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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 24/06/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. Nr. 2963/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2963/2022 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Pesaro (PS), Via Bixio, n. 20, presso lo studio dell'avv. Vellucci
Roberto e dell'avv. Paganucci Paolo che la rappresentano e difendono nel presente giudizio, come da procura in atti;
- ATTORE -
contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_2
-
- CONVENUTO CONTUMACE -
CONCLUSIONI: parte attrice ha precisato le conclusioni come da note scritte in sostituzione di udienza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La società già - rappresentato di essere proprietaria Parte_1 Parte_2
esclusiva del compendio immobiliare, composto da terreni e fabbricati in disuso, denominato “Area ex Corderia” posto in Viserba di Rimini in virtù di atto notarile a ministero Notaio Dott. Persona_1
del 26/07/1984 e successivo atto di integrazione del 06/02/1995 - esponeva che le particelle di sua proprietà circondavano la particella censita al NCT del Comune di Rimini al foglio 47, n. 24 - corrispondente all'alveo di un antico fosso, ora non più esistente, che dirottava le acque del vecchio mulino da tempo dismesso - intestata alla Società dei Mulini sulla Fossa Patara. L'odierna attrice rappresentava che, sin dal 1984, anno di acquisto del compendio immobiliare, tale particella - inserita al centro delle altre particelle di sua proprietà, all'interno di un'area da sempre recintata - è stata dalla stessa posseduta come se fosse propria, provvedendo a tagliare l'erba ed a effettuare le opere di manutenzione ordinaria senza che alcuno si sia mai interessato di essa. Ciò premesso, la società conveniva in giudizio la Società dei Mulini sulla Fossa Patara, rassegnando le Parte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Rimini adito, contrariis rejectis, per i motivi spiegati nella citazione: 1) Accertare e dichiarare che l'istante è proprietario a titolo originario per usucapione ex art. 1158 CC, in virtù del possesso continuato, manifesto, pacifico ed esclusivo sin dal
1984, dell'immobile sito in Rimini identificato alla particella 24 fg. 47 del NCT di Rimini come descritto in doc.A e doc.1; 2) per l'effetto sia ordinato al Conservatore dei Registri Immobiliari di
Rimini e comunque alla competente Agenzia del Territorio di procedere alla trascrizione della sentenza ed ai competenti uffici la voltura catastale. Con condanna di ctp alle spese processuali”.
La parte convenuta, citata mediante notificazione per pubblici proclami, non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace.
All'udienza del 22/03/2023, compariva il procuratore di parte attrice, chiedendo la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e, all'esito, il Giudice, dichiarata la contumacia della convenuta, concedeva i richiesti termini e fissava l'udienza per l'ammissione delle istanze istruttorie.
Con ordinanza del 25/03/2024, il Giudice provvedeva sulle richieste istruttorie di parte attrice e, assunta la prova per testi ammessa, all'udienza del 13/11/2024 - sostituita dal deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c. del D. Lgs. 149/2022 - il procuratore di parte attrice precisava le conclusioni e il Giudice assegnava i richiesti termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, trattenendo la causa in decisione.
Tutto ciò premesso, la domanda formulata dalla società è fondata e risulta Parte_1
meritevole di accoglimento.
Dall'attività istruttoria espletata nel presente giudizio, è emerso che il terreno di circa 850 mq, identificato al Catasto Terreni del Comune di Rimini (RN) al fg. 47, particella 24, è stato utilizzato dall'attrice uti dominus sin dal 1984, anno di acquisto dell'intero compendio immobiliare circostante la suddetta particella.
I testimoni escussi alle udienze del 03/06/2024 e 01/07/2024 - , Testimone_1 Tes_2
ed il Geom. il quale ha redatto la consulenza tecnica di parte - hanno
[...] Testimone_3
confermato: che il terreno per cui è causa, sito all'interno della proprietà di parte attrice, viene goduto da parte della società dal momento dell'acquisto avvenuto nel 1984 ad oggi e Parte_1
comunque da oltre venti anni in maniera continuativa ed esclusiva;
che tutta l'area di proprietà di ivi inclusa la particella oggetto di causa, è recintata da oltre venti anni sino ad Parte_1
oggi e l'ingresso era (ed è) consentito unicamente previa autorizzazione di parte attrice;
che la società ha provveduto per oltre venti anni e comunque sin dal momento dell'acquisto Parte_1
nel 1984 alla manutenzione, pulizia e custodia del predetto terreno con attività quali tagliare erbacce, piante ed arbusti, tenere ordinati i campi ed in genere prendendosi cura di tale terreno;
che la parte attrice, da oltre venti anni e sino ad oggi, gode del terreno, mostrandosi in pubblico quale unica ed esclusiva proprietaria dello stesso.
