CASS
Sentenza 3 luglio 2023
Sentenza 3 luglio 2023
Massime • 1
In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro.
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- 1. L’indirizzo Pec non registratohttps://www.fiscooggi.it/
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- 3. La PEC è canale esclusivo e privilegiato per la notifica ai soggetti obbligati alla sua adozioneAccesso limitatoFabrizio Sigillò · https://www.altalex.com/ · 30 aprile 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/07/2023, n. 18684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18684 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso n. 27663/2020, proposto da: CGR COSTRUZIONI GENERALI RISTRUTTURAZIONI s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t. Fabio Casoni, rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso, dall’Avv. AGNESE CONDARELLI ed elettivamente domiciliata presso di lei in Roma, VIA DOMENICO CIRILLO N. 15
- ricorrente -
contro ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI N. 12 Civile Sent. Sez. 5 Num. 18684 Anno 2023 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: CORTESI FRANCESCO Data pubblicazione: 03/07/2023 2 - controricorrente- avverso la sentenza n. 310/03/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 21/01/2020; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Paola Filippi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Francesco Cortesi nella pubblica udienza del 30 maggio 2023, ex art. 23, comma 8-bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella l. 18 dicembre 2020, n. 176, richiamato dall’art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198. FATTI DI CAUSA 1. In data 28 ottobre 2016, ADER- Agenzia delle Entrate Riscossioni notificò a C.G.R. Costruzioni Generali e Ristrutturazioni s.r.l. l’intimazione di pagamento n. 09720169050002418000, relativa alle cartelle di pagamento n. 09720100345851104000 e 09720150130100412000. La società impugnò le due cartelle innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, per mezzo dell’intimazione di pagamento. Nel contraddittorio con il concessionario per la riscossione, la C.T.P. accolse il ricorso, sul presupposto del difetto di notificazione delle cartelle, e compensò integralmente le spese. 2. La sentenza fu appellata dalla società contribuente, per la parte relativa alle spese, e dal concessionario per la riscossione, che dedusse la validità della notificazione della seconda cartella sopra indicata, prestando acquiescenza per il difetto rilevato in relazione all’altra. 3 La Commissione tributaria regionale del Lazio, riuniti i gravami, accolse quello proposto dall’Ufficio. I giudici d’appello rilevarono, in particolare, che la cartella in questione era stata notificata a mezzo di posta elettronica certificata, come da attestazione di avvenuta ricezione prodotta dall’amministrazione finanziaria, richiamando al riguardo l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di questa Corte (desumibile, in particolare, dall’ordinanza n. 11136/2009) e l’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che consente espressamente la notifica a mezzo p.e.c. ai soggetti indicati nell’indice nazionale INI- Pec, contenente tutti gli indirizzi dei professionisti e delle imprese presenti sul territorio nazionale. 3. La società contribuente ha impugnato la sentenza d’appello con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, illustrato da successiva memoria. L’amministrazione ha resistito con controricorso. All’udienza del 26 gennaio 2022, celebratasi innanzi alla sezione sesta, la causa è stata rinviata per la discussione sul rilievo del difetto di evidenza decisoria. Quindi, all’adunanza camerale del 28 ottobre 2022, il Collegio ha deliberato la trattazione in pubblica udienza avuto riguardo alla peculiare rilevanza della questione trattata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico mezzo di impugnazione, la società ricorrente denunzia «violazione e falsa applicazione degli artt. 26 del d.P.R. n. 602/1973 finanche dell’art. 60, VI e VII comma, del d.P.R. 600/73, da leggersi coerentemente con gli artt. 14, I e II comma, 16, II comma, del d.P.R. 68/2005, secondo le modalità scandite dagli artt. 2, II comma, 3-bis, 6, 6-ter, 6-quater e 48, n. 1 e 2, del d.lgs. 4 82/2005 (CAD- testo vigente), al pari degli artt. 16-ter del d.l. 179/2012 e 3-bis della l. 53/94». Assume, in particolare, che i giudici d’appello avrebbero errato nel ritenere valida la notificazione eseguita a mezzo p.e.c., in quanto effettuata da un mittente «del tutto sconosciuto e non presente nel “pubblico elenco” e, quindi, in modo insanabilmente difforme rispetto allo schema legale tipico stabilito dalla specifica normativa in materia». La cartella, infatti, era stata notificata dall’indirizzo “notifica.lazio@cert.equitaliasud.it”, quando l’unico indirizzo presente all’epoca nel pubblico elenco riconducibile al concessionario era “equitaliasud@pec.equitaliasud.it”. La provenienza dell’atto notificato da un indirizzo non presente nel registro INI-Pec, secondo la ricorrente, non consentiva di verificare l’autenticità dell’atto medesimo. Inoltre, la stessa circostanza appariva significativa del fatto che l’amministrazione notificatrice si era totalmente discostata dallo schema tipico previsto al riguardo dall’art. 26, secondo comma, del d.P.R. n. 602/1973, nella parte in cui disciplina la notificazione della cartella con le modalità di cui al