Sentenza 3 maggio 2024
Massime • 3
In tema di appalti pubblici, l'appalto integrato, rispetto ad altri sistemi di realizzazione delle opere pubbliche, si caratterizza per la ripartizione dei compiti relativi alla progettazione dell'opera, ponendo a carico dell'ente committente l'obbligo di redigere il progetto definitivo, che deve raggiungere un livello di definizione tale da contenere, oltre alla compiuta individuazione dei lavori da realizzare, anche l'elaborazione dei calcoli strutturali e lo sviluppo del computo metrico estimativo, ed a carico dell'appaltatore la predisposizione, secondo le indicazioni vincolanti del predetto progetto definitivo e senza poter introdurre variazioni qualitative o quantitative, di un progetto immediatamente cantierabile, cioè non bisognoso di ulteriori specificazioni e tale da contenere la dettagliata indicazione delle lavorazioni necessarie e del relativo costo.
In tema di opere pubbliche, nell'appalto integrato, che si caratterizza per la ripartizione tra l'ente e l'appaltatore dei compiti relativi alla progettazione dell'opera, l'effettuazione di studi ed indagini preliminari, inserendosi nella fase della progettazione definitiva, grava sull'ente committente non ai sensi dell'art. 1206 c.c., quale dovere di cooperare in buona fede nell'esecuzione del contratto, bensì quale preciso obbligo previsto dall'art. 16, comma 4, della l. n. 109 del 1994, non trasferibile all'appaltatore, che, ai sensi del successivo comma 5, deve provvedere esclusivamente a studi ed indagini di dettaglio o di verifica, necessari per la specifica individuazione dei lavori da realizzare e per la determinazione dei costi. (Principio applicato in un appalto integrato, in cui le carenze del progetto esecutivo, determinanti il ritardo nei lavori, erano state addebitate all'ente committente, venuto meno all'obbligo specifico di compiere le indagini per accertare la presenza di reperti archeologici, indipendentemente dagli studi di dettaglio successivamente spettanti all'appaltatore nella fase della progettazione esecutiva).
In tema di opere pubbliche realizzate mediante appalto integrato, il recesso dell'ente committente prima dell'inizio dei lavori, per la mancata approvazione del progetto esecutivo, esclude l'operatività della disciplina dettata dall'art. 25, comma 4, della l. n. 109 del 1994, nella parte in cui riconosce all'appaltatore l'indennizzo pari al decimo dell'importo dei lavori non eseguiti, essendo invece applicabile quella di cui all'art. 140, comma 7, del d.P.R. n. 145 del 1999, con conseguente diritto dell'appaltatore al pagamento di quanto previsto dal capitolato generale per l'ipotesi di recesso per ritardata consegna dei lavori.
Commentario • 1
- 1. Ho Ricevuto Un Decreto Ingiuntivo Da Una Banca: Ecco Come Agire SubitoGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 25 maggio 2026
Introduzione Ricevere un decreto ingiuntivo da una banca non è un semplice “sollecito più formale”. È l'ingresso in una fase giudiziaria vera e propria, con termini brevi, conseguenze potenzialmente molto pesanti e un errore tipico che costa caro: sottovalutare i primi giorni dopo la notifica. In via generale, l'opposizione al decreto ingiuntivo va proposta entro il termine indicato dal provvedimento, che ordinariamente è di quaranta giorni dalla notifica; se non si reagisce in tempo, il decreto può diventare esecutivo e aprire la strada al precetto e poi al pignoramento. L'espropriazione forzata, infatti, inizia con il pignoramento, mentre il precetto è l'intimazione ad adempiere in un …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/05/2024, n. 11904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11904 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2024 |
Testo completo
– ricorrente – contro IMPRESA DOTT. CARLO AGNESE S.P.A., in persona del presidente p.t., rap- presentata e difesa dagli Avv. Paolo Carbone e Maria Bruna Chito, con domi- cilio eletto in Roma, via Guido d'Arezzo, n. 28; – controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 2007/16, depositata il 29 novembre 2016. Civile Sent. Sez. 1 Num. 11904 Anno 2024 Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE Relatore: MERCOLINO GUIDO Data pubblicazione: 03/05/2024 2 Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 31 gennaio 2024 dal Consigliere Guido Mercolino;
uditi l'Avv. Laura Formentin, per delega dell'Avv. Saracco, e l'Avv. Maria Bruna Chito;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mauro VITIELLO, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei primi tre mo- tivi del ricorso principale, con l'assorbimento del quarto e la dichiarazione d'inammissibilità del quinto, e la dichiarazione d'inammissibilità dei primi quattro motivi del ricorso incidentale, con il rigetto del quinto. FATTI DI CAUSA 1. L'Impresa Dott. Carlo Agnese S.p.a., appaltatrice della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori di restauro e recupero del complesso monumentale sito in Aosta e denominato Torre dei Balivi, in virtù di contratto stipulato il 4 dicembre 2002, convenne in giudizio la Regione Autonoma Valle d'Aosta, per sentirla condannare al risarcimento dei maggiori oneri di cui alle riserve iscritte nel corso del rapporto. A sostegno della domanda, l'attrice riferì che la committente, la quale doveva provvedere alla progettazione definitiva, aveva omesso di procedere all'effettuazione di studi e sondaggi preliminari, in una situazione in cui era agevolmente ipotizzabile la presenza di reperti archeologici nel sottosuolo, in tal modo cagionando il superamento dei tempi previsti per l'esecuzione dei lavori, con la conseguente sopportazione di maggiori oneri per il manteni- mento del cantiere, e degli ulteriori oneri di cui alle riserve. La Regione si costituì ed eccepì la decadenza dell'attrice dalle pretese azionate, per tardiva iscrizione delle riserve, chiedendo in via riconvenzionale il pagamento della penale dovuta per il ritardo nella consegna della progetta- zione esecutiva. 1.1. Con sentenza del 14 aprile 2010, il Tribunale di Aosta accolse la domanda principale e rigettò la domanda riconvenzionale, condannando la Regione al pagamento della somma complessiva di Euro 169.368,68, oltre interessi, ivi compresi Euro 84.326,02 per interventi sulla progettazione de- finitiva, Euro 25.967,08 per opere di cui alla riserva n. 2, Euro 2.389,09 per 3 interessi sulle somme di cui alla riserva n. 3, Euro 53.492,44 a titolo di com- penso per opere ed attrezzature lasciate nel cantiere, ed Euro 3.200,00 a titolo di compenso per l'installazione di rampe provvisorie. 2. L'impugnazione proposta dall'Impresa è stata parzialmente accolta dalla Corte d'appello di Torino, che con sentenza del 29 novembre 2016 ha condannato la Regione al pagamento dell'ulteriore importo di Euro 218.098,13, oltre rivalutazione monetaria ed interessi. Premesso che il contratto stipulato tra le parti prevedeva un appalto in- tegrato, nell'ambito del quale la committente doveva provvedere alla proget- tazione definitiva e l'appaltatrice alla progettazione esecutiva ed alla realiz- zazione delle opere, e rilevato che il rapporto si era arrestato all'elaborazione del progetto esecutivo, avendo la Regione deciso di recedere dal contratto, la Corte ha rigettato innanzitutto l'eccezione di decadenza sollevata dalla Re- gione, rilevando che per una delle riserve, accolta dalla sentenza di primo grado, non era stato proposto appello incidentale, per altre l'eccezione non era stata riproposta in appello, e per altre ancora l'iscrizione aveva avuto luogo tempestivamente in occasione del primo stato di avanzamento dei la- vori: ha precisato infatti che l'attrice non aveva dedotto l'illegittimità delle sospensioni dei lavori, ma aveva fatto valere soltanto l'indebito prolunga- mento degli stessi causato dall'inadempimento degli obblighi gravanti sulla committente nella redazione del progetto definitivo. Ciò posto, la Corte ha osservato che nell'appalto integrato il progetto de- finitivo, i cui contenuti sono regolati dall'art. 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, deve individuare i lavori da realizzare, e richiede che gli studi e le indagini occorrenti siano condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo;
la progettazione definitiva deve quindi presentare un livello di definizione dell'intervento e di approfondimento degli studi e delle indagini occorrenti tale da consentirne la successiva ingegnerizzazione in sede di pro- gettazione esecutiva, sicché, ove la prima non abbia tenuto conto di determi- nate circostanze, nonostante la loro prevedibilità, le relative conseguenze non possono essere fatte ricadere sull'appaltatore; la stazione appaltante deve conseguentemente curare con particolare attenzione la predisposizione del 4 progetto definitivo, in modo da evitare che in sede di progettazione esecutiva emergano differenze tali da modificare sensibilmente il rapporto sinallagma- tico con l'offerta in base alla quale ha avuto luogo l'aggiudicazione. Pur rile- vando che nella specie l'art. I.2 del contratto di appalto poneva a carico della appaltatrice la demolizione delle superfetazioni, lo scavo di splateamento ge- nerale del cortile, lo scavo archeologico, le campagne di monitoraggio am- bientale, i sondaggi e i saggi stratigrafici, da eseguirsi prima della redazione del progetto esecutivo, ha ritenuto che, coerentemente con la natura inte- grata dell'appalto, tale pattuizione si limitasse ad imporre le ulteriori indagini funzionali all'ingegnerizzazione del progetto definitivo, senza sovvertire la qualità e la quantità delle opere contrattualmente previste. Ha aggiunto che tale conclusione trovava conforto nel dovere di cooperare all'adempimento dell'appaltatore, configurabile a carico della committente, nonché nella natura imperativa delle norme che in tema di appalto pubblico disciplinano l'attività di progettazione, le quali rispondono a finalità pubblicistiche e sono derogabili soltanto nei casi e nei modi da esse previsti. Tanto premesso, la Corte ha preso in esame la riserva n. 1A, avente ad oggetto il riconoscimento dei sovrapprezzi relativi agli scavi archeologici ese- guiti a regia, osservando che, come accertato dal c.t.u. nominato in appello, la committente non aveva svolto tutte le indagini necessarie, alle quali aveva dovuto provvedere l'appaltatrice, con la conseguente sopportazione di oneri superiori, riconosciuti soltanto in parte con la perizia di variante, e fatti valere per il resto con specifica riserva. Ha ritenuto peraltro infondata la relativa domanda, rilevando che l'attrice non aveva fornito la prova dei predetti oneri, in particolare dell'utilizzazione del personale e delle attrezzature unicamente per lo scavo archeologico, ed escludendo pertanto l'ammissibilità di una liqui- dazione in via equitativa. Passando alla riserva n. 1C, riguardante il riconoscimento dei maggiori oneri sopportati per carente produzione causata dallo slittamento dei lavori, precisato che la pretesa non riguardava lo scavo archeologico, ma i lavori principali da eseguirsi successivamente alla redazione del progetto esecutivo, ha rilevato che l'andamento dell'appalto aveva subìto un notevole rallenta- mento a causa del prolungarsi dei lavori di scavo, durante i quali erano state 5 tuttavia svolte anche attività concernenti i lavori principali, in tal modo deter- minandosi una situazione di fatto completamente diversa da quella prevista dal contratto. Ha ritenuto peraltro infondata la relativa domanda, osservando che in tale fase l'attrice non poteva contare neppure contrattualmente su una determinata produzione, e ritenendo comunque non provato che, oltre al can- tiere allestito per lo scavo archeologico, l'appaltatrice ne avesse allestito un altro finalizzato all'esecuzione delle opere principali. In ordine alla riserva n. 1E, avente ad oggetto il ristoro dei maggiori oneri derivanti dalla sospensione dei lavori dal 9 dicembre 2003 al 16 marzo 2004, la Corte, pur rilevando che la sospensione era stata determinata dalle condi- zioni climatiche, ha ritenuto incontestato che la stessa fosse indirettamente imputabile alla stazione appaltante, per effetto del protrarsi dello scavo ar- cheologico: precisato che l'effetto pratico era stato il medesimo di una so- spensione illegittima, ha accolto soltanto parzialmente la domanda, ritenendo non provata l'utilizzazione delle attrezzature esclusivamente per i lavori indi- cati nella riserva. Relativamente alla riserva n. 1F, avente ad oggetto il ristoro degli oneri derivanti dalla sospensione dei lavori dall'11 maggio 2004 al mese di aprile 2005, premesso che il periodo in questione comprendeva sia la fase relativa alla redazione del progetto esecutivo che quella intercorsa tra il recesso della committente e lo smontaggio del cantiere, ha richiamato l'opinione del c.t.u., secondo cui la causa della sospensione era costituita dalle difficoltà incontrate nella redazione del progetto esecutivo, in conseguenza delle carenze di quello definitivo, mentre non erano chiare le ragioni del prolungamento della stessa in epoca successiva alla consegna del progetto: ha quindi accolto la domanda limitatamente al primo periodo, mentre l'ha rigettata con riguardo al secondo, osservando che lo scioglimento del vincolo contrattuale aveva fatto venir meno ogni aspettativa dell'appaltatore e la stessa necessità di mantenere i mezzi e l'organizzazione dedicati al cantiere. Precisato che la Regione aveva ripetutamente sollecitato lo smantellamento del cantiere e il rilascio delle aree dallo stesso occupato, ha ritenuto che lo stesso non avesse avuto luogo non già per mancanza di disposizioni della direzione dei lavori, ma per difetto di collaborazione da parte dell'appaltatrice. 6 In riferimento alla riserva n. 1G, riguardante i maggiori oneri derivanti dalla necessità di apportare modifiche al progetto definitivo, la Corte ha rite- nuto incontestata l'imputabilità degli stessi all'Amministrazione, riconoscendo quindi le spese ritenute pertinenti dal c.t.u. e documentate dall'attrice. Con riguardo alla riserva n. 4, avente ad oggetto il riconoscimento del 10% dell'importo dei lavori non eseguiti e degli oneri sopportati per l'espianto del cantiere e per l'allestimento delle attrezzature e del cantiere finalizzati all'esecuzione dei lavori non eseguiti, ha confermato il rigetto della domanda, dando atto per un verso dell'avvenuto scioglimento del rapporto per effetto del recesso della stazione appaltante e della mancata proposizione di una domanda di risoluzione per inadempimento da parte dell'appaltatrice, ed os- servando per altro verso che in tema di appalto integrato l'art. 140 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, nel disciplinare il recesso ad nutum del commit- tente, deroga espressamente alla disposizione di cui all'art. 122, che prevede il pagamento del decimo delle opere non eseguite;
ha escluso inoltre l'appli- cabilità dell'art. 25, commi quarto e quinto, della legge n. 109 del 1994, ri- guardanti le varianti che si rendano necessarie in conseguenza di errori od omissioni del progetto esecutivo, e dell'art. 10, comma ottavo, del d.m. 19 aprile 2000, n. 145, il quale non prevede la corresponsione di una percentuale fissa in favore dell'appaltatore. Quanto, infine, alle riserve nn.
4.3 e 4.4, riguardanti l'espianto del can- tiere e l'impianto delle attrezzature finalizzate all'esecuzione dei lavori non realizzati, la Corte, pur riconoscendo che in caso di esecuzione dell'appalto, il relativo costo avrebbe potuto essere spalmato sui compensi relativi a tutte le opere pattuite, ha rilevato che non era stata fornita una prova sicura degli oneri sopportati dall'attrice, non essendo stato dimostrato che la stessa avesse allestito un cantiere dimensionato per l'esecuzione di tutte le opere contrattuali. Precisato infine che le riserve riguardanti l'anomalo andamento dell'ap- palto avevano ad oggetto crediti di natura risarcitoria, ha ritenuto che sugli importi liquidati a tale titolo spettassero all'attrice la rivalutazione monetaria e gl'interessi legali sull'importo rivalutato, escludendo invece la spettanza de- gl'interessi anatocistici. 7 3. Avverso la predetta sentenza la Regione ha proposto ricorso per cas- sazione, articolato in cinque motivi, illustrati anche con memoria. L'Impresa ha resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale, articolato in cinque motivi ed anch'esso illustrato con memoria. Il ricorso, avviato alla trattazione in camera di consiglio, è stato rimesso alla pubblica udienza, con ordinanza interlocutoria del 10 maggio 2023, es- sendosi rilevata l'insussistenza di precedenti specifici in ordine alla figura dello appalto integrato, ed essendo stato ritenuto necessario un approfondimento in contraddittorio delle questioni sollevate dalle parti, con l'acquisizione anche del parere del Pubblico Ministero. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo d'impugnazione, la Regione denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 140, commi primo e secondo, 25 e 26 del d.P.R. n. 554 del 1999 e dell'art. 16, commi quarto e quinto, della legge n. 109 del 1994, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la redazione del progetto definitivo imponesse l'effettuazione di indagini e studi specialistici, senza considerare che la stessa è stata prevista dalla legge in via meramente eventuale. Sostiene che in tal modo la Corte territo- riale ha finito per estendere al progetto definitivo i principi dell'immediata cantierabilità del progetto e dell'intrasferibilità del rischio in capo all'appalta- tore, riferibili invece al progetto esecutivo, per l'ipotesi in cui lo stesso sia predisposto dalla stazione appaltante. Tali principi non erano applicabili alla fattispecie in esame, qualificabile come appalto integrato, nell'ambito del qua- le il progetto esecutivo dev'essere predisposto dall'impresa appaltatrice, fer- ma restando la facoltà, attribuita dal comma secondo dell'art. 140 cit. al re- sponsabile del procedimento, di chiedere l'effettuazione di studi ed indagini di maggior dettaglio rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo. 2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., sostenendo che, nel ritenere che la redazione del progetto definitivo presupponesse l'effettuazione degli scavi e delle indagini archeologiche, la sentenza impugnata non ha tenuto 8 conto del tenore letterale dell'art. I.2 del capitolato d'appalto, che poneva gli stessi a carico dell'appaltatrice, quali interventi strumentali e prodromici alla redazione del progetto esecutivo. 3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e la falsa appli- cazione dell'art. 1366 cod. civ., osservando che, nell'interpretazione del con- tratto, la sentenza impugnata ha ampliato ingiustificatamente l'oggetto della prestazione dovuta dall'Amministrazione, restringendo invece quello della prestazione dovuta dall'appaltatrice, senza considerare che quest'ultima era perfettamente a conoscenza dei lavori preliminari da realizzare, descritti nella relazione tecnica generale allegata al progetto definitivo, aveva esaminato tale progetto in vista della partecipazione alla gara, aveva effettuato i sopral- luoghi necessari ed aveva proposto i prezzi più opportuni per le lavorazioni da eseguire, senza esprimere alcuna riserva in ordine alla progettazione de- finitiva. 4. Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1206 cod. civ., sostenendo che, nel ricollegare l'obbligo di svolgere indagini e studi specialistici al dovere di collaborazione gravante sul committente, la sentenza impugnata non ha considerato che nel contratto d'appalto tale dovere non riveste un rilievo autonomo, ma è funzionale all'e- secuzione della prestazione da parte dell'appaltatore, e non è quindi riferibile all'appalto integrato, nel quale l'appaltatore è tenuto a predisporre un pro- getto esecutivo tecnicamente valido, effettuando tutte le ricerche e le indagini necessarie, all'esito delle quali soltanto, ove emergano carenze progettuali, il dovere di cooperazione impone all'Amministrazione di provvedere alla loro eliminazione. Premesso che già in sede di gara era stata richiesta all'appalta- trice l'esecuzione dei lavori preliminari indispensabili per la redazione di un progetto esecutivo immediatamente cantierabile, i quali costituivano quindi parte integrante della prestazione pattuita, rileva che a seguito degli scavi archeologici era emersa la necessità di predisporre una variante, nell'ambito della quale era stata prevista la remunerazione di tale attività. 5. Con il quinto motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa appli- cazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha compensato per la metà le spese di entrambi i gradi di 9 giudizio, ponendo il residuo a carico di essa ricorrente, sulla base del principio di causalità, senza considerare che, nonostante la sua soccombenza in ordine alla questione riguardante la natura dell'appalto integrato, la domanda era stata accolta in misura pari a un decimo circa della somma richiesta dall'at- trice. 6. Con il primo motivo del ricorso incidentale, l'Impresa denuncia l'o- messo esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto infondate le pretese di cui alle riserve nn. 1A, 1E, 1F, senza tenere conto della corrispondenza tra gl'im- porti richiesti e quelli risultanti dalle fatture, della riconducibilità dell'attività svolta in parte allo scavo archeologico ed in parte ad altre attività collegate, e della presenza dell'attrezzatura nel cantiere. 7. Con il secondo motivo, la controricorrente deduce la violazione degli artt. 116 e 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. e dell'art. 1226 cod. civ., nonché il travisamento delle risultanze processuali e l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che, nel ritenere insufficiente la documentazione prodotta al riguardo, la Corte territoriale si è immotivatamente discostata dalla valutazione compiuta dal c.t.u., il quale l'a- veva analiticamente esaminata e descritta nella propria relazione, eviden- ziando tra l'altro che la direzione dei lavori aveva omesso di procedere alla ricognizione prevista dall'art. 133 del d.P.R. n. 554 del 1999. Aggiunge che, nell'escludere la sussistenza dei presupposti necessari per una liquidazione equitativa, la sentenza impugnata è incorsa in contraddizione, avendo con- temporaneamente riconosciuto la fondatezza della domanda sotto il profilo dell'an debeatur. Afferma infine che la Corte territoriale ha travisato le risul- tanze delle prove testimoniali assunte, le quali confermavano le valutazioni compiute dal c.t.u. 8. Con il terzo motivo, la controricorrente lamenta l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto infondate le pretese di cui alle riserve nn. 1C, 4.3 e 4.4, senza tenere conto dell'unicità del contratto, dell'avvenuta esecu- zione anche di lavori diversi dallo scavo archeologico e della contabilizzazione degli stessi da parte del direttore dei lavori, da cui poteva desumersi anche 10 l'allestimento del relativo cantiere e l'utilizzazione del personale e delle at- trezzature. 9. Con il quarto motivo, la controricorrente denuncia la violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., nonché l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui, pur avendo dato atto del rallentamento subìto dai lavori a causa del protrarsi dello scavo archeologico, ha ritenuto immotivatamente infondate le pretese di cui alle riserve 1A, 1C, 4.3 e 4.4. 10. Con il quinto motivo, la controricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 140 del d.P.R. n. 554 del 1999, dell'art. 25, commi quarto e quinto, della legge n. 109 del 1994 e dell'art. 12, primo e secondo comma, disp. prel. cod. civ., nonché l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui, nonostante il recesso dell'Amministrazione dal contratto di appalto, ha ritenuto infondata la pretesa di cui alla riserva n.
4. Premesso che, nel deli- berare il recesso, la Regione aveva riconosciuto la realizzabilità del progetto, ritenendolo però eccessivamente oneroso, salvo poi porre a base della nuova gara un progetto molto simile nella parte strutturale, sostiene che la fattispe- cie non era riconducibile all'art. 140, comma settimo, del d.P.R. n. 554 del 1999, relativo all'ipotesi in cui il compimento dell'opera appaltata sia ritenuto non più utile, ma all'art. 25, comma quarto, della legge n. 109 del 1994, applicabile in via analogica, in quanto riguardante l'approvazione di varianti in corso d'opera eccedenti il quinto dell'importo originario del contratto: il progetto definitivo predisposto dalla Regione presentava infatti errori ed omissioni che avevano imposto l'adozione di varianti al progetto esecutivo, la cui entità aveva indotto l'Amministrazione a recedere dal contratto. 11. I primi tre motivi del ricorso principale, da esaminarsi congiunta- mente, in quanto aventi ad oggetto la comune problematica riguardante la riconducibilità degli studi e dei sondaggi preliminari alla fase della progetta- zione definitiva, e la conseguente imputabilità alla committente dei maggiori oneri sostenuti dall'appaltatrice per il ritardo nell'esecuzione dei lavori cagio- nato dalla presenza di reperti archeologici nel sottosuolo, sono infondati. E' infatti pacifico che il contratto stipulato tra le parti prevedeva un ap- 11 palto integrato, la cui caratteristica essenziale consiste, ai sensi dell'art. 19, comma primo, lett. b), della legge n. 109 del 1994, nella circostanza che, a differenza di quanto accade ordinariamente, la prestazione dell'appaltatore comprende, oltre alla esecuzione dei lavori, anche la progettazione esecutiva, con la conseguenza che l'affidamento ha luogo, ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo, attraverso una gara indetta sulla base del progetto defi- nitivo predisposto dall'ente committente. La distinzione tra progetto definitivo e progetto esecutivo è prevista dall'art. 16 della legge n. 109, ai sensi del quale il primo «individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rila- scio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni» (comma quarto), mentre il secondo «determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo» (comma quinto). Più specificamente, il progetto defini- tivo «consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inseri- mento delle opere sul territorio;
nello studio di impatto ambientale ove pre- visto;
in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali ca- ratteristiche delle opere, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione;
