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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 22/04/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1614/2020
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
VERBALE DI CAUSA
Oggi 22/4/2025, alle ore 9:50, innanzi al dott. Antonio Pianoforte, sono comparsi: per ), l'avv. SALLEMI SEBASTIANO oggi sostituito Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. PIERPAOLA PUGLISI;
per l'avv. GALLO PAOLO. Parte_2
Il giudice invita le parti a precisare le rispettive conclusioni e a discutere la causa, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
L'avv. di parte appellante precisa come nota conclusioni, richiamato l'atto introduttivo, e discute la causa riportandosi in atti. Insiste nella distrazione delle spese.
L'avv. di parte convenuta precisa come da comparsa e discute la causa riportandosi agli atti. Insiste nella distrazione delle spese.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Uscito dalla camera di consiglio, pronuncia sentenza dandone lettura, con relativa stesura a verbale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero di r.g.1614/2020 pendente tra:
pagina 1 di 8 con sede in Ragusa Viale Europa n. 222 (P. IVA: Controparte_1
), in persona dei legali rappresentanti sig. nato a [...] il P.IVA_1 Controparte_2
24/6/1962 ed ivi residente in [...] (c.f.: ) e sig. C.F._1 Parte_3
nato a [...] il [...] e residente in [...] (c.f.:
[...]
con il patrocinio dell'avv. SEBASTIANO SALLEMI (c.f.: C.F._2
) ( con elezione di domicilio in C.F._3 Email_1
Ragusa, via Roma 200, presso lo studio dell'avv. Sallemi.
APPELLANTE contro
, nata a [...] il [...] (c.f.: ) ed ivi residente in [...] C.F._4
S. Giacomo Pozzi s.n.c., con il patrocinio dell'avv. PAOLO GALLO (c.f.: C.F._5
, con elezione di domicilio in Ragusa via C.A. Dalla Chiesa n. 6, Email_2 presso lo studio dell'avv. Gallo.
APPELLATA
Svolgimento del processo
Con atto di citazione regolarmente notificato, la proponeva appello avverso Parte_4 la sentenza n. 76/2020 emessa dal giudice di pace di Ragusa, pubblicata in data 28/3/2020, all'interno del procedimento n. 1652/2018 r.g., con la quale veniva deciso: “definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta la domanda e condanna la in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, al rimborso delle spese processuali, in favore di complessivamente liquidate Parte_2 in € 950,00 per onorari, oltre al 15% per rimborso forfettario, CPA ed IVA, se dovuti”.
A motivo dell'appello la deduceva che la sentenza impugnata era errata Parte_4 poiché il giudice di prime cure avrebbe fondato il proprio convincimento violando le regole di interpretazione del contratto (art. 1362 c.c.), da qualificarsi quale contratto di compravendita dell'abito da sposa, con effetto traslativo, e non con semplice fine prenotativo: il contratto infatti era completo in ogni sua parte;
la mancata indicazione delle modifiche da apportare all'abito era da interpretare come una prassi degli atelier, atteso che le modifiche sartoriali solitamente andavano eseguite un mese prima rispetto alla data di consegna del vestito;
tale lacuna non poteva certamente privare di effetti giuridici l'intero contratto di vendita.
Lamentava altresì l'errata ammissione dei testi di parte appellata, nelle persone dei propri genitori, attesa la palese violazione dell'art. 246 c.c., avendo gli stessi un evidente interesse all'esito della controversia e lamentava la violazione dell'art. 2722 c.c., considerato che la disposizione in esame prevedeva la pagina 2 di 8 prevalenza della prova documentale su quella testimoniale, muovendo dalla teoria che, se le parti hanno prodotto un determinato accordo scritto, risultava poco verosimile che possano averne stipulati altri differenti, precedentemente o in contemporanea, che non siano stati indicati nell'atto.
Concludeva il proprio atto di appello chiedendo di, “in riforma della sentenza civile n° 76/2020 del giudice di pace di Ragusa pubblicata in data 28/3/2020, accogliere il presente appello per le motivazioni di cui ai capi a) e b) con conseguente condanna della sig.ra a) all'esatto adempimento Parte_2 delle obbligazioni assunte con il contratto del 28/10/2017 mediante il pagamento del residuo importo di
€ 2.900,00; b) al risarcimento dei danni subiti ai sensi di quanto previsto dagli art. 1218 e 1226 c.c. In via subordinata, revocare la sentenza appellata in quanto illegittima e contraddittoriamente motivata per le ragioni che saranno ritenute di giustizia dall'on.le tribunale adito. Col favore delle spese e dei compensi difensivi di entrambi i gradi di giudizio”.