Le risultanze dell'attività istruttoria consentono di ritenere che la società abbia Parte_1
esercitato un possesso utile ai fini dell'acquisto del diritto di proprietà a titolo originario per usucapione, possesso che non si risolve nella mera utilizzazione del fondo, ma deve concretarsi in atti idonei ad esprimere, in concreto, l'esercizio della signoria uti dominus sul bene. Sotto questo profilo, poiché la connotazione principale del diritto di proprietà è la facoltà di escludere i terzi dal godimento del bene che ne costituisce oggetto (cosiddetto ius excludendi alios), occorre accertare, in concreto, se il soggetto che si trova in relazione materiale con la res abbia dimostrato non soltanto di averla utilizzata, ma di averne, per l'appunto, precluso ai terzi la fruizione.
Nel caso di specie, l'esistenza di apposita recinzione a perimetro dell'intera area di proprietà dell'attrice che circonda la particella per cui è causa - che si trova, quindi, al centro dell'area recintata
- costituisce concreta espressione della volontà dell'attrice di possedere “uti dominus”, precludendo a terzi l'accesso e la fruizione del terreno;
in tal senso, si richiama anche la più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo, sebbene non sia sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale, o sulla mera tolleranza del proprietario […] la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare, sul bene immobile, una relazione materiale configurabile in termini di ius excludendi alios, e dunque di possederlo come proprietario, escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto" (cfr. Corte di
Cassazione, ordinanza n. 18615/2022; Corte di Cassazione, sentenza n. 1796/2022).
Dagli elementi acquisiti al presente giudizio, emerge, dunque, che il bene oggetto di causa è stato posseduto uti dominus, pacificamente, ininterrottamente e pubblicamente dall'odierna attrice per un periodo di tempo superiore al ventennio richiesto dall'art. 1158 c.c. per l'acquisto per usucapione.
Pertanto, la domanda formulata dalla va accolta. Parte_1
Le spese di lite sono integralmente compensate, tenuto conto della natura della fattispecie e della contumacia della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nel giudizio di I grado iscritto al R.G. Nr.
1963/2022, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, dichiara che la società Parte_1
ha acquistato per intervenuta usucapione il diritto di proprietà del terreno sito Parte_1
nel Comune di Rimini (RN), distinto al NCT del Comune di Rimini al foglio 47, particella 24;
- ordina al competente Ufficio del Territorio di Rimini e alla competente Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Rimini di procedere alla trascrizione dell'acquisto a titolo originario per usucapione ex art. 1158 c.c. sul bene suddetto;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Rimini, 24 giugno 2025.
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2963/2022 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Pesaro (PS), Via Bixio, n. 20, presso lo studio dell'avv. Vellucci
Roberto e dell'avv. Paganucci Paolo che la rappresentano e difendono nel presente giudizio, come da procura in atti;
- ATTORE -
contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_2
-
- CONVENUTO CONTUMACE -
CONCLUSIONI: parte attrice ha precisato le conclusioni come da note scritte in sostituzione di udienza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La società già - rappresentato di essere proprietaria Parte_1 Parte_2
esclusiva del compendio immobiliare, composto da terreni e fabbricati in disuso, denominato “Area ex Corderia” posto in Viserba di Rimini in virtù di atto notarile a ministero Notaio Dott. Persona_1
del 26/07/1984 e successivo atto di integrazione del 06/02/1995 - esponeva che le particelle di sua proprietà circondavano la particella censita al NCT del Comune di Rimini al foglio 47, n. 24 - corrispondente all'alveo di un antico fosso, ora non più esistente, che dirottava le acque del vecchio mulino da tempo dismesso - intestata alla Società dei Mulini sulla Fossa Patara. L'odierna attrice rappresentava che, sin dal 1984, anno di acquisto del compendio immobiliare, tale particella - inserita al centro delle altre particelle di sua proprietà, all'interno di un'area da sempre recintata - è stata dalla stessa posseduta come se fosse propria, provvedendo a tagliare l'erba ed a effettuare le opere di manutenzione ordinaria senza che alcuno si sia mai interessato di essa. Ciò premesso, la società conveniva in giudizio la Società dei Mulini sulla Fossa Patara, rassegnando le Parte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Rimini adito, contrariis rejectis, per i motivi spiegati nella citazione: 1) Accertare e dichiarare che l'istante è proprietario a titolo originario per usucapione ex art. 1158 CC, in virtù del possesso continuato, manifesto, pacifico ed esclusivo sin dal
1984, dell'immobile sito in Rimini identificato alla particella 24 fg. 47 del NCT di Rimini come descritto in doc.A e doc.1; 2) per l'effetto sia ordinato al Conservatore dei Registri Immobiliari di
Rimini e comunque alla competente Agenzia del Territorio di procedere alla trascrizione della sentenza ed ai competenti uffici la voltura catastale. Con condanna di ctp alle spese processuali”.
La parte convenuta, citata mediante notificazione per pubblici proclami, non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace.
