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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/05/2025, n. 4400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4400 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 36598/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE V CIVILE
Giudice dott. CINZIA CASSONE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 12646/2023 (R.G. 25225/2023) emesso dal Tribunale di Milano in data 24.07.2023 e pubblicato in data 28.07.2023
DA
A NORMA DELL'ART. 4 COMMA 10 BIS DEL Parte_1
DECRETO LEGGE 24 C.F. e P.IVA , in persona del legale Parte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Prato (PO), Via Cimabue n. 4, rappresentata e difesa dall'avv.
Marco Baccichet ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Prato (PO), Via G. Catani n. 37
ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
C.F. e P.IVA Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e P.IVA_2
disgiuntamente dagli avv.ti Stefano Monteleone e Luca Siletti, presso il cui studio in Biella, via Aldo Moro
3/a, è elettivamente domiciliata
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da udienza di precisazione delle conclusioni in data
27.05.2024 e da fogli allegati pagina 1 di 9 CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE OPPONENTE
“Voglia l'Ecc.mo Giudice adito: in via preliminare: non concedere la provvisoria esecutività al Decreto Ingiuntivo, per essere l'opposizione fondata su prova scritta;
ancora in via preliminare: dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, in favore del
Tribunale di Prato, o, in alternativa, del Tribunale di Sassari, con condanna dell'odierno convenuto alla refusione delle spese di lite;
sempre in via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato dallo per l'anno 2018, per € 8.000,00, oltre accessori, e/o per l'anno 2019, per € CP_1
8.000,00, oltre accessori;
nel merito: in tesi: (a) revocare il decreto ingiuntivo n. 12646/2023 (R.G. 25225/2023) emesso dal Tribunale di
Milano, Giudice Dott.ssa Boniolo, in data 24.7.2023, per tutte le argomentazioni indicate in narrativa;
(b) annullare la delibera assembleare contenuta nel Verbale, per le ragioni meglio indicate in narrativa;
in ipotesi: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra, condannare l'esponente al pagamento della minor somma ritenuta di giustizia.
Con ogni più ampia riserva istruttoria ex lege.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario”.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA OPPOSTA
“In via preliminare
Poiché l'opposizione non è fondata su prova scritta e comunque non di pronta soluzione, concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
In via principale
Respinta ogni contraria eccezione, domanda e deduzione, in quanto infondata in fatto e diritto per i motivi esposti, confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Dirsi in ogni caso tenuta e condannare in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, a corrispondere all'esponente la somma di euro 29.280,00= oltre ad interessi di mora e spese, il tutto come da fattura allegata al fascicolo di fase monitoria.
In via principale.
Condannare controparte al risarcimento del danno ex-art. 96 CPC, per i motivi esposti, con liquidazione d'ufficio del relativo ammontare.
pagina 2 di 9 Con riserva di ogni più ampia facoltà istruttoria ex-lege.
Con vittoria di spese ed onorari oltre rimborso forfettario CPA ed IVA come per legge”.
pagina 3 di 9 Il giudice, letti gli atti ed i documenti di causa;
lette le conclusioni precisate dalle parti ed ascoltata la discussione orale all'udienza in data 27.05.2025; pronuncia la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
***
Con atto di citazione notificato in data 10.10.2023, costituita a norma dell'art. 4 Controparte_2
comma 10 bis del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3 (nel prosieguo, per brevità, ) si opponeva al Pt_1
decreto ingiuntivo n. 12646/2023 (R.G. 25225/2023), emesso dal Tribunale di Milano in data
24.7.2023 e pubblicato in data 28.07.2023, con il quale la stessa era stata ingiunta al pagamento della somma di Euro 29.280,00, oltre interessi come da domanda e spese per la procedura monitoria, in favore dello (nel prosieguo, per brevità, Controparte_1
. CP_1
a sostegno della propria pretesa monitoriamente azionata, chiedeva il pagamento della CP_1 somma ingiunta a titolo di compenso per l'incarico di tenuta della contabilità, che dichiarava essere stato conferito da durante l'assemblea dei soci della società in data 11.01.2018 e sulla base di Pt_1 detto verbale era stata emessa la fattura n. 2/6 del 31.12.2020, recante l'importo oggetto dell'ingiunzione (vedasi docc. nn. 1 e 4 fascicolo monitorio).