Allegava, a tal fine, che:
- la citava in giudizio la sig.ra per sentirla condannare Parte_4 Parte_2 all'esatto adempimento delle obbligazioni dalla medesima assunte con il contratto stipulato in data
28/10/2017 oltre interessi di legge sino al soddisfo, detratto l'acconto già versato di euro 100,00; nonché condannarla al risarcimento in favore dell'odierna appellante di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti da determinarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.;
- con comparsa di risposta, si costituiva in primo grado la sig.ra la quale contestava la Parte_2 domanda attorea;
- all'udienza del 20/9/2018 il giudice, su richiesta delle parti, concedeva il termine ex art. 320 c.p.c. rinviando per l'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 6/11/2018;
- istruita la causa mediante il raccoglimento dell'interrogatorio formale della sig.ra e Parte_2
l'escussione dei testi indicati dalla convenuta, il giudizio veniva rinviato all'udienza del 26/4/2019 per la discussione orale con concessione di termine fino alla predetta udienza per il deposito di note conclusive.
A tale udienza le parti discutevano oralmente la causa e la stessa veniva, pertanto, posta in decisione e definitivamente decisa con la sentenza oggetto della presente impugnazione.
Concludeva come sopra riepilogato.
Con comparsa di risposta, si costituiva in giudizio la sig.ra la quale contestava Parte_2 integralmente l'atto di appello, ritenendolo infondato in fatto e in diritto, chiedendo di “rigettare
l'appello proposto perché del tutto infondato in fatto ed in diritto, confermando la sentenza di primo grado. Con le spese ed i compensi difensivi del giudizio”. Parte attrice muoveva le proprie doglianze sull'erroneo presupposto che i moduli sottoscritti dall'esponente rappresentassero il contratto di vendita pagina 3 di 8 del quale veniva chiesta l'esecuzione. L'esponente non intendeva, invece, effettuare alcun acquisto;
infatti, i moduli sottoscritti contenevano delle parti lasciate appositamente in bianco, nonostante si riferissero ad elementi essenziali del contratto. I moduli sottoscritti riportavano i verbi al futuro (“alla data della stipula del presente contratto l'acquirente verserà alla società venditrice, a titolo di caparra confirmatoria € 100,00; trattasi del 30% del totale del prezzo concordato tra le parti”), ciò non lasciava dubbi sulla circostanza che non era stato stipulato alcun contratto di compravendita.
Deduceva, a tal fine, che:
- il giorno 28 ottobre del 2017 si recava insieme ai suoi genitori presso il negozio di parte attrice/appellante sito in Ragusa via G. di Vittorio n. 32, alla ricerca di un abito da sposa;
- veniva fatta accomodare presso l'ufficio del sig. per un colloquio personale durante il quale le Pt_3 veniva richiesto il budget preventivato;
- dopo aver visionato venti abiti, veniva invitata a sceglierne uno. Ne indicava uno in particolare e a quel punto il sig. la invitava a lasciare un acconto pari al 30% del prezzo di acquisto. L'esponente Pt_3 aveva con sé solo la cifra di euro 100 che furono comunque accettate per evitare che il vestito venisse acquistato da altre promesse spose;
- l'esponente sottoscrisse alla presenza del sig. alcuni moduli con riportata la data del Pt_3 matrimonio e il tipo di abito scelto;
- successivamente, contattata telefonicamente dichiarava di non essere più intenzionata ad acquistare l'abito provato e, conseguentemente, l'odierno appellante la invitava a recarsi in atelier per versare i rimanenti euro 2.900,00;
- dopo un breve carteggio a mezzo dei propri legali, l'appellante adiva il giudice di pace di Ragusa;
- condannato in primo grado, la controparte adiva il tribunale di Ragusa per la riforma della sentenza impugnata;
- l'appello doveva essere parimenti rigettato.
Il giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la stessa per precisazione delle conclusioni e, infine, alla data odierna, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'esito della quale, fatte precisare le conclusioni e data la parola alle parti per la discussione, pronuncia la presente sentenza.
Nel merito
La domanda non è fondata e l'appello va rigettato.
L'appellante sostiene che il giudice di prime cure non abbia correttamente interpretato e qualificato il doc. 1, intitolato “Contratto di Vendita” e sottoscritto dalle parti in causa, dal quale scaturiva l'effetto traslativo dell'abito da sposa e l'obbligo, a carico della sig.ra di pagarne il corrispettivo. Parte_2
pagina 4 di 8 Il procedimento di qualificazione di un contratto consta di due fasi, la prima delle quali, consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti, è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice del merito, il cui risultato è sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e segg. c.c.; mentre la seconda, concernente l'inquadramento della comune volontà nello schema legale corrispondente, si risolve nell'applicazione di norme giuridiche, e, pertanto, può formare oggetto di verifica e di riscontro in sede di legittimità sia per quanto attiene alla descrizione del modello tipico della fattispecie legale, sia per ciò che riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto come accertati, sia, infine, con riferimento alla individuazione delle implicazioni effettuali conseguenti alla sussistenza della fattispecie concreta nel paradigma normativo. Ne consegue che il sindacato di legittimità può essere utilmente sollecitato sui criteri astratti, generali e tecnici applicati dal giudice del merito ai fini della qualificazione giuridica del contratto.
Il procedimento riguardante l'interpretazione a cui il giudice di merito è chiamato, attiene esclusivamente alla determinazione della fattispecie contrattuale ed è condotto seguendo le direttive contenute negli artt.
1362-1371 c.c. La fase concernente l'interpretazione è inerente alla ricerca e alla determinazione dell'intento pratico perseguito dalle parti. Le operazioni relative si concretano in indagini e in valutazioni di fatto, rimesse all'apprezzamento del giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità. Il giudice di merito è pertanto chiamato ad accertare la comune volontà delle parti e a sussumere questo dato storico entro lo schema giuridico che ad esso si ritenga adeguato.
Nella vicenda processuale che ci occupa, la sig.ra in procinto di sposarsi, decide di Parte_2 comprare un vestito da sposa. Si reca presso l'atelier della società di e le vengono Pt_4 Parte_4 sottoposti diversi abiti.
Dopo averne trovato uno corrispondente al proprio interesse, sottoscrive il modulo negoziale di cui al punto 1, lasciando al titolare del negozio 100,00.
Dopo quattro mesi, oltre il termine previsto per il recesso, comunicava tuttavia di non Parte_2 essere interessata all'acquisto del vestito.
Secondo la tesi dell'appellante, tale contegno costituisce un inadempimento ad un negozio giuridico già integrante un contratto di compravendita, con efficacia traslativa, da cui discende l'obbligazione di pagare il prezzo;
inoltre, la corresponsione dell'importo di euro 100,00 costituì il conferimento di una caparra confirmatoria, a presidio dell'adempimento del pagamento del prezzo.
Di converso, secondo la tesi dell'appellata, ritenuta fondata dal giudice di primo grado, tale modulo negoziale non può esser qualificato quale contratto di compravendita, bensì quale mero accordo prenotativo per il vestito, per bloccare l'abito nelle more della visione di altre soluzioni ed evitare che pagina 5 di 8 altre promesse spose lo acquistino, non vincolante per l'appellata, in quanto non compilato in diverse sue parti essenziali.
Come già accennato, per interpretare un testo negoziale deve, in primo luogo, farsi applicazione dell'art. 1362 c.c. (“[n]ell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto”), esaminando il contesto della sua stipula, il comportamento complessivo delle parti, anche posteriore e verificare se si possa rinvenire una comune intenzione delle parti, non limitandosi al senso letterale delle parole.
Mentre sicuramente milita per l'efficacia vincolante e traslativa del negozio il nomen iuris
(“CONTRATTO DI VENDITA”), l'utilizzo del verbo all'indicativo “acquista” e l'indicazione del modello di abito “MOD. RIADA”, per un “prezzo concordato” di euro “3000.00”, sussistono diversi e maggiormente convincenti indici contrari, in parte letterali, in parte extratestuali.
Nel caso di specie, invece, la sottoscrizione di tutti e ciascun foglio assume una colorazione neutra, atteso che tale condotta, anche nelle contrapposte prospettive di ambo le parti, potrebbe esser valorizzata in sensi diametralmente opposti, sia come indice di stipulazione del contratto di vendita definitivo, sia come indice di stipulazione di un contratto di opzione, ex art. 1331 c.c., che si perfeziona “[q]uando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l'altra abbia facoltà di accettarla o meno, la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile per gli effetti previsti dall'art. 1329. Se per l'accettazione non è fissato un termine, questo può essere stabilito dal giudice”).
Quanto agli indici contrari, si osserva che:
- in primo luogo, alla pagina 1 del testo negoziale, la clausola che prevede il versamento di una somma a titolo di “CAPARRA CONFIRMATORIA” è proiettata al futuro (“verserà”) e parametrata al “30% del totale del prezzo concordato tra le parti”; l'indicazione dell'importo di euro 100,00, dunque, dimostra che l'utilizzo di tale modulo sia stato strumentale ad un'intenzione comune delle parti differente dall'immediata vendita, data l'esiguità dell'importo rispetto alla stessa regola ivi mantenuta;
- in secondo luogo, è pacifico tra le parti, oltre che non oggetto di impugnazione, che la convenuta non abbia nemmeno mai provato l'abito il cui modello era stato selezionato e specificato nel negozio. Tale contegno contestuale alla stipula del negozio milita per l'insussistenza di una manifestazione di volontà ad acquistare, nonostante il predetti caratteri letterali già citati. Infatti, è fatto notorio l'importanza, per l'acquirente dell'abito da sposa, quantomeno la verifica dell'apprezzabilità del vestito una volta indossato. Tale circostanza trova, peraltro, una conferma in una lacuna letterale del negozio, ad ulteriore pagina 6 di 8 dimostrazione dell'assenza del carattere vincolante per l'acquirente: a pagina 2, nella parte deputata alle
“modifiche da apportare all'abito” per renderlo coerente con il suo indossatore e con i suoi gusti, altro elemento notoriamente importante per tale tipologia di contraente, non risulta compilata la manifestazione di volontà dell'acquirente alle modifiche, né in senso positivo né in senso negativo, non essendo state crocettati i quadratini “NO” e “SI” preordinati ad indicare il soggetto deputato ad effettuare le modifiche ed aggiustamenti, senza nemmeno indicazione del relativo prezzo;
- in terzo luogo, non risulta compilato l'importo relativo alle modalità di pagamento, elemento sicuramente non essenziale per il perfezionamento del contratto, ma di sicuro chiaro indice della mancanza di volontà a vincolarsi dei contraenti, che in luogo di compilare gli importi assoluti da corrispondere, nello spazio ivi riservato, hanno lasciato in bianco lo stesso;
- in quarto luogo, anche la data di consegna dell'abito non è stata indicata, omissione che ha la stessa concludenza di quella testé menzionata.
Deve, dunque, ritenersi prevalenti tutti questi elementi, testuali ed extratestuali, anche comuni al promittente venditore, per concludere che parte appellata, nel momento in cui ha iniziato a visionare gli abiti da sposa, non ha manifestato l'intenzione, né tantomeno controparte può aver fatto affidamento su tale significato, di acquistarne uno nell'immediatezza di un solo appuntamento, senza nemmeno provarlo e senza convenire la data della consegna e le modalità di prova, modifica e aggiustamento.
Di conseguenza, l'appello deve essere rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico di (p. iva: ), da distrarsi in favore dell'avv. Paolo Parte_4 P.IVA_1
Gallo, ex art. 93 c.p.c.
Considerato il valore della domanda, visti i parametri di cui al d.m. 55/2014, ritenuto di applicare i valori medi, ridotti del 50% per la mancanza di attività istruttoria e la semplicità della controversia, si liquidano in euro 1.278,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• rigetta l'appello di (p. iva: ); Parte_4 P.IVA_1
• condanna, altresì (p. iva: ) a rimborsare ad le Parte_4 P.IVA_1 Parte_2 spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 1.278,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, da distrarsi in favore dell'avv. Paolo Gallo, dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c.
pagina 7 di 8 Così deciso in Ragusa, 22/4/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
pagina 8 di 8
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
VERBALE DI CAUSA
Oggi 22/4/2025, alle ore 9:50, innanzi al dott. Antonio Pianoforte, sono comparsi: per ), l'avv. SALLEMI SEBASTIANO oggi sostituito Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. PIERPAOLA PUGLISI;
per l'avv. GALLO PAOLO. Parte_2
Il giudice invita le parti a precisare le rispettive conclusioni e a discutere la causa, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
L'avv. di parte appellante precisa come nota conclusioni, richiamato l'atto introduttivo, e discute la causa riportandosi in atti. Insiste nella distrazione delle spese.
L'avv. di parte convenuta precisa come da comparsa e discute la causa riportandosi agli atti. Insiste nella distrazione delle spese.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Uscito dalla camera di consiglio, pronuncia sentenza dandone lettura, con relativa stesura a verbale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero di r.g.1614/2020 pendente tra:
pagina 1 di 8 con sede in Ragusa Viale Europa n. 222 (P. IVA: Controparte_1
), in persona dei legali rappresentanti sig. nato a [...] il P.IVA_1 Controparte_2
24/6/1962 ed ivi residente in [...] (c.f.: ) e sig. C.F._1 Parte_3
nato a [...] il [...] e residente in [...] (c.f.:
[...]
con il patrocinio dell'avv. SEBASTIANO SALLEMI (c.f.: C.F._2
) ( con elezione di domicilio in C.F._3 Email_1
Ragusa, via Roma 200, presso lo studio dell'avv. Sallemi.
APPELLANTE contro
, nata a [...] il [...] (c.f.: ) ed ivi residente in [...] C.F._4
S. Giacomo Pozzi s.n.c., con il patrocinio dell'avv. PAOLO GALLO (c.f.: C.F._5
, con elezione di domicilio in Ragusa via C.A. Dalla Chiesa n. 6, Email_2 presso lo studio dell'avv. Gallo.
APPELLATA
Svolgimento del processo
Con atto di citazione regolarmente notificato, la proponeva appello avverso Parte_4 la sentenza n. 76/2020 emessa dal giudice di pace di Ragusa, pubblicata in data 28/3/2020, all'interno del procedimento n. 1652/2018 r.g., con la quale veniva deciso: “definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta la domanda e condanna la in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, al rimborso delle spese processuali, in favore di complessivamente liquidate Parte_2 in € 950,00 per onorari, oltre al 15% per rimborso forfettario, CPA ed IVA, se dovuti”.
A motivo dell'appello la deduceva che la sentenza impugnata era errata Parte_4 poiché il giudice di prime cure avrebbe fondato il proprio convincimento violando le regole di interpretazione del contratto (art. 1362 c.c.), da qualificarsi quale contratto di compravendita dell'abito da sposa, con effetto traslativo, e non con semplice fine prenotativo: il contratto infatti era completo in ogni sua parte;
la mancata indicazione delle modifiche da apportare all'abito era da interpretare come una prassi degli atelier, atteso che le modifiche sartoriali solitamente andavano eseguite un mese prima rispetto alla data di consegna del vestito;
tale lacuna non poteva certamente privare di effetti giuridici l'intero contratto di vendita.
Lamentava altresì l'errata ammissione dei testi di parte appellata, nelle persone dei propri genitori, attesa la palese violazione dell'art. 246 c.c., avendo gli stessi un evidente interesse all'esito della controversia e lamentava la violazione dell'art. 2722 c.c., considerato che la disposizione in esame prevedeva la pagina 2 di 8 prevalenza della prova documentale su quella testimoniale, muovendo dalla teoria che, se le parti hanno prodotto un determinato accordo scritto, risultava poco verosimile che possano averne stipulati altri differenti, precedentemente o in contemporanea, che non siano stati indicati nell'atto.
Concludeva il proprio atto di appello chiedendo di, “in riforma della sentenza civile n° 76/2020 del giudice di pace di Ragusa pubblicata in data 28/3/2020, accogliere il presente appello per le motivazioni di cui ai capi a) e b) con conseguente condanna della sig.ra a) all'esatto adempimento Parte_2 delle obbligazioni assunte con il contratto del 28/10/2017 mediante il pagamento del residuo importo di
€ 2.900,00; b) al risarcimento dei danni subiti ai sensi di quanto previsto dagli art. 1218 e 1226 c.c. In via subordinata, revocare la sentenza appellata in quanto illegittima e contraddittoriamente motivata per le ragioni che saranno ritenute di giustizia dall'on.le tribunale adito. Col favore delle spese e dei compensi difensivi di entrambi i gradi di giudizio”.
