Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/07/2023, n. 18684
CASS
Sentenza 3 luglio 2023

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro.

Commentari3

  • 1L’indirizzo Pec non registrato
    https://www.fiscooggi.it/

  • 2Notificazione atti a mezzo PEC
    Gruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/ · 5 giugno 2025

  • 3La PEC è canale esclusivo e privilegiato per la notifica ai soggetti obbligati alla sua adozioneAccesso limitato
    Fabrizio Sigillò · https://www.altalex.com/ · 30 aprile 2026
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/07/2023, n. 18684
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18684
Data del deposito : 3 luglio 2023

Testo completo