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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/09/2025, n. 5096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5096 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE TERZA CIVILE Composta dai magistrati: Dott.ssa Cecilia De Santis PRESIDENTE Dott.ssa Antonella Miryam Sterlicchio CONSIGLIERE Dott. Biagio Roberto Cimini CONSIGLIERE rel. riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 6637 R.G. degli affari contenziosi del 2019, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 19.11.2024, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.;
T R A
Parte_1
(C.F./P. IVA ) in persona del legale rapp.te p.t./liquidatore P.IVA_1
Dr. , rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Blasi ed Controparte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in RO, Via degli Scipioni
n. 153, giusta procura speciale in calce all'atto di citazione in appello;
l'Avv. Fabio Blasi (C.F. ) dichiara di voler CodiceFiscale_1
ricevere comunicazioni e notifiche all'indirizzo pec
, oppure al numero di fax Email_1
06/3211324
APPELLANTE – APPELLATA INCIDENTALE
CONDIZIONATA
E
corrente in RO al Piazzale Ostiense nr. 2, capitale P_
r.g. n. 1 sociale € 1.098.898.884,00 iv, codice fiscale e numero d'iscrizione al
Registro delle imprese di RO , REA 882486, in persona P.IVA_2
della sua procuratrice, Avv. Alessandra Boccanera, in virtù dei poteri alla medesima conferiti con atto a rogito Notaio di RO del Persona_1
16.11.2016, rep. 51.999, racc. 16.213, quale mandataria di CP_3
società a socio unico, corrente in RO al Piazzale Ostiense nr. 2,
[...]
codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle imprese di RO
, REA 1024226, in virtù dell'atto a rogito Notaio P.IVA_3 [...]
di RO del 17.6.2015, rep. 43066, racc. 14263, rappresentata Per_1
e difesa dall'Avv. Massimiliano Cardarelli, codice fiscale
[...]
presso il cui studio in RO alla Via Alessandria nr. 208 è C.F._2
elettivamente domiciliata, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale condizionato (v. doc. 1)
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
CONDIZIONATA
OGGETTO: Somministrazione - Appello avverso la sentenza n.
15424/2019 del Tribunale di RO, sezione X, pubblicata il 23/07/2019
CONCLUSIONI: All'udienza del 19.11.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza di cui in rubrica il Tribunale di RO, definitivamente pronunciando, sull'opposizione, proposta da
[...]
, avverso il decreto Parte_2
ingiuntivo n. 6620/2016, emesso dal Tribunale di RO per l'importo di
€ 73.435,65, oltre interessi e spese di procedura a favore di P_
così provvedeva:
r.g. n. 2 Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo;
Condanna Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pt, al pagamento della
[...]
metà delle spese di lite in favore dell'opposta, che liquida in € 6.715,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge;
Compensa fra le parti la residua metà.
Per quanto riguarda il giudizio di primo grado si rimanda alla sentenza impugnata ed agli atti processuali delle parti.
Con atto di appello ritualmente notificato l'appellante ha proposto appello per rassegnare le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di RO, eccezione e deduzione:
I - IN VIA PRELIMINARE/PREGIUDIZIALE
Accertare e dichiarare la nullità della sentenza impugnata per non aver disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti e Controparte_5 Controparte_6
[..
II - NEL MERITО: in accoglimento del presente appello, annullare, revocare, dichiarare di nessun effetto e/o efficacia il decreto ingiuntivo opposto n.
6620/2016 (n.r.g. 17481/2016) perchè le pretese di pagamento avversarie sono infondate in fatto ed in diritto. Per l'effetto accertare e dichiarare che nessun importo è dovuto da
[...]
ad Parte_3 P_
, quale mandataria di a qualunque titolo o ragione.
[...] Parte_4
III- Con vittoria di spese e competenze professionali del doppio
r.g. n. 3 grado di giudizio, oltre al rimborso spese forfettario, all'add.le prev.le ed all'IVA, come per legge”.
Si costituiva in giudizio per chiedere, in via preliminare, P_
di dichiarare inammissibile l'appello di ex art. 348 bis c.p.c. e, nel Pt_1
merito, il rigetto dell'appello principale;
proponeva altresì appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale chiedendo la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione proposta da o il rigetto della stessa in quanto infondata CP_7 Parte_2
in fatto e in diritto;
ovvero, in via subordinata, in caso di accoglimento dell'opposizione, la condanna dell'appellante al pagamento in proprio favore della somma di € 73.435,65 oltre agli interessi di mora, a scalare, al tasso previsto dal d. lgs. N. 231/2002 dalla scadenza delle fatture al saldo.
All'udienza del 19.11.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c.
L'appello principale proposto è infondato e deve essere respinto.
L'appellante ha proposto cinque motivi di gravame.
Con il primo ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2702 c. c., del d.l. 73/2007, convertito in legge n. 125/2007, e della delibera EE 156/2017, art. 4.3, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 1189 c.c. e l'illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata.
L'appellante ha sostenuto che il Tribunale ha correttamente affermato che l'opponente aveva eccepito di non aver mai Pt_1
sottoscritto un contratto di fornitura con di aver intrattenuto un P_
rapporto di somministrazione di energia elettrica esclusivamente con r.g. n. 4 RO dal 25. 1. 2010 al 31. 7. 2012 (data in cui vi era Controparte_8
stato il subentro di ), e di aver sempre Controparte_6
corrisposto, sino al luglio 2012, tutte le fatture a lei emesse da
[...]
mentre le fatture successive erano state corrisposte dalla società CP_5
subentrante nella fornitura.
A dimostrazione di tali circostanze l'appellante aveva prodotto la documentazione analiticamente indicata nell'atto di appello, che non sarebbe mai stata contestata da P_
non avrebbe offerto nessuna prova circa la P_
cessazione/risoluzione del rapporto contrattuale tra e Pt_1 [...]
ed in mancanza di qualsiasi comunicazione Acea s. che era CP_5 Pt_5
il distributore della corrente fornita da a avrebbe CP_5 Pt_1
illegittimamente sostituito come fornitore, assegnando poi CP_5
l'utenza de quo alla propria affiliata/compartecipe CP_3
Ed anche a voler ritenere legittima tale procedura, né né P_ [...]
avrebbero comunicato con immediatezza a il subentro CP_3 Pt_1
nella fornitura a e ancor meno avrebbe CP_5 CP_3
chiesto immediatamente che le venisse corrisposto quanto dovuto per la fornitura eseguita al posto di CP_5
Il Tribunale non avrebbe tenuto conto di tali circostanze ed all'odierna appellante sarebbe stata attribuita la colpa per aver effettuato un pagamento non dovuto a che non avrebbe potuto CP_5
estinguere il debito vantato da P_
In concreto, non avendo dimostrato la validità dei propri P_
assunti, né l'asserita risoluzione del contratto scritto firmato tra e Pt_1
le sue prospettazioni difensive sarebbero del tutto sfornite CP_5
r.g. n. 5 di valido supporto probatorio.
Il Tribunale non avrebbe potuto disattendere la produzione documentale di idonea a dimostrare l'esistenza della validità di un Pt_1
contratto di fornitura sottoscritto con un soggetto del mercato libero, diverso da che la obbligava al pagamento delle fatture CP_3
emesse e per il quale nessun pagamento poteva essere preteso da altri.
Inoltre, la fornitura di energia elettrica da parte di era CP_5
iniziata a gennaio 2010 e non si era mai interrotta nè dopo la restituzione dei locali da alla proprietaria nel luglio 2012, Pt_1 Controparte_9
né dopo il successivo subentro con voltura nella conduzione dei locali da parte di . Controparte_6
La continuità della fornitura e dei pagamenti effettuati da e Pt_1
dal subentrante, e l'assenza di qualsiasi immediata rivendicazione da parte di per il suo asserito subentro nella fornitura CP_3
dimostrerebbero la buona fede di che non avrebbe potuto non Pt_1
pagare il proprio fornitore senza subire l'interruzione della CP_5
fornitura ed un'ingiunzione dal Tribunale sollecitata da CP_5
Non sarebbe casuale che in forza della documentazione prodotta da aveva anche chiesto al giudice di prime cure di poter CP_10
estendere la propria domanda a e ad Controparte_11 [...]
ex artt. 2041/2043 c. c. Controparte_6
Il Tribunale non avrebbe motivato circa la mancanza di importanza dei documenti depositati da limitandosi ad avallare la tesi di Pt_1
secondo la quale non ci sarebbe stata alcuna necessità di P_
sottoscrivere un nuovo contratto di fornitura tra le parti in causa, trattandosi di contratto perfezionatosi ex lege, così come non ci sarebbe r.g. n. 6 stata neanche alcuna necessità di avvisare per tempo di questo asserito subentro rispetto al fornitore iniziale.
Il DL 73/2007, convertito nella L. 125/2007 e la Delibera 156/2007 dell'EE (art. 4.3) disciplinerebbero un'ipotesi completamente diversa rispetto a quella fatta valere da nel presente CP_3
giudizio.
Secondo l'appellante solo nel caso in cui l'utente finale rimanga privo di fornitore per effetto della risoluzione di un precedente contratto e non voglia concluderne altri con un fornitore presente sul libero mercato, pur continuando ad usufruire della corrente, si potrebbe parlare di contratto ex lege in forza della delibera 156 del 2007 della EE (art. 4.3). Invece, aveva sottoscritto un regolare contratto di Pt_1
somministrazione dell'elettricità con un fornitore del mercato libero
( nel gennaio del 2010 e mai si sarebbe trovata senza un CP_5
fornitore, nè avrebbe risolto il contratto iniziale sottoscritto nel 2010 con
CP_5
In tale contesto non avrebbe mai provato l'esistenza di CP_3
una risoluzione del contratto tra e in base alla quale Pt_1 CP_5
poter ritenere legittimo il suo subentro ex lege rispetto al precedente fornitore, nè avrebbe provato di aver dato tempestiva comunicazione all'utente finale o ad del suo asserito Controparte_6
subentro per impedire i pagamenti della fornitura a chi, a suo dire, non sarebbe stato più il soggetto legittimato.
