TRIB
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 04/12/2025, n. 1483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1483 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E N E V E N T O II SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2731 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto appalto di opere pubbliche, trattenuta in decisione all' udienza del 15 maggio 2025 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
UR DI AC, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
Attrice
E
, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, Controparte_1 giusta mandato in calce all' atto di costituzione nonché in virtù di Determina di Area n.
68 del 10/09/2021 di conferimento d'incarico, dall'Avv. LUIGI M. D'ANGIOLELLA e con questi elett.te domiciliato in Cerreto Sannita alla Via Telesina n. 57 c/o lo studio dell'Avv. Antonio Barbieri;
Convenuto
FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato la Parte_1 chiamava in giudizio il domandando il risarcimento del danno, per Controparte_1 complessivi € 393.949,95, derivanti dalla colpevole lesione dell'affidamento alla tempestiva stipula del contratto d'appalto relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di risanamento idrogeologico dei versanti a monte della frazione
San Donato nel Comune di , evidenziando che – a fronte di una aggiudicazione CP_1
1 avvenuta con D.D. LL.P.P. n. 70 del 12.9.2017 - la stipula del relativo contratto era avvenuta solo il 15.3.2019; premessa in narrativa la genesi dei rapporti intercorrenti tra le parti, si evidenziava che la stazione appaltante, in violazione dei canoni di buona fede e correttezza, senza previamente verificare gli interventi necessari (sia amministrativi che tecnici) per la realizzazione dei lavori oggetto di appalto, avrebbe proceduto all'affidamento dei lavori, aggiudicando in via definitiva la gara alla
[...]
nella piena consapevolezza di non poter procedere all'avvio dei Parte_1 lavori e, pertanto, alla sottoscrizione del relativo contratto nei termini di legge (60 giorni ex art. 11, comma 9, del D. Lgs n° 163/2006 ratione temporis applicabile) in considerazione dell'inadeguatezza urbanistica dello stato dei luoghi, per tali ragioni calcolava i danni subiti per lucro cessante, partendo dal valore del profitto che avrebbe ottenuto a seguito della realizzazione dei lavori, oltre interessi moratori, nonché il danno emergente subito per le spese effettivamente sostenute per l'appalto (come specificamente quantificate nell'atto introduttivo in complessivi € 23.497,06), oltre al danno subito nel corso della procedura concordataria attivata ex art. 161 L.F. (come pure specificamente argomentata in atti).
Tempestivamente costituitosi, il eccepiva anzitutto il difetto di Controparte_1 giurisdizione del giudice ordinario, deducendo che le situazioni soggettive relative all'interstizio temporale tra l'aggiudicazione e la stipula del contratto definitivo, a prescindere dalla loro specifica natura di diritto o interesse, sarebbero attratte alla giurisdizione del giudice amministrativo ex art. 133 comma 1 lett. e). Nel merito, poi, la convenuta riteneva imputabile all'attrice il ritardo nella stipula del contratto, giacchè – trattandosi di un c.d. appalto integrato – era onere dell'attrice redigere il progetto esecutivo e, poiché lo stesso aveva previsto la realizzazione di parte delle opere su aree non oggetto di esproprio, né interessate dalla variante urbanistica, la Giunta aveva potuto approvare il progetto esecutivo solo al termine di dette procedure e – quindi – con la Delibera n. 16 del 15.2.2019. Il convenuto, inoltre, precisava che con CP_1 delibera n. 14 del 2020 l'odierna attrice era stata dichiarata decaduta dall'aggiudicazione ed era stata disposta la risoluzione del contratto, non essendosi la stessa tempestivamente attivata per il rinnovo della SOA, che scadeva il 14.10.2019 e veniva rinnovato solo il 25.10.2019, evidenziando che l'attrice aveva intrapreso il presente giudizio solo dopo aver visto rigettato quello intrapreso dinanzi al TAR, senza aver mai lamentato prima la non cantierabilità del progetto. Parte convenuta, infine,
2 contestava specificamente la domanda attorea anche nel quantum.
Trattata in forma scritta all'udienza del 16 dicembre 2021, la causa era rinviata dal precedente G.I. direttamente per la precisazione delle conclusioni sulla prospettata questione di giurisdizione.
Con ordinanza del 3.4.2023, però, la sottoscritta (nelle more subentrata nel ruolo) dichiarava la propria giurisdizione ed assegnava i termini istruttori come richiesti da parte attrice.
