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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/06/2025, n. 2471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2471 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11524/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11524/2024
Oggi 12 giugno 2025 innanzi alla dott. Marina Mangosi, sono comparsi:
Per l'avv. ZINI NICOLA Parte_1
Per , già dichiarato contumace, nessuno è comparso. Controparte_1
L'avv. Zini precisa come in atti Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Marina Mangosi
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Mangosi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11524/2024 promossa da:
(C.F. ATTORE Parte_1 P.IVA_1 con l'avv. Nicola Zini
contro
(C.F. CONVENUTO contumace Controparte_1 C.F._1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Parte attrice ha convenuto in giudizio chiedendo la condanna di quest'ultimo Controparte_1
alla restituzione della somma di € 29.019,56 oltre interessi e rivalutazione;
a sostegno della domanda, ha dedotto che dall'esame della documentazione esaminata dal curatore del fallimento erano emerse diverse corresponsioni di denaro in favore del predetto CP_1
effettuate a mezzo bonifico bancario e assegni circolari dalla società allora in bonis, tra il
27.12.2017 e il 13.3.2019, come meglio specificate in ricorso, senza alcuna giustificazione non essendo mai stato il convenuto dipendente/collaboratore/ fornitore della società
[...]
Parte_1
Il convenuto è rimasto contumace.
Senza l'espletamento di attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza odierna.
pagina 2 di 3 Premesso, in materia di indebito oggettivo, che, qualora il titolo giustificativo del pagamento sia prospettato come ignoto dal OL (o dal suo erede) che agisce in ripetizione, egli può limitarsi ad invocare ed a provare l'inidoneità del titolo ipotizzato, fermo il suo onere di dimostrare l'inidoneità della diversa causa dell'attribuzione eventualmente indicata dal convenuto (Cass. 27/05/2024, n. 14788), nella specie, a fronte della prova documentale (v. estratto conto – doc. 4) delle attribuzioni patrimoniali in favore del convenuto, nessuna prova è stata fornita da quest'ultimo – rimasto contumace – per dimostrare l'esistenza di una causa giustificativa di tali trasferimenti.
La domanda formulata dal va dunque accolta;
il convenuto va quindi Parte_1
condannato alla restituzione della somma di € 29.019,56 oltre interessi legali dal 14.5.24 (doc.
6) ed esclusa la rivalutazione trattandosi di debito di valuta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, considerate la contumacia del convenuto, l'assenza di attività istruttoria e la decisione della causa senza il deposito di note conclusive, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna al pagamento della somma di € 29.019,56 oltre interessi Controparte_1
legali dal 14.5.24 in favore del;
Parte_1
2) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi €
3809,00 per compenso professionale oltre spese gen., IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Brescia, 12 giugno 2025
Il Giudice
Marina Mangosi
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11524/2024
Oggi 12 giugno 2025 innanzi alla dott. Marina Mangosi, sono comparsi:
Per l'avv. ZINI NICOLA Parte_1
Per , già dichiarato contumace, nessuno è comparso. Controparte_1
L'avv. Zini precisa come in atti Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Marina Mangosi
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Mangosi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11524/2024 promossa da:
(C.F. ATTORE Parte_1 P.IVA_1 con l'avv. Nicola Zini
contro
(C.F. CONVENUTO contumace Controparte_1 C.F._1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Parte attrice ha convenuto in giudizio chiedendo la condanna di quest'ultimo Controparte_1
alla restituzione della somma di € 29.019,56 oltre interessi e rivalutazione;
a sostegno della domanda, ha dedotto che dall'esame della documentazione esaminata dal curatore del fallimento erano emerse diverse corresponsioni di denaro in favore del predetto CP_1
effettuate a mezzo bonifico bancario e assegni circolari dalla società allora in bonis, tra il
27.12.2017 e il 13.3.2019, come meglio specificate in ricorso, senza alcuna giustificazione non essendo mai stato il convenuto dipendente/collaboratore/ fornitore della società
[...]
Parte_1
Il convenuto è rimasto contumace.
Senza l'espletamento di attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza odierna.
pagina 2 di 3 Premesso, in materia di indebito oggettivo, che, qualora il titolo giustificativo del pagamento sia prospettato come ignoto dal OL (o dal suo erede) che agisce in ripetizione, egli può limitarsi ad invocare ed a provare l'inidoneità del titolo ipotizzato, fermo il suo onere di dimostrare l'inidoneità della diversa causa dell'attribuzione eventualmente indicata dal convenuto (Cass. 27/05/2024, n. 14788), nella specie, a fronte della prova documentale (v. estratto conto – doc. 4) delle attribuzioni patrimoniali in favore del convenuto, nessuna prova è stata fornita da quest'ultimo – rimasto contumace – per dimostrare l'esistenza di una causa giustificativa di tali trasferimenti.
La domanda formulata dal va dunque accolta;
il convenuto va quindi Parte_1
condannato alla restituzione della somma di € 29.019,56 oltre interessi legali dal 14.5.24 (doc.
6) ed esclusa la rivalutazione trattandosi di debito di valuta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, considerate la contumacia del convenuto, l'assenza di attività istruttoria e la decisione della causa senza il deposito di note conclusive, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna al pagamento della somma di € 29.019,56 oltre interessi Controparte_1
legali dal 14.5.24 in favore del;
Parte_1
2) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi €
3809,00 per compenso professionale oltre spese gen., IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Brescia, 12 giugno 2025
Il Giudice
Marina Mangosi
pagina 3 di 3