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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/04/2025, n. 3081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3081 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 16101/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Decima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Francesca Iori, ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma terzo, introdotto dal d.lgs. n. 149/2022, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 16101/2023 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
RICATTI RUGGIERO ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
PARTE ATTRICE contro
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. SCHIAVI Controparte_1 P.IVA_1
MARCELLA ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
PARTE CONVENUTA
(C.F./P.I. ), Controparte_2 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per l'attore:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: Nel merito Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità civile del Sig. nella determinazione del sinistro per cui è CP_3 causa e per l'effetto condannare il predetto Sig. in solido con CP_3 Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, per le causali in atti indicate, e comunque ai sensi di legge, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patiendi dall'attore che si
pagina 1 di 20 quantificano, allo stato, nella misura di € 110.800,00, già al netto dell'importo di € 26.000,00 versato Con da a titolo di acconto volontario, oltre al risarcimento del danno patrimoniale per l'incidenza sulla sua capacità lavorativa, per mancato guadagno, maggior usura lavorativa e perdita di chances subiti dall'attore per le ragioni in atti indicate, nella misura che verrà ritenuta equa e di giustizia, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indice ISTAT sul costo della vita e gli interessi legali dalla data del sinistro al saldo effettivo, come da sentenza Cass. S.U. n. 1712/1995. Con vittoria di spese e compensi di causa ex D.M. 44/2014, rimborso forfetario (15% sui compensi), CNPA e IVA come per legge, oltre spese di sentenza e successive occorrende, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. Con condanna della convenuta anche ex art. 96 terzo comma
c.p.c. per le ragioni esposte in atti In via istruttoria: Si chiede, ammettersi prova per testi su tutti i capitoli articolati nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., con tutti i testi indicati. Si reitera l'opposizione all'ammissione delle avversarie istanze per le ragioni già esposte in atti e in sede di udienze”
Per la convenuta Controparte_1
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere - in via principale e nel merito , respingere tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto contestualmente dichiarando esaustivi gli importo già liquidati dalla compagnia di euro 26.000,00 a titolo di danno non patrimoniale ed euro 388 a titolo di danno materiale;
- in subordine per tuziorismo , nella denegata e non creduta ipotesi di soccombenza anche parziale , e solo in base a quanto sarà effettivamente provato nel presente giudizio con apposita istruttoria, liquidare a favore dell'attore somma residua nei limiti del giusto, del provato e del legittimamente richiesto tenuto conto degli importi tutti già liquidati dalla Compagnia e , allo stato, ritenuti esaustivi dalla medesima;
- spese rifuse in capo all'attore che ha imposto il presente giudizio oltre al 15 % forfait ed oneri di legge;
in subordine, comunque compensate per l'esorbitante richiesta svolta e mantenuta;
in via istruttoria: si ribadiscono le istante avanzate qualora non accolte. In particolare si rinnova la richiesta dedotta senza inversione dell'onere, di ammissione di idonea CTU cinematica per la verifica effettiva della dinamica del sinistro in questione e della condotta delle parti coinvolte, nonché dei profili delle singole responsabilità dei conducenti;
Opposta è la richiesta di ogni ulteriore indagine”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale e rispettivamente proprietario e impresa CP_3 Controparte_1 assicuratrice per la r.c.a dell'autovettura Volkswagen T cross, targata GE749LJ, per ottenere il pagina 2 di 20 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lui patiti a causa del sinistro stradale in cui è rimasto coinvolto in data 15.5.2021 alle ore 23.10 in via Berna a Milano.
A fondamento della domanda la parte attrice ha dedotto:
- che nelle circostanze di tempo e di luogo indicate era alla guida della vettura EA AR, tg.
CH088SB;
- che, dopo essersi immesso nella stradina di servizio dai civici 11-13 e di via Berna, la sua vettura è stata violentemente urtata da quella di che è finita sull'isola Persona_1
spartitraffico, deviando la propria traiettoria a sinistra;
- che il veicolo attoreo è invece andato ad urtare contro una vettura in sosta (Lancia Y, tg.
EX734YC) sul lato destro della carreggiata;
- che la collisione è avvenuta tra la parte anteriore della vettura Volkswagen T cross, targata
GE749LJ, e la parte posteriore della fiancata destra della vettura EA CP_4
- che l'attore procedeva ad una velocità di circa 11 km/h, mentre le velocità di crociera del convenuto era elevatissima, pari, secondo la stima del consulente tecnico di parte ing. Per_2
a 96 km/h;
[...]
- che il sinistro è stato provocato dalla condotta di guida anomala del convenuto, che non solo stava fuggendo dall'inseguimento di un'altra vettura, con cui era entrato in collisione poco prima, ma anche era in stato di alterazione psico fisica per l'assunzione di bevande alcooliche, essendo risultato positivo all'alcool test;
- che all'esito della collisione delle vetture il convenuto ha tentato di darsi nuovamente alla fuga a piedi, ma è stato fermato dal conducente della Toyota Prius, con cui si è verificato il primo urto,
e da una terza persona, sino a che non sono intervenuti gli operanti per i rilievi di rito;
- di avere riportato gravissime lesioni, che hanno reso necessario il trasporto d'urgenza presso il
Pronto Soccorso dell'Ospedale Niguarda presso cui è stato ricoverato presso l'unità complessa di Neurochirurgia, ove, all'esito di esami ed intervento chirurgico per riduzione della frattura cranica, è stato ricoverato in Neurorianimazione e successivamente al monitoraggio e al trattamento intensivo ritrasferito in Neurochirurgia con diagnosi di “frattura affondata temporo parietale destra, lacero-contusione cerebrale temporo-parietale destra”;
pagina 3 di 20 - di essere stato dimesso in data 25.5.2021, con prescrizione di visita neurochirurgica di controllo e TAC encefalo;
- che, eseguiti numerosi controlli ed esami strumentali, in data 11.5.2022 il dott. ha Per_3 certificato la stabilizzazione clinica con postumi da stimarsi in sede medico legale, “ma meritevoli di inquadramento con test neuropsicologici per riferiti disturbi comportamentali, emotivo affettivi e psicocognitivi”;
- che il consulente medico legale incaricato ha stimato postumi permanenti nella misura di 25 punti percentuali, un'inabilità temporanea assoluta di 10 giorni, parziale al 75% di giorni 30, parziale al 50% di 90 giorni e al 25% di 90 giorni, con incidenza sulla capacità lavorativa di guardia giurata in termini di maggior usura lavorativa;
- di aver sostenuto esborsi per spese mediche nella misura di euro 951,50, di euro 85,50 per il duplicato della cartella clinica (doc. 20), di euro 610,00 per gli onorari per la visita specialistica e la relazione medico legale redatta dal Dott. , nonché di euro 904,00 per le valutazioni Per_4
neuropsicologiche, psicodiagnostiche e psichiatriche;
- che il rapporto di lavoro instaurato con veniva da quest'ultima risolto, con Parte_2
conseguente danno patrimoniale, essendo lui rimasto senza reddito, nonché, tenuto conto delle lesioni riportate, con patimento di danno da perdita di chance, sia di guadagno, sia in termini di soddisfazione personale, per non aver avuto accesso al concorso di agenti della polizia penitenziaria;
- che dopo il trasporto (con esborsi pari ad euro 284,03) la sua vettura è stata demolita in ragione dei danneggiamenti riportati all'esito del sinistro;
- che a seguito di contatti ha offerto l'importo di euro 1.125,00 per i Controparte_1
danni al veicolo attoreo, tenendo conto di un concorso colposo del suo assicurato nella misura del 30%, offerta che non è stata accettata dalla parte attrice poiché ritenuta incongrua con particolare riferimento alla valutazione dell'incidenza delle violazioni del codice della strada da parte dell'attore;
- che, promosso il procedimento di negoziazione assistita e all'esito di visita medico legale,
l'assicurazione ha inviato alla parte attrice l'importo di euro 26.000,00, poi trattenuto a titolo di acconto;
pagina 4 di 20 - che la parte attrice è stata pertanto costretta a promuovere il presente giudizio per far valere le proprie pretese risarcitorie (cfr. per tutti atto di citazione).
Con deposito di comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio Controparte_1 chiedendo il rigetto della domanda attorea, eccependo un concorso colposo dell'attore nella determinazione del sinistro stradale per aver eseguito una manovra di inversione di marcia vietata e per l'effetto aver concorso alla determinazione del sinistro, nonché per aver già provveduto a ristorare ante causam i pregiudizi patiti da;
in subordine, nella denegata ipotesi di Parte_1
accoglimento delle pretese ex adverso formulate, di limitare il risarcimento del danno in relazione alla percentuale di responsabilità accertata in capo al conducente del motociclo e a tutte le pretese strettamente connesse con il sinistro per cui è causa, previa decurtazione degli importi di euro
26.000,00 e di euro 388,00 corrisposti in suo favore.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. è stata dichiarata la contumacia di che non ha Persona_1
provveduto a costituirsi nel presente giudizio, nonostante la regolarità della notifica della citazione nei suoi confronti, e l'udienza ex art. 183 c.p.c. è stata differita al 24.10.2023, previa decorrenza a ritroso dei termini per il deposito delle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c.
Dato atto dell'impossibilità di addivenire ad un componimento bonario della vertenza, il procedimento
è stato istruito documentalmente, mediante l'interpello di l'escussione di testimoni, CP_3
nonché tramite CTU medico legale sulla persona di parte attrice con incarico conferito al dott.
[...]
. Per_5
All'udienza del 4.7.2024 la scrivente ha sottoposto alle parti proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.
e all'udienza del 29.10.2024, a fronte dell'accettazione della stessa da parte dell'attore, la compagnia l'ha respinta.
Il procedimento è stato quindi differito per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del giorno 11.4.2025, con assegnazione alle parti di breve termine per il deposito di note scritte.
Nel corso della menzionata udienza le parti hanno precisato le conclusioni, come sopra riportate, e, all'esito della discussione orale, la scrivente si è riservata di depositare la sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
*
pagina 5 di 20 La domanda attorea si reputa fondata e deve essere accolta per le ragioni e nei limiti di seguito indicati.
