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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/09/2025, n. 2997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2997 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. 8261/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. ssa Valentina Maderna Giudice, Rel.Est.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 10.07.2025 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Roberta Alciati di Milano, Piazza Grandi 3 presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Roberta Alciati di Milano, Piazza Grandi 3 presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in AL il 01.02.1997 (anno 1997 atto n. 6 vol. 2140 parte II serie A)
separati consensualmente con verbale in data 28.09.2020 omologato con decreto del Tribunale di Milano in data 05.11.2020
con i seguenti figli: , nata a [...] il [...], cittadina italiana Parte_3
, nato a [...] il [...], cittadino italiano Parte_4
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10.07.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: 1) Il figlio minore resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento Pt_4 presso la madre nell'unità immobiliare di proprietà della stessa, anche ai fini della residenza anagrafica;
2) La figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, continua a mantenere la Pt_3 propria residenza anagrafica presso l'unità immobiliare di proprietà del padre;
3) Il padre verserà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore la Pt_4 somma di € 200,00, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita;
4) Il padre verserà direttamente alla figlia maggiorenne a titolo di contributo al suo Pt_3 mantenimento, la somma di € 50,00, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita;
4) Il padre terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee
Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti
a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) Il padre potrà vedere ogni volta che lo desideri, compatibilmente ai propri impegni di Pt_4 lavoro e alle esigenze scolastiche e di svago del ragazzo.
6) I genitori si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti, nonché dei documenti di identità, compreso il passaporto individuale del minore. Fermo restando che eventuali viaggi all'estero del minore devono essere concordati tra i genitori, gli stessi si impegnano comunque ad avvisarsi reciprocamente con congruo preavviso qualora intendano intraprendere un viaggio all'estero con il figlio.
7) Le parti dichiarano di essere indipendenti economicamente e rinunciano reciprocamente a richieste a titolo di proprio mantenimento.
8) Le parti dichiarano altresì di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza conforme alle condizioni concordate, non avendovi interesse e di esonerare il proprio legale da ogni responsabilità in relazione alle indicazioni, di cui in Premessa, relative alle proprie disponibilità reddituali e patrimoniali.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AL in data 01.02.1997 (trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di AL al n. 6, vol. 2140 Serie A, P II, Anno 1997) tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese di procedura
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AL perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 17.09.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. ssa Valentina Maderna Giudice, Rel.Est.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 10.07.2025 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Roberta Alciati di Milano, Piazza Grandi 3 presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Roberta Alciati di Milano, Piazza Grandi 3 presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in AL il 01.02.1997 (anno 1997 atto n. 6 vol. 2140 parte II serie A)
separati consensualmente con verbale in data 28.09.2020 omologato con decreto del Tribunale di Milano in data 05.11.2020
con i seguenti figli: , nata a [...] il [...], cittadina italiana Parte_3
, nato a [...] il [...], cittadino italiano Parte_4
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10.07.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: 1) Il figlio minore resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento Pt_4 presso la madre nell'unità immobiliare di proprietà della stessa, anche ai fini della residenza anagrafica;
2) La figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, continua a mantenere la Pt_3 propria residenza anagrafica presso l'unità immobiliare di proprietà del padre;
3) Il padre verserà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore la Pt_4 somma di € 200,00, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita;
4) Il padre verserà direttamente alla figlia maggiorenne a titolo di contributo al suo Pt_3 mantenimento, la somma di € 50,00, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita;
4) Il padre terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee
Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti
a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) Il padre potrà vedere ogni volta che lo desideri, compatibilmente ai propri impegni di Pt_4 lavoro e alle esigenze scolastiche e di svago del ragazzo.
6) I genitori si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti, nonché dei documenti di identità, compreso il passaporto individuale del minore. Fermo restando che eventuali viaggi all'estero del minore devono essere concordati tra i genitori, gli stessi si impegnano comunque ad avvisarsi reciprocamente con congruo preavviso qualora intendano intraprendere un viaggio all'estero con il figlio.
7) Le parti dichiarano di essere indipendenti economicamente e rinunciano reciprocamente a richieste a titolo di proprio mantenimento.
8) Le parti dichiarano altresì di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza conforme alle condizioni concordate, non avendovi interesse e di esonerare il proprio legale da ogni responsabilità in relazione alle indicazioni, di cui in Premessa, relative alle proprie disponibilità reddituali e patrimoniali.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AL in data 01.02.1997 (trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di AL al n. 6, vol. 2140 Serie A, P II, Anno 1997) tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese di procedura
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AL perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 17.09.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
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