negli studi ed indagini preli- minari occorrenti con riguardo alla natura ed alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti;
in un disciplinare de- scrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonché in un computo metrico estimativo» (comma quarto), mentre quello esecutivo «è costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, com- presi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari» (comma quinto). L'oggetto degli studi e le indagini preliminari necessari ai fini della redazione del progetto definitivo è poi individuato dallo ultimo periodo del comma quarto, che li identifica esemplificativamente in 12 quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi», precisando che essi devono essere «condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo», mentre il penultimo periodo del comma quinto dispone che il progetto esecutivo deve essere «redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi ed indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo». Può quindi affermarsi che, in linea generale, gli studi e le indagini preli- minari (tra i quali vanno certamente inclusi quelli di tipo archeologico, ove l'area interessata dall'esecuzione dei lavori rivesta un siffatto interesse) rien- trano nella fase della progettazione definitiva, demandata in ogni caso all'ente committente, e devono raggiungere un livello di definizione tale da consen- tire, oltre alla compiuta individuazione dei lavori da realizzare, l'elaborazione dei calcoli strutturali e lo sviluppo del computo metrico estimativo, anch'essi spettanti al committente: i relativi risultati devono essere infatti riportati in apposite relazioni, che devono essere allegate al progetto definitivo, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.P.R. n. 554 del 1999, unitamente ai calcoli preliminari ed al computo metrico, e devono indicare le soluzioni da adottare in sede di progettazione esecutiva. Quest'ultima fase, che nell'appalto integrato è de- mandata all'appaltatore, deve invece condurre alla dettagliata individuazione dei lavori da realizzare e del relativo costo, a un livello di precisione tale da consentire la predisposizione di un progetto immediatamente cantierabile, cioè non bisognoso di ulteriori specificazioni, in quanto contenente una pun- tuale e dettagliata descrizione dell'opera, con l'indicazione dei prezzi dei ma- teriali e delle lavorazioni necessari per la sua realizzazione (cfr. Cass., Sez. I, 9/11/2018, n. 28799; 31/05/2012, n. 8779). Ciò non esclude la possibilità di ordinare all'appaltatore l'effettuazione di ulteriori studi o indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, espressamente previsti dall'art. 16 cit. e dall'art. 140, comma secondo, del d.P.R. n. 554 del 1999, il quale attribuisce la relativa facoltà al responsabile del procedimento, ove ne ravvisi la neces- sità, precisando che l'esecuzione degli stessi non comporta il riconoscimento 13 di alcun compenso aggiuntivo in favore dell'appaltatore. La regola, tuttavia, è che l'effettuazione dei predetti studi e indagini precede la redazione del progetto esecutivo, essendo funzionale alla predisposizione di quello defini- tivo, rispetto al quale, d'altronde, l'art. 140, comma terzo, del d.P.R. n. 554 stabilisce che il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione della qualità o delle quantità dei lavori: tale principio, come correttamente osser- vato dalla Corte territoriale, opera non soltanto a tutela dell'ente commit- tente, imponendo all'appaltatore di attenersi al progetto definitivo nella reda- zione di quello esecutivo, ma anche a tutela dell'appaltatore, impedendo di porre a suo carico l'esecuzione di lavori non contemplati dal progetto defini- tivo, nonché a garanzia della par condicio tra i partecipanti alla gara per l'ag- giudicazione dell'appalto, escludendo la possibilità di una successiva modifi- cazione delle condizioni previste dal bando, determinate proprio sulla base del progetto definitivo. Alla predetta regola fanno eccezione soltanto le ipotesi nelle quali il comma quarto dell'art. 140 cit. consente di apportare varianti al progetto esecutivo, le quali comprendono, oltre ai mutamenti successivi della situazione di fatto e di diritto, la sopravvenienza di cause impreviste ed im- prevedibili (tra le quali, com'è noto, la giurisprudenza di legittimità include anche la c.d. sorpresa archeologica: cfr. Cass., Sez. I, 5/02/2016, n. 2316; 17/02/2014, n. 3670; 14/05/2005, n. 10133), come tali non imputabili ad alcuna delle parti, e il successivo riscontro di errori od omissioni del progetto definitivo (tra i quali il comma 5-bis dell'art. 25 della legge n. 109 del 1994 annovera l'inadeguata valutazione dello stato di fatto e la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali), che, in quanto ascrivibili alla parte che lo ha predisposto, possono giustificare l'affer- mazione di responsabilità dell'ente committente. Alla stregua di tale disciplina, non merita censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che gli studi e i sondaggi volti ad accertare l'e- ventuale presenza di manufatti o reperti d'interesse archeologico nel sotto- suolo dell'area interessata dai lavori dovessero essere effettuati dalla Regione nell'ambito delle operazioni preliminari preordinate alla redazione del pro- getto definitivo, concludendo pertanto che la mancata effettuazione degli stessi costituiva inadempimento del dovere di cooperazione all'adempimento 14 del contratto di appalto, idoneo a giustificare la condanna della committente al risarcimento dei maggiori oneri sopportati dall'appaltatrice per il ritardo nell'esecuzione dei lavori determinato dai predetti ritrovamenti. Considerato infatti che, come rilevato dalla Corte territoriale, l'opera commissionata alla Impresa consisteva nel restauro e nel recupero di un complesso edilizio risa- lente al medioevo e presumibilmente insistente su strutture murarie ancor più antiche, eventualmente contenenti manufatti d'interesse storico-archeo- logico, deve ritenersi che i predetti sondaggi rientrassero tra gli studi e le indagini preliminari richiesti dalla natura e dalle caratteristiche dell'opera, che l'art. 16, comma quarto, della legge n. 109 del 1994 include nella fase della progettazione definitiva, ponendone l'effettuazione a carico dell'ente commit- tente. E' pur vero che, come accertato dalla sentenza impugnata, l'art. I.2 del contratto di appalto poneva a carico dell'appaltatrice «la demolizione delle superfetazioni, lo scavo di splateamento generale del cortile, lo scavo archeo- logico, nonché