Opponendosi al decreto ingiuntivo Indeep rilevava che:
- all'epoca del verbale suddetto (doc. n. 4 fascicolo monitorio), il Presidente del Consiglio di amministrazione di era il dott. (vedasi doc. n. 3 fascicolo opponente), il quale, a Pt_1 Persona_1
far data dal 02.08.2018, era diventato altresì socio unico dello e, a partire dal settembre CP_1
2020, era stato nominato Amministratore Unico della medesima società, oltre ad essere detentore al
100% delle quote societarie (vedasi doc. n. 4 fascicolo opponente);
- ferma l'inesistenza di specifici rapporti tra e lo il dott. aveva ricoperto Pt_1 CP_1 CP_1
l'incarico di Amministratore Unico di da marzo 2017 a febbraio 2022 (vedasi doc. n. 3 fascicolo Pt_1
opponente), quando veniva revocato e sostituito dal sig. attuale Amministratore Controparte_3
Unico (vedasi doc. n. 5 fascicolo opponente);
- la revoca era dipesa da problematiche e lacune gestionali nell'attività svolta a tale titolo dal dott.
emerse dopo il cambio di Amministratore;
CP_1
- a seguito della revoca, il dott. aveva omesso di adempiere ai propri obblighi di (ex) CP_1
amministratore, in particolare rifiutando: a) di consegnare al Sig. tutta la documentazione CP_3
aziendale e le credenziali di accesso alle varie utenze informatiche di;
b) di inviare il verbale di Pt_1
pagina 4 di 9 revoca dell'incarico di AU, di cui si possiede solo una copia non ufficiale, con le correzioni richieste dal sig. (vedasi doc. n. 5 fascicolo opponente); c) di svolgere tutti gli incombenti necessari, quali, CP_3
ad esempio, comunicazione alla Camera di Commercio di Milano, per eseguire correttamente il cambio di amministratore deciso in assemblea;
- il dott. aveva più volte subordinato l'adempimento di quanto richiestogli al pagamento da CP_1 parte di di somme che l'opponente riteneva non dovute;
Pt_1
- al fine di recuperare la documentazione aziendale necessaria per la prosecuzione della propria attività,
si era vista costretta ad avviare un procedimento monitorio per consegna dinanzi al Tribunale di Pt_1
Sassari (vedasi doc. n. 6 fascicolo opponente) e il dott. non aveva ottemperato al decreto CP_1
ingiuntivo per consegna emesso a suo carico, rendendo necessario il ricorso ad un pignoramento mobiliare presso il suo Studio, sito in Milano. Tale operazione era stata eseguita come da verbale in data 09.05.2023 (vedasi doc. n. 7 fascicolo opponente), all'esito della quale era stata rinvenuta soltanto una parte della documentazione, puntualmente inventariata nel verbale stesso;
- solo all'esito delle azioni svolte dall'attuale attrice opponente per il recupero della documentazione alla stessa dovuta, il dott. si era attivato, sia tramite lo Studio Manca, sia personalmente, sia CP_1 tramite la società Sant'Eliseo 2006 S.r.l. (vedasi doc. n. 8 fascicolo opponente), con tre decreti ingiuntivi, tutti notificati a distanza di pochi giorni l'uno dall'altro, al fine di richiedere all'attuale opponente importi che la stessa riteneva non dovuti e basati su documentazione che l'opponente riferiva essere non genuina e comunque parziale.
Parte attrice opponente eccepiva a) l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, dovendo ritenersi competente, ai sensi dell'art. 19 c.p.c., il Tribunale di Prato, oppure, ove ritenuto applicabile l'art. 20 c.p.c., il Tribunale di Sassari e b) l'intervenuta prescrizione ai sensi degli artt. 2956 e 2957 c.c. del diritto di credito asseritamente vantato dallo CP_1 disconosceva l'esistenza, la validità e l'opponibilità del verbale sopra indicato, in quanto non appartenente alla più vasta documentazione afferente alla società e impugnava il verbale in quanto nullo/inesistente, per assenza di firma sia del Presidente di assemblea soci (dott. , sia del Persona_1
Segretario (dott. e in quanto invalido, non solo per mancata trascrizione del verbale Persona_2
nel libro delle decisioni soci di , ma anche perché la relativa delibera assembleare veniva Pt_1 adottata sulla base di una delega di partecipazione conferita dall'allora socia per il 95% di , Pt_1
dott.ssa in favore del dott. che non rispettava i canoni normativi Persona_3 Persona_2 dettati dall'art. 2479 bis, comma II, c.c.; eccepiva l'insufficienza della fattura monitoriamente azionata a dimostrare il credito vantato che, comunque, rilevava essere relativa a un importo per prestazioni mai avvenute.