Preliminarmente si dà atto che nel verbale dell'udienza dell'11.3.2024 si è indicatoa l'avv. Marcella
Schiavi, procuratrice di intervenuta in udienza anche per Si Controparte_1 CP_3
tratta evidentemente di un refuso, atteso che quest'ultimo non risulta essersi mai costituito in giudizio, né aver mai rilasciato all'avv. Schiavi procura a partecipare alla menzionata udienza.
Tanto premesso, si osserva che ha agito in giudizio nei confronti di Parte_1 [...]
e di promuovendo azione diretta ex art. 144 cod. ass. priv. nei Controparte_1 CP_3 confronti dell'assicurazione del veicolo antagonista e facendo valere una responsabilità ex art. 2054 c.c. nei confronti del conducente-proprietario della Volkswagen T cross, targata GE749LJ, per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lui patiti a causa del sinistro stradale in cui è rimasto coinvolto in data 15.5.2021 alle ore 23.10 in via Berna a Milano.
In particolare, l'attore sin dall'atto introduttivo ha chiesto di accertare la responsabilità esclusiva di nella determinazione del sinistro per cui è causa e condannare i convenuti, in solido tra CP_3
loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali da lui patiti.
Tanto premesso si osserva che nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli (art. 2054, comma 2, c.c.). La presunzione del concorso di colpa ha però carattere sussidiario, operando soltanto in difetto di prova contraria (Cass. sent. n. 6483/2013), dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro: è quindi possibile che la ripartizione delle singole responsabilità dei conducenti segua un criterio diverso, fino a giungere all'esclusione della colpa dell'uno con accertamento di quella esclusiva dell'altro, ma il corrispondente onere probatorio grava su chi ne contesti l'applicazione. Tale prova liberatoria può essere acquisita con qualsiasi mezzo, anche in via presuntiva, ovvero indiretta, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo, o assorbente dell'evento dannoso al comportamento dell'altro conducente (Cass. ord. 13672/2019).
Nel caso di specie, la dinamica del sinistro può essere ricostruita sulla base della relazione di incidente stradale del Corpo di Polizia Locale del Comune di Milano, intervenuta nell'immediatezza del sinistro
(cfr. doc. 1 parte attrice) e delle rappresentazioni fotografiche ivi allegate, nonché dalle risultanze della pagina 6 di 20 prova orale assunte nel presente giudizio (v. deposizione del teste all'udienza del giorno Tes_1
2023).
All'esito dell'istruttoria risulta provato che:
▪ la vettura condotta e di proprietà di dopo un primo urto contro la vettura Toyota CP_3
Prius di in via Primaticcio all'incrocio con via Tolmezzo e dopo un primo Persona_6
arresto, si è data alla fuga andando verso via delle Legioni Romane, svoltando in via Berna, ove
è avvenuta con la seconda collisione con la vettura EA AR condotta da
[...]
; Parte_1
▪ in tale contesto la collisione si è verificata tra la parte anteriore del veicolo Volkswagen T cross, targata GE749LJ, e la parte posteriore della fiancata destra della vettura EA che CP_4
roteando di 180 gradi è andata a fermarsi contro altra vettura in sosta sul lato destro della carreggiata di via Berna;
▪ la vettura Volkswagen T cross, targata GE749LJ, si è arrestata invece dal lato opposto della carreggiata, sormontando l'isola spartitraffico e provocando il danneggiamento del palo ivi presente;
▪ sono state rilevate tracce di frenata di metri 10,54 “impresse dallo pneumatico anteriore sinistro di forma stretta, intensità marcata con andamento rettilineo rispetto all'asse della carreggiata” con tracce di scarrocciamento per una lunghezza di 4,35 metri;
▪ gli agenti intervenuti, ravvisando uno stato di alterazione psico fisica del convenuto in CP_3 ragione di “alitosi alcolica, difficoltà fonetiche e disarmonia nei movimenti con evidente difficoltà di equilibrio”, hanno eseguito l'alcool test, che ha rilevato il superamento del limite consentito con valori di 1,17 gr/l alle ore 11,43;
▪ il convenuto stava scappando da un inseguimento, all'esito di un primo urto con una terza vettura, e dopo il sinistro con l'odierno attore ha tentato nuovamente di darsi alla fuga a piedi, ma è stato fermato dal conducente della vettura Toyota Prius e da un suo passeggero.
La parte attrice a descrizione della dinamica ha dedotto anche la vettura Volkswagen T cross, targata
GE749LJ, viaggiava ad una velocità elevatissima, superiore ai 90 km/h, come stimato dal proprio consulente tecnico di parte, e che al contrario l'attore viaggiava ad una velocità di 11 km/h e di essersi immesso in via Berna dalla stradina di servizio dei civici 11 e 13.
pagina 7 di 20 A fronte delle circostanze di cui all'elenco sopra riportato, che trovano conferma in atti, in particolare, dal verbale di sinistro, parte delle quali (tra cui i rilievi su strada e dell'alcooltest, nonché le dichiarazioni rese nell'immediatezza dell'occorso circa la provenienza dei veicoli Volkswagen T cross e Toyota Prius Tali) formano piena prova fino a querela di falso di quanto attestato nel relativo verbale in adesione all'orientamento della Suprema Corte (v. multis Cass. civ. n. 38/2014 e 29320/2022: detti dati, oggetto di riscontro diretto da parte degli agenti di polizia stradale e riportati nel verbale di sinistro assumono efficacia probatoria di atto pubblico e dunque fanno piena prova, fino a querela di falso, al pari delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza v. in senso conforme Cass. Cass. civ. n. 10376/2024), le ultime menzionate hanno trovato solo parziale conferma all'esito dell'istruttoria.
Non vi è prova, infatti, che il convenuto viaggiasse ad una velocità superiore ai 90 km/h, ma le tracce di franata, quelle di scarrocciamento, i gravissimi danni provocati alle due vetture coinvolte, la posizione dei mezzi dopo l'urto, tra cui il sormonto dell'isola sopraelevata con piegamento del palo presente da parte della Volkswagen T cross, nonché la rotazione di 180 gradi da parte della vettura EA AR provano pienamente una velocità marcatamente elevata, senz'altro superiore al limite di 50 km/h vigente in loco, oltre che gravemente imprudente, tenuto conto dell'orario serale (ore 23.10), della presenza di passaggi pedonali e ciclabili, oltre che per l'alterazione psico fisica del conducente, che, come attestato dagli agenti intervenuti in loco, non aveva una prontezza di riflessi ottimale in ragione dell'accertato stato di alterazione psico fisica.
Lo stesso teste ha dichiarato che la velocità del convenuto era in tale frangente Persona_6
elevata, precisando al contempo che la stessa non poteva raggiungere il limite indicato dalla parte attrice (in virtù della stima operata dal suo ctp di 96 km/h) anche perché il tratto percorso dopo la svolta da via Primaticcio era piuttosto breve e non poteva legittimare il raggiungimento di detta velocità. Il teste rispetto a tale elemento della dinamica del sinistro non solo deve ritenersi capace a Tes_1
testimoniare ex art. 246 c.p.c. per assenza di un interesse attuale e concreto rispetto all'esito della presente vertenza, dovendo ritenersi il primo urto con la sua auto evento del tutto diverso e distinto da quello per cui è causa, ma anche teste del tutto attendibile, non solo perché egli stava proprio seguendo il convenuto e aveva certamente lo sguardo rivolto verso di lui, ma anche si trattava di conducente esperto, essendo di professione taxista;
egli in tale frangente si trovava proprio alla guida del taxi, tanto pagina 8 di 20 che ha potuto paragonare la sua velocità a quella dell'odierno convenuto, definendola più elevata, anche per aver egli trasportato dei clienti. Da ultimo la sua attendibilità può riscontrarsi all'esito di una dichiarazione equilibrata anche rispetto ad un soggetto, che era alla guida di un veicolo che poco prima era venuto con lui a collisione, considerato che il teste ha spontaneamente ridimensionato la valutazione operata dal consulente tecnico di parte attrice, contestualizzandola alle circostanze di luogo di sua conoscenza e percezione diretta.
Inoltre e del tutto specularmente, non è provata nemmeno la precisa velocità tenuta da
[...]
, ma essa deve ritenersi in tale frangente del tutto contenuta e in ogni caso certamente non Parte_1
superiore di molto ai 20 km/h poiché nessuna delle due manovre ipotizzate dagli agenti della Polizia
Locale poteva consentire il raggiungimento di velocità superiore.
Alla luce delle considerazioni che precedono deve ritenersi che il convenuto abbia violato il disposto dell'art. 142 e dell'art. 141 comma 2 c.d.s. per aver tenuto una velocità di guida superiore al limite vigente in loco di 50 km/h, nonché del tutto inadeguata allo stato dei luoghi ed imprudente, tale da determinare pericolo ed intralcio per gli altri utenti della strada, nonché rispetto alla frapposizione di ostacoli rispetto alla marcia.
La condotta di guida di è stata non solo del tutto anomala, ma anche marcatamente CP_3
pericolosa, tanto che si reputa che vada a lui attribuita la responsabilità esclusiva nella determinazione del sinistro per cui è causa.
Va disattesa, infatti, l'eccezione della convenuta secondo cui sarebbe stato il Controparte_1 contegno di guida dell'attore ad incidere causalmente in maniera più rilevante nella determinazione del sinistro per cui è causa. Nessuna violazione di regole cautelari specifiche o generiche può essere, infatti, addebitata a , né il fatto che non possa ritenersi dimostrata la specifica Parte_1
manovra da lui posta in essere appena prima della collisione può far addivenire a conclusioni diverse, poiché:
- in presenza di linea discontinua di mezzeria, tanto l'immissione dalla via laterale al servizio dei civici 11 e 13 di Via Berna, quanto in generale l'inversione di marcia da civici dispari a civici pari potevamo ritenersi manovre consentite;
- nessuna delle due manovre poteva ritenersi imprudente, giacché, essendo giunto il convenuto ad una velocità elevatissima e tenuto conto della posizione in cui si trovava la EA AR quando pagina 9 di 20 si è verificato l'impatto, non poteva vedere, né percepire la presenza del Parte_1
convenuto quando ha iniziato la manovra, né le condizioni dei luoghi (buona illuminazione come si evince dalle fotografie e ampiezza della carreggiata, larga oltre 22 metri) avrebbero sconsigliato l'esecuzione della manovra da parte sua, anche ove fosse stata di cd. inversione ad
U.
La posizione del mezzo attoreo, che è stato colpito nella parte posteriore della fiancata destra, pressoché perpendicolare-trasversale rispetto alla corsia da cui proveniva il convenuto, è, infatti, compatibile con entrambe le prospettazioni e l'urto in tale parte finale indica che l'attore era in procinto di ultimare la manovra poiché altrimenti l'urto sarebbe avvenuto con la parte laterale anteriore.
Da ultimo il fatto che non possa ritenersi provato che l'attore si sia immesso dalla stradina a servizio dei civici 11 e 13 di via Berna, invece che aver effettuato una manovra di inversione ad U (valutazione che nemmeno gli operanti intervenuti in loco sono riusciti ad eseguire e che non può essere contrastata pagina 10 di 20 dalla dichiarazione di che ha riferito di non poter affermare se l'attore proveniva da CP_3
una stradina laterale, o se egli stesse eseguendo una inversione ad U, non avendo la relativa affermazione efficacia confessoria), non può imporre l'applicazione del secondo comma dell'art. 2054 comma 2 c.c.
Infatti, indipendentemente da quale delle due manovre sia stata effettuata, la vettura EA AR si sarebbe trovata nella medesima posizione, perpendicolarmente al senso di marcia rispetto alla vettura condotta da alla velocità con cui stava sopraggiungendo e con il conducente CP_3 nell'accertato stato di alterazione psico fisica è evidente che l'urto non sarebbe stato in ogni caso evitabile.
Nessuna eventuale violazione di regole cautelari da parte di potrebbe in Parte_1
definitiva ritenersi in nesso di causa con la verificazione del sinistro stradale alla luce della condotta di guida del convenuto, da ritenersi del tutto anomala ed imprudente, sì che deve ritenersi in ogni caso superata la presunzione di paritaria responsabilità, dovendo ritenersi in concreto che la condotta di abbia determinato per sé sola la causazione del sinistro per cui è causa. CP_3
I convenuti vanno pertanto condannati, in solido tra loro e nelle rispettive qualità, a risarcire i danni patiti dalla parte attrice, che di seguito si provvede a liquidare.
Ciò premesso in punto di an, occorre procedere all'accertamento della sussistenza dei presupposti delle conseguenze dannose ed alla liquidazione dei relativi danni.
Per ciò che attiene alla liquidazione del danno alla persona connesso alle lesioni, va, preliminarmente, tenuto presente l'indirizzo assunto negli ultimi anni dalla Corte di Cassazione enunciabile, in sintesi, mediante il richiamo alla pronuncia della stessa Suprema Corte (v. ord. n. 7513/2018, Cass. Civ. sent.
n. 25164/2020), che ha riassunto con estrema chiarezza l'approdo giurisprudenziale al quale è pervenuta la giurisprudenza di legittimità mediante il travagliato iter susseguito alle sentenze emesse a
Sezioni Unite nell'anno 2008 (Cass. SS.UU. novembre 2008 nn. 26972-26973-26974-26975).
Secondo i principi enunciati, integralmente condivisi dalla scrivente Giudice “1) l'ordinamento prevede
e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale. 2) Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non unitaria. 3) "Categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.). 4) Nella
pagina 11 di 20 liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito; e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. 5)
In sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto
e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come
e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio. 6) In presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente
(quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). 7) In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose de/tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. 8) In presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). 9) Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale")”.
pagina 12 di 20 Sulla scorta di tali enunciazioni di principio, per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, questo giudice ritiene di dover orientare la liquidazione equitativa in base ai criteri adottati dal Tribunale di Milano con le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico - fisica aggiornate al tempo della decisione (edizione 2024), riconosciute dalla Suprema Corte di Cassazione, in alcune recenti decisioni, quale parametro per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale (es. Cass. 7/6/2011 n. 12408).
In specie occorre fare riferimento alle conclusioni della consulenza tecnica medico-legale depositata dal dott. - da intendersi qui integralmente richiamate -, che vanno totalmente condivise per Per_5
congruità e logicità, in quanto basate su un completo esame anamnestico e su un obiettivo e approfondito studio della documentazione medica prodotta.
In particolare, il ctu hanno riscontrato che all'esito del sinistro per cui è causa ha Parte_1
riportato un quadro menomativo anatomico-funzionale derivato dalla “lesività del distretto cefalico
(TCE con frattura cranica T-P dx e stato di deterioramento di coscienza GCS …) costituito da: 1)Esiti craniotomici emicranio dx e complesso cicatriziale distretto cefalico + esiti FLC parenchimali encefalici in sede T-P dx 2)Disturbo neurocognitivo lieve con aspetti di impulsività e disturbo disadattativo- note di ipoacusia dx” (cfr. consulenza medico legale).
Il ctu ha quindi:
- stimato il danno temporaneo in un'inabilità temporanea assoluta di giorni 10 con sofferenza di grado elevato, una temporanea parziale al 75% di giorni 60 con sofferenza di grado medio, una parziale al 50% di giorni 30 con sofferenza di grado lieve e al 25% di 30 giorni con sofferenza di grado lievissimo (cfr. consulenza medico legale);
- stimato postumi permanenti nella misura del 20%, con residua sofferenza di grado lievissimo;
- ritenuto l'attività di pugilato del tutto impedita per obbligatoria profilassi nei confronti di ulteriori TC ripetuti e l'attività di calcetto consentita con caschetto protettivo;
- ritenuto che “poiché il pz. ha superato, in epoca successiva all'evento traumatico in esame e per quanto dallo stesso riferito, l'esame di idoneità per concorso ad agente di polizia locale, attività lavorativa analoga e tuttora svolta, se ne deduce che dovrebbe sussistere anche
l'idoneità a guardia giurata, almeno con orari di lavoro contrattuali di 8 ore/die, laddove
pagina 13 di 20 attività invece persistenti di durata oltre l'orario comune possono determinare usura e affaticabilità” (cfr. per tutte ctu depositata).
Alla luce delle conclusioni della relazione richiamata, avuto riguardo al caso concreto, tenuto conto delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento della stabilizzazione dei postumi permanenti (29 anni) e dell'entità di questi ultimi (20%), in via equitativa è possibile liquidare per il danno non patrimoniale la somma di euro 99.705,50, comprensiva della somma di euro 89.118,00 per le conseguenze personali riferibili ai postumi permanenti e della somma di euro 10.587,5 per ciò che riguarda l'inabilità temporanea, reputandosi equo calcolare il parametro base giornaliero di euro 170,00 per l'inabilità temporanea assoluta, considerata la sofferenza elevata dedotta dalla parte attrice in ragione del complicato ed doloroso iter clinico e di guarigione, confermata anche dal CTU, di euro 140,00 per i 60 giorni al 75% e di euro 115,00 per i restanti periodi).
ha chiesto altresì il riconoscimento di una personalizzazione del danno non Parte_1
patrimoniale, tenuto conto che le lesioni subite hanno determinato una spiccata sofferenza, incidendo sulla sua quotidianità a causa della modifica delle abitudini di vita in ragione dell'attuale condizione fisica e rendendo più gravoso lo svolgimento della capacità lavorativa.
Con particolare riferimento alla “personalizzazione” del danno non patrimoniale deve richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui “il grado di invalidità permanente espresso da un barème medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima. Pertanto, una volta liquidato il danno biologico convertendo in denaro il grado di invalidità permanente, una liquidazione separato del danno estetico, alla vita di relazione, alla vita sessuale, è possibile soltanto in presenza di circostanza specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Tali circostanze debbono essere tempestivamente allegate dal danneggiato, ed analiticamente indicate nella motivazione, senza rifugiarsi in formule di stile o stereotipe del tipo 'tenuto conto della gravità delle lesioni” (Cass. 23778/2014, Cass. 28988/2019; Cass. 7513/2018).
Orbene, si osserva innanzitutto che il ctu ha verificato la permanenza di un quadro clinico compromesso, atteso che i postumi permanenti riportati determinano usura lavorativa per l'espletamento delle mansioni di guardia giurata, del tutto analoghe a quelle di agente di polizia locale pagina 14 di 20 per cui l'attore ha vinto il concorso, ma anche sportiva in precedenza praticata, quale il pugilato e il calcetto in assenza di utilizzo di caschetto protettivo.
Alla luce delle predette considerazioni si reputano sussistere motivi per provvedere ad una personalizzazione del danno, tenuto conto, in particolare, del patimento per il dolore che tutt'ora sussiste e per le ripercussioni negative, che limitano l'esercizio di mansioni lavorative e sportive.
Merita di essere valorizzata la sofferenza della parte attrice per non aver potuto partecipare al concorso di polizia penitenziaria, cui risulta provato che l'attore teneva e per aver perso le chances di soddisfazioni personali derivanti dalla possibilità di attendere alle relative mansioni.
Si reputa quindi congruo aumentare la componente del danno cd. dinamico relazionale nella misura del
30% (euro 19.658,40); il danno non patrimoniale complessivo sofferto dalla parte attrice in conseguenza del sinistro è pertanto pari a euro 119.363,90.
Dall'importo indicato devono essere decurtate le somme ricevute dalla parte attrice ante causam dalle assicurazioni. Sul punto occorre richiamare il principio di compensatio lucri cum damno, rispetto al quale si sono recentemente espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nelle sentenze gemelle del 2018 (n. 12564; n. 12565; n. 12566; n. 12567), chiarendo che nel procedere all'accertamento dei danni causati da un determinato fatto illecito si deve tener conto anche dei vantaggi eventualmente scaturiti dallo stesso;
invero, la tutela risarcitoria deve essere finalizzata a ripristinare la situazione del danneggiato antecedente al verificarsi del fatto illecito e non deve trasformarsi in un'occasione di ingiustificato arricchimento del danneggiato. Nelle ipotesi in cui, come nel caso di specie, il danneggiato abbia già ricevuto delle somme di denaro a titolo indennitario, infatti, le Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 12565/2018 hanno statuito che: “il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto”. Tanto premesso in termini generali, nel caso di specie alle somme già percepite ante causam si applica il principio della compensatio lucri cum damno e, pertanto, le stesse devono essere sottratte in sede di liquidazione del danno nell'ipotesi in cui venga riconosciuto il diritto al risarcimento del danneggiato. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità con orientamento chiaro e del tutto condivisibile ai fini dell'applicazione del principio della compensatio lucri cum damno vanno decurtate somme che facciano riferimento solo a poste omogenee di danno (Cass. Sez. L, Sentenza n. 20807 del 14/10/2016,
pagina 15 di 20 secondo cui “In tema di liquidazione del danno biologico cd. differenziale, di cui il datore di lavoro è chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa in termini coerenti con la CP_5 struttura bipolare del danno-conseguenza, va operato un computo per poste omogenee”).
La compagnia ha eccepito di avere corrisposto al danneggiato la somma di euro 26.000,00 in data
20.3.2023, che deve essere integralmente imputata a copertura del danno alla salute avendo la compagnia corrisposto l'ulteriore somma di euro 388,00 a titolo di danno patrimoniale (cfr. doc. n. 3
. Controparte_1
Dovendo sottrarsi dalle poste di danno alla persona poste omogenee si rileva che dal danno alla persona liquidato in favore di va sottratto l'importo di euro 26.676,00 (pari a quello di Parte_1
euro 26.000,00 rivalutato dalla data del 20.3.2023, data del versamento della menzionata somma, al fine di consentire la sottrazione di importi omogenei), sì che in favore del danneggiato va riconosciuto l'importo di euro 92.687,90.
Sulle somme riconosciute sono inoltre dovuti gli interessi compensativi per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno, posto che, nelle obbligazioni di valore, il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno;
peraltro, avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, nè sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale fino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi. Ai soli fini del calcolo degli interessi compensativi, sulla somma pari al danno liquidato all'attualità deve essere, anzitutto, operata la devalutazione alla data del fatto (15.5.2021);
l'importo così devalutato deve essere, quindi, rivalutato, secondo la variazione degli indici Istat del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, dalla data del fatto a quella del pagamento
(20.3.2023); sulla somma via via rivalutata devono essere calcolati gli interessi al tasso legale dalla data del fatto a quella del riconoscimento della somma successiva somma per poi operare la relativa decurtazione. Lo stesso meccanismo deve essere applicato sulla residua somma sino alla pronuncia della presente sentenza. Dalla data della sentenza sono dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo residuo liquidato.
pagina 16 di 20 Quanto alle spese mediche il ctu nominato ha ritenuto congrue le spese documentate per accertamenti, visite e indagini neuropsicologiche e psicodiagnostiche nella misura di euro 1.855,00 e tale valutazione merita di essere condivisa;
l'importo va maggiorato di euro 610,00 per spese Medico Legali per l'incarico conferito ante causam al Dott. e di euro 85,50 per il duplicato della cartella clinica Per_4
(doc. 20). Nessuna spese medica futura è stata preventivata dal ctu, poiché eventuali spese sanitarie future potrebbero essere coperte dal SSN. Meritano di essere riconosciute anche le spese stragiudiziali nella misura di euro 4.592,40 per i compensi versati al difensore per l'assistenza stragiudiziale prestata ante causam, considerato che non solo l'esborso è stato dimostrato documentalmente (doc. 42), ma anche la documentata attività svolta nell'interesse del danneggiato ha avuto una autonoma rilevanza, avendo essa portato al riconoscimento di parte del credito risarcitorio già prima della promozione della vertenza.
Compete all'attore il risarcimento del danno patrimoniale per il danno al proprio veicolo nella misura di euro 400,00 per valore ante sinistro - come valutato da - già al netto del Controparte_1 riconoscimento dell'importo di euro 388,00 che la compagnia ha dedotto essere stato versato a titolo di danno materiale (circostanza non oggetto di contestazione da parte dell'attore attrice), oltre alla somma di euro 13,50 per i costi di demolizione, euro 284,03 per le spese di soccorso e recupero del veicolo dal luogo del sinistro, in quanto trattasi di spese giustificate e in nesso eziologico con il sinistro per cui è causa (cfr. docc. 26, 27, 32). Non vi è prova dell'esborso di euro 400,00 per la nuova immatricolazione, non potendo a tal fine costituire prova la comunicazione di posta elettronica di cui al doc. n. 32.
Essendo stata documentata la spesa per la consulenza cinematica di parte, allegata sin dalla citazione sub doc. n. 44 e tenuto conto della peculiarità del sinistro e della sua dinamica, essa si reputa in nesso di causa con l'incidente stradale, sì che può esserne disposto il rimborso in favore della parte attrice ancorchè non sia stata disposta ctu cinematica nel corso del presente giudizio.
A titolo di spese mediche ed accessorie, di ctp e stragiudiziali, nonché per il danno al veicolo e ad esso accessorie va riconosciuto l'importo di complessivi euro 9.109,23 e va maggiorato di interessi sull'importo progressivamente rivalutato secondo i principi espressi da Cass. SU n. 1712/1995 sopra richiamati dalla data delle singole fatture alla data della presente pronuncia ad eccezione dell'importo di euro 400,00 a titolo di danno materiale residuo a decorrere dalla data del 20.3.2023 – data dell'altro pagina 17 di 20 pagamento - in assenza di un riferimento temporale specifico e prendendo a parametro non le stesse somme da ritenersi attuali alla data di emissione del documento fiscale.
Merita di essere riconosciuto altresì il danno patrimoniale da riduzione degli emolumenti reddituali per l'anno del sinistro (2021), tenuto conto che l'attore ha riportato lesioni che gli hanno reso impossibile eseguire prestazioni lavorative per circa una metà dell'anno ed essendo comprovato che egli aveva appena reperito un'occupazione lavorativa e che non è iniziato neppure il periodo di prova di 60 giorni effettivi indicato nella lettera di assunzione.
In applicazione del disposto dell'art. 137 cod. ass. priv. va riconosciuta in suo favore la differenza tra l'importo pari al reddito lordo più elevato dichiarato negli anni precedenti pari ad euro 25.092,00 (per l'anno di imposta 2020) e di euro 9.904,00 (dichiarato nell'anno del sinistro v. doc. 43), sì che in suo favore va liquidato a titolo di danno da mancato guadagno per l'anno 2021 nella misura di euro
15.188,00.
La parte attrice ha chiesto altresì il riconoscimento del danno da perdita di chance per la mancata partecipazione al concorso di agente della polizia locale e per l'interruzione del rapporto di lavoro con
. Parte_2
Sul punto occorre precisare che la Suprema Corte ha qualificato la perdita di chance come la concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, che non integra una mera aspettativa di fatto, ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, sì che il creditore che voglia ottenere il risarcimento dei danni derivanti da detta perdita ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile dev'essere conseguenza immediata e diretta (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1752 del 28/01/2005).
Secondo la giurisprudenza il creditore ha l'onere di provare, benché solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta.
Nel caso di specie è stato richiesto il risarcimento di danno patrimoniale da perdita di chance in ambito lavorativo.
pagina 18 di 20 Sotto il profilo presuntivo può ritenersi dimostrato che, essendo l'attore già stato assunto da , Parte_2
società leader del settore della guardiania, un'interruzione del rapporto di lavoro in maniera così precoce abbia inevitabilmente precluso possibilità di carriera che avrebbero anche consentito sviluppi e progressioni anche in termini economici. Al contrario, se è vero che l'attore avrebbe voluto partecipare al concorso di agente per la polizia penitenziaria e al contrario - come ha dichiarato al ctu - egli è assunto come agente di Polizia Locale, in assenza di produzioni documentali, da cui possa emergere un'effettiva diversa progressione di carriera o il riconoscimento di diverse e più cospicue indennità, nulla può essere riconosciuto in termini di perdita di chance patrimoniale. Il danno da delusione per mancata possibilità di intraprendere la menzionata professione è già stato valorizzato nella personalizzazione del danno non patrimoniale in misura prossima al massimo tabellare.
Per quanto riguarda il primo profilo si reputa di riconoscere l'importo di euro 1.000,00.
Il danno patrimoniale per mancato guadagno nell'anno 2021 e per perdita di chance di carriera nel settore della guardiania va liquidato in complessivi euro 16.188,00.
Alle somme, come sopra determinate, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto. Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del
17.2.1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito (in specie 15.5.2021), a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat. Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio
1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., la progressiva rivalutazione, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dalla data dell'evento dannoso (15.5.2021) sull'importo devalutato a tale data e sino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità, inoltre, sono dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
Si reputano insussistenti i presupposti per riconoscere la lite temeraria, non reputandosi che l'assicurazione convenuta abbia resistito in giudizio con dolo o colpa grave, nemmeno scegliendo di non aderire alla proposta del giudice.
pagina 19 di 20 Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., sì che, le parti convenute debbono essere condannate a rifondere quelle attoree, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
La liquidazione delle spese attoree avviene direttamente in dispositivo, in applicazione dei parametri indicati dall'art. 4 D.M. n. 55/2014, come successivamente modificato dal D.M. n. 147/2022 (calcolato sull'importo riconosciuto all'esito del giudizio a titolo risarcitorio ex art. 5 del DM), della difficoltà delle questioni trattate, nonché dell'attività difensiva concretamente svolta (fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria secondo i valori medi di riferimento, aumentati del 50% per attività introduttiva ed istruttoria).
Sulla scorta del medesimo criterio di soccombenza le spese della ctu medico legale, come liquidate in corso di causa, vanno definitivamente poste a carico delle parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. accertata la responsabilità esclusiva di nella determinazione del sinistro per cui è CP_3
causa, occorso il 15.5.2021, condanna e in solido tra CP_3 Controparte_1
loro e nelle rispettive qualità, al risarcimento in favore di dei danni Parte_1
patrimoniali e non patrimoniali da lui subiti, che, già decurtate le somme a lui corrisposte ante causam, si liquidano rispettivamente in euro 25.297,20 ed in euro 92.687,90, oltre rivalutazione ed interessi come indicati in parte motiva;
2. condanna e in solido tra loro e nelle rispettive qualità, a CP_3 Controparte_1
rifondere in favore della parte attrice le spese di lite, che si liquidano in euro 856,30 per le spese, in euro 963,80 per spese di ctp e in euro 18.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad IVA – se dovuta
– e c.p.a., da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3. pone definitivamente a carico delle parti convenute le spese della C.T.U. medico legale, come già liquidate in corso di causa.
Milano, 10.4.2025 Il Giudice
Lucia Francesca Iori
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Decima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Francesca Iori, ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma terzo, introdotto dal d.lgs. n. 149/2022, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 16101/2023 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
RICATTI RUGGIERO ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
PARTE ATTRICE contro
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. SCHIAVI Controparte_1 P.IVA_1
MARCELLA ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
PARTE CONVENUTA
(C.F./P.I. ), Controparte_2 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per l'attore:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: Nel merito Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità civile del Sig. nella determinazione del sinistro per cui è CP_3 causa e per l'effetto condannare il predetto Sig. in solido con CP_3 Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, per le causali in atti indicate, e comunque ai sensi di legge, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patiendi dall'attore che si
pagina 1 di 20 quantificano, allo stato, nella misura di € 110.800,00, già al netto dell'importo di € 26.000,00 versato Con da a titolo di acconto volontario, oltre al risarcimento del danno patrimoniale per l'incidenza sulla sua capacità lavorativa, per mancato guadagno, maggior usura lavorativa e perdita di chances subiti dall'attore per le ragioni in atti indicate, nella misura che verrà ritenuta equa e di giustizia, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indice ISTAT sul costo della vita e gli interessi legali dalla data del sinistro al saldo effettivo, come da sentenza Cass. S.U. n. 1712/1995. Con vittoria di spese e compensi di causa ex D.M. 44/2014, rimborso forfetario (15% sui compensi), CNPA e IVA come per legge, oltre spese di sentenza e successive occorrende, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. Con condanna della convenuta anche ex art. 96 terzo comma
c.p.c. per le ragioni esposte in atti In via istruttoria: Si chiede, ammettersi prova per testi su tutti i capitoli articolati nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., con tutti i testi indicati. Si reitera l'opposizione all'ammissione delle avversarie istanze per le ragioni già esposte in atti e in sede di udienze”
Per la convenuta Controparte_1
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere - in via principale e nel merito , respingere tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto contestualmente dichiarando esaustivi gli importo già liquidati dalla compagnia di euro 26.000,00 a titolo di danno non patrimoniale ed euro 388 a titolo di danno materiale;
- in subordine per tuziorismo , nella denegata e non creduta ipotesi di soccombenza anche parziale , e solo in base a quanto sarà effettivamente provato nel presente giudizio con apposita istruttoria, liquidare a favore dell'attore somma residua nei limiti del giusto, del provato e del legittimamente richiesto tenuto conto degli importi tutti già liquidati dalla Compagnia e , allo stato, ritenuti esaustivi dalla medesima;
- spese rifuse in capo all'attore che ha imposto il presente giudizio oltre al 15 % forfait ed oneri di legge;
in subordine, comunque compensate per l'esorbitante richiesta svolta e mantenuta;
in via istruttoria: si ribadiscono le istante avanzate qualora non accolte. In particolare si rinnova la richiesta dedotta senza inversione dell'onere, di ammissione di idonea CTU cinematica per la verifica effettiva della dinamica del sinistro in questione e della condotta delle parti coinvolte, nonché dei profili delle singole responsabilità dei conducenti;
Opposta è la richiesta di ogni ulteriore indagine”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale e rispettivamente proprietario e impresa CP_3 Controparte_1 assicuratrice per la r.c.a dell'autovettura Volkswagen T cross, targata GE749LJ, per ottenere il pagina 2 di 20 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lui patiti a causa del sinistro stradale in cui è rimasto coinvolto in data 15.5.2021 alle ore 23.10 in via Berna a Milano.
A fondamento della domanda la parte attrice ha dedotto:
- che nelle circostanze di tempo e di luogo indicate era alla guida della vettura EA AR, tg.
CH088SB;
- che, dopo essersi immesso nella stradina di servizio dai civici 11-13 e di via Berna, la sua vettura è stata violentemente urtata da quella di che è finita sull'isola Persona_1
spartitraffico, deviando la propria traiettoria a sinistra;
- che il veicolo attoreo è invece andato ad urtare contro una vettura in sosta (Lancia Y, tg.
EX734YC) sul lato destro della carreggiata;
- che la collisione è avvenuta tra la parte anteriore della vettura Volkswagen T cross, targata
GE749LJ, e la parte posteriore della fiancata destra della vettura EA CP_4
- che l'attore procedeva ad una velocità di circa 11 km/h, mentre le velocità di crociera del convenuto era elevatissima, pari, secondo la stima del consulente tecnico di parte ing. Per_2
a 96 km/h;
[...]
- che il sinistro è stato provocato dalla condotta di guida anomala del convenuto, che non solo stava fuggendo dall'inseguimento di un'altra vettura, con cui era entrato in collisione poco prima, ma anche era in stato di alterazione psico fisica per l'assunzione di bevande alcooliche, essendo risultato positivo all'alcool test;
- che all'esito della collisione delle vetture il convenuto ha tentato di darsi nuovamente alla fuga a piedi, ma è stato fermato dal conducente della Toyota Prius, con cui si è verificato il primo urto,
e da una terza persona, sino a che non sono intervenuti gli operanti per i rilievi di rito;
- di avere riportato gravissime lesioni, che hanno reso necessario il trasporto d'urgenza presso il
Pronto Soccorso dell'Ospedale Niguarda presso cui è stato ricoverato presso l'unità complessa di Neurochirurgia, ove, all'esito di esami ed intervento chirurgico per riduzione della frattura cranica, è stato ricoverato in Neurorianimazione e successivamente al monitoraggio e al trattamento intensivo ritrasferito in Neurochirurgia con diagnosi di “frattura affondata temporo parietale destra, lacero-contusione cerebrale temporo-parietale destra”;
pagina 3 di 20 - di essere stato dimesso in data 25.5.2021, con prescrizione di visita neurochirurgica di controllo e TAC encefalo;
- che, eseguiti numerosi controlli ed esami strumentali, in data 11.5.2022 il dott. ha Per_3 certificato la stabilizzazione clinica con postumi da stimarsi in sede medico legale, “ma meritevoli di inquadramento con test neuropsicologici per riferiti disturbi comportamentali, emotivo affettivi e psicocognitivi”;
- che il consulente medico legale incaricato ha stimato postumi permanenti nella misura di 25 punti percentuali, un'inabilità temporanea assoluta di 10 giorni, parziale al 75% di giorni 30, parziale al 50% di 90 giorni e al 25% di 90 giorni, con incidenza sulla capacità lavorativa di guardia giurata in termini di maggior usura lavorativa;
- di aver sostenuto esborsi per spese mediche nella misura di euro 951,50, di euro 85,50 per il duplicato della cartella clinica (doc. 20), di euro 610,00 per gli onorari per la visita specialistica e la relazione medico legale redatta dal Dott. , nonché di euro 904,00 per le valutazioni Per_4
neuropsicologiche, psicodiagnostiche e psichiatriche;
- che il rapporto di lavoro instaurato con veniva da quest'ultima risolto, con Parte_2
conseguente danno patrimoniale, essendo lui rimasto senza reddito, nonché, tenuto conto delle lesioni riportate, con patimento di danno da perdita di chance, sia di guadagno, sia in termini di soddisfazione personale, per non aver avuto accesso al concorso di agenti della polizia penitenziaria;
- che dopo il trasporto (con esborsi pari ad euro 284,03) la sua vettura è stata demolita in ragione dei danneggiamenti riportati all'esito del sinistro;
- che a seguito di contatti ha offerto l'importo di euro 1.125,00 per i Controparte_1
danni al veicolo attoreo, tenendo conto di un concorso colposo del suo assicurato nella misura del 30%, offerta che non è stata accettata dalla parte attrice poiché ritenuta incongrua con particolare riferimento alla valutazione dell'incidenza delle violazioni del codice della strada da parte dell'attore;
- che, promosso il procedimento di negoziazione assistita e all'esito di visita medico legale,
l'assicurazione ha inviato alla parte attrice l'importo di euro 26.000,00, poi trattenuto a titolo di acconto;
pagina 4 di 20 - che la parte attrice è stata pertanto costretta a promuovere il presente giudizio per far valere le proprie pretese risarcitorie (cfr. per tutti atto di citazione).
Con deposito di comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio Controparte_1 chiedendo il rigetto della domanda attorea, eccependo un concorso colposo dell'attore nella determinazione del sinistro stradale per aver eseguito una manovra di inversione di marcia vietata e per l'effetto aver concorso alla determinazione del sinistro, nonché per aver già provveduto a ristorare ante causam i pregiudizi patiti da;
in subordine, nella denegata ipotesi di Parte_1
accoglimento delle pretese ex adverso formulate, di limitare il risarcimento del danno in relazione alla percentuale di responsabilità accertata in capo al conducente del motociclo e a tutte le pretese strettamente connesse con il sinistro per cui è causa, previa decurtazione degli importi di euro
26.000,00 e di euro 388,00 corrisposti in suo favore.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. è stata dichiarata la contumacia di che non ha Persona_1
provveduto a costituirsi nel presente giudizio, nonostante la regolarità della notifica della citazione nei suoi confronti, e l'udienza ex art. 183 c.p.c. è stata differita al 24.10.2023, previa decorrenza a ritroso dei termini per il deposito delle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c.
Dato atto dell'impossibilità di addivenire ad un componimento bonario della vertenza, il procedimento
è stato istruito documentalmente, mediante l'interpello di l'escussione di testimoni, CP_3
nonché tramite CTU medico legale sulla persona di parte attrice con incarico conferito al dott.
[...]
. Per_5
All'udienza del 4.7.2024 la scrivente ha sottoposto alle parti proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.
e all'udienza del 29.10.2024, a fronte dell'accettazione della stessa da parte dell'attore, la compagnia l'ha respinta.
Il procedimento è stato quindi differito per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del giorno 11.4.2025, con assegnazione alle parti di breve termine per il deposito di note scritte.
Nel corso della menzionata udienza le parti hanno precisato le conclusioni, come sopra riportate, e, all'esito della discussione orale, la scrivente si è riservata di depositare la sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
*
pagina 5 di 20 La domanda attorea si reputa fondata e deve essere accolta per le ragioni e nei limiti di seguito indicati.
Preliminarmente si dà atto che nel verbale dell'udienza dell'11.3.2024 si è indicatoa l'avv. Marcella
Schiavi, procuratrice di intervenuta in udienza anche per Si Controparte_1 CP_3
tratta evidentemente di un refuso, atteso che quest'ultimo non risulta essersi mai costituito in giudizio, né aver mai rilasciato all'avv. Schiavi procura a partecipare alla menzionata udienza.
Tanto premesso, si osserva che ha agito in giudizio nei confronti di Parte_1 [...]
e di promuovendo azione diretta ex art. 144 cod. ass. priv. nei Controparte_1 CP_3 confronti dell'assicurazione del veicolo antagonista e facendo valere una responsabilità ex art. 2054 c.c. nei confronti del conducente-proprietario della Volkswagen T cross, targata GE749LJ, per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lui patiti a causa del sinistro stradale in cui è rimasto coinvolto in data 15.5.2021 alle ore 23.10 in via Berna a Milano.
In particolare, l'attore sin dall'atto introduttivo ha chiesto di accertare la responsabilità esclusiva di nella determinazione del sinistro per cui è causa e condannare i convenuti, in solido tra CP_3
loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali da lui patiti.
Tanto premesso si osserva che nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli (art. 2054, comma 2, c.c.). La presunzione del concorso di colpa ha però carattere sussidiario, operando soltanto in difetto di prova contraria (Cass. sent. n. 6483/2013), dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro: è quindi possibile che la ripartizione delle singole responsabilità dei conducenti segua un criterio diverso, fino a giungere all'esclusione della colpa dell'uno con accertamento di quella esclusiva dell'altro, ma il corrispondente onere probatorio grava su chi ne contesti l'applicazione. Tale prova liberatoria può essere acquisita con qualsiasi mezzo, anche in via presuntiva, ovvero indiretta, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo, o assorbente dell'evento dannoso al comportamento dell'altro conducente (Cass. ord. 13672/2019).
Nel caso di specie, la dinamica del sinistro può essere ricostruita sulla base della relazione di incidente stradale del Corpo di Polizia Locale del Comune di Milano, intervenuta nell'immediatezza del sinistro
(cfr. doc. 1 parte attrice) e delle rappresentazioni fotografiche ivi allegate, nonché dalle risultanze della pagina 6 di 20 prova orale assunte nel presente giudizio (v. deposizione del teste all'udienza del giorno Tes_1
2023).
All'esito dell'istruttoria risulta provato che:
▪ la vettura condotta e di proprietà di dopo un primo urto contro la vettura Toyota CP_3
Prius di in via Primaticcio all'incrocio con via Tolmezzo e dopo un primo Persona_6
arresto, si è data alla fuga andando verso via delle Legioni Romane, svoltando in via Berna, ove
è avvenuta con la seconda collisione con la vettura EA AR condotta da
[...]
; Parte_1
▪ in tale contesto la collisione si è verificata tra la parte anteriore del veicolo Volkswagen T cross, targata GE749LJ, e la parte posteriore della fiancata destra della vettura EA che CP_4
roteando di 180 gradi è andata a fermarsi contro altra vettura in sosta sul lato destro della carreggiata di via Berna;
▪ la vettura Volkswagen T cross, targata GE749LJ, si è arrestata invece dal lato opposto della carreggiata, sormontando l'isola spartitraffico e provocando il danneggiamento del palo ivi presente;
▪ sono state rilevate tracce di frenata di metri 10,54 “impresse dallo pneumatico anteriore sinistro di forma stretta, intensità marcata con andamento rettilineo rispetto all'asse della carreggiata” con tracce di scarrocciamento per una lunghezza di 4,35 metri;
▪ gli agenti intervenuti, ravvisando uno stato di alterazione psico fisica del convenuto in CP_3 ragione di “alitosi alcolica, difficoltà fonetiche e disarmonia nei movimenti con evidente difficoltà di equilibrio”, hanno eseguito l'alcool test, che ha rilevato il superamento del limite consentito con valori di 1,17 gr/l alle ore 11,43;
▪ il convenuto stava scappando da un inseguimento, all'esito di un primo urto con una terza vettura, e dopo il sinistro con l'odierno attore ha tentato nuovamente di darsi alla fuga a piedi, ma è stato fermato dal conducente della vettura Toyota Prius e da un suo passeggero.
La parte attrice a descrizione della dinamica ha dedotto anche la vettura Volkswagen T cross, targata
GE749LJ, viaggiava ad una velocità elevatissima, superiore ai 90 km/h, come stimato dal proprio consulente tecnico di parte, e che al contrario l'attore viaggiava ad una velocità di 11 km/h e di essersi immesso in via Berna dalla stradina di servizio dei civici 11 e 13.
pagina 7 di 20 A fronte delle circostanze di cui all'elenco sopra riportato, che trovano conferma in atti, in particolare, dal verbale di sinistro, parte delle quali (tra cui i rilievi su strada e dell'alcooltest, nonché le dichiarazioni rese nell'immediatezza dell'occorso circa la provenienza dei veicoli Volkswagen T cross e Toyota Prius Tali) formano piena prova fino a querela di falso di quanto attestato nel relativo verbale in adesione all'orientamento della Suprema Corte (v. multis Cass. civ. n. 38/2014 e 29320/2022: detti dati, oggetto di riscontro diretto da parte degli agenti di polizia stradale e riportati nel verbale di sinistro assumono efficacia probatoria di atto pubblico e dunque fanno piena prova, fino a querela di falso, al pari delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza v. in senso conforme Cass. Cass. civ. n. 10376/2024), le ultime menzionate hanno trovato solo parziale conferma all'esito dell'istruttoria.
Non vi è prova, infatti, che il convenuto viaggiasse ad una velocità superiore ai 90 km/h, ma le tracce di franata, quelle di scarrocciamento, i gravissimi danni provocati alle due vetture coinvolte, la posizione dei mezzi dopo l'urto, tra cui il sormonto dell'isola sopraelevata con piegamento del palo presente da parte della Volkswagen T cross, nonché la rotazione di 180 gradi da parte della vettura EA AR provano pienamente una velocità marcatamente elevata, senz'altro superiore al limite di 50 km/h vigente in loco, oltre che gravemente imprudente, tenuto conto dell'orario serale (ore 23.10), della presenza di passaggi pedonali e ciclabili, oltre che per l'alterazione psico fisica del conducente, che, come attestato dagli agenti intervenuti in loco, non aveva una prontezza di riflessi ottimale in ragione dell'accertato stato di alterazione psico fisica.
Lo stesso teste ha dichiarato che la velocità del convenuto era in tale frangente Persona_6
elevata, precisando al contempo che la stessa non poteva raggiungere il limite indicato dalla parte attrice (in virtù della stima operata dal suo ctp di 96 km/h) anche perché il tratto percorso dopo la svolta da via Primaticcio era piuttosto breve e non poteva legittimare il raggiungimento di detta velocità. Il teste rispetto a tale elemento della dinamica del sinistro non solo deve ritenersi capace a Tes_1
testimoniare ex art. 246 c.p.c. per assenza di un interesse attuale e concreto rispetto all'esito della presente vertenza, dovendo ritenersi il primo urto con la sua auto evento del tutto diverso e distinto da quello per cui è causa, ma anche teste del tutto attendibile, non solo perché egli stava proprio seguendo il convenuto e aveva certamente lo sguardo rivolto verso di lui, ma anche si trattava di conducente esperto, essendo di professione taxista;
egli in tale frangente si trovava proprio alla guida del taxi, tanto pagina 8 di 20 che ha potuto paragonare la sua velocità a quella dell'odierno convenuto, definendola più elevata, anche per aver egli trasportato dei clienti. Da ultimo la sua attendibilità può riscontrarsi all'esito di una dichiarazione equilibrata anche rispetto ad un soggetto, che era alla guida di un veicolo che poco prima era venuto con lui a collisione, considerato che il teste ha spontaneamente ridimensionato la valutazione operata dal consulente tecnico di parte attrice, contestualizzandola alle circostanze di luogo di sua conoscenza e percezione diretta.
Inoltre e del tutto specularmente, non è provata nemmeno la precisa velocità tenuta da
[...]
, ma essa deve ritenersi in tale frangente del tutto contenuta e in ogni caso certamente non Parte_1
superiore di molto ai 20 km/h poiché nessuna delle due manovre ipotizzate dagli agenti della Polizia
Locale poteva consentire il raggiungimento di velocità superiore.
Alla luce delle considerazioni che precedono deve ritenersi che il convenuto abbia violato il disposto dell'art. 142 e dell'art. 141 comma 2 c.d.s. per aver tenuto una velocità di guida superiore al limite vigente in loco di 50 km/h, nonché del tutto inadeguata allo stato dei luoghi ed imprudente, tale da determinare pericolo ed intralcio per gli altri utenti della strada, nonché rispetto alla frapposizione di ostacoli rispetto alla marcia.
La condotta di guida di è stata non solo del tutto anomala, ma anche marcatamente CP_3
pericolosa, tanto che si reputa che vada a lui attribuita la responsabilità esclusiva nella determinazione del sinistro per cui è causa.
Va disattesa, infatti, l'eccezione della convenuta secondo cui sarebbe stato il Controparte_1 contegno di guida dell'attore ad incidere causalmente in maniera più rilevante nella determinazione del sinistro per cui è causa. Nessuna violazione di regole cautelari specifiche o generiche può essere, infatti, addebitata a , né il fatto che non possa ritenersi dimostrata la specifica Parte_1
manovra da lui posta in essere appena prima della collisione può far addivenire a conclusioni diverse, poiché:
- in presenza di linea discontinua di mezzeria, tanto l'immissione dalla via laterale al servizio dei civici 11 e 13 di Via Berna, quanto in generale l'inversione di marcia da civici dispari a civici pari potevamo ritenersi manovre consentite;
- nessuna delle due manovre poteva ritenersi imprudente, giacché, essendo giunto il convenuto ad una velocità elevatissima e tenuto conto della posizione in cui si trovava la EA AR quando pagina 9 di 20 si è verificato l'impatto, non poteva vedere, né percepire la presenza del Parte_1
convenuto quando ha iniziato la manovra, né le condizioni dei luoghi (buona illuminazione come si evince dalle fotografie e ampiezza della carreggiata, larga oltre 22 metri) avrebbero sconsigliato l'esecuzione della manovra da parte sua, anche ove fosse stata di cd. inversione ad
U.
