Articolo 3 della Legge 17 ottobre 1986, n. 688
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9 novembre 1986
Art. 3. (Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste) 1. All' articolo 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 42 , e' aggiunto il seguente comma:
"3-bis. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato a versare ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata la somma di lire 5.000.000.000 a valere sui fondi iscritti al capitolo 8221 del proprio stato di previsione per l'anno finanziario 1986. Detta somma sara' assegnata, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per essere trasferita al bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, al fine di consentire il finanziamento dei lavori di conservazione delle riserve naturali e dei parchi nazionali".
Nota all'art. 3:
Si riporta per intero l' art. 15 della legge n. 42/1986 comprensivo della integrazione intervenuta con il presente articolo:
"Art. 15. - 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'anno Finanziario 1986, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).
2. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancia della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'anno finanziario 1986, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai termini dell' articolo 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30 (Appendice n. 1). Ai fini della gestione predetta restano confermate le norme dello statuto-regolamento approvato con regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577 .
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'anno finanziario 1986, le eventuali variazioni, in termini di competenza e di cassa, al bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali comunque connesse con l'attuazione delle norme di cui all' articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , nonche' con l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , emanato ai sensi dell' articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 .
3-bis. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato a versare ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata la somma di lire 5.000.000.000 a valere sui fondi iscritti al capitolo 8221 del proprio stato di previsione per l'anno finanziario 1986. Detta somma sara' assegnata, con decreto del ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per essere trasferita al bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, alfine di consentire il finanziamento dei lavori di conservazione delle riserve naturali e dei parchi nazionali".
Entrata in vigore il 9 novembre 1986