pagina 5 di 9 Si costituiva in giudizio chiedendo concedersi la provvisoria esecutività del decreto CP_1
ingiuntivo opposto e la conferma dello stesso, asserendo nel merito che: a) al proprio asserito diritto di credito sarebbe applicabile il termine di prescrizione decennale;
b) il verbale dell'assemblea dell'11.01.2018 sarebbe valido, non impugnato nei termini e pienamente opponibile, con documentazione sempre disponibile ai soci presso la sede legale della società e senza alcun vizio sostanziale o formale;
c) la fattura non sarebbe mai stata contestata, ma sarebbe stata regolarmente accettata e registrata in contabilità, e sarebbe, da sola, idonea a costituire prova del rapporto contrattuale asseritamente esistente tra le parti.
La causa, inizialmente assegnata al giudice dott.ssa Simonetta Scirpo, a far data da 19.02.2024 veniva definitivamente assegnata alla scrivente che, depositate le memorie integrative previste dall'art. 171 ter
c.p.c., alla prima udienza di comparizione in data 07.05.2024, rinviava la causa, per verificare l'eventuale accordo bonario delle parti relativamente al giudizio, all'udienza del 02.07.2024 ex art. 127 ter c.p.c.
Con propria ordinanza in data 02.07.2024, all'esito del deposito di note scritte previste per l'udienza fissata ex art. 127 ter c.p.c., il giudice, rigettata l'istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, ammetteva parte opposta alla prova per interrogatorio formale del legale rappresentante dell'opponente e per testimoni (con quelli indicati nella seconda memoria integrativa) sui alcuni capitoli di prova dedotti a prova diretta, nonché, a prova contraria, sui alcuni capitoli di prova della terza memoria integrativa e rinviava la causa, per l'interrogatorio formale dell'opponente e per l'escussione di tutti i testimoni ammessi all'udienza in data 17.10.2024.
Non essendo comparse le parti all'udienza del 17.10.2024, il giudice, visto l'art. 181/309 c.p.c., rinviava, per i medesimi incombenti all'udienza in data 16.01.2025, nel corso della quale veniva espletato l'interrogatorio formale del sig. e il giudice, rilevato che non vi era in atti Controparte_3
alcuna intimazione a testimoniare prodotta da parte convenuta opposta, riteneva chiusa la fase istruttoria e la causa matura per la decisione, dichiarando decaduta parte convenuta opposta dall'ulteriore prova testimoniale e rinviando la causa per gli incombenti di cui all'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 27.05.2025, concedendo alle parti un termine intermedio per il deposito di brevi note conclusive.
***
In primo luogo si rileva che l'eccezione di incompetenza territoriale deve essere rigettata, alla luce della documentazione in atti, considerato che il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato in data
04.07.2023 e notificato in data 31.07.2023 (come indicato anche dall'opponente nel proprio atto di citazione in opposizione, a pag. 1), mentre l'iscrizione di presso il registro imprese della Pt_1
pagina 6 di 9 provincia di Prato è datata 01.08.2023, pertanto successiva al deposito e alla notifica del ricorso per decreto ingiuntivo (vedasi docc. nn. 3 e 10 fascicolo opposta).
Deve altresì essere rigetta l'eccezione di prescrizione svolta dall'opponente considerato l'effetto interruttivo della stessa alla luce del documento n. 3 del fascicolo di parte opponente.
Si rileva che, presupposto essenziale e imprescindibile dell'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso, è l'avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idoneo a manifestare, chiaramente ed inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera, da parte del cliente.
La prova del conferimento dell'incarico spetta al professionista che deve dimostrare la volontà del cliente di attribuirgli l'incarico per cui chiede il corrispettivo (vedasi Tribunale Roma sez. XI,
04.09.2019, n.16936).
In generale, il contratto d'opera professionale per l'espletamento di attività di consulenza, o di mandato per attività stragiudiziale non deve essere provato necessariamente con la forma scritta ad substantiam ovvero ad probationem, poiché può essere conferito, come sopra ricordato, in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti. Pertanto l'esistenza di un incarico professionale può essere dimostrata mediante prove testimoniali (vedasi Tribunale Ravenna, 11.03.2019, n.261).
Nel caso di specie, alla luce della documentazione in atti (in particolare del docc. nn. 6 e 7 del fascicolo di parte opponente) è emerso che il Verbale in questione di conferimento dell'incarico non era compreso nella documentazione reperita nello Studio dell'ex Amministratore Unico di , dott. Pt_1
in occasione dell'accesso compiuto dal competente Ufficiale Giudiziario al fine di dar Persona_1 esecuzione al decreto ingiuntivo per consegna documenti ottenuto dall'attuale opponente.
Neppure il libro delle decisioni soci sono stati rinvenuti dal competente Ufficiale Giudiziario. Ne deriva la mancata conoscenza del verbale da parte dell'opponente (come, peraltro, confermato dal Sig. in sede di interrogatorio formale all'udienza in data 16.01.2025), nonostante l'opponente si fosse CP_3
attivata per reperire la documentazione societaria. Non può pertanto ritenersi, in mancanza di prova della conoscenza del verbale da parte dell'opponente, la decadenza dell'opponente stessa dalla possibilità di impugnare le delibere risultanti dal suddetto verbale.
Deve inoltre rilevarsi, ulteriormente, che non vi è prova certa circa l'esecuzione delle prestazioni svolte dall'opposta, la cui prova è da quest'ultima affidata alla fattura n. 2/6 del 31.12.2020.
La giurisprudenza, in passato, si è più volte espressa sul tema della natura e del valore di prova della fattura commerciale, specificando che essa consiste nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti riguardanti un rapporto già costituto, pertanto in caso di contestazione del rapporto tra le parti, la fattura pagina 7 di 9 stessa non costituisce un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma viene considerata un mero indizio (vedasi Corte di Cassazione sentenza n. 299 del 12.01.2016).
Se dunque una parte contesta un credito quale risultante da una fattura commerciale, l'altra parte deve fornire al giudice la prova dell'esatto ammontare del suo credito. Pertanto elemento centrale quale condizione necessaria affinché la fattura possa assumere valenza di piena prova, rimane il fatto che il rapporto contrattuale non sia messo in discussione, poiché in caso contrario la valenza probatoria della fattura a priori sarebbe senz'altro da ritenersi esclusa.
Quindi se l'altra parte contesta anche solo minimamente l'origine del credito o semplicemente il suo ammontare, per la controparte che richiede il credito non sarà sufficiente la fattura per dimostrare la fondatezza della sua richiesta (La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili, vedasi
Cass. Civ. 3581/2024).
Nel caso di specie non vi è prova che la fattura in questione sia stata inviata all'attrice opponente per tramite del circuito di fatturazione elettronica dell'Agenzia delle Entrate o attraverso altro canale, avendola contestata nel momento in cui ne ha avuto conoscenza, con la notifica del decreto Pt_1
ingiuntivo.
Parte convenuta opposta non ha pertanto dato prova idonea né di aver ricevuto l'incarico di tenere la contabilità di per gli anni da 2018 a 2020, né di aver eseguito tempestivamente e integralmente Pt_1 le prestazioni traenti fonte dal contratto di prestazione d'opera professionale.
L'opposizione, pertanto, è fondata;
il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
All'accoglimento della domanda di parte attrice opponente segue, ex art. 91 c.p.c., la condanna della convenuta opposta alle spese del presente giudizio, in favore di parte attrice opponente, liquidate come in dispositivo in base ai parametri medi indicati dal D.M. 37/2018 con riferimento al valore della controversia, individuato in atto di citazione in opposizione, previa riduzione del 50% degli importi relativi alla fase decisoria, avuto riguardo alla procedura ex art. 281 sexies c.p.c., a cui devono aggiungersi le spese documentate che ammontano ad Euro 286,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo n. 12646/2023 (R.G. 25225/2023) emesso dal Tribunale di Milano in data 24.07.2023 e pubblicato in data 28.07.2023;
pagina 8 di 9 2) condanna parte convenuta opposta a rimborsare a parte attrice opponente le spese di lite, che si liquidano in Euro 286,00 per spese documentate ed Euro 6.164,00 per compenso professionale, oltre accessori ex lege.
Così deciso in Milano, 30 Maggio 2025, sentenza resa ex art. 281 sexies.
