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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 12/02/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, ZU de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 12.2.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3100/2021 R.G.L.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Gerardo Morese Parte_1
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Diodata Ardolino
- resistente -
OGGETTO: indebito previdenziale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.4.2021, parte ricorrente ha adito l'intestato Tribunale, in funzione di
Giudice del Lavoro, esponendo di essere titolare di pensione cat. VR n. 30046359; di aver svolto l'attività di bracciante agricolo e di essere stato iscritto unicamente in tale gestione dall'anno 1984 fino alla data di pensionamento;
che, con tre distinte missive datate 7.1.2021, l' gli ha comunicato che, CP_1 per l'anno 2008, “ha ricevuto un pagamento non dovuto sulla prestazione DISOCCUPAZIONE
AGRICOLA per un importo complessivo di euro 931,22 per la seguente motivazione: sono state corrisposte prestazioni di disoccupazione agricola non spettanti come da verbale n. 20254 del
13/11/2013. PREVALENZA LAVORO IN PROPRIO GG. 174”; per l'anno 2009, “ha ricevuto un pagamento non dovuto sulla prestazione DISOCCUPAZIONE AGRICOLA per un importo complessivo di euro 2.117,05 per la seguente motivazione: sono state corrisposte prestazioni di disoccupazione agricola non spettanti come da verbale n. 20254 del 13/11/2013. PREVALENZA
LAVORO IN PROPRIO GG. 174”; per l'anno 2010, “ha ricevuto un pagamento non dovuto sulla prestazione DISOCCUPAZIONE AGRICOLA per un importo complessivo di euro 3.142,72 per la
pagina 1 di 4 seguente motivazione: sono state corrisposte prestazioni di disoccupazione agricola non spettanti come da verbale n. 20254 del 13/11/2013. PREVALENZA LAVORO IN PROPRIO GG. 174”; che CP_ l' a partire dal mese di marzo 2021 ha operato una trattenuta di €.105,00 sulla pensione cat. VR n.
30046359; che, tuttavia, nel predetto “verbale gli ispettori dell'Ente convenuto, pur rilevando una attività di coltivazione dei propri fondi da parte del ricorrente e della di lui coniuge Pt_2
, non ritenevano il in possesso dei requisiti di legge per poter
[...] Parte_1 essere iscritto negli elenchi dei CCDD (pag.3 verbale ispettivo), mentre riportavano l'avvenuta iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti a far data dalla 1.1.2008, della predetta Pt_2
CP_
”; che l' ha erroneamente imputato le 174 giornate – così quantificate dagli ispettori per
[...]
la coltivazione dei terreni dei signori e – all'attività lavorativa svolta dal ricorrente;
Pt_1 Pt_2 che l' resistente ha trascurato che l'apporto lavorativo della di lui coniuge, CP_1 Parte_2
iscritta come coltivatrice diretta, non poteva essere inferiore a n. 104 gg in un anno;
che, a riprova dell'errore dell' , deriva una differenza di 70 giornate lavorative da attribuire all'attività CP_1
lavorativa svolta dal ricorrente e dai propri figli, come riportato nel verbale ispettivo;
di avere, altresì, diritto al giusto pagamento della DS/AGR 2012 e 2014, per n.151 giornate riconosciute per anno ed erroneamente determinate in ragione della trattenuta operata sull'importo dovuto, a causa dell'errata interpretazione del verbale ispettivo come sopra evidenziato.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha chiesto di “accertare e dichiarare l'inesistenza dei crediti vantati dall'Ente resistente con condanna dell' alla restituzione di quanto già trattenuto, in forza CP_1
dei recuperi operati ed operandi nelle more del presente giudizio, sul rateo pensionistico dovuto al ricorrente;
confermare il diritto del ricorrente al trattamento di DS /Agr per gli anni 2008 -2009 -
2010 nonché per l'anno 2012 e 2014 nella misura prevista per legge con condanna al pagamento della somma dovuta per dette ultime annualità”. Vinte le spese di lite. CP_ Costituendosi in giudizio, l' ha contestato l'avverso ricorso, chiedendone il rigetto.
