Art. 1.
Il termine previsto per la corresponsione delle indennita' e dei rimborsi relativi al trasloco a favore del personale dello Stato trasferito o collocato a riposo, nonche' delle famiglie del dipendente deceduto in attivita' di servizio o dopo il collocamento a riposo, e' prorogato al 30 giugno 1956, qualora venga a scadere prima di questa data e sia scaduto dopo il 30 giugno 1943.
Il termine previsto per la corresponsione delle indennita' e dei rimborsi relativi al trasloco a favore del personale dello Stato trasferito o collocato a riposo, nonche' delle famiglie del dipendente deceduto in attivita' di servizio o dopo il collocamento a riposo, e' prorogato al 30 giugno 1956, qualora venga a scadere prima di questa data e sia scaduto dopo il 30 giugno 1943.