Articolo 21 della Legge 20 settembre 1980, n. 576
Articolo 20Articolo 22
Versione
12 ottobre 1980
Art. 21. Restituzione dei contributi

Coloro che cessano dalla iscrizione alla cassa senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto alla pensione hanno diritto di ottenere il rimborso dei contributi di cui all' articolo 10 ,nonche' degli eventuali contributi minimi e percentuali previsti dalla precedente legislazione,esclusi quelli di cui alla tabella e allegata alla legge 22 luglio 1975,n.319 .
Sulle somme da rimborsare e' dovuto l'interesse legale dal primo gennaio successivo ai relativi pagamenti.
Il rimborso di cui ai precedenti commi spetta anche agli eredi dell'iscritto che non abbia maturato diritto a pensione, sempreche' non abbiano titolo alla pensione indiretta.
In caso di nuova iscrizione,l'iscritto puo' ripristinare il precedente periodo di anzianita' restituendo alla cassa le somme rimborsate, con l'aggiunta dell'interesse del 10 per cento e la rivalutazione secondo la tabella di cui all'articolo 16 a decorrere dalla data dell'avvenuto rimborso.
Entrata in vigore il 12 ottobre 1980
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