La posizione del mezzo attoreo, che è stato colpito nella parte posteriore della fiancata destra, pressoché perpendicolare-trasversale rispetto alla corsia da cui proveniva il convenuto, è, infatti, compatibile con entrambe le prospettazioni e l'urto in tale parte finale indica che l'attore era in procinto di ultimare la manovra poiché altrimenti l'urto sarebbe avvenuto con la parte laterale anteriore.
Da ultimo il fatto che non possa ritenersi provato che l'attore si sia immesso dalla stradina a servizio dei civici 11 e 13 di via Berna, invece che aver effettuato una manovra di inversione ad U (valutazione che nemmeno gli operanti intervenuti in loco sono riusciti ad eseguire e che non può essere contrastata pagina 10 di 20 dalla dichiarazione di che ha riferito di non poter affermare se l'attore proveniva da CP_3
una stradina laterale, o se egli stesse eseguendo una inversione ad U, non avendo la relativa affermazione efficacia confessoria), non può imporre l'applicazione del secondo comma dell'art. 2054 comma 2 c.c.
Infatti, indipendentemente da quale delle due manovre sia stata effettuata, la vettura EA AR si sarebbe trovata nella medesima posizione, perpendicolarmente al senso di marcia rispetto alla vettura condotta da alla velocità con cui stava sopraggiungendo e con il conducente CP_3 nell'accertato stato di alterazione psico fisica è evidente che l'urto non sarebbe stato in ogni caso evitabile.
Nessuna eventuale violazione di regole cautelari da parte di potrebbe in Parte_1
definitiva ritenersi in nesso di causa con la verificazione del sinistro stradale alla luce della condotta di guida del convenuto, da ritenersi del tutto anomala ed imprudente, sì che deve ritenersi in ogni caso superata la presunzione di paritaria responsabilità, dovendo ritenersi in concreto che la condotta di abbia determinato per sé sola la causazione del sinistro per cui è causa. CP_3
I convenuti vanno pertanto condannati, in solido tra loro e nelle rispettive qualità, a risarcire i danni patiti dalla parte attrice, che di seguito si provvede a liquidare.
Ciò premesso in punto di an, occorre procedere all'accertamento della sussistenza dei presupposti delle conseguenze dannose ed alla liquidazione dei relativi danni.
Per ciò che attiene alla liquidazione del danno alla persona connesso alle lesioni, va, preliminarmente, tenuto presente l'indirizzo assunto negli ultimi anni dalla Corte di Cassazione enunciabile, in sintesi, mediante il richiamo alla pronuncia della stessa Suprema Corte (v. ord. n. 7513/2018, Cass. Civ. sent.
n. 25164/2020), che ha riassunto con estrema chiarezza l'approdo giurisprudenziale al quale è pervenuta la giurisprudenza di legittimità mediante il travagliato iter susseguito alle sentenze emesse a
Sezioni Unite nell'anno 2008 (Cass. SS.UU. novembre 2008 nn. 26972-26973-26974-26975).
Secondo i principi enunciati, integralmente condivisi dalla scrivente Giudice “1) l'ordinamento prevede
e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale. 2) Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non unitaria. 3) "Categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.). 4) Nella
pagina 11 di 20 liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito; e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. 5)
In sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto
e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come
e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio. 6) In presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente
(quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). 7) In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose de/tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. 8) In presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). 9) Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale")”.
pagina 12 di 20 Sulla scorta di tali enunciazioni di principio, per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, questo giudice ritiene di dover orientare la liquidazione equitativa in base ai criteri adottati dal Tribunale di Milano con le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico - fisica aggiornate al tempo della decisione (edizione 2024), riconosciute dalla Suprema Corte di Cassazione, in alcune recenti decisioni, quale parametro per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale (es. Cass. 7/6/2011 n. 12408).
In specie occorre fare riferimento alle conclusioni della consulenza tecnica medico-legale depositata dal dott. - da intendersi qui integralmente richiamate -, che vanno totalmente condivise per Per_5
congruità e logicità, in quanto basate su un completo esame anamnestico e su un obiettivo e approfondito studio della documentazione medica prodotta.
In particolare, il ctu hanno riscontrato che all'esito del sinistro per cui è causa ha Parte_1
riportato un quadro menomativo anatomico-funzionale derivato dalla “lesività del distretto cefalico
(TCE con frattura cranica T-P dx e stato di deterioramento di coscienza GCS …) costituito da: 1)Esiti craniotomici emicranio dx e complesso cicatriziale distretto cefalico + esiti FLC parenchimali encefalici in sede T-P dx 2)Disturbo neurocognitivo lieve con aspetti di impulsività e disturbo disadattativo- note di ipoacusia dx” (cfr. consulenza medico legale).
Il ctu ha quindi:
- stimato il danno temporaneo in un'inabilità temporanea assoluta di giorni 10 con sofferenza di grado elevato, una temporanea parziale al 75% di giorni 60 con sofferenza di grado medio, una parziale al 50% di giorni 30 con sofferenza di grado lieve e al 25% di 30 giorni con sofferenza di grado lievissimo (cfr. consulenza medico legale);
- stimato postumi permanenti nella misura del 20%, con residua sofferenza di grado lievissimo;
- ritenuto l'attività di pugilato del tutto impedita per obbligatoria profilassi nei confronti di ulteriori TC ripetuti e l'attività di calcetto consentita con caschetto protettivo;
- ritenuto che “poiché il pz. ha superato, in epoca successiva all'evento traumatico in esame e per quanto dallo stesso riferito, l'esame di idoneità per concorso ad agente di polizia locale, attività lavorativa analoga e tuttora svolta, se ne deduce che dovrebbe sussistere anche
l'idoneità a guardia giurata, almeno con orari di lavoro contrattuali di 8 ore/die, laddove
pagina 13 di 20 attività invece persistenti di durata oltre l'orario comune possono determinare usura e affaticabilità” (cfr. per tutte ctu depositata).
Alla luce delle conclusioni della relazione richiamata, avuto riguardo al caso concreto, tenuto conto delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento della stabilizzazione dei postumi permanenti (29 anni) e dell'entità di questi ultimi (20%), in via equitativa è possibile liquidare per il danno non patrimoniale la somma di euro 99.705,50, comprensiva della somma di euro 89.118,00 per le conseguenze personali riferibili ai postumi permanenti e della somma di euro 10.587,5 per ciò che riguarda l'inabilità temporanea, reputandosi equo calcolare il parametro base giornaliero di euro 170,00 per l'inabilità temporanea assoluta, considerata la sofferenza elevata dedotta dalla parte attrice in ragione del complicato ed doloroso iter clinico e di guarigione, confermata anche dal CTU, di euro 140,00 per i 60 giorni al 75% e di euro 115,00 per i restanti periodi).
ha chiesto altresì il riconoscimento di una personalizzazione del danno non Parte_1
patrimoniale, tenuto conto che le lesioni subite hanno determinato una spiccata sofferenza, incidendo sulla sua quotidianità a causa della modifica delle abitudini di vita in ragione dell'attuale condizione fisica e rendendo più gravoso lo svolgimento della capacità lavorativa.
Con particolare riferimento alla “personalizzazione” del danno non patrimoniale deve richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui “il grado di invalidità permanente espresso da un barème medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima. Pertanto, una volta liquidato il danno biologico convertendo in denaro il grado di invalidità permanente, una liquidazione separato del danno estetico, alla vita di relazione, alla vita sessuale, è possibile soltanto in presenza di circostanza specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Tali circostanze debbono essere tempestivamente allegate dal danneggiato, ed analiticamente indicate nella motivazione, senza rifugiarsi in formule di stile o stereotipe del tipo 'tenuto conto della gravità delle lesioni” (Cass. 23778/2014, Cass. 28988/2019; Cass. 7513/2018).
Orbene, si osserva innanzitutto che il ctu ha verificato la permanenza di un quadro clinico compromesso, atteso che i postumi permanenti riportati determinano usura lavorativa per l'espletamento delle mansioni di guardia giurata, del tutto analoghe a quelle di agente di polizia locale pagina 14 di 20 per cui l'attore ha vinto il concorso, ma anche sportiva in precedenza praticata, quale il pugilato e il calcetto in assenza di utilizzo di caschetto protettivo.
Alla luce delle predette considerazioni si reputano sussistere motivi per provvedere ad una personalizzazione del danno, tenuto conto, in particolare, del patimento per il dolore che tutt'ora sussiste e per le ripercussioni negative, che limitano l'esercizio di mansioni lavorative e sportive.
Merita di essere valorizzata la sofferenza della parte attrice per non aver potuto partecipare al concorso di polizia penitenziaria, cui risulta provato che l'attore teneva e per aver perso le chances di soddisfazioni personali derivanti dalla possibilità di attendere alle relative mansioni.
Si reputa quindi congruo aumentare la componente del danno cd. dinamico relazionale nella misura del
30% (euro 19.658,40); il danno non patrimoniale complessivo sofferto dalla parte attrice in conseguenza del sinistro è pertanto pari a euro 119.363,90.
Dall'importo indicato devono essere decurtate le somme ricevute dalla parte attrice ante causam dalle assicurazioni. Sul punto occorre richiamare il principio di compensatio lucri cum damno, rispetto al quale si sono recentemente espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nelle sentenze gemelle del 2018 (n. 12564; n. 12565; n. 12566; n. 12567), chiarendo che nel procedere all'accertamento dei danni causati da un determinato fatto illecito si deve tener conto anche dei vantaggi eventualmente scaturiti dallo stesso;
invero, la tutela risarcitoria deve essere finalizzata a ripristinare la situazione del danneggiato antecedente al verificarsi del fatto illecito e non deve trasformarsi in un'occasione di ingiustificato arricchimento del danneggiato. Nelle ipotesi in cui, come nel caso di specie, il danneggiato abbia già ricevuto delle somme di denaro a titolo indennitario, infatti, le Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 12565/2018 hanno statuito che: “il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto”. Tanto premesso in termini generali, nel caso di specie alle somme già percepite ante causam si applica il principio della compensatio lucri cum damno e, pertanto, le stesse devono essere sottratte in sede di liquidazione del danno nell'ipotesi in cui venga riconosciuto il diritto al risarcimento del danneggiato. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità con orientamento chiaro e del tutto condivisibile ai fini dell'applicazione del principio della compensatio lucri cum damno vanno decurtate somme che facciano riferimento solo a poste omogenee di danno (Cass. Sez. L, Sentenza n. 20807 del 14/10/2016,
pagina 15 di 20 secondo cui “In tema di liquidazione del danno biologico cd. differenziale, di cui il datore di lavoro è chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa in termini coerenti con la CP_5 struttura bipolare del danno-conseguenza, va operato un computo per poste omogenee”).
