Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 07/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00030/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01602/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AN (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1602 del 2024, proposto da
Musumeci Costruzioni Generali S.r.l. in Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Aliquò, con domicilio eletto presso il suo studio in AN, via Gustavo Vagliasindi 9;
contro
Comune di Piedimonte Etneo, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio rigetto formatosi sull’istanza di accesso agli atti dell’08.07.2024 trasmessa a mezzo p.e.c. in pari data;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2024 la dott.ssa Valeria Ventura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
- con istanza dell’08.07.2024, la ricorrente ha chiesto al Comune di Piedimonte Etneo di essere ammessa, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990 e s.m.i., a visionare l’intero fascicolo ed estrarre copia autentica dei seguenti documenti: a) progetto esecutivo allegato alla richiamata nota del 29.09.2017 trasmessa alla società TECNOSIDE s.r.l. ed all’Assessorato delle Infrastrutture e della mobilità della Regione Siciliana; b) progetto esecutivo modificato a seguito delle richieste formulate dalla società TECNOSIDE s.r.l. (incaricata di effettuare la verifica e, quindi, la validazione);
- nonostante la generica disponibilità manifestata con nota del 06.08.2024, il Comune di Piedimonte Etneo non ha riscontrato la suddetta istanza;
- con memoria depositata in data 18 novembre 2024, la ricorrente ha rappresentato che con nota prot. n. 10269 del 10.9.2024 il Comune di Piedimonte Etneo ha comunicato alla società ricorrente di consentire l’accesso ai documenti richiesti;
- in ragione di ciò, la società MUSUMECI COSTRUZIONI GENERALI s.r.l., in liquidazione ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con condanna dell’Amministrazione alle spese del giudizio;
Ritenuto, in coerenza con i presupposti enunciati, di dichiarare cessata la materia del contendere;
Ritenuto che le spese, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell’amministrazione regionale che ha consentito l’accesso in data successiva alla notifica,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AN (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Comune di Piedimonte Etneo alla rifusione delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente che liquida in € 1000,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in AN nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Valeria Ventura, Referendario, Estensore
Francesco Fichera, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Ventura | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO