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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/11/2025, n. 10708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10708 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.r.g. 19523/2020, avente ad oggetto: accertamento negativo del credito e vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Maria Rosaria Crovace e dall'Avv. Giuseppe Rianna
Attrice
e
(C.F. n. ), (oggi , Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Arturo Leone e dall'Avv.
RO ER AL EL
Convenuta
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
1)Accertare che l'effettiva esposizione dell'attrice nei confronti della società di telefonia convenuta, non è di €. 16.326,63, ma di
€. 8.583,59 iva inclusa;
2)Accertare che la società convenuta ha negato alla attrice, ulteriori contratti di linee provvisorie di internet;
3)Condannare la società convenuta a corrispondere le spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione agli avvocati di parte attrice in solido tra loro in quanto antistatari;
per la convenuta: 1)rigettare ogni domanda dell'attrice;
Cont 2) In via riconvenzionale: accertare e dichiarare che è
Pa creditrice della dell'importo di € 13.072,96, o Parte_1 della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, e
Pa Cont per l'effetto condannare la al pagamento in favore di dell'importo di € 13.072,96, o della diversa somma oltre interessi legali dalla data di scadenza delle fatture sino al relativo saldo;
3)Riconoscere spese e compensi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha citato in giudizio la per Parte_1 CP_1 ottenere l'accertamento che il credito vantato dalla convenuta era pari ad euro 8593,59 e non ad euro 16326,63.
A sostegno della domanda l'attrice ha dedotto: che aveva stipulato numerosi contratti con la per fruire di CP_1 linee ADSL temporanee;
che la convenuta aveva emesso fatture non corrispondenti alle tariffe previste nei contratti conclusi;
che aveva contestato formalmente le fatture relative alle seguenti utenze: 047/113512765 in Bolzano;
03513524858 in Bagnatica;
052213530801 in Reggio Emilia;
0513578735 in Roma;
che le fatture pervenute indicavano importi superiori a quelli previsti nei contratti;
che aveva chiesto la correzione delle fatture ed aveva effettuato pagamenti parziali corrispondenti a quanto effettivamente dovuto;
che la convenuta aveva negato l'attivazione di nuovi contratti di linee provvisorie ADSL;
che aveva ricevuto la richiesta di pagamento di n. 23 fatture in cui erano previste penali per ritardi nei pagamento ma che in venti casi la richiesta era relativa a linee non attivate ed in tre casi era riferita a fatture contestate, fatture dell'importo complessivo di euro
6.568,18; che parte convenuta non ha aderito alla proceduta di mediazione assistita e nemmeno alla richiesta d'incontro per un'analisi contabile delle questioni controverse;
che era disposta a versare alla convenuta la somma di euro 8.583,59. La si è opposta alla domanda dell'attrice Controparte_1 ponendo in rilievo: che aveva fornito all'attrice collegamenti temporanei dati e fonia;
che per tali servizi sono previste maggiorazioni sul contributo di attivazione e sul canone mensile;
che la maggiorazione applicata è del 30% sul canone mensile di abbonamento e sul contributo di attivazione;
che erano state applicate maggiorazioni del 30% degli accessi e CP_3 CP_4
e sul canone relativo a ( e CP_5 CP_6 CP_7
[...
( , servizi di cui aveva usufruito l'attrice; che CP_8
l'attrice era debitrice dell'importo complessivo di euro
13.072,96; che non aveva negato l'attivazione di nuove linee provvisorie ADSL.
Tutto ciò premesso, la domanda dell'attrice è fondata.
La ha contestato la pretesa della convenuta di Parte_1 essere creditrice della somma di euro 16326,63, importo ridotto in giudizio ad euro 13072,96 sostenendo che si trattava di una richiesta non conforme alle previsioni dei contratti conclusi.
La domanda proposta dall'attrice deve essere qualificata come azione di accertamento negativo del credito e la Suprema Corte ha da tempo chiarito che la regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. è applicabile indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, con la conseguenza che, anche in caso di domanda di accertamento negativo del credito, sono a carico di chi si afferma creditore le conseguenze della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto(cfr. Cass. Civ. n. 970&).
Nel caso in esame l'attrice ha specificamente contestato che la convenuta aveva emesso fatture per importi non corrispondenti alle tariffe previste dai contratti conclusi.
In presenza di una contestazione del genere era onere della convenuta di dimostrare il titolo della pretesa ovvero che le fatture o comunque l'importo indicato in comparsa corrispondesse a quello dovuto in base alle previsioni contrattuali. Tale onere non è stato assolto dalla convenuta che si è limitata a sostenere che i servizi forniti all'attrice prevedevano costi maggiorati.
Tale deduzione non è stata dimostrata giacchè è mancata la produzione dei contratti conclusi con la previsione delle maggiorazioni indicate.
Consegue che il credito della convenuta nei confronti dell'attrice può ritenersi accertato solo per l'importo riconosciuto dalla stessa attrice ovvero nella misura di euro 8583,59.
Si tratta dell'importo che l'attrice ha messo a disposizione fin dall'inizio del giudizio.
In presenza della risalente disponibilità dell'attrice a versare il detto importo non vi è spazio emettere una statuizione di condanna a carico dell'attrice fermo restando che va ribadito che l'attrice deve versare alla convenuta la somma di euro 8583,59.
Le spese del giudizio vanno poste a carico della convenuta in applicazione del principio della soccombenza e sono liquidate con i parametri previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M.
147/2022, per le controversie di valore compreso tra euro 5200,01 ed euro 26000,00.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti della ogni diversa,
[...] Controparte_1 istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
1)dichiara che il credito vantato dalla convenuta nei confronti dell'attrice è pari ad euro 8.583,59 iva inclusa;
2)Condanna la al pagamento delle spese del Controparte_1 giudizio che liquida in euro 264,00 per esborsi ed euro 5077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA con attribuzione agli Avvocati Maria Rosaria Crovace e Giuseppe
Rianna.
Napoli, 19.11.2025. Il Giudice
dott. Mauro Impresa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.r.g. 19523/2020, avente ad oggetto: accertamento negativo del credito e vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Maria Rosaria Crovace e dall'Avv. Giuseppe Rianna
Attrice
e
(C.F. n. ), (oggi , Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Arturo Leone e dall'Avv.
RO ER AL EL
Convenuta
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
1)Accertare che l'effettiva esposizione dell'attrice nei confronti della società di telefonia convenuta, non è di €. 16.326,63, ma di
€. 8.583,59 iva inclusa;
2)Accertare che la società convenuta ha negato alla attrice, ulteriori contratti di linee provvisorie di internet;
3)Condannare la società convenuta a corrispondere le spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione agli avvocati di parte attrice in solido tra loro in quanto antistatari;
per la convenuta: 1)rigettare ogni domanda dell'attrice;
Cont 2) In via riconvenzionale: accertare e dichiarare che è
Pa creditrice della dell'importo di € 13.072,96, o Parte_1 della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, e
Pa Cont per l'effetto condannare la al pagamento in favore di dell'importo di € 13.072,96, o della diversa somma oltre interessi legali dalla data di scadenza delle fatture sino al relativo saldo;
3)Riconoscere spese e compensi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha citato in giudizio la per Parte_1 CP_1 ottenere l'accertamento che il credito vantato dalla convenuta era pari ad euro 8593,59 e non ad euro 16326,63.
