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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 12/06/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite in materia di previdenza iscritte ai nn. 678/2024 e 775/2025 R.A.C.L., promosse da
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Parte_1
Gianpaolo Secci, che con l'avv. Gian Marco Delunas lo rappresenta e difende per procure speciali agli atti del fascicolo informatico, opponente contro
elettivamente domiciliato in Cagliari, Controparte_1 presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Doa in virtù di procura generale alle liti, opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27 febbraio 2024, iscritto al n. 678/2024 r.a.c.l.,
[...]
ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 325 2023 00038063 Parte_1
43 000, notificato pacificamente il 18 gennaio 2024, per la riscossione di contributi nell'ambito della “gestione agricola - lavoratori autonomi ed associati”, per gli anni compresi tra il 2016 e il 2022, per complessivi euro 29.986,07, accessori compresi.
Con successivo ricorso depositato il 3 marzo 2025, iscritto al n. 775/2025 r.a.c.l., lo stesso ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 325 2024 Parte_1
00038500 91 000, notificato pacificamente il 21 gennaio 2025, per la riscossione di contributi e accessori nell'ambito della “gestione agricola - lavoratori autonomi ed associati”, per l'anno 2023, per complessivi euro 1.868,87. CP_ L' ha resistito in entrambi i giudizi, infine riuniti.
2. Le opposizioni sono fondate e devono, pertanto, essere accolte.
pagina 1 di 6 CP_
2.1. La pretesa creditoria per cui è causa riguarda contributi che secondo l' sarebbero dovuti dall'opponente, per aver partecipato personalmente e abitualmente, come coltivatore diretto, alla gestione dell'azienda agricola della società semplice Società agricola RC
LE e figli, avente ad oggetto la coltivazione di viti e la vendita di vino.
L'opponente, per contro, ha sostenuto di aver partecipato all'attività di coltivazione della vigna in modo sporadico, essendo il fratello , anch'egli socio della società Persona_1 semplice, l'unico ad occuparsi dell'attività agricola in modo prevalente.
2.2. In materia di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti e per malattia dei coltivatori diretti, l'art. 2 della l. 9 gennaio 1963, n. 9, dispone: “1. È condizione per il diritto all'assicurazione di invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e per quello alla assicurazione di malattia per i coltivatori diretti che l'effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame.
2. Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, il requisito della abitualità nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame, previsto dagli articoli 1 e 2, L. 26 ottobre 1957, n. 1047, e dall'art. 1, L. 22 novembre 1954, n. 1136, si ritiene sussistente quando i soggetti indicati nelle suddette norme si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività.
3. Per attività prevalente, ai sensi di cui al precedente comma, deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca per essi la maggior fonte di reddito".
All'art. 3, comma 1, della stessa legge si dispone: "Sono esclusi dall'assicurazione i coltivatori diretti, i mezzadri ed i coloni che coltivano i fondi per i quali il lavoro occorrente sia inferiore a 104 giornate annue [...]".
E' stato osservato che ai fini dell'applicabilità dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, la qualità di coltivatore diretto - rispetto alla quale manca nell'ordinamento una nozione generale applicabile ad ogni fine di legge - deve essere desunta dal combinato disposto degli artt. 2 della l. n. 1047 del 1957, 2 e 3 della l. n. 9 del
1963, sicché per il suo riconoscimento è necessario e sufficiente il concorso dei seguenti requisiti: a) diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi, o diretto ed abituale governo del bestiame, sussistenti allorché l'interessato si dedichi in modo esclusivo a tali attività, o anche in modo soltanto prevalente, cioè tale che le stesse lo impegnino per la maggior parte dell'anno e costituiscano per lui la maggior fonte di reddito;
b) prestazione lavorativa del pagina 2 di 6 nucleo familiare non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento e il governo del bestiame, nonché fabbisogno di manodopera non inferiore a centoquattro giornate lavorative annue.
Non è, pertanto, richiesto il carattere imprenditoriale dell'attività, con la destinazione, anche parziale, dei prodotti del fondo al mercato, essendo sufficiente che gli stessi siano destinati al sostentamento del coltivatore e della sua famiglia, né è prescritto che il coltivatore abbia personalmente prestato centoquattro giornate lavorative annue, riferendosi tale limite al fabbisogno del fondo e non all'attività del singolo (Cass. civ., Sez. L, 26 giugno
2017, n. 15869).
Si afferma infatti che la qualità di coltivatore diretto viene ricollegata al diverso presupposto che l'interessato si dedichi in modo esclusivo a tali attività o anche in modo soltanto prevalente, cioè in modo che le attività stesse lo impegnino per il maggior periodo dell'anno e costituiscano per lui la maggior fonte di reddito. Non è perciò sufficiente stabilire che il lavoratore abbia in concreto prestato, per la coltivazione di un fondo che richiede non meno di 104 giornate lavorative annue, un numero di giornate inferiore a tale limite, essendo la differenza coperta da altri familiari, ma si deve stabilire se l'interessato vi si dedichi in modo quanto meno prevalente, traendone la maggior parte di reddito (Cass. civ., Sez. L, 9 giugno 2003, n. 9208), e a prescindere dal titolo per il quale egli è nel godimento del fondo.
La Suprema Corte (Cass. n. 13938 del 2006) ha pure avuto modo di chiarire che rapporto di prevalenza è definito (dall'art. 2, comma 3, della l. n. 9/1963 cit.) con due criteri congiunti, uno temporale e l'altro reddituale.
Il criterio temporale è costituito dal lavoro agricolo per la maggior parte dell'anno, ulteriormente precisato all'art. 3 con il criterio quantitativo delle 104 giornate;
il criterio reddituale, costituito dalla prevalenza del reddito agricolo anche con riferimento al reddito pensionistico, si coniuga con il precedente, e concorre a definire una attività agricola in sé significativa e preponderante.
2.3. All'esito dell'istruttoria della causa n. 678/2024 r.a.c.l. (le prove prodotte e dedotte nella causa riunita n. 775/2025 sono sostanzialmente analoghe a quelle allegate nel Pt_2
CP_ primo giudizio del 2024), è dato ritenere che l' non abbia assolto l'onere della prova, posto a suo carico ai sensi dell'art. 2697 c.c., circa i fatti fondanti la pretesa.
Manca innanzitutto ogni approfondimento, da parte dell' , sia a livello di CP_1
allegazioni che di prove, circa il numero di giornate annue necessarie per la lavorazione del fondo.
pagina 3 di 6 Nel verbale ispettivo n. 2022003228/CD del 30 maggio 2022 (da cui ha avuto origine l'attività di riscossione per i crediti oggetto di causa) si legge soltanto che “l'azienda agricola opera su circa 4 ettari di vigneto”, che genererebbe un fabbisogno lavorativo “non inferiore a 104 giornate annue”.
Del lavoro – stando sempre alla ricostruzione contenuta nello stesso verbale – si occuperebbero con abitualità e prevalenza, in egual misura, i tre soci della Società agricola
RC LE e figli s.s., nonché fratelli, , e Persona_1 Parte_1 Per_2
.
[...]
Non è stato peraltro considerato dagli ispettori che, trattandosi di coltivatori diretti operanti in società, “la verifica dei requisiti dalla legge richiesti per integrare la qualifica di coltivatore diretto dovrà esser compiuta con riferimento a ciascun socio considerato come un nucleo a sé. Ciò comporta, peraltro, che il fabbisogno lavorativo del fondo (di cui agli artt. 3 e 4 L. n. 9-1963) ed il rapporto prestazione lavorativa - fabbisogno del fondo (di cui all'art.
2-I cit. L. n. 9-1963) siano apprezzati non già con riferimento al fondo oggetto dell'attività sociale ma alla quota di esso corrispondente alla quota del socio nella società”
(Cass. civ., Sez. L, 19 marzo 1988, n. 2527).
Nessun apprezzamento di tal tipo è stato sottoposto all'attenzione del tribunale da parte CP_ dell'
Oltre a ciò, occorre osservare che negli anni 2016, 2017 e 2018 il ricorrente pacificamente era percettore di redditi assimilati a quelli da lavoro subordinato (indennità di mobilità) e dal 2019 è titolare di pensione di vecchiaia.
Dal modello 730 per l'anno 2016 presentato dall'opponente (produzione effettuata nell'ambito del giudizio iscritto al n. 678/2024 r.a.c.l., su ordine del Tribunale ai sensi dell'art. 421 c.p.c.) si ricava che egli avesse percepito redditi di lavoro dipendente/assimilati nella misura complessiva di euro 12.767,00, importo ridottosi ad euro 10.443,00 nel 2017
(modello 730 del 2018) e ad euro 9.100,00 nel 2018 (modello 730 del 2019), per poi risalire dal 2019, in corrispondenza con la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia (nel
2019 si contano euro 20.136,00 di reddito) fino al 2022, allorquando l'opponente risulta percettore della somma di euro 19.914,58 a titolo di pensione (modello CU 2023 in atti).
E' presumibile che l'opponente abbia goduto di un importo non inferiore a titolo di pensione anche nel 2023.
pagina 4 di 6 CP_ Dal 2016 al 2023 l' non ha invece dimostrato se e in che misura l'opponente abbia tratto per sé redditi dal lavoro agricolo prestato nell'ambito della società semplice di cui è membro.
Non v'è quindi nemmeno prova che il reddito agricolo fosse prevalente rispetto agli altri redditi percepiti dall'opponente.
Alla luce delle considerazioni che precedono, assorbita ogni ulteriore censura dell'opponente, gli avvisi di addebito devono essere annullati, per insussistenza del credito CP_ contributivo dell'
3. In considerazione del criterio della soccombenza, l'opposto deve essere condannato, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., alla rifusione in favore dell'opponente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto dei parametri per le cause di previdenza.
Le spese processuali sono quantificate tenendo conto della regola per cui i procedimenti si considerano separatamente fino alla riunione e unitariamente dalla riunione fino alla definizione (cfr. Cass. civ., Sez. II, 3 settembre 2013, n. 20147). Si liquidano pertanto separatamente i compensi per le fasi di studio, introduttiva ed istruttoria del procedimento iscritto al n. 678/2024 r.a.c.l. e per le fasi di studio ed introduttiva del procedimento iscritto al n. 775/2025 r.a.c.l. (in cui non si è svolta la fase istruttoria), mentre si quantifica unitariamente quello per la fase decisoria.
La liquidazione dei compensi per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria della causa del
2024 terrà conto del valore di quella controversia (compreso nella fascia tra gli euro
26.000,01 e gli euro 52.000,00, posto che il valore complessivo dei crediti litigiosi, per le annualità correnti dal 2016 al 2022, è pari ad euro 29.986,07).
La liquidazione dei compensi per le fasi di studio ed introduttiva della causa del 2025 terrà conto dei parametri per le cause di previdenza di valore compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00, in considerazione dell'entità del credito litigioso di quella causa, che è pari ad euro 1.868,87.
Dal momento della riunione, per il compenso (unico) da liquidare per la fase decisoria, si terrà conto del valore maggiore di euro 29.986,07.
In definitiva i compensi (cui devono sommarsi euro 259,00 ed euro 49,00 per spese di contributo unificato) sono così liquidati: fase di studio causa r.a.c.l. 678/2024 euro 1.700,00 fase introduttiva causa r.a.c.l. 678/2024 euro 1.200,00
pagina 5 di 6 fase istruttoria causa r.a.c.l. 678/2024 euro 1.347,00
fase di studio causa r.a.c.l. 775/2025 euro 213,00
fase introduttiva causa r.a.c.l. 775/2025 euro 213,00
fase decisoria unificata euro 1.838,00
Totale compensi euro 6.511,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- accoglie le opposizioni e, per l'effetto, annulla gli avvisi di addebito oggetto di causa;
CP_
- condanna l' alla rifusione in favore dell'opponente delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 6.819,00, di cui euro 6.511,00 per compensi, il residuo per spese di contributo unificato, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cagliari, 12 giugno 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite in materia di previdenza iscritte ai nn. 678/2024 e 775/2025 R.A.C.L., promosse da
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Parte_1
Gianpaolo Secci, che con l'avv. Gian Marco Delunas lo rappresenta e difende per procure speciali agli atti del fascicolo informatico, opponente contro
elettivamente domiciliato in Cagliari, Controparte_1 presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Doa in virtù di procura generale alle liti, opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27 febbraio 2024, iscritto al n. 678/2024 r.a.c.l.,
[...]
ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 325 2023 00038063 Parte_1
43 000, notificato pacificamente il 18 gennaio 2024, per la riscossione di contributi nell'ambito della “gestione agricola - lavoratori autonomi ed associati”, per gli anni compresi tra il 2016 e il 2022, per complessivi euro 29.986,07, accessori compresi.
Con successivo ricorso depositato il 3 marzo 2025, iscritto al n. 775/2025 r.a.c.l., lo stesso ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 325 2024 Parte_1
00038500 91 000, notificato pacificamente il 21 gennaio 2025, per la riscossione di contributi e accessori nell'ambito della “gestione agricola - lavoratori autonomi ed associati”, per l'anno 2023, per complessivi euro 1.868,87. CP_ L' ha resistito in entrambi i giudizi, infine riuniti.
2. Le opposizioni sono fondate e devono, pertanto, essere accolte.
pagina 1 di 6 CP_
2.1. La pretesa creditoria per cui è causa riguarda contributi che secondo l' sarebbero dovuti dall'opponente, per aver partecipato personalmente e abitualmente, come coltivatore diretto, alla gestione dell'azienda agricola della società semplice Società agricola RC
LE e figli, avente ad oggetto la coltivazione di viti e la vendita di vino.
L'opponente, per contro, ha sostenuto di aver partecipato all'attività di coltivazione della vigna in modo sporadico, essendo il fratello , anch'egli socio della società Persona_1 semplice, l'unico ad occuparsi dell'attività agricola in modo prevalente.
2.2. In materia di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti e per malattia dei coltivatori diretti, l'art. 2 della l. 9 gennaio 1963, n. 9, dispone: “1. È condizione per il diritto all'assicurazione di invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e per quello alla assicurazione di malattia per i coltivatori diretti che l'effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame.
2. Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, il requisito della abitualità nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame, previsto dagli articoli 1 e 2, L. 26 ottobre 1957, n. 1047, e dall'art. 1, L. 22 novembre 1954, n. 1136, si ritiene sussistente quando i soggetti indicati nelle suddette norme si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività.
3. Per attività prevalente, ai sensi di cui al precedente comma, deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca per essi la maggior fonte di reddito".
All'art. 3, comma 1, della stessa legge si dispone: "Sono esclusi dall'assicurazione i coltivatori diretti, i mezzadri ed i coloni che coltivano i fondi per i quali il lavoro occorrente sia inferiore a 104 giornate annue [...]".
E' stato osservato che ai fini dell'applicabilità dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, la qualità di coltivatore diretto - rispetto alla quale manca nell'ordinamento una nozione generale applicabile ad ogni fine di legge - deve essere desunta dal combinato disposto degli artt. 2 della l. n. 1047 del 1957, 2 e 3 della l. n. 9 del
1963, sicché per il suo riconoscimento è necessario e sufficiente il concorso dei seguenti requisiti: a) diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi, o diretto ed abituale governo del bestiame, sussistenti allorché l'interessato si dedichi in modo esclusivo a tali attività, o anche in modo soltanto prevalente, cioè tale che le stesse lo impegnino per la maggior parte dell'anno e costituiscano per lui la maggior fonte di reddito;
b) prestazione lavorativa del pagina 2 di 6 nucleo familiare non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento e il governo del bestiame, nonché fabbisogno di manodopera non inferiore a centoquattro giornate lavorative annue.
Non è, pertanto, richiesto il carattere imprenditoriale dell'attività, con la destinazione, anche parziale, dei prodotti del fondo al mercato, essendo sufficiente che gli stessi siano destinati al sostentamento del coltivatore e della sua famiglia, né è prescritto che il coltivatore abbia personalmente prestato centoquattro giornate lavorative annue, riferendosi tale limite al fabbisogno del fondo e non all'attività del singolo (Cass. civ., Sez. L, 26 giugno
2017, n. 15869).
Si afferma infatti che la qualità di coltivatore diretto viene ricollegata al diverso presupposto che l'interessato si dedichi in modo esclusivo a tali attività o anche in modo soltanto prevalente, cioè in modo che le attività stesse lo impegnino per il maggior periodo dell'anno e costituiscano per lui la maggior fonte di reddito. Non è perciò sufficiente stabilire che il lavoratore abbia in concreto prestato, per la coltivazione di un fondo che richiede non meno di 104 giornate lavorative annue, un numero di giornate inferiore a tale limite, essendo la differenza coperta da altri familiari, ma si deve stabilire se l'interessato vi si dedichi in modo quanto meno prevalente, traendone la maggior parte di reddito (Cass. civ., Sez. L, 9 giugno 2003, n. 9208), e a prescindere dal titolo per il quale egli è nel godimento del fondo.
La Suprema Corte (Cass. n. 13938 del 2006) ha pure avuto modo di chiarire che rapporto di prevalenza è definito (dall'art. 2, comma 3, della l. n. 9/1963 cit.) con due criteri congiunti, uno temporale e l'altro reddituale.
Il criterio temporale è costituito dal lavoro agricolo per la maggior parte dell'anno, ulteriormente precisato all'art. 3 con il criterio quantitativo delle 104 giornate;
il criterio reddituale, costituito dalla prevalenza del reddito agricolo anche con riferimento al reddito pensionistico, si coniuga con il precedente, e concorre a definire una attività agricola in sé significativa e preponderante.
2.3. All'esito dell'istruttoria della causa n. 678/2024 r.a.c.l. (le prove prodotte e dedotte nella causa riunita n. 775/2025 sono sostanzialmente analoghe a quelle allegate nel Pt_2
CP_ primo giudizio del 2024), è dato ritenere che l' non abbia assolto l'onere della prova, posto a suo carico ai sensi dell'art. 2697 c.c., circa i fatti fondanti la pretesa.
Manca innanzitutto ogni approfondimento, da parte dell' , sia a livello di CP_1
allegazioni che di prove, circa il numero di giornate annue necessarie per la lavorazione del fondo.
pagina 3 di 6 Nel verbale ispettivo n. 2022003228/CD del 30 maggio 2022 (da cui ha avuto origine l'attività di riscossione per i crediti oggetto di causa) si legge soltanto che “l'azienda agricola opera su circa 4 ettari di vigneto”, che genererebbe un fabbisogno lavorativo “non inferiore a 104 giornate annue”.
Del lavoro – stando sempre alla ricostruzione contenuta nello stesso verbale – si occuperebbero con abitualità e prevalenza, in egual misura, i tre soci della Società agricola
RC LE e figli s.s., nonché fratelli, , e Persona_1 Parte_1 Per_2
.
[...]
Non è stato peraltro considerato dagli ispettori che, trattandosi di coltivatori diretti operanti in società, “la verifica dei requisiti dalla legge richiesti per integrare la qualifica di coltivatore diretto dovrà esser compiuta con riferimento a ciascun socio considerato come un nucleo a sé. Ciò comporta, peraltro, che il fabbisogno lavorativo del fondo (di cui agli artt. 3 e 4 L. n. 9-1963) ed il rapporto prestazione lavorativa - fabbisogno del fondo (di cui all'art.
2-I cit. L. n. 9-1963) siano apprezzati non già con riferimento al fondo oggetto dell'attività sociale ma alla quota di esso corrispondente alla quota del socio nella società”
(Cass. civ., Sez. L, 19 marzo 1988, n. 2527).
Nessun apprezzamento di tal tipo è stato sottoposto all'attenzione del tribunale da parte CP_ dell'
Oltre a ciò, occorre osservare che negli anni 2016, 2017 e 2018 il ricorrente pacificamente era percettore di redditi assimilati a quelli da lavoro subordinato (indennità di mobilità) e dal 2019 è titolare di pensione di vecchiaia.
Dal modello 730 per l'anno 2016 presentato dall'opponente (produzione effettuata nell'ambito del giudizio iscritto al n. 678/2024 r.a.c.l., su ordine del Tribunale ai sensi dell'art. 421 c.p.c.) si ricava che egli avesse percepito redditi di lavoro dipendente/assimilati nella misura complessiva di euro 12.767,00, importo ridottosi ad euro 10.443,00 nel 2017
(modello 730 del 2018) e ad euro 9.100,00 nel 2018 (modello 730 del 2019), per poi risalire dal 2019, in corrispondenza con la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia (nel
2019 si contano euro 20.136,00 di reddito) fino al 2022, allorquando l'opponente risulta percettore della somma di euro 19.914,58 a titolo di pensione (modello CU 2023 in atti).
E' presumibile che l'opponente abbia goduto di un importo non inferiore a titolo di pensione anche nel 2023.
pagina 4 di 6 CP_ Dal 2016 al 2023 l' non ha invece dimostrato se e in che misura l'opponente abbia tratto per sé redditi dal lavoro agricolo prestato nell'ambito della società semplice di cui è membro.
Non v'è quindi nemmeno prova che il reddito agricolo fosse prevalente rispetto agli altri redditi percepiti dall'opponente.
Alla luce delle considerazioni che precedono, assorbita ogni ulteriore censura dell'opponente, gli avvisi di addebito devono essere annullati, per insussistenza del credito CP_ contributivo dell'
3. In considerazione del criterio della soccombenza, l'opposto deve essere condannato, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., alla rifusione in favore dell'opponente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto dei parametri per le cause di previdenza.
Le spese processuali sono quantificate tenendo conto della regola per cui i procedimenti si considerano separatamente fino alla riunione e unitariamente dalla riunione fino alla definizione (cfr. Cass. civ., Sez. II, 3 settembre 2013, n. 20147). Si liquidano pertanto separatamente i compensi per le fasi di studio, introduttiva ed istruttoria del procedimento iscritto al n. 678/2024 r.a.c.l. e per le fasi di studio ed introduttiva del procedimento iscritto al n. 775/2025 r.a.c.l. (in cui non si è svolta la fase istruttoria), mentre si quantifica unitariamente quello per la fase decisoria.
La liquidazione dei compensi per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria della causa del
2024 terrà conto del valore di quella controversia (compreso nella fascia tra gli euro
26.000,01 e gli euro 52.000,00, posto che il valore complessivo dei crediti litigiosi, per le annualità correnti dal 2016 al 2022, è pari ad euro 29.986,07).
La liquidazione dei compensi per le fasi di studio ed introduttiva della causa del 2025 terrà conto dei parametri per le cause di previdenza di valore compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00, in considerazione dell'entità del credito litigioso di quella causa, che è pari ad euro 1.868,87.
Dal momento della riunione, per il compenso (unico) da liquidare per la fase decisoria, si terrà conto del valore maggiore di euro 29.986,07.
In definitiva i compensi (cui devono sommarsi euro 259,00 ed euro 49,00 per spese di contributo unificato) sono così liquidati: fase di studio causa r.a.c.l. 678/2024 euro 1.700,00 fase introduttiva causa r.a.c.l. 678/2024 euro 1.200,00
pagina 5 di 6 fase istruttoria causa r.a.c.l. 678/2024 euro 1.347,00
fase di studio causa r.a.c.l. 775/2025 euro 213,00
fase introduttiva causa r.a.c.l. 775/2025 euro 213,00
fase decisoria unificata euro 1.838,00
Totale compensi euro 6.511,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- accoglie le opposizioni e, per l'effetto, annulla gli avvisi di addebito oggetto di causa;
CP_
- condanna l' alla rifusione in favore dell'opponente delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 6.819,00, di cui euro 6.511,00 per compensi, il residuo per spese di contributo unificato, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cagliari, 12 giugno 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
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