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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 05/06/2025, n. 1038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1038 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5599/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Federica Minervini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5599/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Donato Attanasio in Parte_1 C.F._1 virtù di procura posta a corredo dell'atto introduttivo
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), tramite la procuratrice speciale CP_1 P.IVA_1 [...]
rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Pesenti e Francesco in virtù di Controparte_2
procura posta a corredo del ricorso monitorio
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Fideiussione – Polizza fideiussoria
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE OPPONENTE:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
IN VIA PRINCIPALE: REVOCARE e comunque PORRE NEL NULLA nei confronti dell'odierna opponente sig.ra il decreto ingiuntivo N. 1090/2023 D.I. emesso nel procedimento n. Parte_1
3799/2023 R.G. in data 14 agosto 2023 dal Tribunale di Ancona in persona del Dott. Andrea Marani e notificato alla sig.ra in data 18 settembre 2023 siccome infondato, non essendo dovuta la Parte_1
somma ivi pretesa per le ragioni di cui in narrativa, ed in particolare essendo intervenuta la pagina 1 di 6
prescrizione del credito con conseguente decadenza dall'azione, con ogni conseguente statuizione di legge anche in merito alle spese del presente procedimento.”
PER PARTE CONVENUTA OPPOSTA:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel merito, in via principale:
- respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte in atti e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
In via subordinata:
- nella denegata ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la Sig.ra al pagamento, in favore della convenuta opposta, dell'importo Parte_1
di Euro 8.445,69, oltre interessi dal dovuto al saldo, o della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio di opposizione.
Il tutto con il favore delle spese di lite del presente giudizio, da liquidarsi secondo i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto contro del valore di causa, oltre accessori di Legge e spese vive”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1090/2023 emesso dall'intestato Tribunale su ricorso della CP_1 mediante il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 8.445,69, oltre interessi e spese del procedimento monitorio in solido con altri debitori.
L'opponente articolava un unico motivo di opposizione eccependo l'intervenuta prescrizione del credito azionato nei suoi confronti dalla ricorrente.
Deduceva in proposito:
-di essersi costituita, in data 21.10.2011, fideiussore, limitatamente all'importo di euro 15.000,00, della
(poi Controparte_3 Controparte_4
cancellata) unitamente alla sig.ra ; Controparte_5
- di aver revocato tale fideiussione in data 7.5.2013; pagina 2 di 6 -che in data 13.5.2013 la Banca delle Marche SpA, Filiale di Castelfidardo, aveva preso atto di tale revoca comunicandole che, alla data del 9.5.2013 la posizione debitoria riferibile alla fideiussione prestata ammontava ad € 8.445,69;
-che nessuna azione giudiziale era stata successivamente intrapresa nei suoi confronti dalla creditrice opposta entro l'ordinario termine decennale di prescrizione;
-che, pertanto, la pretesa creditoria in questione doveva ritenersi prescritta, non essendo sufficiente, ai fini dell'interruzione del relativo decorso, l'invio di una mera diffida stragiudiziale.
Sulla scorta di tali argomentazioni l'opponente rassegnava, quindi, le conclusioni sopra ritrascritte.
Si costituiva in giudizio la società convenuta opposta, la quale contestava ogni avversa deduzione e pretesa chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Esperito senza successo il tentativo di conciliazione delle parti e concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la causa perveniva in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 15.5.2025, sostituita mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Con ordinanza in data 16.5.2025 il Giudice riservava il deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281 sexies comma terzo c.p.c..
L'opposizione proposta risulta infondata e non meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Risulta pacifico, nonché risultante dalla documentazione in atti, che l'odierna opponente ha comunicato il proprio recesso dal contratto di fideiussione con missiva in data 7.5.2013 e che, a fronte della stessa, la Banca delle Marche (istituto che aveva erogato il finanziamento garantito) le ha, a sua volta, comunicato l'esposizione in essere al momento della revoca, pari all'importo oggetto dell'ingiunzione per cui è causa.
Successivamente, con missiva del 17.2.2014, indirizzata alla società debitrice e ai garanti, ricevuta dall'odierna opponente il 21.2.2014, la banca aveva comunicato la revoca di tutti gli affidamenti in essere con la intimando, contestualmente, il Controparte_4
pagamento di quanto dovuto (cfr. doc. n. 10 del fascicolo monitorio).
La missiva in questione riveste efficacia interruttiva della prescrizione.
pagina 3 di 6 E infatti, come costantemente chiarito dalla giurisprudenza, anche di legittimità, il principio, richiamato dall'opponente, della inidoneità dell'atto stragiudiziale di diffida e costituzione in mora a interrompere il termine prescrizione non trova applicazione ove si alleghi, come nel caso di specie, un diritto soggettivo avente a oggetto il pagamento di somme, cui corrisponde un obbligo di prestazione della controparte e non richiedente una pronuncia costituiva del giudice (v., da ultimo, Cass. n. 30439/2024).
Né, esaminando il contenuto della predetta diffida, può sorgere dubbio alcuno in merito alla chiarezza e univocità dell'intento del creditore di far valere, nei confronti dei soggetti intimati, la pretesa riveniente dallo specifico rapporto contrattuale di finanziamento ivi richiamato.
Vieppiù.
Deve ulteriormente considerarsi come la fideiussione rilasciata dall'odierna opponente (cfr. doc. n. 1 fascicolo opponente) fosse munita di clausola di pagamento “a prima richiesta” o “a semplice richiesta scritta” (si veda la clausola n. 6 del relativo articolato).
Ebbene, in proposito la giurisprudenza di legittimità e di merito ha ripetutamente evidenziato come la clausola con cui il creditore si impegni a soddisfare il creditore "a semplice richiesta scritta", o entro un tempo predeterminato, può essere interpretata come deroga pattizia alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di un'azione giudiziaria), nel senso che l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerato soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria (così Cass. n.
16825/2016; Cass. n. 13078/2008; Cass. n. 27333/2005; Cass. n. 10574/2003; Cass. n. 7345/1995, in motivazione); azione che, d'altronde, può essere indifferentemente rivolta, a scelta del creditore, contro l'uno o l'altro dei due condebitori solidali, e dunque anche contro il fideiussore con effetti ugualmente idonei ad impedire l'estinzione della fideiussione (cfr. Cass., Sez. Un., n. 5572/1979, a cui si è uniformata la giurisprudenza successiva).
Recente giurisprudenza di merito (cfr. App. Venezia n. 1983/2023) ha, inoltre, specificato come tale orientamento meriti continuità dal momento che “una volta che il fideiussore tenuto al pagamento a prima o a semplice richiesta sia invitato dal creditore a provvedervi per affermato inadempimento del debitore principale, per un verso è obbligato a farlo secondo il meccanismo proprio del solve et repete, in quanto solo dopo l'avvenuto pagamento può eventualmente agire in ripetizione verso il creditore
pagina 4 di 6
facendo valere tutti i diritti che competono al debitore nel rapporto principale, e per altro verso è reso immediatamente edotto dell'inadempimento del debitore. Se non paga, non solo si rende inadempiente, ma si pone anche volontariamente nella condizione di non potersi immediatamente surrogare ex art.
1949 c.c., dopo aver pagato, nei diritti che il creditore aveva contro il debitore, così dando luogo ad una situazione nella quale risulta fortemente incisa la ragione sopra delineata della tutela assicurata al fideiussore dall'art. 1957 c.c..
Risulta dunque giustificata la conclusione che, quante volte il fideiussore sia tenuto al pagamento a prima o a semplice richiesta, o comunque entro un tempo convenzionalmente determinato, il rispetto dell'art. 1957 c.c. da parte del creditore garantito deve ritenersi soddisfatto con la stessa richiesta rivolta al fideiussore entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale …con la conseguenza che, una volta tempestivamente effettuata la richiesta di pagamento al fideiussore, il creditore non è più tenuto ad agire giudizialmente contro il debitore (Cass., sez. 3, sentenza n. 13078 del 21.5.2008, Rv. 603326 - 01)”.
Si evidenzia, peraltro, come nei confronti di soggetti non qualificabili come consumatori -come nel caso dell'odierna opponente alla luce della posizione dalla stessa ricoperta nell'ambito della società debitrice principale- la clausola in questione risulti del tutto immune da aspetti di vessatorietà.
E infatti, come efficacemente evidenziato da pregevole giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Torino, Sez.