A sostegno della domanda l'attrice ha dedotto: che aveva stipulato numerosi contratti con la per fruire di CP_1 linee ADSL temporanee;
che la convenuta aveva emesso fatture non corrispondenti alle tariffe previste nei contratti conclusi;
che aveva contestato formalmente le fatture relative alle seguenti utenze: 047/113512765 in Bolzano;
03513524858 in Bagnatica;
052213530801 in Reggio Emilia;
0513578735 in Roma;
che le fatture pervenute indicavano importi superiori a quelli previsti nei contratti;
che aveva chiesto la correzione delle fatture ed aveva effettuato pagamenti parziali corrispondenti a quanto effettivamente dovuto;
che la convenuta aveva negato l'attivazione di nuovi contratti di linee provvisorie ADSL;
che aveva ricevuto la richiesta di pagamento di n. 23 fatture in cui erano previste penali per ritardi nei pagamento ma che in venti casi la richiesta era relativa a linee non attivate ed in tre casi era riferita a fatture contestate, fatture dell'importo complessivo di euro
6.568,18; che parte convenuta non ha aderito alla proceduta di mediazione assistita e nemmeno alla richiesta d'incontro per un'analisi contabile delle questioni controverse;
che era disposta a versare alla convenuta la somma di euro 8.583,59. La si è opposta alla domanda dell'attrice Controparte_1 ponendo in rilievo: che aveva fornito all'attrice collegamenti temporanei dati e fonia;
che per tali servizi sono previste maggiorazioni sul contributo di attivazione e sul canone mensile;
che la maggiorazione applicata è del 30% sul canone mensile di abbonamento e sul contributo di attivazione;
che erano state applicate maggiorazioni del 30% degli accessi e CP_3 CP_4
e sul canone relativo a ( e CP_5 CP_6 CP_7
[...
( , servizi di cui aveva usufruito l'attrice; che CP_8
l'attrice era debitrice dell'importo complessivo di euro
13.072,96; che non aveva negato l'attivazione di nuove linee provvisorie ADSL.
Tutto ciò premesso, la domanda dell'attrice è fondata.
La ha contestato la pretesa della convenuta di Parte_1 essere creditrice della somma di euro 16326,63, importo ridotto in giudizio ad euro 13072,96 sostenendo che si trattava di una richiesta non conforme alle previsioni dei contratti conclusi.
La domanda proposta dall'attrice deve essere qualificata come azione di accertamento negativo del credito e la Suprema Corte ha da tempo chiarito che la regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. è applicabile indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, con la conseguenza che, anche in caso di domanda di accertamento negativo del credito, sono a carico di chi si afferma creditore le conseguenze della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto(cfr. Cass. Civ. n. 970&).
Nel caso in esame l'attrice ha specificamente contestato che la convenuta aveva emesso fatture per importi non corrispondenti alle tariffe previste dai contratti conclusi.
In presenza di una contestazione del genere era onere della convenuta di dimostrare il titolo della pretesa ovvero che le fatture o comunque l'importo indicato in comparsa corrispondesse a quello dovuto in base alle previsioni contrattuali. Tale onere non è stato assolto dalla convenuta che si è limitata a sostenere che i servizi forniti all'attrice prevedevano costi maggiorati.
Tale deduzione non è stata dimostrata giacchè è mancata la produzione dei contratti conclusi con la previsione delle maggiorazioni indicate.
Consegue che il credito della convenuta nei confronti dell'attrice può ritenersi accertato solo per l'importo riconosciuto dalla stessa attrice ovvero nella misura di euro 8583,59.
Si tratta dell'importo che l'attrice ha messo a disposizione fin dall'inizio del giudizio.
In presenza della risalente disponibilità dell'attrice a versare il detto importo non vi è spazio emettere una statuizione di condanna a carico dell'attrice fermo restando che va ribadito che l'attrice deve versare alla convenuta la somma di euro 8583,59.
Le spese del giudizio vanno poste a carico della convenuta in applicazione del principio della soccombenza e sono liquidate con i parametri previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M.
147/2022, per le controversie di valore compreso tra euro 5200,01 ed euro 26000,00.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti della ogni diversa,
[...] Controparte_1 istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
1)dichiara che il credito vantato dalla convenuta nei confronti dell'attrice è pari ad euro 8.583,59 iva inclusa;
2)Condanna la al pagamento delle spese del Controparte_1 giudizio che liquida in euro 264,00 per esborsi ed euro 5077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA con attribuzione agli Avvocati Maria Rosaria Crovace e Giuseppe
Rianna.
Napoli, 19.11.2025. Il Giudice
dott. Mauro Impresa