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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 18/07/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da
Dott. Giuseppe Minutoli Presidente
Dott. Antonino Zappalà Consigliere
Dott.ssa Maria Luisa Tortorella Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nel giudizio iscritto al n. 823/2022 R.G.A.C., promosso da
(c.f. ), elettiv.te domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Via dei Mille 89 bis, Messina, presso lo studio dell'Avv. Luisa Raffaele, rappresentato e difeso dall'Avv. Gaspare Lo Iacono che lo rappresenta e difende per procura in atti, appellante, contro
Controparte_1
(c.f. ), in persona
[...] P.IVA_1 dell'Assessore pro tempore, domiciliato in Via dei Mille is. 221, Messina, presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato di Messina, che lo rappresenta e difende ope legis, appellato,
(c.f. , in persona del Controparte_2 P.IVA_2
Sindaco pro tempore, appellato contumace, avente ad oggetto: prestazione d'opera intellettuale (appello avverso la sentenza n. 841/22 R.S. del Tribunale di Messina).
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.
1 In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 1 dicembre 2022 ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 841/22 R.S. con la quale il Tribunale di
Messina aveva accolto l'opposizione proposta dal Controparte_2
revocando il decreto ingiuntivo emesso a favore dell'odierno appellante
[...] per l'importo di € 20.541,23 oltre interessi, riconosciutigli a titolo di compensi per l'incarico di “realizzazione di indagini geognostiche, geotecniche e prove di laboratorio, relative al progetto per la messa in sicurezza d'emergenza della discarica comunale sita in contrada Pinzicata”. Il era stato inoltre Pt_1 condannato al pagamento delle spese a favore del opponente e CP_2 dell' Controparte_1
chiamato in causa.
[...]
Il giudice di prime cure aveva accolto l'opposizione formulata dal CP_2 ingiunto ritenendo che tra l'ente locale ed il professionista intimante non fosse intercorso alcun contratto scritto;
la mancata realizzazione dell'opera oggetto del progetto redatto dall'odierno appellante, inoltre, dimostrava l'assenza di utilitas, per il della prestazione resa dal , con conseguente rigetto della CP_2 Pt_1 domanda ex art. 2041 c.c. svolta, in via subordinata, da quest'ultimo.
Con il primo motivo di appello il ha censurato la sentenza impugnata Pt_1 nella parte in cui il giudice di primo grado ha affermato che mancasse la prova scritta del contratto intercorso tra le parti in causa;
nella determina sindacale n. 6 del 17 marzo 2009, infatti, si prendeva atto del disciplinare d'incarico già sottoscritto per accettazione dal professionista, disciplinare che regolava i rapporti tra le parti contraenti e che veniva allegato alla predetta determina costituendone parte integrante;
l'appellante ha quindi insistito nell'accoglimento dell'istanza ex art. 210 c.p.c., già formulata in primo grado, chiedendo che venisse ordinata al
Comune appellato l'esibizione in giudizio della copia del disciplinare d'incarico sottoscritta anche dal Sindaco. Ha inoltre evidenziato che il CP_2 costituendosi, non aveva mai contestato l'esistenza di un valido contratto intercorso tra le parti.
Con il secondo motivo di gravame il ha dedotto l'erroneità della Pt_1 sentenza del Tribunale nella parte in cui non era stato considerato che
2 l'arricchimento di cui all'art. 2041 c.c. era derivato al Controparte_2
dall'aver acquisito il progetto redatto dal , a prescindere dalla
[...] Pt_1 circostanza che la discarica non fosse poi stata realizzata per il mancato finanziamento dell'opera da parte dell'Assessorato chiamato in causa.
Con il terzo motivo l'appellante ha lamentato l'omesso esame, da parte del giudice di prime cure, delle contestazioni svolte dall' rispetto alle CP_1 richieste svolte dal l' ha sostenuto di non aver finanziato il CP_2 CP_1 progetto in questione a causa della mancata osservanza, da parte del CP_2 delle disposizioni di cui agli artt. 56, 2° comma, e 91, 6° comma, D. Lgs. n.
163/06. In realtà l'ente locale poteva ben procedere mediante affidamento diretto al conferimento dell'incarico al , i cui compensi erano inferiori Pt_1 all'importo di € 20.000,00.
Con l'ultimo motivo di gravame, infine, il ha contestato la Pt_1 regolamentazione delle spese disposta dal primo giudice, chiedendone la riforma.
Il benché regolarmente citato, non si è Controparte_2 costituito in giudizio e deve esserne dichiarata la contumacia.
L Controparte_1
costituendosi, ha eccepito l'inammissibilità
[...] del gravame in quanto tardivo, essendo stata la sentenza impugnata notificata al procuratore del in data 6 giugno 2022. Ha eccepito, inoltre, Pt_1
l'inammissibilità del terzo motivo di gravame, non avendo il interesse ad Pt_1 impugnare la statuizione del giudice di prime cure avente ad oggetto la fondatezza delle difese svolte dall' nei confronti del Ha contestato le CP_1 CP_2 doglianze svolte dal , chiedendo il rigetto del gravame. Pt_1
Assunta la causa in decisione, con ordinanza del 27 dicembre 2024 la Corte
d'Appello disponeva la rimessione della causa sul ruolo chiedendo alle parti, ex art. 101, 2° comma, c.p.c., di interloquire in ordine alla assenza di impegno contabile registrato dal ragioniere (o, in sua mancanza, dal segretario) sul competente capitolo di bilancio di previsione in relazione all'incarico conferito al
. Pt_1
Con provvedimento del 6 marzo 2025 la causa è stata assunta in decisione.
3 Deve, preliminarmente, essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per tardività dello stesso, sollevata dall'Assessorato appellato.
L'eccezione è infondata.
L'Assessorato, in data 6 giugno 2022, ha notificato la sentenza impugnata all'Avv. procuratore costituito di , nel Controparte_3 Parte_1 domicilio eletto presso il proprio studio in Messina, Via Principe Umberto n. 29, notifica che non andava comunque a buon fine non essendo stata consegnata la racc. di avviso in quanto il destinatario risultava sconosciuto.
Tale notifica deve, comunque, ritenersi inesistente, essendo stata indirizzata al procuratore del , Avv. presso lo studio del domiciliatario, Avv. Pt_1 CP_3
Maria Teresa D'Angelo, senza tuttavia l'indicazione del nominativo di quest'ultima.
La S.C. ha chiarito che la notificazione del ricorso per cassazione non andata a buon fine perché effettuata alla parte presso l'indirizzo del procuratore domiciliatario, ma senza indicazione del domiciliatario stesso e della sua qualità, deve ritenersi inesistente - e non nulla - non essendo intervenuta la consegna dell'atto da notificare ad una qualsiasi persona presente nel luogo indicato dal ricorrente, senza che rilevi in contrario la coincidenza di tale luogo con quello indicato nell'elezione di domicilio (Cass. Civ. Sez. lav., 16 maggio 2002 n. 7121); diverso è, invece, il caso in cui nella notifica venga indicato come destinatario il domiciliatario e non il domiciliato, comportando questo una mera irregolarità e non nullità, giacché il plico deve comunque pervenire nelle mani del domiciliatario, che dall'esame del contenuto individua quale sia il destinatario della notifica, tra le persone presso di lui domiciliate (Cass. Civ. Sez. 2, 29 luglio
2016 n. 15905). Qualora, infatti, l'atto d'impugnazione debba essere notificato presso il procuratore costituito della parte, a norma dell'art. 330 cod. proc. civ., e tale procuratore abbia eletto domicilio presso un collega, la notificazione è validamente effettuata mediante consegna di copia dell'atto a detto domiciliatario del difensore, mentre resta irrilevante che il medesimo, nella relata, sia erroneamente indicato come codifensore anziché come mero domiciliatario, dato che tale annotazione ha carattere aggiuntivo e non tocca l'abilitazione del
4 domiciliatario stesso a ricevere l'atto per conto del procuratore costituito (Cass.
Civ. Sez. 1, 15 gennaio 2007 n. 626).
L'inesistenza della notifica effettuata dall'Assessorato esclude la decorrenza del termine breve per impugnare la sentenza da parte del . Pt_1
L'appello deve, pertanto, ritenersi tempestivo.
Il primo motivo di gravame è fondato.
Come affermato dalla S.C., al fine di soddisfare il requisito della forma scritta ad substantiam, i contratti conclusi dalla P.A. non postulano la necessaria contestualità di proposta e accettazione, essendo sufficiente che le stesse, pur se contenute in documenti distinti, siano consacrate in un unico testo (Cass. Civ. Sez.
