Articolo 1 della Legge 27 marzo 1954, n. 98
Articolo 2
Versione
11 maggio 1954
Art. 1.
Il termine previsto per la corresponsione delle indennita' e dei rimborsi relativi al trasloco a favore del personale dello Stato trasferito o collocato a riposo, nonche' delle famiglie del dipendente deceduto in attivita' di servizio o dopo il collocamento a riposo, e' prorogato al 30 giugno 1956, qualora venga a scadere prima di questa data e sia scaduto dopo il 30 giugno 1943.
Entrata in vigore il 11 maggio 1954