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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 01/10/2025, n. 1615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1615 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
-II Sez. Civile- Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero M. FIORE Presidente rel.
-dott. Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott. Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di APPELLO in materia di LOCAZIONI iscritta a ruolo al n. 1280/23 R.G., cui è riunita la n.1409/23, trattenuta in decisione all'udienza del 26/9/25 e promossa
DA (C.F.: , sia in proprio Parte_1 C.F._1 sia quale esercente la patria potestà del figlio minore
[...]
(CF: , domiciliata in Forlì (FC) Per_1 C.F._2 alla Via G. Mameli n. 1 presso e nello studio degli Avv.ti Francesco Minutillo (C.F.: e C.F._3 Parte_2
(CF che la rappresentano e
[...] C.F._4 difendono congiuntamente e disgiuntamente in virtù di procura speciale in allegato al ricorso. Appellante ed appellata nel procedimento riunito
CONTRO (c.f. e Controparte_1 C.F._5 Parte_3 (C.F. ), rappresentati e difesi C.F._6 dall'avvocato Giuseppina Squicciarini del Foro di Bari (C.F.
) e, congiuntamente e disgiuntamente, dal C.F._7 Prof. Avv. Pierfrancesco Zecca (C.F. CodiceFiscale_8 del Foro di Bari ed elettivamente domiciliati, ai fini della presente procedura, presso lo Studio Legale Zecca in Bari alla Piazza Aldo Moro 33, giusta mandato versato in atti, Appellati ed appellanti nel procedimento riunito
avverso la sentenza n. 402/23 emessa dal Tribunale di Forlì in data 29/5/23.
Conclusioni delle parti: per l' appellante, la riforma dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese ed onorari. Per l'appellato, il rigetto dell'appello, con vittoria di spese ed onorari.
Motivi
-In primo grado, e Controparte_1 Parte_3 ricorrevano dinanzi al tribunale di Forlì esponendo che a seguito dell'acquisto che doveva fungere da casa di abitazione l'immobile era occupato senza titolo da parte di estranea e terza rispetto al negozio di Parte_1 acquisto, risultando che quest'ultima era la ex compagna del
1 venditore che con quest'ultimo abitava l'immobile unitamente al loro nucleo familiare. Instaurata la lite giudiziaria, i ricorrenti provvedevano alla notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di prima udienza all'indirizzo della resistente, ed alla udienza del 3 Febbraio 2022, verificata la regolare notifica degli atti introduttivi alla resistente, il giudice in assenza della costituzione della ne dichiarava Pt_1 la contumacia.
-Con l'impugnata sentenza, il Tribunale accoglieva la domanda dei ricorrenti, accertando e dichiarando l'occupazione senza titolo da parte della Pt_1 dell'immobile oggetto di causa sito in Forlì alla via Zampighi e, per l'effetto, ordinava a il Parte_1 rilascio dell'immobile libero da cose e/o persone, disponendo come termine per il rilascio la data del 1 settembre 2023, rigettando le diverse ed ulteriori domande e compensando le spese di lite.