Espletata la CTU nei termini chiariti con l'ordinanza del 9.3.2024, dopo un rinvio ex art. 309 c.p.c., all'udienza del 15.5.2025, il cui verbale deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto, la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini di cui all' art. 190 cpc, previa precisazione delle conclusioni della sola parte attrice, che si riportava ai propri atti.
DIRITTO
Richiamate in questa sede le argomentazioni rese nell'ordinanza del 3.4.2023 per rigettare l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione del G.O., alla luce della documentazione acquisita e della CTU espletata deve essere rigettata la domanda attorea di risarcimento danni per il ritardo intercorso tra la aggiudicazione dell'appalto oggetto di causa (avvenuta con D.D. LL.P.P. n. 70 del 12.9.2017) e la stipula del relativo contratto (avvenuta solo il 15.3.2019).
In primo luogo occorre evidenziare che – come correttamente dedotto dalle parti nelle rispettive difese (e contrariamente, invece, a quanto evincibile dagli atti allegati) – al caso in esame deve trovare applicazione il D. Lgs n° 163/2006, giacchè il bando di gara veniva pubblicato il 04.05.2015 (sulla G.U. n° 51) ed il D. Lgs n. 50/2016 trova applicazione solo per i bandi di gara emessi successivamente alla sua entrata in vigore, per come chiarito dal suo art. 216.
Orbene, come è noto l'art. 11, comma 9, del D. Lgs n° 163/2006 dispone che:
“Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro il termine di sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario”.
Parte attrice riteneva che con detta norma il Legislatore intendesse tutelare gli interessi dell'impresa aggiudicataria in modo da non lasciarla vincolata sine die alla propria
3 offerta, considerato che in materia di appalti e, più in generale, negli ambiti in cui si esplica un'attività economica soggetta alle regole del mercato, il “fattore tempo” è un elemento di estremo rilievo, in quanto il suo eccessivo protrarsi può determinare il mutamento delle condizioni economiche in base alle quali è stata presentata una determinata offerta in sede di gara ed avere, dunque, una pesante incidenza sulla situazione economico-finanziaria, sia particolare che generale dell'operatore economico stesso (cfr. in tal senso pagg. 5 e 6 dell'atto di citazione).
A ben vedere, però, trattasi piuttosto di una norma giustificata dall'interesse pubblico alla sollecita esecuzione del contratto.
Tale ratio – infatti – si evince sia dalla formulazione della stessa norma contenuta nel successivo art. 32 comma 8 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (La mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto) sia da quanto previsto dal medesimo comma 9 dell'art. 11 pur invocato da parte attrice: “Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, ovvero il controllo di cui all'articolo 12, comma 3, non avviene nel termine ivi previsto, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza,
l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali”.
In altri termini: è precipuo interesse della stazione appaltante procedere in tempi brevi alla stipula del contratto, mentre i diritti dell'aggiudicatario vengono salvaguardati con la previsione della facoltà di recesso in caso di ritardi imputabili alla stazione appaltante.
Nel caso in esame, la non esercitava tale diritto di recesso ed – Parte_2 anzi – intraprendeva il presente giudizio solo il 10.6.2021, ad oltre un anno di distanza dalla risoluzione deliberata in suo danno dalla stazione appaltante e dopo che il TAR aveva dichiarato improcedibile il ricorso spiegato avverso la citata determina, per mancanza di interesse, stante l'omessa impugnazione della successiva aggiudicazione
4 (cfr. determina di risoluzione n. 14 del 3.2.2020 allegata sub 17 alla comparsa di costituzione e risposta del e sentenza n. 3662 del 27.8.2020 allegata sub 19). CP_1
Sicuramente, quindi, non sono imputabili al convenuto i danni subiti per CP_1 lucro cessante, come quantificati da parte attrice partendo dal valore del profitto che avrebbe ottenuto a seguito della realizzazione dei lavori, giacchè la risoluzione del contratto (e, quindi, l'omessa realizzazione dei lavori) risultava imputabile all'attrice stessa.