All'udienza del 22/03/2023, compariva il procuratore di parte attrice, chiedendo la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e, all'esito, il Giudice, dichiarata la contumacia della convenuta, concedeva i richiesti termini e fissava l'udienza per l'ammissione delle istanze istruttorie.
Con ordinanza del 25/03/2024, il Giudice provvedeva sulle richieste istruttorie di parte attrice e, assunta la prova per testi ammessa, all'udienza del 13/11/2024 - sostituita dal deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c. del D. Lgs. 149/2022 - il procuratore di parte attrice precisava le conclusioni e il Giudice assegnava i richiesti termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, trattenendo la causa in decisione.
Tutto ciò premesso, la domanda formulata dalla società è fondata e risulta Parte_1
meritevole di accoglimento.
Dall'attività istruttoria espletata nel presente giudizio, è emerso che il terreno di circa 850 mq, identificato al Catasto Terreni del Comune di Rimini (RN) al fg. 47, particella 24, è stato utilizzato dall'attrice uti dominus sin dal 1984, anno di acquisto dell'intero compendio immobiliare circostante la suddetta particella.
I testimoni escussi alle udienze del 03/06/2024 e 01/07/2024 - , Testimone_1 Tes_2
ed il Geom. il quale ha redatto la consulenza tecnica di parte - hanno
[...] Testimone_3
confermato: che il terreno per cui è causa, sito all'interno della proprietà di parte attrice, viene goduto da parte della società dal momento dell'acquisto avvenuto nel 1984 ad oggi e Parte_1
comunque da oltre venti anni in maniera continuativa ed esclusiva;
che tutta l'area di proprietà di ivi inclusa la particella oggetto di causa, è recintata da oltre venti anni sino ad Parte_1
oggi e l'ingresso era (ed è) consentito unicamente previa autorizzazione di parte attrice;
che la società ha provveduto per oltre venti anni e comunque sin dal momento dell'acquisto Parte_1
nel 1984 alla manutenzione, pulizia e custodia del predetto terreno con attività quali tagliare erbacce, piante ed arbusti, tenere ordinati i campi ed in genere prendendosi cura di tale terreno;
che la parte attrice, da oltre venti anni e sino ad oggi, gode del terreno, mostrandosi in pubblico quale unica ed esclusiva proprietaria dello stesso.
Le risultanze dell'attività istruttoria consentono di ritenere che la società abbia Parte_1
esercitato un possesso utile ai fini dell'acquisto del diritto di proprietà a titolo originario per usucapione, possesso che non si risolve nella mera utilizzazione del fondo, ma deve concretarsi in atti idonei ad esprimere, in concreto, l'esercizio della signoria uti dominus sul bene. Sotto questo profilo, poiché la connotazione principale del diritto di proprietà è la facoltà di escludere i terzi dal godimento del bene che ne costituisce oggetto (cosiddetto ius excludendi alios), occorre accertare, in concreto, se il soggetto che si trova in relazione materiale con la res abbia dimostrato non soltanto di averla utilizzata, ma di averne, per l'appunto, precluso ai terzi la fruizione.
Nel caso di specie, l'esistenza di apposita recinzione a perimetro dell'intera area di proprietà dell'attrice che circonda la particella per cui è causa - che si trova, quindi, al centro dell'area recintata
- costituisce concreta espressione della volontà dell'attrice di possedere “uti dominus”, precludendo a terzi l'accesso e la fruizione del terreno;
in tal senso, si richiama anche la più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo, sebbene non sia sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale, o sulla mera tolleranza del proprietario […] la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare, sul bene immobile, una relazione materiale configurabile in termini di ius excludendi alios, e dunque di possederlo come proprietario, escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto" (cfr. Corte di
Cassazione, ordinanza n. 18615/2022; Corte di Cassazione, sentenza n. 1796/2022).
Dagli elementi acquisiti al presente giudizio, emerge, dunque, che il bene oggetto di causa è stato posseduto uti dominus, pacificamente, ininterrottamente e pubblicamente dall'odierna attrice per un periodo di tempo superiore al ventennio richiesto dall'art. 1158 c.c. per l'acquisto per usucapione.
Pertanto, la domanda formulata dalla va accolta. Parte_1
Le spese di lite sono integralmente compensate, tenuto conto della natura della fattispecie e della contumacia della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nel giudizio di I grado iscritto al R.G. Nr.
1963/2022, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, dichiara che la società Parte_1
ha acquistato per intervenuta usucapione il diritto di proprietà del terreno sito Parte_1
nel Comune di Rimini (RN), distinto al NCT del Comune di Rimini al foglio 47, particella 24;
- ordina al competente Ufficio del Territorio di Rimini e alla competente Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Rimini di procedere alla trascrizione dell'acquisto a titolo originario per usucapione ex art. 1158 c.c. sul bene suddetto;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Rimini, 24 giugno 2025.
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti