle somme versate dalle attrici, e, in Controparte_4 subordine la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c., accertato il termine finale dell'esecuzione delle opere, ovvero per errore essenziale e/o per dolo ex art. 1439 c.c., con richiesta di risarcimento danni e condanna al pagamento di €. 30,00 per ogni giorno di ingombro con attrezzature del cantiere dello spazio di proprietà di ciascuna attrice nonché vittoria di spese di lite), giudizio dell'ambito del quale il convenuto CP_5
in proprio e nella qualità, si era costituito rilevando il difetto di legittimazione delle parti
[...] attrici e, nel merito, chiedendo il rigetto delle domande, mentre il era Controparte_2 intervenuto, quale parte contraente del contratto di appalto impugnato, chiedendo il rigetto della sola domanda principale avanzata dalle attrici - il Tribunale di Teramo così statuiva: “-rigetta la domanda attorea;
-condanna le attrici, in solido, alla rifusione delle spese di lite sostenute dai convenuti, che liquida in complessivi €.4.500,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA da distrarsi in favore dell'avv. Stefano Di Filippo dichiaratosi antistatario; -compensa le spese di lite tra le attrici ed il intervenuto.” CP_2
1.1 Il Tribunale preliminarmente riteneva sussistente la legittimazione attiva delle attrici in ordine alle domande avanzate, richiamando sul punto l'orientamento della Suprema Corte
(espresso nella pronuncia n. 12803/2019) ed esponendo che con riguardo ai lavori commissionati dall'amministratore condominiale, con o senza la autorizzazione necessaria dell'assemblea, ogni singolo condomino ha il diritto di attivarsi per chiedere l'eliminazione dei vizi, o la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni, indipendentemente dal fatto che stia agendo anche o soltanto nel proprio interesse, e non solo in quello dell'intero condominio.
1.2. Nel merito, il primo giudice riteneva infondate le domande attoree.
Con riferimento alla domanda diretta ad ottenere la declaratoria di nullità del contratto per inesistenza della società convenuta al momento della gara, rilevava che ogni questione doveva ritenersi superata alla luce della ratifica dell'incarico alla (costituita Controparte_1
il 27.4.2017) avvenuta con delibera assembleare del 8.8.2017.
Quanto alla domanda subordinata, diretta ad ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto, rilevava che nella specie non risultava pattuito alcun termine essenziale. Richiamava inoltre i principi che regolano la distribuzione dell'onere probatorio in materia contrattuale, spiegando che la parte attrice era onerata della prova dell'esistenza di un titolo e, quindi, l'insorgenza di obbligazioni ad esso connesse, incombendo sulla controparte, invece, l'onere della prova di avere adempiuto.
Spiegava che le attrici non avevano allegato il termine di scadenza, non potendo valorizzarsi le prove testimoniali offerte dai parenti delle stesse, per cui la loro domanda andava rigettata, ogni altra questione assorbita.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto appello le originarie attrici, chiedendone la riforma sulla scorta di plurimi motivi afferenti a: 1) Rigetto della domanda diretta ad ottenere la declaratoria di nullità del contratto di appalto;
2) Rigetto della domanda svolta in via subordinata di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatrice.
Quanto all'intervento spiegato dal in primo grado hanno dedotto: - CP_2
l'inammissibilità dell'intervento in quanto diretto, non a sostenere le ragioni e le difese giuridiche del , ma ragioni in contrasto con quelle del;
- il difetto di CP_2 CP_2 interesse del avendo transatto ogni controversia aperta con l;
- CP_2 CP_1
l'improcedibilità della domanda del per non aver esperito il tentativo obbligatorio CP_2 ex art. 5 D.Lgs 28/2010; il difetto di procura stante l'assenza di specifica delibera assembleare.
3. Nell'ambito del procedimento di appello si è costituita l'appellata per Controparte_1
mezzo del curatore speciale nominato dal presidente della sezione civile con decreto del
27.03.2024, ed ha contestato il gravame, chiedendo in via preliminare dichiararsi l'improcedibilità e/o l'inammissibilità dell'appello, nel merito invocandone il rigetto, con vittoria di spese del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si è altresì costituito l'appellato , chiedendo in via preliminare la Controparte_2 declaratoria di inammissibilità dell'appello e, nel merito, il rigetto delle domande rivolte nei suoi confronti, con vittoria di spese di giudizio.
4. All'esito dell'udienza del giorno 1.10.2024 celebrata secondo le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Collegio, giusta ordinanza del 4.10.2024, ha rinviato la causa per la decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del 15.04.2025 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti appellanti e l'appellato hanno provveduto, nei termini assegnati, a CP_2
precisare le conclusioni ed a depositare gli scritti conclusionali. Come detto, anche l'udienza del 15.04.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte da parte delle appellanti e dell'appellato e, all'esito CP_2
della camera di consiglio da remoto del giorno 17.04.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. La Corte -preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'atto di gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c., sollevata da entrambe le parti appellate (al riguardo si rileva come, dall'esame complessivo dell'atto di gravame, sia possibile individuare le parti della sentenza colpite da impugnativa e sia altresì possibile enucleare le censure mosse dall'appellante, dovendo oltretutto escludersi, come recentemente chiarito da Cass. SS.UU. 27199/2017, la necessità di utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado) - rileva che il gravame non è meritevole di accoglimento.
.
6. Va subito disatteso il primo motivo di gravame.
6.1. Con tale motivo le appellanti deducono che erroneamente il primo giudice ha ritenuto superata la questione della nullità del contratto di appalto, per inesistenza della CP_1 al momento della gara, alla luce della successiva ratifica dell'incarico avvenuta con
[...]
delibera assembleare.
Più precisamente parte appellante, nel richiamare alcune pronunce della Suprema Corte antecedenti e successive alla modifica dell'art. 2331 c.c. (avvenuta con il D.Lgs. n. 6/2003
e a decorrere dal 1.01.2004), sostiene che la ratifica può retroagire – al massimo– fino alla stipula dell'atto di costituzione della società, ma non investe i negozi posti in essere ancor prima, poiché il falsus procurator non può spendere il nome di un soggetto non ancora venuto ad esistenza.
Inoltre, nel definire il contratto di appalto quale contratto ad esecuzione prolungata in cui l'interesse dell'altro contraente viene soddisfatto solo nel momento della completa ed integrale esecuzione della prestazione, parte appellante ritiene che i suoi effetti non siano segmentabili, divisibili o frazionabili, dovendo essere considerati in blocco, come un tutt'uno, per cui l'art. 2331 c.c. non potrebbe trovare spazio, neppure in via analogica, nell'ipotesi di appalto stipulato dal falsus procurator prima della costituzione della società, e per tale ragione va considerato nullo e improduttivo di effetti.
6.2. Rileva il Collegio che erroneamente parte appellante riconduce la stipula del contratto di appalto al 5.04.2017, data in cui si è tenuta l'assemblea condominiale che ha proceduto alla disamina dei preventivi pervenuti a seguito della licitazione privata indetta dallo stesso sodalizio. Invero, agli atti si rinviene il contratto di appalto stipulato successivamente alla approvazione del preventivo proposto dalla e “conformemente al verbale di Controparte_1 assemblea condominiale in seconda convocazione tenutasi il gg. 5 aprile 2017 ore 21.00”
(doc. n. 3 depositato in primo grado dall'impresa appellata).
Si rammenta, come peraltro esposto in primo grado dalla stessa parte appellante nel proprio atto introduttivo del giudizio (e comprovato dalla visura camerale ad esso allegata), che l'atto di costituzione della società è del 27.04.2017 mentre l'iscrizione nel registro delle imprese di Teramo è avvenuta il 2.05.2017, e l'inizio dei lavori è stato fissato “ragionevolmente il
05/05/2017”. (Cfr. verbale assemblea condominiale del 5.4.2017), e quindi in un periodo successivo alla costituzione della compagine sociale.