d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68. Detta ultima disposizione, in effetti, prescrive che la notificazione a mezzo p.e.c. sia eseguita «all’indirizzo del destinatario risultante dall’indice nazionale dei registri di posta elettronica certificata (INI- PEC)»; ma una tale disposizione, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata, dovrebbe intendersi prescrittiva della stessa necessità anche nei confronti del mittente, avendo riguardo, in particolare: (a) all’art. 4, comma 7, del d.P.R. n. 68/2005, che prescrive che il mittente e il destinatario che intendano fruire del servizio di posta elettronica certificata devono avvalersi di uno dei gestori di cui agli artt. 14 e 15 del medesimo decreto, e all’art. 14, 5 commi e 2, che specifica come tali gestori siano «inclusi in un apposito elenco pubblico disciplinato dal presente articolo»; (b) all’art. 16, comma 2, dello stesso d.P.R., a mente del quale l’utilizzo di caselle p.e.c. rilasciate a privati da parte di pubbliche amministrazioni di cui all’art. 14, comma 2, costituisce invio valido limitatamente ai rapporti intrattenuti fra amministrazioni o fra queste e privati cui la casella p.e.c. è stata rilasciata;
(c) agli artt.
6-bis e 6-ter del d.lgs. n. 82/2005, che prevedono l’istituzione del registro INI-Pec e del «pubblico elenco di fiducia denominato “Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi”, nel quale sono indicati i domicili digitali da utilizzare per le comunicazioni e lo scambio di informazioni»; (d) all’art. 16-ter del d.l. n. 179/2012, che fa riferimento a tali pubblici elenchi per la validità della notificazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale a decorrere dal 15 dicembre 2013. 2. Il motivo è infondato. 2.1. In relazione alle modalità di notificazione a mezzo di posta elettronica delle cartelle esattoriali, la giurisprudenza elaborata da questa Corte prende le mosse dalla previsione di cui all’art.
3-bis della l. 21 gennaio 1994, n. 53, che consente tale forma di notificazione degli «atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali» e contiene previsioni specifiche concernenti il mittente e il destinatario dell’atto. Il primo comma della disposizione in parola, in particolare, stabilisce che «la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita 6 esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi». Come questa Corte ha poi recentemente osservato (cfr. Cass. n. 2460/2021), sulla scorta delle indicazioni provenienti dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 23620/2018, l’entrata in vigore dall'art. 66, comma 5, del D. Lgs. n. 217 del 2017, ha previsto che, a decorrere dal 15.12.2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale, si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6- quater e 62 del D. Lgs. n. 82 del 2005, nonché dall'articolo 16, comma 12, dello stesso decreto, dall'articolo 16, comma 6, del D. L. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, nonché il Re.G.Ind.E, registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia. 2.3. Tale essendo il tessuto normativo di riferimento, la ricorrente deduce quale fatto idoneo a determinare l’inesistenza della notifica della cartella esattoriale la circostanza che l’indirizzo p.e.c. donde la stessa provenne non risultava inserito nel registro INI-Pec Al riguardo, osserva anzitutto il Collegio che l’obbligo di utilizzo di un indirizzo presente nel registro INI-Pec appare testualmente riferito solo al destinatario della notifica e non al notificante, in relazione al quale è previsto unicamente l’utilizzo «di un indirizzo di posta elettronica certificata […] risultante da pubblici elenchi». Pertanto, la norma speciale prevista per le notifiche in ambito tributario degli atti dell’Agente della riscossione differisce dalla previsione generale di cui al citato articolo 3-bis della legge n. 53/1994 solo con riferimento al soggetto che riceve la notificazione. 7 2.4. Siffatta diversità di trattamento normativo, come sottolineato anche dal Procuratore generale, non configura alcuna disparità di trattamento. Le prescrizioni che ineriscono all’indirizzo del mittente non vanno, infatti, assoggettate alle stesse regole previste per il destinatario dell’atto, con riguardo al quale va fatta applicazione della disciplina propria dell’elezione di domicilio, cui dev’essere equiparato l’indirizzo di p.e.c. inserito, diversamente da quanto accade per il mittente. 2.5. D’altra parte, e con indicazione che si attaglia al caso di specie, questa Corte ha recentemente affermato che laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri (RegInde, INI-Pec e Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica. Viene infatti in rilievo, in questo caso, il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informano il rapporto fra Amministrazione e contribuente;
di conseguenza, poiché l’estraneità dell’indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza (Cass. n. 982/2023). Di tale concreto pregiudizio la ricorrente non ha dato sufficiente indicazione nella specie;
consegue, anche sotto tale profilo, l’infondatezza della censura. 3. Il ricorso dev’essere pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. 8 Sussistono, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla l. n. 228/2012, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 1.800,00, oltre spese prenotate a debito;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, il 30 maggio 2023.
