Sentenza 28 gennaio 2005
Massime • 2
Ove l'attore abbia quantificato la pretesa risarcitoria in un importo determinato, così ponendo un preciso limite all'ammontare del "quantum" richiesto, incorre in ultrapetizione il giudice che condanni il convenuto al pagamento di una somma maggiore di quella risultante dalla quantificazione operata dall'istante. (Fattispecie relativa alla liquidazione di una somma maggiore a quella richiesta per danno da diminuzione della capacità lavorativa sotto il profilo della diminuzione di "chances").
In tema di risarcimento del danno, il creditore che voglia ottenere, oltre il rimborso delle spese sostenute, anche i danni derivanti dalla perdita di "chance" - che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sè stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione - ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile dev'essere conseguenza immediata e diretta. (Nel caso di specie, la Corte Cass. ha ritenuto priva di motivazione oltrechè viziata da extrapetizione la liquidazione del danno relativa alla perdita di chances lavorative subite da una infortunata in un sinistro stradale).
Commentari • 13
- 1. LA PROMESSA DI MATRIMONIO ALLA LUCE DEI PATTI PREMATRIMONIALI.Di Giulio La Barbiera · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
LA PROMESSA DI MATRIMONIO ALLA LUCE DEI PATTI PREMATRIMONIALI. Prospettive de iure condendo e profili risarcitori. di Giulio La Barbiera* La Corte di Cassazione, con sentenza n. 23713 del 21.12.2012, ha ritenuto valido l'accordo con cui i coniugi stabiliscono in anticipo, che, in caso di cessazione del matrimonio, l'uno ceda all'altro l'immobile di sua proprietà quale indennizzo delle spese sostenute da quest'ultimo per la ristrutturazione di altro immobile adibito a casa coniugale. Tale cauta apertura giurisprudenziale, operata dai Giudici della Corte di Cassazione, in materia di patti prematrimoniali, induce a riflettere circa l'applicabilità dei medesimi all'interno del nostro …
Leggi di più… - 2. LA PROMESSA DI MATRIMONIO ALLA LUCE DEI PATTI PREMATRIMONIALI.Di Giulio La Barbiera · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
LA PROMESSA DI MATRIMONIO ALLA LUCE DEI PATTI PREMATRIMONIALI. Prospettive de iure condendo e profili risarcitori. di Giulio La Barbiera* La Corte di Cassazione, con sentenza n. 23713 del 21.12.2012, ha ritenuto valido l'accordo con cui i coniugi stabiliscono in anticipo, che, in caso di cessazione del matrimonio, l'uno ceda all'altro l'immobile di sua proprietà quale indennizzo delle spese sostenute da quest'ultimo per la ristrutturazione di altro immobile adibito a casa coniugale. Tale cauta apertura giurisprudenziale, operata dai Giudici della Corte di Cassazione, in materia di patti prematrimoniali, induce a riflettere circa l'applicabilità dei medesimi all'interno del nostro …
Leggi di più… - 3. Il risarcimento della chance perduta, tra pubblico e privatoDi Maria Abbruzzese, Presidente Di Sezione Del Tar Campania · https://www.primogrado.com/copia-di-diritto-eurounitario · 25 giugno 2022
- 4. La perdita di chance nel rapporto di lavoro nella giurisprudenzaRinaldi Manuela · https://www.diritto.it/ · 14 maggio 2013
COME GESTIRE I LAVORATORI DALLA CRISI AL FALLIMENTO Maggioli Editore – Novità Gennaio 2013 Sommario: 1. Nozioni generali. – 2. Casistica giurisprudenziale. 1. Nozioni generali La c.d. perdita di chance rappresenta una figura di creazione della giurisprudenza (soprattutto in ambito giuslavoristico), che spesso si è occupata della esclusione illegittima dai concorsi interni dei prestatori di lavoro. Il c.d. danno da perdita di chance si produce nel momento in cui il soggetto leso, a causa del verificarsi dell'inadempimento e dell'illecito, abbia perso la possibilità, concretamente esistente, di conseguire un vantaggio economico, una utilità consistente nel mancato conseguimento di un …
Leggi di più… - 5. Il danno patito risulta conseguenza,immediatamente e direttamente, collegabile all'illegittimità della prima aggiudicazione (TAR Sent.N.02935/2012)Lazzini Sonia · https://www.diritto.it/ · 27 dicembre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/01/2005, n. 1752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1752 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2005 |
Testo completo