3, 21 novembre 2023 n. 32337 che, in caso analogo al presente, ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto non integrato il suddetto requisito nel caso di una convenzione, sottoscritta dai professionisti proponenti, che era stata allegata e richiamata quale parte integrante dalla delibera con cui la giunta comunale, presieduta dal sindaco, aveva proceduto al conferimento del relativo incarico). In ogni caso appare dirimente la produzione in giudizio, da parte dell'Avvocatura di Stato, del disciplinare d'incarico sottoscritto sia dal professionista che dall'Amministrazione comunale, circostanza che rende superfluo l'esame della richiesta ex art. 210 c.p.c. reiterata in questa sede dal
. Pt_1
La questione che occorre esaminare, tuttavia, è quella rilevata d'ufficio dalla
Corte, relativa alla assenza di impegno contabile registrato dal ragioniere (o, in sua mancanza, dal segretario) sul competente capitolo di bilancio di previsione in relazione all'incarico conferito al . Pt_1
La S.C., con innumerevoli pronunce, ha chiarito che l'atto con il quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000, diversamente discendendone la nullità, rilevabile d'ufficio anche in cassazione, ogni qual volta il dato emerga da quanto già acquisito al processo, tanto della deliberazione che lo autorizza quanto
5 del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa (ex multis, Cass. Civ. Sez.
3, 14 maggio 2024 n. 13159).
Il ha evidenziato che, nel caso in esame, vi era la copertura finanziaria Pt_1 atteso che il progetto doveva essere finanziato dall'Assessorato odierno appellato.
Si osserva, tuttavia, che la S.C. è intervenuta sulla questione a sezioni unite affermando che il divieto, per i Comuni, in base all'art. 23, commi 3 e 4, del d.l. 2 marzo 1989 n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 24 aprile 1989, n. 144 (oggi sostituito dall'art. 191 del d.lgs. 18 agosto 2000,
n. 267), di effettuare qualsiasi spesa in assenza di impegno contabile registrato dal ragioniere (o, in sua mancanza, dal segretario) sul competente capitolo di bilancio di previsione, si applica anche se la spesa sia interamente finanziata da altro ente pubblico, ferma restando la necessaria verifica della copertura della spesa nel bilancio del che ne assume l'impegno (Cass. Civ. ss.uu., 18 dicembre CP_2
2014 n. 26657). La Corte ha precisato che tale principio era già stato espresso con la sentenza della Sez. 1 della S.C. del 23 maggio 2003 n. 8189, che aveva evidenziato l'estraneità dell'ente finanziatore al contratto di opera professionale dedotto in causa, l'azionabilità del credito del professionista direttamente nei confronti del e l'autonomia finanziaria di ciascun ente locale, con la CP_2 conseguente necessità per ciascuno di essi, e specificamente per quello che ha assunto l'obbligazione contrattuale, di verificare le compatibilità e rispettare i vincoli di bilancio stabiliti dalla legge.
Come chiarito dalla S.C., occorre, dunque, distinguere il rapporto di finanziamento, che intercorre tra l'ente finanziatore e il Comune che riceve il beneficio, dall'impegno di spesa richiesto dal contratto d'opera professionale, che
è impegno proprio del Comune e non già dell'ente finanziatore, con la conseguenza che esso deve risultare necessariamente nel bilancio comunale
(Cass. Civ. ss.uu. n. 26657/14 che ha affermato che, anche nel caso in cui il pagamento del compenso professionale sia subordinato alla erogazione del finanziamento da parte di altro ente, ciò non può, comunque, consentire di rinviare il momento in cui il Comune deve indicare l'ammontare della spesa e i mezzi per farvi fronte, nonché provvedere alla registrazione del relativo impegno contabile sul competente capitolo del bilancio di previsione, giusta l'inderogabile
6 disposto dell'art. 23 cit., con la conseguenza che, in difetto, il contratto non sarà riferibile all'ente, intercorrendo il rapporto obbligatorio, ai fini della controprestazione, tra il privato e l'amministratore o funzionario che abbia assunto l'impegno).
Alla luce delle considerazioni che precedono, non può che dichiararsi la nullità del contratto intercorso tra il e l'odierno Controparte_2 appellante.
Tale declaratoria comporta il rigetto anche del secondo motivo di appello.
Il ha chiesto in via subordinata il riconoscimento dell'indennizzo a lui Pt_1 spettante ex art. 2041 c.c., essendosi il Comune avvalso della sua prestazione e dovendo ritenersi irrilevante, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, che la discarica non fosse poi stata realizzata.
