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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 08/10/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere
Dott. Giuliano Berardi Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 377 del ruolo 2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Trieste n. 372/2024, pubblicata in data 15 aprile 2024, in punto: rapporti societari - società di persone;
causa vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Fantin ed elettivamente domiciliata in Trieste presso lo studio dell'Avv. Marika Zanette per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 CP_2
e , tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Alberto Cassini ed
[...] Controparte_3
elettivamente domiciliati in Trieste presso lo studio dell'Avv. Paolo Parolin per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c. APPELLATI
* * *
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, in parziale riforma della sentenza di primo grado n. 372/2024 pronunciata in data 05/15.04.2024
dal Tribunale per le imprese di Trieste (all.1): nel merito: rigettarsi i petita attorei siccome infondati in fatto ed in diritto. In via riconvenzionale: per le ragioni tutte di cui in atti, condannarsi la in solido con o, in subordine, ciascuno CP_1 CP_2
per quanto di rispettiva spettanza, al pagamento di euro 29.422,45 o la diversa somma ritenuta di giustizia a titolo di penale da mancato conferimento uve per la vendemmia
2020. Per le ragioni tutte di cui in atti, condannarsi la in solido con CP_1 CP_3
o, in subordine, ciascuno per quanto di rispettiva spettanza, al pagamento di
[...]
euro 35.785,69 o la diversa somma ritenuta di giustizia a titolo di penale da mancato conferimento uve per la vendemmia 2020. In ogni caso: competenze, spese (imponibili e non), contributo forfettario al 15% oltre c.p.a. e iva integralmente rifuse per ambi i gradi di giudizio con condanna degli appellati a restituire quanto percetto in forza della sentenza di primo grado (si veda all. 3 in riferimento all'all.1). In via istruttoria: darsi ingresso alle istanze istruttorie articolate dall'appellante con la memoria ex art. 183,
comma VI, n. 2, c.p.c. del 06.10.2022, istanze istruttorie che per comodità del Collegio
di seguito si riproducono: memoria istruttoria a prova diretta dd. 06.10.2022: lo scrivente procuratore chiede di essere abilitato alla prova diretta per testi sulle seguenti circostanze, tutte da intendersi con l'anteposta locuzione “Vero è che?”: 1) Il Consiglio
di amministrazione della Parte_2
[...] tenutosi il giorno 30.10.2020 approvò il prospetto di liquidazione delle uve
[...]
vendemmiate nell'anno 2019 che si rammostra al teste (doc. 24); 2) All'assemblea soci della tenutasi il Parte_2 Parte_2
giorno 21.12.2020, il presidente del Consiglio di amministrazione – sig. CP_4
riferì ai soci che la liquidazione delle uve vendemmiate nel 2019 sarebbe stata di euro
15,00 a quintale per la qualità “glera” ed euro 25,00 a quintale per la qualità “ribolla”.
3) Per la vendemmia 2020 il disciplinare I.G.T. prevedeva per l'uva di qualità “glera”
un limite di produzione pari a 230 quitali per ettaro come da doc. 26 e doc. 27 che si rammostrano al teste. 4) Per la vendemmia 2020 il disciplinare I.G.T. prevedeva per l'uva di qualità “ribolla” un limite di produzione pari a 190 quitali per ettaro come da doc. 26 e doc. 27 che si rammostrano al teste. Testi da sentirsi a prova diretta sui superiori capitoli ed a prova contraria sulle deducende circostanze avversarie qualora ammesse: di Maniago (PN); con studio a Testimone_1 Testimone_2
IL (PN); di Testimone_3 Parte_2 Tes_4
di Valvasone-Arzene (PN).”
[...]
Per gli appellati: “Si ripropongono le conclusioni formulate con la comparsa di costituzione del 24 gennaio scorso: disattesa ogni diversa avversaria istanza, si confermi l'impugnata decisione n.372/2024 del Tribunale di Trieste (2078/2021 r.g.), con la conseguente tassazione delle spese.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e entrambi soci della CP_2 Controparte_3 Parte_1
vincolati in base alle previsioni statutarie al conferimento integrale a
[...]
favore di quest'ultima della produzione viticola afferente ai propri terreni, avevano convenuto innanzi al Tribunale di Trieste, Sezione specializzata in materia di Impresa,
3 la predetta società chiedendo l'annullamento della delibera del 26 luglio 2021 con la quale, sul presupposto del conferimento alla neo costituita Controparte_1
dell'azienda del primo e del mancato conferimento da parte di entrambi i soci della rispettiva produzione agricola, il consiglio di amministrazione della
[...]
aveva disposto l'iscrizione di ufficio della Parte_1 Controparte_1
nel libro soci in luogo del dante causa della stessa e aveva
[...] CP_2
inoltre irrogato a e alla nonché ad CP_2 Controparte_1 CP_3
la penale per mancato conferimento viticolo stabilita dal punto A9 del
[...]
regolamento sociale, intimando loro il versamento del differenziale sulla penale per mancato conferimento ed invitandoli all'esatto adempimento degli obblighi di conferimento integrale relativi all'annata agraria 2021 – 2022.
Affermavano gli attori che nessuna domanda di iscrizione nel libro soci era stata proposta dalla neo costituita società e che la cooperativa, preso atto dell'impossibilità di adempiere all'obbligo di conferimento in conseguenza della costituzione della nuova società, alla quale era stata conferita l'azienda di ed erano stati affittati i CP_2
terreni agricoli di avrebbe dovuto limitarsi ad una mera delibera di presa Controparte_3
d'atto dell'avvenuto recesso o in alternativa a disporre la loro esclusione ai sensi dell'art. 2533 n. 3 cod. civ.
Gli attori avevano inoltre denunciato l'illegittimità dell'anzidetta delibera del 26 luglio
2021 per non aver enunciato i criteri in base ai quali erano state quantificate le sanzioni loro irrogate.
La aveva replicato che non era stata Parte_1
formalizzata né comunicata da parte degli attori alcuna della volontà di recedere, che gli stessi continuavano in via mediata a svolgere la medesima attività agricola attraverso la
4 nuova società e che l'iscrizione d'ufficio di quest'ultima nel libro soci traeva fondamento dall'art. 7 dell'atto costitutivo della che Controparte_1
prevedeva la possibilità per i terzi di trasferire ad essa i contratti ed ogni altro titolo intestati ai soci.
La convenuta aveva anche richiesto di essere ammessa a provare la correttezza dei criteri utilizzati nella determinazione delle sanzioni, svolgendo domanda riconvenzionale di condanna degli attori al pagamento degli importi risultanti all'esito del ricalcolo, e aveva eccepito che gli attori non avevano interesse ad agire in quanto successivamente alla deliberazione impugnata ne era stata adottata una seconda, la cui mancata impugnazione rendeva non più contestabili le determinazioni assunte.
Radicatosi il contraddittorio, la causa era stata definita con sentenza pubblicata in data
15 aprile 2024 con la quale era stato statuito quanto segue: “ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, il Tribunale di Trieste così
provvede: 1) dichiara l'illegittimità della deliberazione assunta in data 26.7.2021 dal consiglio di amministrazione della società nella parte in Parte_1
cui dispone l'iscrizione nel libro dei soci della 2) dichiara Controparte_1
l'illegittimità della deliberazione assunta in data 26.7.2021 dal consiglio di amministrazione della società nella parte in cui Parte_1
commina sanzioni a e alla Controparte_3 CP_2 Controparte_1
3) rigetta la domanda riconvenzionale proposta 4) Parte_1
rigetta la domanda di accertamento della legittimità del recesso di e Controparte_3
dalla p.a.; 5) condanna CP_2 Parte_1 Parte_1
p.a. al pagamento delle spese processuali, liquidate, compiuta la compensazione
[...]
di cui in motivazione, in euro 6.000,00 per competenze di avvocato ed euro 1.064,00
5 per esborsi, oltre a spese generali nella misura del 15%, iva e CNAP come per legge.”
Con tale decisione era stato osservato che, essendo incontroversa l'assenza di un'espressa richiesta da parte della nuova società, non poteva essere disposta l'iscrizione di ufficio della stessa nel libro soci della Parte_1
pena la violazione della sua autonomia privata, conseguendone
[...]
l'illegittimità della delibera del consiglio di amministrazione sia nella parte in cui attribuiva alla la qualità di socia, sia in quella nella quale Controparte_1
la sanzionava per il mancato conferimento delle uve.
Si osservava inoltre che la cessione delle quote della società cooperativa, non essendo di fatto rappresentate da titoli, non poteva aver luogo in via informale, applicandosi alla fattispecie in via analogica l'art. 2470, comma 2, cod. civ. relativo al trasferimento delle quote di S.r.l. che imponeva l'autentica notarile dell'atto di trasferimento, essendo in ogni caso necessaria per il contratto di cessione la stessa forma prescritta per il contratto ceduto, ovvero nel caso di società la scrittura privata autenticata o l'atto pubblico,
trattandosi di negozio di secondo grado per il quale non è applicabile il principio generale della libertà di forme.
Era stata altresì respinta la domanda degli attori di accertamento della legittimità del recesso, non potendo tale volontà essere desunta da meri fatti e richiedendosi una espressa comunicazione anche sulla base delle indicazioni statutarie della cooperativa;
considerazioni analoghe erano state espresse anche quanto all'esercizio “del potere di esclusione del socio che pure, di conseguenza, non può ritenersi esercitato, mancando una espressa deliberazione di esclusione.”
Era invece stata ritenuta fondata l'impugnazione relativa alla mancata individuazione delle modalità di calcolo delle sanzioni applicate, non enunciate nella delibera
6 impugnata, non potendo sovvenire una determinazione giudiziale, restando l'applicazione delle stesse riservata dallo statuto all'organo amministrativo, con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale della cooperativa convenuta.
Da ultimo, era stata respinta la questione relativa alla mancanza dell'interesse ad agire degli attori, essendo stato ritenuto applicabile, in via analogica, il principio del diritto amministrativo in base al quale la deliberazione di un organo sociale meramente confermativa di altra precedente non obbligava l'interessato ad un'ulteriore impugnazione, avendo la stessa identico contenuto e quindi natura meramente strumentale.
aveva successivamente gravato tale Parte_1
decisione con atto di citazione notificato a mezzo posta elettronica certificata ai sensi della legge n. 53 del 1994 in data 14.11.2024; e la CP_2 Controparte_3 [...]
si erano costituiti resistendo all'impugnazione nei termini indicati Controparte_1
in epigrafe;
radicatosi il contraddittorio, al decorso dei termini previsti dall'art. 352
c.p.c. la causa era stata riservata in decisione ed era stata emessa la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società appellante ha censurato la decisione di primo grado lamentando che era stata erroneamente esclusa la sussistenza dei presupposti della volturazione del rapporto sociale, il cui titolo andava individuato, come indicato nella delibera del proprio consiglio di amministrazione, nel combinato disposto degli artt. 2253, 2558 e 2530 cod.
civ. e nell'atto costitutivo della nuova società, nel quale risultava previsto il subentro in tutti i contratti stipulati dai conferenti che non avevano natura personale, oltre ad ipotesi di subingresso automatico di terzi che prescindevano dal requisito dell'esplicita domanda;
era stato inoltre evidenziato che il fenomeno successorio operava ex lege e
7 non richiedeva quindi alcuno specifico atto volitivo delle parti, potendo il subentro aver luogo anche per i contratti di cui il cessionario ignorava l'esistenza. Non trovava poi applicazione nel caso delle cooperative di conferimento, produzione e trasformazione tra imprenditori agricoli il divieto di cui all'art. 2527, comma 2, cod. civ., ai sensi del quale “non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.”
Con il secondo motivo l'appellante, premesso che Parte_1
ra una cooperativa per azioni a mutualità prevalente con titoli azionari non emessi
[...]
il cui statuto richiamava, per quanto ivi non previsto, la disciplina in materia di società
per azioni, e non quella relativa alle società a responsabilità limitata, ha censurato la decisione di primo grado rilevando che l'art. 2355, comma 1, cod. civ., nel prevedere che in caso di mancata emissione dei titoli azionari il trasferimento delle azioni aveva effetto nei confronti della società dal momento dell'iscrizione nel libro soci, non richiedeva alcuna particolare forma del negozio traslativo, per cui il trasferimento delle partecipazioni doveva ritenersi soggetto al solo requisito consensualistico.
Con il terzo motivo l'appellante ha lamentato che sulla base della documentazione dimessa in atti sussisteva la possibilità di quantificare l'importo delle penali;
la decisione era quindi viziata per erronea valutazione delle prove offerte, oltre che per la violazione del principio secondo cui è inibito al giudice, a cui è devoluto ex art. 2388
cod. civ. il giudizio di legittimità di una delibera, di estendere il proprio sindacato al merito della decisione, dovendo limitarsi a verificare se la stessa era stata presa in conformità a legge e statuto.
Con il quarto motivo l'appellante ha riproposto la questione relativa alla carenza di interesse ad agire dei ricorrenti, deducendo che la seconda delibera non era meramente
8 confermativa perché innovava e superava la precedente limitatamente alla sola posizione di Controparte_3
Con il quinto motivo l'appellante ha lamentato la violazione art. 91 c.p.c., rilevando che il thema decidendum comprendeva sia la tenuta della delibera impugnata, sia l'esistenza di un valido recesso dalla cooperativa e che, avendo il giudice di primo grado accolto soltanto la prima delle due domande, si ricadeva in una ipotesi di reciproca e paritaria soccombenza sul versante meritale che avrebbe imposto ex art. 92, comma 2, c.p.c.
l'integrale compensazione delle spese di processuali.
