Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 03/06/2025, n. 985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 985 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 210/2017
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento, deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso da
Parte_1
- parte ricorrente -
Avv. Raffaella Accroglianò
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CONTRO
Controparte_1
- parte resistente-
Avv. Umberto Ferrato
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FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato in data 18.1.2017 parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 33420160005491228000, notificato in data 13.12.2016, avente ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali a percentuale sul reddito eccedenti il minimale dovuti alla Gestione
Commercianti dal 1/2010 al 12/2010.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto la prescrizione del credito per decorrenza dei termini ex art. 3, commi 9 e 10, L. 335/1995 e la non debenza delle somme richieste dall'avviso di addebito opposto. CP_ Si è costituito in giudizio l' contestando nel merito la fondatezza dell'opposizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Ebbene, i contributi di cui all'avviso di addebito opposto sono relativi ai contributi IVS a percentuale sul reddito eccedenti il minimale per l'anno 2010 (cfr. avviso di addebito in atti).
Segnatamente, i contributi da versare alla Gestione Commercianti si dividono in:
• contributi fissi, che vanno versati sul minimale di reddito in quattro rate trimestrali, con scadenza, rispettivamente, il 16 maggio, il 16 agosto, il 16 novembre dell'anno al quale si riferisce il reddito, e il 16 febbraio dell'anno successivo;
• contributi a percentuale dovuti sul reddito eccedente il minimale, da corrispondersi sul reddito effettivamente dichiarato entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.
In quest'ultimo caso (contributi cd. "a percentuale"), si richiama il principio, seguito pacificamente in giurisprudenza secondo cui il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è rappresentato dalla produzione di reddito da parte del lavoratore autonomo (Cass. 29 maggio 2017, n. 13463). Ne consegue che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in esame, ai sensi dell'art. 3 l.335/1995, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento in armonia, del resto, con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui
«in cui i singoli contributi dovevano essere versati» (art. 55 r.d.l. 1827/1935). In proposito vale la regola, fissata dall'art. 18, co. 4, d. lgs. 9 luglio 1997, n. 241, secondo cui i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi».
Ebbene, il versamento del saldo, che è il termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti, si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione per l'anno 2010, risulta fissato dall'art. 37, co.11
d.l.n.233 del 2006, conv. in l. n.248 del 2006 (che ha modificato sul punto l'originaria previsione dell'art. 17, commi e 2, d.P.R. n. 435 del 2001), al 16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi, che è l'anno successivo a quello in cui i redditi sono stati prodotti (da ultimo,
Cassazione, sentenza n. 23 febbraio 2021, n. 4899).
CP_ Tuttavia, per l'anno 2011, il termine originariamente stabilito per il 16 giugno (cfr. circolare n.
84 del 13.6.2011) è stato prorogato dal D.P.C.M. 12.5.2011 pubblicato sulla G.U. – serie generale n.
111 del 14.5.2011, che all'art. 1, ha previsto lo slittamento dei termini dal 16 giugno al 6 luglio 2011, senza alcun pagamento aggiuntivo, dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dalla dichiarazione unificata annuale: tale slittamento è applicabile anche a quei contributi che devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi.
Pertanto, è da tale termine che insorge l'obbligo contributivo ed è da detto termine che l' può CP_2
far valere i propri diritti.
Ebbene, il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione era – per quanto detto – da individuarsi al 6.7.2011, pertanto al momento della notifica dell'avviso di addebito per il pagamento della contribuzione a titolo di contributi IVS a percentuale sul reddito eccedenti il minimale per l'anno
2010, avvenuta in data 13.12.2016, risultava già decorso il termine di prescrizione quinquennale
(essendo venuto a scadenza il 6.7.2016).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell'Erario.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
Manuela Esposito, in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme pretese dall'Istituto nell'avviso di addebito n. 33420160005491228000;
CP_
- condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore dell'Erario (stante l'ammissione della parte ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato) delle spese di lite che liquida in complessivi € 886,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso spese forfettario del 15%, iva e cpa, come per legge.
Castrovillari, 3.6.2025
Il GIUDICE del LAVORO dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Elisa Graziani
- Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021.