-Avverso tale decisione proponevano un primo appello la ed un secondo appello e Parte_1 CP_1
Pt_3 I due appelli venivano riuniti all'odierna udienza di discussione. Nella prima impugnazione la lamentava la nullità ed Pt_1 illegittimità della sentenza emessa per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio atteso che il difensore dell'appellante insisteva di aver per tempo regolarmente reso noto al tribunale di Forlì la propria oggettiva personale impossibilità di presenziare all'udienza di discussione del 29 maggio 2023 in quanto la propria persona e la propria abitazione di famiglia con moglie e figli erano state pesantemente direttamente coinvolte dagli allagamenti conseguenti ai noti catastrofici eventi atmosferici che avevano martoriato ampie aree della città di Forlì e della Regione Emilia-Romagna, chiedendo un legittimo rinvio della udienza ai sensi del d.l. n. 61/2023, il cosiddetto decreto Alluvione, mentre il tribunale disattendeva totalmente tale istanza e tralasciava di prendere nella dovuta considerazione, nonché di accogliere, la richiesta di rinvio formalizzata dal difensore avvocato Minutillo. Con il secondo motivo nel merito assumeva l'erroneità della presa decisione di accoglimento della domanda di restituzione dei ricorrenti Parte_4 L'appellante ed il proprietario e Controparte_2 venditore dell'immobile oggetto di causa, avevano instaurato una convivenza more uxorio, cessata nel mese di novembre 2019, dalla quale era nato in data [...] il figlio naturale cui veniva posto il nome di , ad oggi dunque Per_2 minorenne, riconosciuto da entrambi i genitori. Fin dalla nascita del minore la famiglia collocava la propria residenza presso l'immobile adibita ad abitazione familiare, pacificamente di proprietà esclusiva del
2 ed esponeva l'appellante che in seguito alla Per_1 cessazione della convivenza la medesima permaneva nel possesso esclusivo dell'immobile adibito a casa familiare, quale genitore collocatario del figlio minore . Per_1 La si doleva che nel mese di maggio 2021, veniva a Pt_1 scoprire che il per l'appunto padre del minore, Per_1 aveva l'intenzione di vendere a terzi l'immobile adibito a casa familiare, incurante del fatto che in tale immobile ancora viabilità asse stabilmente la medesima madre con il figlio minore. Esponeva altresì che, allarmata per il grave pericolo incombente sul figlio, depositava in data 13 maggio 2021 ricorso al tribunale ordinario di Forlì nel quale domandava sia l'affidamento condiviso del minore con collocazione presso la casa coniugale e definizione dell'importo di mantenimento, e sia pure la costituzione di idonea garanzia reale. Senonchè, in data 19 ottobre 2022, la pretesa di assegnazione della casa familiare avanzata dalla Pt_1 veniva rigettata, lamentandosi l'esponente unicamente in quanto l'immobile veniva esplicitamente considerato “bene già estraneo, alla data di deposito del ricorso, al patrimonio del pur venendo dichiarata la Per_1 medesima collocataria del figlio . Pt_1 Per_1 La stessa precisava che con atto datato 11 maggio Pt_1 2021 rogitato e trascritto a Forlì in data 12.5. 2021, il quale proprietario venditore ed i Controparte_2 coniugi , quali acquirenti, avevano Parte_4 capziosamente stipulato il contratto di alienazione immobiliare pur nella piena reciproca consapevolezza di tutte le parti contrattuali, venditore e compratore, della natura di abitazione familiare dello stesso sussistente in favore del minore con l'intendimento di pregiudicare Per_1 il primario e fondamentale diritto di abitazione del minore. Insisteva l'appellante affinché fosse questa Corte di Appello a disporre una decisione di riconsegna nell'immobile in favore dell'esponente a garanzia e mantenimento dell'abitato familiare a tutela del figlio minore, richiamando giurisprudenza della Cassazione n. 9990 del 10.04.2019. Inoltre, l'appellante espandeva il contenuto della proposta impugnazione inserendo e dispiegando nello stesso atto di appello il testo di un ricorso ex art. 281 decies cpc intrapreso sempre dinanzi al tribunale di Forlì portante azione revocatoria ex articolo 2901 CC avverso il negozio di vendita in questione.
-A fronte di tale impugnazione si costituivano il CP_1 e la , contestando tutti i motivi della proposta Pt_3 impugnazione, chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza, ovvero accertare e dichiarare l'inammissibilità ex art. 437 II comma c.p.c., di tutte le domande ed eccezioni nuove proposte nel secondo motivo dell'avverso gravame e di tutta la documentazione prodotta dalla in ogni caso Pt_1 accertare e dichiarare l'infondatezza nel merito dei motivi
3 di gravame e dunque rigettare l'avversa impugnazione;
e dunque:accertare e dichiarare l'occupazione sine titulo et contra voluntatem da parte della Parte_1 dell'immobile sito in Forlì (FC), Via Zampighi 16/A e confermare la condanna della stessa a rilasciare l'immobile in parola, libero da cose e/o persone. In ogni caso, insistevano per la condanna della al Pt_1 risarcimento dei danni per lite temeraria oltre alla refusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio nella misura massima di cui al DM 55/14.
-Nel secondo gravame, invece, e impugnavano CP_1 Pt_3 la medesima sentenza chiedendo che la decisione fosse modificata nel senso di accogliere le domande di risarcimento dei danni che erano state avanzate in primo grado nei confronti della all'esito della accertata Pt_1 occupazione senza titolo. Specificamente insistevano gli appellanti nella condanna della al risarcimento di tutti i danni subiti e Pt_1 subendi in ragione del mancato tempestivo rilascio dell'immobile illegittimamente occupato e dunque per l'effetto a versare la somma quantificata in euro 675 o in base al valore locativo dell'immobile di euro 600 mensili per ogni mese di occupazione illegittima a decorrere dal 20 luglio 2021 e sino all'effettivo rilascio, ovvero della minore o maggiore somma di giustizia. Chiedevano altresì il rimborso della somma di euro 1.856,74 per Imu e detrazioni perse nel solo anno 2021 ed euro 1.037,04 per Imu e detrazioni perse per l'anno 2022. Inoltre chiedevano una somma di euro 10.000 a titolo di risarcimento per danni non patrimoniali e, ai sensi dell'art. 614 bis cpc la condanna della Parte_1 al pagamento di una somma pari ad euro 100 o della maggiore o minore ritenuta di giustizia, per ogni giorno di ritardo dalla data di esecutività, il 1 settembre 2023, del provvedimento di rilascio dell'immobile, il tutto con condanna della alla refusione delle spese del Pt_1 doppio grado di giudizio del procedimento di mediazione.
-In quest'ultimo gravame di cui al n. RG 1409/2023 la non si costituiva pur potendo interloquire in sede Pt_1 di discussione per effetto della disposta riunione.
-In ordine al gravame proposto dalla va dichiarata Pt_1 cessata la materia del contendere. Invero, rimangono inconferenti i profili impugnatori che precedono il merito, preliminarmente quello della nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, sul quale già in via inibitoria si era pronunciato questo collegio, dovendosi confermare in questa sede come tutta la doglianza sul punto dell'appellante viene a cadere se si conferma il fatto che pure all'esito della visione del fascicolo dei ricorrenti la aveva ritenuto di non Pt_1 costituirsi, sicché alla data della fissata udienza non vi era alcun titolo per il quale il giudice, a fronte della
4 presenza delle parti ricorrenti che avevano regolarmente notificato ricorso e decreto, avrebbe dovuto se non inopinatamente- rinviare l'udienza per un motivo di emergenza che comunque poteva essere fatto valere solo dalle parti costituite, non essendo stato in alcun modo richiesto in tale termini ne' dai ricorrenti e CP_1 Pt_3 personalmente né tantomeno dal proprio difensore (Il decreto legge entrava in vigore nel successivo mese di giugno). Va nel merito dichiarata cessata la materia del contendere. Invero, nello stesso contratto di vendita (v. art. 6) le parti avevano concordato che entro e non oltre la data del 20 luglio 2021 sarebbe stato trasferito il possesso materiale dell'immobile in favore dei coniugi e CP_1 proprio per consentire alla il trasloco in Pt_3 Pt_1 altre abitazioni reperita, a cura e spese dell' ex compagno
Per_1 Il tribunale di Forlì, adito il giorno dopo la registrazione 13 maggio 2021 dell'atto di vendita, con decreto pubblicato in data 2/11/22 rigettava la domanda di assegnazione dell'immobile della avanzata nei confronti del Pt_1
applicando il certo principio di diritto in base Per_1 al quale il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, avendo per definizione data certa, è opponibile, ancorché non trascritto, al terzo acquirente solo a condizione che sia stato adottato anteriormente all'atto di acquisto da parte del terzo, ivi compreso il creditore ipotecario che abbia acquistato il suo diritto sull' immobile in base ad un atto iscritto anteriormente al provvedimento di assegnazione (confronta cit. Cass. ord. n. 12.611 del 20.4.2022. Avendo la rilasciato l'immobile a seguito di Pt_1 procedimento esecutivo solo in data 16.11. 2023 a fronte del un termine convenuto nel 20.7.2021, l'interesse della ad insistere sulla domanda viene meno potendo Pt_1 rilevarsi pertanto la cessazione della materia del contendere. Sotto il profilo della soccombenza virtuale, ai fini nella parte dispositiva sulle spese di lite non devono spendersi particolari argomenti per ritenere per le ragioni su esposte come pure il motivo processuale che il motivo di merito fossero in ogni caso destituiti di ogni fondamento.
