Cass. civ., sez. I, sentenza 03/05/2024, n. 11904
CASS
Sentenza 3 maggio 2024

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Civile, emessa il 31 gennaio 2024, con numero di registro generale 13674/2017. Le parti coinvolte sono la Regione Autonoma Valle d'Aosta, ricorrente principale, e l'Impresa Dott. Carlo Agnese S.p.A., controricorrente e ricorrente incidentale. La Regione ha contestato la condanna al pagamento di oneri per ritardi e maggiori costi sostenuti dall'appaltatrice, sostenendo la decadenza delle pretese per tardiva iscrizione delle riserve e chiedendo il pagamento di penali per ritardi nella progettazione. L'Impresa, al contrario, ha chiesto il riconoscimento di maggiori oneri per inadempimenti della Regione nella progettazione definitiva.

La Corte ha rigettato entrambi i ricorsi, affermando che la responsabilità per i ritardi e i maggiori oneri era imputabile alla Regione, in quanto committente, per non aver effettuato gli studi preliminari necessari alla progettazione definitiva, come previsto dalla normativa sugli appalti pubblici. La Corte ha sottolineato che, nell'ambito di un appalto integrato, la progettazione definitiva deve includere indagini preliminari, e la loro omissione costituisce inadempimento contrattuale. Inoltre, ha confermato la legittimità della compensazione delle spese processuali, considerando la reciproca soccombenza delle parti.

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Massime3

In tema di appalti pubblici, l'appalto integrato, rispetto ad altri sistemi di realizzazione delle opere pubbliche, si caratterizza per la ripartizione dei compiti relativi alla progettazione dell'opera, ponendo a carico dell'ente committente l'obbligo di redigere il progetto definitivo, che deve raggiungere un livello di definizione tale da contenere, oltre alla compiuta individuazione dei lavori da realizzare, anche l'elaborazione dei calcoli strutturali e lo sviluppo del computo metrico estimativo, ed a carico dell'appaltatore la predisposizione, secondo le indicazioni vincolanti del predetto progetto definitivo e senza poter introdurre variazioni qualitative o quantitative, di un progetto immediatamente cantierabile, cioè non bisognoso di ulteriori specificazioni e tale da contenere la dettagliata indicazione delle lavorazioni necessarie e del relativo costo.

In tema di opere pubbliche, nell'appalto integrato, che si caratterizza per la ripartizione tra l'ente e l'appaltatore dei compiti relativi alla progettazione dell'opera, l'effettuazione di studi ed indagini preliminari, inserendosi nella fase della progettazione definitiva, grava sull'ente committente non ai sensi dell'art. 1206 c.c., quale dovere di cooperare in buona fede nell'esecuzione del contratto, bensì quale preciso obbligo previsto dall'art. 16, comma 4, della l. n. 109 del 1994, non trasferibile all'appaltatore, che, ai sensi del successivo comma 5, deve provvedere esclusivamente a studi ed indagini di dettaglio o di verifica, necessari per la specifica individuazione dei lavori da realizzare e per la determinazione dei costi. (Principio applicato in un appalto integrato, in cui le carenze del progetto esecutivo, determinanti il ritardo nei lavori, erano state addebitate all'ente committente, venuto meno all'obbligo specifico di compiere le indagini per accertare la presenza di reperti archeologici, indipendentemente dagli studi di dettaglio successivamente spettanti all'appaltatore nella fase della progettazione esecutiva).

In tema di opere pubbliche realizzate mediante appalto integrato, il recesso dell'ente committente prima dell'inizio dei lavori, per la mancata approvazione del progetto esecutivo, esclude l'operatività della disciplina dettata dall'art. 25, comma 4, della l. n. 109 del 1994, nella parte in cui riconosce all'appaltatore l'indennizzo pari al decimo dell'importo dei lavori non eseguiti, essendo invece applicabile quella di cui all'art. 140, comma 7, del d.P.R. n. 145 del 1999, con conseguente diritto dell'appaltatore al pagamento di quanto previsto dal capitolato generale per l'ipotesi di recesso per ritardata consegna dei lavori.

Commentario1

  • 1Ho Ricevuto Un Decreto Ingiuntivo Da Una Banca: Ecco Come Agire Subito
    Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 25 maggio 2026

    Introduzione Ricevere un decreto ingiuntivo da una banca non è un semplice “sollecito più formale”. È l'ingresso in una fase giudiziaria vera e propria, con termini brevi, conseguenze potenzialmente molto pesanti e un errore tipico che costa caro: sottovalutare i primi giorni dopo la notifica. In via generale, l'opposizione al decreto ingiuntivo va proposta entro il termine indicato dal provvedimento, che ordinariamente è di quaranta giorni dalla notifica; se non si reagisce in tempo, il decreto può diventare esecutivo e aprire la strada al precetto e poi al pignoramento. L'espropriazione forzata, infatti, inizia con il pignoramento, mentre il precetto è l'intimazione ad adempiere in un …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 03/05/2024, n. 11904
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11904
Data del deposito : 3 maggio 2024

Testo completo