ORIGINALE REPUBBLICA ITALIAN 1 752 /05 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Perolite di SEZIONE TERZA CIVILE chovers Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolo VITTORIA Presidente R.G.N. 22809/02 Cron.1752 Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE Rep.304 - Rel. Consigliere Dott. Antonio SEGRETO Dott. Angelo SPIRITO - Consigliere Ud. 01/12/04 Dott. Giacomo TRAVAGLINO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL RE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NIZZA 59, presso lo studio dell'avvocato ST DI AMATO, difeso dall'avvocato GIUSEPPE MANNA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
NZ LI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIROLAMO BELLONI 78, presso lo studio dell'avvocato ELISABETTA ANAGNI, difesa dall'avvocato ANTONIO VOLPE, giusta delega in atti;
2004 - controricorrente 2034 nonchè
contro
-1- GESTIONE LIQUIDATORIA EX USL/44 NAPOLI, in persona del Commissario Liquidatore pro tempore, prf. Angelo direttore Generale dell'ASL NA 1,Montemarano, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FEDERICO CESI 72, presso lo studio dell'avvocato LORENZO MAZZEO, che la difende, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 1522/02 NAPOLI, prima sezione civile emessa il 10/4/2002, depositata il 09/05/02; RG. 3403/2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/04 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato GIUSEPPR MANNA;
udito 1'Avvocato ELISABETTA ANAGNI ( per delega Avv. Antonio Volpe); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con citazione del 18.11.1991, AM AR conveniva davanti al tribunale di NA il commissario liquidatore della USL NA 44 ed il dr. Andrea AR, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni da lei subiti per effetto di un intervento chirurgico, effettuatole il 12.6.1985 dal AR presso l'ospedale Pellegrini di NA per "polipo cervicale e ragade anale"; che il 2.10.1985 fu sottoposta dal AR ad intervento per fistola anale;
che, per effetto dei predetti due interventi, essa aveva perdite di seriosità e di gas ed incontinenza fecale, per cui fu sottoposta ad altri due interventi presso la II Facoltà di conseguire risultati medicina di NA, senza soddisfacenti. emessa il 28.3.2000, il tribunale di NA, in Con sentenza persona del GOA, condannava i convenuti in solido al pagamento della somma di £. 128.700.000, dato atto che l'attrice aveva ricevuto dalla LA Assicurazioni, qualificata come sua assicuratrice, il massimale di £. 150 milioni. Avverso questa sentenza proponeva appello il AR ed appello incidentale la gestione liquidatoria della USL. Si costituiva e resisteva la AR. La Corte di appello di NA, con sentenza depositata il 9.5.2002, accoglieva solo parzialmente l'appello, riducendo la condanna alla somma di £. 110.920.000. 3 Riteneva la corte di merito, per la parte che ancora interessa, che per errore il giudice di primo grado aveva ritenuto che la somma di £. 150 milioni fosse stata pagata dall'assicuratrice della AR, mentre essa era stata pagata dall'assicuratrice della USL;
che, tuttavia, non poteva accogliersi il motivo di appello, con cui si chiedeva che fosse pronunciata l'estinzione dell'intera somma dovuta, per avvenuto pagamento da parte dell'assicuratore del danneggiante, poiché il giudice di merito aveva inteso escludere solo il danno patrimoniale con la somma già pagata e poiché detto danno non si identificavadall'assicuratrice mancata percezione dello stipendio (nella solo con la pagato), ma investiva anche il danno specie, invece, emergente (spese di cura e sanitarie effettuate) ed il lucro cessante (chances di lavoro e profitto). Pertanto, secondo la corte territoriale, il tribunale aveva escluso, con la somma pagata dall'assicuratrice, solo l'intero danno patrimoniale, mentre l'ulteriore somma era dovuta a titolo di danno biologico e morale, dovendosi detrarre, perché non dovuto, solo il danno da invalidità temporanea, avendo la AR percepito lo stipendio durante detto periodo. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione Andrea AR, che ha anche presentato memoria. Ha presentato controricorso, contenente ricorso incidentale, la Gestione liquidatoria della USL 44/NA. G₁ Resiste con controricorso l'attrice. Motivi della decisione 1.1. Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi, per quanto il non abbia ricorso incidentale della Gestione liquidatoria avuto un proprio numero di ruolo. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1362 e segg. C.C., assumendo l'erronea interpretazione della sentenza n. 444/00 del tribunale di NA (art. 360 n. 3 c.p.c.), nonché l'insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.). Ritiene il ricorrente che il giudice di appello ha erratamente interpretato la sentenza di primo grado;