Allegava, a tal fine, che:
- la citava in giudizio la sig.ra per sentirla condannare Parte_4 Parte_2 all'esatto adempimento delle obbligazioni dalla medesima assunte con il contratto stipulato in data
28/10/2017 oltre interessi di legge sino al soddisfo, detratto l'acconto già versato di euro 100,00; nonché condannarla al risarcimento in favore dell'odierna appellante di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti da determinarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.;
- con comparsa di risposta, si costituiva in primo grado la sig.ra la quale contestava la Parte_2 domanda attorea;
- all'udienza del 20/9/2018 il giudice, su richiesta delle parti, concedeva il termine ex art. 320 c.p.c. rinviando per l'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 6/11/2018;
- istruita la causa mediante il raccoglimento dell'interrogatorio formale della sig.ra e Parte_2
l'escussione dei testi indicati dalla convenuta, il giudizio veniva rinviato all'udienza del 26/4/2019 per la discussione orale con concessione di termine fino alla predetta udienza per il deposito di note conclusive.
A tale udienza le parti discutevano oralmente la causa e la stessa veniva, pertanto, posta in decisione e definitivamente decisa con la sentenza oggetto della presente impugnazione.
Concludeva come sopra riepilogato.
Con comparsa di risposta, si costituiva in giudizio la sig.ra la quale contestava Parte_2 integralmente l'atto di appello, ritenendolo infondato in fatto e in diritto, chiedendo di “rigettare
l'appello proposto perché del tutto infondato in fatto ed in diritto, confermando la sentenza di primo grado. Con le spese ed i compensi difensivi del giudizio”. Parte attrice muoveva le proprie doglianze sull'erroneo presupposto che i moduli sottoscritti dall'esponente rappresentassero il contratto di vendita pagina 3 di 8 del quale veniva chiesta l'esecuzione. L'esponente non intendeva, invece, effettuare alcun acquisto;
infatti, i moduli sottoscritti contenevano delle parti lasciate appositamente in bianco, nonostante si riferissero ad elementi essenziali del contratto. I moduli sottoscritti riportavano i verbi al futuro (“alla data della stipula del presente contratto l'acquirente verserà alla società venditrice, a titolo di caparra confirmatoria € 100,00; trattasi del 30% del totale del prezzo concordato tra le parti”), ciò non lasciava dubbi sulla circostanza che non era stato stipulato alcun contratto di compravendita.
Deduceva, a tal fine, che:
- il giorno 28 ottobre del 2017 si recava insieme ai suoi genitori presso il negozio di parte attrice/appellante sito in Ragusa via G. di Vittorio n. 32, alla ricerca di un abito da sposa;
- veniva fatta accomodare presso l'ufficio del sig. per un colloquio personale durante il quale le Pt_3 veniva richiesto il budget preventivato;
- dopo aver visionato venti abiti, veniva invitata a sceglierne uno. Ne indicava uno in particolare e a quel punto il sig. la invitava a lasciare un acconto pari al 30% del prezzo di acquisto. L'esponente Pt_3 aveva con sé solo la cifra di euro 100 che furono comunque accettate per evitare che il vestito venisse acquistato da altre promesse spose;
- l'esponente sottoscrisse alla presenza del sig. alcuni moduli con riportata la data del Pt_3 matrimonio e il tipo di abito scelto;
- successivamente, contattata telefonicamente dichiarava di non essere più intenzionata ad acquistare l'abito provato e, conseguentemente, l'odierno appellante la invitava a recarsi in atelier per versare i rimanenti euro 2.900,00;
- dopo un breve carteggio a mezzo dei propri legali, l'appellante adiva il giudice di pace di Ragusa;
- condannato in primo grado, la controparte adiva il tribunale di Ragusa per la riforma della sentenza impugnata;
- l'appello doveva essere parimenti rigettato.
Il giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la stessa per precisazione delle conclusioni e, infine, alla data odierna, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'esito della quale, fatte precisare le conclusioni e data la parola alle parti per la discussione, pronuncia la presente sentenza.
Nel merito
La domanda non è fondata e l'appello va rigettato.
L'appellante sostiene che il giudice di prime cure non abbia correttamente interpretato e qualificato il doc. 1, intitolato “Contratto di Vendita” e sottoscritto dalle parti in causa, dal quale scaturiva l'effetto traslativo dell'abito da sposa e l'obbligo, a carico della sig.ra di pagarne il corrispettivo. Parte_2
pagina 4 di 8 Il procedimento di qualificazione di un contratto consta di due fasi, la prima delle quali, consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti, è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice del merito, il cui risultato è sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e segg. c.c.; mentre la seconda, concernente l'inquadramento della comune volontà nello schema legale corrispondente, si risolve nell'applicazione di norme giuridiche, e, pertanto, può formare oggetto di verifica e di riscontro in sede di legittimità sia per quanto attiene alla descrizione del modello tipico della fattispecie legale, sia per ciò che riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto come accertati, sia, infine, con riferimento alla individuazione delle implicazioni effettuali conseguenti alla sussistenza della fattispecie concreta nel paradigma normativo. Ne consegue che il sindacato di legittimità può essere utilmente sollecitato sui criteri astratti, generali e tecnici applicati dal giudice del merito ai fini della qualificazione giuridica del contratto.
Il procedimento riguardante l'interpretazione a cui il giudice di merito è chiamato, attiene esclusivamente alla determinazione della fattispecie contrattuale ed è condotto seguendo le direttive contenute negli artt.
1362-1371 c.c. La fase concernente l'interpretazione è inerente alla ricerca e alla determinazione dell'intento pratico perseguito dalle parti. Le operazioni relative si concretano in indagini e in valutazioni di fatto, rimesse all'apprezzamento del giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità. Il giudice di merito è pertanto chiamato ad accertare la comune volontà delle parti e a sussumere questo dato storico entro lo schema giuridico che ad esso si ritenga adeguato.
Nella vicenda processuale che ci occupa, la sig.ra in procinto di sposarsi, decide di Parte_2 comprare un vestito da sposa. Si reca presso l'atelier della società di e le vengono Pt_4 Parte_4 sottoposti diversi abiti.
Dopo averne trovato uno corrispondente al proprio interesse, sottoscrive il modulo negoziale di cui al punto 1, lasciando al titolare del negozio 100,00.
Dopo quattro mesi, oltre il termine previsto per il recesso, comunicava tuttavia di non Parte_2 essere interessata all'acquisto del vestito.
Secondo la tesi dell'appellante, tale contegno costituisce un inadempimento ad un negozio giuridico già integrante un contratto di compravendita, con efficacia traslativa, da cui discende l'obbligazione di pagare il prezzo;
inoltre, la corresponsione dell'importo di euro 100,00 costituì il conferimento di una caparra confirmatoria, a presidio dell'adempimento del pagamento del prezzo.
Di converso, secondo la tesi dell'appellata, ritenuta fondata dal giudice di primo grado, tale modulo negoziale non può esser qualificato quale contratto di compravendita, bensì quale mero accordo prenotativo per il vestito, per bloccare l'abito nelle more della visione di altre soluzioni ed evitare che pagina 5 di 8 altre promesse spose lo acquistino, non vincolante per l'appellata, in quanto non compilato in diverse sue parti essenziali.
Come già accennato, per interpretare un testo negoziale deve, in primo luogo, farsi applicazione dell'art. 1362 c.c. (“[n]ell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto”), esaminando il contesto della sua stipula, il comportamento complessivo delle parti, anche posteriore e verificare se si possa rinvenire una comune intenzione delle parti, non limitandosi al senso letterale delle parole.
Mentre sicuramente milita per l'efficacia vincolante e traslativa del negozio il nomen iuris
(“CONTRATTO DI VENDITA”), l'utilizzo del verbo all'indicativo “acquista” e l'indicazione del modello di abito “MOD. RIADA”, per un “prezzo concordato” di euro “3000.00”, sussistono diversi e maggiormente convincenti indici contrari, in parte letterali, in parte extratestuali.