* * *
Ciò premesso, va a questo punto osservato che i rapporti attinenti al conseguimento di beni e servizi prodotti dalle società cooperative, aventi ad oggetto prestazioni di collaborazione o di scambio tra socio e società, si aggiungono, senza identificarsi, ai rapporti relativi alla partecipazione all'organizzazione della vita sociale, i quali, a differenza dei primi, non sono caratterizzati dalla corrispettività delle prestazioni dei soci, bensì dalla comunione di scopo.
Non è dunque possibile ricomprendere i rapporti societari nell'ambito dei rapporti contrattuali derivanti da negozi a prestazioni corrispettive.
La costituzione del rapporto sociale non si attua, pertanto, in altri termini, nel caso di una società cooperativa, mediante il conferimento della produzione agricola, ma bensì
mediante la sottoscrizione del capitale sociale e la sottoposizione agli organi sociali di un'apposita domanda.
Anche nel caso di specie, gli obblighi del socio cooperatore stabiliti dall'art. 10 dello statuto prevedono il versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo, del capitale sottoscritto, della tassa di ammissione, del sovrapprezzo
9 eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori e comportano l'obbligo dell'osservanza dello statuto,
dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e dagli organi sociali;
l'art. 7 dello statuto prevede poi espressamente che “chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta…” e che l'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art.
5 - secondo il quale “possono assumere la qualifica di soci gli imprenditori agricoli che dispongano di prodotti agricoli necessari al conseguimento dell'oggetto sociale -
delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.
Il primo motivo è pertanto da respingere, perché i rapporti sociali che legano i soci tra loro e con la società non rientrano nella categoria dei contratti d'impresa derivanti da negozi a prestazioni corrispettive, avendo una natura personale, in quanto caratterizzati da una comunione di scopo, ed essendo inoltre il loro trasferimento soggetto ad una disciplina specifica.
Il secondo motivo, inerente ai soli aspetti formali, resta quindi assorbito.
È invece da respingere il quarto motivo;
dal confronto tra le due delibere, emerge infatti che la seconda, di data 3.9.2021, risulta sostanzialmente confermativa della precedente,
nella fattispecie impugnata, sia quanto all'iscrizione al libro soci della Controparte_1
sia quanto all'irrogazione delle sanzioni a quest'ultima e ai due soci
[...] [...]
e di tal che non può configurarsi, sul punto, alcun effetto CP_2 Controparte_3
modificativo od estintivo idoneo a giustificare la necessità di una ulteriore impugnazione.
In ordine al tema della quantificazione dell'importo delle penali, oggetto del terzo
10 motivo, deve invece essere osservato che in primo grado era stato condivisibilmente rilevato che la delibera del 26 luglio 2021 non conteneva alcuna indicazione idonea a determinare ex ante l'importo delle sanzioni irrogate e a verificare quindi l'effettiva coerenza rispetto alle previsioni statutarie e regolamentari e che pertanto, in considerazione della natura negoziale del potere sanzionatorio esercitato, non poteva residuare alcuno spazio per provvedere ex post, in mancanza di ogni necessaria indicazione, ad una integrazione basata su una determinazione giudiziale.
La delibera non contiene, del resto, alcuna indicazione, neppure per relationem, ad estratti del sistema informativo agricolo, fatture o prospetti di calcolo, né ad alcuno degli elementi sulla base dei quali la parte appellante ha sollecitato l'iniziativa giudiziale ad integrazione della stessa;
tale richiesta non potrà, pertanto, trovare accoglimento in questa sede, essendo la delibera mancante di ogni indicazione in concreto e non essendovi di fatto nulla da verificare, riflettendosi tale carenza di elementi essenziali in una insanabile invalidità della deliberazione in proposito assunta.
È parimenti infondato anche il quinto motivo relativo al regolamento delle spese del primo grado, avendo la decisione impugnata già tenuto conto della parziale soccombenza attorea rispetto alla questione relativa al recesso dei soci, correttamente soppesando l'importanza delle contrapposte domande.
L'appello andrà per l'effetto respinto e le spese del grado dovranno per l'effetto necessariamente seguire la soccombenza;
in via meramente consequenziale dovrà
inoltre darsi atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, sezione specializzata in materia di impresa,
11 definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello promossa da
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e avverso la sentenza del Tribunale di Trieste n. 372/2024, CP_2 Controparte_3
pubblicata in data 15 aprile 2024, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e reietta, così provvede:
Respinge l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
Condanna la parte appellante alla rifusione delle spese del presente grado, che liquida,
a titolo di compensi professionali, in complessivi euro 8.000,00 oltre spese generali nella misura massima, iva e c.p.a. come per legge;
Dà atto della sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1
quater, del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 24 settembre 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Giuliano Berardi Dott.ssa Marina Caparelli
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere
Dott. Giuliano Berardi Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 377 del ruolo 2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Trieste n. 372/2024, pubblicata in data 15 aprile 2024, in punto: rapporti societari - società di persone;
causa vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Fantin ed elettivamente domiciliata in Trieste presso lo studio dell'Avv. Marika Zanette per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 CP_2
e , tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Alberto Cassini ed
[...] Controparte_3
elettivamente domiciliati in Trieste presso lo studio dell'Avv. Paolo Parolin per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c. APPELLATI
* * *
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, in parziale riforma della sentenza di primo grado n. 372/2024 pronunciata in data 05/15.04.2024
dal Tribunale per le imprese di Trieste (all.1): nel merito: rigettarsi i petita attorei siccome infondati in fatto ed in diritto. In via riconvenzionale: per le ragioni tutte di cui in atti, condannarsi la in solido con o, in subordine, ciascuno CP_1 CP_2
per quanto di rispettiva spettanza, al pagamento di euro 29.422,45 o la diversa somma ritenuta di giustizia a titolo di penale da mancato conferimento uve per la vendemmia
2020. Per le ragioni tutte di cui in atti, condannarsi la in solido con CP_1 CP_3
o, in subordine, ciascuno per quanto di rispettiva spettanza, al pagamento di
[...]
euro 35.785,69 o la diversa somma ritenuta di giustizia a titolo di penale da mancato conferimento uve per la vendemmia 2020. In ogni caso: competenze, spese (imponibili e non), contributo forfettario al 15% oltre c.p.a. e iva integralmente rifuse per ambi i gradi di giudizio con condanna degli appellati a restituire quanto percetto in forza della sentenza di primo grado (si veda all. 3 in riferimento all'all.1). In via istruttoria: darsi ingresso alle istanze istruttorie articolate dall'appellante con la memoria ex art. 183,
comma VI, n. 2, c.p.c. del 06.10.2022, istanze istruttorie che per comodità del Collegio
di seguito si riproducono: memoria istruttoria a prova diretta dd. 06.10.2022: lo scrivente procuratore chiede di essere abilitato alla prova diretta per testi sulle seguenti circostanze, tutte da intendersi con l'anteposta locuzione “Vero è che?”: 1) Il Consiglio
di amministrazione della Parte_2
[...] tenutosi il giorno 30.10.2020 approvò il prospetto di liquidazione delle uve
[...]
vendemmiate nell'anno 2019 che si rammostra al teste (doc. 24); 2) All'assemblea soci della tenutasi il Parte_2 Parte_2
giorno 21.12.2020, il presidente del Consiglio di amministrazione – sig. CP_4
riferì ai soci che la liquidazione delle uve vendemmiate nel 2019 sarebbe stata di euro
15,00 a quintale per la qualità “glera” ed euro 25,00 a quintale per la qualità “ribolla”.
3) Per la vendemmia 2020 il disciplinare I.G.T. prevedeva per l'uva di qualità “glera”
un limite di produzione pari a 230 quitali per ettaro come da doc. 26 e doc. 27 che si rammostrano al teste. 4) Per la vendemmia 2020 il disciplinare I.G.T. prevedeva per l'uva di qualità “ribolla” un limite di produzione pari a 190 quitali per ettaro come da doc. 26 e doc. 27 che si rammostrano al teste. Testi da sentirsi a prova diretta sui superiori capitoli ed a prova contraria sulle deducende circostanze avversarie qualora ammesse: di Maniago (PN); con studio a Testimone_1 Testimone_2
IL (PN); di Testimone_3 Parte_2 Tes_4
di Valvasone-Arzene (PN).”
[...]
Per gli appellati: “Si ripropongono le conclusioni formulate con la comparsa di costituzione del 24 gennaio scorso: disattesa ogni diversa avversaria istanza, si confermi l'impugnata decisione n.372/2024 del Tribunale di Trieste (2078/2021 r.g.), con la conseguente tassazione delle spese.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e entrambi soci della CP_2 Controparte_3 Parte_1
vincolati in base alle previsioni statutarie al conferimento integrale a
[...]
favore di quest'ultima della produzione viticola afferente ai propri terreni, avevano convenuto innanzi al Tribunale di Trieste, Sezione specializzata in materia di Impresa,
3 la predetta società chiedendo l'annullamento della delibera del 26 luglio 2021 con la quale, sul presupposto del conferimento alla neo costituita Controparte_1
dell'azienda del primo e del mancato conferimento da parte di entrambi i soci della rispettiva produzione agricola, il consiglio di amministrazione della
[...]
aveva disposto l'iscrizione di ufficio della Parte_1 Controparte_1
nel libro soci in luogo del dante causa della stessa e aveva
[...] CP_2
inoltre irrogato a e alla nonché ad CP_2 Controparte_1 CP_3
la penale per mancato conferimento viticolo stabilita dal punto A9 del
[...]
regolamento sociale, intimando loro il versamento del differenziale sulla penale per mancato conferimento ed invitandoli all'esatto adempimento degli obblighi di conferimento integrale relativi all'annata agraria 2021 – 2022.
Affermavano gli attori che nessuna domanda di iscrizione nel libro soci era stata proposta dalla neo costituita società e che la cooperativa, preso atto dell'impossibilità di adempiere all'obbligo di conferimento in conseguenza della costituzione della nuova società, alla quale era stata conferita l'azienda di ed erano stati affittati i CP_2
terreni agricoli di avrebbe dovuto limitarsi ad una mera delibera di presa Controparte_3
d'atto dell'avvenuto recesso o in alternativa a disporre la loro esclusione ai sensi dell'art. 2533 n. 3 cod. civ.
Gli attori avevano inoltre denunciato l'illegittimità dell'anzidetta delibera del 26 luglio
2021 per non aver enunciato i criteri in base ai quali erano state quantificate le sanzioni loro irrogate.
La aveva replicato che non era stata Parte_1
formalizzata né comunicata da parte degli attori alcuna della volontà di recedere, che gli stessi continuavano in via mediata a svolgere la medesima attività agricola attraverso la
4 nuova società e che l'iscrizione d'ufficio di quest'ultima nel libro soci traeva fondamento dall'art. 7 dell'atto costitutivo della che Controparte_1
prevedeva la possibilità per i terzi di trasferire ad essa i contratti ed ogni altro titolo intestati ai soci.
La convenuta aveva anche richiesto di essere ammessa a provare la correttezza dei criteri utilizzati nella determinazione delle sanzioni, svolgendo domanda riconvenzionale di condanna degli attori al pagamento degli importi risultanti all'esito del ricalcolo, e aveva eccepito che gli attori non avevano interesse ad agire in quanto successivamente alla deliberazione impugnata ne era stata adottata una seconda, la cui mancata impugnazione rendeva non più contestabili le determinazioni assunte.
Radicatosi il contraddittorio, la causa era stata definita con sentenza pubblicata in data
15 aprile 2024 con la quale era stato statuito quanto segue: “ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, il Tribunale di Trieste così
provvede: 1) dichiara l'illegittimità della deliberazione assunta in data 26.7.2021 dal consiglio di amministrazione della società nella parte in Parte_1
cui dispone l'iscrizione nel libro dei soci della 2) dichiara Controparte_1
l'illegittimità della deliberazione assunta in data 26.7.2021 dal consiglio di amministrazione della società nella parte in cui Parte_1
commina sanzioni a e alla Controparte_3 CP_2 Controparte_1
3) rigetta la domanda riconvenzionale proposta 4) Parte_1
rigetta la domanda di accertamento della legittimità del recesso di e Controparte_3
dalla p.a.; 5) condanna CP_2 Parte_1 Parte_1
p.a. al pagamento delle spese processuali, liquidate, compiuta la compensazione
[...]
di cui in motivazione, in euro 6.000,00 per competenze di avvocato ed euro 1.064,00
5 per esborsi, oltre a spese generali nella misura del 15%, iva e CNAP come per legge.”
Con tale decisione era stato osservato che, essendo incontroversa l'assenza di un'espressa richiesta da parte della nuova società, non poteva essere disposta l'iscrizione di ufficio della stessa nel libro soci della Parte_1
pena la violazione della sua autonomia privata, conseguendone
[...]
l'illegittimità della delibera del consiglio di amministrazione sia nella parte in cui attribuiva alla la qualità di socia, sia in quella nella quale Controparte_1
la sanzionava per il mancato conferimento delle uve.
Si osservava inoltre che la cessione delle quote della società cooperativa, non essendo di fatto rappresentate da titoli, non poteva aver luogo in via informale, applicandosi alla fattispecie in via analogica l'art. 2470, comma 2, cod. civ. relativo al trasferimento delle quote di S.r.l. che imponeva l'autentica notarile dell'atto di trasferimento, essendo in ogni caso necessaria per il contratto di cessione la stessa forma prescritta per il contratto ceduto, ovvero nel caso di società la scrittura privata autenticata o l'atto pubblico,
trattandosi di negozio di secondo grado per il quale non è applicabile il principio generale della libertà di forme.
Era stata altresì respinta la domanda degli attori di accertamento della legittimità del recesso, non potendo tale volontà essere desunta da meri fatti e richiedendosi una espressa comunicazione anche sulla base delle indicazioni statutarie della cooperativa;
considerazioni analoghe erano state espresse anche quanto all'esercizio “del potere di esclusione del socio che pure, di conseguenza, non può ritenersi esercitato, mancando una espressa deliberazione di esclusione.”
Era invece stata ritenuta fondata l'impugnazione relativa alla mancata individuazione delle modalità di calcolo delle sanzioni applicate, non enunciate nella delibera
6 impugnata, non potendo sovvenire una determinazione giudiziale, restando l'applicazione delle stesse riservata dallo statuto all'organo amministrativo, con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale della cooperativa convenuta.
Da ultimo, era stata respinta la questione relativa alla mancanza dell'interesse ad agire degli attori, essendo stato ritenuto applicabile, in via analogica, il principio del diritto amministrativo in base al quale la deliberazione di un organo sociale meramente confermativa di altra precedente non obbligava l'interessato ad un'ulteriore impugnazione, avendo la stessa identico contenuto e quindi natura meramente strumentale.
aveva successivamente gravato tale Parte_1
decisione con atto di citazione notificato a mezzo posta elettronica certificata ai sensi della legge n. 53 del 1994 in data 14.11.2024; e la CP_2 Controparte_3 [...]
si erano costituiti resistendo all'impugnazione nei termini indicati Controparte_1
in epigrafe;
radicatosi il contraddittorio, al decorso dei termini previsti dall'art. 352
c.p.c. la causa era stata riservata in decisione ed era stata emessa la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società appellante ha censurato la decisione di primo grado lamentando che era stata erroneamente esclusa la sussistenza dei presupposti della volturazione del rapporto sociale, il cui titolo andava individuato, come indicato nella delibera del proprio consiglio di amministrazione, nel combinato disposto degli artt. 2253, 2558 e 2530 cod.
civ. e nell'atto costitutivo della nuova società, nel quale risultava previsto il subentro in tutti i contratti stipulati dai conferenti che non avevano natura personale, oltre ad ipotesi di subingresso automatico di terzi che prescindevano dal requisito dell'esplicita domanda;
era stato inoltre evidenziato che il fenomeno successorio operava ex lege e
7 non richiedeva quindi alcuno specifico atto volitivo delle parti, potendo il subentro aver luogo anche per i contratti di cui il cessionario ignorava l'esistenza. Non trovava poi applicazione nel caso delle cooperative di conferimento, produzione e trasformazione tra imprenditori agricoli il divieto di cui all'art. 2527, comma 2, cod. civ., ai sensi del quale “non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.”
Con il secondo motivo l'appellante, premesso che Parte_1
ra una cooperativa per azioni a mutualità prevalente con titoli azionari non emessi
[...]
il cui statuto richiamava, per quanto ivi non previsto, la disciplina in materia di società
per azioni, e non quella relativa alle società a responsabilità limitata, ha censurato la decisione di primo grado rilevando che l'art. 2355, comma 1, cod. civ., nel prevedere che in caso di mancata emissione dei titoli azionari il trasferimento delle azioni aveva effetto nei confronti della società dal momento dell'iscrizione nel libro soci, non richiedeva alcuna particolare forma del negozio traslativo, per cui il trasferimento delle partecipazioni doveva ritenersi soggetto al solo requisito consensualistico.
Con il terzo motivo l'appellante ha lamentato che sulla base della documentazione dimessa in atti sussisteva la possibilità di quantificare l'importo delle penali;
la decisione era quindi viziata per erronea valutazione delle prove offerte, oltre che per la violazione del principio secondo cui è inibito al giudice, a cui è devoluto ex art. 2388
cod. civ. il giudizio di legittimità di una delibera, di estendere il proprio sindacato al merito della decisione, dovendo limitarsi a verificare se la stessa era stata presa in conformità a legge e statuto.
Con il quarto motivo l'appellante ha riproposto la questione relativa alla carenza di interesse ad agire dei ricorrenti, deducendo che la seconda delibera non era meramente
8 confermativa perché innovava e superava la precedente limitatamente alla sola posizione di Controparte_3
Con il quinto motivo l'appellante ha lamentato la violazione art. 91 c.p.c., rilevando che il thema decidendum comprendeva sia la tenuta della delibera impugnata, sia l'esistenza di un valido recesso dalla cooperativa e che, avendo il giudice di primo grado accolto soltanto la prima delle due domande, si ricadeva in una ipotesi di reciproca e paritaria soccombenza sul versante meritale che avrebbe imposto ex art. 92, comma 2, c.p.c.
l'integrale compensazione delle spese di processuali.
* * *
Ciò premesso, va a questo punto osservato che i rapporti attinenti al conseguimento di beni e servizi prodotti dalle società cooperative, aventi ad oggetto prestazioni di collaborazione o di scambio tra socio e società, si aggiungono, senza identificarsi, ai rapporti relativi alla partecipazione all'organizzazione della vita sociale, i quali, a differenza dei primi, non sono caratterizzati dalla corrispettività delle prestazioni dei soci, bensì dalla comunione di scopo.
Non è dunque possibile ricomprendere i rapporti societari nell'ambito dei rapporti contrattuali derivanti da negozi a prestazioni corrispettive.
La costituzione del rapporto sociale non si attua, pertanto, in altri termini, nel caso di una società cooperativa, mediante il conferimento della produzione agricola, ma bensì
mediante la sottoscrizione del capitale sociale e la sottoposizione agli organi sociali di un'apposita domanda.
Anche nel caso di specie, gli obblighi del socio cooperatore stabiliti dall'art. 10 dello statuto prevedono il versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo, del capitale sottoscritto, della tassa di ammissione, del sovrapprezzo
9 eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori e comportano l'obbligo dell'osservanza dello statuto,
dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e dagli organi sociali;
l'art. 7 dello statuto prevede poi espressamente che “chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta…” e che l'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art.
5 - secondo il quale “possono assumere la qualifica di soci gli imprenditori agricoli che dispongano di prodotti agricoli necessari al conseguimento dell'oggetto sociale -
delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.
Il primo motivo è pertanto da respingere, perché i rapporti sociali che legano i soci tra loro e con la società non rientrano nella categoria dei contratti d'impresa derivanti da negozi a prestazioni corrispettive, avendo una natura personale, in quanto caratterizzati da una comunione di scopo, ed essendo inoltre il loro trasferimento soggetto ad una disciplina specifica.
Il secondo motivo, inerente ai soli aspetti formali, resta quindi assorbito.
È invece da respingere il quarto motivo;
dal confronto tra le due delibere, emerge infatti che la seconda, di data 3.9.2021, risulta sostanzialmente confermativa della precedente,
nella fattispecie impugnata, sia quanto all'iscrizione al libro soci della Controparte_1
sia quanto all'irrogazione delle sanzioni a quest'ultima e ai due soci
[...] [...]
e di tal che non può configurarsi, sul punto, alcun effetto CP_2 Controparte_3
modificativo od estintivo idoneo a giustificare la necessità di una ulteriore impugnazione.
In ordine al tema della quantificazione dell'importo delle penali, oggetto del terzo
10 motivo, deve invece essere osservato che in primo grado era stato condivisibilmente rilevato che la delibera del 26 luglio 2021 non conteneva alcuna indicazione idonea a determinare ex ante l'importo delle sanzioni irrogate e a verificare quindi l'effettiva coerenza rispetto alle previsioni statutarie e regolamentari e che pertanto, in considerazione della natura negoziale del potere sanzionatorio esercitato, non poteva residuare alcuno spazio per provvedere ex post, in mancanza di ogni necessaria indicazione, ad una integrazione basata su una determinazione giudiziale.
La delibera non contiene, del resto, alcuna indicazione, neppure per relationem, ad estratti del sistema informativo agricolo, fatture o prospetti di calcolo, né ad alcuno degli elementi sulla base dei quali la parte appellante ha sollecitato l'iniziativa giudiziale ad integrazione della stessa;
tale richiesta non potrà, pertanto, trovare accoglimento in questa sede, essendo la delibera mancante di ogni indicazione in concreto e non essendovi di fatto nulla da verificare, riflettendosi tale carenza di elementi essenziali in una insanabile invalidità della deliberazione in proposito assunta.
È parimenti infondato anche il quinto motivo relativo al regolamento delle spese del primo grado, avendo la decisione impugnata già tenuto conto della parziale soccombenza attorea rispetto alla questione relativa al recesso dei soci, correttamente soppesando l'importanza delle contrapposte domande.
L'appello andrà per l'effetto respinto e le spese del grado dovranno per l'effetto necessariamente seguire la soccombenza;
in via meramente consequenziale dovrà
inoltre darsi atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, sezione specializzata in materia di impresa,
11 definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello promossa da
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e avverso la sentenza del Tribunale di Trieste n. 372/2024, CP_2 Controparte_3
pubblicata in data 15 aprile 2024, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e reietta, così provvede:
Respinge l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
Condanna la parte appellante alla rifusione delle spese del presente grado, che liquida,
a titolo di compensi professionali, in complessivi euro 8.000,00 oltre spese generali nella misura massima, iva e c.p.a. come per legge;
Dà atto della sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1
quater, del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 24 settembre 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Giuliano Berardi Dott.ssa Marina Caparelli
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