che l'attrice aveva richiesto £. 129.572.519 per danno biologico e lucro cessante da invalidità temporanea e diminuzione della capacità lavorativa, nonché £. 430 milioni per spese di acquisto pannolini, saponi e spese sanitarie;
che quest'ultima voce era stata rigettata dal giudice di primo grado, tenuto conto che queste spese ricadevano sull'Ente assistenziale;
che era stato statuito dal Goa che nulla spettava per lucro cessante e danno patrimoniale, poiché la AR aveva percepito 10 stipendio ed era stata anche che gli era statarisarcita dalla propria assicurazione;
liquidata solo la somma di £. 88 milioni per danno biologico, £. 22 milioni per danno morale e £. 17 milioni circa per danno patrimoniale da invalidità temporanea;
che conseguentemente, avendo escluso il tribunale ogni danno patrimoniale, e risultando accertato solo il danno alla persona, questo doveva ritenersi estinto per il pagamento assicuratrice effettuato dall'assicurazione LA, che era non assicuratrice contro gli infortuni della USL e dell'attrice.
1.2.Analogo è il primo motivo della Gestione liquidatoria.
2.1. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 2909 c.c, e dell'art. 115 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché l'insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo (art. 360 n. 5 c.p.c.). Assume la ricorrente che, avendo il tribunale rigettato la domanda Ex risarcitoria di £. 430 milioni per spese effettuate e future, rimaneva esclusivamente la richiesta di risarcimento del danno per £. 129 milioni per danni alla da invalidità temporanea, mentre non c'era piu'persona ○ spazio per riconoscere un ulteriore danno patrimoniale di £. 150 milioni, non avendo l'attrice proposto appello e essendosi formato il giudicato.
2.2. Analogo è il secondo motivo della Gestione liquidatoria.
3.1. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché la motivazione contraddittoria a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c.. ५० Assume il ricorrente che la sentenza impugnata ha ritenuto che la predetta somma di £. 150 milioni coprisse il danno da diminuzione della capacità lavorativa;
che tale interpretazione è viziata da ultrapetizione, perché, per tale l'attricevoce aveva richiesto solo £. 27.543.000, rientranti nella sommacomplessiva richiesta di £. 129.572.519, per cui, tutto ciò che eccede detta somma, integra il vizio di ultrapetizione.
3.2.Analogo è il terzo motivo della Gestione liquidatoria.
4.1. Ritiene, questa Corte che i suddetti motivi, essendo strettamente connessi, vadano esaminati congiuntamente. Essi sono parzialmente fondati e vanno accolti per quanto di ragione. la questione concernente laOccorre premettere che preclusione di giudicato interno è sottoposta, in sede di giudizio di legittimità, al trattamento giuridico proprio degli errores in procedendo, con la conseguenza che la Cassazione ha il potere - dovere di interpretare direttamente non solo la sentenza, ma anche ogni atto del procedimento per stabilire se rispetto alla relativa statuizione sia о meno esaurita, con la formazione del (Cass. 12/12/2001, giudicato, la funzione giurisdizionale 19/12/2000, 20/07/1995, n.7891;14/03/1986,n.15657 ; n.1758). Dall'esame della sentenza di primo grado emerge che il giudice di merito ha rigettato la domanda relativa al danno G7 patrimoniale per le spese sanitarie e parasanitarie di ogni tipo, perché ha ritenuto che le stesse ricadono sull'Ente assistenziale, tenuto conto che l'attrice è una dipendente pubblica. Per come è strutturata la motivazione, il rigetto attiene sia alle spese già affrontate che alle spese future. Il punto non è stato oggetto di impugnazione da parte dell'attrice, per cui su di esso si è formato il giudicato. patrimoniale connesSO all'attività 4.2. Quanto al danno di primo grado ha ritenuto che lavorativa, il giudice "nulla spetta per lucro cessante e per danno patrimoniale perché l'attrice ha regolarmente percepito lo stipendio ed è stata anche risarcita con £. 150 milioni dalla propria assicurazione LA". Questa statuizione è stata confermata in appello, ma con diversa motivazione. Il giudice di appello ha infatti rilevato che è errato che l'indennizzo sia stato pagato dalla LA sulla base di un'assicurazione stipulata dalla AR, essendo invece la LA, assicuratrice della USL 44. Ciò comporta che il pagamento effettuato dalla LA estingueva in proporzione alla sua entità il debito dell'assicurata USL 44 (cfr. Cass.corrispondente n. 9742/1997).
4.3.Tuttavia la sentenza impugnata ha confermato la statuizione in merito al danno patrimoniale suddetto, ritenendo che il fatto che la AR abbia percepito gli 8 stipendi, non esaurisce il danno patrimoniale, poiché esso investe anche la diminuzione della capacità lavorativa sia sotto il profilo del danno emergente (spese future di cura ed altro) sia sotto quello del lucro cessante (diminuzione delle chances). Sennonchè, come si è detto, quanto al danno da spese di cura sul rigetto di tale domanda da parte dele parasanitarie, giudice di primo grado, si è formato il giudicato.
4.4.Quanto al danno da diminuzione della capacità lavorativa, sotto il profilo della diminuzione delle chances, va osservato, che correttamente i ricorrenti, con il terzo motivo di ricorso hanno eccepito l'ultrapetizione e quindi la violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo l'attrice richiesto per tale voce di danno solo la somma di £. 27.543.325, come risulta dalla sentenza di primo grado. Infatti, ove l'attore abbia quantificato la pretesa risarcitoria in un importo determinato, così ponendo un preciso limite all'ammontare del "quantum" richiesto, incorre in ultrapetizione il giudice che condanni il convenuto al pagamento di una somma maggiore di quella risultante dalla quantificazione operata dall'istante (Cass. 10/04/2001, n.5363).
4.5. Inoltre correttamente il ricorrente rileva il vizio di motivazione in merito a detta ritenuta perdita di chances lavorative, non fondandosi le stesse su alcuna motivazione, ५.9 per cui non si intende il percorso argomentativo sviluppato dalla sentenza impugnata in merito a tale danno. Infatti in tema di risarcimento del danno, il creditore che voglia ottenere, oltre al rimborso delle spese sostenute, che,anche i danni derivanti dalla perdita di "chance" come concreta ed effettiva occasione favorevole di mera aspettativaconseguire un determinato bene, non è una di fatto ma un'entità patrimoniale а sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma ha l'onere di provare, pur se solo in modovalutazione - presuntivo secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta Cass. 11/12/2003, n.18945; Cass. 27/07/2001 m. 10291).
5. Ne consegue che i motivi di ricorso sono fondati nella parte in cui assumono che si sia formato il giudicato per effetto della statuizione di primo grado in merito al rigetto della domanda di risarcimento dei danni per spese nonché nella parte in cuidi cura e sanitarie, censurano per vizio di ultrapetizione l'impugnata sentenza relativamente all'accoglimento della domanda di risarcimento del danno per riduzione della capacità lavorativa (sotto il profilo della perdita di chances) nella misura disposta, a fronte di una richiesta formulata dall'attrice in £. 10 27.543.325 a tale titolo, nonché nella censura di vizio di motivazione in merito a tale voce di danno. Ne consegue che, in relazioni а tali censure accolte, va cassata l'impugnata sentenza e la causa va rinviata ad altra sezione della Corte di appello di NA, che provvederà a riesaminare, con adeguata motivazione, la domanda da risarcimento del danno patrimoniale da perdita di chances, nei limiti del petitum per tale voce di danno, oltre a regolamentare le spese di questo giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi e li accoglie per quanto di ragione. Cassa, in relazione ai motivi accolti, l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione ad altra sezione della corte di appello di NA. Così deciso in Roma, lì 1 dicembre 2004. Il cons. est. Il Presidente роби АмQutorio Segreto IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA IN IS 28 GEN. 2005 Oggi IL CANCELLIERE C1 OC IS CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia dalle Entrate di Roma 2 28.02..2005 Serie 4 al n. 6547 versate € 167,4 apposta in calce alta copia autentica (art. 278 T.U. 115 30/5/2002)25.4 11