Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 02/05/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4255/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLZANO - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona della Giudice Elena Covi, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado iscritta al n. R.G. 4255/2022 promossa da:
ricorrente / attore:
, , con l'avv. dom. Renato Brazzini di Parte_1 C.F._1
Bolzano, giusta procura depositata,
contro
convenuto:
, in persona dell'amministratore, con l'avv. Controparte_1 P.IVA_1
dom. Mauro Curatolo di Bolzano, giusta procura depositata;
In punto: impugnazione di delibera di assemblea condominiale;
CONCLUSIONI
dell'attore:
“1) accertata e dichiarata, per i motivi esposti nel ricorso ex art. 702-bis ss. c.p.c. di data
23.12.2022 e negli altri atti difensivi del ricorrente, l'illegittima quantificazione nei confronti del sig. degli oneri per l'ascensore condominiale da parte del Parte_1 CP_1
pagina 1 di 7
inefficace, perché in contrasto con gli artt. 1123 e 1124 c.c., la delibera del CP_1
del 16.06.2022 di approvazione del bilancio consuntivo 01.03.2021-28.02.2022 e del
[...]
bilancio preventivo 01.03.2022-28.02.2023 in relazione alle spese accollate al sig. Parte_1
per l'ascensore condominiale;
[...]
2) condannare di conseguenza il in persona dell'amministratore pro Controparte_1
tempore, a restituire al sig. le somme indebitamente percepite in esecuzione Parte_1
della delibera condominiale del 16.06.2022, tenendo conto della somma attribuita al ricorrente
per le spese relative all'ascensore dal CTU geom. nella sua relazione di data Persona_1
10.4.2024, oltre agli interessi legali dal dì del dovuto al giorno dell'effettivo pagamento;
3) accertare e dichiarare, per i motivi esposti in premessa, l'obbligo del Controparte_1
in persona dell'amministratore pro tempore, di ripartire le spese per l'ascensore condominiale
nei confronti del sig. in conformità agli artt. 1123 e 1124 c.c.; Parte_1
4) con vittoria di spese e compenso professionale di causa, rifusione di Cap ed Iva.
In via istruttoria: omissis”;
del convenuto:
“respingere le domande tutte come formulate da controparte per le ragioni di fatto e diritto
risultanti dai propri atti e documenti e/o per le ragioni ritenute di giustizia;
in ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite (compreso il rimborso forfettario delle
spese generali) oltre I.V.A. se dovuta e C.A.P. e le successive occorrende.
In via istruttoria: omissis”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ha rappresentato l'illegittima Parte_1
quantificazione degli oneri per l'ascensore condominiale, impugnando la delibera del assunta il 16.06.2022, di approvazione del bilancio consuntivo 2021-2022 Controparte_1
pagina 2 di 7 e del bilancio preventivo 2022 – 2023, in relazione alle spese a lui accollate a tale titolo. Ha
riferito di essere proprietario delle p.m. 48 e 121 della p.ed. 2024 in P.T. 3294/II C.C. Laives,
ossia di cantina al piano interrato, a cui si accede tramite rampa, e di appartamento al primo e secondo piano, collegati da una scala interna, mentre l'accesso all'abitazione si trova al piano terra, posto che la strada è in discesa e la parte inferiore dell'edificio è occupata da un supermercato;
egli si è trovato assegnato un importo di € 559,59 nel bilancio consuntivo e di €
605,50 in quello preventivo, importi corrispondenti ai suoi millesimi di proprietà delle parti comuni, nonostante egli non utilizzi l'ascensore. Ha dedotto di avere, entro il termine di 30
giorni, presentato istanza di mediazione.
Il si è opposto alle pretese attoree, precisando che le spese dell'ascensore Controparte_1
sono state ripartite sulla base della tabella millesimale di uso e manutenzione dell'ascensore,
redatta in base alla legge.
Disposto il mutamento di rito ed assegnati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., è stata assunta una consulenza tecnica d'ufficio. Fallite le trattative tra le parti, all'udienza in trattazione scritta del
27. – 30.01.2025 sono state precisate le conclusioni e la causa è passata in decisione, con scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c. in data 22.04.2025.
2. Dall'estratto tavolare della p.ed. 2024 in P.T. 3294/II C.C. Laives risulta che
[...]