Specializzata in materia di Impresa, 23.2.2024): “…una richiesta di pagamento stragiudiziale rivolta al fideiussore è sufficiente ad avvertirlo che il debito garantito non è stato adempiuto, lo pone in condizione di pagare e agire in regresso nei confronti del debitore principale e, anche prima di aver pagato, di esercitare l'azione di rilievo (art. 1953 c.c.) nei confronti del debitore principale – e quindi in definitiva di adottare lui le “sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito” – e, non ultimo, è certamente meno invasiva e aggressiva di un'azione giudiziale, con ciò che essa normalmente comporta: spese di lite, iscrizione di ipoteca giudiziale, esecuzione forzata sui beni ecc.”.
Tanto premesso, nel caso in esame risulta depositata (sub doc. n. 10 fascicolo monitorio la documentazione attestante come la richiesta di pagamento nei confronti dei fideiussori e, in particolare, della sig.ra sia stata effettuata -più che tempestivamente- mediante missiva contestuale Pt_1 all'intervenuta scadenza delle obbligazioni principali alla luce della dichiarata revoca delle linee di pagina 5 di 6 credito concesse.
Tale missiva, pacificamente idonea a evitare la decadenza del creditore ex art. 1957 c.c., risulta, a fortiori, pienamente idonea a interrompere il decorso della prescrizione.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, osservato e rilevato l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo deve trovare integrale conferma.
Le spese seguono la soccombenza della parte attrice opponente e vengono liquidate come da dispositivo in considerazione, in assenza di nota spese, dei parametri di cui al DM 147/2022, vigente alla data di precisazione delle conclusioni, in relazione al valore della causa e all'attività difensiva concretamente svolta, anche alla luce della unicità del motivo di opposizione e della semplicità delle questioni sottese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto,
CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 1090/2023 emesso dal Tribunale di Ancona dichiarandone la definitiva esecutorietà ex art. 653 c.p.c.
CONDANNA altresì la parte attrice opponente a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese di lite, che si liquidano in € 1.900,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali come per legge.
Ancona, 4.6.2025
Il Giudice
dott. Maria Federica Minervini
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Federica Minervini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5599/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Donato Attanasio in Parte_1 C.F._1 virtù di procura posta a corredo dell'atto introduttivo
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), tramite la procuratrice speciale CP_1 P.IVA_1 [...]
rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Pesenti e Francesco in virtù di Controparte_2
procura posta a corredo del ricorso monitorio
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Fideiussione – Polizza fideiussoria
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE OPPONENTE:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
IN VIA PRINCIPALE: REVOCARE e comunque PORRE NEL NULLA nei confronti dell'odierna opponente sig.ra il decreto ingiuntivo N. 1090/2023 D.I. emesso nel procedimento n. Parte_1
3799/2023 R.G. in data 14 agosto 2023 dal Tribunale di Ancona in persona del Dott. Andrea Marani e notificato alla sig.ra in data 18 settembre 2023 siccome infondato, non essendo dovuta la Parte_1
somma ivi pretesa per le ragioni di cui in narrativa, ed in particolare essendo intervenuta la pagina 1 di 6
prescrizione del credito con conseguente decadenza dall'azione, con ogni conseguente statuizione di legge anche in merito alle spese del presente procedimento.”
PER PARTE CONVENUTA OPPOSTA:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel merito, in via principale:
- respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte in atti e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
In via subordinata:
- nella denegata ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la Sig.ra al pagamento, in favore della convenuta opposta, dell'importo Parte_1
di Euro 8.445,69, oltre interessi dal dovuto al saldo, o della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio di opposizione.
Il tutto con il favore delle spese di lite del presente giudizio, da liquidarsi secondo i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto contro del valore di causa, oltre accessori di Legge e spese vive”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1090/2023 emesso dall'intestato Tribunale su ricorso della CP_1 mediante il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 8.445,69, oltre interessi e spese del procedimento monitorio in solido con altri debitori.
L'opponente articolava un unico motivo di opposizione eccependo l'intervenuta prescrizione del credito azionato nei suoi confronti dalla ricorrente.
Deduceva in proposito:
-di essersi costituita, in data 21.10.2011, fideiussore, limitatamente all'importo di euro 15.000,00, della
(poi Controparte_3 Controparte_4
cancellata) unitamente alla sig.ra ; Controparte_5
- di aver revocato tale fideiussione in data 7.5.2013; pagina 2 di 6 -che in data 13.5.2013 la Banca delle Marche SpA, Filiale di Castelfidardo, aveva preso atto di tale revoca comunicandole che, alla data del 9.5.2013 la posizione debitoria riferibile alla fideiussione prestata ammontava ad € 8.445,69;
-che nessuna azione giudiziale era stata successivamente intrapresa nei suoi confronti dalla creditrice opposta entro l'ordinario termine decennale di prescrizione;
-che, pertanto, la pretesa creditoria in questione doveva ritenersi prescritta, non essendo sufficiente, ai fini dell'interruzione del relativo decorso, l'invio di una mera diffida stragiudiziale.
Sulla scorta di tali argomentazioni l'opponente rassegnava, quindi, le conclusioni sopra ritrascritte.
Si costituiva in giudizio la società convenuta opposta, la quale contestava ogni avversa deduzione e pretesa chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Esperito senza successo il tentativo di conciliazione delle parti e concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la causa perveniva in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 15.5.2025, sostituita mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Con ordinanza in data 16.5.2025 il Giudice riservava il deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281 sexies comma terzo c.p.c..
L'opposizione proposta risulta infondata e non meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Risulta pacifico, nonché risultante dalla documentazione in atti, che l'odierna opponente ha comunicato il proprio recesso dal contratto di fideiussione con missiva in data 7.5.2013 e che, a fronte della stessa, la Banca delle Marche (istituto che aveva erogato il finanziamento garantito) le ha, a sua volta, comunicato l'esposizione in essere al momento della revoca, pari all'importo oggetto dell'ingiunzione per cui è causa.
Successivamente, con missiva del 17.2.2014, indirizzata alla società debitrice e ai garanti, ricevuta dall'odierna opponente il 21.2.2014, la banca aveva comunicato la revoca di tutti gli affidamenti in essere con la intimando, contestualmente, il Controparte_4
pagamento di quanto dovuto (cfr. doc. n. 10 del fascicolo monitorio).
La missiva in questione riveste efficacia interruttiva della prescrizione.
pagina 3 di 6 E infatti, come costantemente chiarito dalla giurisprudenza, anche di legittimità, il principio, richiamato dall'opponente, della inidoneità dell'atto stragiudiziale di diffida e costituzione in mora a interrompere il termine prescrizione non trova applicazione ove si alleghi, come nel caso di specie, un diritto soggettivo avente a oggetto il pagamento di somme, cui corrisponde un obbligo di prestazione della controparte e non richiedente una pronuncia costituiva del giudice (v., da ultimo, Cass. n. 30439/2024).
Né, esaminando il contenuto della predetta diffida, può sorgere dubbio alcuno in merito alla chiarezza e univocità dell'intento del creditore di far valere, nei confronti dei soggetti intimati, la pretesa riveniente dallo specifico rapporto contrattuale di finanziamento ivi richiamato.
Vieppiù.
Deve ulteriormente considerarsi come la fideiussione rilasciata dall'odierna opponente (cfr. doc. n. 1 fascicolo opponente) fosse munita di clausola di pagamento “a prima richiesta” o “a semplice richiesta scritta” (si veda la clausola n. 6 del relativo articolato).
Ebbene, in proposito la giurisprudenza di legittimità e di merito ha ripetutamente evidenziato come la clausola con cui il creditore si impegni a soddisfare il creditore "a semplice richiesta scritta", o entro un tempo predeterminato, può essere interpretata come deroga pattizia alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di un'azione giudiziaria), nel senso che l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerato soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria (così Cass. n.
16825/2016; Cass. n. 13078/2008; Cass. n. 27333/2005; Cass. n. 10574/2003; Cass. n. 7345/1995, in motivazione); azione che, d'altronde, può essere indifferentemente rivolta, a scelta del creditore, contro l'uno o l'altro dei due condebitori solidali, e dunque anche contro il fideiussore con effetti ugualmente idonei ad impedire l'estinzione della fideiussione (cfr. Cass., Sez. Un., n. 5572/1979, a cui si è uniformata la giurisprudenza successiva).