Acquisite brevi note di trattazione della parte, la causa è stata decisa con la presente sentenza
* * *
Il ricorso è fondato per i motivi che seguono.
CP_ Nel caso di specie, l' ha dedotto che “le somme di €. 3.050,00- 2.970,00 e 3.142,00 liquidate al
e rispettivamente il 11.04.2014 – sono state legittimamente richieste con nota in restituzione Pt_1 dall' onde recuperare somme erogate indebitamente, come indennità di DS agricola, in relazione CP_1
agli anni 2008-2009 e 2010. Tanto per effetto del verbale di accertamento n. 20254 del 13/11/2013 che ha comportato la cancellazione del dagli elenchi anagrafici per gli anni 2008-2009 e Pt_1
pagina 2 di 4 2010 e, consequenzialmente, la carenza radicale del diritto alla ripetuta indennità di DS avendo il ricorrente lavorato prevalentemente in attività propria”.
L' ha, altresì, rilevato che: “la prestazione di disoccupazione agricola per gli anni 2012- 2013, CP_1
chiesta dal sig. è stata respinta in quanto il ricorrente ha svolto attività in proprio in misura Pt_1 prevalente”.
Entrambe le parti hanno prodotto il verbale di accertamento n. 20254 del 13/11/2013 in cui così risulta:
“In considerazione che la sig.ra ha assunto, per accordo bonario con il marito, la Parte_2
titolarità dell'impresa iscrivendosi come unità diretto coltivatrice all ne deriva che il sig. CP_1
, svolgendo attività manuale ed abituale nell'ambito del proprio nucleo Parte_1
familiare, dovrebbe essere iscritto come collaboratore della titolare. Tuttavia, come sopra esplicitato, il sig. ha svolto e svolge contemporaneamente all'attività in proprio, anche Parte_1
quella di operaio agricolo presso terzi per un numero di giornate annue superiori a 150 per cui, in ottemperanza a quanto previsto dalla circolare n. 177 dell'11/11/2003, si ritiene che l'iscrizione CP_1
quale coltivatore diretto sia incompatibile con quella di operaio agricolo giornaliero che, nella fattispecie, assume carattere di prevalenza fra le due attività. Da quanto in precedenza esposto, si rileva che il sig. , pur svolgendo manualmente ed abitualmente attività di Parte_1
lavoro in proprio sui suoi terreni, relativamente al periodo in esame nel presente accertamento, non possiede i requisiti di legge per poter essere iscritto all'assicurazione obbligatoria per i Coltivatori diretti di cui all'art 1 della L. 1047/57 e successive integrazioni e modificazioni”.
Orbene, gli esiti dell'accertamento dell' – prevalenza dello svolgimento di attività di OTD e, CP_1 dunque, mancanza dei requisiti di legge per l'iscrizione negli elenchi dei Coltivatori diretti – comportano la legittimità della erogazione dell'indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2008,
2009, 2010, con conseguente accoglimento della domanda relativa all'illegittimità delle trattenute operate e condanna alla restituzione di quanto già trattenuto, oltre alla condanna al pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2012 e 2014 (per i quali il ricorrente ha documentato il regolare inoltro delle domande, depositate con le note del 8.2.2025).
Resta assorbita ogni altra questione.
CP_ Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza dell' con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
pagina 3 di 4 - accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'indennità di CP_ disoccupazione per gli anni 2008, 2009, 2010, 2012 e 2014, dunque condannando l' alla restituzione di quanto trattenuto a detto titolo, oltre alla corresponsione degli emolumenti non erogati, oltre accessori;
- condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di giudizio, liquidate in CP_1
€.2.697,00, oltre IVA, CAP e spese generali, con distrazione.