è proprietario della p.m. 48 e della p.m. 121, e come tale è legittimato ad impugnare Pt_1
la delibera condominiale in oggetto (doc. 1 . Pt_1
Il condominio afferma che non potrebbe impugnare il bilancio preventivo, il quale Pt_1
sarebbe stato approvato all'unanimità.
Il verbale dell'assemblea, redatto in modo alquanto sommario, riporta, quanto al punto
“approvazione consuntivo 2021 – 2022”, “7 voti contrari e tutti gli altri a favore”, omettendo di indicare nominativamente i voti contrari, tra i quali verosimilmente anche , Parte_1
posto che il nemmeno afferma che egli abbia votato a favore. CP_1
pagina 3 di 7 Al punto “approvazione preventivo 2022 – 2023” si legge che il preventivo “viene approvato
all'unanimità, per un totale di spesa di euro 87.149,98 – 1.720 euro di spesa , Parte_2
l'assemblea approva l'accordo preso dall'amministratore con la con 7 voti Parte_3
contrari e tutti gli altri favorevoli”.
Nella frase, poco chiara, la formula “all'unanimità” non può che essere un refuso, posto che in fondo alla stessa si dà atto del medesimo numero di voti contrari, di cui all'approvazione consuntivo. È illogico ipotizzare che la contrarietà sia da riferirsi alla spesa di 1.720,00 per lo
, e non invece alle intere spese preventivate, con la medesima contrarietà già Parte_2
espressa da 7 condòmini per il bilancio consuntivo.
A ciò si aggiunga che le deroghe ai criteri legali di ripartizione delle spese condominiali,
incidendo sui diritti individuali dei singoli condomini, possono essere effettuate solamente con l'espressa volontà di questi, e pertanto una delibera di modifica dei criteri legali, anche se unanime, risulterebbe nulla.
Il che comporta che tale nullità potrebbe essere fatta valere, a norma dell'art. 1421 c.c., anche dal condomino che abbia partecipato all'assemblea esprimendo voto conforme alla deliberazione stessa, purché alleghi e dimostri di avervi interesse per derivare dalla deliberazione assembleare un apprezzabile suo pregiudizio (così Cass., sent. 03.05.1993 n.
5125).
3. L'attore ravvisa l'invalidità della delibera assunta dall'assemblea dei condomini del in data 16.06.2022, alla quale ha partecipato con la quota di 12,44 Controparte_1
millesimi (doc. 3 , nell'errata distribuzione - limitatamente a quanto a lui imputato - dei Pt_1
costi per l'ascensore, del quale egli afferma di non usufruire. Secondo la sua tesi, le spese dell'ascensore in questione sarebbero state ripartite secondo i millesimi di proprietà, non tenendo conto dell'altezza delle unità immobiliari e dell'uso.
pagina 4 di 7 Le mosse vanno prese dalla consulenza tecnica d'ufficio redatta dal geom. e Persona_1
depositata il 12.04.2024. La stessa, logicamente motivata sulla base delle planimetrie catastali,
degli estratti tavolari, dei prospetti millesimali e dei sopralluoghi effettuati, è del tutto condivisibile e viene fatta propria dal Tribunale. Si precisa che il CTU – lungi dall'esorbitare dall'incarico - si è attenuto rigorosamente ai quesiti a lui posti, relativi esclusivamente alla proprietà individuale del sig. Pt_1
Il CTU così descrive la proprietà “si tratta di un appartamento ad uso abitativo Pt_1
dislocato su due piani sovrapposti, essendo composto e disposto come segue:
• al 1° piano – 1 ingresso, 1 wc, 1 cucina/soggiorno, 1 giardino, 1 scala interna che conduce al
soprastante piano 2°;
• al 2° piano – 1 disimpegno, 2 stanze, 1 bagno/wc; nonché consta di 1 cantina, collocata al
piano interrato, quale accessorio indiretto.
Inoltre va precisato che sin dall'originaria costruzione dell'edificio, terminato nel 1997 e
anche all'attualità, solo la parte di appartamento disposta al 1° piano dispone d'un ingresso
autonomo dal vano scala/ascensore comuni, dal quale dipende completamente anche il resto
dell'alloggio disposto al 2° piano che è accessibile unicamente dalla scala interna privata”.