La compagnia ha eccepito di avere corrisposto al danneggiato la somma di euro 26.000,00 in data
20.3.2023, che deve essere integralmente imputata a copertura del danno alla salute avendo la compagnia corrisposto l'ulteriore somma di euro 388,00 a titolo di danno patrimoniale (cfr. doc. n. 3
. Controparte_1
Dovendo sottrarsi dalle poste di danno alla persona poste omogenee si rileva che dal danno alla persona liquidato in favore di va sottratto l'importo di euro 26.676,00 (pari a quello di Parte_1
euro 26.000,00 rivalutato dalla data del 20.3.2023, data del versamento della menzionata somma, al fine di consentire la sottrazione di importi omogenei), sì che in favore del danneggiato va riconosciuto l'importo di euro 92.687,90.
Sulle somme riconosciute sono inoltre dovuti gli interessi compensativi per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno, posto che, nelle obbligazioni di valore, il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno;
peraltro, avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, nè sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale fino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi. Ai soli fini del calcolo degli interessi compensativi, sulla somma pari al danno liquidato all'attualità deve essere, anzitutto, operata la devalutazione alla data del fatto (15.5.2021);
l'importo così devalutato deve essere, quindi, rivalutato, secondo la variazione degli indici Istat del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, dalla data del fatto a quella del pagamento
(20.3.2023); sulla somma via via rivalutata devono essere calcolati gli interessi al tasso legale dalla data del fatto a quella del riconoscimento della somma successiva somma per poi operare la relativa decurtazione. Lo stesso meccanismo deve essere applicato sulla residua somma sino alla pronuncia della presente sentenza. Dalla data della sentenza sono dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo residuo liquidato.
pagina 16 di 20 Quanto alle spese mediche il ctu nominato ha ritenuto congrue le spese documentate per accertamenti, visite e indagini neuropsicologiche e psicodiagnostiche nella misura di euro 1.855,00 e tale valutazione merita di essere condivisa;
l'importo va maggiorato di euro 610,00 per spese Medico Legali per l'incarico conferito ante causam al Dott. e di euro 85,50 per il duplicato della cartella clinica Per_4
(doc. 20). Nessuna spese medica futura è stata preventivata dal ctu, poiché eventuali spese sanitarie future potrebbero essere coperte dal SSN. Meritano di essere riconosciute anche le spese stragiudiziali nella misura di euro 4.592,40 per i compensi versati al difensore per l'assistenza stragiudiziale prestata ante causam, considerato che non solo l'esborso è stato dimostrato documentalmente (doc. 42), ma anche la documentata attività svolta nell'interesse del danneggiato ha avuto una autonoma rilevanza, avendo essa portato al riconoscimento di parte del credito risarcitorio già prima della promozione della vertenza.
Compete all'attore il risarcimento del danno patrimoniale per il danno al proprio veicolo nella misura di euro 400,00 per valore ante sinistro - come valutato da - già al netto del Controparte_1 riconoscimento dell'importo di euro 388,00 che la compagnia ha dedotto essere stato versato a titolo di danno materiale (circostanza non oggetto di contestazione da parte dell'attore attrice), oltre alla somma di euro 13,50 per i costi di demolizione, euro 284,03 per le spese di soccorso e recupero del veicolo dal luogo del sinistro, in quanto trattasi di spese giustificate e in nesso eziologico con il sinistro per cui è causa (cfr. docc. 26, 27, 32). Non vi è prova dell'esborso di euro 400,00 per la nuova immatricolazione, non potendo a tal fine costituire prova la comunicazione di posta elettronica di cui al doc. n. 32.
Essendo stata documentata la spesa per la consulenza cinematica di parte, allegata sin dalla citazione sub doc. n. 44 e tenuto conto della peculiarità del sinistro e della sua dinamica, essa si reputa in nesso di causa con l'incidente stradale, sì che può esserne disposto il rimborso in favore della parte attrice ancorchè non sia stata disposta ctu cinematica nel corso del presente giudizio.
A titolo di spese mediche ed accessorie, di ctp e stragiudiziali, nonché per il danno al veicolo e ad esso accessorie va riconosciuto l'importo di complessivi euro 9.109,23 e va maggiorato di interessi sull'importo progressivamente rivalutato secondo i principi espressi da Cass. SU n. 1712/1995 sopra richiamati dalla data delle singole fatture alla data della presente pronuncia ad eccezione dell'importo di euro 400,00 a titolo di danno materiale residuo a decorrere dalla data del 20.3.2023 – data dell'altro pagina 17 di 20 pagamento - in assenza di un riferimento temporale specifico e prendendo a parametro non le stesse somme da ritenersi attuali alla data di emissione del documento fiscale.
Merita di essere riconosciuto altresì il danno patrimoniale da riduzione degli emolumenti reddituali per l'anno del sinistro (2021), tenuto conto che l'attore ha riportato lesioni che gli hanno reso impossibile eseguire prestazioni lavorative per circa una metà dell'anno ed essendo comprovato che egli aveva appena reperito un'occupazione lavorativa e che non è iniziato neppure il periodo di prova di 60 giorni effettivi indicato nella lettera di assunzione.
In applicazione del disposto dell'art. 137 cod. ass. priv. va riconosciuta in suo favore la differenza tra l'importo pari al reddito lordo più elevato dichiarato negli anni precedenti pari ad euro 25.092,00 (per l'anno di imposta 2020) e di euro 9.904,00 (dichiarato nell'anno del sinistro v. doc. 43), sì che in suo favore va liquidato a titolo di danno da mancato guadagno per l'anno 2021 nella misura di euro
15.188,00.
La parte attrice ha chiesto altresì il riconoscimento del danno da perdita di chance per la mancata partecipazione al concorso di agente della polizia locale e per l'interruzione del rapporto di lavoro con
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Sul punto occorre precisare che la Suprema Corte ha qualificato la perdita di chance come la concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, che non integra una mera aspettativa di fatto, ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, sì che il creditore che voglia ottenere il risarcimento dei danni derivanti da detta perdita ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile dev'essere conseguenza immediata e diretta (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1752 del 28/01/2005).
Secondo la giurisprudenza il creditore ha l'onere di provare, benché solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta.
Nel caso di specie è stato richiesto il risarcimento di danno patrimoniale da perdita di chance in ambito lavorativo.
pagina 18 di 20 Sotto il profilo presuntivo può ritenersi dimostrato che, essendo l'attore già stato assunto da , Parte_2
società leader del settore della guardiania, un'interruzione del rapporto di lavoro in maniera così precoce abbia inevitabilmente precluso possibilità di carriera che avrebbero anche consentito sviluppi e progressioni anche in termini economici. Al contrario, se è vero che l'attore avrebbe voluto partecipare al concorso di agente per la polizia penitenziaria e al contrario - come ha dichiarato al ctu - egli è assunto come agente di Polizia Locale, in assenza di produzioni documentali, da cui possa emergere un'effettiva diversa progressione di carriera o il riconoscimento di diverse e più cospicue indennità, nulla può essere riconosciuto in termini di perdita di chance patrimoniale. Il danno da delusione per mancata possibilità di intraprendere la menzionata professione è già stato valorizzato nella personalizzazione del danno non patrimoniale in misura prossima al massimo tabellare.
Per quanto riguarda il primo profilo si reputa di riconoscere l'importo di euro 1.000,00.
Il danno patrimoniale per mancato guadagno nell'anno 2021 e per perdita di chance di carriera nel settore della guardiania va liquidato in complessivi euro 16.188,00.
Alle somme, come sopra determinate, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto. Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del
17.2.1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito (in specie 15.5.2021), a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat. Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio
1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., la progressiva rivalutazione, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dalla data dell'evento dannoso (15.5.2021) sull'importo devalutato a tale data e sino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità, inoltre, sono dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
Si reputano insussistenti i presupposti per riconoscere la lite temeraria, non reputandosi che l'assicurazione convenuta abbia resistito in giudizio con dolo o colpa grave, nemmeno scegliendo di non aderire alla proposta del giudice.
pagina 19 di 20 Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., sì che, le parti convenute debbono essere condannate a rifondere quelle attoree, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
La liquidazione delle spese attoree avviene direttamente in dispositivo, in applicazione dei parametri indicati dall'art. 4 D.M. n. 55/2014, come successivamente modificato dal D.M. n. 147/2022 (calcolato sull'importo riconosciuto all'esito del giudizio a titolo risarcitorio ex art. 5 del DM), della difficoltà delle questioni trattate, nonché dell'attività difensiva concretamente svolta (fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria secondo i valori medi di riferimento, aumentati del 50% per attività introduttiva ed istruttoria).
Sulla scorta del medesimo criterio di soccombenza le spese della ctu medico legale, come liquidate in corso di causa, vanno definitivamente poste a carico delle parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. accertata la responsabilità esclusiva di nella determinazione del sinistro per cui è CP_3
causa, occorso il 15.5.2021, condanna e in solido tra CP_3 Controparte_1
loro e nelle rispettive qualità, al risarcimento in favore di dei danni Parte_1
patrimoniali e non patrimoniali da lui subiti, che, già decurtate le somme a lui corrisposte ante causam, si liquidano rispettivamente in euro 25.297,20 ed in euro 92.687,90, oltre rivalutazione ed interessi come indicati in parte motiva;
2. condanna e in solido tra loro e nelle rispettive qualità, a CP_3 Controparte_1
rifondere in favore della parte attrice le spese di lite, che si liquidano in euro 856,30 per le spese, in euro 963,80 per spese di ctp e in euro 18.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad IVA – se dovuta
– e c.p.a., da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3. pone definitivamente a carico delle parti convenute le spese della C.T.U. medico legale, come già liquidate in corso di causa.
Milano, 10.4.2025 Il Giudice
Lucia Francesca Iori
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