Recente giurisprudenza di merito (cfr. App. Venezia n. 1983/2023) ha, inoltre, specificato come tale orientamento meriti continuità dal momento che “una volta che il fideiussore tenuto al pagamento a prima o a semplice richiesta sia invitato dal creditore a provvedervi per affermato inadempimento del debitore principale, per un verso è obbligato a farlo secondo il meccanismo proprio del solve et repete, in quanto solo dopo l'avvenuto pagamento può eventualmente agire in ripetizione verso il creditore
pagina 4 di 6
facendo valere tutti i diritti che competono al debitore nel rapporto principale, e per altro verso è reso immediatamente edotto dell'inadempimento del debitore. Se non paga, non solo si rende inadempiente, ma si pone anche volontariamente nella condizione di non potersi immediatamente surrogare ex art.
1949 c.c., dopo aver pagato, nei diritti che il creditore aveva contro il debitore, così dando luogo ad una situazione nella quale risulta fortemente incisa la ragione sopra delineata della tutela assicurata al fideiussore dall'art. 1957 c.c..
Risulta dunque giustificata la conclusione che, quante volte il fideiussore sia tenuto al pagamento a prima o a semplice richiesta, o comunque entro un tempo convenzionalmente determinato, il rispetto dell'art. 1957 c.c. da parte del creditore garantito deve ritenersi soddisfatto con la stessa richiesta rivolta al fideiussore entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale …con la conseguenza che, una volta tempestivamente effettuata la richiesta di pagamento al fideiussore, il creditore non è più tenuto ad agire giudizialmente contro il debitore (Cass., sez. 3, sentenza n. 13078 del 21.5.2008, Rv. 603326 - 01)”.
Si evidenzia, peraltro, come nei confronti di soggetti non qualificabili come consumatori -come nel caso dell'odierna opponente alla luce della posizione dalla stessa ricoperta nell'ambito della società debitrice principale- la clausola in questione risulti del tutto immune da aspetti di vessatorietà.
E infatti, come efficacemente evidenziato da pregevole giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Torino, Sez.
Specializzata in materia di Impresa, 23.2.2024): “…una richiesta di pagamento stragiudiziale rivolta al fideiussore è sufficiente ad avvertirlo che il debito garantito non è stato adempiuto, lo pone in condizione di pagare e agire in regresso nei confronti del debitore principale e, anche prima di aver pagato, di esercitare l'azione di rilievo (art. 1953 c.c.) nei confronti del debitore principale – e quindi in definitiva di adottare lui le “sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito” – e, non ultimo, è certamente meno invasiva e aggressiva di un'azione giudiziale, con ciò che essa normalmente comporta: spese di lite, iscrizione di ipoteca giudiziale, esecuzione forzata sui beni ecc.”.
Tanto premesso, nel caso in esame risulta depositata (sub doc. n. 10 fascicolo monitorio la documentazione attestante come la richiesta di pagamento nei confronti dei fideiussori e, in particolare, della sig.ra sia stata effettuata -più che tempestivamente- mediante missiva contestuale Pt_1 all'intervenuta scadenza delle obbligazioni principali alla luce della dichiarata revoca delle linee di pagina 5 di 6 credito concesse.
Tale missiva, pacificamente idonea a evitare la decadenza del creditore ex art. 1957 c.c., risulta, a fortiori, pienamente idonea a interrompere il decorso della prescrizione.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, osservato e rilevato l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo deve trovare integrale conferma.
Le spese seguono la soccombenza della parte attrice opponente e vengono liquidate come da dispositivo in considerazione, in assenza di nota spese, dei parametri di cui al DM 147/2022, vigente alla data di precisazione delle conclusioni, in relazione al valore della causa e all'attività difensiva concretamente svolta, anche alla luce della unicità del motivo di opposizione e della semplicità delle questioni sottese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto,
CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 1090/2023 emesso dal Tribunale di Ancona dichiarandone la definitiva esecutorietà ex art. 653 c.p.c.
CONDANNA altresì la parte attrice opponente a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese di lite, che si liquidano in € 1.900,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali come per legge.
Ancona, 4.6.2025
Il Giudice
dott. Maria Federica Minervini
pagina 6 di 6