Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/02/2025, n. 1179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1179 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - undicesima sezione civile -
La dott.ssa Maria Rosaria Scotti, in funzione di giudice unico, ha ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5642 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 avente ad oggetto:
opposizione a decreto ingiuntivo
TRA Parte 1 P.I. P.IVA 1 in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Napoli alla via Mezzocannone n. 99, elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Seggio del Popolo n. 22, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Guerriero, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione;
OPPONENTE
E P.I. P.IVA 2 in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., con sede in Castellammare di Stabia (NA), alla via Napoli n. 338,
n. 74, presso lo studio dell'avv. Mario Maiorino, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo;
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 176/2020 notificato in data 28.02.2020, la Parte 1 conveniva in giudizio la
Controparte_1 per chiedere la revoca del decreto ingiuntivo, eccependo l'inesistenza del credito azionato, in quanto riferito a presunte consegne di carne mai effettuate dall'opposta.
premesso che:
la società opposta effettuava forniture di carne in favore della società opponente, emettendo le seguenti fatture, per un importo complessivo di euro 118.120,19: n. 4634/B di € 1.720,82; n. 4635/B di € 16.011,99;
n. 4636/B di € 6.387,67; n. 5412/B di € 1.725,34; n. 5413/B di €
15.321,58; n. 5414/B di € 4.976,13; n. 6090/B di € 1.506,69; n.
6091/B di € 18.443,27; n. 6092/B di € 7.383,43; n. 6819/B di €
1.803,95; n. 6820/B di € 17.965,79; n. 6821/B di € 8.598,87; n.
7421/B di € 831,07; n. 7422/B di € 10.565,41; n. 7423/B di €
4.878,18; la Parte 1 a titolo di parziale pagamento del credito vantato dall'opposta, rilasciava in suo favore n. 2 assegni bancari, n. 0026439398-11 di euro 14.120,48 e n. 0026439399-12 di euro
10.000,00, rimasti impagati per mancanza di provvista sul conto corrente dell'opponente come da certificazione di mancato pagamento di un assegno precedente avente n. 0026439396-09;
nonostante numerosi solleciti, l'opponente non provvedeva al pagamento delle fatture;
l'opposta proponeva, allora, ricorso per decreto ingiuntivo, ottenendo l'emissione del d.i. n. 176/2020, provvisoriamente esecutivo, con cui si ingiungeva alla controparte il pagamento di euro 118.120,19, oltre interessi ex artt. 4 e 5 D.Lgs. 231/2002, spese di procedura, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
l'opponente eccepiva, in primo luogo, l'infondatezza della pretesa creditoria di controparte e l'inesistenza del credito, esponendo che gli assegni allegati erano stati rilasciati da Parte 1 non in "parziale pagamento del credito”, ma a garanzia della prosecuzione del rapporto contrattuale;
che al momento dell'emissione essi venivano compilati parzialmente, indicando soltanto la data e l'importo, con apposizione del timbro senza sottoscrizione;
i titoli consegnati non recavano, invero, l'indicazione del luogo di emissione e la firma del legale rappresentante di Parte 1
Deduceva, inoltre, che, dopo l'interruzione dei rapporti commerciali tra le due società avvenuta nella primavera del 2019, l'opposta si era rifiutata di restituire i titoli di credito e, senza che alcuna fornitura di carne venisse concretamente effettuata, li aveva illegittimamente compilati e messi all'incasso e che i documenti di trasporto da essa allegati recavano una sottoscrizione non riferibile in alcun modo al legale rappresentante della Parte 1 sig.ra Parte 2
Disconosceva, pertanto, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., le sottoscrizioni apposte in calce agli assegni bancari n. 0026439396-09, n.
0026439398-11, n. 0026439399-12 e a tutti DDT allegati, in quanto apocrifi, con specifica indicazione di ciascuno di essi.
Deduceva, altresì, che alcuni documenti di trasporto, oltre a essere privi del timbro della Parte 1 e della sottoscrizione del legale rappresentante, contenevano dati incongruenti, in quanto risultava che i trasportatori raggiungevano, in un intervallo di tempo inverosimilmente breve (circa 50 minuti), comprensivo anche del carico e scarico merci, luoghi tra essi distanti (Castellammare di Stabia Volla); ed inoltre, la maggior parte dei citati DTT recava- timbro e sottoscrizione della società 66 Parte 3 e non della opponente.
Chiedeva, infine, la sospensione della provvisoria esecutorietà del d.i.
n. 176/2020.
Rassegnava le seguenti conclusioni:
"Nel Merito
dichiarare inefficace e/o inammissibile e, conseguentemente,
revocare l'opposto decreto ingiuntivo per i motivi esposti nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo nonché in tutti gli scritti difensivi versati in giudizio con condanna della ricorrente al pagamento delle spese e dei compensi professionali di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario;
revocare l'impugnato decreto ingiuntivo perché infondato in fatto ed in diritto e perché relativo ad un credito inesistente e, comunque, non provato e non dovuto;
accertare e dichiarare, in ogni caso, l'inesistenza del credito vantato dalla ricorrente così come portato nell'impugnata ingiunzione di pagamento e, per l'effetto, revocare integralmente il decreto ingiuntivo per cui vi è opposizione;
condannare l'opposta al pagamento delle spese e dei compensi professionali di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario;
"
Si costituiva ritualmente l'opposta contestando, in primo luogo,
l'eccezione, sollevata dall'opponente, di infondatezza della pretesa creditoria, in quanto il decreto ingiuntivo era stato emesso sulla base delle n. 15 fatture allegate, dei relativi DTT e dei Registri IVA, autenticati dal notaio dott. nonché dei n. Persona 1
,
2 assegni n. 0026439398-11 di euro 14.120,48 e n. 0026439399-12 di euro 10.000,00, integranti, in ogni caso, una promessa di pagamento.
Riferiva, inoltre, che il rapporto commerciale con la controparte era iniziato nell'aprile del 2017 ed aveva avuto termine nel dicembre del
2019, senza che l'opponente sollevasse alcun tipo di contestazione o disconoscimento del diritto di credito dell'opposta; che il pagamento della merce da parte di Parte 1 avveniva quasi sempre mediante rilascio di assegni bancari, che venivano consegnati o ai dipendenti della società opposta al momento della consegna delle merci o presso
CP 1 dal sig. Persona 2 marito della la sede della
,
sig.ra Pt 2
Inoltre, affermava l'illegittimità e l'eccessiva genericità del disconoscimento effettuato dall'opponente delle sottoscrizioni apposte in calce agli assegni bancari e ai documenti di trasporto, in quanto la controparte, in qualità di persona giuridica, avrebbe dovuto individuare con precisione tutti gli organi dotati del potere di firma e dichiarare la diversità della sottoscrizione sul documento rispetto alle firme degli altri organi rappresentativi;
inoltre, la sottoscrizione
"disconosciuta" era identica a quella apposta sia sull'assegno n.
0026439396-09, che su altri titoli di credito emessi in precedenza e regolarmente incassati da CP 1
Quanto al contenuto dei DDT, prospettava che le tempistiche in essi indicate non erano irrealistiche, ma corrispondevano ai percorsi realmente effettuati dai trasportatori tra le due sedi/depositi della
CP 1 e che sui medesimi DDT vi era il timbro della società
proprietaria del supermercato 66 Parte 3 '
"Carrefour" sito in Sorrento alla via Sersale n. 5, in cui la società opponente aveva un proprio punto vendita e al quale spesso le merci venivano consegnate. Contestava, infine, la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà del d.i., sussistendo il pericolo di pregiudizio nel ritardo, versando l'opponente in uno stato di dissesto finanziario.