Quanto all'ascensore, delle cui spese si discetta, il CTU rileva quanto segue: “L'ascensore
posto nel vano scale del civico n. 38 è indicato nel piano di divisione tavolare con la lettera D
e risulta essere comune alle pp.mm. da 47 a 52. La cabina elevatrice conduce dal piano
interrato (che è alla quota minima e di partenza della sua corsa) a tutti i piani superiori (sino
al quinto) e dispone di apertura d'accesso/uscita fruibile dai condomini a tutti i piani escluso il
piano terra ove ha giacitura la p.m. 2, ovvero il supermarket “Despar” che è estraneo sia alla
proprietà e sia all'uso dell'impianto elevatore nonché i piani 6° e 7° per quanto sopra
precisato”.
pagina 5 di 7 Giova ricordare che l'art. 1124 c.c. prevede che gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono, precisando che la relativa spese è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà
esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo.
Il CTU è stato quindi incaricato di verificare se l'imputazione delle spese dell'ascensore, per il sig. si sia attenuta a tali criteri. Il CTU, premesso che l'alloggio (p.m. 48) del sig. Pt_1
sebbene dislocato su due piani, dispone di un solo ingresso posizionato nel pianerottolo Pt_1
del 1° piano e che la sua cantina, situata nell'interrato, è raggiungibile a mezzo dell'ascensore,
ha provveduto a ricalcolare i costi sulla base della citata norma, prendendo in considerazione anche l'altezza in metri di ogni piano dal piano di partenza dell'ascensore (cfr. tabelle a pag.
11).
All'attore compete, per le spese di consuntivo 2021/22, l'importo di € 384,08, inferiore di €
175,51 rispetto a quanto richiesto dal condominio;
e l'importo di € 414,22 per il preventivo
2022/23, ossia € 189,28 in meno.
Le pretese attoree vanno quindi parzialmente accolte, in quanto è comunque Parte_1
tenuto al pagamento, sia pure in misura ridotta.
Entrambi i bilanci vanno modificati nella parte riguardante , al quale il Parte_1
dovrà restituire i citati importi (qualora siano stati corrisposti dall'attore). Controparte_1
L'attore chiede il riconoscimento degli interessi, ma non precisa se e quando sia avvenuto il pagamento. Nulla si può quindi riconoscere a tale titolo.
Quanto alla pretesa attorea di accertare l'obbligo del di ripartire le spese per CP_1
l'ascensore in un certo modo, tale accertamento comporta la modifica della CP_2
tabella millesimale in uso per distribuire le spese, la quale non risulta impugnata.
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Considerato che
le domande attoree hanno trovato parziale accoglimento, le spese processuali vanno compensate in ragione di un quarto, mentre la restante quota deve essere rifusa dal
, in ragione della prevalente soccombenza. CP_1
Esse sono liquidate secondo il valore di quanto imputato al in base alla delibera Pt_1
impugnata (cfr. a contrario Cass., ord. 20.07.2020 n. 15434), e quindi in base allo scaglione
1.100,00 – 5.200,00, applicando i parametri medi, per un totale di € 2.552,00.
Le spese di CTU sono poste in capo al CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, assorbita o dichiarata inammissibile,
1) accogliendo la pretesa attorea, riduce per l'attore le spese per l'ascensore, Parte_1
nel bilancio consuntivo 2021/22 da € 559,59 ad € 384,08, e nel bilancio preventivo 2022/23 da
€ 603,50 ad € 414,22;
2) condanna il a restituire all'attore la differenza di € Controparte_1 Parte_1
175,51 e di € 189,28;
3) dichiara inammissibile la domanda attorea sub 3) delle conclusioni;
4) condanna il a rifondere all'attore ¾ delle spese di lite, Controparte_1 Parte_1
che compensa per la restante parte e che liquida, per l'intero, come segue: € 2.552,00 per compenso di avvocato, € 545,00 per anticipazioni, oltre rimborso spese forfettarie in misura del
15%, oltre Iva e Cap come per legge, oltre spese successive necessarie;
5) pone le spese di CTU, già liquidate in favore del geom. in € 1.986,00 oltre Persona_1
accessori, definitivamente in capo al convenuto Controparte_1
Bolzano, 30/04/2025
la Giudice
Elena Covi
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