Foggia, 12.2.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
ZU de Salvia
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, ZU de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 12.2.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3100/2021 R.G.L.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Gerardo Morese Parte_1
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Diodata Ardolino
- resistente -
OGGETTO: indebito previdenziale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.4.2021, parte ricorrente ha adito l'intestato Tribunale, in funzione di
Giudice del Lavoro, esponendo di essere titolare di pensione cat. VR n. 30046359; di aver svolto l'attività di bracciante agricolo e di essere stato iscritto unicamente in tale gestione dall'anno 1984 fino alla data di pensionamento;
che, con tre distinte missive datate 7.1.2021, l' gli ha comunicato che, CP_1 per l'anno 2008, “ha ricevuto un pagamento non dovuto sulla prestazione DISOCCUPAZIONE
AGRICOLA per un importo complessivo di euro 931,22 per la seguente motivazione: sono state corrisposte prestazioni di disoccupazione agricola non spettanti come da verbale n. 20254 del
13/11/2013. PREVALENZA LAVORO IN PROPRIO GG. 174”; per l'anno 2009, “ha ricevuto un pagamento non dovuto sulla prestazione DISOCCUPAZIONE AGRICOLA per un importo complessivo di euro 2.117,05 per la seguente motivazione: sono state corrisposte prestazioni di disoccupazione agricola non spettanti come da verbale n. 20254 del 13/11/2013. PREVALENZA
LAVORO IN PROPRIO GG. 174”; per l'anno 2010, “ha ricevuto un pagamento non dovuto sulla prestazione DISOCCUPAZIONE AGRICOLA per un importo complessivo di euro 3.142,72 per la
pagina 1 di 4 seguente motivazione: sono state corrisposte prestazioni di disoccupazione agricola non spettanti come da verbale n. 20254 del 13/11/2013. PREVALENZA LAVORO IN PROPRIO GG. 174”; che CP_ l' a partire dal mese di marzo 2021 ha operato una trattenuta di €.105,00 sulla pensione cat. VR n.
30046359; che, tuttavia, nel predetto “verbale gli ispettori dell'Ente convenuto, pur rilevando una attività di coltivazione dei propri fondi da parte del ricorrente e della di lui coniuge Pt_2
, non ritenevano il in possesso dei requisiti di legge per poter
[...] Parte_1 essere iscritto negli elenchi dei CCDD (pag.3 verbale ispettivo), mentre riportavano l'avvenuta iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti a far data dalla 1.1.2008, della predetta Pt_2
CP_
”; che l' ha erroneamente imputato le 174 giornate – così quantificate dagli ispettori per
[...]
la coltivazione dei terreni dei signori e – all'attività lavorativa svolta dal ricorrente;
Pt_1 Pt_2 che l' resistente ha trascurato che l'apporto lavorativo della di lui coniuge, CP_1 Parte_2
iscritta come coltivatrice diretta, non poteva essere inferiore a n. 104 gg in un anno;
che, a riprova dell'errore dell' , deriva una differenza di 70 giornate lavorative da attribuire all'attività CP_1
lavorativa svolta dal ricorrente e dai propri figli, come riportato nel verbale ispettivo;
di avere, altresì, diritto al giusto pagamento della DS/AGR 2012 e 2014, per n.151 giornate riconosciute per anno ed erroneamente determinate in ragione della trattenuta operata sull'importo dovuto, a causa dell'errata interpretazione del verbale ispettivo come sopra evidenziato.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha chiesto di “accertare e dichiarare l'inesistenza dei crediti vantati dall'Ente resistente con condanna dell' alla restituzione di quanto già trattenuto, in forza CP_1
dei recuperi operati ed operandi nelle more del presente giudizio, sul rateo pensionistico dovuto al ricorrente;
confermare il diritto del ricorrente al trattamento di DS /Agr per gli anni 2008 -2009 -
2010 nonché per l'anno 2012 e 2014 nella misura prevista per legge con condanna al pagamento della somma dovuta per dette ultime annualità”. Vinte le spese di lite. CP_ Costituendosi in giudizio, l' ha contestato l'avverso ricorso, chiedendone il rigetto.