Rassegnava le seguenti conclusioni:
“1) Nel merito, in accoglimento delle spiegate eccezioni, rigettare l'avversa opposizione perché infondata in fatto e carente di pregio giuridico, con conferma del decreto ingiuntivo n° 176/2020 reso dal
Tribunale di Napoli;
2) condannare parte soccombente al pagamento di spese, diritti ed onorari di lite, oltre maggiorazioni, IVA e CPA, come per legge."
Alla prima udienza del 24.09.2020, svoltasi in modalità cartolare, il
Giudice sospendeva l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n.
176/2020, atteso che l'opponente aveva tempestivamente e ritualmente disconosciuto la documentazione prodotta dall'opposta; assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183,
comma 6, c.p.c.
All'udienza del 12.07.2021 veniva ammesso l'interrogatorio formale del legale rapp.te della opponente e la prova testi articolata dalle parti.
All'udienza del 07.04.2022 si svolgeva l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società Parte_1 sig. Persona 3 e Testimone 1la prova testimoniale di parte opposta con il teste infine, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Espletata l'istruttoria e precisate le conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con ordinanza del 22.04.2024.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta per i motivi che seguono.
Appare, in primo luogo, incontestata la sussistenza di un rapporto contrattuale tra le due società avente ad oggetto la fornitura e consegna di carne, in quanto entrambe ne ammettono l'esistenza nei rispettivi scritti difensivi;
inoltre, sia il legale rapp.te della società opponente, Persona 3 nel corso dell'interrogatorio formale, sia il
,
hanno confermato che leteste di parte opposta, Testimone_1
parti hanno intrattenuto rapporti commerciali a partire dall'aprile del
2017.
E', invece, oggetto di contestazione l'esistenza della pretesa creditoria azionata dall'opposta, in quanto sostiene l'opponente di non aver mai ricevuto i beni alimentari indicati nelle n. 15 fatture allegate di cui ai relativi DDT. Dall'esame della documentazione, non appare chiaro il momento in cui i rapporti commerciali tra le parti si sono interrotti, se da un lato l'opponente afferma che questi sono cessati nell'aprile del
2019, l'opposta riferisce che si sono protratti fino a dicembre dello stesso anno.
Orbene, l'opposta fonda la propria pretesa creditoria sulle n. 15 fatture allegate in sede monitoria (cfr. all. 2 nota di deposito documenti di parte opposta del 23.05.2020) e sui relativi documenti di trasporto sottoscritti e timbrati dal destinatario (cfr. ibidem); sul Registro Vendita IVA del giugno 2019 - novembre 2019 (cfr. all. 3); sugli assegni rimasti impagati nn. 0026439398-11 e 0026439399-12 (cfr. all. 4); sulla certificazione di mancato pagamento dell'assegno n.
0026439396-09 (all. 5); sulle fatture emesse tra marzo e giugno del
2019 ed i relativi DDT (cfr. all. comparsa di costituzione e risposta). La Parte 1 con l'atto di opposizione ha tempestivamente disconosciuto le sottoscrizioni poste in calce agli assegni bancari nn.
0026439398-11, 0026439399-12, 0026439396-09 e ai DDT allegati alle n. 15 fatture azionate in via monitoria, come previsto dall'art. 214
c.p.c., mentre la controparte non ha proposto istanza di verificazione, limitandosi a contestare la legittimità del disconoscimento ex adverso sollevato.
