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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/07/2025, n. 3590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3590 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
VERBALE DI CAUSA
Numero di Ruolo RG 16181 / 2022
All'udienza del 15/07/2025 le parti hanno discusso la causa e precisato le conclusioni, come da verbale telematico depositato in atti.
Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc, depositandola telematicamente, in allegato al presente verbale.
Catania 15/07/2025
Il G.I.
Dott.ssa Giada Maria Patanè
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N. R.G. 16181/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giada Maria Patane ha pronunciato la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES CPC
nella causa civile iscritta al n. r.g. 16181/2022 promossa da:
nata a [...] il [...], res.te in Catania via Vitaliano Parte_1
Brancati n. 15, c.f. , nato a C.F._1 Parte_2
Valdobbiate il 28.04.1973, res.te in Gorizia, via Roma n. 26, c.f.
, nato a [...] il C.F._2 Parte_3
03.05.1965, res.te in Acireale via Toti n. 8, c.f. ; C.F._3
nato a [...] il [...], res.te in Santa Parte_4
Venerina via Acqua Bongiardo n. 76, c.f. , tutti elett.te dom.ti C.F._4
in Acireale, c.so Sicilia n. 15, presso lo studio dell'Avv. Angelo Pettinato che li difende giusta procura in atti di causa;
ATTORE/I contro sito in Acireale (Fraz. Stazzo), via Toti n. 6-8, c.f. Controparte_1
2 , in persona dell'amministratore pro-tempore, elettivamente domiciliato P.IVA_1
in VIA Kennedy n°56/K, Acireale, presso lo studio dell'Avv. IO CA OR , che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti di causa;
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
All'udienza del 15.07.2025 le parti hanno concluso e discusso come in verbale telematico. Il Giudice si è ritirato in camera di Consiglio, adottando, all'esito, il presente provvedimento depositato telematicamente.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 16.12.2022, parte attrice ha impugnato la delibera adottata dal convenuto in data 27.09.2022 al fine di ottenerne la CP_1
declaratoria di nullità o l'annullamento.
In particolare parte attrice espone che la delibera impugnata è affetta da nullità in quanto adottata senza il consenso unanime dei condomini.
Costituitosi in giudizio, il ha chiesto il rigetto della domanda. CP_1
Senza svolgere attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la decisione.
In via preliminare è necessario pronunciarsi sulla richiesta di cessazione della materia del contendere, formulata da parte attrice.
Infatti gli attori hanno dichiarato che il ha dato attuazione alla Controparte_1
delibera del 19.06.2020 superando la successiva delibera del 27.09.2022, oggetto del presente giudizio di impugnazione.
In particolare il Dirigente della S.T.A. Controparte_2
) ha <autorizzato, ai sensi dell'art. 46 comma
[...]
3 3 del Codice della Navigazione, il subingresso nella titolarità della C.D.M. n. 519 del
24/09/2013 a favore dell , nella Controparte_3
persona del sig. . Controparte_4
Con successivo verbale di passaggio consegne CDM 519-2013, il CP_1
, convenendo che <tutti gli effetti giuridici e obbligatori relativi alla CdM
[...]
519-2013 saranno esclusivi del soggetto subentrante…>>, ha trasmesso all'Associazione Ricreativa Culturale “Gli Amici del Mare” tutta la documentazione riguardante la Concessione Demaniale Marittima n. 519-2013.
In tal modo, è stato superato il deliberato assembleare del 27.09.2022 con cui si riportava in capo all'intero condominio la gestione della CDM n° 519/2013.
