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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 08/02/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4575/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. Alessio Marfe' Giudice Relatore dott. Roberto Bianco Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4575/2023, tra:
(c.f.: , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Guida Giovanna Donatella;
- ATTRICE
E
(c.f.: ) CP_1 C.F._2
- CONVENUTO CONTUMACE
E
Il P.M. presso il Tribunale di Foggia,
- INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legittimi, etc.);
Conclusioni: l'attrice si è riportata alle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'attrice ha dedotto che da una relazione sentimentale con il convenuto sono nati i figli
(nt. a Foggia il 10/11/2016) e (nt. a Foggia l'11/01/2018) ed ha Persona_1 Per_2
pagina 1 di 4 domandato di regolamentare l'affidamento e il mantenimento dei predetti figli, nati fuori dal matrimonio, così come segue: Per_
“affidare in via esclusiva i due figli minori e in via esclusiva alla Persona_1
ricorrente, sig.ra , con collocamento presso la stessa;
Parte_1
prevedersi in capo al padre l'obbligo di corresponsione del mantenimento ordinario dei due figli minori nella misura di € 300 (€ 150,00 ciascuno); mensili somma rivalutabile secondo gli indici istat, da corrispondere entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
assegnare la casa coniugale, sita in Apricena in via G. Marconi n. 5, alla ricorrente con i mobili e gli arredi in che la compongono, per poter continuare a vivere assieme alla prole”.
Dichiarata la contumacia del convenuto e adottati i provvedimenti temporanei e urgenti ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c., la causa è stata successivamente trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 473bis.28 c.p.c. all'udienza del 3/02/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
2. Considerati i gravi e recenti fatti di reato di cui è imputato il convenuto, commessi nei confronti della attrice , oggetto di confessione in sede di interrogatorio da Parte_1
parte del G.I.P. del Tribunale di Foggia, per i quali è stato sottoposto alla misura CP_1
cautelare degli arresti domiciliari, poi mutata in divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da essa frequentati, va confermato l'affidamento esclusivo dei figli minori Persona_1
e alla madre, presso la quale resteranno collocati, ai sensi dell'art. 337 quater c.c. Per_2
I comportamenti del convenuto, infatti, sono sintomatici della sua inidoneità genitoriale e inducono a ritenere che l'affidamento dei figli anche a lui sia contrario all'interesse dei minori.
Conferma questa valutazione il comportamento del che si è disinteressato Per_1
completamente del giudizio, rimanendo contumace, e si è reso moroso rispetto all'obbligo di mantenimento dei figli.
Alla luce di quanto esposto, per tutelare i figli, si ritiene di confermare che il padre potrà frequentare i figli solo presso i locali del Servizio Sociale del Comune di Apricena, in modalità protetta
Ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., va confermata anche la assegnazione della casa familiare alla madre, affinché continui a viverci con i figli minori.
Considerate le condizioni economiche dei genitori per come emergono dagli atti processuali pagina 2 di 4 (non è nota la condizione lavorativa dell'attrice mentre il convenuto svolge lavoro dipendente con contratto a tempo indeterminato e con una retribuzione mensile netta pari ad € 1.239,16), le esigenze dei figli e i tempi di permanenza con ciascun genitore e facendo, quindi, applicazione di quelli che sono i criteri stabiliti dall'art. 337 ter c.c., deve infine confermarsi l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento dei figli minori versando alla madre, entro il giorno 5 di ciascun mese, la somma mensile di € 300,00 (150,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate nel protocollo del 18/03/2016 intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia.
Non sussistono i presupposti per disporre il sequestro di cui all'art. 473bis.36, co. 3, c.p.c., poiché l'attrice ha già ottenuto dal giudice dell'esecuzione le somme maturate per il mantenimento, attraverso la procedura esecutiva n. 1888/24 r.g., come da provvedimento agli atti, con integrale soddisfazione delle proprie ragioni di credito.
3. Quanto alle spese di lite - che si liquidano in dispositivo in conformità al D.M. n. 55/2014
- in virtù del principio della soccombenza, di cui agli artt. 91 e ss. c.p.c., esse dovranno ricadere in capo al convenuto ed andranno pagate in favore dell'erario, vista l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ottenuta dall'attrice, parte vittoriosa. Nel caso di specie si applica lo scaglione di riferimento-valore della causa che va da euro 5.201,00 a 26.000,00, trattandosi di causa dal valore indeterminabile, e visto il tipo di controversia e la ridotta complessità della stessa, il compenso viene determinato sulla base dei valori tabellari medi, con riduzione del 30%, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale;
il compenso viene inoltre ulteriormente ridotto del 50%, per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, così come previsto dall'art. 130 D.P.R. 115/2002
(cfr. Cass. 18167/2016).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) l'affidamento esclusivo dei figli minori e alla madre, Persona_1 Per_2
presso la quale resteranno collocati;
2) il padre potrà frequentare i figli solo presso i locali del Servizio Sociale del Comune di Apricena, in modalità protetta;
pagina 3 di 4 3) assegna la casa familiare alla madre affinché continui a viverci con i figli minori;
4) obbliga il padre a contribuire al mantenimento dei figli minori versando alla madre, entro il giorno 5 di ciascun mese, la somma mensile di € 300,00 (150,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate nel protocollo del 18/03/2016 intercorso tra il
Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia;
5) condanna al pagamento in favore dell'erario delle spese processuali, CP_1
che si liquidano in € 1.188,95 per compenso, oltre rimborso spese generali (15% sul compenso),
CPA ed IVA come per legge.
Foggia, 04/02/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Alessio Marfe' dott. Antonio Buccaro
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. Alessio Marfe' Giudice Relatore dott. Roberto Bianco Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4575/2023, tra:
(c.f.: , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Guida Giovanna Donatella;
- ATTRICE
E
(c.f.: ) CP_1 C.F._2
- CONVENUTO CONTUMACE
E
Il P.M. presso il Tribunale di Foggia,
- INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legittimi, etc.);
Conclusioni: l'attrice si è riportata alle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'attrice ha dedotto che da una relazione sentimentale con il convenuto sono nati i figli
(nt. a Foggia il 10/11/2016) e (nt. a Foggia l'11/01/2018) ed ha Persona_1 Per_2
pagina 1 di 4 domandato di regolamentare l'affidamento e il mantenimento dei predetti figli, nati fuori dal matrimonio, così come segue: Per_
“affidare in via esclusiva i due figli minori e in via esclusiva alla Persona_1
ricorrente, sig.ra , con collocamento presso la stessa;
Parte_1
prevedersi in capo al padre l'obbligo di corresponsione del mantenimento ordinario dei due figli minori nella misura di € 300 (€ 150,00 ciascuno); mensili somma rivalutabile secondo gli indici istat, da corrispondere entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
assegnare la casa coniugale, sita in Apricena in via G. Marconi n. 5, alla ricorrente con i mobili e gli arredi in che la compongono, per poter continuare a vivere assieme alla prole”.
Dichiarata la contumacia del convenuto e adottati i provvedimenti temporanei e urgenti ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c., la causa è stata successivamente trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 473bis.28 c.p.c. all'udienza del 3/02/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
2. Considerati i gravi e recenti fatti di reato di cui è imputato il convenuto, commessi nei confronti della attrice , oggetto di confessione in sede di interrogatorio da Parte_1
parte del G.I.P. del Tribunale di Foggia, per i quali è stato sottoposto alla misura CP_1
cautelare degli arresti domiciliari, poi mutata in divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da essa frequentati, va confermato l'affidamento esclusivo dei figli minori Persona_1
e alla madre, presso la quale resteranno collocati, ai sensi dell'art. 337 quater c.c. Per_2
I comportamenti del convenuto, infatti, sono sintomatici della sua inidoneità genitoriale e inducono a ritenere che l'affidamento dei figli anche a lui sia contrario all'interesse dei minori.
Conferma questa valutazione il comportamento del che si è disinteressato Per_1
completamente del giudizio, rimanendo contumace, e si è reso moroso rispetto all'obbligo di mantenimento dei figli.
Alla luce di quanto esposto, per tutelare i figli, si ritiene di confermare che il padre potrà frequentare i figli solo presso i locali del Servizio Sociale del Comune di Apricena, in modalità protetta
Ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., va confermata anche la assegnazione della casa familiare alla madre, affinché continui a viverci con i figli minori.
Considerate le condizioni economiche dei genitori per come emergono dagli atti processuali pagina 2 di 4 (non è nota la condizione lavorativa dell'attrice mentre il convenuto svolge lavoro dipendente con contratto a tempo indeterminato e con una retribuzione mensile netta pari ad € 1.239,16), le esigenze dei figli e i tempi di permanenza con ciascun genitore e facendo, quindi, applicazione di quelli che sono i criteri stabiliti dall'art. 337 ter c.c., deve infine confermarsi l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento dei figli minori versando alla madre, entro il giorno 5 di ciascun mese, la somma mensile di € 300,00 (150,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate nel protocollo del 18/03/2016 intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia.
Non sussistono i presupposti per disporre il sequestro di cui all'art. 473bis.36, co. 3, c.p.c., poiché l'attrice ha già ottenuto dal giudice dell'esecuzione le somme maturate per il mantenimento, attraverso la procedura esecutiva n. 1888/24 r.g., come da provvedimento agli atti, con integrale soddisfazione delle proprie ragioni di credito.
3. Quanto alle spese di lite - che si liquidano in dispositivo in conformità al D.M. n. 55/2014
- in virtù del principio della soccombenza, di cui agli artt. 91 e ss. c.p.c., esse dovranno ricadere in capo al convenuto ed andranno pagate in favore dell'erario, vista l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ottenuta dall'attrice, parte vittoriosa. Nel caso di specie si applica lo scaglione di riferimento-valore della causa che va da euro 5.201,00 a 26.000,00, trattandosi di causa dal valore indeterminabile, e visto il tipo di controversia e la ridotta complessità della stessa, il compenso viene determinato sulla base dei valori tabellari medi, con riduzione del 30%, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale;
il compenso viene inoltre ulteriormente ridotto del 50%, per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, così come previsto dall'art. 130 D.P.R. 115/2002
(cfr. Cass. 18167/2016).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) l'affidamento esclusivo dei figli minori e alla madre, Persona_1 Per_2
presso la quale resteranno collocati;
2) il padre potrà frequentare i figli solo presso i locali del Servizio Sociale del Comune di Apricena, in modalità protetta;
pagina 3 di 4 3) assegna la casa familiare alla madre affinché continui a viverci con i figli minori;
4) obbliga il padre a contribuire al mantenimento dei figli minori versando alla madre, entro il giorno 5 di ciascun mese, la somma mensile di € 300,00 (150,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate nel protocollo del 18/03/2016 intercorso tra il
Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia;
5) condanna al pagamento in favore dell'erario delle spese processuali, CP_1
che si liquidano in € 1.188,95 per compenso, oltre rimborso spese generali (15% sul compenso),
CPA ed IVA come per legge.
Foggia, 04/02/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Alessio Marfe' dott. Antonio Buccaro
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