Acquisite brevi note di trattazione della parte, la causa è stata decisa con la presente sentenza
* * *
Il ricorso è fondato per i motivi che seguono.
CP_ Nel caso di specie, l' ha dedotto che “le somme di €. 3.050,00- 2.970,00 e 3.142,00 liquidate al
e rispettivamente il 11.04.2014 – sono state legittimamente richieste con nota in restituzione Pt_1 dall' onde recuperare somme erogate indebitamente, come indennità di DS agricola, in relazione CP_1
agli anni 2008-2009 e 2010. Tanto per effetto del verbale di accertamento n. 20254 del 13/11/2013 che ha comportato la cancellazione del dagli elenchi anagrafici per gli anni 2008-2009 e Pt_1
pagina 2 di 4 2010 e, consequenzialmente, la carenza radicale del diritto alla ripetuta indennità di DS avendo il ricorrente lavorato prevalentemente in attività propria”.
L' ha, altresì, rilevato che: “la prestazione di disoccupazione agricola per gli anni 2012- 2013, CP_1
chiesta dal sig. è stata respinta in quanto il ricorrente ha svolto attività in proprio in misura Pt_1 prevalente”.
Entrambe le parti hanno prodotto il verbale di accertamento n. 20254 del 13/11/2013 in cui così risulta:
“In considerazione che la sig.ra ha assunto, per accordo bonario con il marito, la Parte_2
titolarità dell'impresa iscrivendosi come unità diretto coltivatrice all ne deriva che il sig. CP_1
, svolgendo attività manuale ed abituale nell'ambito del proprio nucleo Parte_1
familiare, dovrebbe essere iscritto come collaboratore della titolare. Tuttavia, come sopra esplicitato, il sig. ha svolto e svolge contemporaneamente all'attività in proprio, anche Parte_1
quella di operaio agricolo presso terzi per un numero di giornate annue superiori a 150 per cui, in ottemperanza a quanto previsto dalla circolare n. 177 dell'11/11/2003, si ritiene che l'iscrizione CP_1
quale coltivatore diretto sia incompatibile con quella di operaio agricolo giornaliero che, nella fattispecie, assume carattere di prevalenza fra le due attività. Da quanto in precedenza esposto, si rileva che il sig. , pur svolgendo manualmente ed abitualmente attività di Parte_1
lavoro in proprio sui suoi terreni, relativamente al periodo in esame nel presente accertamento, non possiede i requisiti di legge per poter essere iscritto all'assicurazione obbligatoria per i Coltivatori diretti di cui all'art 1 della L. 1047/57 e successive integrazioni e modificazioni”.
Orbene, gli esiti dell'accertamento dell' – prevalenza dello svolgimento di attività di OTD e, CP_1 dunque, mancanza dei requisiti di legge per l'iscrizione negli elenchi dei Coltivatori diretti – comportano la legittimità della erogazione dell'indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2008,
2009, 2010, con conseguente accoglimento della domanda relativa all'illegittimità delle trattenute operate e condanna alla restituzione di quanto già trattenuto, oltre alla condanna al pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2012 e 2014 (per i quali il ricorrente ha documentato il regolare inoltro delle domande, depositate con le note del 8.2.2025).
Resta assorbita ogni altra questione.
CP_ Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza dell' con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
pagina 3 di 4 - accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'indennità di CP_ disoccupazione per gli anni 2008, 2009, 2010, 2012 e 2014, dunque condannando l' alla restituzione di quanto trattenuto a detto titolo, oltre alla corresponsione degli emolumenti non erogati, oltre accessori;
- condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di giudizio, liquidate in CP_1
€.2.697,00, oltre IVA, CAP e spese generali, con distrazione.
Foggia, 12.2.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
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