- ricorrente -
contro ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI N. 12 Civile Sent. Sez. 5 Num. 18684 Anno 2023 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: CORTESI FRANCESCO Data pubblicazione: 03/07/2023 2 - controricorrente- avverso la sentenza n. 310/03/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 21/01/2020; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Paola Filippi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Francesco Cortesi nella pubblica udienza del 30 maggio 2023, ex art. 23, comma 8-bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella l. 18 dicembre 2020, n. 176, richiamato dall’art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198. FATTI DI CAUSA 1. In data 28 ottobre 2016, ADER- Agenzia delle Entrate Riscossioni notificò a C.G.R. Costruzioni Generali e Ristrutturazioni s.r.l. l’intimazione di pagamento n. 09720169050002418000, relativa alle cartelle di pagamento n. 09720100345851104000 e 09720150130100412000. La società impugnò le due cartelle innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, per mezzo dell’intimazione di pagamento. Nel contraddittorio con il concessionario per la riscossione, la C.T.P. accolse il ricorso, sul presupposto del difetto di notificazione delle cartelle, e compensò integralmente le spese. 2. La sentenza fu appellata dalla società contribuente, per la parte relativa alle spese, e dal concessionario per la riscossione, che dedusse la validità della notificazione della seconda cartella sopra indicata, prestando acquiescenza per il difetto rilevato in relazione all’altra. 3 La Commissione tributaria regionale del Lazio, riuniti i gravami, accolse quello proposto dall’Ufficio. I giudici d’appello rilevarono, in particolare, che la cartella in questione era stata notificata a mezzo di posta elettronica certificata, come da attestazione di avvenuta ricezione prodotta dall’amministrazione finanziaria, richiamando al riguardo l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di questa Corte (desumibile, in particolare, dall’ordinanza n. 11136/2009) e l’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che consente espressamente la notifica a mezzo p.e.c. ai soggetti indicati nell’indice nazionale INI- Pec, contenente tutti gli indirizzi dei professionisti e delle imprese presenti sul territorio nazionale. 3. La società contribuente ha impugnato la sentenza d’appello con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, illustrato da successiva memoria. L’amministrazione ha resistito con controricorso. All’udienza del 26 gennaio 2022, celebratasi innanzi alla sezione sesta, la causa è stata rinviata per la discussione sul rilievo del difetto di evidenza decisoria. Quindi, all’adunanza camerale del 28 ottobre 2022, il Collegio ha deliberato la trattazione in pubblica udienza avuto riguardo alla peculiare rilevanza della questione trattata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico mezzo di impugnazione, la società ricorrente denunzia «violazione e falsa applicazione degli artt. 26 del d.P.R. n. 602/1973 finanche dell’art. 60, VI e VII comma, del d.P.R. 600/73, da leggersi coerentemente con gli artt. 14, I e II comma, 16, II comma, del d.P.R. 68/2005, secondo le modalità scandite dagli artt. 2, II comma, 3-bis, 6, 6-ter, 6-quater e 48, n. 1 e 2, del d.lgs. 4 82/2005 (CAD- testo vigente), al pari degli artt. 16-ter del d.l. 179/2012 e 3-bis della l. 53/94». Assume, in particolare, che i giudici d’appello avrebbero errato nel ritenere valida la notificazione eseguita a mezzo p.e.c., in quanto effettuata da un mittente «del tutto sconosciuto e non presente nel “pubblico elenco” e, quindi, in modo insanabilmente difforme rispetto allo schema legale tipico stabilito dalla specifica normativa in materia». La cartella, infatti, era stata notificata dall’indirizzo “notifica.lazio@cert.equitaliasud.it”, quando l’unico indirizzo presente all’epoca nel pubblico elenco riconducibile al concessionario era “equitaliasud@pec.equitaliasud.it”. La provenienza dell’atto notificato da un indirizzo non presente nel registro INI-Pec, secondo la ricorrente, non consentiva di verificare l’autenticità dell’atto medesimo. Inoltre, la stessa circostanza appariva significativa del fatto che l’amministrazione notificatrice si era totalmente discostata dallo schema tipico previsto al riguardo dall’art. 26, secondo comma, del d.P.R. n. 602/1973, nella parte in cui disciplina la notificazione della cartella con le modalità di cui al d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68. Detta ultima disposizione, in effetti, prescrive che la notificazione a mezzo p.e.c. sia eseguita «all’indirizzo del destinatario risultante dall’indice nazionale dei registri di posta elettronica certificata (INI- PEC)»; ma una tale disposizione, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata, dovrebbe intendersi prescrittiva della stessa necessità anche nei confronti del mittente, avendo riguardo, in particolare: (a) all’art. 4, comma 7, del d.P.R. n. 68/2005, che prescrive che il mittente e il destinatario che intendano fruire del servizio di posta elettronica certificata devono avvalersi di uno dei gestori di cui agli artt. 14 e 15 del medesimo decreto, e all’art. 14, 5 commi e 2, che specifica come tali gestori siano «inclusi in un apposito elenco pubblico disciplinato dal presente articolo»; (b) all’art. 16, comma 2, dello stesso d.P.R., a mente del quale l’utilizzo di caselle p.e.c. rilasciate a privati da parte di pubbliche amministrazioni di cui all’art. 14, comma 2, costituisce invio valido limitatamente ai rapporti intrattenuti fra amministrazioni o fra queste e privati cui la casella p.e.c. è stata rilasciata;
(c) agli artt.
6-bis e 6-ter del d.lgs. n. 82/2005, che prevedono l’istituzione del registro INI-Pec e del «pubblico elenco di fiducia denominato “Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi”, nel quale sono indicati i domicili digitali da utilizzare per le comunicazioni e lo scambio di informazioni»; (d) all’art. 16-ter del d.l. n. 179/2012, che fa riferimento a tali pubblici elenchi per la validità della notificazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale a decorrere dal 15 dicembre 2013. 2. Il motivo è infondato. 2.1. In relazione alle modalità di notificazione a mezzo di posta elettronica delle cartelle esattoriali, la giurisprudenza elaborata da questa Corte prende le mosse dalla previsione di cui all’art.
3-bis della l. 21 gennaio 1994, n. 53, che consente tale forma di notificazione degli «atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali» e contiene previsioni specifiche concernenti il mittente e il destinatario dell’atto. Il primo comma della disposizione in parola, in particolare, stabilisce che «la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita 6 esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi». Come questa Corte ha poi recentemente osservato (cfr. Cass. n. 2460/2021), sulla scorta delle indicazioni provenienti dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 23620/2018, l’entrata in vigore dall'art. 66, comma 5, del D. Lgs. n. 217 del 2017, ha previsto che, a decorrere dal 15.12.2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale, si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6- quater e 62 del D. Lgs. n. 82 del 2005, nonché dall'articolo 16, comma 12, dello stesso decreto, dall'articolo 16, comma 6, del D. L. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, nonché il Re.G.Ind.E, registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia. 2.3. Tale essendo il tessuto normativo di riferimento, la ricorrente deduce quale fatto idoneo a determinare l’inesistenza della notifica della cartella esattoriale la circostanza che l’indirizzo p.e.c. donde la stessa provenne non risultava inserito nel registro INI-Pec Al riguardo, osserva anzitutto il Collegio che l’obbligo di utilizzo di un indirizzo presente nel registro INI-Pec appare testualmente riferito solo al destinatario della notifica e non al notificante, in relazione al quale è previsto unicamente l’utilizzo «di un indirizzo di posta elettronica certificata […] risultante da pubblici elenchi». Pertanto, la norma speciale prevista per le notifiche in ambito tributario degli atti dell’Agente della riscossione differisce dalla previsione generale di cui al citato articolo 3-bis della legge n. 53/1994 solo con riferimento al soggetto che riceve la notificazione. 7 2.4. Siffatta diversità di trattamento normativo, come sottolineato anche dal Procuratore generale, non configura alcuna disparità di trattamento. Le prescrizioni che ineriscono all’indirizzo del mittente non vanno, infatti, assoggettate alle stesse regole previste per il destinatario dell’atto, con riguardo al quale va fatta applicazione della disciplina propria dell’elezione di domicilio, cui dev’essere equiparato l’indirizzo di p.e.c. inserito, diversamente da quanto accade per il mittente. 2.5. D’altra parte, e con indicazione che si attaglia al caso di specie, questa Corte ha recentemente affermato che laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri (RegInde, INI-Pec e Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica. Viene infatti in rilievo, in questo caso, il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informano il rapporto fra Amministrazione e contribuente;
di conseguenza, poiché l’estraneità dell’indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza (Cass. n. 982/2023). Di tale concreto pregiudizio la ricorrente non ha dato sufficiente indicazione nella specie;
consegue, anche sotto tale profilo, l’infondatezza della censura. 3. Il ricorso dev’essere pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. 8 Sussistono, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla l. n. 228/2012, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 1.800,00, oltre spese prenotate a debito;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, il 30 maggio 2023.