Dopo aver illustrato la disciplina di cui al DL 73/2007, convertito nella L. n. 125/2007, l'appellante ha ribadito che l'utente finale dovrebbe essere messo a conoscenza della nuova situazione giuridica che si viene a r.g. n. 7 verificare quando vi è un'impresa che non può più fornire energia elettrica ed è necessario il subentro nella fornitura di un altro soggetto;
la né nel marzo 2012, né successivamente, avrebbe ricevuto Pt_1
comunicazioni sul cambio del fornitore di energia elettrica, e quindi aveva continuato a corrispondere quanto dovuto a CP_5
Inoltre, distributore di energia elettrica, sarebbe sempre stata P_
al corrente del fatto che l'energia veniva venduta a in regime di Pt_1
libero mercato da che a sua volta aveva il diritto di CP_5
incassare le somme dal cliente finale. Il Tribunale avrebbe quindi erroneamente ritenuto che vi sarebbe stata una sostituzione ex lege di rispetto al contratto stipulato tra l'appellante e CP_3 [...]
laddove l'unico contratto esistente, valido e mai risolto, sarebbe CP_5
stato quello tra l'odierna appellante e ed avrebbe CP_5
erroneamente applicato alla fattispecie per cui è causa la disciplina prevista dalla Delibera EE 156/2007 (art. 4.3).
Anche volendo ritenere che fosse effettivamente intervenuta una risoluzione contrattuale con all'insaputa di il CP_5 Pt_1
Tribunale non avrebbe potuto condannare la a ripetere il Pt_1
pagamento già fatto a dovendo trovare applicazione l'art. CP_5
r.g. n. 8 Il primo motivo è infondato e deve essere respinto.
La Corte osserva che secondo quanto rappresentato dall'odierna appellata deve rilevarsi che nell'attuale assetto del mercato dell'energia elettrica, in esito alla sua liberalizzazione, nella somministrazione di energia elettrica intervengono, a diverso titolo, una molteplicità di soggetti. Ciò in quanto le attività di trasmissione, dispacciamento, distribuzione, consegna e vendita dell'energia elettrica – un tempo svolte da un unico soggetto – sono oggi esercitate, a vario titolo, da soggetti diversi, ognuno dei quali agisce nei limiti previsti dalla vigente normativa.
Tali soggetti sono: - che è subentrata al – ora CP_12 CP_13
GSE Spa - in virtù del DPCM 11.05.2004, alla quale è affidata, in via esclusiva, l'attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica;
- i distributori locali, i quali trasportano l'energia elettrica fino al punto di consegna;
- i proprietari delle reti, ovvero i soggetti titolari di diritti sui singoli tratti di rete sui quali è trasportata l'energia;
- i venditori di energia elettrica.
Tale essendo il quadro normativo di riferimento, Controparte_3
non è autorizzata a svolgere le attività di produzione, trasmissione o distribuzione di energia elettrica, nel senso che Controparte_3
acquista energia elettrica dai propri fornitori e la rivende ai clienti finali, ed è per tale motivo che, nella prassi, le società di vendita di energia sono chiamate “trader”.
La consegna fisica della stessa energia avviene attraverso le reti di proprietà dei diversi soggetti esercenti le diverse attività, mentre le r.g. n. 9 attività di lettura e di certificazione della misura dei prelievi, di gestione e manutenzione della rete di distribuzione, ivi compresi i misuratori dei prelievi, sono di esclusiva competenza del distributore locale, così come previsto dalla delibera della ARERA n. 654/2015 (Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica periodo di regolazione 2016 –
2019 – il cui art. 4, punto 1, prevede che: il soggetto responsabile dell'installazione e della manutenzione dei misuratori è, con riferimento ai punti di prelievo nella titolarità di conti finali, l'impresa distributrice;
ed al punto 5 che “ il soggetto responsabile della raccolta e della validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica immessa e prelevata è: con riferimento ai punti di prelievo nella titolarità di clienti finali, il gestore della rete pubblica da cui tali punti prelevano l'energia elettrica”.
Con specifico riferimento all'attività di vendita dell'energia elettrica va precisato che:
a) con il DL n. 73/2007 sono stati introdotti i servizi di maggior tutela e di salvaguardia;
b) l ha adottato la delibera n. 156/2007, che all'art. 1 CP_14
specifica che: i) l'esercente la maggior tutela è il soggetto che, ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, del DL 18.6.2007 eroga il servizio di maggior tutela;
ii) il servizio di maggior tutela o maggior tutela è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto;
- all'art.
4.3 prevede che nel caso in cui un cliente finale si trovi r.g. n. 10 senza un venditore sul mercato libero e, di conseguenza, senza un contratto di trasporto e un contratto di dispacciamento in vigore con riferimento a uno o più punti di prelievo nella propria titolarità, l'impresa distributrice provvede a inserire i medesimi punti di prelievo: a) nel contratto di dispacciamento dell'Acquirente unico, per i clienti di cui al comma 8.2;
- all'art.
4.8 prevede che a partire dall'inserimento dei punti di prelievo di cui al comma 4.3, è attivato il corrispondente servizio di maggiore tutela o il servizio di salvaguardia ed il cliente finale è servito al di fuori del mercato libero;
- all'art. 8.2, dispone che i clienti aventi diritto alla maggior tutela comprendono: a) i clienti finali domestici, titolari di punti di prelievo definiti nelle tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettera a) e di cui alla lettera c) punto i);
b) le piccole imprese, purché tutti i punti di prelievo nella titolarità della singola impresa siano connessi in bassa tensione;
c) i clienti finali titolari di applicazioni relative a servizi generali utilizzati dai clienti di cui alle precedenti lettere a) e b), limitatamente ai punti di prelievo dei medesimi servizi generali.
Alla luce del suddetto quadro regolatorio di riferimento, emerge che:
- a far data dal 1.3.2012, in seguito alla risoluzione del contratto di somministrazione in essere con la precedente società di vendita operante sul mercato libero che somministrava e della mancata conclusione Pt_1
di un nuovo contratto con altra società di vendita operante sullo stesso mercato, il punto di consegna dell'energia nella disponibilità di Pt_1
r.g. n. 11 così come previsto dalla delibera della ARERA, era stato associato dal distributore locale al contratto di trasporto di quale Controparte_3
esercente il servizio di maggior tutela nel comune di RO;
- le ragioni della risoluzione del contratto che legava alla Pt_1
società di vendita che la somministrava precedentemente non erano conoscibili né da né da , che però, rispondendo ad P_ Controparte_3
un reclamo di aveva evidenziato che l'intervenuta conclusione del Pt_1
contratto di somministrazione nell'ambito del servizio di maggior tutela era conseguenza della mancata conferma al distributore locale, da parte della società che la somministrava precedentemente, dell'associazione del punto di consegna dell'energia al proprio contratto di trasporto;
- a seguito della stessa associazione si era concluso, ex lege, il contratto di somministrazione in virtù del quale aveva Controparte_3
emesso le fatture di cui lamentava il mancato pagamento;
- diversamente da quanto affermato dall'appellante, dell'intervenuta conclusione del contratto aveva dato immediata notizia Controparte_3
a (v. doc. 4 del fascicolo di parte;
Pt_1 P_
- lo stesso contratto si era risolto a far data dal 31.12.2012 a seguito della conclusione, da parte di o del diverso soggetto alla stessa Pt_1
succeduto nella disponibilità del punto di consegna dell'energia, di un diverso contratto di somministrazione con una società di vendita operante sul mercato libero;
- non corrisponde al vero che non aveva Controparte_3
riscontrato i reclami di Pt_1
Occorre peraltro aggiungere che in concreto l'odierna appellante non ha mai contestato di aver ricevuto il modulo contrattuale inviatole da r.g. n. 12 (v. doc. 4 del fascicolo di parte , ed in assenza di una P_ P_
qualsiasi reazione era evidentemente entrato in vigore il contratto ex lege previsto dalla disciplina in precedenza citata.
Per quanto riguarda i pagamenti effettuati da in favore di Pt_1
ed all'invocata applicazione del disposto di cui all'art. CP_5
1189 c. c., si deve rilevare che, come eccepito da nel corso del P_
giudizio di primo grado, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, non ha fornito alcuna prova in ordine all'effettiva Pt_1
attivazione del contratto dalla stessa concluso con cioè CP_5
dell'inserimento del punto di consegna dell'energia nella disponibilità di sul contratto di trasporto di e della sua associazione Pt_1 CP_5
allo stesso contratto nel periodo per cui è causa;
peraltro, le fatture emesse da non potevano costituire la prova CP_5
dell'attivazione del contratto e della perdurante associazione, essendo state sempre emesse addebitando le stesse quantità di kWh, a riprova del fatto che la stessa società non riceveva le misure dal distributore locale, e quindi dell'eventuale pagamento a di somme non dovute, CP_5
e rispetto alla quale la avrebbe dovuto dolersi. Questa Corte Pt_1
ritiene, quindi, di dover condividere la decisione del Tribunale, che ha ritenuto provato il diritto di credito azionato da P_
Quest'ultima, infatti, ha depositato la comunicazione con cui l'appellante era stata informata dell'attivazione del servizio di maggior tutela ai sensi dell'art.
4.6 della Delibera n. 156 del 2007 dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas a partire dal 01/03/2012, ed a conoscenza del fatto che il POD era stato inserito dal distributore locale di energia elettrica nel servizio di maggior tutela, come Controparte_15
r.g. n. 13 confermato anche dalla testimonianza resa nel corso del giudizio di primo grado.
Come detto, l'appellante non ha in concreto contestato di aver ricevuto tale comunicazione con annesso contratto, ed al riguardo non può rilevare il fatto che il contratto non sia stato sottoscritto da Pt_1
Si legge, infatti, nella nota illustrativa alla predetta comunicazione che: “L'esercente la maggior tutela che, trascorsi 30 giorni dalla richiesta, non abbia ricevuto il modulo debitamente compilato, solleciterà una risposta con la prima fattura utile. Trascorsi 30 giorni dal sollecito, il cliente che non abbia provveduto a restituire il modulo debitamente compilato all'esercente la maggior tutela continuerà ad essere servito nell'ambito della maggior tutela, ma sarà oggetto di controlli, atti a verificare l'effettivo possesso dei requisiti per l'inclusione nel servizio, condotti dalle autorità competenti su segnalazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas”.
