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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 30/01/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 680/2023, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura, dall'avv. Ettore Santaniello, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: Controparte_1
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura P.IVA_1 generale alle liti, dall'avv. Christian Cecere, presso cui è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
E CONTRO
(c.f.: ), in persona del l.r.p.t., Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Maria Teresa Scrima, presso cui è elettivamente domiciliata.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: annullare la cartella di pagamento n. 01220220007741328000, con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER LA RESISTENTE CASSA rigettare il ricorso;
in subordine, accogliere la CP_1 spiegata domanda riconvenzionale e condannare il ricorrente al pagamento della somma di € 17.624,20, oltre interessi ex art. 18 L. 576/80;
PER LA RESISTENTE dichiarare l' litisconsorte necessario nel presente CP_3 CP_4
1 giudizio ed ordinare l'integrazione del contraddittorio;
dichiarare il difetto di legittimazione passiva ovvero rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11.3.2023, l'avv. esponeva di aver Parte_1 ricevuto notificazione della cartella di pagamento n. 01220220007741328000, recapitata in data 1.2.2023 a mezzo P.E.C., con la quale l'
[...]
richiedeva il pagamento della somma di € 17.624,76, per conto Controparte_5 di a titolo di contributi Controparte_1 previdenziali evasi per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 oltre sanzioni e interessi, nonché e a titolo di sanzioni per irregolare dichiarazione, ai sensi dell'art. 9 L. 141/1992, per l'annualità 2019.
Impugnava la cartella di pagamento, eccependo la violazione degli artt. 14 e 35
L.689/1981 per illegittimità del procedimento sanzionatorio azionato, derivante dalla assenza di preventiva contestazione degli addebiti sanzionati.
Eccepiva, altresì, l'inesistenza della notifica della cartella di pagamento poiché proveniente da un indirizzo P.E.C. dell' non censito in pubblici registri. CP_3
Tanto premesso, conveniva in giudizio la Controparte_1
e innanzi al Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro,
[...] CP_3 formulando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, i resistenti si costituivano tempestivamente in giudizio, ciascuno contestando la fondatezza del ricorso.
eccepiva l'inammissibilità delle eccezioni relative a vizi di forma dell'atto CP_1 impugnato, per violazione del termine perentorio di venti giorni ex art. 617 c.p.c.
Rappresentava che, a mezzo della cartella opposta, aveva richiesto il pagamento di contributi non versati, oltre che dei relativi interessi e delle sanzioni accessorie per omesso pagamento, aventi, quest'ultime, natura civile e come tali escluse dall'alveo applicativo della L. 689/1981.
Precisava di aver applicato la sanzione di € 179,00, per l'annualità 2019, per ritardato inoltro, da parte del ricorrente, della dichiarazione reddituale ex art. 17 L. 576/1980.
Eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ai dedotti vizi di notifica a mezzo P.E.C. della cartella di pagamento.
In subordine, in via riconvenzionale, chiedeva l'accertamento del credito previdenziale e la conseguente condanna del professionista al pagamento delle somme iscritte a ruolo
2022 per l'importo di € 17.624,20, oltre interessi, ai sensi dell'art. 18 L. 576/1980.
2 eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in favore dell'ente CP_3 previdenziale, titolare del credito contributivo.
Rappresentava l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 617 c.p.c., nonché
l'infondatezza dell'eccezione relativa a vizi di notifica dell'atto impugnato, per la riconoscibilità dell'autore dell'atto, oltre che per il raggiungimento dello scopo.
Eccepiva il difetto di contraddittorio nei confronti dell' in ordine alle pretese CP_4 creditorie portate nella cartella di pagamento impugnata, appunto relative a premi per gli anni 2021 e 2022. CP_4
I resistenti concludevano ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è in parte inammissibile ed in parte infondato, e va rigettato.
In via preliminare, va osservato che non è dato ravvisare alcun difetto di legittimazione passiva in capo alle parti resistenti, giacché tutte correttamente evocate in giudizio.
In particolare, quanto all'agente della riscossione, si tratta del soggetto dal quale promana l'atto impugnato, il che lo rende legittimato passivo nel giudizio, in linea con gli indirizzi interpretativi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento alla norma di cui all'art. 39 D. Lgs. 112/1999, orientamenti per i quali l'agente della riscossione ha una generale legittimazione passiva nelle cause aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato (ex multis, Cassazione civile, sez. VI,
28/09/2018, n. 23627; Cassazione civile, sez. II, 11/07/2016, n. 14125).
Peraltro, non v'è dubbio che il suo coinvolgimento nel giudizio sia stato ritenuto opportuno anche ai fini della denuntiatio litis e dell'opponibilità dell'eventuale giudicato di annullamento.
Del resto, la Suprema Corte ha rilevato che, nell'ipotesi in cui il contribuente evochi in giudizio sia l'ente creditore sia l'agente della riscossione, sussiste la legittimazione passiva concorrente di entrambi gli enti (Cassazione civile, sez. III, 25/11/2021, n.
36656: “Nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale, l'interessato può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione;
se pertanto l'opposizione sia proposta contro ambedue, ambedue sono titolari d'una legittimazione processuale concorrente”).
Ciò posto, non può revocarsi in dubbio la legittimazione passiva dell'agente della riscossione nel presente giudizio, il cui thema decidendum riguarda una cartella di pagamento, qualificabile come titolo esecutivo prodromico alla procedura di
3 esecuzione forzata.
Invece, quanto all'ente di previdenza, esso riveste la qualità di creditore, titolare, cioè, della pretesa sostanziale dedotta in lite, sicché ne è indubbia la legitimatio ad causam.
La correttezza dell'evocazione in giudizio sia dell'ente creditore sia dell'agente della riscossione, ad entrambi i quali va riconosciuta la posizione di legittimati passivi, si connette, per l'appunto, alla natura dell'azione, tesa a paralizzare il procedimento esecutivo sia nei confronti del titolare del credito, sia del soggetto ( che per CP_3 conto del titolare conduce l'attività esecutiva.
Pertanto, va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'agente della riscossione e dall'ente impositore.
2. Ancora preliminarmente, va rilevato che le pretese creditorie portate nella cartella di pagamento impugnata si fondano sia sull'omesso versamento dei contributi a sia sull'omesso pagamento di premi (anni 2021 e 2022). CP_1 CP_4
Tuttavia, si è reputato insussistente il litisconsorzio necessario dell'Istituto assicurativo alla luce del petitum contenuto nell'atto introduttivo, invero limitato a contestare i soli crediti rivendicati da CP_1
Ciò conduce a ritenere l' estraneo al presente giudizio. CP_4
In ogni caso, va rilevato che parte ricorrente non ha fornito prova di aver instaurato il contraddittorio nei confronti di tale Istituto.
Dunque, in merito a tali poste creditorie, non essendo stato evocato in lite il contraddittore naturale della domanda in parte qua ed essendo il giudizio stato incardinato nei soli confronti dell'agente della riscossione e di tale CP_1 segmento di domanda andrebbe comunque rigettato.
A tale conclusione si perviene facendo applicazione dei condivisibili principi affermati in materia dalla Suprema Corte (Cassazione civile, SS. UU., 8.3.2022, n. 7514: “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 46/1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio;
sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.”).
In applicazione di tale criterio, questo giudice neppure avrebbe il potere di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' bensì dovrebbe disporre CP_4
4 il rigetto del notificato solo all'agente della riscossione.
Al contempo, in ossequio al dictum della nomofilassi della Suprema Corte, non può ritenersi sussistente un'ipotesi di litisconsorzio necessario con l'ente impositore stesso, tale da necessitarne la chiamata iussu iudicis.
3. Quanto ai crediti di oggetto di impugnazione, si tratta di CP_1 contributi previdenziali omessi per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, oltre sanzioni civili ed interessi, e di una sanzione per irregolare dichiarazione reddituale (c.d. modello 5), ai sensi dell'art. 9 L. 141/1992, per l'annualità 2019.
Ebbene, i relativi motivi di impugnazione sono riconducibili a vizi di forma dell'atto impugnato, ed in specie all'inesistenza o invalidità della notificazione della cartella di pagamento, oltre che alla violazione delle disposizioni di cui alla L. 689/1981, in ordine all'illegittimità della procedura sanzionatoria adottata.
Al riguardo, si chiarisce che il sistema delle riscossioni dei crediti degli enti previdenziali consente al debitore di proporre tre diversi tipi di opposizione: a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva, ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 46/1999, nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti alla pignorabilità dei beni o a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento) davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 co. 1 c.p.c. e 618 bis
c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 co. 2 c.p.c. e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nel termine perentorio di venti giorni, per i vizi formali degli atti del procedimento di esecuzione o di atti ad esso prodromici o successivi, da proporre davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata o meno (art. 617 co. 2 c.p.c.) e ciò in ragione della natura dell'atto in questione, che costituisce titolo esecutivo.
Il tutto sulla scorta della consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto
(Cass. 31282/2019, 16425/2019, 6704/2016).
Nel caso di specie, si riscontra la tempestività dell'opposizione per motivi afferenti al merito della pretesa contributiva, poiché l'azione è stata esperita entro il termine di 40 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, avvenuta in data 1.2.2023, mentre il ricorso è stato depositato in data 11.3.2023.
Tuttavia, le questioni imperniate su vizi formali dell'attività esattiva configurano una
5 opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 e 618 bis c.p.c. e, perciò, da proporsi, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, questioni il cui esame risulta perciò precluso per il decorso del termine, già scaduto al momento del deposito del ricorso.
Sul punto, si precisa che costituisce ius receptum che tale termine trovi applicazione in ordine ai vizi formali e procedurali che il contribuente intenda opporre, e ciò in ragione della natura dell'atto in questione, che costituisce titolo esecutivo.
Difatti, sul punto, va riscontrato un consolidato orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità in tal senso (Cassazione civile, sez. lav., 05/05/2022, n.
14271: “Con le opposizioni a cartella esattoriale per crediti di natura previdenziale è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui al, sia un'opposizione agli atti esecutivi inerente all'irregolarità formale della cartella”; Cassazione civile, sez. lav., 09/07/2020, n. 14637: “Qualora l'unico atto di opposizione risulti essere stato depositato entro il termine di quaranta giorni di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 ma oltre quello di venti di cui all' art. 617 c.p.c., non possono essere esaminate le eccezioni formali, cioè quelle attinenti alla regolarità della cartella di pagamento e della notificazione”; Cassazione civile, sez. lav.,
28/05/2020, n. 10213: “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente all'irregolarità formale della cartella, regolata dagli artt. 617 e 618 bis c.p.c., per il rinvio alle forme ordinarie operato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 29, comma 2. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui al
D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, ma oltre quello di venti giorni, di cui all' art. 617 c.p.c. (come modificato dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in L. 14 maggio 2005, n. 80, vigente ratione temporis), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione”).
Ciò chiarito, reputa il giudicante che i motivi d'impugnazione attinenti alla notificazione della cartella non siano esaminabili poiché introdotti oltre il termine perentorio ex art. 617 c.p.c., dovendo la domanda qualificarsi in parte qua come opposizione agli atti esecutivi (Cassazione civile, sez. VI, 04/04/2018, n. 8402: “In tema di opposizione a cartella esattoriale, ove siano dedotti vizi formali - omessa notifica dell'invito al pagamento, carenza di motivazione, mancata indicazione dell'autorità giudiziaria competente - la relativa impugnativa deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi”).
4. Ad ogni buon conto, l'eccezione relativa all'inesistenza ed all'insanabilità della notificazione, oltre ad essere inammissibile si rivela, altresì, infondata.
In questa sede, va condiviso il consolidato principio secondo cui la notifica effettuata
6 da un ente pubblico utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, sebbene non risultante nei pubblici elenchi, non sia affetta da nullità, e tanto meno da inesistenza giuridica, qualora la stessa abbia consentito al destinatario di esercitare il proprio diritto di difesa e non abbia ingenerato alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto dell'atto stesso.
In specie, l'ipotizzata irritualità della notificazione di un atto a mezzo posta elettronica certificata non ne comporta la nullità né l'inesistenza se la consegna telematica abbia comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale, mentre il contribuente non alleghi quale sia stata la concreta compressione del proprio diritto di difesa (Cassazione civile, sez. trib.,
03/07/2023, n. 18684: “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro”; Cassazione Sez.
Unite 15979/2022: “la maggiore rigidità del sistema delle notifiche digitali, imponendo la notifica esattamente agli indirizzi oggetto di elencazione accessibile e registrata, realizza il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, cioè soggetto passivo, associando tale esclusività ad ogni onere di tenuta diligente del proprio casellario, laddove nessuna incertezza si pone invece ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo PEC, come nel caso;
infine, e come anticipato, "la costituzione del destinatario della notificazione, che abbia dimostrato di essere in grado di svolgere compiutamente le proprie difese" (Cass. 2961/2021) sottrae rilevanza all'ipotizzata irregolarità, avendo pienamente la notifica raggiunto lo scopo (Cass. s.u. 23620/2018) senza alcuna incertezza in ordine alla sua provenienza e all'oggetto dell'impugnazione esperita dalla
(Procura) notificante”; Consiglio di Stato, sez. III, 18/12/2020, n. 8148: “Non può dubitarsi che una cartella esattoriale (ovvero la sua immagine scansionata dell'atto originale cartaceo), ancorché priva della firma digitale, costituisca documento autentico e possa essere riferito al soggetto che l'ha formato e firmato, qualora la sua notificazione sia stata effettuata da un soggetto pubblico
(l' tramite P.E.C. proveniente dall'indirizzo istituzionale di detto soggetto”; Controparte_2
Corte Giustizia Trib. I grado di Napoli, sez. VII, 07/01/2024, n. 320: “La notifica della cartella di pagamento mediante un indirizzo pec non risultante dai pubblici elenchi (RegInde, INI Pec
e Ipa) deve ritenersi valida e produttiva, in ogni caso, di effetti, poiché l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire”; Corte Giustizia Trib. II grado, Roma, sez. XV, 20/10/2023, n.
5899: “In materia tributaria, la notifica della cartella di pagamento, mediante un indirizzo PEC, non risultante dai pubblici elenchi, deve ritenersi legittima e, pertanto, valida allorquando sia in ogni caso
7 garantita la conoscenza da parte del destinatario dell'atto impositivo, del mittente del documento, atteso che è l'indirizzo del destinatario che deve risultare dai pubblici elenchi”; Tribunale di
Venezia, sez. lav., 01/03/2022, n. 140: “La notifica della cartella esattoriale eseguita a mezzo pec è valida qualora l'invio provenga da indirizzo PEC non inserito nei 'pubblici registri', posto che ai fini della regolarità della notifica rileva l'iscrizione nel registro INI -PEC solo del destinatario, in virtù di quanto previsto dall'art. 26 del d.p.r. n. 602 del 1973 e 60 del d.p.r. n. 600 del 1973”; Tribunale di
Forlì, sez. lav., 22/12/2021, n. 302: “L'art. 26 del d.p.r. n. 602 del 1973 prevede la possibilità di eseguire la notifica della cartella esattoriale tramite posta elettronica certificata, purché l'indirizzo del destinatario risulti dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI -PEC).
Dunque tale disposizione prevede espressamente che solo l'indirizzo pec del destinatario debba risultare dagli elenchi previsti dalla legge, ma nulla dice in ordine all'indirizzo del mittente. Pertanto nulla impone di usare necessariamente l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi, risultando dunque perfettamente valida la notifica a mezzo pec all'indirizzo del destinatario non presente sui pubblici registri”).
Nel caso di specie, il ricorrente nulla ha dedotto in ordine all'eventuale vulnus del diritto di difesa che sarebbe derivato dal preteso vizio di notificazione, sicché il motivo di opposizione in esame, inammissibile poiché tardivo, andrebbe comunque respinto nel merito, e ciò anche in considerazione della prova dell'avvenuta regolare notificazione della cartella da parte dell' CP_3
5. Quanto alla violazione delle disposizioni di cui alla L. 689/1981, in ordine al procedimento sanzionatorio intrapreso dall'Ente di previdenza, occorre evidenziare che, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 509/1994, recante attuazione della delega conferita ex art. 1 co. 32 L. 537/1993, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, si è verificata una sostanziale delegificazione della disciplina relativa al rapporto contributivo e previdenziale, disciplina affidata all'autonomia regolamentare degli enti, anche in deroga a disposizioni di legge previgenti (Cassazione civile, sez. lav.,
16/11/2009, n. 24202: “In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati
(nella specie, la , nell'esercizio della propria Controparte_6 autonomia, che li abilita a derogare od abrogare disposizioni di legge in funzione dell'obbiettivo di assicurare equilibrio di bilancio e stabilità delle rispettive gestioni, possono adottare misure prevedenti, fermo restando il sistema retributivo di calcolo della pensione, la facoltà di optare per il sistema contributivo a condizioni di maggior favore per gli iscritti, stabilendo, al contempo, la non restituibilità dei contributi legittimamente versati, con abrogazione della precedente disposizione di cui all'art. 21 l. n. 576 del 1980, nel rispetto dei limiti dell'autonomia degli enti (quali la previsione tassativa dei tipi di provvedimento che gli enti sono abilitati ad adottare ed il principio del pro rata), senza che ne consegua la lesione di diritti quesiti o di legittime aspettative o dell'affidamento nella
8 certezza del diritto e nella sicurezza giuridica. (Principio applicato con riferimento all'irripetibilità dei contributi versati non utilizzati a fini pensionistici, prevista dal l'art. 4 del regolamento della , CP_1 come modificato con la delibera del 28 febbraio 2004 adottata dal Comitato dei delegati ed approvata dai ministeri vigilanti)”; Cassazione civile, sez. lav., 06/03/2018, n. 5287: “La disciplina relativa al rapporto contributivo che gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, tra i quali la intrattengono con i loro iscritti e quella relativa al rapporto previdenziale CP_1 sono affidate all'autonomia regolamentare degli enti i quali, nel rispetto delle loro attribuzioni e dei vincoli costituzionali, possono dettare disposizioni anche in deroga a leggi precedenti”).
Detta potestà regolamentare è stata attribuita agli enti in questione, inclusa la
[...]
al fine di “assicurare l'equilibrio di Controparte_1 bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale” (art. 2 co. 2 D. Lgs. 509/1994).
Essa ricomprende anche il potere di disciplinare il potere sanzionatorio attribuito agli enti previdenziali privati, potere che, però, al contrario di quanto avviene nel contesto del rapporto contributivo, non contempla la facoltà di deroga alla normativa di legge, con specifico riferimento alle disposizioni imperative contenute nel capo I sez. II L.
689/1981 (Cassazione civile sez. lav., 25/08/2020, n.17702: “In tema di contributi forensi, non essendo stato autonomamente disciplinato da parte della l. n. 576 del 1980, art. 18, (nel testo risultante dalla modifica apportata dalla l. n. 141 del 1992, art. 9), il modo di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per l'omessa o infedele comunicazione, devono al riguardo essere osservate le norme imperative che riguardano l'accertamento e la contestazione della violazione (l. n. 689 del 1981, artt. 13 e 14); nel caso di specie era stata omessa la preventiva contestazione dell'addebito, la cui omissione - a norma della l. n. 689 del 1981, art. 14, u.c., - comporta
l'estinzione della sanzione”).
Peraltro, osserva questo giudicante che, mentre il rapporto contributivo è delineabile dall'ente previdenziale in piena autonomia, ciò non può avvenire per l'esercizio del potere sanzionatorio, che, costituendo una vera e propria potestas imperii in capo alla privata, postula l'osservanza dei principi fondamentali dell'ordinamento CP_1 giuridico in tema di sanzioni amministrative, come tracciati nella legislazione di riferimento (L. 689/1981; D. Lgs. 150/2011).
Tra essi, vi è senz'altro l'onere di previa e tempestiva contestazione dell'addebito, da assolversi preliminarmente all'applicazione di ogni sanzione amministrativa e che assurge ad elemento costitutivo del credito sanzionatorio.
Del resto, ad escludere la possibilità di derogare a siffatti principi soccorre anche la riserva relativa di legge di cui all'art. 23 Cost., in materia di esercizio dei poteri sanzionatori, che preclude, da parte delle fonti normative secondarie, inclusi i
9 regolamenti degli enti di previdenza categoriale, sia l'introduzione di sanzioni amministrative sia la deroga delle garanzie dettate dalla normazione primaria.
Il tutto a conferma dell'inderogabilità delle disposizioni imperative di legge che disciplinano il procedimento sanzionatorio.
Di conseguenza, anche nel regolamentare le sanzioni per omesse CP_1 comunicazioni reddituali obbligatorie, incorre nell'inderogabilità delle norme di legge dette, incluse quelle ex artt. 13 e 14 L. 689/1981, che impongono la previa contestazione dell'addebito entro termini decadenziali, e ciò a pena di disapplicazione della disposizione regolamentare contrastante (Cassazione civile, sez. lav., 25/08/2020, n.
17702: “Con riferimento alle violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie,
l'irrogazione di sanzioni da parte della deve essere Controparte_1 preceduta dalla contestazione dell'addebito, ai sensi degli artt. 13 e 14 della l. n. 689 del 1981, in quanto, essendo la materia soggetta alla riserva relativa di legge di cui all'art. 23 Cost., la potestà regolamentare riconosciuta agli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie dall'art. 4, comma 6 bis, del d.l. n. 79 del 1997, conv. dalla l. n. 140 del 1997, non può derogare alle garanzie dettate dalla citata l. n. 689, al fine di escludere che la discrezionalità attribuita a detti enti si trasformi in arbitrio”;
Cassazione civile, sez. lav., 22/03/2022, n. 9310: “Essendosi chiarito che, anche a seguito della privatizzazione disposta dal D.Lgs. n. 509 del 1994, l'irrogazione di sanzioni da parte della
[...]
deve essere preceduta dalla contestazione dell'addebito, Controparte_1 ai sensi della L. n. 689 del 1981, artt. 13 e 14, in quanto, essendo la materia soggetta alla riserva relativa di legge di cui all'art. 23 Cost., la potestà regolamentare riconosciuta agli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie dal D.L. n. 79 del 1997, art. 4, comma 6-bis, (conv. con L. n. 140 del 1997), non può comunque derogare alle garanzie dettate dalla cit. L. n. 689 del 1981 in tema di accertamento e preventiva contestazione dell'addebito”).
Tale disciplina, però, non si applica alle c.d. sanzioni civili, ossia alle somme aggiuntive ai contributi, che vengono applicate dagli enti previdenziali in caso d'omesso o tardivo pagamento e che, a differenza della sanzione per omessa o irregolare dichiarazione reddituale, non hanno natura di sanzione amministrativa, bensì assumono identica natura dei contributi di previdenza, di cui costituiscono onere accessorio.
6. Ciò chiarito, l'importo di € 179,00, richiesto a titolo di sanzione amministrativa, per irregolare inoltro della dichiarazione reddituale di cui all'art. 17 L. 576/80, per l'annualità 2019, assume, con tutta evidenza, natura non già di sanzione civile o somma aggiuntiva rispetto al contributo soggettivo o integrativo, bensì di vera e propria misura amministrativa di ordine afflittivo pecuniario (Cassazione civile, sez. lav., 2.7.2018, n.
17258: “La sanzione amministrativa pecuniaria comminata dall'art. 17, comma 4, primo periodo, della l. n. 576 del 1980, per inottemperanza all'obbligo di comunicazione alla
[...]
[... [...]
dell'ammontare del reddito professionale entro trenta giorni dalla Controparte_7 data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, ha natura amministrativa, che non è venuta meno per effetto della privatizzazione di detta Cassa ai sensi del
d.lgs. n. 509 del 1994; ne consegue che tale sanzione è soggetta alla prescrizione quinquennale, decorrente dal giorno in cui è stata commessa la violazione, e non a quella decennale prescritta dall'art. 19, comma 1, della l. n. 576 del 1980, che si riferisce solo ai contributi e ai relativi accessori”).
Tale rilievo incide in punto di qualificazione giuridica dell'azione intentata dal ricorrente, che rivela la sua natura di sostanziale opposizione a sanzione amministrativa ex L. 689/1981 (Cassazione civile, sez. lav., 26/05/2008, n. 13545: “Le norme procedimentali di cui alla l. n. 689 del 1981 trovano applicazione anche per l'irrogazione della sanzione amministrativa relativa all'omesso invio della comunicazione reddituale alla , CP_1 salvo che per quegli aspetti espressamente derogati (o espressamente disciplinati in modo diverso) da altre norme speciali di pari grado (con conseguente irrilevanza di disposizioni regolamentari contrastanti con la normativa primaria)”; Cassazione civile, sez. lav., 26/05/2008, n. 13545:
“Con riferimento alle violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, l'art. 35 della legge n. 689 del 1981 distingue tre ipotesi: a) quelle in cui la violazione consiste in una evasione contributiva;
b) quelle in cui la violazione non consiste in sé in una evasione, ma può determinarla;
c) quelle in cui la violazione non consiste in una omissione di contributi e la sanzione prescinde dall'accertamento del fatto che abbia determinato o no un'evasione contributiva. Nei primi due casi
(art. 35, commi 2 e 3), l'opposizione all'ordinanza ingiunzione è proposta ai sensi dell'art. 22 della stessa legge n. 689 e il procedimento si svolge secondo il rito del lavoro;
nel terzo caso (art. 35, comma
7), l'opposizione è interamente regolata dalla citata legge n. 689 del 1981. Ne consegue che, nell'ipotesi
(come nella specie) di sanzione amministrativa pecuniaria per violazione dell'obbligo di comunicazione dei redditi professionali di cui all'articolo 17 della legge n. 576 del 1980, la quale prescinde dall'esistenza e dall'accertamento di una violazione contributiva, dovendo detta comunicazione essere presentata anche là dove nessun contributo, oltre quello minimo, sia dovuto, deve trovare applicazione l'art. 35, comma 7, della legge n. 689 del 1981 e, dunque, la disciplina, ivi richiamata, della stessa legge n. 689 in tema di accertamento e contestazione della violazione ed applicazione della sanzione amministrativa, nonché quella sul giudizio di opposizione prevista dall'art. 23 e, segnatamente, quanto ai rimedi avverso la sentenza che definisce il relativo giudizio, la regola che stabilisce l'inappellabilità della sentenza e la sua ricorribilità per cassazione”).
Da ciò si ricava, quale ulteriore conseguenza applicativa, l'assoggettamento di tale segmento dell'opposizione proposta dall'avvocato istante, a forme, modalità e termini di cui alla L. 689/1981, incluso quanto stabilito dall'art. 22, che fissa in 30 giorni il termine decadenziale per la proposizione dell'impugnazione giudiziale della sanzione, in linea con quanto stabilito dall'art. 6 co. 6 D. Lgs. 150/2011.
Del resto, di siffatta conseguenza il ricorrente neppure sarebbe abilitato a dolersi, avendo egli per primo invocato l'applicazione del termine decadenziale ex art. 14 L.
11 689/1981, e con ciò postulando, ed anzi apertamente affermando, l'integrale assoggettamento della fattispecie in contesa alla citata disciplina di legge.
Come noto, poi, la tempestività dell'opposizione è oggetto di rilievo preliminare d'ufficio, che deve necessariamente precedere l'esame di ogni motivo d'opposizione sollevato in ricorso.
Ebbene, il ricorso introduttivo è intervenuto oltre il predetto termine perentorio di 30 giorni, che decorre dalla data di notificazione della cartella di pagamento, avvenuta l'1.2.2023, e che è quindi spirato addì 3.3.2023, con la conseguenza che tale segmento di domanda va disatteso in quanto inammissibile.
Difatti, giacché l'azione assume, limitatamente alla predetta sanzione dichiarativa, sostanziale natura di opposizione a sanzione amministrativa o a ordinanza ingiunzione applicativa, la sua proposizione oltre il termine perentorio di legge determina l'irretrattabilità del credito, che non può più essere messo in discussione.
7. Nel merito della pretesa contributiva, va rilevato che ha prodotto CP_1 in giudizio la ricevuta della domanda di regolarizzazione ex art. 76, inoltrata dal professionista in data 30.9.2021 per le annualità contributive dal 2014 al 2020, e la nota di riscontro del 5.11.2021, in cui l'ente precisava le modalità di pagamento.
Ciò posto, trattandosi di contributi di previdenza e sanzioni civili, queste ultime, si ripete, prive di natura di sanzione amministrativa, le doglianze sollevate in ricorso devono ritenersi inconferenti rispetto alla sussistenza nel merito dell'obbligo contributivo, ossia all'esistenza dei presupposti per l'assoggettamento dell'avvocato istante al dovere di pagamento dei contributi rivendicati dalla . CP_1
Difatti, a tali poste creditorie, non trovano applicazione le norme della L. 689/1981, neppure quelle indicate nel ricorso.
Né può dirsi che debba far precedere l'iscrizione a ruolo del credito e la CP_1 notificazione della cartella esattoriale da parte di da una diffida stragiudiziale CP_3 di pagamento (ove si voglia così intendere la previa contestazione di cui il ricorrente ha lamentato l'assenza), non essendo tale obbligo contemplato dal Regolamento dei contributi 2012 in atti, né dall'art. 24 D. Lgs. 46/1999, che prevede tale incombente come mera facoltà dell'ente.
La natura facoltativa dell'avviso bonario è confermata da un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che ha ritenuto non indispensabile, ai fini della validità della cartella di pagamento ed a differenza delle sanzioni amministrative,
l'esistenza di un atto di accertamento, con la conseguenza che l'avviso stesso può essere
12 il primo ed unico atto notificato al contribuente ai fini del recupero del credito previdenziale (Cassazione civile, sez. lav., 10/02/2009, n. 3269: “Nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, come regolato dagli art. 24 ss. d.lg. 26 febbraio 1999 n. 46, in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici, a differenza di quanto avviene in materia di applicazione di sanzioni amministrative, in forza di quanto previsto, segnatamente, dall'art. 14 l. 24 novembre 1981 n. 689, la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento, la cui omissione invalidi il successivo atto di riscossione, ben potendo l'iscrizione a ruolo avvenire pur in assenza di un atto di accertamento da parte dell'istituto”; in senso conforme: Cassazione civile, sez. lav., 21/02/2018, n. 4225; Cassazione civile, sez. lav., 20/08/2019, n. 21534).
In disparte tale profilo, non si rilevano in ricorso ulteriori e specifiche contestazioni circa il merito della pretesa contributiva avanzata con la cartella opposta.
A tutto ciò consegue il rigetto del ricorso e la conferma della posta creditoria, in ogni sua parte.
Assorbita la domanda riconvenzionale proposta dall'ente previdenziale, poiché subordinata all'eventuale accoglimento della domanda principale, ed assorbito ogni altro profilo.
8. In punto di regolamentazione delle spese di lite, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché l'incertezza interpretativa in ordine alla disciplina applicabile, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, che ne impongono l'integrale compensazione.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, 30.1.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 680/2023, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura, dall'avv. Ettore Santaniello, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: Controparte_1
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura P.IVA_1 generale alle liti, dall'avv. Christian Cecere, presso cui è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
E CONTRO
(c.f.: ), in persona del l.r.p.t., Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Maria Teresa Scrima, presso cui è elettivamente domiciliata.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: annullare la cartella di pagamento n. 01220220007741328000, con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER LA RESISTENTE CASSA rigettare il ricorso;
in subordine, accogliere la CP_1 spiegata domanda riconvenzionale e condannare il ricorrente al pagamento della somma di € 17.624,20, oltre interessi ex art. 18 L. 576/80;
PER LA RESISTENTE dichiarare l' litisconsorte necessario nel presente CP_3 CP_4
1 giudizio ed ordinare l'integrazione del contraddittorio;
dichiarare il difetto di legittimazione passiva ovvero rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11.3.2023, l'avv. esponeva di aver Parte_1 ricevuto notificazione della cartella di pagamento n. 01220220007741328000, recapitata in data 1.2.2023 a mezzo P.E.C., con la quale l'
[...]
richiedeva il pagamento della somma di € 17.624,76, per conto Controparte_5 di a titolo di contributi Controparte_1 previdenziali evasi per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 oltre sanzioni e interessi, nonché e a titolo di sanzioni per irregolare dichiarazione, ai sensi dell'art. 9 L. 141/1992, per l'annualità 2019.
Impugnava la cartella di pagamento, eccependo la violazione degli artt. 14 e 35
L.689/1981 per illegittimità del procedimento sanzionatorio azionato, derivante dalla assenza di preventiva contestazione degli addebiti sanzionati.
Eccepiva, altresì, l'inesistenza della notifica della cartella di pagamento poiché proveniente da un indirizzo P.E.C. dell' non censito in pubblici registri. CP_3
Tanto premesso, conveniva in giudizio la Controparte_1
e innanzi al Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro,
[...] CP_3 formulando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, i resistenti si costituivano tempestivamente in giudizio, ciascuno contestando la fondatezza del ricorso.
eccepiva l'inammissibilità delle eccezioni relative a vizi di forma dell'atto CP_1 impugnato, per violazione del termine perentorio di venti giorni ex art. 617 c.p.c.
Rappresentava che, a mezzo della cartella opposta, aveva richiesto il pagamento di contributi non versati, oltre che dei relativi interessi e delle sanzioni accessorie per omesso pagamento, aventi, quest'ultime, natura civile e come tali escluse dall'alveo applicativo della L. 689/1981.
Precisava di aver applicato la sanzione di € 179,00, per l'annualità 2019, per ritardato inoltro, da parte del ricorrente, della dichiarazione reddituale ex art. 17 L. 576/1980.
Eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ai dedotti vizi di notifica a mezzo P.E.C. della cartella di pagamento.
In subordine, in via riconvenzionale, chiedeva l'accertamento del credito previdenziale e la conseguente condanna del professionista al pagamento delle somme iscritte a ruolo
2022 per l'importo di € 17.624,20, oltre interessi, ai sensi dell'art. 18 L. 576/1980.
2 eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in favore dell'ente CP_3 previdenziale, titolare del credito contributivo.
Rappresentava l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 617 c.p.c., nonché
l'infondatezza dell'eccezione relativa a vizi di notifica dell'atto impugnato, per la riconoscibilità dell'autore dell'atto, oltre che per il raggiungimento dello scopo.
Eccepiva il difetto di contraddittorio nei confronti dell' in ordine alle pretese CP_4 creditorie portate nella cartella di pagamento impugnata, appunto relative a premi per gli anni 2021 e 2022. CP_4
I resistenti concludevano ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è in parte inammissibile ed in parte infondato, e va rigettato.
In via preliminare, va osservato che non è dato ravvisare alcun difetto di legittimazione passiva in capo alle parti resistenti, giacché tutte correttamente evocate in giudizio.
In particolare, quanto all'agente della riscossione, si tratta del soggetto dal quale promana l'atto impugnato, il che lo rende legittimato passivo nel giudizio, in linea con gli indirizzi interpretativi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento alla norma di cui all'art. 39 D. Lgs. 112/1999, orientamenti per i quali l'agente della riscossione ha una generale legittimazione passiva nelle cause aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato (ex multis, Cassazione civile, sez. VI,
28/09/2018, n. 23627; Cassazione civile, sez. II, 11/07/2016, n. 14125).
Peraltro, non v'è dubbio che il suo coinvolgimento nel giudizio sia stato ritenuto opportuno anche ai fini della denuntiatio litis e dell'opponibilità dell'eventuale giudicato di annullamento.
Del resto, la Suprema Corte ha rilevato che, nell'ipotesi in cui il contribuente evochi in giudizio sia l'ente creditore sia l'agente della riscossione, sussiste la legittimazione passiva concorrente di entrambi gli enti (Cassazione civile, sez. III, 25/11/2021, n.
36656: “Nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale, l'interessato può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione;
se pertanto l'opposizione sia proposta contro ambedue, ambedue sono titolari d'una legittimazione processuale concorrente”).
Ciò posto, non può revocarsi in dubbio la legittimazione passiva dell'agente della riscossione nel presente giudizio, il cui thema decidendum riguarda una cartella di pagamento, qualificabile come titolo esecutivo prodromico alla procedura di
3 esecuzione forzata.
Invece, quanto all'ente di previdenza, esso riveste la qualità di creditore, titolare, cioè, della pretesa sostanziale dedotta in lite, sicché ne è indubbia la legitimatio ad causam.
La correttezza dell'evocazione in giudizio sia dell'ente creditore sia dell'agente della riscossione, ad entrambi i quali va riconosciuta la posizione di legittimati passivi, si connette, per l'appunto, alla natura dell'azione, tesa a paralizzare il procedimento esecutivo sia nei confronti del titolare del credito, sia del soggetto ( che per CP_3 conto del titolare conduce l'attività esecutiva.
Pertanto, va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'agente della riscossione e dall'ente impositore.
2. Ancora preliminarmente, va rilevato che le pretese creditorie portate nella cartella di pagamento impugnata si fondano sia sull'omesso versamento dei contributi a sia sull'omesso pagamento di premi (anni 2021 e 2022). CP_1 CP_4
Tuttavia, si è reputato insussistente il litisconsorzio necessario dell'Istituto assicurativo alla luce del petitum contenuto nell'atto introduttivo, invero limitato a contestare i soli crediti rivendicati da CP_1
Ciò conduce a ritenere l' estraneo al presente giudizio. CP_4
In ogni caso, va rilevato che parte ricorrente non ha fornito prova di aver instaurato il contraddittorio nei confronti di tale Istituto.
Dunque, in merito a tali poste creditorie, non essendo stato evocato in lite il contraddittore naturale della domanda in parte qua ed essendo il giudizio stato incardinato nei soli confronti dell'agente della riscossione e di tale CP_1 segmento di domanda andrebbe comunque rigettato.
A tale conclusione si perviene facendo applicazione dei condivisibili principi affermati in materia dalla Suprema Corte (Cassazione civile, SS. UU., 8.3.2022, n. 7514: “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 46/1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio;
sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.”).
In applicazione di tale criterio, questo giudice neppure avrebbe il potere di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' bensì dovrebbe disporre CP_4
4 il rigetto del notificato solo all'agente della riscossione.
Al contempo, in ossequio al dictum della nomofilassi della Suprema Corte, non può ritenersi sussistente un'ipotesi di litisconsorzio necessario con l'ente impositore stesso, tale da necessitarne la chiamata iussu iudicis.
3. Quanto ai crediti di oggetto di impugnazione, si tratta di CP_1 contributi previdenziali omessi per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, oltre sanzioni civili ed interessi, e di una sanzione per irregolare dichiarazione reddituale (c.d. modello 5), ai sensi dell'art. 9 L. 141/1992, per l'annualità 2019.
Ebbene, i relativi motivi di impugnazione sono riconducibili a vizi di forma dell'atto impugnato, ed in specie all'inesistenza o invalidità della notificazione della cartella di pagamento, oltre che alla violazione delle disposizioni di cui alla L. 689/1981, in ordine all'illegittimità della procedura sanzionatoria adottata.
Al riguardo, si chiarisce che il sistema delle riscossioni dei crediti degli enti previdenziali consente al debitore di proporre tre diversi tipi di opposizione: a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva, ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 46/1999, nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti alla pignorabilità dei beni o a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento) davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 co. 1 c.p.c. e 618 bis
c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 co. 2 c.p.c. e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nel termine perentorio di venti giorni, per i vizi formali degli atti del procedimento di esecuzione o di atti ad esso prodromici o successivi, da proporre davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata o meno (art. 617 co. 2 c.p.c.) e ciò in ragione della natura dell'atto in questione, che costituisce titolo esecutivo.
Il tutto sulla scorta della consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto
(Cass. 31282/2019, 16425/2019, 6704/2016).
Nel caso di specie, si riscontra la tempestività dell'opposizione per motivi afferenti al merito della pretesa contributiva, poiché l'azione è stata esperita entro il termine di 40 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, avvenuta in data 1.2.2023, mentre il ricorso è stato depositato in data 11.3.2023.
Tuttavia, le questioni imperniate su vizi formali dell'attività esattiva configurano una
5 opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 e 618 bis c.p.c. e, perciò, da proporsi, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, questioni il cui esame risulta perciò precluso per il decorso del termine, già scaduto al momento del deposito del ricorso.
Sul punto, si precisa che costituisce ius receptum che tale termine trovi applicazione in ordine ai vizi formali e procedurali che il contribuente intenda opporre, e ciò in ragione della natura dell'atto in questione, che costituisce titolo esecutivo.
Difatti, sul punto, va riscontrato un consolidato orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità in tal senso (Cassazione civile, sez. lav., 05/05/2022, n.
14271: “Con le opposizioni a cartella esattoriale per crediti di natura previdenziale è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui al, sia un'opposizione agli atti esecutivi inerente all'irregolarità formale della cartella”; Cassazione civile, sez. lav., 09/07/2020, n. 14637: “Qualora l'unico atto di opposizione risulti essere stato depositato entro il termine di quaranta giorni di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 ma oltre quello di venti di cui all' art. 617 c.p.c., non possono essere esaminate le eccezioni formali, cioè quelle attinenti alla regolarità della cartella di pagamento e della notificazione”; Cassazione civile, sez. lav.,
28/05/2020, n. 10213: “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente all'irregolarità formale della cartella, regolata dagli artt. 617 e 618 bis c.p.c., per il rinvio alle forme ordinarie operato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 29, comma 2. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui al
D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, ma oltre quello di venti giorni, di cui all' art. 617 c.p.c. (come modificato dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in L. 14 maggio 2005, n. 80, vigente ratione temporis), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione”).
Ciò chiarito, reputa il giudicante che i motivi d'impugnazione attinenti alla notificazione della cartella non siano esaminabili poiché introdotti oltre il termine perentorio ex art. 617 c.p.c., dovendo la domanda qualificarsi in parte qua come opposizione agli atti esecutivi (Cassazione civile, sez. VI, 04/04/2018, n. 8402: “In tema di opposizione a cartella esattoriale, ove siano dedotti vizi formali - omessa notifica dell'invito al pagamento, carenza di motivazione, mancata indicazione dell'autorità giudiziaria competente - la relativa impugnativa deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi”).
4. Ad ogni buon conto, l'eccezione relativa all'inesistenza ed all'insanabilità della notificazione, oltre ad essere inammissibile si rivela, altresì, infondata.
In questa sede, va condiviso il consolidato principio secondo cui la notifica effettuata
6 da un ente pubblico utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, sebbene non risultante nei pubblici elenchi, non sia affetta da nullità, e tanto meno da inesistenza giuridica, qualora la stessa abbia consentito al destinatario di esercitare il proprio diritto di difesa e non abbia ingenerato alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto dell'atto stesso.
In specie, l'ipotizzata irritualità della notificazione di un atto a mezzo posta elettronica certificata non ne comporta la nullità né l'inesistenza se la consegna telematica abbia comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale, mentre il contribuente non alleghi quale sia stata la concreta compressione del proprio diritto di difesa (Cassazione civile, sez. trib.,
03/07/2023, n. 18684: “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro”; Cassazione Sez.
Unite 15979/2022: “la maggiore rigidità del sistema delle notifiche digitali, imponendo la notifica esattamente agli indirizzi oggetto di elencazione accessibile e registrata, realizza il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, cioè soggetto passivo, associando tale esclusività ad ogni onere di tenuta diligente del proprio casellario, laddove nessuna incertezza si pone invece ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo PEC, come nel caso;
infine, e come anticipato, "la costituzione del destinatario della notificazione, che abbia dimostrato di essere in grado di svolgere compiutamente le proprie difese" (Cass. 2961/2021) sottrae rilevanza all'ipotizzata irregolarità, avendo pienamente la notifica raggiunto lo scopo (Cass. s.u. 23620/2018) senza alcuna incertezza in ordine alla sua provenienza e all'oggetto dell'impugnazione esperita dalla
(Procura) notificante”; Consiglio di Stato, sez. III, 18/12/2020, n. 8148: “Non può dubitarsi che una cartella esattoriale (ovvero la sua immagine scansionata dell'atto originale cartaceo), ancorché priva della firma digitale, costituisca documento autentico e possa essere riferito al soggetto che l'ha formato e firmato, qualora la sua notificazione sia stata effettuata da un soggetto pubblico
(l' tramite P.E.C. proveniente dall'indirizzo istituzionale di detto soggetto”; Controparte_2
Corte Giustizia Trib. I grado di Napoli, sez. VII, 07/01/2024, n. 320: “La notifica della cartella di pagamento mediante un indirizzo pec non risultante dai pubblici elenchi (RegInde, INI Pec
e Ipa) deve ritenersi valida e produttiva, in ogni caso, di effetti, poiché l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire”; Corte Giustizia Trib. II grado, Roma, sez. XV, 20/10/2023, n.
5899: “In materia tributaria, la notifica della cartella di pagamento, mediante un indirizzo PEC, non risultante dai pubblici elenchi, deve ritenersi legittima e, pertanto, valida allorquando sia in ogni caso
7 garantita la conoscenza da parte del destinatario dell'atto impositivo, del mittente del documento, atteso che è l'indirizzo del destinatario che deve risultare dai pubblici elenchi”; Tribunale di
Venezia, sez. lav., 01/03/2022, n. 140: “La notifica della cartella esattoriale eseguita a mezzo pec è valida qualora l'invio provenga da indirizzo PEC non inserito nei 'pubblici registri', posto che ai fini della regolarità della notifica rileva l'iscrizione nel registro INI -PEC solo del destinatario, in virtù di quanto previsto dall'art. 26 del d.p.r. n. 602 del 1973 e 60 del d.p.r. n. 600 del 1973”; Tribunale di
Forlì, sez. lav., 22/12/2021, n. 302: “L'art. 26 del d.p.r. n. 602 del 1973 prevede la possibilità di eseguire la notifica della cartella esattoriale tramite posta elettronica certificata, purché l'indirizzo del destinatario risulti dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI -PEC).
Dunque tale disposizione prevede espressamente che solo l'indirizzo pec del destinatario debba risultare dagli elenchi previsti dalla legge, ma nulla dice in ordine all'indirizzo del mittente. Pertanto nulla impone di usare necessariamente l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi, risultando dunque perfettamente valida la notifica a mezzo pec all'indirizzo del destinatario non presente sui pubblici registri”).
Nel caso di specie, il ricorrente nulla ha dedotto in ordine all'eventuale vulnus del diritto di difesa che sarebbe derivato dal preteso vizio di notificazione, sicché il motivo di opposizione in esame, inammissibile poiché tardivo, andrebbe comunque respinto nel merito, e ciò anche in considerazione della prova dell'avvenuta regolare notificazione della cartella da parte dell' CP_3
5. Quanto alla violazione delle disposizioni di cui alla L. 689/1981, in ordine al procedimento sanzionatorio intrapreso dall'Ente di previdenza, occorre evidenziare che, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 509/1994, recante attuazione della delega conferita ex art. 1 co. 32 L. 537/1993, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, si è verificata una sostanziale delegificazione della disciplina relativa al rapporto contributivo e previdenziale, disciplina affidata all'autonomia regolamentare degli enti, anche in deroga a disposizioni di legge previgenti (Cassazione civile, sez. lav.,
16/11/2009, n. 24202: “In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati
(nella specie, la , nell'esercizio della propria Controparte_6 autonomia, che li abilita a derogare od abrogare disposizioni di legge in funzione dell'obbiettivo di assicurare equilibrio di bilancio e stabilità delle rispettive gestioni, possono adottare misure prevedenti, fermo restando il sistema retributivo di calcolo della pensione, la facoltà di optare per il sistema contributivo a condizioni di maggior favore per gli iscritti, stabilendo, al contempo, la non restituibilità dei contributi legittimamente versati, con abrogazione della precedente disposizione di cui all'art. 21 l. n. 576 del 1980, nel rispetto dei limiti dell'autonomia degli enti (quali la previsione tassativa dei tipi di provvedimento che gli enti sono abilitati ad adottare ed il principio del pro rata), senza che ne consegua la lesione di diritti quesiti o di legittime aspettative o dell'affidamento nella
8 certezza del diritto e nella sicurezza giuridica. (Principio applicato con riferimento all'irripetibilità dei contributi versati non utilizzati a fini pensionistici, prevista dal l'art. 4 del regolamento della , CP_1 come modificato con la delibera del 28 febbraio 2004 adottata dal Comitato dei delegati ed approvata dai ministeri vigilanti)”; Cassazione civile, sez. lav., 06/03/2018, n. 5287: “La disciplina relativa al rapporto contributivo che gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, tra i quali la intrattengono con i loro iscritti e quella relativa al rapporto previdenziale CP_1 sono affidate all'autonomia regolamentare degli enti i quali, nel rispetto delle loro attribuzioni e dei vincoli costituzionali, possono dettare disposizioni anche in deroga a leggi precedenti”).
Detta potestà regolamentare è stata attribuita agli enti in questione, inclusa la
[...]
al fine di “assicurare l'equilibrio di Controparte_1 bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale” (art. 2 co. 2 D. Lgs. 509/1994).
Essa ricomprende anche il potere di disciplinare il potere sanzionatorio attribuito agli enti previdenziali privati, potere che, però, al contrario di quanto avviene nel contesto del rapporto contributivo, non contempla la facoltà di deroga alla normativa di legge, con specifico riferimento alle disposizioni imperative contenute nel capo I sez. II L.
689/1981 (Cassazione civile sez. lav., 25/08/2020, n.17702: “In tema di contributi forensi, non essendo stato autonomamente disciplinato da parte della l. n. 576 del 1980, art. 18, (nel testo risultante dalla modifica apportata dalla l. n. 141 del 1992, art. 9), il modo di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per l'omessa o infedele comunicazione, devono al riguardo essere osservate le norme imperative che riguardano l'accertamento e la contestazione della violazione (l. n. 689 del 1981, artt. 13 e 14); nel caso di specie era stata omessa la preventiva contestazione dell'addebito, la cui omissione - a norma della l. n. 689 del 1981, art. 14, u.c., - comporta
l'estinzione della sanzione”).
Peraltro, osserva questo giudicante che, mentre il rapporto contributivo è delineabile dall'ente previdenziale in piena autonomia, ciò non può avvenire per l'esercizio del potere sanzionatorio, che, costituendo una vera e propria potestas imperii in capo alla privata, postula l'osservanza dei principi fondamentali dell'ordinamento CP_1 giuridico in tema di sanzioni amministrative, come tracciati nella legislazione di riferimento (L. 689/1981; D. Lgs. 150/2011).
Tra essi, vi è senz'altro l'onere di previa e tempestiva contestazione dell'addebito, da assolversi preliminarmente all'applicazione di ogni sanzione amministrativa e che assurge ad elemento costitutivo del credito sanzionatorio.
Del resto, ad escludere la possibilità di derogare a siffatti principi soccorre anche la riserva relativa di legge di cui all'art. 23 Cost., in materia di esercizio dei poteri sanzionatori, che preclude, da parte delle fonti normative secondarie, inclusi i
9 regolamenti degli enti di previdenza categoriale, sia l'introduzione di sanzioni amministrative sia la deroga delle garanzie dettate dalla normazione primaria.
Il tutto a conferma dell'inderogabilità delle disposizioni imperative di legge che disciplinano il procedimento sanzionatorio.
Di conseguenza, anche nel regolamentare le sanzioni per omesse CP_1 comunicazioni reddituali obbligatorie, incorre nell'inderogabilità delle norme di legge dette, incluse quelle ex artt. 13 e 14 L. 689/1981, che impongono la previa contestazione dell'addebito entro termini decadenziali, e ciò a pena di disapplicazione della disposizione regolamentare contrastante (Cassazione civile, sez. lav., 25/08/2020, n.
17702: “Con riferimento alle violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie,
l'irrogazione di sanzioni da parte della deve essere Controparte_1 preceduta dalla contestazione dell'addebito, ai sensi degli artt. 13 e 14 della l. n. 689 del 1981, in quanto, essendo la materia soggetta alla riserva relativa di legge di cui all'art. 23 Cost., la potestà regolamentare riconosciuta agli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie dall'art. 4, comma 6 bis, del d.l. n. 79 del 1997, conv. dalla l. n. 140 del 1997, non può derogare alle garanzie dettate dalla citata l. n. 689, al fine di escludere che la discrezionalità attribuita a detti enti si trasformi in arbitrio”;
Cassazione civile, sez. lav., 22/03/2022, n. 9310: “Essendosi chiarito che, anche a seguito della privatizzazione disposta dal D.Lgs. n. 509 del 1994, l'irrogazione di sanzioni da parte della
[...]
deve essere preceduta dalla contestazione dell'addebito, Controparte_1 ai sensi della L. n. 689 del 1981, artt. 13 e 14, in quanto, essendo la materia soggetta alla riserva relativa di legge di cui all'art. 23 Cost., la potestà regolamentare riconosciuta agli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie dal D.L. n. 79 del 1997, art. 4, comma 6-bis, (conv. con L. n. 140 del 1997), non può comunque derogare alle garanzie dettate dalla cit. L. n. 689 del 1981 in tema di accertamento e preventiva contestazione dell'addebito”).
Tale disciplina, però, non si applica alle c.d. sanzioni civili, ossia alle somme aggiuntive ai contributi, che vengono applicate dagli enti previdenziali in caso d'omesso o tardivo pagamento e che, a differenza della sanzione per omessa o irregolare dichiarazione reddituale, non hanno natura di sanzione amministrativa, bensì assumono identica natura dei contributi di previdenza, di cui costituiscono onere accessorio.
6. Ciò chiarito, l'importo di € 179,00, richiesto a titolo di sanzione amministrativa, per irregolare inoltro della dichiarazione reddituale di cui all'art. 17 L. 576/80, per l'annualità 2019, assume, con tutta evidenza, natura non già di sanzione civile o somma aggiuntiva rispetto al contributo soggettivo o integrativo, bensì di vera e propria misura amministrativa di ordine afflittivo pecuniario (Cassazione civile, sez. lav., 2.7.2018, n.
17258: “La sanzione amministrativa pecuniaria comminata dall'art. 17, comma 4, primo periodo, della l. n. 576 del 1980, per inottemperanza all'obbligo di comunicazione alla
[...]
[... [...]
dell'ammontare del reddito professionale entro trenta giorni dalla Controparte_7 data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, ha natura amministrativa, che non è venuta meno per effetto della privatizzazione di detta Cassa ai sensi del
d.lgs. n. 509 del 1994; ne consegue che tale sanzione è soggetta alla prescrizione quinquennale, decorrente dal giorno in cui è stata commessa la violazione, e non a quella decennale prescritta dall'art. 19, comma 1, della l. n. 576 del 1980, che si riferisce solo ai contributi e ai relativi accessori”).
Tale rilievo incide in punto di qualificazione giuridica dell'azione intentata dal ricorrente, che rivela la sua natura di sostanziale opposizione a sanzione amministrativa ex L. 689/1981 (Cassazione civile, sez. lav., 26/05/2008, n. 13545: “Le norme procedimentali di cui alla l. n. 689 del 1981 trovano applicazione anche per l'irrogazione della sanzione amministrativa relativa all'omesso invio della comunicazione reddituale alla , CP_1 salvo che per quegli aspetti espressamente derogati (o espressamente disciplinati in modo diverso) da altre norme speciali di pari grado (con conseguente irrilevanza di disposizioni regolamentari contrastanti con la normativa primaria)”; Cassazione civile, sez. lav., 26/05/2008, n. 13545:
“Con riferimento alle violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, l'art. 35 della legge n. 689 del 1981 distingue tre ipotesi: a) quelle in cui la violazione consiste in una evasione contributiva;
b) quelle in cui la violazione non consiste in sé in una evasione, ma può determinarla;
c) quelle in cui la violazione non consiste in una omissione di contributi e la sanzione prescinde dall'accertamento del fatto che abbia determinato o no un'evasione contributiva. Nei primi due casi
(art. 35, commi 2 e 3), l'opposizione all'ordinanza ingiunzione è proposta ai sensi dell'art. 22 della stessa legge n. 689 e il procedimento si svolge secondo il rito del lavoro;
nel terzo caso (art. 35, comma
7), l'opposizione è interamente regolata dalla citata legge n. 689 del 1981. Ne consegue che, nell'ipotesi
(come nella specie) di sanzione amministrativa pecuniaria per violazione dell'obbligo di comunicazione dei redditi professionali di cui all'articolo 17 della legge n. 576 del 1980, la quale prescinde dall'esistenza e dall'accertamento di una violazione contributiva, dovendo detta comunicazione essere presentata anche là dove nessun contributo, oltre quello minimo, sia dovuto, deve trovare applicazione l'art. 35, comma 7, della legge n. 689 del 1981 e, dunque, la disciplina, ivi richiamata, della stessa legge n. 689 in tema di accertamento e contestazione della violazione ed applicazione della sanzione amministrativa, nonché quella sul giudizio di opposizione prevista dall'art. 23 e, segnatamente, quanto ai rimedi avverso la sentenza che definisce il relativo giudizio, la regola che stabilisce l'inappellabilità della sentenza e la sua ricorribilità per cassazione”).
Da ciò si ricava, quale ulteriore conseguenza applicativa, l'assoggettamento di tale segmento dell'opposizione proposta dall'avvocato istante, a forme, modalità e termini di cui alla L. 689/1981, incluso quanto stabilito dall'art. 22, che fissa in 30 giorni il termine decadenziale per la proposizione dell'impugnazione giudiziale della sanzione, in linea con quanto stabilito dall'art. 6 co. 6 D. Lgs. 150/2011.
Del resto, di siffatta conseguenza il ricorrente neppure sarebbe abilitato a dolersi, avendo egli per primo invocato l'applicazione del termine decadenziale ex art. 14 L.
11 689/1981, e con ciò postulando, ed anzi apertamente affermando, l'integrale assoggettamento della fattispecie in contesa alla citata disciplina di legge.
Come noto, poi, la tempestività dell'opposizione è oggetto di rilievo preliminare d'ufficio, che deve necessariamente precedere l'esame di ogni motivo d'opposizione sollevato in ricorso.
Ebbene, il ricorso introduttivo è intervenuto oltre il predetto termine perentorio di 30 giorni, che decorre dalla data di notificazione della cartella di pagamento, avvenuta l'1.2.2023, e che è quindi spirato addì 3.3.2023, con la conseguenza che tale segmento di domanda va disatteso in quanto inammissibile.
Difatti, giacché l'azione assume, limitatamente alla predetta sanzione dichiarativa, sostanziale natura di opposizione a sanzione amministrativa o a ordinanza ingiunzione applicativa, la sua proposizione oltre il termine perentorio di legge determina l'irretrattabilità del credito, che non può più essere messo in discussione.
7. Nel merito della pretesa contributiva, va rilevato che ha prodotto CP_1 in giudizio la ricevuta della domanda di regolarizzazione ex art. 76, inoltrata dal professionista in data 30.9.2021 per le annualità contributive dal 2014 al 2020, e la nota di riscontro del 5.11.2021, in cui l'ente precisava le modalità di pagamento.
Ciò posto, trattandosi di contributi di previdenza e sanzioni civili, queste ultime, si ripete, prive di natura di sanzione amministrativa, le doglianze sollevate in ricorso devono ritenersi inconferenti rispetto alla sussistenza nel merito dell'obbligo contributivo, ossia all'esistenza dei presupposti per l'assoggettamento dell'avvocato istante al dovere di pagamento dei contributi rivendicati dalla . CP_1
Difatti, a tali poste creditorie, non trovano applicazione le norme della L. 689/1981, neppure quelle indicate nel ricorso.
Né può dirsi che debba far precedere l'iscrizione a ruolo del credito e la CP_1 notificazione della cartella esattoriale da parte di da una diffida stragiudiziale CP_3 di pagamento (ove si voglia così intendere la previa contestazione di cui il ricorrente ha lamentato l'assenza), non essendo tale obbligo contemplato dal Regolamento dei contributi 2012 in atti, né dall'art. 24 D. Lgs. 46/1999, che prevede tale incombente come mera facoltà dell'ente.
La natura facoltativa dell'avviso bonario è confermata da un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che ha ritenuto non indispensabile, ai fini della validità della cartella di pagamento ed a differenza delle sanzioni amministrative,
l'esistenza di un atto di accertamento, con la conseguenza che l'avviso stesso può essere
12 il primo ed unico atto notificato al contribuente ai fini del recupero del credito previdenziale (Cassazione civile, sez. lav., 10/02/2009, n. 3269: “Nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, come regolato dagli art. 24 ss. d.lg. 26 febbraio 1999 n. 46, in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici, a differenza di quanto avviene in materia di applicazione di sanzioni amministrative, in forza di quanto previsto, segnatamente, dall'art. 14 l. 24 novembre 1981 n. 689, la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento, la cui omissione invalidi il successivo atto di riscossione, ben potendo l'iscrizione a ruolo avvenire pur in assenza di un atto di accertamento da parte dell'istituto”; in senso conforme: Cassazione civile, sez. lav., 21/02/2018, n. 4225; Cassazione civile, sez. lav., 20/08/2019, n. 21534).
In disparte tale profilo, non si rilevano in ricorso ulteriori e specifiche contestazioni circa il merito della pretesa contributiva avanzata con la cartella opposta.
A tutto ciò consegue il rigetto del ricorso e la conferma della posta creditoria, in ogni sua parte.
Assorbita la domanda riconvenzionale proposta dall'ente previdenziale, poiché subordinata all'eventuale accoglimento della domanda principale, ed assorbito ogni altro profilo.
8. In punto di regolamentazione delle spese di lite, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché l'incertezza interpretativa in ordine alla disciplina applicabile, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, che ne impongono l'integrale compensazione.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, 30.1.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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