Nel caso di specie, invece, la sottoscrizione di tutti e ciascun foglio assume una colorazione neutra, atteso che tale condotta, anche nelle contrapposte prospettive di ambo le parti, potrebbe esser valorizzata in sensi diametralmente opposti, sia come indice di stipulazione del contratto di vendita definitivo, sia come indice di stipulazione di un contratto di opzione, ex art. 1331 c.c., che si perfeziona “[q]uando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l'altra abbia facoltà di accettarla o meno, la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile per gli effetti previsti dall'art. 1329. Se per l'accettazione non è fissato un termine, questo può essere stabilito dal giudice”).
Quanto agli indici contrari, si osserva che:
- in primo luogo, alla pagina 1 del testo negoziale, la clausola che prevede il versamento di una somma a titolo di “CAPARRA CONFIRMATORIA” è proiettata al futuro (“verserà”) e parametrata al “30% del totale del prezzo concordato tra le parti”; l'indicazione dell'importo di euro 100,00, dunque, dimostra che l'utilizzo di tale modulo sia stato strumentale ad un'intenzione comune delle parti differente dall'immediata vendita, data l'esiguità dell'importo rispetto alla stessa regola ivi mantenuta;
- in secondo luogo, è pacifico tra le parti, oltre che non oggetto di impugnazione, che la convenuta non abbia nemmeno mai provato l'abito il cui modello era stato selezionato e specificato nel negozio. Tale contegno contestuale alla stipula del negozio milita per l'insussistenza di una manifestazione di volontà ad acquistare, nonostante il predetti caratteri letterali già citati. Infatti, è fatto notorio l'importanza, per l'acquirente dell'abito da sposa, quantomeno la verifica dell'apprezzabilità del vestito una volta indossato. Tale circostanza trova, peraltro, una conferma in una lacuna letterale del negozio, ad ulteriore pagina 6 di 8 dimostrazione dell'assenza del carattere vincolante per l'acquirente: a pagina 2, nella parte deputata alle
“modifiche da apportare all'abito” per renderlo coerente con il suo indossatore e con i suoi gusti, altro elemento notoriamente importante per tale tipologia di contraente, non risulta compilata la manifestazione di volontà dell'acquirente alle modifiche, né in senso positivo né in senso negativo, non essendo state crocettati i quadratini “NO” e “SI” preordinati ad indicare il soggetto deputato ad effettuare le modifiche ed aggiustamenti, senza nemmeno indicazione del relativo prezzo;
- in terzo luogo, non risulta compilato l'importo relativo alle modalità di pagamento, elemento sicuramente non essenziale per il perfezionamento del contratto, ma di sicuro chiaro indice della mancanza di volontà a vincolarsi dei contraenti, che in luogo di compilare gli importi assoluti da corrispondere, nello spazio ivi riservato, hanno lasciato in bianco lo stesso;
- in quarto luogo, anche la data di consegna dell'abito non è stata indicata, omissione che ha la stessa concludenza di quella testé menzionata.
Deve, dunque, ritenersi prevalenti tutti questi elementi, testuali ed extratestuali, anche comuni al promittente venditore, per concludere che parte appellata, nel momento in cui ha iniziato a visionare gli abiti da sposa, non ha manifestato l'intenzione, né tantomeno controparte può aver fatto affidamento su tale significato, di acquistarne uno nell'immediatezza di un solo appuntamento, senza nemmeno provarlo e senza convenire la data della consegna e le modalità di prova, modifica e aggiustamento.
Di conseguenza, l'appello deve essere rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico di (p. iva: ), da distrarsi in favore dell'avv. Paolo Parte_4 P.IVA_1
Gallo, ex art. 93 c.p.c.
Considerato il valore della domanda, visti i parametri di cui al d.m. 55/2014, ritenuto di applicare i valori medi, ridotti del 50% per la mancanza di attività istruttoria e la semplicità della controversia, si liquidano in euro 1.278,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• rigetta l'appello di (p. iva: ); Parte_4 P.IVA_1
• condanna, altresì (p. iva: ) a rimborsare ad le Parte_4 P.IVA_1 Parte_2 spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 1.278,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, da distrarsi in favore dell'avv. Paolo Gallo, dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c.
pagina 7 di 8 Così deciso in Ragusa, 22/4/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
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