Il Giudice
Cinzia Cassone
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE V CIVILE
Giudice dott. CINZIA CASSONE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 12646/2023 (R.G. 25225/2023) emesso dal Tribunale di Milano in data 24.07.2023 e pubblicato in data 28.07.2023
DA
A NORMA DELL'ART. 4 COMMA 10 BIS DEL Parte_1
DECRETO LEGGE 24 C.F. e P.IVA , in persona del legale Parte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Prato (PO), Via Cimabue n. 4, rappresentata e difesa dall'avv.
Marco Baccichet ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Prato (PO), Via G. Catani n. 37
ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
C.F. e P.IVA Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e P.IVA_2
disgiuntamente dagli avv.ti Stefano Monteleone e Luca Siletti, presso il cui studio in Biella, via Aldo Moro
3/a, è elettivamente domiciliata
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da udienza di precisazione delle conclusioni in data
27.05.2024 e da fogli allegati pagina 1 di 9 CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE OPPONENTE
“Voglia l'Ecc.mo Giudice adito: in via preliminare: non concedere la provvisoria esecutività al Decreto Ingiuntivo, per essere l'opposizione fondata su prova scritta;
ancora in via preliminare: dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, in favore del
Tribunale di Prato, o, in alternativa, del Tribunale di Sassari, con condanna dell'odierno convenuto alla refusione delle spese di lite;
sempre in via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato dallo per l'anno 2018, per € 8.000,00, oltre accessori, e/o per l'anno 2019, per € CP_1
8.000,00, oltre accessori;
nel merito: in tesi: (a) revocare il decreto ingiuntivo n. 12646/2023 (R.G. 25225/2023) emesso dal Tribunale di
Milano, Giudice Dott.ssa Boniolo, in data 24.7.2023, per tutte le argomentazioni indicate in narrativa;
(b) annullare la delibera assembleare contenuta nel Verbale, per le ragioni meglio indicate in narrativa;
in ipotesi: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra, condannare l'esponente al pagamento della minor somma ritenuta di giustizia.
Con ogni più ampia riserva istruttoria ex lege.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario”.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA OPPOSTA
“In via preliminare
Poiché l'opposizione non è fondata su prova scritta e comunque non di pronta soluzione, concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
In via principale
Respinta ogni contraria eccezione, domanda e deduzione, in quanto infondata in fatto e diritto per i motivi esposti, confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Dirsi in ogni caso tenuta e condannare in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, a corrispondere all'esponente la somma di euro 29.280,00= oltre ad interessi di mora e spese, il tutto come da fattura allegata al fascicolo di fase monitoria.
In via principale.
Condannare controparte al risarcimento del danno ex-art. 96 CPC, per i motivi esposti, con liquidazione d'ufficio del relativo ammontare.
pagina 2 di 9 Con riserva di ogni più ampia facoltà istruttoria ex-lege.
Con vittoria di spese ed onorari oltre rimborso forfettario CPA ed IVA come per legge”.
pagina 3 di 9 Il giudice, letti gli atti ed i documenti di causa;
lette le conclusioni precisate dalle parti ed ascoltata la discussione orale all'udienza in data 27.05.2025; pronuncia la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
***
Con atto di citazione notificato in data 10.10.2023, costituita a norma dell'art. 4 Controparte_2
comma 10 bis del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3 (nel prosieguo, per brevità, ) si opponeva al Pt_1
decreto ingiuntivo n. 12646/2023 (R.G. 25225/2023), emesso dal Tribunale di Milano in data
24.7.2023 e pubblicato in data 28.07.2023, con il quale la stessa era stata ingiunta al pagamento della somma di Euro 29.280,00, oltre interessi come da domanda e spese per la procedura monitoria, in favore dello (nel prosieguo, per brevità, Controparte_1
. CP_1
a sostegno della propria pretesa monitoriamente azionata, chiedeva il pagamento della CP_1 somma ingiunta a titolo di compenso per l'incarico di tenuta della contabilità, che dichiarava essere stato conferito da durante l'assemblea dei soci della società in data 11.01.2018 e sulla base di Pt_1 detto verbale era stata emessa la fattura n. 2/6 del 31.12.2020, recante l'importo oggetto dell'ingiunzione (vedasi docc. nn. 1 e 4 fascicolo monitorio).
Opponendosi al decreto ingiuntivo Indeep rilevava che:
- all'epoca del verbale suddetto (doc. n. 4 fascicolo monitorio), il Presidente del Consiglio di amministrazione di era il dott. (vedasi doc. n. 3 fascicolo opponente), il quale, a Pt_1 Persona_1
far data dal 02.08.2018, era diventato altresì socio unico dello e, a partire dal settembre CP_1
2020, era stato nominato Amministratore Unico della medesima società, oltre ad essere detentore al
100% delle quote societarie (vedasi doc. n. 4 fascicolo opponente);
- ferma l'inesistenza di specifici rapporti tra e lo il dott. aveva ricoperto Pt_1 CP_1 CP_1
l'incarico di Amministratore Unico di da marzo 2017 a febbraio 2022 (vedasi doc. n. 3 fascicolo Pt_1
opponente), quando veniva revocato e sostituito dal sig. attuale Amministratore Controparte_3
Unico (vedasi doc. n. 5 fascicolo opponente);
- la revoca era dipesa da problematiche e lacune gestionali nell'attività svolta a tale titolo dal dott.
emerse dopo il cambio di Amministratore;
CP_1
- a seguito della revoca, il dott. aveva omesso di adempiere ai propri obblighi di (ex) CP_1
amministratore, in particolare rifiutando: a) di consegnare al Sig. tutta la documentazione CP_3
aziendale e le credenziali di accesso alle varie utenze informatiche di;
b) di inviare il verbale di Pt_1
pagina 4 di 9 revoca dell'incarico di AU, di cui si possiede solo una copia non ufficiale, con le correzioni richieste dal sig. (vedasi doc. n. 5 fascicolo opponente); c) di svolgere tutti gli incombenti necessari, quali, CP_3
ad esempio, comunicazione alla Camera di Commercio di Milano, per eseguire correttamente il cambio di amministratore deciso in assemblea;
- il dott. aveva più volte subordinato l'adempimento di quanto richiestogli al pagamento da CP_1 parte di di somme che l'opponente riteneva non dovute;
Pt_1
- al fine di recuperare la documentazione aziendale necessaria per la prosecuzione della propria attività,
si era vista costretta ad avviare un procedimento monitorio per consegna dinanzi al Tribunale di Pt_1
Sassari (vedasi doc. n. 6 fascicolo opponente) e il dott. non aveva ottemperato al decreto CP_1
ingiuntivo per consegna emesso a suo carico, rendendo necessario il ricorso ad un pignoramento mobiliare presso il suo Studio, sito in Milano. Tale operazione era stata eseguita come da verbale in data 09.05.2023 (vedasi doc. n. 7 fascicolo opponente), all'esito della quale era stata rinvenuta soltanto una parte della documentazione, puntualmente inventariata nel verbale stesso;
- solo all'esito delle azioni svolte dall'attuale attrice opponente per il recupero della documentazione alla stessa dovuta, il dott. si era attivato, sia tramite lo Studio Manca, sia personalmente, sia CP_1 tramite la società Sant'Eliseo 2006 S.r.l. (vedasi doc. n. 8 fascicolo opponente), con tre decreti ingiuntivi, tutti notificati a distanza di pochi giorni l'uno dall'altro, al fine di richiedere all'attuale opponente importi che la stessa riteneva non dovuti e basati su documentazione che l'opponente riferiva essere non genuina e comunque parziale.
Parte attrice opponente eccepiva a) l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, dovendo ritenersi competente, ai sensi dell'art. 19 c.p.c., il Tribunale di Prato, oppure, ove ritenuto applicabile l'art. 20 c.p.c., il Tribunale di Sassari e b) l'intervenuta prescrizione ai sensi degli artt. 2956 e 2957 c.c. del diritto di credito asseritamente vantato dallo CP_1 disconosceva l'esistenza, la validità e l'opponibilità del verbale sopra indicato, in quanto non appartenente alla più vasta documentazione afferente alla società e impugnava il verbale in quanto nullo/inesistente, per assenza di firma sia del Presidente di assemblea soci (dott. , sia del Persona_1
Segretario (dott. e in quanto invalido, non solo per mancata trascrizione del verbale Persona_2
nel libro delle decisioni soci di , ma anche perché la relativa delibera assembleare veniva Pt_1 adottata sulla base di una delega di partecipazione conferita dall'allora socia per il 95% di , Pt_1
dott.ssa in favore del dott. che non rispettava i canoni normativi Persona_3 Persona_2 dettati dall'art. 2479 bis, comma II, c.c.; eccepiva l'insufficienza della fattura monitoriamente azionata a dimostrare il credito vantato che, comunque, rilevava essere relativa a un importo per prestazioni mai avvenute.
pagina 5 di 9 Si costituiva in giudizio chiedendo concedersi la provvisoria esecutività del decreto CP_1
ingiuntivo opposto e la conferma dello stesso, asserendo nel merito che: a) al proprio asserito diritto di credito sarebbe applicabile il termine di prescrizione decennale;
b) il verbale dell'assemblea dell'11.01.2018 sarebbe valido, non impugnato nei termini e pienamente opponibile, con documentazione sempre disponibile ai soci presso la sede legale della società e senza alcun vizio sostanziale o formale;
c) la fattura non sarebbe mai stata contestata, ma sarebbe stata regolarmente accettata e registrata in contabilità, e sarebbe, da sola, idonea a costituire prova del rapporto contrattuale asseritamente esistente tra le parti.
La causa, inizialmente assegnata al giudice dott.ssa Simonetta Scirpo, a far data da 19.02.2024 veniva definitivamente assegnata alla scrivente che, depositate le memorie integrative previste dall'art. 171 ter
c.p.c., alla prima udienza di comparizione in data 07.05.2024, rinviava la causa, per verificare l'eventuale accordo bonario delle parti relativamente al giudizio, all'udienza del 02.07.2024 ex art. 127 ter c.p.c.
Con propria ordinanza in data 02.07.2024, all'esito del deposito di note scritte previste per l'udienza fissata ex art. 127 ter c.p.c., il giudice, rigettata l'istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, ammetteva parte opposta alla prova per interrogatorio formale del legale rappresentante dell'opponente e per testimoni (con quelli indicati nella seconda memoria integrativa) sui alcuni capitoli di prova dedotti a prova diretta, nonché, a prova contraria, sui alcuni capitoli di prova della terza memoria integrativa e rinviava la causa, per l'interrogatorio formale dell'opponente e per l'escussione di tutti i testimoni ammessi all'udienza in data 17.10.2024.
Non essendo comparse le parti all'udienza del 17.10.2024, il giudice, visto l'art. 181/309 c.p.c., rinviava, per i medesimi incombenti all'udienza in data 16.01.2025, nel corso della quale veniva espletato l'interrogatorio formale del sig. e il giudice, rilevato che non vi era in atti Controparte_3
alcuna intimazione a testimoniare prodotta da parte convenuta opposta, riteneva chiusa la fase istruttoria e la causa matura per la decisione, dichiarando decaduta parte convenuta opposta dall'ulteriore prova testimoniale e rinviando la causa per gli incombenti di cui all'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 27.05.2025, concedendo alle parti un termine intermedio per il deposito di brevi note conclusive.
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In primo luogo si rileva che l'eccezione di incompetenza territoriale deve essere rigettata, alla luce della documentazione in atti, considerato che il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato in data
04.07.2023 e notificato in data 31.07.2023 (come indicato anche dall'opponente nel proprio atto di citazione in opposizione, a pag. 1), mentre l'iscrizione di presso il registro imprese della Pt_1
pagina 6 di 9 provincia di Prato è datata 01.08.2023, pertanto successiva al deposito e alla notifica del ricorso per decreto ingiuntivo (vedasi docc. nn. 3 e 10 fascicolo opposta).
Deve altresì essere rigetta l'eccezione di prescrizione svolta dall'opponente considerato l'effetto interruttivo della stessa alla luce del documento n. 3 del fascicolo di parte opponente.
Si rileva che, presupposto essenziale e imprescindibile dell'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso, è l'avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idoneo a manifestare, chiaramente ed inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera, da parte del cliente.
La prova del conferimento dell'incarico spetta al professionista che deve dimostrare la volontà del cliente di attribuirgli l'incarico per cui chiede il corrispettivo (vedasi Tribunale Roma sez. XI,
04.09.2019, n.16936).
In generale, il contratto d'opera professionale per l'espletamento di attività di consulenza, o di mandato per attività stragiudiziale non deve essere provato necessariamente con la forma scritta ad substantiam ovvero ad probationem, poiché può essere conferito, come sopra ricordato, in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti. Pertanto l'esistenza di un incarico professionale può essere dimostrata mediante prove testimoniali (vedasi Tribunale Ravenna, 11.03.2019, n.261).
Nel caso di specie, alla luce della documentazione in atti (in particolare del docc. nn. 6 e 7 del fascicolo di parte opponente) è emerso che il Verbale in questione di conferimento dell'incarico non era compreso nella documentazione reperita nello Studio dell'ex Amministratore Unico di , dott. Pt_1
in occasione dell'accesso compiuto dal competente Ufficiale Giudiziario al fine di dar Persona_1 esecuzione al decreto ingiuntivo per consegna documenti ottenuto dall'attuale opponente.
Neppure il libro delle decisioni soci sono stati rinvenuti dal competente Ufficiale Giudiziario. Ne deriva la mancata conoscenza del verbale da parte dell'opponente (come, peraltro, confermato dal Sig. in sede di interrogatorio formale all'udienza in data 16.01.2025), nonostante l'opponente si fosse CP_3
attivata per reperire la documentazione societaria. Non può pertanto ritenersi, in mancanza di prova della conoscenza del verbale da parte dell'opponente, la decadenza dell'opponente stessa dalla possibilità di impugnare le delibere risultanti dal suddetto verbale.
Deve inoltre rilevarsi, ulteriormente, che non vi è prova certa circa l'esecuzione delle prestazioni svolte dall'opposta, la cui prova è da quest'ultima affidata alla fattura n. 2/6 del 31.12.2020.
La giurisprudenza, in passato, si è più volte espressa sul tema della natura e del valore di prova della fattura commerciale, specificando che essa consiste nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti riguardanti un rapporto già costituto, pertanto in caso di contestazione del rapporto tra le parti, la fattura pagina 7 di 9 stessa non costituisce un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma viene considerata un mero indizio (vedasi Corte di Cassazione sentenza n. 299 del 12.01.2016).
Se dunque una parte contesta un credito quale risultante da una fattura commerciale, l'altra parte deve fornire al giudice la prova dell'esatto ammontare del suo credito. Pertanto elemento centrale quale condizione necessaria affinché la fattura possa assumere valenza di piena prova, rimane il fatto che il rapporto contrattuale non sia messo in discussione, poiché in caso contrario la valenza probatoria della fattura a priori sarebbe senz'altro da ritenersi esclusa.
Quindi se l'altra parte contesta anche solo minimamente l'origine del credito o semplicemente il suo ammontare, per la controparte che richiede il credito non sarà sufficiente la fattura per dimostrare la fondatezza della sua richiesta (La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili, vedasi
Cass. Civ. 3581/2024).
Nel caso di specie non vi è prova che la fattura in questione sia stata inviata all'attrice opponente per tramite del circuito di fatturazione elettronica dell'Agenzia delle Entrate o attraverso altro canale, avendola contestata nel momento in cui ne ha avuto conoscenza, con la notifica del decreto Pt_1
ingiuntivo.
Parte convenuta opposta non ha pertanto dato prova idonea né di aver ricevuto l'incarico di tenere la contabilità di per gli anni da 2018 a 2020, né di aver eseguito tempestivamente e integralmente Pt_1 le prestazioni traenti fonte dal contratto di prestazione d'opera professionale.
L'opposizione, pertanto, è fondata;
il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
All'accoglimento della domanda di parte attrice opponente segue, ex art. 91 c.p.c., la condanna della convenuta opposta alle spese del presente giudizio, in favore di parte attrice opponente, liquidate come in dispositivo in base ai parametri medi indicati dal D.M. 37/2018 con riferimento al valore della controversia, individuato in atto di citazione in opposizione, previa riduzione del 50% degli importi relativi alla fase decisoria, avuto riguardo alla procedura ex art. 281 sexies c.p.c., a cui devono aggiungersi le spese documentate che ammontano ad Euro 286,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo n. 12646/2023 (R.G. 25225/2023) emesso dal Tribunale di Milano in data 24.07.2023 e pubblicato in data 28.07.2023;
pagina 8 di 9 2) condanna parte convenuta opposta a rimborsare a parte attrice opponente le spese di lite, che si liquidano in Euro 286,00 per spese documentate ed Euro 6.164,00 per compenso professionale, oltre accessori ex lege.
Così deciso in Milano, 30 Maggio 2025, sentenza resa ex art. 281 sexies.
Il Giudice
Cinzia Cassone
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