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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 09/07/2025, n. 1333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1333 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. 362/2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 09/07/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Serra San Bruno, via Enrico Berlinguer, n. 7, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Giovanni Luciano Amato (PEC:
che lo rappresenta e difende giusta Email_1 procura in atti. RICORRENTE e
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Gianfranco Esposito (PEC: E
) ed Ettore Triolo (PEC: Email_2
t) che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano Email_4
e difendono giusta procura in atti. RESISTENTE e
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE Controparte_2
LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Machiavelli, n. 10, presso i funzionari Tiziana Meligrana, Alessandro Trovato ed Angela Pilato (PEC: t) che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e Email_5 difendono giusta procura in atti. RESISTENTE e
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO Controparte_3
TEMPORE, elettivamente domiciliata in Palmi, via Orto Fazio, n. 12, presso lo studio dell'avv.
1 Nicola Modafferi, ma rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Antonio Germanò (PEC:
. Email_6
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 02/03/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 13920229000123049000, notificata il 14.02.2023, cui sono sottesi le cartelle di pagamento n. 1) 1392014000682647000 e 2) 1392018000081527000 e gli avvisi di addebito n. 3) 43920112000162144000; 4) 43920112000262668000; 5) 43920120000026992000; 6) 43920120000068341000; 7) 43920120000403444000; 8) 43920120000478147000; 9) 43920120000515145000; 10) 4392012000054052000; 11) 43920120000775444000; 12) 43920120000962656000; 13) 4392012000110054000; 14) 43920130000501679000; 15) 43920130000501780000; 16) 43920130000871154000; 17) 43920140000019779000; 18) 43920140000533812000; 19) 43920140000581524000; 20) 43920140001078969000; 21) 43920150000086175000; 22) 43920150000086882000; 23) 43920150000186051000; 24) 43920150000639327000; 25) 43920150000614457000; 26) 43920160000040163000; 27) 439201600000561165000; 28) 43920160000594022000; 29) 43920160001133119000; 30) 43920170000242221000; 31) 43920170000561855000; 32) 43920170000791456000 e 33) 43920180000109875000. Il ricorrente deduceva di non aver mai ricevuto gli atti di pagamento suddetti e rappresentava, ad ogni modo, l'estinzione delle pretese creditorie (di importo pari a 139.643,94€) per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “In Via Cautelare Sospendere, per le ragioni espresse in narrativa, l'intimazione di pagamento opposta nella parte de qua ed ogni altro atto o provvedimento connesso presupposto e/o consequenziale. Nel Merito Annullare e/o dichiarare inefficace l'intimazione di pagamento opposta limitatamente alle cartelle e agli avvisi di addebito impugnati. In ogni caso, accertare e dichiarare che i crediti di cui alla cartella di pagamento n. 1392014000682647000, relativi a sanzioni amministrative per violazione norme in materia del lavoro, e agli avvisi di addebito nn. 43920112000162144000; 43920112000262668000; 43920120000026992000; 43920120000068341000; 43920120000403444000; 43920120000478147000; 43920120000515145000; 43920120000540520000; 43920120000775444000; 43920120000962656000; 43920120001100540000; 43920130000501679000; 43920130000501780000; 43920130000871154000; 43920140000019779000; 43920140000533812000; 43920140000581524000; 43920140001078969000; 43920150000086175000; 43920150000086882000; 43920150000186051000; 43920150000639327000; 43920150000614457000, relativi a contributi previdenziali, sono estinti per prescrizione. Con ripetizione delle somme che fossero comunque e coattivamente riscosse in pendenza di giudizio. Con ogni più ampia riserva di ulteriormente produrre e di depositare memorie nei modi e nei termini previsti dalla legge anche in base al
2 comportamento processuale della controparte. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, con distrazione delle stesse ex art. 93, comma 1, c.p.c., a favore del sottoscritto difensore.” Co Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , CP_1 CP_4 contestando le pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere, il parziale accoglimento e il rigetto, nel resto.
2. Il ricorrente agisce per l'accertamento della non debenza dell'importo richiamato dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale in ragione dell'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione.
3. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali
– il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi al 1° gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione. Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
4. L' previdenziale e il hanno dedotto e documentato la validità della notifica CP_5 CP_6 di (alcuni) atti prodromici all'intimazione di pagamento impugnata. La notifica, infatti, è stata validamente eseguita nelle date di seguito indicate:
3 - la cartella di pagamento n. 1) 1392014000682647000 è stata notificata il 20.01.2015;
- la cartella di pagamento n. 2) 1392018000081527000 è stata notificata il 29.01.2019;
- l'avviso di addebito n. 3) 43920112000162144000 è stato notificato il 7.10.2011;
- l'avviso di addebito n. 4) 43920112000262668000 è stato notificato il 20.12.2011;
- l'avviso di addebito n. 5) 43920120000026992000 è stato notificato il 26.03.2012;
- l'avviso di addebito n. 6) 43920120000068341000 è stato notificato il 26.03.2012;
- l'avviso di addebito n. 7) 43920120000403444000 è stato notificato il 21.06.2012;
- l'avviso di addebito n. 8) 43920120000478147000 è stato notificato il 10.08.2012;
- l'avviso di addebito n. 9) 43920120000515145000 è stato notificato il 10.08.2012;
- l'avviso di addebito n. 10) 4392012000054052000 è stato notificato il 26.09.2012;
- l'avviso di addebito n. 12) 43920120000962656000 è stato notificato il 11.01.2013;
- l'avviso di addebito n. 19) 43920140000581524000 è stato notificato il 22.09.2014;
- l'avviso di addebito n. 21) 43920150000086175000 è stato notificato il 13.05.2015;
- l'avviso di addebito n. 22) 43920150000086882000 è stato notificato il 13.05.2015;
- l'avviso di addebito n. 24) 43920150000639327000 è stato notificato il 5.11.2015;
- l'avviso di addebito n. 25) 43920150000614457000 è stato notificato il 7.11.2015;
- l'avviso di addebito n. 28) 43920160000594022000 è stato notificato il 6.12.2016;
- l'avviso di addebito n. 32) 43920170000791456000 è stato notificato il 5.01.2018. Per gli altri avvisi di addebito, le parti resistenti non hanno dato prova dell'avvenuta notifica, pertanto, al fine di verificare l'intervenuta prescrizione occorre considerare l'anno di debito, individuando la decorrenza nel momento ultimo in cui sarebbe dovuto avvenire il pagamento (coincidente, tendenzialmente, con il 16 febbraio successivo all'anno di riferimento).
5. L'Ente previdenziale ha, altresì, documentato di aver provveduto al parziale sgravio ex lege di taluni avvisi di addebito (art. 1, comma da 222 a 230, della L. n. 197/2022) di taluni avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata in via principale, in virtù del quale già l'art. 4, comma 1, d.l. 119/2018, convertito – con modificazioni – dalla l. 136/2018, riportava come «I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati» e recentemente la Legge di bilancio 2023 (art. 1, CCXXII c., l. 197/2022 ai sensi del quale: «Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 …. >>), estende la caducazione ope legis a tutti i crediti - entro i mille euro – affidati al riscossore sino al 2015. Non si tralasci, inoltre, di considerare, peraltro, come – secondo Cass., Sez. V Civ., sent. n. 22018/2020 – «Tre [siano] i fattori richiesti per individuare i
4 debiti oggetto di stralcio: 1) la sorte capitale;
2) gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
3) le sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Il limite di valore si riferisce pertanto ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni. Non si tiene conto, “invece, degli interessi di mora e dell'aggio della riscossione. Tale limite è riferito al “singolo carico affidato”, sicché nell'ambito operativo della norma rientrano tutte quelle cartelle, anche di importo complessivo ben superiore a € 1000,00, il cui singolo carico affidato all'agente della riscossione non superi l'importo di mille euro. Per
“carico” si intende, infatti, la singola partita di ruolo, cioè l'insieme dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori. Ne discende che oggetto del condono è il singolo debito e non l'importo complessivo della cartella», dimostrando, al contempo, l'avvenuta parziale riscossione anche di alcuni degli avvisi medesimi.
5.1. Infatti, si rileva che per gli avvisi di addebito:
- n. 3) 43920112000162144000 l'importo residuo, stante l'avvenuta parziale riscossione e parziale sgravio, è pari a 13.409,80€;
- n. 4) 43920112000262668000 l'importo residuo, stante l'avvenuta parziale riscossione e parziale sgravio, è pari a 1.506,57€;
- n. 5) 43920120000026992000 l'importo residuo, stante l'avvenuta parziale riscossione e parziale sgravio, è pari a 3.129,95;
- n. 6) 43920120000068341000 l'importo residuo, stante l'avvenuta parziale riscossione e parziale sgravio, è pari a 1.016,58€;
- n. 7) 43920120000403444000 l'importo residuo, stante l'avvenuta parziale riscossione e parziale sgravio, è pari a 0,00€;
- n. 8) 43920120000478147000 l'importo residuo, stante l'avvenuta parziale riscossione e parziale sgravio, è pari a 0,00€;
- n. 9) 43920120000515145000 l'importo residuo, stante l'avvenuta parziale riscossione e parziale sgravio, è pari a 0,00€;
- n. 10) 4392012000054052000 l'importo residuo, stante l'avvenuta parziale riscossione e parziale sgravio, è pari a 4.392,48€;
- n. 11) 43920120000775444000 l'importo residuo, stante l'avvenuta parziale riscossione e parziale sgravio, è pari a 2.336,84€;
- n. 12) 43920120000962656000 l'importo residuo, stante l'avvenuta parziale riscossione e parziale sgravio, è pari a 1.312,50€;
- n. 13) 4392012000110054000 l'importo residuo, stante l'avvenuta parziale riscossione e parziale sgravio, è pari a 0,00€;
- n. 14) 43920130000501679000 l'importo residuo, stante l'avvenuta parziale riscossione e parziale sgravio, è pari a 0,00€;
- n. 15) 43920130000501780000 l'importo residuo, stante l'avvenuta parziale riscossione e parziale sgravio, è pari a 0,00€;
- n. 16) 43920130000871154000 l'importo residuo, stante l'avvenuta parziale riscossione e parziale sgravio, è pari a 0,00€;
- n. 17) 43920140000019779000 l'importo residuo, stante l'avvenuta parziale riscossione e parziale sgravio, è pari a 0,00€;
5 - n. 18) 43920140000533812000 l'importo residuo, stante l'avvenuta parziale riscossione e parziale sgravio, è pari a 0,00€;
- n. 19) 43920140000581524000 l'importo residuo, stante l'avvenuta parziale riscossione e parziale sgravio, è pari a 0,00€;
- n. 20) 43920140001078969000 l'importo residuo, stante l'avvenuta parziale riscossione e parziale sgravio, è pari a 0,00€;
- n. 21) 43920150000086175000 l'importo residuo, stante l'avvenuta parziale riscossione e parziale sgravio, è pari a 31.922,83€;
- n. 22) 43920150000086882000 l'importo residuo, stante l'avvenuta parziale riscossione e parziale sgravio, è pari a 0,00€;
- n. 23) 43920150000186051000 l'importo residuo, stante l'avvenuta parziale riscossione e parziale sgravio, è pari a 0,00€;
- n. 24) 43920150000639327000 l'importo residuo, stante l'avvenuta parziale riscossione e parziale sgravio, è pari a 0,00€. Stante l'intervenuto sgravio, si dichiara, pertanto, la parziale cessazione della materia del contendere.
6. Il ha, altresì, documentato di aver notificato al ricorrente talune richieste di CP_6 pagamento, qualificatisi come atti interruttivi della prescrizione e nuove data di decorrenza del quinquennio. Essi sono:
- l'intimazione di pagamento n. 13920179001914103000, notificata il 23.01.2018 e contenente gli atti di pagamento n. 1) 1392014000682647000 e 12) 43920120000962656000; 13) 4392012000110054000;
- l'intimazione di pagamento n. 1392018900062861000, notificata il 29.01.2019, e contenente gli atti di pagamento n. 14) 43920130000501679000; 15) 43920130000501780000;
- l'intimazione di pagamento n. 13920189002162754000, notificata il 31.01.2019 e contenente gli atti di pagamento n. 16) 43920130000871154000; 17) 43920140000019779000.
6.1. Il ha, altresì, depositato alcuni documenti rappresentanti solleciti di CP_6 pagamento senza provare la notifica degli stessi e talune notifiche senza allegare la documentazione a cui fa riferimento. Pertanto, tale documentazione non può tenersi in considerazione.
7. Si sottolinea che la notifica dell'avviso bonario a familiare convivente non inficia la validità della stessa, poiché è ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui tale modalità di notifica non è disciplinata dalle disposizioni in materia di notifiche a mezzo posta di atti giudiziari di cui alla l. n. 890/1992 quanto piuttosto dal regolamento sui servizi postali di cui al D.M. 1.10.2008 (cfr., sul tema, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6395 del 19/03/2014; n. 4567 del 06/03/2015, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 12351 del 15/06/2016, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12083 del 13/06/2016, Ordinanza n. 25128 del 2013), con la conseguenza che in caso di omesso invio di raccomandata informativa per l'ipotesi di ricevimento del plico da persona diversa dal destinatario, non si debba rispettare altra formalità che quella della sottoscrizione dell'avviso da parte del consegnatario (v., Sentenza n. 11708 del 27/05/2011, ove, in particolare, si legge:
“La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo
6 perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata"; v. anche da ultimo Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019).
7.1. Nondimeno, recentemente si è andato consolidando anche l'insegnamento secondo il quale, stante l'applicabilità del solo regolamento sui servizi postali di cui al D.M. 1.10.2008, neppure è necessario ai fini della validità della notifica l'invio della raccomandata informativa in caso di irreperibilità relativa del destinatario.
7.2. Si veda in tal senso quanto recentemente affermato dalla S. C. di Cassazione nella sentenza n.38548 del 06/12/2021, le cui argomentazioni vale la pena richiamare: “le norme concernenti il servizio postale ordinario non prevedono, a differenza della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, che si renda necessario l'invio della raccomandata informativa del deposito degli atti notificati all'ufficio postale. Pertanto, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario
o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a ricevere l'atto, il regolamento postale (D.M. 1 ottobre 2008), contenente la disciplina del servizio postale ordinario, si limita a prevedere che gli "invii a firma" (tra cui le raccomandate) che non sia stato possibile recapitare per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro vengano consegnati presso l'ufficio postale di distribuzione (art. 24), ove i medesimi rimangono in giacenza per trenta giorni con decorrenza dal giorno successivo al rilascio dell'avviso di giacenza (art. 25); nessuna disposizione di detto regolamento conteneva, quindi, una regola analoga a quella dettata in materia di notifiche effettuate a mezzo posta dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 4, sul momento in cui si dovesse ritenere pervenuto al destinatario un atto, che l'agente postale avesse depositato in giacenza presso l'ufficio postale a causa della impossibilità di recapitarlo per l'assenza del medesimo destinatario o di altra persona abilitata. Quindi, nel caso di specie, per il perfezionamento della notifica con il meccanismo della c.d. "compiuta giacenza", deve farsi ricorso, in via analogica, alla regola dettata dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 4, secondo cui: "La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al comma 2 ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore". Peraltro, poiché il citato regolamento del servizio di recapito non prevede la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza, ma soltanto il "rilascio dell'avviso di giacenza", la regola da applicare per individuare la data di perfezionamento della notifica L. 20 novembre 1982, n. 890, ex art. 14, in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario, è quella che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza (o, nel caso o in cui l'agente postale abbia, ancorché non tenuto, trasmesso l'avviso di giacenza tramite raccomandata, dalla data di spedizione di quest'ultima), ovvero dalla data del ritiro del
7 piego, se anteriore” (Cfr., in tal senso, anche Cass., Sez. 5, 28 maggio 2020, n. 10131; Cass., Sez. 5, 21 settembre 2020, n. 19680; Cass., Sez. 5, 24 dicembre 2020, n. 29504; Cass., Sez. 5, 24 marzo 2021, n. 8187; Cass., Sez. 6"-5, 13 maggio 2021, n. 12920).
7.3. Ne' tale soluzione sulla c.d. "notifica postale diretta" risulta essere contraddetta dalla recente pronunzia delle Sezioni Unite n. 10012 del 15 aprile 2021, che ha sì affermato la necessità di produrre in giudizio l'avviso di ricevimento contenente la comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.) per l'ipotesi di irreperibilità "relativa" del destinatario, ma con riguardo alle notifiche degli atti impositivi e degli atti processuali eseguite ex L. 20 novembre 1982, n. 890 (cfr. per una tale lettura, Cass. n.38548 del 06/12/2021 cit.).
8. Sulla base di quanto appena detto, il ricorso può trovare accoglimento limitatamente agli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata in via principale, di seguito indicati:
- 3) 43920112000162144000;
- 4) 43920112000262668000;
- 5) 43920120000026992000;
- 6) 43920120000068341000;
- 10) 4392012000054052000;
- 11) 43920120000775444000;
- 12) 43920120000962656000;
- 16) 43920130000871154000;
- 19) 43920140000581524000;
- 21) 43920150000086175000;
- 26) 43920160000040163000;
- 27) 439201600000561165000;
- 28) 43920160000594022000;
- 29) 43920160001133119000;
- 30) 43920170000242221000;
- 31) 43920170000561855000;
- 32) 43920170000791456000 Perché dalla data di notifica degli stessi è decorso abbondantemente il termine quinquennale di prescrizione.
9. Nel resto, invece, il ricorso va rigettato, perché è stato dimostrato che al ricorrente sono stati inoltrate delle richieste di pagamento interruttive del quinquennio.
10. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara la parziale cessazione della materia del contendere relativamente agli avvisi di addebito aventi n. 7) 43920120000403444000; 8) 43920120000478147000; 9) 43920120000515145000; 13) 4392012000110054000; 14) 43920130000501679000; 15) 43920130000501780000; 17) 43920140000019779000; 18) 43920140000533812000; 20) 43920140001078969000; 22) 43920150000086882000;
8 23) 43920150000186051000; 24) 43920150000639327000; 25) 43920150000614457000; richiamati dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale;
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto dichiara l'estinzione per intervenuta prescrizione delle pretese creditorie riportate dagli avvisi di addebito aventi n. 3) 43920112000162144000; 4) 43920112000262668000;5) 43920120000026992000; 6) 43920120000068341000; 10) 4392012000054052000; 11) 43920120000775444000; 12) 43920120000962656000; 16) 43920130000871154000; 19) 43920140000581524000; 21) 43920150000086175000; 26) 43920160000040163000; 27) 439201600000561165000; 28) 43920160000594022000; 29) 43920160001133119000; 30) 43920170000242221000; 31) 43920170000561855000; 32) 43920170000791456000, richiamati dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale;
- rigetta il ricorso, nel resto;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 09/07/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 09/07/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Serra San Bruno, via Enrico Berlinguer, n. 7, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Giovanni Luciano Amato (PEC:
che lo rappresenta e difende giusta Email_1 procura in atti. RICORRENTE e
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Gianfranco Esposito (PEC: E
) ed Ettore Triolo (PEC: Email_2
t) che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano Email_4
e difendono giusta procura in atti. RESISTENTE e
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE Controparte_2
LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Machiavelli, n. 10, presso i funzionari Tiziana Meligrana, Alessandro Trovato ed Angela Pilato (PEC: t) che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e Email_5 difendono giusta procura in atti. RESISTENTE e
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO Controparte_3
TEMPORE, elettivamente domiciliata in Palmi, via Orto Fazio, n. 12, presso lo studio dell'avv.
1 Nicola Modafferi, ma rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Antonio Germanò (PEC:
. Email_6
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 02/03/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 13920229000123049000, notificata il 14.02.2023, cui sono sottesi le cartelle di pagamento n. 1) 1392014000682647000 e 2) 1392018000081527000 e gli avvisi di addebito n. 3) 43920112000162144000; 4) 43920112000262668000; 5) 43920120000026992000; 6) 43920120000068341000; 7) 43920120000403444000; 8) 43920120000478147000; 9) 43920120000515145000; 10) 4392012000054052000; 11) 43920120000775444000; 12) 43920120000962656000; 13) 4392012000110054000; 14) 43920130000501679000; 15) 43920130000501780000; 16) 43920130000871154000; 17) 43920140000019779000; 18) 43920140000533812000; 19) 43920140000581524000; 20) 43920140001078969000; 21) 43920150000086175000; 22) 43920150000086882000; 23) 43920150000186051000; 24) 43920150000639327000; 25) 43920150000614457000; 26) 43920160000040163000; 27) 439201600000561165000; 28) 43920160000594022000; 29) 43920160001133119000; 30) 43920170000242221000; 31) 43920170000561855000; 32) 43920170000791456000 e 33) 43920180000109875000. Il ricorrente deduceva di non aver mai ricevuto gli atti di pagamento suddetti e rappresentava, ad ogni modo, l'estinzione delle pretese creditorie (di importo pari a 139.643,94€) per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “In Via Cautelare Sospendere, per le ragioni espresse in narrativa, l'intimazione di pagamento opposta nella parte de qua ed ogni altro atto o provvedimento connesso presupposto e/o consequenziale. Nel Merito Annullare e/o dichiarare inefficace l'intimazione di pagamento opposta limitatamente alle cartelle e agli avvisi di addebito impugnati. In ogni caso, accertare e dichiarare che i crediti di cui alla cartella di pagamento n. 1392014000682647000, relativi a sanzioni amministrative per violazione norme in materia del lavoro, e agli avvisi di addebito nn. 43920112000162144000; 43920112000262668000; 43920120000026992000; 43920120000068341000; 43920120000403444000; 43920120000478147000; 43920120000515145000; 43920120000540520000; 43920120000775444000; 43920120000962656000; 43920120001100540000; 43920130000501679000; 43920130000501780000; 43920130000871154000; 43920140000019779000; 43920140000533812000; 43920140000581524000; 43920140001078969000; 43920150000086175000; 43920150000086882000; 43920150000186051000; 43920150000639327000; 43920150000614457000, relativi a contributi previdenziali, sono estinti per prescrizione. Con ripetizione delle somme che fossero comunque e coattivamente riscosse in pendenza di giudizio. Con ogni più ampia riserva di ulteriormente produrre e di depositare memorie nei modi e nei termini previsti dalla legge anche in base al
2 comportamento processuale della controparte. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, con distrazione delle stesse ex art. 93, comma 1, c.p.c., a favore del sottoscritto difensore.” Co Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , CP_1 CP_4 contestando le pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere, il parziale accoglimento e il rigetto, nel resto.
2. Il ricorrente agisce per l'accertamento della non debenza dell'importo richiamato dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale in ragione dell'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione.
3. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali
– il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi al 1° gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione. Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
4. L' previdenziale e il hanno dedotto e documentato la validità della notifica CP_5 CP_6 di (alcuni) atti prodromici all'intimazione di pagamento impugnata. La notifica, infatti, è stata validamente eseguita nelle date di seguito indicate:
3 - la cartella di pagamento n. 1) 1392014000682647000 è stata notificata il 20.01.2015;
- la cartella di pagamento n. 2) 1392018000081527000 è stata notificata il 29.01.2019;
- l'avviso di addebito n. 3) 43920112000162144000 è stato notificato il 7.10.2011;
- l'avviso di addebito n. 4) 43920112000262668000 è stato notificato il 20.12.2011;
- l'avviso di addebito n. 5) 43920120000026992000 è stato notificato il 26.03.2012;
- l'avviso di addebito n. 6) 43920120000068341000 è stato notificato il 26.03.2012;
- l'avviso di addebito n. 7) 43920120000403444000 è stato notificato il 21.06.2012;
- l'avviso di addebito n. 8) 43920120000478147000 è stato notificato il 10.08.2012;
- l'avviso di addebito n. 9) 43920120000515145000 è stato notificato il 10.08.2012;
- l'avviso di addebito n. 10) 4392012000054052000 è stato notificato il 26.09.2012;
- l'avviso di addebito n. 12) 43920120000962656000 è stato notificato il 11.01.2013;
- l'avviso di addebito n. 19) 43920140000581524000 è stato notificato il 22.09.2014;
- l'avviso di addebito n. 21) 43920150000086175000 è stato notificato il 13.05.2015;
- l'avviso di addebito n. 22) 43920150000086882000 è stato notificato il 13.05.2015;
- l'avviso di addebito n. 24) 43920150000639327000 è stato notificato il 5.11.2015;
- l'avviso di addebito n. 25) 43920150000614457000 è stato notificato il 7.11.2015;
- l'avviso di addebito n. 28) 43920160000594022000 è stato notificato il 6.12.2016;
- l'avviso di addebito n. 32) 43920170000791456000 è stato notificato il 5.01.2018. Per gli altri avvisi di addebito, le parti resistenti non hanno dato prova dell'avvenuta notifica, pertanto, al fine di verificare l'intervenuta prescrizione occorre considerare l'anno di debito, individuando la decorrenza nel momento ultimo in cui sarebbe dovuto avvenire il pagamento (coincidente, tendenzialmente, con il 16 febbraio successivo all'anno di riferimento).
5. L'Ente previdenziale ha, altresì, documentato di aver provveduto al parziale sgravio ex lege di taluni avvisi di addebito (art. 1, comma da 222 a 230, della L. n. 197/2022) di taluni avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata in via principale, in virtù del quale già l'art. 4, comma 1, d.l. 119/2018, convertito – con modificazioni – dalla l. 136/2018, riportava come «I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati» e recentemente la Legge di bilancio 2023 (art. 1, CCXXII c., l. 197/2022 ai sensi del quale: «Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 …. >>), estende la caducazione ope legis a tutti i crediti - entro i mille euro – affidati al riscossore sino al 2015. Non si tralasci, inoltre, di considerare, peraltro, come – secondo Cass., Sez. V Civ., sent. n. 22018/2020 – «Tre [siano] i fattori richiesti per individuare i
4 debiti oggetto di stralcio: 1) la sorte capitale;
2) gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
3) le sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Il limite di valore si riferisce pertanto ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni. Non si tiene conto, “invece, degli interessi di mora e dell'aggio della riscossione. Tale limite è riferito al “singolo carico affidato”, sicché nell'ambito operativo della norma rientrano tutte quelle cartelle, anche di importo complessivo ben superiore a € 1000,00, il cui singolo carico affidato all'agente della riscossione non superi l'importo di mille euro. Per
“carico” si intende, infatti, la singola partita di ruolo, cioè l'insieme dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori. Ne discende che oggetto del condono è il singolo debito e non l'importo complessivo della cartella», dimostrando, al contempo, l'avvenuta parziale riscossione anche di alcuni degli avvisi medesimi.
5.1. Infatti, si rileva che per gli avvisi di addebito:
- n. 3) 43920112000162144000 l'importo residuo, stante l'avvenuta parziale riscossione e parziale sgravio, è pari a 13.409,80€;
- n. 4) 43920112000262668000 l'importo residuo, stante l'avvenuta parziale riscossione e parziale sgravio, è pari a 1.506,57€;
- n. 5) 43920120000026992000 l'importo residuo, stante l'avvenuta parziale riscossione e parziale sgravio, è pari a 3.129,95;
- n. 6) 43920120000068341000 l'importo residuo, stante l'avvenuta parziale riscossione e parziale sgravio, è pari a 1.016,58€;
- n. 7) 43920120000403444000 l'importo residuo, stante l'avvenuta parziale riscossione e parziale sgravio, è pari a 0,00€;
- n. 8) 43920120000478147000 l'importo residuo, stante l'avvenuta parziale riscossione e parziale sgravio, è pari a 0,00€;
- n. 9) 43920120000515145000 l'importo residuo, stante l'avvenuta parziale riscossione e parziale sgravio, è pari a 0,00€;
- n. 10) 4392012000054052000 l'importo residuo, stante l'avvenuta parziale riscossione e parziale sgravio, è pari a 4.392,48€;
- n. 11) 43920120000775444000 l'importo residuo, stante l'avvenuta parziale riscossione e parziale sgravio, è pari a 2.336,84€;
- n. 12) 43920120000962656000 l'importo residuo, stante l'avvenuta parziale riscossione e parziale sgravio, è pari a 1.312,50€;
- n. 13) 4392012000110054000 l'importo residuo, stante l'avvenuta parziale riscossione e parziale sgravio, è pari a 0,00€;
- n. 14) 43920130000501679000 l'importo residuo, stante l'avvenuta parziale riscossione e parziale sgravio, è pari a 0,00€;
- n. 15) 43920130000501780000 l'importo residuo, stante l'avvenuta parziale riscossione e parziale sgravio, è pari a 0,00€;
- n. 16) 43920130000871154000 l'importo residuo, stante l'avvenuta parziale riscossione e parziale sgravio, è pari a 0,00€;
- n. 17) 43920140000019779000 l'importo residuo, stante l'avvenuta parziale riscossione e parziale sgravio, è pari a 0,00€;
5 - n. 18) 43920140000533812000 l'importo residuo, stante l'avvenuta parziale riscossione e parziale sgravio, è pari a 0,00€;
- n. 19) 43920140000581524000 l'importo residuo, stante l'avvenuta parziale riscossione e parziale sgravio, è pari a 0,00€;
- n. 20) 43920140001078969000 l'importo residuo, stante l'avvenuta parziale riscossione e parziale sgravio, è pari a 0,00€;
- n. 21) 43920150000086175000 l'importo residuo, stante l'avvenuta parziale riscossione e parziale sgravio, è pari a 31.922,83€;
- n. 22) 43920150000086882000 l'importo residuo, stante l'avvenuta parziale riscossione e parziale sgravio, è pari a 0,00€;
- n. 23) 43920150000186051000 l'importo residuo, stante l'avvenuta parziale riscossione e parziale sgravio, è pari a 0,00€;
- n. 24) 43920150000639327000 l'importo residuo, stante l'avvenuta parziale riscossione e parziale sgravio, è pari a 0,00€. Stante l'intervenuto sgravio, si dichiara, pertanto, la parziale cessazione della materia del contendere.
6. Il ha, altresì, documentato di aver notificato al ricorrente talune richieste di CP_6 pagamento, qualificatisi come atti interruttivi della prescrizione e nuove data di decorrenza del quinquennio. Essi sono:
- l'intimazione di pagamento n. 13920179001914103000, notificata il 23.01.2018 e contenente gli atti di pagamento n. 1) 1392014000682647000 e 12) 43920120000962656000; 13) 4392012000110054000;
- l'intimazione di pagamento n. 1392018900062861000, notificata il 29.01.2019, e contenente gli atti di pagamento n. 14) 43920130000501679000; 15) 43920130000501780000;
- l'intimazione di pagamento n. 13920189002162754000, notificata il 31.01.2019 e contenente gli atti di pagamento n. 16) 43920130000871154000; 17) 43920140000019779000.
6.1. Il ha, altresì, depositato alcuni documenti rappresentanti solleciti di CP_6 pagamento senza provare la notifica degli stessi e talune notifiche senza allegare la documentazione a cui fa riferimento. Pertanto, tale documentazione non può tenersi in considerazione.
7. Si sottolinea che la notifica dell'avviso bonario a familiare convivente non inficia la validità della stessa, poiché è ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui tale modalità di notifica non è disciplinata dalle disposizioni in materia di notifiche a mezzo posta di atti giudiziari di cui alla l. n. 890/1992 quanto piuttosto dal regolamento sui servizi postali di cui al D.M. 1.10.2008 (cfr., sul tema, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6395 del 19/03/2014; n. 4567 del 06/03/2015, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 12351 del 15/06/2016, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12083 del 13/06/2016, Ordinanza n. 25128 del 2013), con la conseguenza che in caso di omesso invio di raccomandata informativa per l'ipotesi di ricevimento del plico da persona diversa dal destinatario, non si debba rispettare altra formalità che quella della sottoscrizione dell'avviso da parte del consegnatario (v., Sentenza n. 11708 del 27/05/2011, ove, in particolare, si legge:
“La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo
6 perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata"; v. anche da ultimo Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019).
7.1. Nondimeno, recentemente si è andato consolidando anche l'insegnamento secondo il quale, stante l'applicabilità del solo regolamento sui servizi postali di cui al D.M. 1.10.2008, neppure è necessario ai fini della validità della notifica l'invio della raccomandata informativa in caso di irreperibilità relativa del destinatario.
7.2. Si veda in tal senso quanto recentemente affermato dalla S. C. di Cassazione nella sentenza n.38548 del 06/12/2021, le cui argomentazioni vale la pena richiamare: “le norme concernenti il servizio postale ordinario non prevedono, a differenza della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, che si renda necessario l'invio della raccomandata informativa del deposito degli atti notificati all'ufficio postale. Pertanto, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario
o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a ricevere l'atto, il regolamento postale (D.M. 1 ottobre 2008), contenente la disciplina del servizio postale ordinario, si limita a prevedere che gli "invii a firma" (tra cui le raccomandate) che non sia stato possibile recapitare per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro vengano consegnati presso l'ufficio postale di distribuzione (art. 24), ove i medesimi rimangono in giacenza per trenta giorni con decorrenza dal giorno successivo al rilascio dell'avviso di giacenza (art. 25); nessuna disposizione di detto regolamento conteneva, quindi, una regola analoga a quella dettata in materia di notifiche effettuate a mezzo posta dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 4, sul momento in cui si dovesse ritenere pervenuto al destinatario un atto, che l'agente postale avesse depositato in giacenza presso l'ufficio postale a causa della impossibilità di recapitarlo per l'assenza del medesimo destinatario o di altra persona abilitata. Quindi, nel caso di specie, per il perfezionamento della notifica con il meccanismo della c.d. "compiuta giacenza", deve farsi ricorso, in via analogica, alla regola dettata dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 4, secondo cui: "La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al comma 2 ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore". Peraltro, poiché il citato regolamento del servizio di recapito non prevede la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza, ma soltanto il "rilascio dell'avviso di giacenza", la regola da applicare per individuare la data di perfezionamento della notifica L. 20 novembre 1982, n. 890, ex art. 14, in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario, è quella che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza (o, nel caso o in cui l'agente postale abbia, ancorché non tenuto, trasmesso l'avviso di giacenza tramite raccomandata, dalla data di spedizione di quest'ultima), ovvero dalla data del ritiro del
7 piego, se anteriore” (Cfr., in tal senso, anche Cass., Sez. 5, 28 maggio 2020, n. 10131; Cass., Sez. 5, 21 settembre 2020, n. 19680; Cass., Sez. 5, 24 dicembre 2020, n. 29504; Cass., Sez. 5, 24 marzo 2021, n. 8187; Cass., Sez. 6"-5, 13 maggio 2021, n. 12920).
7.3. Ne' tale soluzione sulla c.d. "notifica postale diretta" risulta essere contraddetta dalla recente pronunzia delle Sezioni Unite n. 10012 del 15 aprile 2021, che ha sì affermato la necessità di produrre in giudizio l'avviso di ricevimento contenente la comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.) per l'ipotesi di irreperibilità "relativa" del destinatario, ma con riguardo alle notifiche degli atti impositivi e degli atti processuali eseguite ex L. 20 novembre 1982, n. 890 (cfr. per una tale lettura, Cass. n.38548 del 06/12/2021 cit.).
8. Sulla base di quanto appena detto, il ricorso può trovare accoglimento limitatamente agli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata in via principale, di seguito indicati:
- 3) 43920112000162144000;
- 4) 43920112000262668000;
- 5) 43920120000026992000;
- 6) 43920120000068341000;
- 10) 4392012000054052000;
- 11) 43920120000775444000;
- 12) 43920120000962656000;
- 16) 43920130000871154000;
- 19) 43920140000581524000;
- 21) 43920150000086175000;
- 26) 43920160000040163000;
- 27) 439201600000561165000;
- 28) 43920160000594022000;
- 29) 43920160001133119000;
- 30) 43920170000242221000;
- 31) 43920170000561855000;
- 32) 43920170000791456000 Perché dalla data di notifica degli stessi è decorso abbondantemente il termine quinquennale di prescrizione.
9. Nel resto, invece, il ricorso va rigettato, perché è stato dimostrato che al ricorrente sono stati inoltrate delle richieste di pagamento interruttive del quinquennio.
10. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara la parziale cessazione della materia del contendere relativamente agli avvisi di addebito aventi n. 7) 43920120000403444000; 8) 43920120000478147000; 9) 43920120000515145000; 13) 4392012000110054000; 14) 43920130000501679000; 15) 43920130000501780000; 17) 43920140000019779000; 18) 43920140000533812000; 20) 43920140001078969000; 22) 43920150000086882000;
8 23) 43920150000186051000; 24) 43920150000639327000; 25) 43920150000614457000; richiamati dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale;
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto dichiara l'estinzione per intervenuta prescrizione delle pretese creditorie riportate dagli avvisi di addebito aventi n. 3) 43920112000162144000; 4) 43920112000262668000;5) 43920120000026992000; 6) 43920120000068341000; 10) 4392012000054052000; 11) 43920120000775444000; 12) 43920120000962656000; 16) 43920130000871154000; 19) 43920140000581524000; 21) 43920150000086175000; 26) 43920160000040163000; 27) 439201600000561165000; 28) 43920160000594022000; 29) 43920160001133119000; 30) 43920170000242221000; 31) 43920170000561855000; 32) 43920170000791456000, richiamati dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale;
- rigetta il ricorso, nel resto;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 09/07/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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