Dal chiaro contenuto della suddetta nota discende l'infondatezza delle censure prospettate dalla volte a dimostrare la mancata prova Pt_1
data da in ordine all'attivazione del servizio di maggior tutela. P_
Il richiamo, da parte di alle disposizioni dell'art. 1189 c. c. Pt_1
da un lato è inammissibile, non essendo stata tale argomentazione eccepita nel corso del giudizio di primo grado (v. Cass. Sez. 1, Ordinanza
n. 4589 del 14/02/2023, secondo cui “la deduzione dell'avvenuto pagamento al creditore apparente ex art. 1189 c.c., necessitando di un'idonea allegazione da parte del debitore delle circostanze univoche idonee a sorreggerla e della sua buona fede, integra un'eccezione in senso stretto;
come tale, l'allegazione del fatto estintivo del diritto fatto valere r.g. n. 14 dal creditore è soggetta alle preclusioni previste dal codice di rito e non è rilevabile d'ufficio dal giudice”), e dall'altro comunque è infondato.
Infatti, nel caso di specie non si discute di un pagamento effettuato nei confronti di un creditore apparente (cioè del pagamento effettuato in favore di un soggetto, che si riteneva legittimato ad CP_5
incassare le somme dovute al creditore, essendo Controparte_3
pacifico in giurisprudenza il principio secondo cui “l'effetto liberatorio di cui all'art. 1189 c. c. è collegato al principio dell'apparenza giuridica che ne costituisce il fondamento e siccome l'apparenza deve essere ricondotta ad un comportamento del creditore non potendo dipendere dalle mere affermazioni o dal comportamento dell'accipiens, l'art. 1189 c. c. è applicabile solo se l'apparenza risulti giustificata da circostanze univoche e concludenti riferibili al creditore, sì da far sorgere nel debitore un ragionevole affidamento, esente da colpa, sull'effettiva sussistenza della facoltà apparente dell'accipiens di ricevere il pagamento” (v. Cass. n.
20847/2013).
Al riguardo deve ritenersi pacifico che la colpa del creditore effettivo può essere affermata soltanto in presenza di comportamenti attivi del medesimo creditore che inducano il debitore a ritenere che il creditore apparente sia legittimato a ricevere il pagamento, e che l'effetto liberatorio può essere invocato unicamente dal solvens che fornisca la prova di aver effettuato il pagamento in buona fede.
Avuto riguardo all'irrilevanza dell'emissione delle fatture da parte di non è dato riscontrare alcun comportamento riferibile CP_5
ad sulla base del quale poter affermare che la stessa Controparte_3
abbia indotto a ritenere che fosse legittimata ad Pt_1 CP_5
r.g. n. 15 incassare le somme dovutele per le somministrazioni di energia;
né ha fornito alcuna prova in ordine alla propria affermata buona Pt_1
fede, essendo la stessa venuta a conoscenza della intervenuta conclusione del contratto di somministrazione con e così non P_ CP_3
potendo invocare l'effetto liberatorio ex art. 1189 c. c.
Alla stregua di quanto sinora esposto il primo motivo deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Con il secondo motivo è stata eccepita l'inammissibilità ed irrilevanza della prova testimoniale ammessa dal giudice, con conseguente erronea valutazione delle altre risultanze probatorie.
Il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto la testimonianza richiesta da volta a provare che il punto di consegna P_
dell'energia contraddistinto dal codice POD…nella disponibilità della nel periodo 1. 3. 2012 – 31. 12. 2012, è stato associato al contratto Pt_1
di trasporto di Acea Energia s. p. a…, e che le quantità di energia prelevate da dal punto di consegna della energia contraddistinto Pt_1
dal n. POD IT… sono quelle risultanti dalle fatture di che CP_3
le si mostrano, come ammissibile e rilevante.
A fronte del contenuto della testimonianza, che dovrebbe essere considerata irrilevante, dal contratto di somministrazione sottoscritto fra e risulterebbe che il distributore di energia, e colei Pt_1 CP_5
che aveva assegnato il numero POD del contatore a era proprio Pt_1
che quindi non poteva non sapere dell'esistenza del contratto di P_
somministrazione tra e direttamente connesso alla Pt_1 CP_5
fornitura iniziata nel 2010 e protrattasi ininterrottamente fino al 2013.
Secondo l'appellante essendo stato acquisito agli atti del giudizio un r.g. n. 16 unico contratto (tra e e mancando la prova della Pt_1 CP_5
sua risoluzione, così come quella della conclusione ex lege di un altro contratto, il Tribunale non avrebbe potuto stabilire che la testimonianza acquisita fosse sufficiente e determinante per ritenere risolto il contratto tra e omettendo la valutazione di tutte le prove Pt_1 CP_5
documentali offerte dall'appellante, senza motivare adeguatamente in ordine alle ragioni della loro irrilevanza ai fini del decidere.
Il secondo motivo è infondato e deve essere respinto.
La Corte osserva che il teste escusso, il Sig. era Testimone_1
un funzionario di , cioè del concessionario del servizio pubblico CP_16
di distribuzione della energia nel comune di RO, che ha risposto sui capitoli di prova formulati da mentre la non aveva formulato P_ Pt_1
alcuna istanza istruttoria, nonostante in occasione del deposito della P_
seconda memoria ex art. 183 c. p. c. avesse prodotto la nota con cui il distributore le aveva confermato sia l'associazione del punto di consegna della energia al contratto di trasporto di , sia le quantità Controparte_3
di energia prelevate da Pt_1
Al teste non è stata formulata alcuna domanda relativa al contratto di trasporto di quale società di vendita, prima del periodo per cui è causa, fosse associato il punto di consegna della energia nella disponibilità di né è vero che il teste aveva fatto riferimento, nel rispondere ai Pt_1
capitoli di prova, ai documenti predisposti da e da P_ CP_3
avendo invece il teste, confrontando le fatture emesse da
[...] [...]
con i dati di misura rilevati da , confermato la CP_3 CP_16
correttezza delle quantità di energia addebitate nelle fatture di cui
[...]
reclamava il pagamento. CP_3
r.g. n. 17 Peraltro, avendo presumibilmente inviato la richiesta di Parte_6
voltura del contratto di somministrazione in essere tra e Pt_1 [...]
a quest'ultima e non anche ad piuttosto che ad CP_5 CP_16 [...]
, non è dato comprendere come, ad avviso di il teste CP_3 Pt_1
escusso potesse essere a conoscenza del fatto che, a partire dal mese di luglio del 2012, il punto di consegna dell'energia di cui si discute sarebbe passato nella disponibilità di Parte_6
Appare evidente che il teste, dall'esame degli archivi informatici di
, aveva potuto affermare che nello stesso periodo il punto di CP_16
consegna dell'energia nella disponibilità di era associato al Pt_1
contratto di trasporto di energia di e non a quello di Controparte_3
precisando un dato relativo al fatto che i singoli punti di CP_5
consegna dell'energia possono essere associati, in un dato momento, al contratto di trasporto di una sola società di vendita.
Nel contesto processuale dato il Tribunale ha trovato ulteriore conferma di quanto sostenuto da dal contenuto delle fatture emesse P_
da che confermavano il fatto che, nel periodo in questione, CP_5
il punto di consegna della energia nella disponibilità di non era Pt_1
associato al contratto di trasporto della stessa società che, infatti, non conosceva la misura dei prelievi effettuati da Pt_1
Ed a fronte dei documenti prodotti da (la certificazione del P_
distributore locale) e delle risultanze della prova testimoniale, costituiva onere di di provare che, diversamente da quanto emerso nel corso Pt_1
del processo, essa, nel periodo per cui è causa, era stata somministrata da
CP_5
Alla stregua di quanto sinora esposto il secondo motivo deve
r.g. n. 18 ritenersi infondato e deve essere respinto.
Con il terzo motivo è stata eccepita la nullità della sentenza per violazione degli artt. 101, 102, 103, 115 e 116 c.p.c., 1175, 1176, 1372 e
1375 c. c.
L'appellante ha eccepito la nullità della sentenza impugnata per non avere il Tribunale integrato il contraddittorio nei confronti di
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ed . CP_5 Controparte_6
infatti, aveva provato di non essere più in possesso dei locali Pt_1
in cui si svolgeva la fornitura dal luglio 2012, e quindi nessun addebito di consumi le avrebbe potuto essere imputato per i consumi effettuati da nel periodo da agosto a dicembre 2012; CP_6 Controparte_6
conseguentemente, sia quest'ultima società che la CP_5
avrebbero dovuto far parte del presente giudizio essendo litisconsorti necessari.
Il terzo motivo è infondato e deve essere respinto.
La Corte osserva che nel periodo per cui è causa è pacifico, e comunque è stato provato, e non può esser seriamente contestato che era stata somministrata da . Pt_1 Controparte_3
Inoltre, aveva comunicato a l'intervenuta Controparte_3 Pt_1
conclusione del contratto di somministrazione, e nel momento in cui aveva rilasciato l'immobile somministrato non aveva chiesto ad Pt_1
la cessazione della somministrazione, né aveva fatto Controparte_3
chiedere ad che sostiene che le fosse succeduta nella Parte_6 Pt_1
disponibilità dell'immobile, la cessione del contratto in proprio favore. non aveva mai chiesto ad la voltura in Parte_6 Controparte_3
proprio favore dello stesso contratto di somministrazione, e quindi non è
r.g. n. 19 dato comprendere come, ad avviso di il giudice di primo grado Pt_1
potesse giungere ad altra conclusione se non quella di condannarla al pagamento della energia somministrata da e di Controparte_3
evidenziare il suo di-ritto di ripetere le stesse somme da e CP_17
da ciascuna per quanto di competenza. Parte_6
La richiesta di di dichiarare nulla la sentenza perché emessa Pt_1
in assenza dei litisconsorti necessari, ed CP_5 Controparte_18
, è quindi infondata, non essendosi in presenza di un
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litisconsorzio necessario ma facoltativo, come affermato dal giudice di prime cure.
Alla stregua di quanto sinora esposto il terzo motivo deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Con il quarto motivo è stata lamentata la carenza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata.
La sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto valido e vincolante solo il contratto asseritamente perfezionatosi ex lege tra Pt_1
ed ma senza spiegare perché nessuna rilevanza potesse CP_3
avere il contratto scritto fra e sulla base della Pt_1 CP_5
mancata indicazione degli effettivi dati di consumo nelle fatture pagate dall'appellante.
Esaminando le fatture emesse da e pagate dalla CP_5
che dimostravano l'esistenza di un contratto a fronte del quale Pt_1
dietro una fornitura di energia elettrica veniva corrisposto il relativo prezzo, il Tribunale era giunto apoditticamente ed illogicamente ad escludere l'esistenza di un vincolo contrattuale tra detti soggetti in ragione di una fatturazione che nella parte relativa ai dettagli dei r.g. n. 20 consumi, ad eccezione della fattura emessa il 5 luglio (nella quale era annotata l'autolettura comunicata), risultava sempre la medesima entità del prelievo stimato.
Il Tribunale avrebbe attribuito presunzione di prova dell'inesistenza di un contratto tra e alla mancata conoscenza degli Pt_1 CP_5
effettivi dati di consumo riportati nelle fatture, che erano state pagate da le quali avrebbero indicato nel periodo in esame (marzo - Pt_1
dicembre 2012) sempre un consumo presunto, ad eccezione della fattura emessa il 5 luglio 2012, dove vi era un calcolo effettivo del dovuto sulla base dei consumi dichiarati con l'autolettura, ma sarebbe quanto mai illogico e contraddittorio ritenere che l'aver adempiuto al pagamento richiesto con le fatture inviate da potesse essere una prova CP_5
dell'inesistenza di un contratto solo perché le fatture riportavano un consumo presunto;
il pagamento della fornitura era stato comunque effettuato e quindi vi era la prova che aveva adempiuto agli Pt_1
obblighi contrattuali con il fornitore mentre di nessuna CP_5
importanza poteva essere il pagamento di un consumo presunto riportato in fattura.
Pur volendo prescindere da tale situazione, se il consumo presunto in fattura per brevissimi periodi come quello in esame era stato considerato come presunzione di prova dell'inesistenza in un rapporto negoziale con non sarebbe dato comprendere perché ad CP_5
non sarebbe stato applicato lo stesso principio, avendo essa CP_3
stessa emesso una fattura per consumi presunti in acconto a settembre
2013 e poi a conguaglio a novembre 2014, ossia dopo oltre un anno dalla prima fattura e dopo oltre due anni dal periodo in cui era stata effettuata r.g. n. 21 la fornitura.
Il Tribunale non avrebbe potuto presumere apoditticamente ed illogicamente che l'indicazione di un consumo in acconto potesse essere un elemento negativo per la dimostrazione dell'esistenza di un valido contratto di fornitura tra sia perché le somme corrisposte CP_5
da a erano state superiori al consumo effettivo dalla Pt_1 CP_5
stessa dovuto, sia perché aveva inviato la sua prima fattura CP_3
di pagamento il 9 agosto 2013, indicando un consumo presunto di €
11.626,27 per il periodo 1. 3. 2012 – 31. 12. 2012, e solo dopo oltre un anno, il 16. 10. 2014, aveva inviato un'altra fattura a conguaglio di €
60.761,76 per la fornitura effettuata nello stesso periodo.
Dall'esame delle fatture tra quelle di Parte_7 [...]
emergerebbe un dato oggettivo che non sarebbe stato rilevato dal CP_3
giudice di prime cure;
infatti, per il periodo oggetto di causa in cui Pt_1
era stata l'utente finale della fornitura da marzo a luglio 2012 (5 mesi) erano state prodotte fatture pagate dall'appellante a per un CP_5
ammontare di € 40.696,00 seppure su consumi presunti;
dividendo tale importo totale per i mesi di fornitura si otterrebbe la media di € 8.139,00 circa per ogni fornitura mensile.
invece, aveva fatturato per il periodo marzo - dicembre 2012 P_
(10 mesi), € 72.387; dividendo tale importo per i mesi di fatturazione si otterrebbe una media mensile dei consumi di € 7.238,00, e considerato che era stata per 5 mesi l'utente finale della fornitura, dato che da Pt_1
agosto lo era diventato , secondo la Controparte_6
fatturazione di avrebbe dovuto corrispondere complessivamente € P_
36.190,00, quando in realtà ne aveva già corrisposti a CP_5
r.g. n. 22 40.696,00.
Ne consegue che aveva corrisposto somme maggiori di quelle Pt_1
dovute, come rilevato proprio dai conteggi dichiarati da ed CP_3
avrebbe perciò avuto diritto ad una ripetizione senza poter essere condannata ad un pagamento che avrebbe comportato una duplicazione di pagamenti già fatti in quanto le fatture in acconto da lei corrisposte a lasciavano presupporre la mancata conoscenza degli CP_5
effettivi dati del consumo e quindi l'assenza di un rapporto negoziale col distributore. Un pagamento di qualunque natura ed importo avrebbe sempre valore di adempimento di obbligazione, e mai potrebbe avere l'effetto contrario di prova dell'inesistenza del rapporto obbligatorio rispetto al quale viene effettuato il pagamento, e ciò a maggior ragione considerando che anche aveva adottato lo stesso criterio di CP_3
fatturazione di ossia dapprima l'invio di una richiesta di CP_5
pagamento in acconto e poi a distanza di tempo il saldo;
senza contare che gli invii di erano stati effettuati quando non era CP_3 Pt_1
più titolare dell'utenza ed aveva saldato ogni suo debito col proprio fornitore CP_5
Il quarto motivo è infondato e deve essere respinto.
La Corte osserva che il Tribunale ha rilevato che quanto affermato da in ordine ai contenuti delle fatture emesse da P_ CP_5
confermava che la stessa, nel periodo in questione, non aveva somministrato energia a le censure svolte dall'appellante circa il Pt_1
processo decisionale seguito dal giudice di prime cure e la misura delle somme corrisposte a e di quelle reclamate da CP_5 [...]
non sono condivisibili e devono ritenersi inconferenti, CP_3
r.g. n. 23 essendo evidente che il riferimento, da parte del Tribunale, ai contenuti delle fatture emesse da aveva un rilievo assolutamente CP_5
marginale nel suo processo decisionale, avendo il Tribunale accolto le tesi di sulla base delle complessive risultanze dell'istruttoria P_
probatoria, e non anche sulla base dei contenuti delle fatture emesse da
CP_5
Va peraltro aggiunto che le deduzioni svolte dall'appellante nell'ambito di tale motivo di gravame non assumono un carattere dirimente, dal momento che è noto che in assenza di autolettura o di lettura da parte dell'operatore il ricorso ai consumi stimati costituisce una prassi commerciale costante.
Alla stregua di quanto sinora esposto il quarto motivo deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Con il quinto motivo è stata lamentata la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., e l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione.
A tutto voler concedere il Tribunale non avrebbe dovuto condannare al pagamento che riguardava un consumo riferibile ad un altro Pt_1
utente da agosto a dicembre 2012). Controparte_6
Comunque, avrebbe dovuto indicare i consumi relativi ai due P_
diversi periodi oggetto di causa per stabilire quali fossero state le somme dovute dai diversi utenti.
Il Tribunale avrebbe quindi avrebbe errato nel condannare al Pt_1
pagamento richiesto da per l'intero periodo, senza indicare CP_3
il consumo effettivo risultante dal contatore per ogni mese, per consentire poi un'eventuale azione di rivalsa e ripetizione nei confronti di terzi,
r.g. n. 24 come riportato in sentenza.
Sarebbe del tutto illogica la decisione del Tribunale per avere obbligato a corrispondere somme ad riguardanti Pt_1 CP_3
consumi imputabili ad altri soggetti, salvo poi invitarla ad attivarsi nei confronti degli stessi soggetti senza aver preventivamente accertato e dichiarato quali sarebbero stati i consumi mensili asseritamente dovuti da e dal subentrante terzo. Pt_1
Il quinto motivo è infondato e deve essere respinto.
La Corte osserva che le doglianze dell'appellante sono infondate.
Infatti, ha sempre contestato che vi fosse la prova della P_
cessione in favore di di qualsiasi contratto di Parte_6
somministrazione; dal canto loro, né né avevano Pt_1 Parte_6
comunicato alcunché ad e quindi quest'ultima era Controparte_3
estranea ai rapporti tra le due società, e non era onerata di indicare la misura delle somme dovute ad con riferimento ai due Controparte_3
periodi; ed in ogni caso nelle fatture emesse da erano Controparte_3
indicate le somme dovute con riferimento a ciascun mese di somministrazione.
Alla luce di quanto precede il quinto motivo deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Alla luce di quanto sinora esposto l'appello principale proposto
è infondato e deve essere respinto;
il rigetto dell'appello principale comporta l'assorbimento dell'appello incidentale condizionato.
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, a norma delle tabelle forensi in vigore, tenuto conto della natura dell'affare e dell'attività
r.g. n. 25 professionale prestata.
Atteso quanto previsto dall'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n.115, quale introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo, a titolo di Pt_1
contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 15424/2019 emessa dal Tribunale di RO, pubblicata in data 23/07/2019, così provvede:
A) Respinge l'appello principale proposto e conferma la sentenza impugnata;
B) Dichiara assorbito l'appello incidentale condizionato;
C) Condanna a pagare in Parte_2
favore di le spese processuali del presente grado di CP_3
giudizio, che si liquidano d'ufficio in complessivi € 10.000,00 oltre al rimborso forfettario delle spese ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali;
D) Dà atto della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 13, comma
1 quater, primo periodo, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. RO, così deciso nella camera di consiglio del 15 settembre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott. Biagio Roberto Cimini Dott. Cecilia De Santis
r.g. n. 26 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1189 c. c., che prevede che il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche è liberato se prova di essere stato in buona fede.
La buona fede dell'appellante sarebbe evidente, avendo essa sempre corrisposto le somme che le venivano richieste dall'unico suo fornitore conosciuto, e tenendo conto del fatto che la richiesta di era P_
intervenuta a distanza di anni dalla fornitura.