CASS
Sentenza 3 luglio 2023

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Massime1

In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/07/2023, n. 18684
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18684
Data del deposito : 3 luglio 2023

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