Secondo la giurisprudenza di legittimità “in tema di disconoscimento della scrittura privata, la mancata proposizione dell'
istanza di verificazione equivale, secondo la presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto essendogli precluso l'accertamento dell' autenticità in base
-
ad elementi estrinseci alla scrittura medesima o ad argomenti logici -
e che la parte che ha disconosciuto la scrittura non può trarre dalla mancata proposizione dell' istanza di verificazione elementi di prova a sé favorevoli" (cfr. Cass. ord. 3602/2024). In tal senso, il documento disconosciuto è inutilizzabile in quanto irrilevante non solo per la parte che lo ha disconosciuto, ma anche per la parte che lo ha prodotto. Non si può, dunque, tener conto a fini probatori dei documenti disconosciuti. Occorre, inoltre, sottolineare che questo
Giudicante nell'ordinanza del 24.09.2020 ha sospeso la provvisoria esecutorietà al d.i. n. 176/2020 poiché “la sottoscrizione apposta in calce alla procura alla lite rilasciata da Parte_2 legale rapp.te p.t. della CP 1 appare manifestamente difforme rispetto alla sottoscrizione in calce agli assegni e ai DTT”. Tenuto conto che l'esame delle fatture prodotte e dei documenti di trasporto ha rivelato diverse criticità quali, talora, la mancanza di firma del destinatario
(cfr. ad esempio, DDT, D/11039 del 06.07.2019; DDT D/16115 del
28.09.2019; ovvero la presenza di timbro della società [...] 66 Parte 3 senza alcuna sottoscrizione;
talaltra, nello spazio riservato al destinatario, sottoscrizioni senza alcun timbro della società
ricevente risultano apposte mediante sigle che non appaiono comprensibili.
Considerato che
in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio (cfr. Cass. ord.
1892/2023), alla luce del compendio probatorio si ritiene che CP 1
[...] non abbia correttamente adempiuto all'onere della prova posto a suo carico.
Infatti, di là dai documenti "disconosciuti", relativi anche ai pagamenti omessi, portati dagli assegni bancari sopravisti, non emergono elementi ulteriori che dimostrino l'effettiva consegna alla società opponente dei beni alimentari indicati nelle fatture e, dunque, la fondatezza della pretesa creditoria: le fatture commerciali, documenti di derivazione unilaterale, possono avere valore probatorio in sede monitoria, mentre nel giudizio di opposizione costituiscono
"un mero indizio" del credito (cfr. Cass. sent. n. 128/2022); parimenti, non si può attribuire valore di prova scritta del credito azionato al
Registro Vendita IVA, invero :“le scritture contabili, pur se regolarmente tenute, non hanno valore probatorio a favore dell'imprenditore che le ha redatte: qualora egli intenda utilizzarle nei confronti dell'altra parte ex art. 2770 c.c., le stesse scritture sono soggette al libero apprezzamento del giudice, al quale spetta stabilire nei singoli casi se e in quale misura siano attendibili e idonee,
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eventualmente in concorso con altre risultanze atte a dimostrare la fondatezza della pretesa".
Neppure in sede testimoniale può dirsi raggiunta la prova dell'avvenuta consegna dei beni, in quanto il teste, Tes_1 dipendente della società opposta, escusso all'udienza del 07.04.2022 dichiarava: "Diciamo che io personalmente non ho mai assistito alla consegna della carne perché io sto in ufficio ad emettere i DTT e le fatture". "Preciso che quando partono dal deposito di CP 1
[...] le forniture che devono essere consegnate ai clienti, nei furgoni sono presenti un quantitativo di carne che vanno a più clienti della stessa zona". Né da quest'ultimo vengono riferite circostanze specifiche o elementi di rilievo che sotto il profilo probatorio suffraghino la prospettazione difensiva opposta. Tanto premesso, alla luce del complessivo esame degli atti, si ritiene che la pretesa azionata dall'opposta non risulti sufficientemente provata.
Pertanto, l'opposizione dovrà essere accolta e, conseguentemente, il d.i. n. 176/2020 dovrà essere revocato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XI Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'opposizione contro il d.i. n. 176/2020 proposta da Parte 1 nei confronti di [...]
CP 1 così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. Condanna parte opposta al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano per compenso in euro 8.300,00 in favore dell'opponente, oltre s.g., IVA e CPA come da legge, con attribuzione al procuratore antistatario Avv. Giuseppe Guerriero.
Così deciso in Napoli il 24.01.2024
Il Giudice
Dott. Maria Rosaria Scotti