Sentenza 1 luglio 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 01/07/2022, n. 1131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1131 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/07/2022
N. 01131/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01364/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1364 del 2021, proposto da
NI AM e MA AM, rappresentati e difesi dall’avvocato Davide Salvatore Pierri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, viale Ugo Foscolo n. 51;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ilaria De Leonardis, Marcella Mattia, Salvatore Graziuso e Raffaele Tedone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio rifiuto serbato dall’INPS in occasione dell’istanza di accesso agli atti formulata dai ricorrenti in data 28.07.2021, ricevuta il 03.08.2021, e il conseguente comportamento dell’Istituto Previdenziale di inottemperanza alla richiesta succitata e, per l’effetto, disporre e ordinare all’Istituto I.N.P.S. l’ostensione e il rilascio della documentazione richiesta ai ricorrenti, facilitando il medesimo, o proprio espresso delegato, ad apposita estrazione di copia fotostatica di quanto visionato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti espongono di aver formulato istanza di accesso all’INPS, Sede di Casarano, al fine di esaminare la documentazione amministrativa inerente i provvedimenti di revisione delle operazioni di calcolo della pensione della loro dante causa, emessi in esito agli accertamenti operati dall’Istituto; la richiesta era motivata dalla necessità di verificare la legittimità delle predette operazioni di ricalcolo per la difesa in giudizio.
Non essendovi stato alcun seguito alla suddetta istanza, hanno proposto il ricorso all’esame, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione resistente, con condanna della stessa al rilascio della documentazione anzidetta e con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
L’INPS si è costituito in giudizio con memoria tardiva, depositando contestualmente copia della documentazione per cui vi è causa.
All’udienza camerale del 28 aprile 2022, la difesa attorea ha chiesto che sia dichiarata la cessata materia del contendere e la causa è stata trattenuta in decisione.
Ciò premesso in fatto, il Collegio reputa che sussistano i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere, essendo stata soddisfatta la pretesa ostensiva oggetto del ricorso introduttivo.
Le spese processuali devono essere poste a carico dell’INPS in quanto, ove non fosse intervenuto lo spontaneo adempimento, il ricorso avrebbe meritato accoglimento, sussistendo, in capo ai ricorrenti, un interesse diretto, concreto e attuale, idoneo a incardinare il diritto di accesso ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 alla documentazione di che trattasi.
Conclusivamente, deve essere pronunciata sentenza dichiarativa dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
Le spese del giudizio sono liquidate come in dispositivo e sono poste a carico dell’INPS, che dovrà rifonderle al difensore antistatario dei ricorrenti sulla base del criterio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’INPS al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 500,00, oltre agli accessori di legge, con distrazione delle stesse a favore dell’Avv. Davide Salvatore Pierri, in quanto dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO