TRIB
Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 20/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesca Miconi Presidente dott. Elisa Dai Checchi Giudice Relatore dott. Chiara Zito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2275 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2022, promossa da c.f. , Parte_1 C.F._1 con l'avv. CIALOTTI SIMONA;
ATTORE contro c.f. CP_1 C.F._2 con l'avv. POLVERINI EMANUELE;
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione personale giudiziale dei coniugi
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 21.06.2024
IL TRIBUNALE udita la relazione della causa fatta dal giudice istruttore dott.ssa Elisa Dai Checchi;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con pronuncia di addebito a Parte_1 carico di premettendo che le parti si erano conosciute alla fine dell'anno 2000; che CP_1 Per_ avevano iniziato a convivere dal marzo del 2001e che nel 2003 nasceva il figlio;
che il giorno
04.09.2004 avevano contratto matrimonio con rito civile e che nel 2012 nasceva il secondogenito Per_2 Ciò premesso, la ha chiesto di disporre l'affidamento condiviso di unico figlio ancora Pt_1 Per_2 minore, con collocazione prevalente dello stesso presso di sé l'assegnazione della casa familiare in proprio favore;
ha altresì chiesto che venga posto a carico del resistente un contributo a titolo di mantenimento di entrambi i figli pari a euro 350,00 mensili da corrispondere per ciascuno (per un totale di euro 700,00); infine ha richiesto che il marito provveda a versare nei suoi confronti un contributo a titolo di assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. pari a euro 300,00, nonché l'attribuzione nei propri confronti dell'intero importo dell'assegno unico da parte dell'INPS. Per_ La ricorrente ha riferito che a seguito della nascita di il signor manifestava un progressivo CP_1 disinteresse alla cura della casa e del primogenito, accompagnato da un atteggiamento di pressione verso la ricorrente per spingerla a lasciare il proprio lavoro, lavoro che successivamente sarebbe stata costretta a cercare nuovamente, stante il mancato supporto economico mostrato da parte del marito.
La ha asserito che il resistente sarebbe altresì dedito a frequentare locali notturni e a intrattenere Pt_1 relazioni extraconiugali che gli sarebbero state riferite da parenti e amici di famiglia, circostanza a suo dire avvalorata dall'aver contratto intorno al 2012 una malattia sessualmente trasmissibile a seguito di rapporti con il marito.
Parte attrice ha poi affermato che il contesto familiare si è fortemente deteriorato negli anni a causa di condotte offensive e sprezzanti da parte del sig. che non perderebbe occasione per mancarle di CP_1 rispetto con epiteti ingiuriosi alla presenza tanto dei figli che di terze persone, talvolta anche a seguito dell'assunzione di bevande alcoliche che renderebbero il medesimo ancor più aggressivo durante tali episodi.
La stessa ha aggiunto che avrebbe a sua volta accusato la moglie di infedeltà coniugale, al CP_1 punto da fargli dichiarare che il secondogenito arebbe il frutto di una relazione adulterina, portando Per_2 la ricorrente a dichiararsi disponibile a sottoporsi a un esame del DNA per fugare ogni dubbio, senza che tale proposta abbia però trovato accoglimento dal convenuto.
Successivamente al deposito del ricorso, in data 02.10.2022 parte attrice ha formulato un'istanza urgente per assegnazione della casa familiare inaudita altera parte, deducendo che la mattina del 27.09.2022 la stessa avrebbe ricevuto una visita da parte dell'Ufficiale Giudiziario di questo Tribunale, giunto a notificare presso l'immobile di residenza un preavviso di rilascio dello stesso e a cui sarebbe seguito un secondo accesso.
Nell'occasione la ha riferito che la procedura sarebbe stata azionata dal fratello del resistente, che Pt_1 sarebbe divenuto unico proprietario della casa familiare, avendo acquistato, all'insaputa della ricorrente, il
50% dell'immobile dal fratello , odierno convenuto;
la ha denunciato il carattere simulato CP_1 Pt_1 della vendita, finalizzata solo a escludere lei e i figli dal godimento della casa coniugale
Con comparsa di costituzione del 20.10.2022 si è costituito in giudizio che si è associato CP_1 alla richiesta di separazione, opponendosi all'addebito; si è opposto alla richiesta di un mantenimento in favore della moglie;
ha domandato l'affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente presso il genitore ritenuto più idoneo, chiedendo venga rigettata altresì la richiesta di mantenimento indiretto in favore dei figli in base all'assunto per cui degli stessi si farebbe carico il genitore presso il quale permangono a periodi alternati. In subordine ha chiesto che venga fissata una somma non superiore a euro 150,00 mensili a proprio carico per il mantenimento di ciascun figlio.
Il ha negato la violazione dei doveri coniugali, violati invece dalla che avrebbe intrattenuto CP_1 Pt_1 relazioni extraconiugali, non si sarebbe mai fatta carico delle spese per l'alloggio, le utenze e per i generi alimentari della famiglia e che anzi non avrebbe mai lavorato prima del 2004.Il resistente ha accusato la ricorrente di aver rifiutato diverse proposte di lavoro da lui individuate per contribuire alle esigenze familiari e che quest'ultima avrebbe prestato servizio solo saltuariamente dal 2004 al 2010 presso il Ristorante “La
Grotta”, sito a Marrazzano e poi successivamente dal 2014 al 2018 presso il Ristorante “Da Cico”, sito a
Taverna.