La S.C., tuttavia, ha chiarito che, in tema di assunzione di obbligazioni da parte degli enti locali, qualora le obbligazioni contratte non rientrino nello schema procedimentale di spesa, insorge un rapporto obbligatorio direttamente con l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione, sicché resta esclusa, per difetto del requisito della sussidiarietà, l'azione di indebito arricchimento nei confronti dell'ente, il quale può, comunque, riconoscere a posteriori il debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del d.lgs. n. 267 del 2000, con apposita deliberazione dell'organo competente, che riconosca l'utilità dell'arricchimento, non bastando, a tal fine, il mero comportamento degli organi rappresentativi, in quanto insufficiente ad esprimere un apprezzamento di carattere generale sulla conciliabilità dei relativi oneri con gli indirizzi di fondo della gestione economico-finanziaria dell'ente e con le scelte amministrative compiute (Cass. Civ. Sez. 3, 14 maggio 2025 n. 12943; Cass. Civ. Sez. 1, 21 novembre 2018 n. 30109).
La domanda deve, pertanto, ritenersi inammissibile (Cass. Civ. Sez. 1, 20 novembre 2018 n. 29988).
Anche gli altri motivi di gravame sono infondati.
Come già ampiamente chiarito, il rapporto professionale è intercorso tra il ed il rimanendo estraneo Pt_1 CP_2 Controparte_2
l'Assessorato che, pertanto, non aveva alcuna legittimazione in ordine alle pretese
7 creditorie dell'odierno appellante. Ne deriva, pertanto, la correttezza della regolamentazione delle spese disposta dal giudice di primo grado, tenuto conto che, a seguito della chiamata in causa dell'Assessorato da parte del il CP_2
aveva esteso le proprie domande anche nei confronti dell'ente regionale Pt_1
(cfr. comparsa di risposta del depositata nel giudizio di primo grado). Pt_1
Come affermato dalla S.C., in caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato (Cass. Civ. Sez. 3, 7 marzo 2024 n. 6144), estensione che, nella specie, vi è stata.
La sentenza impugnata, sebbene sulla scorta di argomentazioni differenti rispetto a quelle poste a fondamento della decisione dal giudice di prime cure, deve essere confermata.
Incidentalmente si rileva che la sentenza d'appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente a quella di primo grado, sicché il giudice del gravame che confermi la decisione impugnata, la cui conclusione sia conforme a diritto, sulla base di ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di prime cure, non viola alcun principio di diritto;
la portata della decisione va, quindi, interpretata secondo i criteri ed i limiti della nuova motivazione della sentenza di appello (Cass. Civ. Sez. 6, 10 gennaio 2017 n. 352; Cass. Civ. Sez. 3, 10 ottobre
2003 n. 15185).
Il rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'Avvocatura nonché la fondatezza del primo motivo di gravame, sebbene l'impugnazione sia stata comunque rigettata per una questione rilevata d'ufficio, rendono sussistenti le gravi ed eccezionali ragioni che consentono ex art. 92, 2° comma, c.p.c. l'integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio tra le parti costituite.
Deve inoltre trovare applicazione l'art. 13 D.P.R. n. 115/02 che dispone che
“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata
8 inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
Deve quindi darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente;
l'obbligo di pagamento, a carico della appellante, sorge ex lege al momento del deposito del presente provvedimento.
Come chiarito dalla S.C., infatti, in tema di impugnazioni, il meccanismo sanzionatorio del cd. raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, ha la finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose ed è applicabile laddove l'impugnazione si concluda con una pronuncia di rigetto integrale, di inammissibilità o di improcedibilità, con apprezzamento da svolgere in base all'esito complessivo dell'impugnazione e non ad una verifica atomistica e circoscritta delle singole doglianze (Cass. Civ. Sez. lav., 17 maggio 2018 n.
12103, secondo cui la debenza del pagamento aggiuntivo viene collegata al dato oggettivo della definizione in senso sfavorevole all'impugnante, senza lasciare margini di discrezionalità sulla valutazione parziale di fondatezza delle singole censure comunque ininfluenti sull'esito finale della impugnazione).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 841/22 R.S. del
Tribunale di Messina, così provvede: rigetta l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall;
CP_1 rigetta l'appello proposto da;
Parte_1 compensa interamente le spese tra l'appellante e l' appellato. CP_1
Nulla sulle spese riguardo al rimasto Controparte_2 contumace.
Visto l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità di tale norma.
Messina, 17 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott.ssa Maria Luisa Tortorella) (dott. Giuseppe Minutoli)
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