le campagne di monitoraggio ambientale, i sondaggi e i saggi stratigrafici», da effettuarsi prima della redazione del progetto esecutivo: tale clausola è stata tuttavia intesa dalla Corte territoriale, in coerenza con la struttura dell'appalto integrato e con il dettato dell'art. 16, comma quinto, della legge n. 109 del 1994 e dell'art. 140, comma secondo, del d.P.R. n. 554 del 1999, nel senso dell'imposizione a carico dell'appaltatrice dell'obbligo di procedere esclusivamente alle ulteriori indagini ritenute necessarie per l'in- gegnerizzazione del progetto definitivo, senza che ciò comportasse il sovver- timento della quantità e qualità delle opere previste dal contratto. Tale rico- struzione della comune intenzione delle parti non si pone in alcun modo in contrasto con gli artt. 1362 e 1363 cod. civ., risultando perfettamente com- patibile con il significato letterale delle espressioni usate, individuato alla luce del quadro normativo vigente all'epoca della stipulazione ed alla causa con- creta dell'appalto integrato, contraddistinta da una precisa ripartizione dei compiti relativi alla progettazione dell'opera pubblica: è noto d'altronde che, nell'interpretazione del contratto, il carattere prioritario dell'elemento lette- rale non deve essere inteso in senso assoluto, giacché il richiamo dell'art. 1362 cod. civ. alla comune intenzione delle parti impone di estendere l'inda- gine ai criteri logici, teleologici e sistematici, anche laddove il testo dell'ac- 15 cordo sia chiaro ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa vo- lontà dei contraenti (cfr. Cass., Sez. I, 2/07/2020, n. 13595; 28/06/2017, n. 16181; Cass., Sez. III, 26/07/2019, n. 20294). Nessun rilievo può invece attribuirsi, a fronte della chiara manifestazione di volontà desunta dal tenore letterale della clausola in esame, al comportamento complessivo delle parti, anche successivo alla stipulazione, trattandosi di un criterio ermeneutico che, in riferimento ai contratti per i quali è richiesta la forma scritta ad substan- tiam, come quelli stipulati dagli enti pubblici, è utilizzabile esclusivamente in caso d'incertezza, al fine di chiarire il contenuto del contratto per come desu- mibile dal testo, e non anche per integrare la portata e la rilevanza giuridica della dichiarazione negoziale (cfr. Cass., Sez. II, 15/05/2018, n. 11828; 7/ 06/2011, n. 12297; 4/06/2002, n. 8080). 12. E' parimenti infondato il quarto motivo, con cui la ricorrente fa valere l'obbligo dell'appaltatrice di effettuare gli studi e le indagini necessari per la predisposizione di un progetto esecutivo tecnicamente valido ed immediata- mente cantierabile, indipendentemente dal dovere di cooperazione gravante su essa committente, funzionale all'esecuzione della prestazione da parte dell'appaltatrice. Come si è detto, infatti, l'appalto integrato si caratterizza, rispetto ad altri sistemi di realizzazione delle opere pubbliche, per la ripartizione dei compiti relativi alla progettazione dell'opera tra l'ente committente e l'appaltatore, ed in particolare per l'imposizione a carico di quest'ultimo dell'obbligo di provve- dere alla redazione del progetto esecutivo, attenendosi alle indicazioni risul- tanti dal progetto definitivo predisposto dal primo, senza poter introdurre va- riazioni nella qualità o nella quantità dei lavori. L'effettuazione degli studi e delle indagini preliminari, inserendosi nella fase della progettazione definitiva, non costituisce oggetto del dovere di cooperare all'adempimento dell'appal- tatore, gravante sull'ente committente ai sensi dell'art. 1206 cod. civ., ma di un preciso obbligo dello stesso, previsto dall'art. 16, comma quarto, della legge n. 109 del 1994, e non trasferibile a carico dell'appaltatore, il quale, ai sensi del comma quinto dell'art. 16, deve provvedere esclusivamente agli studi e alle indagini di dettaglio o di verifica che risultino necessari per la specifica individuazione dei lavori da realizzare e per la determinazione del 16 costo previsto, che costituiscono la finalità del progetto esecutivo. In que- st'ottica, non può ritenersi corretto il riferimento della sentenza impugnata al dovere di cooperazione del committente, costituente espressione dell'obbligo di buona fede nell'esecuzione del contratto, che, atteggiandosi come impegno od obbligo di solidarietà, impone a ciascuna parte di tenere quei comporta- menti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere di ne- minem laedere, siano idonei a preservare gl'interessi dell'altra parte, senza un apprezzabile sacrificio a suo carico (cfr. Cass., Sez. III, 7/06/2006, n. 13345; Cass. Sez. II, 18/10/2004, n. 20399; Cass., Sez. lav., 8/02/1999, n. 1078). Più appropriato risulta invece il richiamo della Corte territoriale al ca- rattere imperativo delle norme che, in materia di appalto di opere pubbliche, disciplinano l'attività di progettazione, la cui rispondenza a finalità pubblici- stiche ne esclude la derogabilità da parte dei contraenti, se non nei casi e nei modi previsti dalle medesime disposizioni (cfr. Cass., Sez. I, 12/08/2010, n. 18644): uno di questi modi è costituito proprio dall'appalto integrato, il quale, comportando una ripartizione dei compiti di progettazione tra l'appaltatore e l'ente committente, si traduce in una deroga al principio operante in materia di opere pubbliche, secondo cui l'Amministrazione ha l'obbligo, integrativo delle pattuizioni contrattuali ed intrasferibile all'appaltatore, di predisporre un progetto esecutivo immediatamente cantierabile (cfr. Cass., Sez. I, 9/11/ 2018, n. 28799; 31/05/2012, n. 8779). Il carattere derogatorio della disci- plina dettata dall'art. 19, comma primo, lett. b), della legge n. 109 del 1994, imponendone un'interpretazione restrittiva, esclude la possibilità di porre a carico dell'appaltatore l'effettuazione degli studi e delle indagini preliminari, che, costituendo un adempimento indispensabile per la compiuta individua- zione dell'opera da realizzare, non può aver luogo successivamente alla re- dazione del progetto definitivo, come accaduto nel caso in esame, risultando altrimenti impossibile la predisposizione di un progetto esecutivo che non pre- veda modificazioni alla qualità ed alla quantità dei lavori da eseguire, e de- terminandosi anche un'alterazione della gara per l'aggiudicazione dell'ap- palto, il cui svolgimento sulla base di un'inadeguata rappresentazione dell'o- pera impedirebbe ai partecipanti di formulare offerte attendibili. Non merita dunque consenso la tesi sostenuta dalla difesa della Regione, 17 secondo cui l'obbligo di predisporre un progetto esecutivo tecnicamente va- lido ed immediatamente cantierabile avrebbe imposto all'appaltatrice di ef- fettuare gli studi e le indagini volti ad accertare l'eventuale presenza di ma- nufatti o reperti d'interesse archeologico nel sottosuolo dell'area interessata dai lavori, spettando all'Amministrazione il compito d'intervenire, in adempi- mento del proprio dovere di collaborazione all'adempimento, soltanto nel caso in cui fossero emerse carenze progettuali. In quanto determinate dall'omis- sione degli studi e delle indagini preliminari da effettuarsi nella fase di pro- gettazione definitiva, le carenze del progetto esecutivo che hanno determi- nato il ritardo nell'esecuzione dei lavori non erano infatti imputabili all'appal- tatrice, ma all'ente committente, venuto meno all'obbligo, specificamente po- sto a suo carico dalla legge, di provvedere ai predetti studi ed indagini, indi- pendentemente da quelli di dettaglio o di verifica successivamente spettanti all'appaltatrice nella fase della progettazione esecutiva. 13. Non merita infine accoglimento neppure il quinto motivo, avente ad oggetto la condanna della ricorrente al pagamento della metà delle spese processuali, a fronte dell'intervenuto accoglimento della domanda dell'appal- tatrice in misura pari a un decimo della somma richiesta. Ai fini del regolamento delle spese processuali, la sentenza impugnata ha infatti evidenziato l'intervenuto accoglimento della domanda proposta dall'at- trice, sia pure in misura molto ridotta rispetto a quella indicata nell'atto di citazione in primo grado e nello stesso atto di appello, e la soccombenza della convenuta in ordine alla questione principale, costituita dall'individuazione della parte obbligata a provvedere alle indagini archeologiche, nonché in or- dine alla domanda riconvenzionale di condanna al pagamento della penale per il ritardo nella consegna del progetto esecutivo. Il criterio adottato dalla Corte territoriale si pone perfettamente in linea con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'individua- zione della parte soccombente deve aver luogo attraverso una valutazione globale ed unitaria, riguardante l'esito complessivo della controversia, piut- tosto che il risultato dei singoli gradi di giudizio, e ciò anche nel caso in cui il giudice ritenga di dover pervenire alla compensazione parziale delle spese di lite, condannando una delle parti al pagamento del residuo, in considerazione 18 del parziale accoglimento della domanda e della sua prevalente soccombenza (cfr. Cass., Sez. II, 25/03/2022, n. 9785; Cass., Sez. VI, 13/03/2013, n. 6369; Cass., Sez. III, 23/08/2011, n. 17253). Nella specie, d'altronde, la compensazione trova giustificazione nella reciproca soccombenza delle parti, derivante per un verso dall'accoglimento soltanto parziale della domanda dell'attrice, articolata in più capi, corrispondenti alle riserve formulate nel corso del rapporto, e per altro verso dal rigetto della domanda riconvenzio- nale proposta dalla convenuta (cfr. Cass., Sez. Un., 31/10/2022, n. 32061; Cass., Sez. III, 15/05/2023, n. 13212), mentre la valutazione delle propor- zioni della soccombenza e la determinazione delle quote in cui le spese pro- cessuali devono essere ripartite tra le parti costituiscono espressione di un potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio è sottratto al sinda- cato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzio- nalità tra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soc- combente (cfr. Cass., Sez. VI, 26/05/2021, n. 14459; Cass., Sez. II, 20/12/ 2017, n. 30592). 14. Passando quindi all'esame del ricorso incidentale, sono inammissibili i primi quattro motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto la valutazione compiuta dalla Corte territoriale in ordine alla fonda- tezza delle pretese avanzate dall'attrice mediante le riserve formulate nel corso del rapporto. Il rigetto delle pretese avanzate dall'attrice con le riserve indicate trova infatti giustificazione in un'ampia e coerente motivazione, nella quale la Corte territoriale ha proceduto ad uno scrupoloso approfondimento delle risultanze istruttorie, richiamando per un verso gli accertamenti compiuti dal c.t.u. e la corrispondenza intercorsa tra la direzione dei lavori e l'appaltatrice e per altro verso la documentazione contabile prodotta da quest'ultima, sulla base delle quali ha di volta in volta ritenuto insussistente il diritto al riconoscimento dei maggiori oneri lamentati o non provato il relativo ammontare. Nel censurare tale apprezzamento, la controricorrente non è in grado d'indicare elementi di fatto emersi dal dibattito processuale e indebitamente trascurati dalla sen- tenza impugnata, né lacune argomentative o carenze logiche del ragiona- mento seguito per giungere alla decisione, ma si limita ad insistere sulla va- 19 lenza probatoria di elementi puntualmente considerati dalla Corte territoriale, in tal modo dimostrando di voler sollecitare una diversa lettura degli atti, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di verificare la correttezza giuridica del provvedimento impugnato, nonché la coerenza logico-formale della moti- vazione, nei limiti in cui le relative anomalie sono ancora deducibili come mo- tivo di ricorso per cassazione, a seguito della riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. ad opera dell'art. 54, comma primo, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (cfr. Cass., Sez. I, 13/01/2020, n. 331; Cass., Sez. II, 29/10/2018, n. 27415; Cass., Sez. V, 4/08/2017, n. 19547). Tale disposi- zione, com'è noto, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico, consi- stente nella pretermissione di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e risulti idoneo ad orientare in senso diverso la decisione della controversia, escludendo pertanto la possibi- lità di far valere in sede di legittimità l'omesso o insufficiente esame di ele- menti istruttori, qualora il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass., Sez. Un., 7/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass., Sez. II, 29/10/2018, n. 27415; Cass., Sez. III, 11/04/ 2017, n. 9253). Al di fuori della predetta ipotesi, il sindacato di legittimità sulla motivazione risulta ormai ridotto al minimo costituzionale, in quanto li- mitato al riscontro dell'inosservanza dell'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., configurabile esclusivamente nei casi di mancanza della motiva- zione sotto l'aspetto materiale e grafico oppure di mera apparenza, manifesta contraddittorietà, perplessità o incomprensibilità della motivazione, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (cfr. Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 8053; Cass., Sez. III, 12/10/2017, n. 23940; Cass., Sez. I, 4/04/2014, n. 7983). Tale vizio non può ritenersi validamente denunciato dalla controricorrente, la quale, nel lamentare l'immotivato dissenso della sentenza impugnata dalle conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. e l'ingiustificato rigetto delle pretese di cui alle ri- 20 serve 1A, 1C, 4.3 e 4.4, non tiene conto dei puntuali rilievi formulati dalla Corte territoriale in ordine alla sufficienza della documentazione prodotta. 15. E' invece infondato il quinto motivo, avente ad oggetto il mancato riconoscimento dell'indennizzo per i lavori non eseguiti a causa del recesso della Regione dal contratto di appalto. Non può infatti condividersi la tesi sostenuta dalla difesa della controri- corrente, secondo cui, in quanto determinato dall'eccessiva onerosità delle varianti apportate al progetto esecutivo per porre rimedio agli errori ed alle omissioni del progetto definitivo, il recesso dell'Amministrazione avrebbe do- vuto essere assimilato ad una risoluzione per inadempimento della commit- tente, con la conseguente applicabilità in via analogica della disciplina dettata dall'art. 25, comma quarto, della legge n. 109 del 1994, in luogo di quella prevista dall'art. 140, comma settimo, del d.P.R. n. 554 del 1999. L'art. 25, comma quarto, cit. si riferisce all'ipotesi, prevista dal comma primo, lett. d), in cui in corso d'opera si manifestino errori od omissioni del progetto esecutivo che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione della opera o la sua utilizzazione, disponendo che, ove le varianti necessarie per porvi rimedio eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il sog- getto aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto ed all'indizione di una nuova gara, alla quale è invitato anche l'aggiudicatario, cui è comunque riconosciuto l'importo dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei la- vori non eseguiti, fino ai quattro quinti dell'importo del contratto. Tale dispo- sizione, presupponendo che gli errori progettuali emergano nel corso dell'e- secuzione dei lavori, che l'importo delle varianti ecceda un quinto di quello originario del contratto, e che il progetto esecutivo sia stato redatto dall'ente committente, al quale sono quindi imputabili gli errori riscontrati, riguarda una fattispecie completamente diversa da quella disciplinata dai commi sesto e settimo dell'art. 140: questi ultimi si riferiscono infatti specificamente all'ap- palto integrato, in cui la progettazione esecutiva è affidata all'appaltatore, e presuppongono che i lavori non abbiano ancora avuto inizio, disciplinando l'ipotesi in cui il progetto esecutivo non venga approvato;
ove invece il pro- getto esecutivo sia stato approvato ed i lavori siano già in corso, trovano applicazione il comma quarto dell'art. 140, che tanto nelle ipotesi di cui all'art. 21 25 quanto in caso di errori od omissioni del progetto definitivo prevede la predisposizione di varianti al progetto esecutivo, con l'eventuale concorda- mento di nuovi prezzi, e il comma 1-ter dell'art. 19 della legge n. 109 del 1994, che in caso di carenze del progetto esecutivo pone a carico dell'appal- tatore la responsabilità per i ritardi e gli oneri conseguenti alla necessità d'in- trodurre le varianti. I commi sesto e settimo dell'art. 140 cit. distinguono a loro volta tra il caso in cui la mancata approvazione del progetto esecutivo sia imputabile allo appaltatore, evidentemente per errori od omissioni a lui addebitabili, e quello in cui sia dovuta a qualsiasi altra causa, prevedendo nella prima ipotesi la risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore e nella seconda il recesso della stazione appaltante, senza subordinarli ad alcuna ulteriore condizione. In caso di risoluzione per inadempimento, il comma sesto non prevede alcun indennizzo in favore dell'appaltatore, mentre in caso di recesso il comma settimo consente, in deroga alla disciplina generale dettata dall'art. 122, il riconoscimento di quanto previsto dal capitolato generale per il caso (contemplato dall'art. 129, comma ottavo) di accoglimento dell'istanza di re- cesso presentata dall'appaltatore per il ritardo nella consegna dei lavori. La ratio della disciplina dettata dall'art. 140, comma settimo, è evidentemente diversa da quella della disciplina dettata dall'art. 25, comma quarto, consi- stendo nel riconoscimento di un indennizzo in favore dell'appaltatore per lo scioglimento del rapporto intervenuto in un momento in cui, non essendo giunta a compimento la fase di progettazione, i lavori non sono stati eseguiti neppure in parte: non a caso la norma in esame deroga espressamente alla disciplina dettata dall'art. 122 per il recesso della stazione appaltante, dichia- rando applicabile quella prevista dal capitolato generale, analogamente a quanto disposto dall'art. 129, comma ottavo. La specificità di tale disciplina trova d'altronde conferma nell'art. 9 del d.m. n. 145 del 2000, recante il ca- pitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, il quale, nel prevedere, per entrambe le ipotesi, il diritto dell'appaltatore al rimborso delle spese contrat- tuali e delle altre spese effettivamente sostenute e documentate, in misura non superiore a determinate percentuali dell'importo netto dell'appalto, pre- cisa che nell'appalto integrato l'appaltatore ha altresì diritto al rimborso delle 22 spese del progetto esecutivo nell'importo quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto. Non merita dunque censura la sentenza impugnata, nella parte in cui, dato dell'avvenuto recesso della Regione dal contratto di appalto per mancata approvazione del progetto esecutivo, e rilevato inoltre che i lavori non ave- vano avuto ancora inizio, ha escluso l'operatività della disciplina dettata dallo art. 25, comma quarto, della legge n. 109 del 1994, ritenendo invece appli- cabile quella di cui all'art. 140, comma settimo, del d.P.R. n. 145 del 1999, in conformità della quale ha affermato che all'appaltatrice non spettava l'ul- teriore indennizzo pari al decimo dell'importo dei lavori non eseguiti. 16. Entrambi i ricorsi vanno pertanto rigettati, con l'integrale compensa- zione delle spese processuali, avuto riguardo alla reciproca soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale. Compensa integralmente le spese processuali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a ti- tolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e il ricorso incidentale dal comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 31/01/2024