Il resistente si è opposto alla richiesta di assegnazione della casa familiare in favore della moglie, eccependo che quest'ultima stia occupando l'immobile di Via Paolo Borsellino n. 1 illegittimamente in quanto appartenente al fratello e che la ricorrente si sia opposta a qualunque tentativo di reperire una Persona_3 diversa soluzione abitativa. ha rappresentato di aver dovuto vendere la propria quota del predetto immobile al fratello al fine di CP_1 liberarsi da precedenti pendenze verso le banche e ha respinto l'ipotesi avversaria di aver realizzato una vendita avente finalità di elusione dell'assegnazione della casa familiare, producendo a sostegno della propria tesi un verbale di mediazione da cui risulta essersi impegnato a riconsegnare l'immobile al fratello entro la data del 30.06.2022 e che comunque il sig. non avrebbe prestato consenso all'uso personale Per_3 dell'abitazione da parte della famiglia del resistente.
Il convenuto ha poi precisato di trarre la sua unica fonte di reddito, per un totale di circa 15.000 euro annui, dagli utili della propria ditta individuale, divisi a metà col fratello e di possedere beni di modesto Per_3 valore, consistenti in un'immobile in comproprietà col fratello adibito a cantiere, un paio di motorini, una
Fiat Panda e diversi fucili privi di un reale valore di mercato.
A detta del la ricorrente godrebbe di entrate maggiori rispetto a quelle dichiarate e per argomentare CP_1
l'affermazione il convenuto ha prodotto un calendario manoscritto dalla ove questa indicherebbe le Pt_1 ore di lavoro svolte, sostenendo che queste non coincidano con i dati reddituali prodotti dalla medesima, aggiungendo che la moglie presti attività di lavoro irregolare presso una vicina associazione di volontariato.
Fallito il tentativo di conciliazione esperito all'udienza presidenziale del 25.10.2022, il Presidente del
Tribunale pronunciava i provvedimenti provvisori ed urgenti, nominava il giudice istruttore e rimetteva le parti innanzi allo stesso per l'ulteriore corso del giudizio.
Con ordinanza ex art. 708 c.p.c. resa nella stessa udienza, il Presidente del Tribunale, previa autorizzazione dei coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, disponeva: a) l'assegnazione della casa familiare di alla moglie, che continuerà ad occuparla unitamente al figlio minore ed al Pt_2 maggiorenne non autosufficiente;
b) affidava il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con domiciliazione presso la madre in Rimini;
disponendo che il padre potesse vederlo e tenerlo presso di sé a fine settimana alternati, da sabato pomeriggio alla domenica sera all'ora di cena, nonché un pomeriggio alla settimana, dalla fine del suo orario di lavoro alla sera dopo cena;
c) poneva a carico del marito un assegno mensile di euro 500,00 complessivi, a titolo di contributo al mantenimento dei figli (euro 250,00 ciascuno), da versare alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici Istat;
spese straordinarie relative ai figli suddivise tra i coniugi in misura del 70% a carico del marito ed il resto alla moglie, disciplinate secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna;
d) rigettava la richiesta di assegno di mantenimento in favore della moglie, finché la stessa può usufruire, insieme ai figli, dell'abitazione coniugale.
Nel corso del giudizio, trattata la causa innanzi al giudice istruttore, all'udienza del 13.01.2023 le parti chiedevano sentenza parziale sul vincolo e precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione limitatamente al vincolo;
emessa la sentenza n. 76/2023 pubblicata il 01.02.2023, con separata ordinanza il Collegio rimetteva le parti innanzi al G.I. e concedeva i termini previsti dall'art. 183, 6° comma,
c.p.c.
Rigettata con decreto del 15.05.2023 l'istanza di rimessione in termini del ricorrente per mancata prova dell'impedimento assoluto non imputabile al difensore per cui lo stesso sarebbe decaduto dalle memorie istruttorie, il Giudice si riservava all'udienza del 16.06.2023 sulle richieste delle parti, autorizzando contestualmente la produzione del contratto di locazione sottoscritto dal resistente in relazione a una casa da destinare a moglie e figli.
Sciolta la riserva con ordinanza del 09.10.2023, il Giudice rigettava le richieste di prove orali e ordinava la produzione della documentazione fiscale aggiornata di entrambe le parti;
Quindi, ritenuta la causa matura per la decisione veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.06.2024.
All'udienza predetta la causa veniva trattenuta in decisione e rimessa al Collegio sulle conclusioni rassegnate dalle parti come in epigrafe trascritte, previa assegnazione alle medesime dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
***
La domanda di addebito della separazione è infondata e va pertanto rigettata.
Va opportunamente premesso che, ai fini dell'accoglimento della domanda di addebito, è necessario accertare caso per caso, se una determinata condotta posta in essere da uno dei coniugi in violazione dei doveri imposti dal matrimonio abbia cagionato essa stessa la frattura nel rapporto di coniugio o se, invece, rappresenti la fisiologica conseguenza di una crisi già in atto.
Orbene nel caso in esame – in disparte il fatto che le allegazioni della ricorrente sono rimaste sfornite di prova, formulata solo dopo il maturare delle preclusioni istruttorie - la vicenda familiare nel suo complesso, così come narrata dalle stesse parti ha evidenziato un atteggiamento di gelosia fra queste, confermato dai reciproci scambi di accuse di tradimento e dalle recriminazioni in ordine ai ruoli che ciascun membro della coppia deve rivestire in ordine al lavoro, alla residenza e al mantenimento dei figli.
Il quadro così delineato non potrebbe risultare diverso nemmeno qualora si procedesse alla richiesta di assunzione di prove testimoniali, tardivamente richieste e pertanto inammissibili, atteso che anche a voler ammettere un comportamento infedele da parte di un coniuge, lo stesso si collocherebbe temporalmente a valle dei primi screzi registratisi nella coppia, costituendo l'epilogo invece che la causa della scelta di separarsi. Per_ Per quanto riguarda le statuizioni relative alla prole, preliminarmente va dato atto che il figlio era già maggiorenne alla data di instaurazione del presente giudizio, e pertanto non deve provvedersi in ordine al suo affidamento né al collocamento.
Va invece disposto l'affidamento condiviso del minore d entrambi i genitori, tenuto conto della Per_2 comune volontà delle parti e considerato che non sono emerse circostanze contrarie né pregiudizievoli all'interesse del minore.
Deve conseguentemente rigettarsi la domanda di attribuzione di assegno unico in favore esclusivo della ricorrente, atteso che il d.lgs. 230/2021 contempla tale ipotesi solo nei casi in cui venga disposto l'affidamento esclusivo dei figli in favore di un solo genitore, precisando tuttavia che nulla osta a un accordo delle parti affinché l'assegno venga erogato esclusivamente in favore di uno solo di essi.
Quanto alla collocazione prevalente del secondogenito, si ritiene maggiormente tutelante disporla presso la madre, con la quale ha sempre convissuto anche dopo che il padre ha lasciato la casa familiare.
Premesso infatti che il criterio guida nello stabilire il collocamento dei figli è pacificamente individuato dal superiore interesse del minore, la Cassazione ha avuto modo di precisare che “In tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita
e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione” (Cass. Civ. n. 18817/2015).
Da tale soluzione discende anche l'assegnazione della casa familiare in favore della ricorrente, atteso che va tenuto prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate.
Né osta a tale conclusione la circostanza che la casa familiare sia ora divenuta proprietà esclusiva del fratello del resistente, già comproprietario, atteso che comunque costui – indipendentemente dalla successiva scelta di intimare il rilascio della casa alla e ai figli – aveva concesso in comodato l'immobile attraverso Pt_1 contratto concluso oralmente al fratello e alla moglie per le esigenze di tutta la famiglia (sul tema si legga
Cass. 9990/2019), consentendo, sia quando era solo comproprietario, sia una volta divenuto proprietario esclusivo, che costoro lo abitassero stabilmente, adibendolo a casa familiare. Tale comodato, dovendosi ritenere di scopo, in quanto finalizzato alla soddisfazione delle esigenze della prole fino alla indipendenza economica che mal si attagliano alla instabilità di una pattuizione temporanea, non è revocabile ad nutum (cfr Cass.16769/2012).
Va precisato che tale decisione viene presa allo stato degli atti ed è pertanto derogabile da un eventuale successivo accordo tra i genitori che individui una soluzione diversa (cfr. contratto di locazione sottoscritto dal resistente in favore della propria famiglia depositato in atti), a condizione che in tal modo si assicuri una miglior tutela del già menzionato interesse del minore (si veda anche Cass. Civ. Sez. I, Ordinanza
23501/2023).
Passando alla regolamentazione delle modalità attraverso le quali dovranno avvenire gli incontri fra il padre e i figli, tenuto conto dell'esigenza di garantire l'interesse dei minori a coltivare e preservare il proprio rapporto con entrambi i genitori nonostante la crisi familiare, deve disporsi quanto segue.
Il padre potrà vedere e tenere con sé ue weekend al mese a fine settimana alternati, dal sabato alla Per_2 la domenica alle ore 21.00; - nella settimana in cui el week end starà con il padre, anche il Per_2 mercoledì con pernotto;
- nella settimana in cui el week end starà con la madre, il martedì e il Per_2
giovedì con pernotto per le vacanze natalizie il minore trascorrerà ad anni alterni con un genitore dalla fine della scuola sino alla mattina del 30 dicembre e con l'altro genitore dal 31 dicembre fino al giorno di ripresa della scuola;
per le vacanze pasquali sempre ad anni alterni presso un genitore dalla fine della scuola al giorno di Pasqua, presso l'altro genitore dal Lunedì dell'Angelo alla ripresa della scuola;
per le vacanze estive il padre potrà trascorrere con 5 giorni, anche non consecutivi, previa intesa tra le parti;
il padre potrà tenere con Per_2 sé il figlio il 6 luglio di ogni anno e la madre il 29 novembre di ogni anno, in occasione dei rispettivi compleanni;
il padre potrà tenere con sé il figlio minore in occasione della festa del papà, con il medesimo diritto della madre in occasione della festa della mamma;
ove la regolamentazione delle ferie natalizie, pasquali ed estive si sovrapponga in favore dello stesso genitore che già avrebbe diritto ad avere con sé il minore, ciò non comporterà alcun diritto al recupero dei giorni così persi.
Quanto poi alle statuizioni economiche concernenti il contributo al mantenimento dei figli, si deve preliminarmente procedere all'esame della diversa situazione economica e reddituale delle parti, così come richiede l'art. 337 ter, 4° comma c.c. nello stabilire che ciascun genitore provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al reddito.
A riguardo è opportuno premettere che la documentazione versata in atti è idonea e sufficiente a consentire al
Collegio una attendibile ricostruzione della complessiva situazione patrimoniale delle parti, non essendo al contrario necessaria, ai fini della determinazione delle provvidenze economiche in sede di separazione una ricostruzione analitica dal punto di vista contabile e finanziario.
La percepisce un reddito da lavoro dipendente di circa 5.000,00 euro l'anno, reddito imponibile;
Pt_1 mentre il sig. percepisce un reddito di circa 40.000 euro annui (cfr. ultima dichiarazione per l'anno CP_1
2023) derivante dal lavoro presso la propria impresa edile. Dunque, tenendo conto dei dati economici forniti dalle parti e qui richiamati, considerato che il ha allegato ulteriori oneri derivanti dalla propria CP_1 esposizione debitoria presso le banche nonché il canone per il contratto di locazione da ultimo sottoscritto, tenuto conto altresì dell'alloggio fornito dal padre, rilevato purtuttavia che i bisogni della prole tendono ad aumentare per effetto delle maggiori esigenze che fisiologicamente insorgono all'aumentare della loro crescita, si ritiene equo porre a carico del resistente ai sensi dell'art. 337 ter c.c., l'obbligo di contribuire al Per_ mantenimento dei figli e ino al raggiungimento della loro autosufficienza economica per un Per_2 importo superiore a quanto stabilito in sede di udienza presidenziale, provvedendo a corrispondere anticipatamente a favore della madre la somma mensile di complessivi euro 600 (ovvero € 300 per figlio),
(ciò a far data dalla presente pronuncia, fermi per il pregresso gli effetti dei provvedimenti provvisori e detratto quanto corrisposto nel medesimo periodo per lo stesso titolo), somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alla corresponsione in ragione del 50% delle spese straordinarie sostenute dalla madre a favore dei figli, come indicate dal protocollo del Tribunale di Bologna.
Per gli stessi elementi di fatto deve invece essere rigettata la domanda di un contributo al mantenimento in favore della moglie fintantoché la medesima godrà della casa familiare a lei assegnata e tenuto conto Pt_1 della perdurante capacità lavorativa da quest'ultima evidenziata.
In merito alla richiesta di espressione di reciproco consenso al rinnovo e/o rilascio di documenti per l'espatrio delle minori, si rileva come trattasi di questione per la quale sussiste la competenza funzionale del
GT.
In merito alla richiesta di espressione di reciproco consenso al rilascio/rinnovo passaporto delle parti si pronuncia un non luogo a provvedere atteso che, a seguito di modifica della legge n. 1185/1967 che disciplina il rilascio dei passaporti, non è più necessario allegare il consenso dell'altro.
Quanto alle spese del presente procedimento, ricorrono giustificati motivi, basati sulle domande svolte dalle parti e segnatamente sulla reciproca soccombenza, per compensarle interamente fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti Parte_1 di ogni altra eccezione, domanda ed istanza disattesa: CP_1
1. Rigetta la domanda di addebito della separazione in capo al marito
2. Dispone l'affidamento condiviso di d entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso Per_2 la madre, alla quale conseguentemente conferma l'assegnazione della casa ove la stessa convive con i minori sita in alla Via Paolo Borsellino 1. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da Pt_2 entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma terzo, c.c., e le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
Ciascun genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui avrà i figli con sé. Fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 ter sexies, comma secondo, cod. civ., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni.
Avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto.
3. Dispone che il padre veda e tenga con sé ue weekend al mese a fine settimana alternati, dal Per_2 sabato alla la domenica alle ore 21.00; - nella settimana in cui nel week end starà con il Per_2 padre, anche il mercoledì con pernotto;
- nella settimana in cui el week end starà con la Per_2
madre, il martedì e il giovedì con pernotto per le vacanze natalizie il minore trascorrerà ad anni alterni con un genitore dalla fine della scuola sino alla mattina del 30 dicembre e con l'altro genitore dal 31 dicembre fino al giorno di ripresa della scuola;
per le vacanze pasquali sempre ad anni alterni presso un genitore dalla fine della scuola al giorno di Pasqua, presso l'altro genitore dal Lunedì dell'Angelo alla ripresa della scuola;
per le vacanze estive il padre potrà trascorrere con 15 Per_2 giorni, anche non consecutivi, previa intesa tra le parti;
il padre potrà tenere con sé il figlio il 6 luglio di ogni anno e la madre il 29 novembre di ogni anno, in occasione dei rispettivi compleanni;
il padre potrà tenere con sé il figlio minore in occasione della festa del papà, con il medesimo diritto della madre in occasione della festa della mamma;
ove la regolamentazione delle ferie natalizie, pasquali ed estive si sovrapponga in favore dello stesso genitore che già avrebbe diritto ad avere con sé il minore, ciò non comporterà alcun diritto al recupero dei giorni così persi.
4. Con decorrenza dalla presente decisione, fermi gli effetti dei provvedimenti provvisori e detratto quanto corrisposto nello stesso periodo allo stesso titolo, pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei due figli, versando alla madre la somma mensile di euro 300,00 per ciascun figlio (euro 600,00 complessivamente), da versare anticipatamente entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo, oltre al pagamento del
50% delle spese straordinarie sostenute dalla madre, di cui al protocollo del Tribunale di Bologna
5. Rigetta la domanda di mantenimento in favore di . Parte_1
6. Rigetta la domanda di attribuzione dell'assegno unico al 100% a favore della sola ricorrente.
7. Rigetta ogni altra domanda anche istruttoria delle parti
8. Compensa interamente fra le parti le spese del presente procedimento
Si comunichi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio della Sezione Unica civile il giorno 16.1.2025.
Il Giudice Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi
Il Presidente
Dott. Francesca Miconi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesca Miconi Presidente dott. Elisa Dai Checchi Giudice Relatore dott. Chiara Zito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2275 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2022, promossa da c.f. , Parte_1 C.F._1 con l'avv. CIALOTTI SIMONA;
ATTORE contro c.f. CP_1 C.F._2 con l'avv. POLVERINI EMANUELE;
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione personale giudiziale dei coniugi
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 21.06.2024
IL TRIBUNALE udita la relazione della causa fatta dal giudice istruttore dott.ssa Elisa Dai Checchi;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con pronuncia di addebito a Parte_1 carico di premettendo che le parti si erano conosciute alla fine dell'anno 2000; che CP_1 Per_ avevano iniziato a convivere dal marzo del 2001e che nel 2003 nasceva il figlio;
che il giorno
04.09.2004 avevano contratto matrimonio con rito civile e che nel 2012 nasceva il secondogenito Per_2 Ciò premesso, la ha chiesto di disporre l'affidamento condiviso di unico figlio ancora Pt_1 Per_2 minore, con collocazione prevalente dello stesso presso di sé l'assegnazione della casa familiare in proprio favore;
ha altresì chiesto che venga posto a carico del resistente un contributo a titolo di mantenimento di entrambi i figli pari a euro 350,00 mensili da corrispondere per ciascuno (per un totale di euro 700,00); infine ha richiesto che il marito provveda a versare nei suoi confronti un contributo a titolo di assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. pari a euro 300,00, nonché l'attribuzione nei propri confronti dell'intero importo dell'assegno unico da parte dell'INPS. Per_ La ricorrente ha riferito che a seguito della nascita di il signor manifestava un progressivo CP_1 disinteresse alla cura della casa e del primogenito, accompagnato da un atteggiamento di pressione verso la ricorrente per spingerla a lasciare il proprio lavoro, lavoro che successivamente sarebbe stata costretta a cercare nuovamente, stante il mancato supporto economico mostrato da parte del marito.
La ha asserito che il resistente sarebbe altresì dedito a frequentare locali notturni e a intrattenere Pt_1 relazioni extraconiugali che gli sarebbero state riferite da parenti e amici di famiglia, circostanza a suo dire avvalorata dall'aver contratto intorno al 2012 una malattia sessualmente trasmissibile a seguito di rapporti con il marito.
Parte attrice ha poi affermato che il contesto familiare si è fortemente deteriorato negli anni a causa di condotte offensive e sprezzanti da parte del sig. che non perderebbe occasione per mancarle di CP_1 rispetto con epiteti ingiuriosi alla presenza tanto dei figli che di terze persone, talvolta anche a seguito dell'assunzione di bevande alcoliche che renderebbero il medesimo ancor più aggressivo durante tali episodi.
La stessa ha aggiunto che avrebbe a sua volta accusato la moglie di infedeltà coniugale, al CP_1 punto da fargli dichiarare che il secondogenito arebbe il frutto di una relazione adulterina, portando Per_2 la ricorrente a dichiararsi disponibile a sottoporsi a un esame del DNA per fugare ogni dubbio, senza che tale proposta abbia però trovato accoglimento dal convenuto.
Successivamente al deposito del ricorso, in data 02.10.2022 parte attrice ha formulato un'istanza urgente per assegnazione della casa familiare inaudita altera parte, deducendo che la mattina del 27.09.2022 la stessa avrebbe ricevuto una visita da parte dell'Ufficiale Giudiziario di questo Tribunale, giunto a notificare presso l'immobile di residenza un preavviso di rilascio dello stesso e a cui sarebbe seguito un secondo accesso.
Nell'occasione la ha riferito che la procedura sarebbe stata azionata dal fratello del resistente, che Pt_1 sarebbe divenuto unico proprietario della casa familiare, avendo acquistato, all'insaputa della ricorrente, il
50% dell'immobile dal fratello , odierno convenuto;
la ha denunciato il carattere simulato CP_1 Pt_1 della vendita, finalizzata solo a escludere lei e i figli dal godimento della casa coniugale
Con comparsa di costituzione del 20.10.2022 si è costituito in giudizio che si è associato CP_1 alla richiesta di separazione, opponendosi all'addebito; si è opposto alla richiesta di un mantenimento in favore della moglie;
ha domandato l'affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente presso il genitore ritenuto più idoneo, chiedendo venga rigettata altresì la richiesta di mantenimento indiretto in favore dei figli in base all'assunto per cui degli stessi si farebbe carico il genitore presso il quale permangono a periodi alternati. In subordine ha chiesto che venga fissata una somma non superiore a euro 150,00 mensili a proprio carico per il mantenimento di ciascun figlio.
Il ha negato la violazione dei doveri coniugali, violati invece dalla che avrebbe intrattenuto CP_1 Pt_1 relazioni extraconiugali, non si sarebbe mai fatta carico delle spese per l'alloggio, le utenze e per i generi alimentari della famiglia e che anzi non avrebbe mai lavorato prima del 2004.Il resistente ha accusato la ricorrente di aver rifiutato diverse proposte di lavoro da lui individuate per contribuire alle esigenze familiari e che quest'ultima avrebbe prestato servizio solo saltuariamente dal 2004 al 2010 presso il Ristorante “La
Grotta”, sito a Marrazzano e poi successivamente dal 2014 al 2018 presso il Ristorante “Da Cico”, sito a
Taverna.
Il resistente si è opposto alla richiesta di assegnazione della casa familiare in favore della moglie, eccependo che quest'ultima stia occupando l'immobile di Via Paolo Borsellino n. 1 illegittimamente in quanto appartenente al fratello e che la ricorrente si sia opposta a qualunque tentativo di reperire una Persona_3 diversa soluzione abitativa. ha rappresentato di aver dovuto vendere la propria quota del predetto immobile al fratello al fine di CP_1 liberarsi da precedenti pendenze verso le banche e ha respinto l'ipotesi avversaria di aver realizzato una vendita avente finalità di elusione dell'assegnazione della casa familiare, producendo a sostegno della propria tesi un verbale di mediazione da cui risulta essersi impegnato a riconsegnare l'immobile al fratello entro la data del 30.06.2022 e che comunque il sig. non avrebbe prestato consenso all'uso personale Per_3 dell'abitazione da parte della famiglia del resistente.
Il convenuto ha poi precisato di trarre la sua unica fonte di reddito, per un totale di circa 15.000 euro annui, dagli utili della propria ditta individuale, divisi a metà col fratello e di possedere beni di modesto Per_3 valore, consistenti in un'immobile in comproprietà col fratello adibito a cantiere, un paio di motorini, una
Fiat Panda e diversi fucili privi di un reale valore di mercato.
A detta del la ricorrente godrebbe di entrate maggiori rispetto a quelle dichiarate e per argomentare CP_1
l'affermazione il convenuto ha prodotto un calendario manoscritto dalla ove questa indicherebbe le Pt_1 ore di lavoro svolte, sostenendo che queste non coincidano con i dati reddituali prodotti dalla medesima, aggiungendo che la moglie presti attività di lavoro irregolare presso una vicina associazione di volontariato.
Fallito il tentativo di conciliazione esperito all'udienza presidenziale del 25.10.2022, il Presidente del
Tribunale pronunciava i provvedimenti provvisori ed urgenti, nominava il giudice istruttore e rimetteva le parti innanzi allo stesso per l'ulteriore corso del giudizio.
Con ordinanza ex art. 708 c.p.c. resa nella stessa udienza, il Presidente del Tribunale, previa autorizzazione dei coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, disponeva: a) l'assegnazione della casa familiare di alla moglie, che continuerà ad occuparla unitamente al figlio minore ed al Pt_2 maggiorenne non autosufficiente;
b) affidava il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con domiciliazione presso la madre in Rimini;
disponendo che il padre potesse vederlo e tenerlo presso di sé a fine settimana alternati, da sabato pomeriggio alla domenica sera all'ora di cena, nonché un pomeriggio alla settimana, dalla fine del suo orario di lavoro alla sera dopo cena;
c) poneva a carico del marito un assegno mensile di euro 500,00 complessivi, a titolo di contributo al mantenimento dei figli (euro 250,00 ciascuno), da versare alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici Istat;
spese straordinarie relative ai figli suddivise tra i coniugi in misura del 70% a carico del marito ed il resto alla moglie, disciplinate secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna;
d) rigettava la richiesta di assegno di mantenimento in favore della moglie, finché la stessa può usufruire, insieme ai figli, dell'abitazione coniugale.
Nel corso del giudizio, trattata la causa innanzi al giudice istruttore, all'udienza del 13.01.2023 le parti chiedevano sentenza parziale sul vincolo e precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione limitatamente al vincolo;
emessa la sentenza n. 76/2023 pubblicata il 01.02.2023, con separata ordinanza il Collegio rimetteva le parti innanzi al G.I. e concedeva i termini previsti dall'art. 183, 6° comma,
c.p.c.
Rigettata con decreto del 15.05.2023 l'istanza di rimessione in termini del ricorrente per mancata prova dell'impedimento assoluto non imputabile al difensore per cui lo stesso sarebbe decaduto dalle memorie istruttorie, il Giudice si riservava all'udienza del 16.06.2023 sulle richieste delle parti, autorizzando contestualmente la produzione del contratto di locazione sottoscritto dal resistente in relazione a una casa da destinare a moglie e figli.
Sciolta la riserva con ordinanza del 09.10.2023, il Giudice rigettava le richieste di prove orali e ordinava la produzione della documentazione fiscale aggiornata di entrambe le parti;
Quindi, ritenuta la causa matura per la decisione veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.06.2024.
All'udienza predetta la causa veniva trattenuta in decisione e rimessa al Collegio sulle conclusioni rassegnate dalle parti come in epigrafe trascritte, previa assegnazione alle medesime dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
***
La domanda di addebito della separazione è infondata e va pertanto rigettata.
Va opportunamente premesso che, ai fini dell'accoglimento della domanda di addebito, è necessario accertare caso per caso, se una determinata condotta posta in essere da uno dei coniugi in violazione dei doveri imposti dal matrimonio abbia cagionato essa stessa la frattura nel rapporto di coniugio o se, invece, rappresenti la fisiologica conseguenza di una crisi già in atto.
Orbene nel caso in esame – in disparte il fatto che le allegazioni della ricorrente sono rimaste sfornite di prova, formulata solo dopo il maturare delle preclusioni istruttorie - la vicenda familiare nel suo complesso, così come narrata dalle stesse parti ha evidenziato un atteggiamento di gelosia fra queste, confermato dai reciproci scambi di accuse di tradimento e dalle recriminazioni in ordine ai ruoli che ciascun membro della coppia deve rivestire in ordine al lavoro, alla residenza e al mantenimento dei figli.
Il quadro così delineato non potrebbe risultare diverso nemmeno qualora si procedesse alla richiesta di assunzione di prove testimoniali, tardivamente richieste e pertanto inammissibili, atteso che anche a voler ammettere un comportamento infedele da parte di un coniuge, lo stesso si collocherebbe temporalmente a valle dei primi screzi registratisi nella coppia, costituendo l'epilogo invece che la causa della scelta di separarsi. Per_ Per quanto riguarda le statuizioni relative alla prole, preliminarmente va dato atto che il figlio era già maggiorenne alla data di instaurazione del presente giudizio, e pertanto non deve provvedersi in ordine al suo affidamento né al collocamento.
Va invece disposto l'affidamento condiviso del minore d entrambi i genitori, tenuto conto della Per_2 comune volontà delle parti e considerato che non sono emerse circostanze contrarie né pregiudizievoli all'interesse del minore.
Deve conseguentemente rigettarsi la domanda di attribuzione di assegno unico in favore esclusivo della ricorrente, atteso che il d.lgs. 230/2021 contempla tale ipotesi solo nei casi in cui venga disposto l'affidamento esclusivo dei figli in favore di un solo genitore, precisando tuttavia che nulla osta a un accordo delle parti affinché l'assegno venga erogato esclusivamente in favore di uno solo di essi.
Quanto alla collocazione prevalente del secondogenito, si ritiene maggiormente tutelante disporla presso la madre, con la quale ha sempre convissuto anche dopo che il padre ha lasciato la casa familiare.
Premesso infatti che il criterio guida nello stabilire il collocamento dei figli è pacificamente individuato dal superiore interesse del minore, la Cassazione ha avuto modo di precisare che “In tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita
e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione” (Cass. Civ. n. 18817/2015).
Da tale soluzione discende anche l'assegnazione della casa familiare in favore della ricorrente, atteso che va tenuto prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate.
Né osta a tale conclusione la circostanza che la casa familiare sia ora divenuta proprietà esclusiva del fratello del resistente, già comproprietario, atteso che comunque costui – indipendentemente dalla successiva scelta di intimare il rilascio della casa alla e ai figli – aveva concesso in comodato l'immobile attraverso Pt_1 contratto concluso oralmente al fratello e alla moglie per le esigenze di tutta la famiglia (sul tema si legga
Cass. 9990/2019), consentendo, sia quando era solo comproprietario, sia una volta divenuto proprietario esclusivo, che costoro lo abitassero stabilmente, adibendolo a casa familiare. Tale comodato, dovendosi ritenere di scopo, in quanto finalizzato alla soddisfazione delle esigenze della prole fino alla indipendenza economica che mal si attagliano alla instabilità di una pattuizione temporanea, non è revocabile ad nutum (cfr Cass.16769/2012).
Va precisato che tale decisione viene presa allo stato degli atti ed è pertanto derogabile da un eventuale successivo accordo tra i genitori che individui una soluzione diversa (cfr. contratto di locazione sottoscritto dal resistente in favore della propria famiglia depositato in atti), a condizione che in tal modo si assicuri una miglior tutela del già menzionato interesse del minore (si veda anche Cass. Civ. Sez. I, Ordinanza
23501/2023).
Passando alla regolamentazione delle modalità attraverso le quali dovranno avvenire gli incontri fra il padre e i figli, tenuto conto dell'esigenza di garantire l'interesse dei minori a coltivare e preservare il proprio rapporto con entrambi i genitori nonostante la crisi familiare, deve disporsi quanto segue.
Il padre potrà vedere e tenere con sé ue weekend al mese a fine settimana alternati, dal sabato alla Per_2 la domenica alle ore 21.00; - nella settimana in cui el week end starà con il padre, anche il Per_2 mercoledì con pernotto;
- nella settimana in cui el week end starà con la madre, il martedì e il Per_2
giovedì con pernotto per le vacanze natalizie il minore trascorrerà ad anni alterni con un genitore dalla fine della scuola sino alla mattina del 30 dicembre e con l'altro genitore dal 31 dicembre fino al giorno di ripresa della scuola;
per le vacanze pasquali sempre ad anni alterni presso un genitore dalla fine della scuola al giorno di Pasqua, presso l'altro genitore dal Lunedì dell'Angelo alla ripresa della scuola;
per le vacanze estive il padre potrà trascorrere con 5 giorni, anche non consecutivi, previa intesa tra le parti;
il padre potrà tenere con Per_2 sé il figlio il 6 luglio di ogni anno e la madre il 29 novembre di ogni anno, in occasione dei rispettivi compleanni;
il padre potrà tenere con sé il figlio minore in occasione della festa del papà, con il medesimo diritto della madre in occasione della festa della mamma;
ove la regolamentazione delle ferie natalizie, pasquali ed estive si sovrapponga in favore dello stesso genitore che già avrebbe diritto ad avere con sé il minore, ciò non comporterà alcun diritto al recupero dei giorni così persi.
Quanto poi alle statuizioni economiche concernenti il contributo al mantenimento dei figli, si deve preliminarmente procedere all'esame della diversa situazione economica e reddituale delle parti, così come richiede l'art. 337 ter, 4° comma c.c. nello stabilire che ciascun genitore provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al reddito.
A riguardo è opportuno premettere che la documentazione versata in atti è idonea e sufficiente a consentire al
Collegio una attendibile ricostruzione della complessiva situazione patrimoniale delle parti, non essendo al contrario necessaria, ai fini della determinazione delle provvidenze economiche in sede di separazione una ricostruzione analitica dal punto di vista contabile e finanziario.