-Passando al gravame dei coniugi e , la CP_1 Pt_3 doglianza sulla mancato corresponsione di ogni forma di risarcimento danni e' in parte fondata. In caso di occupazione senza titolo il pregiudizio subito dai proprietari non deve limitarsi strettamente all'accertamento nell'ipotesi in cui i proprietari avrebbero certamente messo a regime l'immobile immettendolo nel mercato al fine di lucrare un affitto ho comunque un vantaggio ulteriore a quello del mero godimento astratto. In particolare, le stesse Sez. Un. 33645 del 15/11/2022 hanno, tra altri aspetti, precisato come in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo
5 di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subìto (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza. Orbene, i coniugi e hanno dato la prova CP_1 Pt_1 documentale di aver pagato il canone di locazione della abitazione nella quale gli stessi erano stati costretti a rimanere sito alla via 13 novembre 1944 numero 82, a motivo della impossibilità del cominciare l'abitazione nella casa acquistata per effetto della occupazione, pari ad euro 450 mensili. Inoltre lamentavano di aver dovuto provvedere al pagamento delle rate del mutuo ipotecario e che in ragione del mancato trasferimento nella propria residenza principale avevano dovuto versare le imposte relative all'Imu 2021 e nell'anno 2022, non avendo potuto peraltro neanche usufruire delle detrazioni fiscali spettanti per l'acquisto di prima casa previsti dall'art. 15 c.1 lettera B della legge 917/1986. Essi acquirenti avrebbero stabilito nella casa acquistata la propria abitazione con il neonato venuto alla luce Per_3 in data 7.10.2022, mentre, di contro, erano stati costretti a rimanere nell'appartamento condotto in locazione, descritto non solo inidoneo per una famiglia di tre persone, essendo un bilocale, e che nella stagione invernale 2023 era stato oggetto di importanti fenomeni infiltrativi che rendevano necessario un immediato trasferimento. Va ravvisato pertanto in questa spesa continuata un pregiudizio economico, avendo iniziato nel frattempo gli acquirenti a pagare la rata del mutuo immobiliare, venendo escluso il danno da indennizzo vero e proprio per lucro cessante che originariamente essi appellanti avevano richiesto, oltre a quello per il pagamento dei canoni, quantificato secondo un valore di mercato indicato da un agente l'agenzia . CP_3 Dunque, si intende remunerare non il mero mancato godimento, che la Suprema Corte ha individuato in una vera e propria proposta contrattuale che avrebbe recato frutto ai ricorrenti -non questo il nostro caso- ma il profilo che il mancato godimento dell'immobile ha comportato un' ingiusta duplicazione di spese, quelle per il mutuo per l'appartamento acquistato, unitamente alla continuazione del pagamento del canone per continuare ad abitare in un appartamento che gli acquirenti avrebbero rilasciato all'atto dell'immissione in possesso di quello acquistato. Il pregiudizio in questione può essere rapportato quantitativamente all'entità del canone continuato a pagare di euro 450 mensili ed al lasso di tempo tra il termine previsto per il rilascio nel contratto e quello del rilascio
6 forzato al 16.11.2023, per 28 mesi di occupazione, dunque per un totale di euro €12.600,00. Vanno escluse le altre poste di danno in quanto comunque in ogni caso pertenevano agli acquirenti quali nuovi proprietari, in particolare l'Imu, imposta che segue la proprietà immobiliare che non può imputarsi ad inadempimenti di terzi.
-Va invece pure accolto il punto di domanda relativo al pagamento ex art.614bis Cpc di una somma per il ritardo del rilascio nell'esecuzione, determinata equitativamente in
€500,00
-Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunziando, così decide: A)dichiara cessata la materia del contendere in ordine all'appello proposto da;
Parte_1 B)accoglie l'appello proposto da e Controparte_1 Pt_3 e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza
[...] condanna al risarcimento dei danni in Parte_1 favore dei predetti che liquida in complessivi €12.600,00 nonché al pagamento ex art.614bis Cpc di una somma determinata equitativamente in €500,00; B)condanna al pagamento in favore di Parte_1 e delle spese del doppio Controparte_1 Parte_3 grado di giudizio che liquida per il primo per compensi in complessivi €5.077,00 e per il secondo in €5.809,00 per compensi, oltre accessori e rimb. forf. come per legge. Così deciso in Bologna il 25/9/25.
IL PRESIDENTE rel. ed est.
(Giampiero M. Fiore)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
-II Sez. Civile- Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero M. FIORE Presidente rel.
-dott. Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott. Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di APPELLO in materia di LOCAZIONI iscritta a ruolo al n. 1280/23 R.G., cui è riunita la n.1409/23, trattenuta in decisione all'udienza del 26/9/25 e promossa
DA (C.F.: , sia in proprio Parte_1 C.F._1 sia quale esercente la patria potestà del figlio minore
[...]
(CF: , domiciliata in Forlì (FC) Per_1 C.F._2 alla Via G. Mameli n. 1 presso e nello studio degli Avv.ti Francesco Minutillo (C.F.: e C.F._3 Parte_2
(CF che la rappresentano e
[...] C.F._4 difendono congiuntamente e disgiuntamente in virtù di procura speciale in allegato al ricorso. Appellante ed appellata nel procedimento riunito
CONTRO (c.f. e Controparte_1 C.F._5 Parte_3 (C.F. ), rappresentati e difesi C.F._6 dall'avvocato Giuseppina Squicciarini del Foro di Bari (C.F.
) e, congiuntamente e disgiuntamente, dal C.F._7 Prof. Avv. Pierfrancesco Zecca (C.F. CodiceFiscale_8 del Foro di Bari ed elettivamente domiciliati, ai fini della presente procedura, presso lo Studio Legale Zecca in Bari alla Piazza Aldo Moro 33, giusta mandato versato in atti, Appellati ed appellanti nel procedimento riunito
avverso la sentenza n. 402/23 emessa dal Tribunale di Forlì in data 29/5/23.
Conclusioni delle parti: per l' appellante, la riforma dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese ed onorari. Per l'appellato, il rigetto dell'appello, con vittoria di spese ed onorari.
Motivi
-In primo grado, e Controparte_1 Parte_3 ricorrevano dinanzi al tribunale di Forlì esponendo che a seguito dell'acquisto che doveva fungere da casa di abitazione l'immobile era occupato senza titolo da parte di estranea e terza rispetto al negozio di Parte_1 acquisto, risultando che quest'ultima era la ex compagna del
1 venditore che con quest'ultimo abitava l'immobile unitamente al loro nucleo familiare. Instaurata la lite giudiziaria, i ricorrenti provvedevano alla notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di prima udienza all'indirizzo della resistente, ed alla udienza del 3 Febbraio 2022, verificata la regolare notifica degli atti introduttivi alla resistente, il giudice in assenza della costituzione della ne dichiarava Pt_1 la contumacia.
-Con l'impugnata sentenza, il Tribunale accoglieva la domanda dei ricorrenti, accertando e dichiarando l'occupazione senza titolo da parte della Pt_1 dell'immobile oggetto di causa sito in Forlì alla via Zampighi e, per l'effetto, ordinava a il Parte_1 rilascio dell'immobile libero da cose e/o persone, disponendo come termine per il rilascio la data del 1 settembre 2023, rigettando le diverse ed ulteriori domande e compensando le spese di lite.
-Avverso tale decisione proponevano un primo appello la ed un secondo appello e Parte_1 CP_1
Pt_3 I due appelli venivano riuniti all'odierna udienza di discussione. Nella prima impugnazione la lamentava la nullità ed Pt_1 illegittimità della sentenza emessa per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio atteso che il difensore dell'appellante insisteva di aver per tempo regolarmente reso noto al tribunale di Forlì la propria oggettiva personale impossibilità di presenziare all'udienza di discussione del 29 maggio 2023 in quanto la propria persona e la propria abitazione di famiglia con moglie e figli erano state pesantemente direttamente coinvolte dagli allagamenti conseguenti ai noti catastrofici eventi atmosferici che avevano martoriato ampie aree della città di Forlì e della Regione Emilia-Romagna, chiedendo un legittimo rinvio della udienza ai sensi del d.l. n. 61/2023, il cosiddetto decreto Alluvione, mentre il tribunale disattendeva totalmente tale istanza e tralasciava di prendere nella dovuta considerazione, nonché di accogliere, la richiesta di rinvio formalizzata dal difensore avvocato Minutillo. Con il secondo motivo nel merito assumeva l'erroneità della presa decisione di accoglimento della domanda di restituzione dei ricorrenti Parte_4 L'appellante ed il proprietario e Controparte_2 venditore dell'immobile oggetto di causa, avevano instaurato una convivenza more uxorio, cessata nel mese di novembre 2019, dalla quale era nato in data [...] il figlio naturale cui veniva posto il nome di , ad oggi dunque Per_2 minorenne, riconosciuto da entrambi i genitori. Fin dalla nascita del minore la famiglia collocava la propria residenza presso l'immobile adibita ad abitazione familiare, pacificamente di proprietà esclusiva del
2 ed esponeva l'appellante che in seguito alla Per_1 cessazione della convivenza la medesima permaneva nel possesso esclusivo dell'immobile adibito a casa familiare, quale genitore collocatario del figlio minore . Per_1 La si doleva che nel mese di maggio 2021, veniva a Pt_1 scoprire che il per l'appunto padre del minore, Per_1 aveva l'intenzione di vendere a terzi l'immobile adibito a casa familiare, incurante del fatto che in tale immobile ancora viabilità asse stabilmente la medesima madre con il figlio minore. Esponeva altresì che, allarmata per il grave pericolo incombente sul figlio, depositava in data 13 maggio 2021 ricorso al tribunale ordinario di Forlì nel quale domandava sia l'affidamento condiviso del minore con collocazione presso la casa coniugale e definizione dell'importo di mantenimento, e sia pure la costituzione di idonea garanzia reale. Senonchè, in data 19 ottobre 2022, la pretesa di assegnazione della casa familiare avanzata dalla Pt_1 veniva rigettata, lamentandosi l'esponente unicamente in quanto l'immobile veniva esplicitamente considerato “bene già estraneo, alla data di deposito del ricorso, al patrimonio del pur venendo dichiarata la Per_1 medesima collocataria del figlio . Pt_1 Per_1 La stessa precisava che con atto datato 11 maggio Pt_1 2021 rogitato e trascritto a Forlì in data 12.5. 2021, il quale proprietario venditore ed i Controparte_2 coniugi , quali acquirenti, avevano Parte_4 capziosamente stipulato il contratto di alienazione immobiliare pur nella piena reciproca consapevolezza di tutte le parti contrattuali, venditore e compratore, della natura di abitazione familiare dello stesso sussistente in favore del minore con l'intendimento di pregiudicare Per_1 il primario e fondamentale diritto di abitazione del minore. Insisteva l'appellante affinché fosse questa Corte di Appello a disporre una decisione di riconsegna nell'immobile in favore dell'esponente a garanzia e mantenimento dell'abitato familiare a tutela del figlio minore, richiamando giurisprudenza della Cassazione n. 9990 del 10.04.2019. Inoltre, l'appellante espandeva il contenuto della proposta impugnazione inserendo e dispiegando nello stesso atto di appello il testo di un ricorso ex art. 281 decies cpc intrapreso sempre dinanzi al tribunale di Forlì portante azione revocatoria ex articolo 2901 CC avverso il negozio di vendita in questione.
-A fronte di tale impugnazione si costituivano il CP_1 e la , contestando tutti i motivi della proposta Pt_3 impugnazione, chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza, ovvero accertare e dichiarare l'inammissibilità ex art. 437 II comma c.p.c., di tutte le domande ed eccezioni nuove proposte nel secondo motivo dell'avverso gravame e di tutta la documentazione prodotta dalla in ogni caso Pt_1 accertare e dichiarare l'infondatezza nel merito dei motivi
3 di gravame e dunque rigettare l'avversa impugnazione;
e dunque:accertare e dichiarare l'occupazione sine titulo et contra voluntatem da parte della Parte_1 dell'immobile sito in Forlì (FC), Via Zampighi 16/A e confermare la condanna della stessa a rilasciare l'immobile in parola, libero da cose e/o persone. In ogni caso, insistevano per la condanna della al Pt_1 risarcimento dei danni per lite temeraria oltre alla refusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio nella misura massima di cui al DM 55/14.
-Nel secondo gravame, invece, e impugnavano CP_1 Pt_3 la medesima sentenza chiedendo che la decisione fosse modificata nel senso di accogliere le domande di risarcimento dei danni che erano state avanzate in primo grado nei confronti della all'esito della accertata Pt_1 occupazione senza titolo. Specificamente insistevano gli appellanti nella condanna della al risarcimento di tutti i danni subiti e Pt_1 subendi in ragione del mancato tempestivo rilascio dell'immobile illegittimamente occupato e dunque per l'effetto a versare la somma quantificata in euro 675 o in base al valore locativo dell'immobile di euro 600 mensili per ogni mese di occupazione illegittima a decorrere dal 20 luglio 2021 e sino all'effettivo rilascio, ovvero della minore o maggiore somma di giustizia. Chiedevano altresì il rimborso della somma di euro 1.856,74 per Imu e detrazioni perse nel solo anno 2021 ed euro 1.037,04 per Imu e detrazioni perse per l'anno 2022. Inoltre chiedevano una somma di euro 10.000 a titolo di risarcimento per danni non patrimoniali e, ai sensi dell'art. 614 bis cpc la condanna della Parte_1 al pagamento di una somma pari ad euro 100 o della maggiore o minore ritenuta di giustizia, per ogni giorno di ritardo dalla data di esecutività, il 1 settembre 2023, del provvedimento di rilascio dell'immobile, il tutto con condanna della alla refusione delle spese del Pt_1 doppio grado di giudizio del procedimento di mediazione.
-In quest'ultimo gravame di cui al n. RG 1409/2023 la non si costituiva pur potendo interloquire in sede Pt_1 di discussione per effetto della disposta riunione.
-In ordine al gravame proposto dalla va dichiarata Pt_1 cessata la materia del contendere. Invero, rimangono inconferenti i profili impugnatori che precedono il merito, preliminarmente quello della nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, sul quale già in via inibitoria si era pronunciato questo collegio, dovendosi confermare in questa sede come tutta la doglianza sul punto dell'appellante viene a cadere se si conferma il fatto che pure all'esito della visione del fascicolo dei ricorrenti la aveva ritenuto di non Pt_1 costituirsi, sicché alla data della fissata udienza non vi era alcun titolo per il quale il giudice, a fronte della
4 presenza delle parti ricorrenti che avevano regolarmente notificato ricorso e decreto, avrebbe dovuto se non inopinatamente- rinviare l'udienza per un motivo di emergenza che comunque poteva essere fatto valere solo dalle parti costituite, non essendo stato in alcun modo richiesto in tale termini ne' dai ricorrenti e CP_1 Pt_3 personalmente né tantomeno dal proprio difensore (Il decreto legge entrava in vigore nel successivo mese di giugno). Va nel merito dichiarata cessata la materia del contendere. Invero, nello stesso contratto di vendita (v. art. 6) le parti avevano concordato che entro e non oltre la data del 20 luglio 2021 sarebbe stato trasferito il possesso materiale dell'immobile in favore dei coniugi e CP_1 proprio per consentire alla il trasloco in Pt_3 Pt_1 altre abitazioni reperita, a cura e spese dell' ex compagno
Per_1 Il tribunale di Forlì, adito il giorno dopo la registrazione 13 maggio 2021 dell'atto di vendita, con decreto pubblicato in data 2/11/22 rigettava la domanda di assegnazione dell'immobile della avanzata nei confronti del Pt_1
applicando il certo principio di diritto in base Per_1 al quale il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, avendo per definizione data certa, è opponibile, ancorché non trascritto, al terzo acquirente solo a condizione che sia stato adottato anteriormente all'atto di acquisto da parte del terzo, ivi compreso il creditore ipotecario che abbia acquistato il suo diritto sull' immobile in base ad un atto iscritto anteriormente al provvedimento di assegnazione (confronta cit. Cass. ord. n. 12.611 del 20.4.2022. Avendo la rilasciato l'immobile a seguito di Pt_1 procedimento esecutivo solo in data 16.11. 2023 a fronte del un termine convenuto nel 20.7.2021, l'interesse della ad insistere sulla domanda viene meno potendo Pt_1 rilevarsi pertanto la cessazione della materia del contendere. Sotto il profilo della soccombenza virtuale, ai fini nella parte dispositiva sulle spese di lite non devono spendersi particolari argomenti per ritenere per le ragioni su esposte come pure il motivo processuale che il motivo di merito fossero in ogni caso destituiti di ogni fondamento.
-Passando al gravame dei coniugi e , la CP_1 Pt_3 doglianza sulla mancato corresponsione di ogni forma di risarcimento danni e' in parte fondata. In caso di occupazione senza titolo il pregiudizio subito dai proprietari non deve limitarsi strettamente all'accertamento nell'ipotesi in cui i proprietari avrebbero certamente messo a regime l'immobile immettendolo nel mercato al fine di lucrare un affitto ho comunque un vantaggio ulteriore a quello del mero godimento astratto. In particolare, le stesse Sez. Un. 33645 del 15/11/2022 hanno, tra altri aspetti, precisato come in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo
5 di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subìto (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza. Orbene, i coniugi e hanno dato la prova CP_1 Pt_1 documentale di aver pagato il canone di locazione della abitazione nella quale gli stessi erano stati costretti a rimanere sito alla via 13 novembre 1944 numero 82, a motivo della impossibilità del cominciare l'abitazione nella casa acquistata per effetto della occupazione, pari ad euro 450 mensili. Inoltre lamentavano di aver dovuto provvedere al pagamento delle rate del mutuo ipotecario e che in ragione del mancato trasferimento nella propria residenza principale avevano dovuto versare le imposte relative all'Imu 2021 e nell'anno 2022, non avendo potuto peraltro neanche usufruire delle detrazioni fiscali spettanti per l'acquisto di prima casa previsti dall'art. 15 c.1 lettera B della legge 917/1986. Essi acquirenti avrebbero stabilito nella casa acquistata la propria abitazione con il neonato venuto alla luce Per_3 in data 7.10.2022, mentre, di contro, erano stati costretti a rimanere nell'appartamento condotto in locazione, descritto non solo inidoneo per una famiglia di tre persone, essendo un bilocale, e che nella stagione invernale 2023 era stato oggetto di importanti fenomeni infiltrativi che rendevano necessario un immediato trasferimento. Va ravvisato pertanto in questa spesa continuata un pregiudizio economico, avendo iniziato nel frattempo gli acquirenti a pagare la rata del mutuo immobiliare, venendo escluso il danno da indennizzo vero e proprio per lucro cessante che originariamente essi appellanti avevano richiesto, oltre a quello per il pagamento dei canoni, quantificato secondo un valore di mercato indicato da un agente l'agenzia . CP_3 Dunque, si intende remunerare non il mero mancato godimento, che la Suprema Corte ha individuato in una vera e propria proposta contrattuale che avrebbe recato frutto ai ricorrenti -non questo il nostro caso- ma il profilo che il mancato godimento dell'immobile ha comportato un' ingiusta duplicazione di spese, quelle per il mutuo per l'appartamento acquistato, unitamente alla continuazione del pagamento del canone per continuare ad abitare in un appartamento che gli acquirenti avrebbero rilasciato all'atto dell'immissione in possesso di quello acquistato. Il pregiudizio in questione può essere rapportato quantitativamente all'entità del canone continuato a pagare di euro 450 mensili ed al lasso di tempo tra il termine previsto per il rilascio nel contratto e quello del rilascio
6 forzato al 16.11.2023, per 28 mesi di occupazione, dunque per un totale di euro €12.600,00. Vanno escluse le altre poste di danno in quanto comunque in ogni caso pertenevano agli acquirenti quali nuovi proprietari, in particolare l'Imu, imposta che segue la proprietà immobiliare che non può imputarsi ad inadempimenti di terzi.
-Va invece pure accolto il punto di domanda relativo al pagamento ex art.614bis Cpc di una somma per il ritardo del rilascio nell'esecuzione, determinata equitativamente in
€500,00
-Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunziando, così decide: A)dichiara cessata la materia del contendere in ordine all'appello proposto da;
Parte_1 B)accoglie l'appello proposto da e Controparte_1 Pt_3 e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza
[...] condanna al risarcimento dei danni in Parte_1 favore dei predetti che liquida in complessivi €12.600,00 nonché al pagamento ex art.614bis Cpc di una somma determinata equitativamente in €500,00; B)condanna al pagamento in favore di Parte_1 e delle spese del doppio Controparte_1 Parte_3 grado di giudizio che liquida per il primo per compensi in complessivi €5.077,00 e per il secondo in €5.809,00 per compensi, oltre accessori e rimb. forf. come per legge. Così deciso in Bologna il 25/9/25.
IL PRESIDENTE rel. ed est.
(Giampiero M. Fiore)
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