TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/03/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 20.03.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5112 del ruolo gen. lavoro dell'anno 2023
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa come da mandato in atti dall'avv. Biagio Sagliocco ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'epigrafato ricorrente ha proposto ricorso il 3.08.2023 al fine di ottenere dall'
[...]
convenuto il pagamento dei ratei di assegno di invalidità, stante l'accertata CP_2
sussistenza del requisito sanitario con decreto di omologa del 24.02.2023.
CP_ L' , benché ritualmente convenuto in giudizio, non ha inteso costituirsi e ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
Ciò posto, si evidenzia preliminarmente che nelle note depositate il 12.03.2025, il difensore attoreo ha dato atto dell'intervenuto pagamento – ha infatti dedotto che “solo in data 20.01.2025, e dunque in epoca ampiamente successiva ai termini consentiti per legge, l provvedeva a liquidare le spettanze al Sig. ” – insistendo CP_1 Parte_1
comunque per la condanna di controparte alla rifusione delle spese di lite.
Deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e permanendo unicamente l'interesse delle stesse in ordine alla pronuncia sulle spese del giudizio.
A tal proposito, ritiene il giudicante che le spese di lite vadano compensate per metà, tenuto conto, da un lato, della mancata allegazione da parte attorea della condizione di detenzione del ricorrente e, dall'altro, dei tempi tecnici ragionevolmente necessari per predisporre il pagamento di importi arretrati di notevole entità.
CP_ In conformità al principio della soccombenza virtuale, va posta a carico dell' l'altra metà che, distratta a favore del procuratore dichiaratosi antistatario, si liquida come da dispositivo.
P.Q.M.
a) Dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ b) Compensa tra le parti metà delle spese del giudizio e pone a carico dell' l'altra metà che, distratta a favore del procuratore attoreo, liquida in € 450,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
S.M.C.V., 26.03.2025
Il giudice del lavoro dr.ssa A. Cozzolino