6.3. Va ad ogni modo chiarito che alcuna nullità può rilevarsi in ordine al contratto concluso prima della iscrizione nel registro delle imprese della società, atteso che in tale ipotesi opera la regola secondo cui verso i terzi sono illimitatamente e solidalmente responsabili coloro che hanno agito, mentre qualora, successivamente all'iscrizione, la società abbia approvato un'operazione prevista dal precedente comma, è responsabile anche la società ed essa è tenuta a rilevare coloro che hanno agito.
6.4. Ad ogni buon conto, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, nel corso dell'assemblea condominiale dell'8 agosto 2017 (cfr. verbale in atti) l'incarico conferito alla impresa appellata ed il suo operato fino a quel momento risultano essere stati ratificati dall'assemblea condominiale, posto che nel corso di tale assemblea veniva tra l'altro deliberato all'unanimità di procedere al pagamento della fattura n. 3 dell'impresa (punto n.
3), e di richiedere altresì a quest'ultima la disponibilità di procedere alla prosecuzione ed ultimazione dei lavori (punto n. 9).
Nel caso di specie, come detto, il contratto di appalto è stato sottoscritto in un periodo di certo successivo all'assemblea condominiale del 5.4.2017, e comunque vi è l'intervenuta ratifica (da parte della compagine sociale, che nulla ha eccepito, e da parte del CP_2
, che invece l'ha espressamente dedotta) che, nel retroagire al momento della CP_2
formale costituzione della si pone in ogni caso in un periodo antecedente Controparte_1
alla effettuazione dei lavori commissionati.
Per tale ragione, la doglianza di parte appellante va rigettata.
8. Infondato si rivela anche il secondo motivo di gravame.
8.1. Con tale motivo le appellanti si dolgono della erroneità della pronuncia di rigetto della domanda di risoluzione per inadempimento della società appaltatrice, formulata in via subordinata dalle attrici. In particolare, evidenziano le appellanti la mancanza di motivazione sul punto e ne rilevano l'erroneità anche con riferimento alla attendibilità dei testi escussi, che il primo giudice ha ritenuto di non valorizzare.
Con riferimento alla mancata allegazione del termine di scadenza dell'obbligazione contratta, sottolineano che l'impresa appellata ha abbandonato il cantiere il 16.6.2017 senza farvi più ritorno neanche ad oggi, superando ogni limite di normale tolleranza, ed in ogni caso, posto che dagli atti emerge che alcun termine è stato previsto per l'adempimento delle obbligazioni di cui al contratto di appalto de quo, ben avrebbe potuto il giudice apprezzare ex post la congruità del tempo trascorso tra la pattuizione e la pretesa da adempimento.
8.2. Al riguardo rileva il Collegio che, come evincibile dall'esame degli atti di causa, il contratto di appalto oggetto di causa è intercorso tra il e l'appaltatrice ed aveva CP_2
ad oggetto lavori sul lastrico solare al piano terra e parte del terrazzo al terzo piano per un totale di 980 mq circa, consistenti in smantellamento della pavimentazione, impermeabilizzazione doppio strato e successiva ripavimentazione.
Secondo quanto addotto dalle stesse parti attrici nell'atto introduttivo del primo grado del giudizio, l'inadempimento dell'impresa sarebbe consistito nella sospensione dei lavori a far data dal 16.06.2017.
Tuttavia le medesime attrici hanno rappresentato che la sig.ra , lo stesso Parte_1
16.06.2017 aveva reso noto alla controparte l'intenzione di risolvere il contratto e quello stesso giorno aveva impedito (non accettando la prestazione in ragione dell'asserito grave ritardo) che l'impresa apponesse la guaina sulla terrazza, mentre la società aveva interrotto i lavori lamentando il mancato pagamento da parte del degli acconti dovuti. CP_2
8.3. Ciò detto si rileva che correttamente il primo giudice ha escluso l'inadempimento lamentato dalle attrici in primo grado, rilevando che alcun termine risultava previsto nel contratto per il completamento dei lavori.
E' invero evidente come, a fronte della mancata previsione di un termine essenziale, non possa considerarsi come offerta “con grave ritardo” una prestazione (relativa all'apposizione della guaina, che presupponeva il già avvenuto smantellamento della pavimentazione) che l'appaltatrice era disponibile ad eseguire in data 16.06.2017 a fronte di un inizio dei lavori appaltati avvenuto nel maggio dello stesso anno.
Oltretutto gli atti vi è solo la comunicazione dell'appellante , inviata Parte_1 all'impresa appellata nel giugno 2017, con la quale viene comunicata l'intenzione di risolvere i contratti ripassati con quest'ultima sia per l'effettuazione di lavori all'interno dell'immobile di sua esclusiva proprietà, sia per quelli commissionati dal relativamente ai soli CP_2 lavori di rifacimento attinenti la terrazza esclusiva di proprietà della stessa, e tale comunicazione è stata prontamente riscontrata e contestata nel merito dall'
[...]
con missiva datata 20.06.2017, mentre non risulta alcuna intimazione di Controparte_6
esecuzione o ripresa dei lavori né la dimostrazione del versamento da parte delle attrici degli oneri condominiali necessari perché il potesse adempiere al versamento degli CP_2
acconti.
8. A fronte del rigetto dei motivi di appello non deve essere esaminata la domanda risarcitoria avanzata dalle appellanti in primo grado.
Ove invece si volesse ritenere trattarsi di domanda risarcitoria svincolata dalle domande di nullità del contratto di appalto o di risarcimento del danno, quindi, da esaminare anche per l'ipotesi di rigetto di quelle, è appena il caso di rilevare come le appellanti non abbiano svolto alcuna censura in ordine all'omesso esame della domanda da parte del giudice.
9. Sulle contestazioni formulate da parte appellante in ordine all'intervento operato in primo grado dal si evidenzia che: - le odierne appellanti hanno Controparte_2 notificato al Condominio de quo l'atto di citazione nel primo grado del giudizio, di fatto provocandone l'intervento evidentemente come parte interessata, pur non citandolo formalmente;
- pur se nei riguardi del non erano state avanzate domande CP_2
dirette, era evidente il suo interesse, quale contraente del contratto di appalto ripassato con la a costituirsi in un giudizio ove si discuteva della validità ed efficacia Controparte_1
dello stesso;
- non avendo il formulato domande nei confronti delle appellanti, CP_2
alcun tentativo di mediazione doveva previamente esperire;
- la procura rilasciata dal ad intervenire nel giudizio è supportata, contrariamente a quanto sostenuto CP_2
dalle appellanti, dalla delibera assembleare del 3.10.2018.
10. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, dal rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali in favore delle parti appellate, liquidate ex D.M. 147/2022 come da dispositivo e per ciascuna nella misura ivi indicata alla luce delle effettiva attività processuale da ciascuna esplicata, con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione delle cause di valore indeterminabile – complessità bassa, e con esclusione della voce relativa alla fase di istruttoria/trattazione e per l
[...]
con riduzione nella misura del 50% della fase non avendo depositato Controparte_7
comparse o note di udienza).
11. Consegue inoltre, trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al
31.01.2013, la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA l'appellante al pagamento in favore degli appellati delle spese del presente grado di giudizio, che liquida: in complessivi €. 6.946,00 per competenze, oltre rimborso spese generali 15% ed accessori come per legge, in favore del
; in complessivi € 5.212,00 per competenze, oltre Controparte_8 rimborso spese generali 15% ed accessori come per legge, in favore dell'
[...]
da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
Controparte_7
3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 8.05.2025
La Consigliera est. La Presidente
(dott.ssa Carla Ciofani) (dott.ssa Nicoletta Orlandi)