Ciò premesso, per giurisprudenza amministrativa che si condivide: “l'art. 11, comma
9, d.lgs. 163/2006, indica il termine di sessanta giorni dal momento in cui diviene definitiva l'aggiudicazione per la stipula del contratto, ma il detto termine non ha natura perentoria, né alla sua inosservanza può farsi risalire ex se un'ipotesi di responsabilità precontrattuale ex lege della pubblica amministrazione, se non in costanza di tutti gli elementi necessari per la sua configurabilità. Infatti, le conseguenze che derivano in via diretta dall'inutile decorso del detto termine sono: da un lato, la facoltà dell'aggiudicatario, mediante atto notificato alla stazione appaltante, di sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto;
dall'altro, il diritto al rimborso delle spese contrattuali documentate, senza alcun indennizzo (cfr. ex multis, CP_2
Sez. III, 28 maggio 2015, n. 2671). …… il mancato rispetto del termine di sessanta giorni per la stipulazione negoziale non integra di per sé un'ipotesi di responsabilità precontrattuale, spettando al presunto danneggiato dimostrare che il ritardo nella stipulazione sia manifestazione di una condotta antigiuridica dell'amministrazione lesiva del proprio legittimo affidamento. Né a diversa conclusione può giungersi in ragione del fatto che era stata disposta l'esecuzione in via d'urgenza del servizio. In una simile ipotesi normata sempre dal comma 9, dell'art. 11, vigente ratione temporis, infatti, l'esecutore matura semplicemente il diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione, restando del tutto sganciata, perché dipendente da altro titolo giuridico, la richiesta di risarcimento del danno nel caso in cui all'esecuzione in via d'urgenza non segue la stipulazione negoziale” (cfr. parte motiva della sentenza del Consiglio di Stato n. 3742 del
31.8.2016).
Nel caso in esame, all'esito dello studio degli atti depositati ed alla luce dell'espletata
CTU, non può dirsi provata una presunta condotta antigiuridica della stazione appaltante, lesiva del legittimo affidamento di parte attrice e – quindi – legittimante il
5 risarcimento danni richiesto.
In primo luogo, infatti, il CTU ricostruiva in modo compiuto le vicende relative alle diverse nomine dei Direttori dei Lavori che si sono susseguite nel contratto di appalto in esame e non si evincono condotte antigiuridiche sia per la tempistica ricostruita dal
CTU (la Stazione Appaltante procedeva celermente alla sostituzione dei Direttori dei
Lavori dimissionari) che per le ragioni personali addotte dai singoli professionisti nel rendere le proprie dimissioni (cfr. pagg. 68 e ss dell'elaborato peritale).
Dall'esame degli atti e dalla CTU espletata – inoltre - appare evidente che il ritardo intercorso tra la aggiudicazione e la stipula del contratto sia dipeso dal tempo necessario per procedere alla variante urbanistica, resasi necessaria per la realizzazione di vasche di accumulo in cls e relativi impianti in aree originariamente classificate come agricole.
Il Comune di imputava all'aggiudicatario detto ritardo riferendo che la variante CP_1 si era resa necessaria a seguito del deposito del progetto definitivo, che richiedeva la trasformazione delle citate aree agricole a zona SIC.
Con rappresentazioni grafiche e sovrapposizioni dei progetti, però, il CTU chiariva in modo compiuto che già nel progetto preliminare posto a base di gara le vasche di accumulo erano state previste in area agricola (cfr. pagg. 63 e ss della CTU depositata il
10.3.2025).
La variante urbanistica che allungava i tempi della contrattazione (la variante veniva pubblicata solo sul n. 7 dell'11.2.2019, diventando efficace – quindi – a far data CP_3 dal 12.2.2019, a distanza di un anno e cinque mesi dalla aggiudicazione, ed il contratto d'appalto veniva sottoscritto il 15.3.2019), quindi, si rendeva necessaria occorrendo trasformare delle aree agricole a zona SIC, prima di procedere alla realizzazione delle vasche di accumulo e dei relativi impianti, ma può ritenersi imputabile ad entrambe le parti: da un lato la stazione appaltante posizionando già nel progetto preliminare dette vasche di accumulo su territorio comunale in aree a destinazione agricola (dove non era possibile realizzare le opere progettate) avrebbe dovuto prevedere sin dal bando la necessità di procedere alla variante urbanistica al PRG, d'altro canto – trattandosi di contratto d'appalto integrato – anche la avrebbe dovuto Controparte_4 prevedere tale necessità sin dal momento in cui partecipava alla gara ed – invece – se ne avvedeva solo al momento della redazione del progetto definitivo (che prevedeva la realizzazione di vasche di accumulo in cls), vi poneva rimedio tempestivamente
(inoltrando già in data 29.11.2017 il proprio progetto di variante), senza lamentare in
6 alcun modo la mancanza di uno studio di fattibilità e poi – durante i sei mesi occorsi al per approvarla (cfr. delibera del 10.5.2018)- non sollecitava l'ente ad avvalersi CP_1 della Conferenza dei Servizi (come – invece – dedotto in questa sede) al fine di ridurre i tempi necessari per ottenere tutti i pareri di legge;
risulta documentalmente provato che i citati pareri sono stati rilasciati tra ottobre 2018 a gennaio 2019, di talchè solo in data
29.1.2019 la citata variante diveniva pubblicabile (cfr. allegato 5 alla comparsa di costituzione e risposta), veniva poi pubblicata l'11.2.2019, consentendo – così – prima l'approvazione del progetto esecutivo (avvenuta il 15.2.2019 – cfr. allegato 6 alla comparsa di costituzione e risposta) e poi la stipula del contratto in data 15.3.2019
(allegato da ambo le parti).
Anche se la depositava il proprio progetto esecutivo già dal 4.6.2018, Pt_1 nell'atto di trasmissione dello stesso (cfr. pag. 34 della CTU) era la medesima attrice a dare atto che già in sede di aggiudicazione era stato precisato che non potevano rispettarsi i tempi ordinari per la redazione della progettazione esecutiva, essendo necessario procedere preliminarmente all'acquisizione del prescritto parere da parte dell'Autorità di bacino e conseguente approvazione da parte della stazione appaltante.
Non ci si può esimere dall'evidenziare – del resto – che il nel Controparte_1 rispondere a detto inoltro, ribadiva l'impossibilità di rispettare il cronoprogramma previsto nel Bando di gara, ma confermava l'impegno – già assunto dal Segretario
Generale – di rimborsare gli “oneri impropriamente già assunti da codesta ditta per la stipula del contratto di appalto che, invece, per le motivazioni che seguono, deve necessariamente essere differito….” seguivano le ragioni per le quali si era resa necessaria l'adozione della variante urbanistica, con consequenziale allungamento dei tempi (cfr. Prot. 5789 del 25.6.2018 pag. 35 della CTU).
In quella stessa occasione, le parti si accordavano per la redazione e conseguente approvazione di uno stralcio di progetto esecutivo, inerente aree non interessate alla ancora pendente procedura di variante, onde poter dare avvio ai lavori anche se in modo parziale.
A parere di chi scrive, l'imputabilità ad entrambe le parti in causa della variante urbanistica (della cui necessità non si erano ravveduti né i tecnici comunali in sede di progettazione preliminare, né quelli dell'impresa in sede di progettazione definitiva), la non imputabilità ad alcuna delle parti in causa del continuo turn over dei Direttori dei
Lavori ed – infine – lo stralcio almeno dei lavori che non dipendevano
7 dall'approvazione della variante (cfr. deliberazione n. 121 del 10.7.2018 – allegata sub 4 alla comparsa di costituzione e risposta) dimostrano la mancanza di antigiuridicità nel ritardo denunciato dall'odierna attrice e, quindi, l'infondatezza della sua domanda.
Stante – però – l'avvenuta autorizzazione ai citati lavori stralciati, la non specifica contestazione degli stessi e l'avvenuto riconoscimento anche da parte del CTU (cfr. pag.
131 dell'elaborato) si ritiene di poter riconoscere a parte attrice la complessiva somma di € 23.497,06 per le spese sostenute in attesa della stipula del contratto, come specificamente quantificate alle pagg. 9 e 10 della comparsa conclusionale (che qui sul punto si intendono richiamate) e come documentate dal certificato di pagamento n. 1 emesso dal Comune di , dalla fattura n. 5 del 20.3.2019, dalla fattura n. 1 del CP_1
31.1.2019 e dalla fattura n. 1 del 15.2.2019 (cfr. allegati 1, 2, 3 e 4 alle memorie istruttorie di parte attrice depositate il 28.6.2023).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex D.M. 147/2022, parametrandole alla parte di domanda accolta.
P.Q.M
il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. In parziale accoglimento della domanda attorea, CONDANNA il CP_1
al pagamento in favore della
[...] Parte_1 di € 23.497,06, oltre interessi come per legge dalla domanda
[...] al soddisfo;
2. Condanna il a corrispondere direttamente all'Avv. Controparte_1
UR DI AC ex art. 93 c.p.c. le spese di lite relative al presente giudizio che si liquidano in € 1.241,00 per C.U. e diritti ed € 5.077,00 per onorari (di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, €
1.680,00 per la fase istruttoria ed € 1.701,00 per la fase decisoria), oltre IVA,
C.P.A. e rimborso spese forfettario come per legge
3. Pone le spese di CTU – come già liquidate – definitivamente a carico di parte soccombente, con obbligo di rimborsarle a chi le abbia anticipate.
Benevento, 03/12/2025
Il Giudice (dott. ssa Ida Moretti)
8
T R I B U N A L E D I B E N E V E N T O II SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2731 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto appalto di opere pubbliche, trattenuta in decisione all' udienza del 15 maggio 2025 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
UR DI AC, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
Attrice
E
, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, Controparte_1 giusta mandato in calce all' atto di costituzione nonché in virtù di Determina di Area n.
68 del 10/09/2021 di conferimento d'incarico, dall'Avv. LUIGI M. D'ANGIOLELLA e con questi elett.te domiciliato in Cerreto Sannita alla Via Telesina n. 57 c/o lo studio dell'Avv. Antonio Barbieri;
Convenuto
FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato la Parte_1 chiamava in giudizio il domandando il risarcimento del danno, per Controparte_1 complessivi € 393.949,95, derivanti dalla colpevole lesione dell'affidamento alla tempestiva stipula del contratto d'appalto relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di risanamento idrogeologico dei versanti a monte della frazione
San Donato nel Comune di , evidenziando che – a fronte di una aggiudicazione CP_1
1 avvenuta con D.D. LL.P.P. n. 70 del 12.9.2017 - la stipula del relativo contratto era avvenuta solo il 15.3.2019; premessa in narrativa la genesi dei rapporti intercorrenti tra le parti, si evidenziava che la stazione appaltante, in violazione dei canoni di buona fede e correttezza, senza previamente verificare gli interventi necessari (sia amministrativi che tecnici) per la realizzazione dei lavori oggetto di appalto, avrebbe proceduto all'affidamento dei lavori, aggiudicando in via definitiva la gara alla
[...]
nella piena consapevolezza di non poter procedere all'avvio dei Parte_1 lavori e, pertanto, alla sottoscrizione del relativo contratto nei termini di legge (60 giorni ex art. 11, comma 9, del D. Lgs n° 163/2006 ratione temporis applicabile) in considerazione dell'inadeguatezza urbanistica dello stato dei luoghi, per tali ragioni calcolava i danni subiti per lucro cessante, partendo dal valore del profitto che avrebbe ottenuto a seguito della realizzazione dei lavori, oltre interessi moratori, nonché il danno emergente subito per le spese effettivamente sostenute per l'appalto (come specificamente quantificate nell'atto introduttivo in complessivi € 23.497,06), oltre al danno subito nel corso della procedura concordataria attivata ex art. 161 L.F. (come pure specificamente argomentata in atti).
Tempestivamente costituitosi, il eccepiva anzitutto il difetto di Controparte_1 giurisdizione del giudice ordinario, deducendo che le situazioni soggettive relative all'interstizio temporale tra l'aggiudicazione e la stipula del contratto definitivo, a prescindere dalla loro specifica natura di diritto o interesse, sarebbero attratte alla giurisdizione del giudice amministrativo ex art. 133 comma 1 lett. e). Nel merito, poi, la convenuta riteneva imputabile all'attrice il ritardo nella stipula del contratto, giacchè – trattandosi di un c.d. appalto integrato – era onere dell'attrice redigere il progetto esecutivo e, poiché lo stesso aveva previsto la realizzazione di parte delle opere su aree non oggetto di esproprio, né interessate dalla variante urbanistica, la Giunta aveva potuto approvare il progetto esecutivo solo al termine di dette procedure e – quindi – con la Delibera n. 16 del 15.2.2019. Il convenuto, inoltre, precisava che con CP_1 delibera n. 14 del 2020 l'odierna attrice era stata dichiarata decaduta dall'aggiudicazione ed era stata disposta la risoluzione del contratto, non essendosi la stessa tempestivamente attivata per il rinnovo della SOA, che scadeva il 14.10.2019 e veniva rinnovato solo il 25.10.2019, evidenziando che l'attrice aveva intrapreso il presente giudizio solo dopo aver visto rigettato quello intrapreso dinanzi al TAR, senza aver mai lamentato prima la non cantierabilità del progetto. Parte convenuta, infine,
2 contestava specificamente la domanda attorea anche nel quantum.
Trattata in forma scritta all'udienza del 16 dicembre 2021, la causa era rinviata dal precedente G.I. direttamente per la precisazione delle conclusioni sulla prospettata questione di giurisdizione.
Con ordinanza del 3.4.2023, però, la sottoscritta (nelle more subentrata nel ruolo) dichiarava la propria giurisdizione ed assegnava i termini istruttori come richiesti da parte attrice.
Espletata la CTU nei termini chiariti con l'ordinanza del 9.3.2024, dopo un rinvio ex art. 309 c.p.c., all'udienza del 15.5.2025, il cui verbale deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto, la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini di cui all' art. 190 cpc, previa precisazione delle conclusioni della sola parte attrice, che si riportava ai propri atti.
DIRITTO
Richiamate in questa sede le argomentazioni rese nell'ordinanza del 3.4.2023 per rigettare l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione del G.O., alla luce della documentazione acquisita e della CTU espletata deve essere rigettata la domanda attorea di risarcimento danni per il ritardo intercorso tra la aggiudicazione dell'appalto oggetto di causa (avvenuta con D.D. LL.P.P. n. 70 del 12.9.2017) e la stipula del relativo contratto (avvenuta solo il 15.3.2019).
In primo luogo occorre evidenziare che – come correttamente dedotto dalle parti nelle rispettive difese (e contrariamente, invece, a quanto evincibile dagli atti allegati) – al caso in esame deve trovare applicazione il D. Lgs n° 163/2006, giacchè il bando di gara veniva pubblicato il 04.05.2015 (sulla G.U. n° 51) ed il D. Lgs n. 50/2016 trova applicazione solo per i bandi di gara emessi successivamente alla sua entrata in vigore, per come chiarito dal suo art. 216.
Orbene, come è noto l'art. 11, comma 9, del D. Lgs n° 163/2006 dispone che:
“Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro il termine di sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario”.
Parte attrice riteneva che con detta norma il Legislatore intendesse tutelare gli interessi dell'impresa aggiudicataria in modo da non lasciarla vincolata sine die alla propria
3 offerta, considerato che in materia di appalti e, più in generale, negli ambiti in cui si esplica un'attività economica soggetta alle regole del mercato, il “fattore tempo” è un elemento di estremo rilievo, in quanto il suo eccessivo protrarsi può determinare il mutamento delle condizioni economiche in base alle quali è stata presentata una determinata offerta in sede di gara ed avere, dunque, una pesante incidenza sulla situazione economico-finanziaria, sia particolare che generale dell'operatore economico stesso (cfr. in tal senso pagg. 5 e 6 dell'atto di citazione).
A ben vedere, però, trattasi piuttosto di una norma giustificata dall'interesse pubblico alla sollecita esecuzione del contratto.
Tale ratio – infatti – si evince sia dalla formulazione della stessa norma contenuta nel successivo art. 32 comma 8 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (La mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto) sia da quanto previsto dal medesimo comma 9 dell'art. 11 pur invocato da parte attrice: “Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, ovvero il controllo di cui all'articolo 12, comma 3, non avviene nel termine ivi previsto, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza,
l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali”.
In altri termini: è precipuo interesse della stazione appaltante procedere in tempi brevi alla stipula del contratto, mentre i diritti dell'aggiudicatario vengono salvaguardati con la previsione della facoltà di recesso in caso di ritardi imputabili alla stazione appaltante.
Nel caso in esame, la non esercitava tale diritto di recesso ed – Parte_2 anzi – intraprendeva il presente giudizio solo il 10.6.2021, ad oltre un anno di distanza dalla risoluzione deliberata in suo danno dalla stazione appaltante e dopo che il TAR aveva dichiarato improcedibile il ricorso spiegato avverso la citata determina, per mancanza di interesse, stante l'omessa impugnazione della successiva aggiudicazione
4 (cfr. determina di risoluzione n. 14 del 3.2.2020 allegata sub 17 alla comparsa di costituzione e risposta del e sentenza n. 3662 del 27.8.2020 allegata sub 19). CP_1
Sicuramente, quindi, non sono imputabili al convenuto i danni subiti per CP_1 lucro cessante, come quantificati da parte attrice partendo dal valore del profitto che avrebbe ottenuto a seguito della realizzazione dei lavori, giacchè la risoluzione del contratto (e, quindi, l'omessa realizzazione dei lavori) risultava imputabile all'attrice stessa.
Ciò premesso, per giurisprudenza amministrativa che si condivide: “l'art. 11, comma
9, d.lgs. 163/2006, indica il termine di sessanta giorni dal momento in cui diviene definitiva l'aggiudicazione per la stipula del contratto, ma il detto termine non ha natura perentoria, né alla sua inosservanza può farsi risalire ex se un'ipotesi di responsabilità precontrattuale ex lege della pubblica amministrazione, se non in costanza di tutti gli elementi necessari per la sua configurabilità. Infatti, le conseguenze che derivano in via diretta dall'inutile decorso del detto termine sono: da un lato, la facoltà dell'aggiudicatario, mediante atto notificato alla stazione appaltante, di sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto;
dall'altro, il diritto al rimborso delle spese contrattuali documentate, senza alcun indennizzo (cfr. ex multis, CP_2
Sez. III, 28 maggio 2015, n. 2671). …… il mancato rispetto del termine di sessanta giorni per la stipulazione negoziale non integra di per sé un'ipotesi di responsabilità precontrattuale, spettando al presunto danneggiato dimostrare che il ritardo nella stipulazione sia manifestazione di una condotta antigiuridica dell'amministrazione lesiva del proprio legittimo affidamento. Né a diversa conclusione può giungersi in ragione del fatto che era stata disposta l'esecuzione in via d'urgenza del servizio. In una simile ipotesi normata sempre dal comma 9, dell'art. 11, vigente ratione temporis, infatti, l'esecutore matura semplicemente il diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione, restando del tutto sganciata, perché dipendente da altro titolo giuridico, la richiesta di risarcimento del danno nel caso in cui all'esecuzione in via d'urgenza non segue la stipulazione negoziale” (cfr. parte motiva della sentenza del Consiglio di Stato n. 3742 del
31.8.2016).
Nel caso in esame, all'esito dello studio degli atti depositati ed alla luce dell'espletata
CTU, non può dirsi provata una presunta condotta antigiuridica della stazione appaltante, lesiva del legittimo affidamento di parte attrice e – quindi – legittimante il
5 risarcimento danni richiesto.
In primo luogo, infatti, il CTU ricostruiva in modo compiuto le vicende relative alle diverse nomine dei Direttori dei Lavori che si sono susseguite nel contratto di appalto in esame e non si evincono condotte antigiuridiche sia per la tempistica ricostruita dal
CTU (la Stazione Appaltante procedeva celermente alla sostituzione dei Direttori dei
Lavori dimissionari) che per le ragioni personali addotte dai singoli professionisti nel rendere le proprie dimissioni (cfr. pagg. 68 e ss dell'elaborato peritale).
Dall'esame degli atti e dalla CTU espletata – inoltre - appare evidente che il ritardo intercorso tra la aggiudicazione e la stipula del contratto sia dipeso dal tempo necessario per procedere alla variante urbanistica, resasi necessaria per la realizzazione di vasche di accumulo in cls e relativi impianti in aree originariamente classificate come agricole.
Il Comune di imputava all'aggiudicatario detto ritardo riferendo che la variante CP_1 si era resa necessaria a seguito del deposito del progetto definitivo, che richiedeva la trasformazione delle citate aree agricole a zona SIC.
Con rappresentazioni grafiche e sovrapposizioni dei progetti, però, il CTU chiariva in modo compiuto che già nel progetto preliminare posto a base di gara le vasche di accumulo erano state previste in area agricola (cfr. pagg. 63 e ss della CTU depositata il
10.3.2025).
La variante urbanistica che allungava i tempi della contrattazione (la variante veniva pubblicata solo sul n. 7 dell'11.2.2019, diventando efficace – quindi – a far data CP_3 dal 12.2.2019, a distanza di un anno e cinque mesi dalla aggiudicazione, ed il contratto d'appalto veniva sottoscritto il 15.3.2019), quindi, si rendeva necessaria occorrendo trasformare delle aree agricole a zona SIC, prima di procedere alla realizzazione delle vasche di accumulo e dei relativi impianti, ma può ritenersi imputabile ad entrambe le parti: da un lato la stazione appaltante posizionando già nel progetto preliminare dette vasche di accumulo su territorio comunale in aree a destinazione agricola (dove non era possibile realizzare le opere progettate) avrebbe dovuto prevedere sin dal bando la necessità di procedere alla variante urbanistica al PRG, d'altro canto – trattandosi di contratto d'appalto integrato – anche la avrebbe dovuto Controparte_4 prevedere tale necessità sin dal momento in cui partecipava alla gara ed – invece – se ne avvedeva solo al momento della redazione del progetto definitivo (che prevedeva la realizzazione di vasche di accumulo in cls), vi poneva rimedio tempestivamente
(inoltrando già in data 29.11.2017 il proprio progetto di variante), senza lamentare in
6 alcun modo la mancanza di uno studio di fattibilità e poi – durante i sei mesi occorsi al per approvarla (cfr. delibera del 10.5.2018)- non sollecitava l'ente ad avvalersi CP_1 della Conferenza dei Servizi (come – invece – dedotto in questa sede) al fine di ridurre i tempi necessari per ottenere tutti i pareri di legge;
risulta documentalmente provato che i citati pareri sono stati rilasciati tra ottobre 2018 a gennaio 2019, di talchè solo in data
29.1.2019 la citata variante diveniva pubblicabile (cfr. allegato 5 alla comparsa di costituzione e risposta), veniva poi pubblicata l'11.2.2019, consentendo – così – prima l'approvazione del progetto esecutivo (avvenuta il 15.2.2019 – cfr. allegato 6 alla comparsa di costituzione e risposta) e poi la stipula del contratto in data 15.3.2019
(allegato da ambo le parti).