La percepisce un reddito da lavoro dipendente di circa 5.000,00 euro l'anno, reddito imponibile;
Pt_1 mentre il sig. percepisce un reddito di circa 40.000 euro annui (cfr. ultima dichiarazione per l'anno CP_1
2023) derivante dal lavoro presso la propria impresa edile. Dunque, tenendo conto dei dati economici forniti dalle parti e qui richiamati, considerato che il ha allegato ulteriori oneri derivanti dalla propria CP_1 esposizione debitoria presso le banche nonché il canone per il contratto di locazione da ultimo sottoscritto, tenuto conto altresì dell'alloggio fornito dal padre, rilevato purtuttavia che i bisogni della prole tendono ad aumentare per effetto delle maggiori esigenze che fisiologicamente insorgono all'aumentare della loro crescita, si ritiene equo porre a carico del resistente ai sensi dell'art. 337 ter c.c., l'obbligo di contribuire al Per_ mantenimento dei figli e ino al raggiungimento della loro autosufficienza economica per un Per_2 importo superiore a quanto stabilito in sede di udienza presidenziale, provvedendo a corrispondere anticipatamente a favore della madre la somma mensile di complessivi euro 600 (ovvero € 300 per figlio),
(ciò a far data dalla presente pronuncia, fermi per il pregresso gli effetti dei provvedimenti provvisori e detratto quanto corrisposto nel medesimo periodo per lo stesso titolo), somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alla corresponsione in ragione del 50% delle spese straordinarie sostenute dalla madre a favore dei figli, come indicate dal protocollo del Tribunale di Bologna.
Per gli stessi elementi di fatto deve invece essere rigettata la domanda di un contributo al mantenimento in favore della moglie fintantoché la medesima godrà della casa familiare a lei assegnata e tenuto conto Pt_1 della perdurante capacità lavorativa da quest'ultima evidenziata.
In merito alla richiesta di espressione di reciproco consenso al rinnovo e/o rilascio di documenti per l'espatrio delle minori, si rileva come trattasi di questione per la quale sussiste la competenza funzionale del
GT.
In merito alla richiesta di espressione di reciproco consenso al rilascio/rinnovo passaporto delle parti si pronuncia un non luogo a provvedere atteso che, a seguito di modifica della legge n. 1185/1967 che disciplina il rilascio dei passaporti, non è più necessario allegare il consenso dell'altro.
Quanto alle spese del presente procedimento, ricorrono giustificati motivi, basati sulle domande svolte dalle parti e segnatamente sulla reciproca soccombenza, per compensarle interamente fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti Parte_1 di ogni altra eccezione, domanda ed istanza disattesa: CP_1
1. Rigetta la domanda di addebito della separazione in capo al marito
2. Dispone l'affidamento condiviso di d entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso Per_2 la madre, alla quale conseguentemente conferma l'assegnazione della casa ove la stessa convive con i minori sita in alla Via Paolo Borsellino 1. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da Pt_2 entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma terzo, c.c., e le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
Ciascun genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui avrà i figli con sé. Fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 ter sexies, comma secondo, cod. civ., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni.
Avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto.
3. Dispone che il padre veda e tenga con sé ue weekend al mese a fine settimana alternati, dal Per_2 sabato alla la domenica alle ore 21.00; - nella settimana in cui nel week end starà con il Per_2 padre, anche il mercoledì con pernotto;
- nella settimana in cui el week end starà con la Per_2
madre, il martedì e il giovedì con pernotto per le vacanze natalizie il minore trascorrerà ad anni alterni con un genitore dalla fine della scuola sino alla mattina del 30 dicembre e con l'altro genitore dal 31 dicembre fino al giorno di ripresa della scuola;
per le vacanze pasquali sempre ad anni alterni presso un genitore dalla fine della scuola al giorno di Pasqua, presso l'altro genitore dal Lunedì dell'Angelo alla ripresa della scuola;
per le vacanze estive il padre potrà trascorrere con 15 Per_2 giorni, anche non consecutivi, previa intesa tra le parti;
il padre potrà tenere con sé il figlio il 6 luglio di ogni anno e la madre il 29 novembre di ogni anno, in occasione dei rispettivi compleanni;
il padre potrà tenere con sé il figlio minore in occasione della festa del papà, con il medesimo diritto della madre in occasione della festa della mamma;
ove la regolamentazione delle ferie natalizie, pasquali ed estive si sovrapponga in favore dello stesso genitore che già avrebbe diritto ad avere con sé il minore, ciò non comporterà alcun diritto al recupero dei giorni così persi.
4. Con decorrenza dalla presente decisione, fermi gli effetti dei provvedimenti provvisori e detratto quanto corrisposto nello stesso periodo allo stesso titolo, pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei due figli, versando alla madre la somma mensile di euro 300,00 per ciascun figlio (euro 600,00 complessivamente), da versare anticipatamente entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo, oltre al pagamento del
50% delle spese straordinarie sostenute dalla madre, di cui al protocollo del Tribunale di Bologna
5. Rigetta la domanda di mantenimento in favore di . Parte_1
6. Rigetta la domanda di attribuzione dell'assegno unico al 100% a favore della sola ricorrente.
7. Rigetta ogni altra domanda anche istruttoria delle parti
8. Compensa interamente fra le parti le spese del presente procedimento
Si comunichi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio della Sezione Unica civile il giorno 16.1.2025.
Il Giudice Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi
Il Presidente
Dott. Francesca Miconi