Secondo l'insegnamento della S.C.: “La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese.” (Cass. 30251/2023)
Orbene nella fattispecie in esame, si è verificata la cessazione della materia del contendere, in quanto, per come dichiarato da parte attrice e dimostrato dalla documentazione prodotta in atti, l'associazione culturale “ è Controparte_3
4 subentrata nella titolarità della concessione demaniale 519/2013, come disposto dal condominio “ ” col deliberato del 19.06.2020, con la conseguenza che tale CP_1
subingresso ha determinato in capo agli attori il venir meno dell'interesse ad agire per ottenere l'annullamento della delibera del 27.09.2022 che invece decretava il riconoscimento in capo al della detta concessione demaniale. CP_1
Appurato che è venuto meno l'interesse di parte attrice ad impugnare la delibera del
27.09.2022, le parti hanno chiesto la regolazione delle spese in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Al fine di applicare tale principio, è necessario vagliare la fondatezza o meno delle domande spiegate da parte attrice.
Oggetto del presente giudizio è la delibera con cui, a maggioranza, il CP_1
convenuto ha statuito di mantenere la titolarità della concessione demaniale in capo al stesso. CP_1
Al fine di meglio focalizzare il punto nodale della questione, è necessario premettere che con la delibera del 19.06.2020, l'assemblea, all'unanimità, aveva ceduto la titolarità della concessione demaniale, cessione poi revocata con la delibera impugnata nell'odierno giudizio, con maggioranza.
Nella fattispecie in esame ricorre l'ipotesi in cui il consesso condominiale ha revocato la cessione di un bene facente capo al , ma non rientrante tra i beni comuni CP_1
ai sensi dell'art. 1117 c.c.
Infatti la concessione del demanio marittimo non rientra tra i beni di cui si presume la proprietà comune, ai sensi dell'art. 1117 c.c. in quanto non si tratta di bene necessario all'uso comune ed in quanto risulta essere oggetto di una pubblica concessione che
5 viene rilasciata dalla pubblica autorità e di cui il condominio diventa titolare, tra l'altro, per un tempo determinato.
Si tratta , quindi, di un bene in comproprietà di tutti i condomini, ma non sussumibile tra quelli disciplinati dall'art. 1117 c.c., per le peculiarità che lo contraddistinguono.
Trattandosi di un bene comune, trova applicazione la fattispecie disciplinata dall'art. 1108 c.c., III comma, secondo il quale “ E' necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di alienazione o di costituzione di diritti reali sul fondo comune.”
Giustamente, pertanto, il ha adottato, all'unanimità, la delibera con cui ha CP_1
ceduto la titolarità della predetta concessione e, poiché con la delibera impugnata, il ha revocato tale cessione, avrebbe dovuto rispettare lo stesso principio CP_1
dell'unanimità.
Infatti con la revoca della cessione, il ha acquisito nuovamente la titolarità CP_1
della concessione che implica, per i singoli condomini, l'assunzione di nuovi oneri economici e di nuove forme di responsabilità.
La S.C. in maniera generale, ha statuito il seguente principio: “La delibera condominiale che accerti, a maggioranza, l'ambito dei beni comuni e l'estensione delle proprietà esclusive, in deroga all'articolo 1117 c.c., è nulla, perché inidonea a comportare l'acquisto a titolo derivativo di tali diritti, non essendo sufficiente, all'uopo, un atto meramente ricognitivo ed occorrendo, al contrario, l'accordo di tutti i comproprietari espresso in forma scritta.” (Cass. 20612/2017)
Orbene, nella fattispecie in esame, il , con la delibera impugnata, avendo CP_1
acquisito, nuovamente, un bene comune, non rientrante tra quelli elencati nell'art. 1117
c.c., avrebbe dovuto approvare la delibera all'unanimità di tutti i condomini e non
6 soltanto dei presenti.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, la delibera del 27.09.2022 avrebbe dovuto essere annullata per mancanza di quorum deliberativo.
Ritenuta la soccombenza virtuale del condominio, lo stesso va condannato a rifondere le spese legali a parte attrice che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 280,00 per spese, € 4.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Così deciso in Catania, il 15/07/2025
Il GIUDICE
dott.ssa Giada Maria Patanè
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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