Anche se la depositava il proprio progetto esecutivo già dal 4.6.2018, Pt_1 nell'atto di trasmissione dello stesso (cfr. pag. 34 della CTU) era la medesima attrice a dare atto che già in sede di aggiudicazione era stato precisato che non potevano rispettarsi i tempi ordinari per la redazione della progettazione esecutiva, essendo necessario procedere preliminarmente all'acquisizione del prescritto parere da parte dell'Autorità di bacino e conseguente approvazione da parte della stazione appaltante.
Non ci si può esimere dall'evidenziare – del resto – che il nel Controparte_1 rispondere a detto inoltro, ribadiva l'impossibilità di rispettare il cronoprogramma previsto nel Bando di gara, ma confermava l'impegno – già assunto dal Segretario
Generale – di rimborsare gli “oneri impropriamente già assunti da codesta ditta per la stipula del contratto di appalto che, invece, per le motivazioni che seguono, deve necessariamente essere differito….” seguivano le ragioni per le quali si era resa necessaria l'adozione della variante urbanistica, con consequenziale allungamento dei tempi (cfr. Prot. 5789 del 25.6.2018 pag. 35 della CTU).
In quella stessa occasione, le parti si accordavano per la redazione e conseguente approvazione di uno stralcio di progetto esecutivo, inerente aree non interessate alla ancora pendente procedura di variante, onde poter dare avvio ai lavori anche se in modo parziale.
A parere di chi scrive, l'imputabilità ad entrambe le parti in causa della variante urbanistica (della cui necessità non si erano ravveduti né i tecnici comunali in sede di progettazione preliminare, né quelli dell'impresa in sede di progettazione definitiva), la non imputabilità ad alcuna delle parti in causa del continuo turn over dei Direttori dei
Lavori ed – infine – lo stralcio almeno dei lavori che non dipendevano
7 dall'approvazione della variante (cfr. deliberazione n. 121 del 10.7.2018 – allegata sub 4 alla comparsa di costituzione e risposta) dimostrano la mancanza di antigiuridicità nel ritardo denunciato dall'odierna attrice e, quindi, l'infondatezza della sua domanda.
Stante – però – l'avvenuta autorizzazione ai citati lavori stralciati, la non specifica contestazione degli stessi e l'avvenuto riconoscimento anche da parte del CTU (cfr. pag.
131 dell'elaborato) si ritiene di poter riconoscere a parte attrice la complessiva somma di € 23.497,06 per le spese sostenute in attesa della stipula del contratto, come specificamente quantificate alle pagg. 9 e 10 della comparsa conclusionale (che qui sul punto si intendono richiamate) e come documentate dal certificato di pagamento n. 1 emesso dal Comune di , dalla fattura n. 5 del 20.3.2019, dalla fattura n. 1 del CP_1
31.1.2019 e dalla fattura n. 1 del 15.2.2019 (cfr. allegati 1, 2, 3 e 4 alle memorie istruttorie di parte attrice depositate il 28.6.2023).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex D.M. 147/2022, parametrandole alla parte di domanda accolta.
P.Q.M
il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. In parziale accoglimento della domanda attorea, CONDANNA il CP_1
al pagamento in favore della
[...] Parte_1 di € 23.497,06, oltre interessi come per legge dalla domanda
[...] al soddisfo;
2. Condanna il a corrispondere direttamente all'Avv. Controparte_1
UR DI AC ex art. 93 c.p.c. le spese di lite relative al presente giudizio che si liquidano in € 1.241,00 per C.U. e diritti ed € 5.077,00 per onorari (di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, €
1.680,00 per la fase istruttoria ed € 1.701,00 per la fase decisoria), oltre IVA,
C.P.A. e rimborso spese forfettario come per legge
3. Pone le spese di CTU – come già liquidate – definitivamente a carico di parte soccombente, con obbligo di rimborsarle a chi le abbia anticipate.
Benevento, 03/12/2025
Il Giudice (dott. ssa Ida Moretti)
8