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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/12/2024, n. 2264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2264 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 8947/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est.
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30.07.2024 da
1) Parte_1
Nato a Bergamo (BG) il 27.06.1972 cittadino: Pt_2
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Alessandra Brumana presso il quale ha eletto domicilio telematico all'indirizzo pec
Email_1
e
2) CP_1 nata a [...] il [...] cittadina: Pt_3
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Alessandra Brumana presso la quale ha eletto domicilio telematico all'indirizzo pec
Email_1 presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio concordatario nel Comune di Induno Olona (VA), in data
16.10.2004
(anno 2004 atto n. 25 reg. parte II serie A)
In separazione dei beni. con i seguenti figli: nata in [...], in data [...], Persona_1 cittadina Pt_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30.07.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto per il benessere della figlia nel modo più soddisfacente possibile;
2) L'immobile familiare continuerà ad essere abitato dalla sig.ra e da sua figlia CP_1 [...]
la quale, per il momento, manterrà la propria residente presso di lei e prenderà accordi Persona_1 diretti con ciascun genitore per i tempi di permanenza presso l'uno o l'altro;
3) il padre verserà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente la somma di € 200,00, somma che sarà versata a a CP_1
mezzo bonifico bancario alle coordinate note al sig. anticipatamente entro il giorno 30 di ogni Pt_1
mese, a decorrere dal mese di luglio e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al 2025 (prima rivalutazione marzo 2025);
4) il padre terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee
Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti
a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra
di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d)
farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa
al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie
per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la
sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) Le detrazioni fiscali per le spese sostenute a favore di saranno ripartite nella Persona_1
misura del 50% ciascuno.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI:
Le Parti danno atto di essere economicamente autosufficienti e con il puntuale adempimento di quanto riguarda il mantenimento della figlia hanno regolato, a titolo transattivo, ogni e Persona_1
qualsiasi rapporto economico e patrimoniale tra loro intercorrente, e, pertanto, dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altra in ragione del loro matrimonio, della loro separazione, di reciproci rapporti di debito-credito maturati fino alla data odierna e a qualsivoglia titolo, ragione o causa, avendo risolto e definito, con reciproca soddisfazione, ogni altra questione tra loro pendente.
Le spese legali per il presente giudizio di separazione e contestuale domanda di divorzio sono a carico del sig. Pt_1
***
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio concordatario in Induno Olona il 16.10.2004;
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Conferma che le spese della presente procedura sono a carico del sig. Pt_1
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Induno Olona (VA) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dr. Giuseppe Gennari.
Così deciso in Milano, il 20.11.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.laura Amato Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG